Disegno di Legge n. 488 del 16-05-2023 Disposizioni sulle larghezze delle Regie Trazzere

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Testo della Proposta di Legge

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: La Vardera, C. De Luca,
Balsamo, Geraci, De Leo, G. Lombardo, Sciotto, Vasta

il 16 maggio 2023

Disposizioni sulla larghezza delle Regie Trazzere


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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI


Onorevoli colleghi,

Secondo la Regione Siciliana, nell'isola è presente una rete
di strade denominate Regie Trazzere che si estendono per
circa 11 mila chilometri, con una larghezza legale minima
pari a 37,68 metri, corrispondente alla antica misura di 18
canne e 2 palmi.

Già demanio pubblico dello Stato, le trazzere sono state
assegnate al demanio pubblico della Regione in forza dell'art
32 dello Statuto, costituendo il demanio trazzerale.

Originariamente erano strade a fondo naturale utilizzate per
il trasferimento degli armenti dai pascoli invernali delle
pianure ai pascoli estivi delle montagne, per tale motivo il
demanio trazzerale è anche conosciuto come demanio
armentizio .

L'ufficio competente in materia di demanio trazzerale è stato
istituito il 23 agosto 1917 con decreto luogotenenziale
n°1540.

Ad oggi, moltissimi comuni siciliani sono attraversati da
diverse regie trazzere, la cui origine ultrasecolare è di
ardua comprensione e di difficile individuazione.

La larghezza delle regie trazzere, come sopra indicato, è
sempre di 37,68 metri per tutto il loro percorso, pertanto,
prendendo come punto di riferimento il centro della strada,
occorre considerare 18,84 metri per ogni lato.

Conseguentemente, le proprietà private che rientrano in quella
fascia sono considerate a tutti gli effetti ricadenti
all'interno delle regie trazzere.

Questa circostanza determina alcune importanti ripercussioni
nella sfera privata del cittadino.

Ad esempio, l'approvazione dei progetti edilizi di ogni
tipologia risulta subordinata ad una procedura di
legittimazione (sdemanializzazione), con un costo non
indifferente che può raggiungere anche diverse migliaia di
euro.

La descritta situazione rappresenta un'anomala vessazione a
danno dei cittadini che, benché risultanti proprietari di un
bene immobile alla stregua dei relativi registri, di fatto non
lo sono per la Regione Siciliana.

La materia delle Regie Trazzere siciliane appare alquanto
ambigua, considerato che molte vie pubbliche sembrerebbero
essere state dichiarate Regie Trazzere in modo non fondato né
documentato, trasformando antichi demani medievali in
moderni demani statali e regionali di ben più ampie,
inverosimili ed eccessive estensioni.

Nel corso degli anni, sono state contestate le c.d.
usurpazioni di demanio trazzerale a moltissimi cittadini,
senza che abbiano avuto la possibilità di contestare in modo
preciso e puntuale i relativi criteri di accertamento.

In generale, emerge una carenza, in certi casi mancanza, di
titoli costitutivi e storicamente istitutivi delle Regie
Trazzere. Le fonti giuridiche appaiono confuse ed incerte, non
riuscendosi a comprendere bene quali norme applicare che
giustifichino determinati provvedimenti da parte della Regione
Siciliana.

In particolare, l'aspetto più importante e controverso della
materia riguarda la fonte giuridica che disciplina la
spropositata larghezza delle Regie Trazzere.

L'antica misura di 18 canne e 2 palmi, corrispondenti agli
attuali 37,68 metri, viene disciplinata dal Dispaccio Reale
del 9 maggio 1799 e dal successivo Reale Dispaccio del 24
marzo 1811, che si limita a richiamare il Dispaccio Reale del
1799.

Orbene, la vera anomalia riguarda il Dispaccio Reale del 9
maggio 1799 che, dopo estese ricerche documentali, anche
presso l'Ufficio Regionale Trazzere, non risulta esistere, o
meglio, non risulta esservi copia dello stesso negli archivi
di Stato siciliani, italiani nonché nelle principali
biblioteche.

Possiamo affermare con assoluta certezza che non esiste copia
del Dispaccio Reale del 9 maggio 1799!

Invero, l'obiettivo del presente disegno di legge riguarda
superare questo rigido e non giustificato assetto afferente
alla larghezza delle Regie Trazzere.

Come suddetto, infatti, moltissime città sono attraversate da
una fitta rete di Regie Trazzere e, conseguentemente, alla
luce delle argomentazioni esposte in narrativa, urge
intervenire per correggere questa abnorme ampiezza, non
supportata da fonti giuridiche e ormai antistorica, in
contraddizione con ogni qualsivoglia provvedimento
amministrativo - legislativo che regolamenti la larghezza
delle strade.

Al tempo stesso, la revisione delle Regie Trazzere,
costituendo le stesse una fonte di incassi per la regione
siciliana, attraverso gli oneri di legittimazioni pagati dai
cittadini interessati, dovrà essere accompagnata da adeguata
disposizione finanziaria che possa coprire questi mancati
introiti.

Di certo, una previsione finanziaria alquanto modesta per il
bilancio regionale, che si tradurrebbe, d'altro verso, in un
cospicuo guadagno per il cittadino, che non risulterebbe più
vessato da un onere ingiusto ed ingiustificato.

Per tutti. questi motivi, si propone di correggere e
modificare la disciplina sulla larghezza delle Regie Trazzere,
modificando l'art. 13 della L.R. n. 4 del 2003, aggiungendo il
comma n. 10, in modo da equiparare e far coincidere la
larghezza delle Regie Trazzere alla larghezza rilevabile dalle
mappe catastali di impianto.




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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.
Modifiche all'articolo 13 della Legge regionale 16
aprile 2003, n.4

1. All'articolo 13 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4,
contenente disposizioni in materia di Alienazione degli antichi
suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili, è aggiunto il
seguente comma:
La larghezza della Regia Trazzera coincide con la misura
rilevabile dalle mappe catastali di impianto.


Art. 3.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
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