Attuale
25 mag 2023 Assegnato per esame Commissione QUARTA
Storico
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dai deputati: La Vardera, C. De Luca, Balsamo, Geraci, De Leo, G. Lombardo, Sciotto, Vasta il 16 maggio 2023 Disposizioni sulla larghezza delle Regie Trazzere ----O---- RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, Secondo la Regione Siciliana, nell'isola è presente una rete di strade denominate Regie Trazzere che si estendono per circa 11 mila chilometri, con una larghezza legale minima pari a 37,68 metri, corrispondente alla antica misura di 18 canne e 2 palmi. Già demanio pubblico dello Stato, le trazzere sono state assegnate al demanio pubblico della Regione in forza dell'art 32 dello Statuto, costituendo il demanio trazzerale. Originariamente erano strade a fondo naturale utilizzate per il trasferimento degli armenti dai pascoli invernali delle pianure ai pascoli estivi delle montagne, per tale motivo il demanio trazzerale è anche conosciuto come demanio armentizio . L'ufficio competente in materia di demanio trazzerale è stato istituito il 23 agosto 1917 con decreto luogotenenziale n°1540. Ad oggi, moltissimi comuni siciliani sono attraversati da diverse regie trazzere, la cui origine ultrasecolare è di ardua comprensione e di difficile individuazione. La larghezza delle regie trazzere, come sopra indicato, è sempre di 37,68 metri per tutto il loro percorso, pertanto, prendendo come punto di riferimento il centro della strada, occorre considerare 18,84 metri per ogni lato. Conseguentemente, le proprietà private che rientrano in quella fascia sono considerate a tutti gli effetti ricadenti all'interno delle regie trazzere. Questa circostanza determina alcune importanti ripercussioni nella sfera privata del cittadino. Ad esempio, l'approvazione dei progetti edilizi di ogni tipologia risulta subordinata ad una procedura di legittimazione (sdemanializzazione), con un costo non indifferente che può raggiungere anche diverse migliaia di euro. La descritta situazione rappresenta un'anomala vessazione a danno dei cittadini che, benché risultanti proprietari di un bene immobile alla stregua dei relativi registri, di fatto non lo sono per la Regione Siciliana. La materia delle Regie Trazzere siciliane appare alquanto ambigua, considerato che molte vie pubbliche sembrerebbero essere state dichiarate Regie Trazzere in modo non fondato né documentato, trasformando antichi demani medievali in moderni demani statali e regionali di ben più ampie, inverosimili ed eccessive estensioni. Nel corso degli anni, sono state contestate le c.d. usurpazioni di demanio trazzerale a moltissimi cittadini, senza che abbiano avuto la possibilità di contestare in modo preciso e puntuale i relativi criteri di accertamento. In generale, emerge una carenza, in certi casi mancanza, di titoli costitutivi e storicamente istitutivi delle Regie Trazzere. Le fonti giuridiche appaiono confuse ed incerte, non riuscendosi a comprendere bene quali norme applicare che giustifichino determinati provvedimenti da parte della Regione Siciliana. In particolare, l'aspetto più importante e controverso della materia riguarda la fonte giuridica che disciplina la spropositata larghezza delle Regie Trazzere. L'antica misura di 18 canne e 2 palmi, corrispondenti agli attuali 37,68 metri, viene disciplinata dal Dispaccio Reale del 9 maggio 1799 e dal successivo Reale Dispaccio del 24 marzo 1811, che si limita a richiamare il Dispaccio Reale del 1799. Orbene, la vera anomalia riguarda il Dispaccio Reale del 9 maggio 1799 che, dopo estese ricerche documentali, anche presso l'Ufficio Regionale Trazzere, non risulta esistere, o meglio, non risulta esservi copia dello stesso negli archivi di Stato siciliani, italiani nonché nelle principali biblioteche. Possiamo affermare con assoluta certezza che non esiste copia del Dispaccio Reale del 9 maggio 1799! Invero, l'obiettivo del presente disegno di legge riguarda superare questo rigido e non giustificato assetto afferente alla larghezza delle Regie Trazzere. Come suddetto, infatti, moltissime città sono attraversate da una fitta rete di Regie Trazzere e, conseguentemente, alla luce delle argomentazioni esposte in narrativa, urge intervenire per correggere questa abnorme ampiezza, non supportata da fonti giuridiche e ormai antistorica, in contraddizione con ogni qualsivoglia provvedimento amministrativo - legislativo che regolamenti la larghezza delle strade. Al tempo stesso, la revisione delle Regie Trazzere, costituendo le stesse una fonte di incassi per la regione siciliana, attraverso gli oneri di legittimazioni pagati dai cittadini interessati, dovrà essere accompagnata da adeguata disposizione finanziaria che possa coprire questi mancati introiti. Di certo, una previsione finanziaria alquanto modesta per il bilancio regionale, che si tradurrebbe, d'altro verso, in un cospicuo guadagno per il cittadino, che non risulterebbe più vessato da un onere ingiusto ed ingiustificato. Per tutti. questi motivi, si propone di correggere e modificare la disciplina sulla larghezza delle Regie Trazzere, modificando l'art. 13 della L.R. n. 4 del 2003, aggiungendo il comma n. 10, in modo da equiparare e far coincidere la larghezza delle Regie Trazzere alla larghezza rilevabile dalle mappe catastali di impianto. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Modifiche all'articolo 13 della Legge regionale 16 aprile 2003, n.4 1. All'articolo 13 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4, contenente disposizioni in materia di Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili, è aggiunto il seguente comma: La larghezza della Regia Trazzera coincide con la misura rilevabile dalle mappe catastali di impianto. Art. 3. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.