RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
com'è noto una delle principali cause di
astensionismo c.d. involontario sta nell'impossibilità o
nella difficoltà per l'elettore di recarsi al seggio nei
giorni e nelle ore previsti per le votazioni. Le ragioni
possono essere le più diverse: può trovarsi lontano dal
suo luogo di residenza per ragioni di lavoro, di studio,
familiari o di salute; o semplicemente può prevedere che
in quel giorno non potrà lasciare la sua abitazione per
motivi familiari o di salute, propria o di propri
congiunti.
A tal fine si rammenta preliminarmente che la
Regione Siciliana dispone di una competenza legislativa
di tipo esclusivo nella materia elettorale, in tema di
disciplina delle consultazioni volte al rinnovo
dell'Assemblea regionale siciliana e al rinnovo degli
organi di governo degli enti locali e delle
circoscrizioni relative del territorio regionale, che va
esercitata pertanto in armonia con la Costituzione e i
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della
Repubblica nonché con le previsioni dello Statuto della
Regione Siciliana.
La Regione Siciliana, con l'approvazione del
presente disegno di legge, potrebbe essere pioniera, a
livello nazionale, nel garantire l'esercizio del diritto
di voto agli elettori che per ragioni di lavoro, di
studio, familiari o di salute si trovino domiciliati
presso un'altra Regione e, quindi, lontani dal proprio
comune di residenza.
Il presente disegno di legge, pertanto, ha
l'obiettivo di introdurre disposizioni sul voto a
distanza nelle elezioni per il rinnovo del Presidente
della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana,
nonché per il rinnovo del sindaco e del consiglio
comunale dei comuni siciliani, con il ricorso al
cosiddetto voto per corrispondenza mediante voto
anticipato presidiato, una modalità di voto che
consentirebbe di rimuovere queste cause di
astensionismo, senza presentare problemi di
compatibilità con i principi costituzionali.
Il voto per corrispondenza mediante voto anticipato
presidiato consentirebbe infatti all'elettore (che
prevedesse di avere difficoltà a recarsi al seggio nei
giorni previsti per la votazione) di potere esercitare
il suo diritto di voto nei giorni precedenti il giorno
dell'elezione in qualunque parte del territorio
nazionale egli venga a trovarsi, ma con le garanzie
proprie del tradizionale procedimento elettorale
(espressione del voto in una cabina elettorale,
impedimento al riconoscimento del voto quando la scheda
sarà scrutinata). Nelle modalità che il presente disegno
di legge propone, peraltro, non solo risulterebbe
garantita la segretezza, personalità e libertà del voto,
ma anche la rappresentatività delle istituzioni elettive
attraverso il mantenimento del rapporto tra l'elettore e
il territorio di residenza: le schede votate in anticipo
verrebbero infatti inviate al seggio di appartenenza
dell'elettore e verrebbero scrutinate congiuntamente a
quelle espresse nel seggio stesso.
Il voto avverrebbe in apposite cabine elettorali
collocate presso gli Uffici postali dotati di apposite
cabine elettorali, anticipatamente e fino al quinto
giorno antecedente al giorno delle elezioni, determinato
in modo che l'Ufficio abilitato sia in grado di far
pervenire al seggio di destinazione, entro la chiusura
delle operazioni di voto, le buste chiuse contenenti le
schede votate, stipulando un'apposita convenzione tra la
Regione Siciliana e Poste Italiane s.p.a.
L'articolo 1 introduce due nuovi articoli:
l'articolo 3-quater alla legge regionale 20 marzo 1951,
n. 29 e successive modifiche e l'articolo 29-bis nel
Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 3/1960,
per disciplinare l'esercizio del voto per corrispondenza
mediante voto anticipato presidiato in occasione,
rispettivamente, delle elezioni per il rinnovo del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale
Siciliana nonché per il rinnovo del sindaco e del
consiglio comunale nei comuni siciliani. Gli articoli
contengono le disposizioni operative per la richiesta e
l'esercizio del voto cd. fuori sede , specificando le
modalità di richiesta, consegna e restituzione delle
buste elettorali, nonché le procedure per garantire la
segretezza, la libertà e la personalità del voto.
L'articolo 2 prevede la stipula di un'apposita
convenzione tra la Regione Siciliana e Poste Italiane
s.p.a. che stabilirà le modalità operative e le misure
di sicurezza necessarie per assicurare l'esecuzione
efficace del voto per corrispondenza mediante voto
anticipato presidiato, attraverso gli Uffici Postali
distribuiti sul territorio nazionale.
L'articolo 3 consiste nella norma finanziaria che
dovrà prevedere la copertura finanziaria con cui si farà
fronte agli oneri derivante dalla presente legge, previa
quantificazione della spesa da parte degli uffici
competenti successivamente alla stipula della
convenzione prevista dall'articolo 2.
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della
legge.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Disposizioni sul voto a distanza nelle elezioni per il rinnovo
del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale
Siciliana nonché per il rinnovo del sindaco e del consiglio
comunale.
1. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e
successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il
seguente articolo:
Art. 3-quater
(Esercizio del diritto di voto per corrispondenza
mediante voto anticipato presidiato)
1. Gli elettori domiciliati in una regione diversa
dalla regione di residenza per motivi di studio, di
lavoro, familiari o di cure mediche possono chiedere di
votare per corrispondenza mediante il voto anticipato
presidiato nelle elezioni per il rinnovo del Presidente
della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana,
secondo le modalità stabilite dal comma 2.
2. Gli elettori di cui al comma 1 possono presentare
la richiesta di voto per corrispondenza mediante il voto
anticipato presidiato presso un qualsiasi Ufficio
Postale sito nel Comune di domicilio o attraverso
un'apposita sezione dedicata all'interno del sito web di
Poste Italiane s.p.a., entro il ventottesimo giorno
precedente alla data delle votazioni, secondo le
modalità previste con regolamento adottato con decreto
dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica. Nella domanda sono indicati il comune in cui
l'elettore è domiciliato, il comune di residenza e la
sezione elettorale nelle cui liste è iscritto e ad essa
è allegato il certificato di iscrizione all'ente
d'istruzione e/o formazione o una dichiarazione
sottoscritta dal datore di lavoro ovvero una
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni o un certificato medico.
3. Poste Italiane s.p.a. comunica al Comune di
residenza dell'elettore la richiesta di voto di cui al
comma 2 e, successivamente, il Comune di residenza
provvede ad annotare, nelle liste elettorali, accanto al
nominativo dell'elettore di cui al comma 2, la dicitura
fuorisede' e, entro il ventunesimo giorno precedente
alla data delle votazioni, il Comune di residenza invia
all' Ufficio Postale abilitato, dandone contestuale
comunicazione all'elettore a mezzo posta raccomandata
a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, un plico
contenente:
a) il tagliando elettorale in duplice copia. Il
tagliando elettorale reca i dati anagrafici
dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali;
b) una scheda elettorale con la relativa busta;
c) una busta recante l'indirizzo del comune di
residenza e la sezione elettorale nelle cui liste
l'elettore è iscritto;
d) un foglio contenente le istruzioni sulle modalità
di espressione del voto.
4. Il voto per corrispondenza mediante voto
anticipato presidiato può essere esercitato tra il
quattordicesimo e il quinto giorno precedente alla data
delle votazioni. L'elettore, in tali giorni, si reca
presso l'Ufficio Postale abilitato per esercitare il
proprio diritto di voto, previa esibizione di un
documento di riconoscimento e del certificato elettorale
su cui è apposto un timbro.
5. Dopo aver espresso il proprio voto, l'elettore
introduce nell'apposita busta la scheda elettorale,
sigilla la busta e la introduce, con il tagliando
elettorale, nella busta recante l'indirizzo del comune
nelle cui liste è iscritto. L'Ufficio Postale abilitato
spedisce la busta con plico raccomandato con avviso di
ricevimento o assicurato ovvero con un altro mezzo
equivalente entro il quinto giorno precedente alla data
delle votazioni.
6. Le buste pervenute entro il sabato che precede la
data delle votazioni sono verificate nella loro
integrità e consegnate, insieme al materiale della
sezione, al presidente della sezione elettorale nelle
cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo
le ore 19 del sabato che precede la data delle
votazioni, ovvero pervenute non integre, sono inserite
in un apposito plico che è sigillato. I plichi così
confezionati sono conservati per un anno e
successivamente distrutti a cura del segretario comunale
senza aprire le buste con le schede.
7. Il presidente della sezione elettorale apre la
busta di cui al comma 3, lettera c), verifica la
corrispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni
della lista di cui al comma 3, e introduce la busta di
cui al comma 3, lettera b), in un'apposita urna
sigillata, all'interno della quale, in tal modo
anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di
cui al comma 9. Il presidente della sezione riporta sul
verbale la eventuale presenza di buste prive del
tagliando e le accantona senza aprire la busta con la
scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune e la
busta che conteneva la scheda nonché le buste non
integre in un apposito plico, che allega al verbale
della sezione.
8. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il
presidente della sezione elettorale verifica a sua volta
l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate
al comune e da questo consegnategli. Verifica la
chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa
aprire da uno scrutatore che, senza guardarla e senza
farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna.
2. Al Decreto del Presidente della Regione Sicilia
n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, è
aggiunto il seguente articolo:
Art. 29-bis
(Esercizio del diritto di voto per corrispondenza mediante voto
anticipato presidiato)
1. Gli elettori domiciliati in una regione diversa
dalla regione di residenza per motivi di studio, di
lavoro, familiari o di cure mediche possono chiedere di
votare per corrispondenza mediante il voto anticipato
presidiato nelle elezioni per il rinnovo del sindaco e
del consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal
comma 2.
2. Gli elettori di cui al comma 1 possono presentare
la richiesta di voto per corrispondenza mediante il voto
anticipato presidiato presso un qualsiasi Ufficio
Postale sito nel Comune di domicilio o attraverso
un'apposita sezione dedicata all'interno del sito web di
Poste Italiane s.p.a., entro il ventottesimo giorno
precedente alla data delle votazioni, secondo le
modalità previste con regolamento adottato con decreto
dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica. Nella domanda sono indicati il comune in cui
l'elettore è domiciliato, il comune di residenza e la
sezione elettorale nelle cui liste è iscritto e ad essa
è allegato il certificato di iscrizione all'ente
d'istruzione e/o formazione o una dichiarazione
sottoscritta dal datore di lavoro ovvero una
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni o un certificato medico.
3. Poste Italiane s.p.a. comunica al Comune di
residenza dell'elettore la richiesta di voto di cui al
comma 2 e, successivamente, il Comune di residenza
provvede ad annotare, nelle liste elettorali, accanto al
nominativo dell'elettore di cui al comma 2, la dicitura
fuorisede' e, entro il ventunesimo giorno precedente
alla data delle votazioni, il Comune di residenza invia
all' Ufficio Postale abilitato, dandone contestuale
comunicazione all'elettore a mezzo posta raccomandata
a.r. o a mezzo posta elettronica certificata, un plico
contenente:
a) il tagliando elettorale in duplice copia. Il
tagliando elettorale reca i dati anagrafici
dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali;
b) una scheda elettorale con la relativa busta;
c) una busta recante l'indirizzo del comune di
residenza e la sezione elettorale nelle cui liste
l'elettore è iscritto;
d) un foglio contenente le istruzioni sulle modalità
di espressione del voto.
4. Il voto per corrispondenza mediante voto
anticipato presidiato può essere esercitato tra il
quattordicesimo e il quinto giorno precedente alla data
delle votazioni. L'elettore, in tali giorni, si reca
presso l'Ufficio Postale abilitato per esercitare il
proprio diritto di voto, previa esibizione di un
documento di riconoscimento e del certificato elettorale
su cui è apposto un timbro.
5. Dopo aver espresso il proprio voto, l'elettore
introduce nell'apposita busta la scheda elettorale,
sigilla la busta e la introduce, con il tagliando
elettorale, nella busta recante l'indirizzo del comune
nelle cui liste è iscritto. L'Ufficio Postale abilitato
spedisce la busta con plico raccomandato con avviso di
ricevimento o assicurato ovvero con un altro mezzo
equivalente entro il quinto giorno precedente alla data
delle votazioni.
6. Le buste pervenute entro il sabato che precede la
data delle votazioni sono verificate nella loro
integrità e consegnate, insieme al materiale della
sezione, al presidente della sezione elettorale nelle
cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo
le ore 19 del sabato che precede la data delle
votazioni, ovvero pervenute non integre, sono inserite
in un apposito plico che è sigillato. I plichi così
confezionati sono conservati per un anno e
successivamente distrutti a cura del segretario comunale
senza aprire le buste con le schede.
7. Il presidente della sezione elettorale apre la
busta di cui al comma 3, lettera c), verifica la
rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni
della lista di cui al comma 3, e introduce la busta di
cui al comma 3, lettera b), in un'apposita urna
sigillata, all'interno della quale, in tal modo
anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di
cui al comma 9. Il presidente della sezione riporta sul
verbale la eventuale presenza di buste prive del
tagliando e le accantona senza aprire la busta con la
scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune e la
busta che conteneva la scheda nonché le buste non
integre in un apposito plico, che allega al verbale
della sezione.
8. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il
presidente della sezione elettorale verifica a sua volta
l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate
al comune e da questo consegnategli. Verifica la
chiusura della busta contenente la scheda votata e la fa
aprire da uno scrutatore che, senza guardarla e senza
farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna.
9. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di
ballottaggio prevista dal comma 5 dell'articolo 3 della
legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, del 15/09/1997, si applicano in quanto
compatibili i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo, fatta eccezione per i termini relativi
all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza che
dovranno essere compresi tra il nono e il terzo giorno
precedente alla data delle votazioni.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-quater
della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui
all'articolo 29-bis del Decreto del Presidente della
Regione Sicilia n. 3/1960, come aggiunti dal presente
articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del
Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale
Siciliana nonché dei sindaci e dei consigli comunali
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 2
Convenzione con Poste Italiane s.p.a.
1. La Regione Siciliana, al fine di dare attuazione
a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge,
stipula un'apposita convenzione con Poste Italiane
s.p.a. per consentire l'esecuzione della procedura di
voto per corrispondenza mediante voto anticipato
presidiato presso gli Uffici Postali distribuiti sul
territorio nazionale.
2. La convenzione stabilisce le modalità operative
per la gestione della richiesta e per le modalità
operative dell'esercizio di voto per corrispondenza
mediante voto anticipato presidiato, comprese
l'implementazione di un'apposita sezione dedicata
all'interno del sito web di Poste Italiane s.p.a.,
l'individuazione dei luoghi adibiti all'uopo all'interno
degli Uffici Postali abilitati, la predisposizione di
apposite cabine elettorali, le tempistiche per la
consegna e la restituzione delle buste elettorali, la
formazione del personale postale coinvolto nella
procedura, nonché le misure di sicurezza e anonimato dei
voti.
3. La Regione Siciliana può adottare ulteriori
misure e normative attuative per facilitare l'esecuzione
della convenzione e l'esercizio del diritto di voto per
corrispondenza mediante voto anticipato presidiato.
Ogni altro aspetto relativo alla convenzione con
Poste Italiane s.p.a. sarà stabilito con specifici
decreti e regolamenti adottati dalla Regione Siciliana
con decreto dell'Assessorato delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica, in conformità alle normative
vigenti e alle disposizioni della presente legge.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni della presente legge, per gli anni 2023,
2024, 2025, individuati dall'Assessorato delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica, si provvede con somme
del bilancio della Regione e con contributi concessi da
finanziamenti extraregionali.
Art. 4
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.