RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
il disegno di legge di seguito illustrato introduce
norme in materia di gestione dei servizi di assistenza
scolastica in favore degli alunni con disabilità.
La Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle
persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo
2009, n. 18, riconosce il diritto all'istruzione delle
persone con disabilità senza discriminazioni e sulla
base di pari opportunità attraverso un sistema educativo
inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo
lungo tutto l'arco della vita, al fine di garantire la
piena ed uguale partecipazione alla vita della comunità.
L'integrazione scolastica è al centro dell'azione
educativa e didattica delle istituzioni scolastiche,
chiamate ad impegnarsi costantemente per essere una
comunità accogliente, nella quale tutti gli alunni, a
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano
realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.
Ciononostante, capita sovente che nelle scuole
l'integrazione degli alunni disabili sia vissuta e
realizzata in via prioritaria solo per mezzo della
figura dell'insegnante di sostegno che, insieme agli
altri docenti curriculari della classe, danno esecuzione
al Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tuttavia, la
piena integrazione di un alunno disabile, in specie se
grave, non può essere affare specifico e limitato
all'azione esclusiva di pochi soggetti, visto che la
normativa sui diritti delle persone con disabilità,
Legge quadro 5 febbraio 1992, n.104, all'art.13,
rubricato Integrazione scolastica , menziona in modo
del tutto apodittico, altre figure specialistiche che
fanno da sfondo e completano le attività e le azioni
inerenti al processo di integrazione degli alunni
disabili.
Si tratta delle figure dell'assistente igienico -
personale (altrimenti detto assistente di base) e
dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione che,
come lautamente affermato anche dalla giurisprudenza di
legittimità, contribuiscono a far vivere meglio
all'alunno disabile la quotidianità della scuola ,
favorendo la sua piena e fattiva integrazione sociale.
L'assistente per l'autonomia o la comunicazione ha,
difatti, il compito di facilitare, in sinergia con
l'insegnante di sostegno e gli altri docenti della
classe, il processo relazionale e partecipativo
dell'alunno disabile durante le attività scolastiche, in
ossequio all'art. 12 della sopracitata L. 104/1992, ove
viene garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni
di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie (comma 2) e al successivo comma 3,
secondo cui l'integrazione scolastica ha come obiettivo
lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni e nella socializzazione . Di tutt'altra
natura è, invece, l'azione richiesta all'assistente
all'igiene personale, il quale ha il compito di
occuparsi dei bisogni dell'alunno quali ad esempio
portarlo in bagno, aiutarlo durante i pasti, eccetera.
Tali attività non sono erogabili dal personale ATA, non
adeguatamente formato in materia, poiché è richiesta
un'esperienza e professionalità acquisita negli anni
dagli operatori.
Le due figure - assistente per l'autonomia e per la
comunicazione e assistente all'igiene - non sono
cumulabili o interscambiabili ma al contrario rivestono
specifiche funzioni professionali, concorrenti tutte
alla piena integrazione dell'alunno disabile.
Gli enti locali, dunque, ai sensi dell'art.13 della
l. 104/1992, hanno l'obbligo di assicurare tali figure
addizionali senza nessuna manchevolezza, taglio e
restrizione di alcun genere.
Sul punto, la normativa regionale ha istituito e
organizzato i servizi di assistenza scolastica agli
alunni con disabilità già nel 1981, quando con la legge
18 aprile, n. 68 - Istituzione, organizzazione e
gestione dei servizi per i soggetti portatori di
handicap -la Regione Siciliana si è impegnata a
promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e
delle prestazioni rivolte alle persone con disabilità
fisica, psichica e sensoriale, nell'ambito degli
interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di
integrazione scolastica dei soggetti meritevoli di
tutela, riconoscendo ai Comuni, singoli o associati, per
il raggiungimento di dette finalità, contributi annuali
ovvero l'assegnazione di personale adeguato, compreso
quello addetto all'assistenza igienica personale dei
soggetti portatori di handicap, per soddisfare le
esigenze di integrata permanenza e di socializzazione
graduale e così via.
Con la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, la
Regione ha riaffermato la propria competenza,
prevedendo all'art. 22 che l'assistenza igienico
personale e gli altri servizi specialistici volti a
favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con
handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei
comuni singoli e associati della Regione Siciliana .
Parimenti, con l'art. 6 della legge regionale 5
dicembre 2016, n. 24, ha ulteriormente stabilito che i
servizi e le attività di assistenza agli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province
regionali ( ) sono attratti alle competenze della
Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro. Le Città metropolitane e
i liberi Consorzi comunali possono incrementare i
livelli di assistenza anche con fondi propri. 2. La
realizzazione e la gestione delle attività di cui al
comma 1 è delegata alle Città metropolitane e ai liberi
Consorzi comunali che provvedono singolarmente ad
espletare le procedure di affidamento .
Dette disposizioni, sono state confermate anche nel
2019, in sede di approvazione della legge sul diritto
allo studio (legge regionale 20 giugno 2019, n. 10),
entrata in vigore il 2 novembre 2019.
La legge da ultimo citata, invero, è tornata ad
occuparsi della materia, prevedendo all'art. 5 le
competenze dei consorzi comunali, delle città
metropolitane e dei comuni e, all'art. 16, l'intervento
della Regione, in concerto con gli enti locali, per
garantire la piena realizzazione della persona, il
diritto ai servizi educativi e all'istruzione,
all'apprendimento ed all'inclusione dei soggetti
disabili.
Si tratta, dunque, di una norma che sostanzialmente
non ha spostato le competenze, lasciando intatta la
legislazione previgente anche a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto
2019, n. 96, che, all'art. 3, comma 2, attribuisce ai
collaboratori scolastici dell'amministrazione scolastica
i compiti di assistenza di base.
Sul punto, pure il Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana, con il parere
n. 115 dell'8.5.2020, ha chiarito che, anche a seguito
della modifica operata con la legge regionale n.
10/2019, l'assetto relativo alle competenze (tra Stato e
Regione) non è stato modificato e che, difatti, I
servizi e le attività di assistenza agli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali svolti dalle ex province
regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge
regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo
ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e
ai servizi relativi agli ambiti igienico-personale,
comunicazione extra scolastica, attività extra
scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono
attratti alle competenze della Regione, Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro. Le Città metropolitane e i liberi Consorzi
comunali possono incrementare i livelli di assistenza
anche con fondi propri . D'altra parte, nessuna norma
regionale è mai stata impugnata per violazione di
competenze, essendo la Regione competente ai sensi
dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e degli artt.
14 e 17 dello Statuto.
In ragione di ciò, dunque, il presente disegno di
legge intende prevedere e disciplinare la gestione dei
servizi di assistenza all'interno delle scuole,
promuovendo, accanto ai servizi statali, cure ed
interventi compensativi ed aggiuntivi in grado di
favorire efficacemente l'integrazione dell'alunno con
disabilità.
Con questa logica, intende altresì favorire
l'adozione di un modello unico di gestione, che ponga
fine al differenzialismo che negli ultimi anni ha
caratterizzato l'erogazione dei servizi medesimi da
parte dei comuni, delle città metropolitane e dei liberi
consorzi comunali, a tutela di tutti gli alunni disabili
dell'isola. Singoli distretti e singoli comuni con
propri regolamenti hanno, negli anni, tentato di
sopperire alla mancata uniforme legislazione in materia
di servizi alla persona, realizzando variegate modalità
di affidamento dei servizi alla persona, diversificati
per i criteri di affidamento, di aggiudicazione, per le
modalità di quantificazione e di determinazioni di oneri
e costi, a scapito dei principi di imparzialità, di
trasparenza e di uniformità della qualità dei servizi
erogati da parte della Pubblica Amministrazione.
Il presente disegno di legge si compone di 12
articoli.
L'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità del testo
di legge, individuando la tipologia dei servizi di
assistenza spettanti agli alunni con disabilità e gli
enti territoriali chiamati ad assicurane l'erogazione.
L'art. 2 individua le tipologie e le caratteristiche
del servizio di assistenza all'igiene - personale e di
assistenza specialistica (assistenza all'autonomia e
alla comunicazione) dell'alunno con disabilità.
L'art. 3 riconosce negli alunni con disabilità
certificata ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge
104/92, i destinatari dei servizi assistenziali elargiti
in ambito scolastico.
L'art. 4 stabilisce i titoli e le qualifiche
professionali necessarie per lo svolgimento dei servizi
di igiene personale e di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione.
L'art. 5 prevede l'istituzione, in forma telematica,
di un albo regionale degli operatori abilitati
all'esercizio del servizio di assistenza di base e
specialistica, articolato in due sezioni e distinto per
ambiti provinciali, a cui gli operatori professionali
dovranno iscriversi per l'esercizio dell'attività di
assistenza.
L'art. 6 disciplina le modalità di gestione dei
servizi di assistenza igienico - personale e di
assistenza all'autonomia e alla comunicazione secondo un
duplice modello di gestione: attraverso l'accreditamento
professionale degli assistenti igienico - personale e
assistenti all'autonomia e alla comunicazione, secondo i
criteri di cui all'art. 7 o attraverso accreditamento di
enti, cooperative sociali ed associazioni, secondo i
criteri di cui all'art. 8.
L'art. 7 disciplina l'accreditamento diretto degli
operatori che intendano svolgere le attività di cui alla
presente legge nelle forme della libera professione.
L'art. 8 indica i requisiti necessari per
l'accreditamento di enti, cooperative sociali ai fini
dell'erogazione dei servizi di assistenza igienico -
personale e di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione.
L'art. 9 individua gli obblighi dell'ente locale e
dell'ente accreditato.
L'art. 10 indica i documenti necessari e l'iter
procedurale da seguire al fine dell'attivazione del
servizio di assistenza di base e all'autonomia e
comunicazione, che avviene a seguito di domanda
presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo
studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne,
all'istituto scolastico frequentato.
L'art. 11 prevede l'adozione per ogni triennio, da
parte dell'Assessorato regionale alla famiglia, alle
politiche sociali e al lavoro, delle Linee guida
regionali per l'erogazione dei servizi di assistenza
igienico - personale e di assistenza all'autonomia e
alla comunicazione.
Infine, l'art. 12 prevede la norma finale.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Oggetto e finalità
1. Nel rispetto della Costituzione, delle norme
generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei
livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, la presente legge
disciplina l'organizzazione e il funzionamento del
servizio di assistenza igienico personale e di
assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore
degli alunni e delle alunne con disabilità grave ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e
paritarie, e delle Università site nel territorio della
Regione siciliana.
2. I servizi di assistenza igienico personale e di
assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui
all'art. 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
all'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, si
realizzano nell'ambito della scuola e sono finalizzati a
garantire il diritto allo studio, l'integrazione
scolastica, il recupero e lo sviluppo delle potenzialità
degli alunni con disabilità nell'ambito dell'autonomia
personale, della comunicazione, delle relazioni e della
socializzazione, favorendo l'inserimento e la
partecipazione alle attività scolastiche e le relazioni
sociali anche al di fuori della scuola.
3. I servizi di cui alla presente legge sono di
competenza dei Comuni, singoli o associati, ai sensi
dell'art. 22 della legge regionale 5 novembre 2004 n. 15
e della Regione ai sensi dell'art. 6 della legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e della legge regionale
20 giugno 2019, n. 10.
Art. 2
Tipologie e caratteristiche del servizio
1. L'assistenza igienico personale consiste nel
prestare ausilio materiale all'alunno con disabilità. Il
servizio, espletato da un operatore qualificato per ogni
quattro alunni, prevede lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) aiuto e vigilanza nei confronti del disabile per
l'accesso nell'edificio scolastico e per gli spostamenti
nelle aree interne ed esterne;
b) sistemazione all'interno della classe;
c) attività di igiene e cura della persona con
riferimento alle esigenze di espletamento delle funzioni
di carattere fisiologico;
d) assistenza durante la refezione scolastica per
una corretta assunzione dei pasti;
e) partecipazione all'attuazione dei P.E.I. (Piano
Educativo Individualizzato) degli alunni assistiti in
sinergia con gli altri operatori istituzionali coinvolti
e con la famiglia.
2. L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione
consiste nell'insieme delle attività finalizzate a
garantire, in collaborazione con il personale docente e
non docente della scuola, un supporto alla crescita,
alle capacità di apprendimento e di socializzazione
dell'alunno per una effettiva partecipazione a tutte le
attività scolastiche. Il servizio è ad personam e
prevede l'espletamento dei seguenti interventi:
a) partecipazione all'attuazione dei P.E.I. (Piano
Educativo Individualizzato) degli alunni assistiti in
sinergia con gli altri operatori istituzionali coinvolti
e con la famiglia.
b) attività di supporto di tipo pratico-funzionale
per poter eseguire l'attività svolta dall'insegnante di
classe;
c) collaborazione con gli insegnanti per la
realizzazione del programma didattico - educativo;
d) interventi di sostegno e di potenziamento delle
autonomie personali e nella gestione delle attività
quotidiane;
e) interventi per favorire l'integrazione sociale,
lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di
comunicazione;
f) attività di supporto durante lo svolgimento di
attività ludiche, di laboratorio, di esplorazione
dell'ambiente, di gite d'istruzione, purché organizzate
in base alla programmazione dei competenti organi
collegiali e alla presenza dell'insegnante per il
sostegno;
g) attività a domicilio nel caso di specifici
progetti che prevedano una integrazione tra il momento
scolastico e quello familiare.
3. In favore degli studenti con disabilità
sensoriale, per l'area uditiva, l'assistente si occupa
di:
a) favorire il buon utilizzo di ausili protesici e
di software o hardware didattici destinati allo studente
ed ai docenti;
b) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il
metodo bimodale, o l'oralista, secondo le indicazioni
della famiglia di ciascun alunno;
c) collaborare con gli insegnanti nella
pianificazione delle lezioni mediante strategie visive
che utilizzano la vista, canale integro del ragazzo non
udente.
4. Per l'area visiva, l'assistente si occupa di:
a) favorire l'accesso ai contenuti della didattica,
di cui al punto c), anche attraverso la trasposizione
del materiale didattico e librario in uso e la
transcodifica dei testi in Braille;
b) costruire materiale non strutturato come sussidio
per il processo di conoscenza ed apprendimento
dell'alunno;
c) collaborare con gli insegnanti nella
pianificazione delle lezioni mediante strategie che
utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali integri
del bambino/ragazzo non vedente.
Art. 3
Destinatari del servizio
1. I destinatari dei servizi sono gli alunni con
disabilità in situazione di gravità riconosciuta ai
sensi dell'art 3, comma 3, della legge 104/92,
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, pubbliche o paritarie, e delle Università
di tutto il territorio regionale che necessitano di
assistenza igienico personale e/o assistenza
all'autonomia e alla comunicazione come da profilo di
funzionamento di cui al d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66.
Art. 4
Figure professionali
1. Fermo restando l'utilizzo del personale
amministrativo tecnico ausiliario (ATA) qualificato ai
sensi della normativa statale vigente, il servizio di
assistenza igienico personale è altresì espletato dagli
operatori OSA e OSS in possesso di specifico attestato
professionale o titolo equipollente riconosciuto dalla
Regione e da coloro che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano svolto l'attività di
assistenza igienico personale per un periodo non
inferiore a 5 anni, anche non continuativi, documentata
mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero
autocertificazione dell'interessato.
2. Il servizio di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione è espletato dalla figura professionale
individuata ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d. lgs
66/2017, modificato dal d. lgs n. 96/2019. Nelle more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione
d'intesa con la Conferenza Unificata, il servizio di
assistenza specialistica può essere svolto da coloro
che, nel rispetto delle determinazioni dell'Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
svolto l'attività di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione per un periodo non inferiore a 5 anni.
Art. 5
Albo regionale
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, presso l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è
istituito, in forma telematica, l'albo regionale degli
operatori abilitati all'esercizio dell'assistenza
igienico personale e all'assistenza all'autonomia e alla
comunicazione, articolato nelle seguenti sezioni:
a) Sezione A, comprendente gli operatori
professionali di cui al comma 1 dell'art. 4 che abbiano
presentato domanda d'iscrizione, distinti per ambito
provinciale;
b) Sezione B, comprendente gli operatori
professionali di cui al comma 2 dell'art. 4 che abbiano
presentato domanda d'iscrizione, distinti per ambito
provinciale.
2. L'inserimento nell'albo regionale costituisce
requisito per l'esercizio dell'attività di cui alla
presente legge, fermo restando l'applicazione delle
normative statali e regionali vigenti riguardo al
riconoscimento della qualifica professionale, alla
validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.
3. L'Assessore regionale della famiglia, delle
politiche e sociali e del lavoro, entro il termine di
cui al comma 1, definisce le modalità di tenuta,
redazione e aggiornamento dell'albo.
Art. 6
Modalità di gestione dei servizi
1. Il servizio di assistenza igienico - personale e
di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui
alla presente legge viene erogato, ai sensi dell'art. 22
della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dai Comuni
per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di
primo grado nonché dalle Città metropolitane e Liberi
Consorzi Comunali per le scuole secondarie di secondo
grado e gli altri istituti superiori ed universitari.
2. Nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs.
n. 50/2016, gli enti di cui al comma precedente erogano
i servizi di assistenza igienico - personale e di
assistenza all'autonomia e alla comunicazione secondo i
seguenti modelli di gestione:
3. accreditamento professionale degli assistenti
igienico - personali e assistenti all'autonomia e alla
comunicazione, secondo i criteri di cui all'art. 7;
4. accreditamento di enti, cooperative sociali ed
associazioni, secondo i criteri di cui all'art. 8;
5. L'erogazione delle risorse finanziarie per i
servizi a favore degli studenti con disabilità sono a
carico del bilancio della Regione che provvede a
trasferire le relative somme ai Comuni, alle Città
metropolitane ed ai Liberi Consorzi Comunali.
Art. 7
Accreditamento professionale
1. Nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs.
n. 50/2016, i Comuni, le Città Metropolitane e i Liberi
Consorzi Comunali, possono erogare i servizi di
assistenza igienico - personale e di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione attraverso
l'accreditamento diretto degli operatori che intendano
svolgere le attività di cui alla presente legge nelle
forme della libera professione.
2. Gli enti di cui al comma 1, prima dell'inizio
dell'attività didattiche, mediante avviso pubblico
procedendo alla creazione di apposito elenco tra gli
assistenti aventi i requisiti professionali previsti
all'art. 4, ordinati per anzianità di servizio e
assegnati, previa stipula di apposito atto di adesione,
tenendo conto della continuità educativa dell'alunno con
disabilità.
3. All'inizio di ogni anno scolastico, previa
verifica della richiesta di assistenza igienico
personale e/o all'autonomia e alla comunicazione
trasmessa ai sensi dell'art. 10, l'ente accreditato
competente provvede e l'assistente siglano l'atto di
adesione nel quale vengono definite le modalità di
svolgimento della prestazione, il monte ore e il
compenso, nel rispetto dei CCNL di categoria.
4. Le prestazioni si svolgono ordinariamente in
coincidenza con le attività scolastiche e durante le
attività esterne programmate, nel rispetto del P.E.I.
All'assistente spetta il compenso fino a quattro giorni
di assenza dell'alunno disabile durante le quali, fermo
rispetto delle proprie mansioni, svolgerà servizio in
favore dell'istituzione scolastica.
5. L'ente territorialmente competente provvede al
pagamento del compenso spettante agli operatori.
Art. 8
Accreditamento degli enti
1. Nel rispetto delle procedure previste dal d. lgs.
n. 50/2016, i Comuni, le Città Metropolitane e i Liberi
Consorzi Comunali, possono erogare i servizi di
assistenza igienico - personale e di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per il tramite di
enti, cooperative sociali e associazioni, in possesso
dei seguenti requisiti:
2. esperienza di almeno 12 mesi maturata nella
gestione di servizi di assistenza specialistica e/o
educativi analoghi negli ultimi tre anni, con
l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi.
3. personale dipendente iscritto all'albo regionale
di cui all'art--documentazione attestante il rispetto di
tutte le normative vigenti in materia di tutela e
sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo,
contributivo e fiscale nei confronti dei dipendenti;
4. documentazione attestante l'applicazione del CCLN
sottoscritto con le OO.SS maggiormente rappresentative o
il CCNL delle Cooperative sociali sottoscritto in vigore
sottoscritto in data 28.03.2019, con l'obbligo di
inquadrare correttamente l'assistente igienico personale
e all'autonomia e alla comunicazione;
5. solidità economica e finanziaria atta a garantire
la regolare retribuzione ogni mese dei dipendenti.
6. Il mancato rispetto dei requisiti o la perdita
comporta la revoca dell'affidamento del servizio.
Art. 9
Obblighi dell'ente locale e dell'ente accreditato
1. I Comuni, le Città Metropolitane e i Liberi
Consorzi comunali, ovvero l'ente accreditato devono
assicurare:
a) la continuità educativa dell'alunno, ove
possibile, con lo stesso assistente dell'anno o degli
anni precedenti;
b) la sostituzione, previo parere vincolante del
G.L.H.O.I., (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo
per l'Integrazione) dell'operatore assegnato in caso di
richiesta scritta della famiglia dell'alunno, del
Dirigente scolastico, adeguatamente motivata e
controdedotta dall'assistente interessato;
c) un adeguato livello di qualità del servizio
assegnando all'alunno personale dotato della specifica
competenza e formazione richiesta per ogni singolo
alunno con disabilità e la sua specifica condizione di
funzionamento indicata nel PEI dal G.L.H.O.I.;
d) le attività di formazione ed aggiornamento
dell'assistente specialistico nel rispetto dell'obbligo
formativo e di aggiornamento continuo mediante la
frequentazione di corsi qualificati e riconosciuti;
e) la sostituzione entro 24 ore dell'assistente
assente e sino al rientro del titolare;
f) il pagamento degli assistenti autonomi o
subordinati anche in caso di ritardo dei trasferimenti
da parte della P.A, almeno fino al terzo mese di
ritardo;
g) rispettare la normativa vigente in materia di
protezione della privacy.
Art. 10
Domande e iter procedurale
1. Il servizio di assistenza di base e all'autonomia
e comunicazione è garantito a partire dal primo giorno
di apertura delle scuole sino al termine delle attività
didattiche e verrà attivato a seguito di domanda
presentata da uno dei genitori o da chi rappresenta lo
studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne,
all'istituto scolastico frequentato, corredato dalla
seguente documentazione sanitaria, se non già in
possesso dell'istituzione scolastica:
a) profilo di funzionamento di cui al d. lgs
66/2017);
b) copia di documento di identità del rappresentante
legale;
c) autorizzazione al trattamento dei dati personali
dello studente ai sensi del D. lgs. 196/2003;
d) verbale di accertamento della disabilità, art 3
comma 3 L.104/92, in corso di validità redatto dalla
Commissione Medica L.104/92 dell'ASP, o certificato
medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp, valido per
l'anno scolastico 2020/2021 e successivi.
e) per i disabili sensoriali è necessaria o la
certificazione su indicata oppure: certificazione
specialistica ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381
(disabilità uditiva) certificazione specialistica ai
sensi della Legge 27 maggio 1970 n 382 (disabilità
visiva).
2. L'istituzione scolastica, acquisita l'istanza,
entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, sentito il
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e acquisite le
informazioni dal Piano Educativo Individuale (PEI)
elaborato dal G.L.H.O.I., la trasmette all'ente
territorialmente competente del servizio tra Comune,
Città Metropolitana e Libero Consorzio comunale
corredata della documentazione, indicando la necessità e
la misura della proposta di ore dell'intervento
contenuta nel PEI (livello di fabbisogno di assistenza).
3. Il Comune, la Città Metropolitana e il Libero
Consorzio comunale in accordo con l'istituto scolastico,
provvede all'istruttoria delle richieste e alla
formulazione dell'elenco dei beneficiari. Per gli
studenti che, al termine dell'anno scolastico,
sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o
l'esame di qualifica o diploma dei percorsi
ordinamentali di istruzione è riconosciuto, alle città
metropolitane o ai Liberi consorzi comunali, un monte
ore aggiuntivo straordinario secondo il fabbisogno
riconosciuto.
4. A seguito di istruttoria della domanda, il
Comune, le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi
comunali presentano all'Assessorato della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro, il fabbisogno
assistenziale per gli studenti in condizione di
disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3 della L.
104/1992, ammessi al servizio comunicando l'importo
della relativa spesa da sostenere.
5. La Regione riconoscerà per i servizi di cui alla
presente legge un costo orario non superiore a . 21,00
(Iva inclusa) (costo standard).
6. L'Istituzione scolastica rende mensilmente
apposita certificazione attestante la regolare
esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 396, 2°
comma del D. Lgs 16/4/1994 n. 297.
Art. 11
Linee guida regionali
1. L'Assessorato regionale alla famiglia, alle
politiche sociali e al lavoro, nel rispetto dei principi
e le disposizioni di cui alla presente legge, adotta per
ogni triennio le Linee guida regionali per l'erogazione
dei servizi di assistenza igienico - personale e di
assistenza all'autonomia e alla comunicazione, sentito
il parere della commissione legislativa competente, dei
rappresentati di categoria e della Consulta regionale
per il diritto allo studio di cui all'art. 9 della legge
regionale del 20 giugno 2019, n. 10.
Art. 12
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.