Attuale
14 feb 2024 Abbinamento con ddl 687; ddl 689; - VEDI ddl 58 Seduta n. 100 0100 Commissione
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Storico
13 set 2023 Assegnato per esame Commissione PRIMA
31 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 94 0100 Commissione PRIMA
31 gen 2024 Abbinamento con ddl 58;- VEDI ddl 58 Seduta n. 94 0100 Commissione PRIMA
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, com'è noto una delle principali cause di astensionismo c.d. involontario sta nell'impossibilità o nella difficoltà per l'elettore di recarsi al seggio nei giorni e nelle ore previsti per le votazioni. Le ragioni possono essere le più diverse: può trovarsi lontano dal suo luogo di residenza per ragioni di lavoro, di studio, familiari o di salute; o semplicemente può prevedere che in quel giorno non potrà lasciare la sua abitazione per motivi familiari o di salute, propria o di propri congiunti. A tal fine si rammenta preliminarmente che la Regione Siciliana dispone di una competenza legislativa di tipo esclusivo nella materia elettorale, in tema di disciplina delle consultazioni volte al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana e al rinnovo degli organi di governo degli enti locali e delle circoscrizioni relative del territorio regionale, che va esercitata pertanto in armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché con le previsioni dello Statuto della Regione Siciliana. La Regione Siciliana, con l'approvazione del presente disegno di legge, potrebbe essere pioniera, a livello nazionale, nel garantire l'esercizio del diritto di voto agli elettori che per ragioni di lavoro, di studio, familiari o di salute si trovino domiciliati presso un'altra Regione e, quindi, lontani dal proprio comune di residenza. Il presente disegno di legge, pertanto, ha l'obiettivo di introdurre disposizioni sul voto a distanza nelle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale dei comuni siciliani, con il ricorso al cosiddetto voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato, una modalità di voto che consentirebbe di rimuovere queste cause di astensionismo, senza presentare problemi di compatibilità con i principi costituzionali. Il voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato consentirebbe infatti all'elettore (che prevedesse di avere difficoltà a recarsi al seggio nei giorni previsti per la votazione) di potere esercitare il suo diritto di voto nei giorni precedenti il giorno dell'elezione in qualunque parte del territorio nazionale egli venga a trovarsi, ma con le garanzie proprie del tradizionale procedimento elettorale (espressione del voto in una cabina elettorale, impedimento al riconoscimento del voto quando la scheda sarà scrutinata). Nelle modalità che il presente disegno di legge propone, peraltro, non solo risulterebbe garantita la segretezza, personalità e libertà del voto, ma anche la rappresentatività delle istituzioni elettive attraverso il mantenimento del rapporto tra l'elettore e il territorio di residenza: le schede votate in anticipo verrebbero infatti inviate al seggio di appartenenza dell'elettore e verrebbero scrutinate congiuntamente a quelle espresse nel seggio stesso. Il voto avverrebbe in apposite cabine elettorali collocate presso gli Uffici postali dotati di apposite cabine elettorali, anticipatamente e fino al quinto giorno antecedente al giorno delle elezioni, determinato in modo che l'Ufficio abilitato sia in grado di far pervenire al seggio di destinazione, entro la chiusura delle operazioni di voto, le buste chiuse contenenti le schede votate, stipulando un'apposita convenzione tra la Regione Siciliana e Poste Italiane s.p.a. L'articolo 1 introduce due nuovi articoli: l'articolo 3-quater alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e l'articolo 29-bis nel Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 3/1960, per disciplinare l'esercizio del voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato in occasione, rispettivamente, delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana nonché per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nei comuni siciliani. Gli articoli contengono le disposizioni operative per la richiesta e l'esercizio del voto cd. fuori sede , specificando le modalità di richiesta, consegna e restituzione delle buste elettorali, nonché le procedure per garantire la segretezza, la libertà e la personalità del voto. L'articolo 2 prevede la stipula di un'apposita convenzione tra la Regione Siciliana e Poste Italiane s.p.a. che stabilirà le modalità operative e le misure di sicurezza necessarie per assicurare l'esecuzione efficace del voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato, attraverso gli Uffici Postali distribuiti sul territorio nazionale. L'articolo 3 consiste nella norma finanziaria che dovrà prevedere la copertura finanziaria con cui si farà fronte agli oneri derivante dalla presente legge, previa quantificazione della spesa da parte degli uffici competenti successivamente alla stipula della convenzione prevista dall'articolo 2. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Disposizioni sul voto a distanza nelle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana nonché per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. 1. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo: Art. 3-quater (Esercizio del diritto di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato) 1. Gli elettori domiciliati in una regione diversa dalla regione di residenza per motivi di studio, di lavoro, familiari o di cure mediche possono chiedere di votare per corrispondenza mediante il voto anticipato presidiato nelle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, secondo le modalità stabilite dal comma 2. 2. Gli elettori di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di voto per corrispondenza mediante il voto anticipato presidiato presso un qualsiasi Ufficio Postale sito nel Comune di domicilio o attraverso un'apposita sezione dedicata all'interno del sito web di Poste Italiane s.p.a., entro il ventottesimo giorno precedente alla data delle votazioni, secondo le modalità previste con regolamento adottato con decreto dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Nella domanda sono indicati il comune in cui l'elettore è domiciliato, il comune di residenza e la sezione elettorale nelle cui liste è iscritto e ad essa è allegato il certificato di iscrizione all'ente d'istruzione e/o formazione o una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni o un certificato medico. 3. Poste Italiane s.p.a. comunica al Comune di residenza dell'elettore la richiesta di voto di cui al comma 2 e, successivamente, il Comune di residenza provvede ad annotare, nelle liste elettorali, accanto al nominativo dell'elettore di cui al comma 2, la dicitura fuorisede' e, entro il ventunesimo giorno precedente alla data delle votazioni, il Comune di residenza invia all' Ufficio Postale abilitato, dandone contestuale comunicazione all'elettore a mezzo posta raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, un plico contenente: a) il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali; b) una scheda elettorale con la relativa busta; c) una busta recante l'indirizzo del comune di residenza e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto; d) un foglio contenente le istruzioni sulle modalità di espressione del voto. 4. Il voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato può essere esercitato tra il quattordicesimo e il quinto giorno precedente alla data delle votazioni. L'elettore, in tali giorni, si reca presso l'Ufficio Postale abilitato per esercitare il proprio diritto di voto, previa esibizione di un documento di riconoscimento e del certificato elettorale su cui è apposto un timbro. 5. Dopo aver espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda elettorale, sigilla la busta e la introduce, con il tagliando elettorale, nella busta recante l'indirizzo del comune nelle cui liste è iscritto. L'Ufficio Postale abilitato spedisce la busta con plico raccomandato con avviso di ricevimento o assicurato ovvero con un altro mezzo equivalente entro il quinto giorno precedente alla data delle votazioni. 6. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data delle votazioni sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 19 del sabato che precede la data delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono inserite in un apposito plico che è sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede. 7. Il presidente della sezione elettorale apre la busta di cui al comma 3, lettera c), verifica la corrispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 3, e introduce la busta di cui al comma 3, lettera b), in un'apposita urna sigillata, all'interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 9. Il presidente della sezione riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune e la busta che conteneva la scheda nonché le buste non integre in un apposito plico, che allega al verbale della sezione. 8. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnategli. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da uno scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna. 2. Al Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo: Art. 29-bis (Esercizio del diritto di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato) 1. Gli elettori domiciliati in una regione diversa dalla regione di residenza per motivi di studio, di lavoro, familiari o di cure mediche possono chiedere di votare per corrispondenza mediante il voto anticipato presidiato nelle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal comma 2. 2. Gli elettori di cui al comma 1 possono presentare la richiesta di voto per corrispondenza mediante il voto anticipato presidiato presso un qualsiasi Ufficio Postale sito nel Comune di domicilio o attraverso un'apposita sezione dedicata all'interno del sito web di Poste Italiane s.p.a., entro il ventottesimo giorno precedente alla data delle votazioni, secondo le modalità previste con regolamento adottato con decreto dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Nella domanda sono indicati il comune in cui l'elettore è domiciliato, il comune di residenza e la sezione elettorale nelle cui liste è iscritto e ad essa è allegato il certificato di iscrizione all'ente d'istruzione e/o formazione o una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni o un certificato medico. 3. Poste Italiane s.p.a. comunica al Comune di residenza dell'elettore la richiesta di voto di cui al comma 2 e, successivamente, il Comune di residenza provvede ad annotare, nelle liste elettorali, accanto al nominativo dell'elettore di cui al comma 2, la dicitura fuorisede' e, entro il ventunesimo giorno precedente alla data delle votazioni, il Comune di residenza invia all' Ufficio Postale abilitato, dandone contestuale comunicazione all'elettore a mezzo posta raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, un plico contenente: a) il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali; b) una scheda elettorale con la relativa busta; c) una busta recante l'indirizzo del comune di residenza e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto; d) un foglio contenente le istruzioni sulle modalità di espressione del voto. 4. Il voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato può essere esercitato tra il quattordicesimo e il quinto giorno precedente alla data delle votazioni. L'elettore, in tali giorni, si reca presso l'Ufficio Postale abilitato per esercitare il proprio diritto di voto, previa esibizione di un documento di riconoscimento e del certificato elettorale su cui è apposto un timbro. 5. Dopo aver espresso il proprio voto, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda elettorale, sigilla la busta e la introduce, con il tagliando elettorale, nella busta recante l'indirizzo del comune nelle cui liste è iscritto. L'Ufficio Postale abilitato spedisce la busta con plico raccomandato con avviso di ricevimento o assicurato ovvero con un altro mezzo equivalente entro il quinto giorno precedente alla data delle votazioni. 6. Le buste pervenute entro il sabato che precede la data delle votazioni sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo le ore 19 del sabato che precede la data delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono inserite in un apposito plico che è sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede. 7. Il presidente della sezione elettorale apre la busta di cui al comma 3, lettera c), verifica la rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 3, e introduce la busta di cui al comma 3, lettera b), in un'apposita urna sigillata, all'interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 9. Il presidente della sezione riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune e la busta che conteneva la scheda nonché le buste non integre in un apposito plico, che allega al verbale della sezione. 8. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnategli. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa aprire da uno scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna. 9. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di ballottaggio prevista dal comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni, del 15/09/1997, si applicano in quanto compatibili i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, fatta eccezione per i termini relativi all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza che dovranno essere compresi tra il nono e il terzo giorno precedente alla data delle votazioni. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-quater della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 29-bis del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 3/1960, come aggiunti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana nonché dei sindaci e dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2 Convenzione con Poste Italiane s.p.a. 1. La Regione Siciliana, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, stipula un'apposita convenzione con Poste Italiane s.p.a. per consentire l'esecuzione della procedura di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato presso gli Uffici Postali distribuiti sul territorio nazionale. 2. La convenzione stabilisce le modalità operative per la gestione della richiesta e per le modalità operative dell'esercizio di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato, comprese l'implementazione di un'apposita sezione dedicata all'interno del sito web di Poste Italiane s.p.a., l'individuazione dei luoghi adibiti all'uopo all'interno degli Uffici Postali abilitati, la predisposizione di apposite cabine elettorali, le tempistiche per la consegna e la restituzione delle buste elettorali, la formazione del personale postale coinvolto nella procedura, nonché le misure di sicurezza e anonimato dei voti. 3. La Regione Siciliana può adottare ulteriori misure e normative attuative per facilitare l'esecuzione della convenzione e l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato. Ogni altro aspetto relativo alla convenzione con Poste Italiane s.p.a. sarà stabilito con specifici decreti e regolamenti adottati dalla Regione Siciliana con decreto dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in conformità alle normative vigenti e alle disposizioni della presente legge. Art. 3 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, per gli anni 2023, 2024, 2025, individuati dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, si provvede con somme del bilancio della Regione e con contributi concessi da finanziamenti extraregionali. Art. 4 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.