Disegno di Legge n. 563 del 23-08-2023 Disposizioni in materia di voto a distanza per promuovere la partecipazione democratica attraverso l'innovazione elettorale in Sicilia.

Titolo

Disposizioni in materia di voto a distanza per promuovere la partecipazione democratica attraverso l'innovazione elettorale in Sicilia.

Iter

Attuale
14 feb 2024 Abbinamento con ddl 687; ddl 689; - VEDI ddl 58 Seduta n. 100 0100 Commissione
"""""""""""""" PRIMA

Storico
13 set 2023 Assegnato per esame Commissione PRIMA
31 gen 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 94 0100 Commissione PRIMA
31 gen 2024 Abbinamento con ddl 58;- VEDI ddl 58 Seduta n. 94 0100 Commissione PRIMA

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  • Cronologia Testi
                RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

         Onorevoli colleghi,

         com'è   noto   una   delle   principali   cause    di
     astensionismo c.d. involontario sta nell'impossibilità  o
     nella difficoltà per l'elettore di recarsi al seggio  nei
     giorni  e nelle ore previsti per le votazioni. Le ragioni
     possono  essere le più diverse: può trovarsi lontano  dal
     suo  luogo di residenza per ragioni di lavoro, di studio,
     familiari o di salute; o semplicemente può prevedere  che
     in  quel giorno non potrà lasciare la sua abitazione  per
     motivi  familiari  o  di  salute,  propria  o  di  propri
     congiunti.
         A   tal  fine  si  rammenta  preliminarmente  che  la
     Regione  Siciliana dispone di una competenza  legislativa
     di  tipo  esclusivo nella materia elettorale, in tema  di
     disciplina   delle   consultazioni   volte   al   rinnovo
     dell'Assemblea  regionale siciliana e  al  rinnovo  degli
     organi   di   governo   degli   enti   locali   e   delle
     circoscrizioni relative del territorio regionale, che  va
     esercitata  pertanto in armonia con la Costituzione  e  i
     principi  fondamentali dell'ordinamento  giuridico  della
     Repubblica  nonché con le previsioni dello Statuto  della
     Regione Siciliana.
         La   Regione   Siciliana,  con   l'approvazione   del
     presente  disegno di legge, potrebbe essere  pioniera,  a
     livello  nazionale, nel garantire l'esercizio del diritto
     di  voto  agli  elettori che per ragioni  di  lavoro,  di
     studio,  familiari  o  di salute si  trovino  domiciliati
     presso  un'altra Regione e, quindi, lontani  dal  proprio
     comune di residenza.
         Il   presente   disegno   di  legge,   pertanto,   ha
     l'obiettivo  di  introdurre  disposizioni  sul   voto   a
     distanza  nelle  elezioni per il rinnovo  del  Presidente
     della   Regione  e  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana,
     nonché  per  il  rinnovo  del  sindaco  e  del  consiglio
     comunale   dei  comuni  siciliani,  con  il  ricorso   al
     cosiddetto   voto   per  corrispondenza   mediante   voto
     anticipato   presidiato,  una  modalità   di   voto   che
     consentirebbe    di    rimuovere    queste    cause    di
     astensionismo,    senza    presentare     problemi     di
     compatibilità con i principi costituzionali.
           Il voto per corrispondenza mediante voto anticipato
     presidiato   consentirebbe  infatti   all'elettore   (che
     prevedesse  di avere difficoltà a recarsi al  seggio  nei
     giorni  previsti  per la votazione) di potere  esercitare
     il  suo  diritto di voto nei giorni precedenti il  giorno
     dell'elezione   in   qualunque   parte   del   territorio
     nazionale  egli  venga a trovarsi,  ma  con  le  garanzie
     proprie    del   tradizionale   procedimento   elettorale
     (espressione   del   voto  in  una   cabina   elettorale,
     impedimento al riconoscimento del voto quando  la  scheda
     sarà  scrutinata). Nelle modalità che il presente disegno
     di   legge   propone,  peraltro,  non  solo  risulterebbe
     garantita la segretezza, personalità e libertà del  voto,
     ma  anche la rappresentatività delle istituzioni elettive
     attraverso il mantenimento del rapporto tra l'elettore  e
     il  territorio di residenza: le schede votate in anticipo
     verrebbero  infatti  inviate al  seggio  di  appartenenza
     dell'elettore  e  verrebbero scrutinate congiuntamente  a
     quelle espresse nel seggio stesso.
         Il  voto  avverrebbe  in apposite  cabine  elettorali
     collocate  presso gli Uffici postali dotati  di  apposite
     cabine  elettorali,  anticipatamente  e  fino  al  quinto
     giorno  antecedente al giorno delle elezioni, determinato
     in  modo  che  l'Ufficio abilitato sia in  grado  di  far
     pervenire  al seggio di destinazione, entro  la  chiusura
     delle  operazioni di voto, le buste chiuse contenenti  le
     schede votate, stipulando un'apposita convenzione tra  la
     Regione Siciliana e Poste Italiane s.p.a.
         L'articolo   1   introduce   due   nuovi    articoli:
     l'articolo  3-quater alla legge regionale 20 marzo  1951,
     n.  29  e  successive modifiche e l'articolo  29-bis  nel
     Decreto  del Presidente della Regione Sicilia n.  3/1960,
     per  disciplinare l'esercizio del voto per corrispondenza
     mediante   voto   anticipato  presidiato  in   occasione,
     rispettivamente,  delle  elezioni  per  il  rinnovo   del
     Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea   Regionale
     Siciliana  nonché  per  il  rinnovo  del  sindaco  e  del
     consiglio  comunale  nei comuni siciliani.  Gli  articoli
     contengono  le disposizioni operative per la richiesta  e
     l'esercizio  del  voto cd.  fuori sede , specificando  le
     modalità  di  richiesta, consegna  e  restituzione  delle
     buste  elettorali, nonché le procedure per  garantire  la
     segretezza, la libertà e la personalità del voto.
         L'articolo   2  prevede  la  stipula  di  un'apposita
     convenzione  tra  la Regione Siciliana e  Poste  Italiane
     s.p.a.  che stabilirà le modalità operative e  le  misure
     di   sicurezza  necessarie  per  assicurare  l'esecuzione
     efficace  del  voto  per  corrispondenza  mediante   voto
     anticipato  presidiato,  attraverso  gli  Uffici  Postali
     distribuiti sul territorio nazionale.
         L'articolo  3  consiste nella norma  finanziaria  che
     dovrà prevedere la copertura finanziaria con cui si  farà
     fronte  agli oneri derivante dalla presente legge, previa
     quantificazione  della  spesa  da  parte   degli   uffici
     competenti    successivamente    alla    stipula    della
     convenzione prevista dall'articolo 2.
         L'articolo  4  prevede  l'entrata  in  vigore   della
     legge.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.
    Disposizioni sul voto a distanza nelle elezioni per il rinnovo
        del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale
      Siciliana nonché per il rinnovo del sindaco e del consiglio
                               comunale.

         1.  Alla  legge  regionale 20 marzo  1951,  n.  29  e
     successive  modifiche  ed  integrazioni,  è  aggiunto  il
     seguente articolo:
                             Art. 3-quater
         (Esercizio  del  diritto di voto  per  corrispondenza
     mediante voto anticipato presidiato)

         1.  Gli  elettori domiciliati in una regione  diversa
     dalla  regione  di  residenza per motivi  di  studio,  di
     lavoro,  familiari o di cure mediche possono chiedere  di
     votare  per  corrispondenza mediante il  voto  anticipato
     presidiato  nelle elezioni per il rinnovo del  Presidente
     della   Regione  e  dell'Assemblea  Regionale  Siciliana,
     secondo le modalità stabilite dal comma 2.
         2.  Gli elettori di cui al comma 1 possono presentare
     la  richiesta di voto per corrispondenza mediante il voto
     anticipato   presidiato  presso  un   qualsiasi   Ufficio
     Postale   sito  nel  Comune  di  domicilio  o  attraverso
     un'apposita sezione dedicata all'interno del sito web  di
     Poste  Italiane  s.p.a.,  entro  il  ventottesimo  giorno
     precedente   alla  data  delle  votazioni,   secondo   le
     modalità  previste con regolamento adottato  con  decreto
     dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della  Funzione
     Pubblica.  Nella domanda sono indicati il comune  in  cui
     l'elettore  è  domiciliato, il comune di residenza  e  la
     sezione  elettorale nelle cui liste è iscritto e ad  essa
     è   allegato   il  certificato  di  iscrizione   all'ente
     d'istruzione   e/o   formazione   o   una   dichiarazione
     sottoscritta   dal   datore   di   lavoro   ovvero    una
     dichiarazione  sostitutiva ai sensi degli articoli  46  e
     47   del  D.P.R.  445/2000  e  successive  modifiche   ed
     integrazioni o un certificato medico.

         3.  Poste  Italiane  s.p.a.  comunica  al  Comune  di
     residenza  dell'elettore la richiesta di voto di  cui  al
     comma  2  e,  successivamente,  il  Comune  di  residenza
     provvede ad annotare, nelle liste elettorali, accanto  al
     nominativo  dell'elettore di cui al comma 2, la  dicitura
      fuorisede'  e,  entro il ventunesimo  giorno  precedente
     alla  data delle votazioni, il Comune di residenza  invia
     all'   Ufficio  Postale  abilitato,  dandone  contestuale
     comunicazione  all'elettore a  mezzo  posta  raccomandata
     a.r.  o  a mezzo posta elettronica certificata, un  plico
     contenente:

         a)  il  tagliando  elettorale in  duplice  copia.  Il
     tagliando    elettorale   reca    i    dati    anagrafici
     dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali;

         b) una scheda elettorale con la relativa busta;

         c)  una  busta  recante  l'indirizzo  del  comune  di
     residenza  e  la  sezione  elettorale  nelle  cui   liste
     l'elettore è iscritto;

         d)  un foglio contenente le istruzioni sulle modalità
     di espressione del voto.

         4.   Il   voto   per  corrispondenza  mediante   voto
     anticipato  presidiato  può  essere  esercitato  tra   il
     quattordicesimo e il quinto giorno precedente  alla  data
     delle  votazioni.  L'elettore, in tali  giorni,  si  reca
     presso  l'Ufficio  Postale abilitato  per  esercitare  il
     proprio  diritto  di  voto,  previa  esibizione   di   un
     documento  di riconoscimento e del certificato elettorale
     su cui è apposto un timbro.

         5.  Dopo  aver  espresso il proprio voto,  l'elettore
     introduce   nell'apposita  busta  la  scheda  elettorale,
     sigilla  la  busta  e  la  introduce,  con  il  tagliando
     elettorale,  nella busta recante l'indirizzo  del  comune
     nelle  cui  liste è iscritto. L'Ufficio Postale abilitato
     spedisce  la busta con plico raccomandato con  avviso  di
     ricevimento  o  assicurato  ovvero  con  un  altro  mezzo
     equivalente entro il quinto giorno precedente  alla  data
     delle votazioni.

         6.  Le buste pervenute entro il sabato che precede la
     data   delle   votazioni  sono  verificate   nella   loro
     integrità  e  consegnate,  insieme  al  materiale   della
     sezione,  al  presidente della sezione  elettorale  nelle
     cui  liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo
     le   ore  19  del  sabato  che  precede  la  data   delle
     votazioni,  ovvero pervenute non integre,  sono  inserite
     in  un  apposito  plico che è sigillato.  I  plichi  così
     confezionati   sono   conservati   per    un    anno    e
     successivamente distrutti a cura del segretario  comunale
     senza aprire le buste con le schede.

         7.  Il  presidente della sezione elettorale  apre  la
     busta  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  verifica  la
     corrispondenza del tagliando elettorale alle  indicazioni
     della  lista di cui al comma 3, e introduce la  busta  di
     cui   al  comma  3,  lettera  b),  in  un'apposita   urna
     sigillata,   all'interno  della  quale,   in   tal   modo
     anonimizzate,  restano custodite fino alle operazioni  di
     cui  al comma 9. Il presidente della sezione riporta  sul
     verbale   la  eventuale  presenza  di  buste  prive   del
     tagliando  e  le accantona senza aprire la busta  con  la
     scheda.  Inserisce la busta indirizzata al  comune  e  la
     busta  che  conteneva  la  scheda  nonché  le  buste  non
     integre  in  un  apposito plico, che  allega  al  verbale
     della sezione.

         8.  Prima  dell'avvio delle operazioni  di  voto,  il
     presidente della sezione elettorale verifica a sua  volta
     l'integrità  delle buste contenenti le schede indirizzate
     al   comune  e  da  questo  consegnategli.  Verifica   la
     chiusura della busta contenente la scheda votata e la  fa
     aprire  da  uno scrutatore che, senza guardarla  e  senza
     farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna.

         2.  Al  Decreto del Presidente della Regione  Sicilia
     n.  3/1960  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  è
     aggiunto il seguente articolo:

                              Art. 29-bis
    (Esercizio del diritto di voto per corrispondenza mediante voto
                        anticipato presidiato)

         1.  Gli  elettori domiciliati in una regione  diversa
     dalla  regione  di  residenza per motivi  di  studio,  di
     lavoro,  familiari o di cure mediche possono chiedere  di
     votare  per  corrispondenza mediante il  voto  anticipato
     presidiato  nelle elezioni per il rinnovo del  sindaco  e
     del  consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal
     comma 2.

         2.  Gli elettori di cui al comma 1 possono presentare
     la  richiesta di voto per corrispondenza mediante il voto
     anticipato   presidiato  presso  un   qualsiasi   Ufficio
     Postale   sito  nel  Comune  di  domicilio  o  attraverso
     un'apposita sezione dedicata all'interno del sito web  di
     Poste  Italiane  s.p.a.,  entro  il  ventottesimo  giorno
     precedente   alla  data  delle  votazioni,   secondo   le
     modalità  previste con regolamento adottato  con  decreto
     dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della  Funzione
     Pubblica.  Nella domanda sono indicati il comune  in  cui
     l'elettore  è  domiciliato, il comune di residenza  e  la
     sezione  elettorale nelle cui liste è iscritto e ad  essa
     è   allegato   il  certificato  di  iscrizione   all'ente
     d'istruzione   e/o   formazione   o   una   dichiarazione
     sottoscritta   dal   datore   di   lavoro   ovvero    una
     dichiarazione  sostitutiva ai sensi degli articoli  46  e
     47   del  D.P.R.  445/2000  e  successive  modifiche   ed
     integrazioni o un certificato medico.

         3.  Poste  Italiane  s.p.a.  comunica  al  Comune  di
     residenza  dell'elettore la richiesta di voto di  cui  al
     comma  2  e,  successivamente,  il  Comune  di  residenza
     provvede ad annotare, nelle liste elettorali, accanto  al
     nominativo  dell'elettore di cui al comma 2, la  dicitura
      fuorisede'  e,  entro il ventunesimo  giorno  precedente
     alla  data delle votazioni, il Comune di residenza  invia
     all'   Ufficio  Postale  abilitato,  dandone  contestuale
     comunicazione  all'elettore a  mezzo  posta  raccomandata
     a.r.  o  a mezzo posta elettronica certificata, un  plico
     contenente:

         a)  il  tagliando  elettorale in  duplice  copia.  Il
     tagliando    elettorale   reca    i    dati    anagrafici
     dell'elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali;

         b) una scheda elettorale con la relativa busta;

         c)  una  busta  recante  l'indirizzo  del  comune  di
     residenza  e  la  sezione  elettorale  nelle  cui   liste
     l'elettore è iscritto;

         d)  un foglio contenente le istruzioni sulle modalità
     di espressione del voto.

         4.   Il   voto   per  corrispondenza  mediante   voto
     anticipato  presidiato  può  essere  esercitato  tra   il
     quattordicesimo e il quinto giorno precedente  alla  data
     delle  votazioni.  L'elettore, in tali  giorni,  si  reca
     presso  l'Ufficio  Postale abilitato  per  esercitare  il
     proprio  diritto  di  voto,  previa  esibizione   di   un
     documento  di riconoscimento e del certificato elettorale
     su cui è apposto un timbro.

         5.  Dopo  aver  espresso il proprio voto,  l'elettore
     introduce   nell'apposita  busta  la  scheda  elettorale,
     sigilla  la  busta  e  la  introduce,  con  il  tagliando
     elettorale,  nella busta recante l'indirizzo  del  comune
     nelle  cui  liste è iscritto. L'Ufficio Postale abilitato
     spedisce  la busta con plico raccomandato con  avviso  di
     ricevimento  o  assicurato  ovvero  con  un  altro  mezzo
     equivalente entro il quinto giorno precedente  alla  data
     delle votazioni.

         6.  Le buste pervenute entro il sabato che precede la
     data   delle   votazioni  sono  verificate   nella   loro
     integrità  e  consegnate,  insieme  al  materiale   della
     sezione,  al  presidente della sezione  elettorale  nelle
     cui  liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute dopo
     le   ore  19  del  sabato  che  precede  la  data   delle
     votazioni,  ovvero pervenute non integre,  sono  inserite
     in  un  apposito  plico che è sigillato.  I  plichi  così
     confezionati   sono   conservati   per    un    anno    e
     successivamente distrutti a cura del segretario  comunale
     senza aprire le buste con le schede.

         7.  Il  presidente della sezione elettorale  apre  la
     busta  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  verifica  la
     rispondenza  del  tagliando elettorale  alle  indicazioni
     della  lista di cui al comma 3, e introduce la  busta  di
     cui   al  comma  3,  lettera  b),  in  un'apposita   urna
     sigillata,   all'interno  della  quale,   in   tal   modo
     anonimizzate,  restano custodite fino alle operazioni  di
     cui  al comma 9. Il presidente della sezione riporta  sul
     verbale   la  eventuale  presenza  di  buste  prive   del
     tagliando  e  le accantona senza aprire la busta  con  la
     scheda.  Inserisce la busta indirizzata al  comune  e  la
     busta  che  conteneva  la  scheda  nonché  le  buste  non
     integre  in  un  apposito plico, che  allega  al  verbale
     della sezione.

         8.  Prima  dell'avvio delle operazioni  di  voto,  il
     presidente della sezione elettorale verifica a sua  volta
     l'integrità  delle buste contenenti le schede indirizzate
     al   comune  e  da  questo  consegnategli.  Verifica   la
     chiusura della busta contenente la scheda votata e la  fa
     aprire  da  uno scrutatore che, senza guardarla  e  senza
     farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna.

         9.   Nel  caso  in  cui  si  verifichi  l'ipotesi  di
     ballottaggio prevista dal comma 5 dell'articolo  3  della
     legge  regionale  n.  35/1997 e successive  modifiche  ed
     integrazioni,  del  15/09/1997, si  applicano  in  quanto
     compatibili  i  commi  3,  4,  5,  6  e  7  del  presente
     articolo,   fatta   eccezione  per  i  termini   relativi
     all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza  che
     dovranno  essere compresi tra il nono e il  terzo  giorno
     precedente alla data delle votazioni.

         3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3-quater
     della  legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e  successive
     modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di  cui
     all'articolo  29-bis  del Decreto  del  Presidente  della
     Regione  Sicilia  n. 3/1960, come aggiunti  dal  presente
     articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo  del
     Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea   Regionale
     Siciliana  nonché  dei  sindaci e dei  consigli  comunali
     successivo alla data di entrata in vigore della  presente
     legge.

                                Art. 2
                 Convenzione con Poste Italiane s.p.a.

         1.  La  Regione Siciliana, al fine di dare attuazione
     a  quanto previsto dall'articolo 1 della presente  legge,
     stipula   un'apposita  convenzione  con  Poste   Italiane
     s.p.a.  per  consentire l'esecuzione della  procedura  di
     voto   per   corrispondenza  mediante   voto   anticipato
     presidiato  presso  gli  Uffici Postali  distribuiti  sul
     territorio nazionale.

         2.  La  convenzione stabilisce le modalità  operative
     per  la  gestione  della  richiesta  e  per  le  modalità
     operative   dell'esercizio  di  voto  per  corrispondenza
     mediante    voto    anticipato    presidiato,    comprese
     l'implementazione   di   un'apposita   sezione   dedicata
     all'interno  del  sito  web  di  Poste  Italiane  s.p.a.,
     l'individuazione dei luoghi adibiti all'uopo  all'interno
     degli  Uffici  Postali abilitati, la  predisposizione  di
     apposite  cabine  elettorali,  le  tempistiche   per   la
     consegna  e  la  restituzione delle buste elettorali,  la
     formazione   del   personale  postale   coinvolto   nella
     procedura, nonché le misure di sicurezza e anonimato  dei
     voti.

         3.   La  Regione  Siciliana  può  adottare  ulteriori
     misure  e normative attuative per facilitare l'esecuzione
     della  convenzione e l'esercizio del diritto di voto  per
     corrispondenza mediante voto anticipato presidiato.

         Ogni  altro  aspetto  relativo alla  convenzione  con
     Poste   Italiane  s.p.a.  sarà  stabilito  con  specifici
     decreti  e  regolamenti adottati dalla Regione  Siciliana
     con  decreto  dell'Assessorato delle Autonomie  Locali  e
     della  Funzione  Pubblica, in conformità  alle  normative
     vigenti e alle disposizioni della presente legge.

                                Art. 3
                           Norma finanziaria

         1.   Agli   oneri  derivanti  dall'attuazione   delle
     disposizioni  della presente legge, per  gli  anni  2023,
     2024,  2025, individuati dall'Assessorato delle Autonomie
     Locali  e della Funzione Pubblica, si provvede con  somme
     del  bilancio della Regione e con contributi concessi  da
     finanziamenti extraregionali.

                                Art. 4
                              Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.
         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
     e di farla osservare come legge della Regione.