Attuale
21 NOV 2023 Assegnato per esame Commissione QUINTA
Storico
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dai deputati: Chinnici, Venezia, Catanzaro, Burtone, Cracolici, Dipasquale, Giambona, Leanza, Safina, Saverino, Spada il 7 novembre 2023 Sistema bibliotecario regionale integrato ----O---- RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, la Sicilia, pur avendo disciplinato con la Legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977 il settore dei beni culturali e ambientali con intento innovativo, regionalizzando l'ex Biblioteca nazionale di Palermo e le Universitarie di Catania e Messina, ha demandato a una successiva norma, sinora mai adottata, di regolare le competenze, le funzioni e le attività delle biblioteche degli enti locali. L'unica altra regione italiana a non aver ancora emanato una legge organica sulle proprie biblioteche è la Campania. La mancanza di una disciplina di settore ha pesanti ricadute sui servizi bibliotecari siciliani, che risentono di una cronica pesante scarsezza di risorse finanziarie, di organici composti prevalentemente di personale privo di alcuna formazione professionale, di spazi inadeguati alle funzioni, di patrimoni documentari spesso non aggiornati o costituiti senza una corretta politica di sviluppo delle raccolte. Una conseguenza di ciò è il dato che la Sicilia, tra le regioni italiane, è tra quelle che hanno la percentuale più bassa di lettori: oltre la metà dei residenti dichiara di non aver mai letto, né nel tempo libero, né per motivi professionali o scolastici, né di aver avuto tra le mani alcun genere di libri. Il presente disegno di legge, elaborato con il prezioso supporto della Sezione Sicilia dell'Associazione Italiana Biblioteche, si ispira ai principi contenuti in alcuni documenti internazionali che costituiscono dei punti di riferimento per l'emanazione di norme nel settore: Manifesto IFLA/Unesco per le biblioteche pubbliche (2022); Dichiarazione dell'IFLA sulle biblioteche e sulla libertà intellettuale (1999); Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco per lo sviluppo (2002). Tiene conto, inoltre, dei documenti di indirizzo dell'Unione Europea (Risoluzione del Parlamento sul ruolo delle biblioteche nella società moderna, 1998; Linee guida del Consiglio d'Europa/EBLIDA per la legislazione e le politiche in materia di biblioteche in Europa, 2000), nonché dell'accordo denominato Linee di politica bibliotecaria per le autonomie approvate nel 2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, di una approfondita analisi del panorama delle leggi regionali di settore, e dei documenti dell'Associazione Italiana Biblioteche (Raccomandazioni per una nuova legislazione regionale sulle biblioteche di ente locale redatto dal Gruppo di studio sulle linee guida in materia di leggi regionali e Raccomandazioni per le leggi regionali redatto dalla Commissione Biblioteche Pubbliche dell'AIB). Il presente disegno di legge si basa, infine, sul Documento programmatico dell'AIB Rilanciare le biblioteche pubbliche italiane, che definisce la biblioteca come strumento della democrazia, che assicura uguaglianza sostanziale e pari opportunità d'accesso all'informazione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica, e delinea un modello di servizio bibliotecario pubblico, riconoscendone il ruolo sociale e le funzioni specifiche, la necessità della cooperazione bibliotecaria, di competenze professionali e di risorse finanziarie. Il modello organizzativo del disegno di legge suddivide i compiti tra la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, dando un posto di rilievo alla cooperazione. I compiti della Regione fanno capo al Dipartimento per i beni culturali e dell'identità siciliana presso il quale occorre attivare, sulla scorta delle positive esperienze delle altre Regioni, un apposito Ufficio biblioteche, che curerà, tra l'altro: il piano triennale e il piano annuale di intervento e di sviluppo della rete bibliotecaria regionale; la definizione degli standard minimi di funzionamento delle biblioteche; i requisiti professionali del personale; l'assetto della cooperazione bibliotecaria; il piano regionale per l'architettura delle biblioteche; la valorizzazione dei fondi librari sottoposti a tutela. I compiti dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Aree metropolitane sono ricondotti anzitutto al sostegno finanziario ai sistemi bibliotecari, con congrui stanziamenti di bilancio. I compiti dei Sistemi bibliotecari sono finalizzati all'attuazione della cooperazione e all'attivazione del necessario coordinamento tra gli enti aderenti nel funzionamento dei servizi bibliotecari per la valorizzazione delle risorse, la qualificazione delle risorse umane e lo sviluppo delle biblioteche aderenti, in linea con la programmazione bibliotecaria regionale, attraverso un Centro servizi di rete. I compiti dei Comuni concorrono a garantire l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche e l'adesione al sistema bibliotecario, tramite lo stanziamento di una percentuale predefinita dei trasferimenti regionali. Sono poi definiti la tipologia, la natura e i compiti delle biblioteche, secondo le varie tipologie. Particolare attenzione è riposta verso la disciplina delle biblioteche comunali, conferendo a ogni Comune l'obbligo di istituire una biblioteca comunale, definita come struttura informativa permanente aperta al pubblico che fornisce l'accesso libero e gratuito alle risorse documentarie, alla conoscenza e all'informazione,e dettagliando le funzioni e i servizi essenziali. Sono disciplinati anche gli aspetti relativi al personale, stabilendo requisiti minimi per l'accesso alle selezioni pubbliche dall'esterno, e i piani di aggiornamento e riqualificazione del personale già in servizio. L'accesso alla professione, per i funzionari la cui attività non si limita alle funzioni di collaborazione o ausiliarie, ma che devono assumere impegni e responsabilità per il funzionamento e il miglioramento continuo dei servizi, sarà subordinato al possesso di un titolo di studio universitario non generico, e che garantisca tutte le competenze richieste. Il presente disegno di legge consta di 21 articoli. Agli artt. 1-7 si prevede una suddivisione di compiti tra la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, dando un posto di rilievo alla cooperazione. I compiti sono suddivisi secondo il seguente schema: a) sistema bibliotecario locale, a cui possono aderire: biblioteche regionali o d'interesse regionale; biblioteche gestite dalle scuole, università e altri enti pubblici; biblioteche aperte al pubblico appartenenti a privati, associazioni professionali, istituti culturali, educativi e di ricerca, enti ecclesiastici; mediateche e videoteche aperte al pubblico. Il sistema bibliotecario locale deve: costituire il centro servizi di rete che provvederebbe all'organizzazione del servizio nel territorio e al coordinamento dei programmi, degli acquisti, alla formazione dei cataloghi collettivi, all'organizzazione del prestito interbibliotecario, alla collaborazione con altri servizi culturali (tipo le scuole), a creare e gestire i servizi amministrativi comuni, ad attuare rilevamenti statistici, etc; e raccordarsi con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio; b) la Regione, nella fattispecie l'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana (d'ora in poi Assessorato), finanzia il Sistema bibliotecario regionale; stabilisce i requisiti professionali del personale delle biblioteche e dei sistemi; approva un Programma triennale e un piano annuale di organizzazione e sviluppo della rete bibliotecaria regionale che stabilisce anno per anno cosa attuare rispetto al piano triennale; individua l'estensione territoriale di ciascun sistema bibliotecario locale; formula le linee guida per la ripartizione dei finanziamenti tra i sistemi bibliotecari, prioritariamente a sostegno dei sistemi informativi; predispone la convenzione-tipo tra gli enti proprietari delle biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario locale, in collaborazione con le Università siciliane e l'Associazione Italiana Biblioteche; provvede alla formazione, riqualificazione e alla specializzazione del personale delle biblioteche. Per le finalità sopra citate, all'art. 3 è istituito presso l'Assessorato l'Ufficio biblioteche, struttura intermedia centrale del Dipartimento per i beni culturali, dotato di idonee risorse professionali. La Regione, inoltre, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione, restauro e fruizione. Sempre all'art. 3 si espongono le attività del Programma triennale, che prevede: la programmazione generale degli interventi riguardanti il Sistema bibliotecario regionale; la distribuzione delle risorse finanziarie complessive per il triennio necessarie alla realizzazione degli interventi attuativi; gli obiettivi e i criteri per l'erogazione dei servizi al pubblico; la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali; le linee di intervento e le relative modalità; le modalità di verifica sull'attuazione e l'efficacia degli interventi; l'accertamento dello stato di conservazione dei beni librari e il programma degli interventi per la tutela, manutenzione e restauro, assicurando l'aggiornamento professionale del personale regionale addetto a tali interventi; i programmi formativi di aggiornamento e di qualificazione e di riconversione professionale; gli obiettivi generali in materia di architettura delle biblioteche, cui dovranno far riferimento i programmi e i piani attuativi, nonché quelle del piano annuale, che prevede: il finanziamento delle iniziative previste dal Programma triennale; la formulazione delle proposte per l'aggiornamento e l'eventuale ridefinizione delle previsioni del successivo Programma triennale; i controlli di gestione e di spesa dei piani annuali precedenti. I sistemi bibliotecari devono creare un Centro servizi di rete, destinato ad attuare la cooperazione e realizzare il coordinamento tra enti nei servizi bibliotecari, secondo quanto previsto dalla programmazione bibliotecaria regionale. I Comuni aderiscono al sistema locale e provvedono: all'istituzione, all'ordinamento e al funzionamento delle proprie biblioteche attraverso livelli di finanziamento adeguati, previsti in bilancio in quota non inferiore al due per cento; a fornire le proprie biblioteche e i sistemi bibliotecari di risorse professionali qualificate; a formulare programmi triennali e piani annuali di attuazione relativi all'istituzione, alla gestione e al potenziamento delle biblioteche; a programmare e curare le attività culturali, nonché la promozione della biblioteca; a promuovere forme di collaborazione con istituzioni culturali e scolastiche pubbliche e private che operano sul territorio. Ogni Comune deve istituire una biblioteca comunale permanente aperta al pubblico che fornisca l'accesso libero e gratuito alle risorse documentarie, alla conoscenza e all'informazione. Altri soggetti, pubblici o privati che intendono aderire al Sistema bibliotecario, vi possono partecipare stipulando convenzioni su base volontaria, dotate di clausole che stabiliscano gli oneri finanziari a carico di tali soggetti, e comunque adeguandosi agli standard minimi per le biblioteche stabiliti dalla Regione. Agli artt. 8 e 9 si stabiliscono i compiti delle biblioteche regionali e comunali. I compiti delle biblioteche regionali andranno stabiliti da successivi decreti assessoriali. Per la Biblioteca Centrale della Regione è previsto un elenco di funzioni articolate in 9 punti, tra i quali l'acquisizione di ogni pubblicazione relativa alla Sicilia o comparsa in Sicilia e l'adeguamento agli standard qualitativi previsti. I compiti delle biblioteche comunali sono enucleati in 22 punti, e vanno dall'acquisizione del materiale, la conservazione e la revisione, in misura adeguata alla popolazione, alla creazione di un servizio di lettura, all'assistenza degli utenti, allo stabilimento dell'orario di apertura secondo criteri coordinativi con le altre biblioteche presenti sul territorio e comunque tenendo conto di una tabella oraria creata in relazione al numero di abitanti del comune. Tra gli altri servizi previsti: quelli per fasce di utenti svantaggiati, la creazione di una sezione bibliografico- documentale di interesse locale e di postazioni pubbliche per la navigazione in rete con accesso libero e gratuito. All'art. 13 stabilisce i requisiti minimi di accesso alla professione. Agli enti competenti spetta bandire i concorsi, ai quali si accede in base ad alcuni requisiti minimi. Il personale già in servizio presso le biblioteche, se non ha già partecipato a corsi di formazione previsti dal presente disegno di legge, va avviato a percorsi formativi, almeno di pari durata. Agli artt. 14-16 si specificano i criteri di assunzione del personale dei Centri di Catalogazione, dei Sistemi bibliotecari e delle Biblioteche comunali. All'art. 17 si prevede che i comuni e gli enti e i soggetti titolari o gestori di biblioteche istituzionali convenzionate con i sistemi bibliotecari favoriscano i corsi di aggiornamento dei propri dipendenti in orario di lavoro. All'art. 18 si prevede, sulla base di un progetto biblioteconomico, un piano regionale di edilizia bibliotecaria redatto con previsione triennale, che individui le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge e indichi, anno per anno, gli interventi prioritari. Si tratterebbe di un piano volto all'utilizzo di edifici di valore artistico già esistenti o alla creazione di nuove strutture, gestito dall'assessorato, di concerto con l'assessorato regionale per le infrastrutture ed i trasporti. L'art. 19 prevede l'abrogazioni di norme, mentre l'art. 20 istituisce il Fondo unico per il Sistema bibliotecario integrato. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1- Finalità e obiettivi 1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali e delle disposizioni dello Statuto speciale in tema di cultura e di informazione, disciplina il diritto primario della comunità regionale al libero accesso alla cultura, all'informazione e alle idee in base a principi di uguaglianza, pari opportunità e assenza di discriminazione. A tal fine promuove la valorizzazione delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, per favorire l'integrazione di tutti i cittadini in ambito culturale, economico e sociale. 2. Gli obiettivi della presente legge sono realizzati attraverso l'organizzazione del Sistema bibliotecario regionale integrato, cui contribuiscono, ciascuno in base alla propria autonomia, la Regione, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e altri soggetti interessati. Art. 2 - Sistema bibliotecario regionale e locale 1. La rete bibliotecaria regionale provvede a rendere effettivo l'uso delle risorse informative e documentarie possedute dalle biblioteche aderenti o rese disponibili mediante sistemi remoti, attraverso l'integrazione dei sistemi informativi, il coordinamento dei servizi di informazione, documentazione, lettura e consulenza bibliografica, la presenza delle più aggiornate tecnologie dell'informazione, l'alfabetizzazione al loro uso e l'armonizzazione dei criteri di valorizzazione e fruizione del patrimonio documentale. 2. La rete regionale si realizza attraverso la cooperazione tra sistemi bibliotecari locali e biblioteche regionali e d'interesse regionale, secondo un principio di sussidiarietà. 3. La rete regionale partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale tramite i poli SBN già esistenti e i cataloghi bibliografici costituiti ai sensi dell'art. 10 della l. r. 15 maggio 1991, n. 17, che potranno formare poli SBN con la direzione tecnica delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali. 4. La relativa attività di carattere tecnico-scientifico verrà coordinata dal Dipartimento regionale dei beni culturali, avvalendosi delle proprie strutture intermedie, centrali e periferiche. 5. Il sistema bibliotecario locale realizza il livello primario di cooperazione bibliotecaria e costituisce il fondamento della rete bibliotecaria regionale. 6. La cooperazione bibliotecaria fra enti locali si realizza nelle forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici locali e/o da organismi di gestione giuridicamente riconosciuti. Gli enti locali cooperanti istituiscono un centro servizi di rete. 7. Possono altresì aderire al sistema bibliotecario locale di cui all'art. 5 le biblioteche che rientrino nelle seguenti tipologie: a) biblioteche regionali o d'interesse regionale; b) biblioteche gestite dalle scuole, università e altri enti pubblici; c) altre biblioteche di riconosciuta rilevanza, appartenenti ad associazioni professionali, istituti culturali, educativi e di ricerca, enti ecclesiastici, o anche soggetti privati, purché regolarmente aperte al pubblico; d) mediateche, videoteche, centri di documentazione multimediale, aperti al pubblico. 8. La biblioteca di ciascun ente locale non può far parte di più sistemi bibliotecari territoriali. 9. Il sistema bibliotecario locale realizza attiva progressivamente i seguenti servizi in cooperazione coordinati, basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, per: a) politiche di acquisto e attività di catalogazione bibliografica comuni o coordinate; b) condivisione di strumenti e di risorse umane; c) armonizzazione delle attività di valorizzazione del patrimonio documentale; d) armonizzazione e promozione delle attività di valorizzazione del patrimonio documentale, tenendo conto delle finalità di cui all'art. 9, comma 2; e) promuove la costituzione dei patti per la lettura intercomunali ai sensi della L. 15/2020. 10. Per la realizzazione di tali servizi il sistema bibliotecario locale costituisce il Centro servizi di rete, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 comma 3, e nomina un coordinatore del sistema con le modalità di cui all'art. 13, comma 1 lett. a) e all'art. 15 comma 1. 11. Le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario cooperano al fine di implementare il catalogo collettivo, l'attività di prestito interbibliotecario e di sviluppare politiche culturali e di servizio comuni. A tal fine trasmettono annualmente al sistema bibliotecario di riferimento i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale. 12. Il sistema locale organizza l'attività di prestito interbibliotecario e promuove forme di collaborazione e interoperabilità con gli altri sistemi territoriali della cultura, con particolare riferimento ad archivi e musei. Il sistema bibliotecario locale, per gli aspetti biblioteconomici, si raccorda con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio. Art. 3 - Funzioni della Regione 1. L'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana (d'ora in poi Assessorato) contribuisce, con propri finanziamenti, al funzionamento del Sistema bibliotecario regionale. 2. L'Assessorato, altresì, sentita l'Associazione italiana biblioteche, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge: a) stabilisce, con apposito provvedimento, gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche e i profili professionali del personale delle biblioteche e dei sistemi, definiti di concerto con l'Associazione italiana biblioteche; b) approva un Programma triennale e un piano annuale di organizzazione e sviluppo della rete bibliotecaria regionale, definendo in particolare gli interventi di cui all'articolo 11; c) individua il dimensionamento dei sistemi bibliotecari locali e definisce l'estensione territoriali di ciascun sistema bibliotecario di concerto con l'Associazione italiana biblioteche; d) tramite ciascuna Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali, in continuità con gli OPAC provinciali sviluppati sensi dell'art. 10 della l.r. n. 17 del 15 maggio 1991, sostiene le attività catalografiche da svolgersi presso i Centri servizi di rete di cui all'art. 2, comma 10, anche in raccordo con i Sistemi bibliotecari e i Comuni coinvolti, per garantirne la dotazione di personale adeguato; e) predispone lo schema di regolamento per il funzionamento del sistema bibliotecario locale, e la convenzione-tipo tra gli enti proprietari delle biblioteche che intendono aderirvi; f) formula le linee guida per la ripartizione dei finanziamenti tra i sistemi bibliotecari, prioritariamente a sostegno dei sistemi informativi; g) tramite le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, assicura la raccolta, il monitoraggio e l'elaborazione dei dati statistici sui servizi bibliotecari secondo modalità e con indicatori comuni, ai fini della valutazione di efficacia e d efficienza del sistema bibliotecario regionale, rendendone pubblici i risultati; h) promuove, sostiene e indirizza la formazione, la riqualificazione e la specializzazione del personale delle biblioteche, incentivando anche forme di tirocinio e stage, in collaborazione con le Università siciliane e l'Associazione italiana biblioteche; i) promuove iniziative di aggiornamento in ambito catalografico e bibliografico tramite la Biblioteca centrale della Regione siciliana e in collaborazione con l'Istituto centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU). 3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, è istituito l'Ufficio biblioteche, struttura intermedia centrale del Dipartimento per i beni culturali, dotato di idonee risorse professionali. 4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con apposito Decreto dell'organo competente, sono definite le funzioni e le competenze della struttura. Art. 4 - Compiti dei Consorzi di Comuni e delle Città metropolitane 1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge i Consorzi di Comuni e le Città metropolitane contribuiscono al funzionamento e al potenziamento dei sistemi bibliotecari, con finanziamenti di importo commisurato al numero delle biblioteche aderenti e ai servizi resi dalle medesime. Art. 5 - Sistemi bibliotecari 1. I sistemi bibliotecari attuano la cooperazione e realizzano il necessario coordinamento tra enti nei servizi bibliotecari per la valorizzazione delle risorse, la qualificazione e lo sviluppo in riferimento alla programmazione bibliotecaria regionale. 2. I sistemi bibliotecari sono associazioni volontarie istituite dai Comuni mediante convenzioni per ambiti territoriali definiti dalla Regione come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c). 3. Ciascun sistema bibliotecario, tramite il Centro servizi di rete di cui all'art. 2 comma 10, provvede, nel rispetto dell'autonomia e delle specificità culturali delle biblioteche associate: a) all'organizzazione del servizio nel territorio e al coordinamento dei programmi delle biblioteche associate; b) al coordinamento degli acquisti del materiale librario e documentario, anche attraverso procedure di acquisto coordinato e/o centralizzato e all'elaborazione di una Carta per la gestione delle collezioni, la revisione e lo scarto dei documenti e l'uniformità delle relative procedure amministrative; c) alla formazione e gestione dei cataloghi collettivi, con personale specializzato appositamente dedicato di cui all'art. 14, e con il sostegno della locale Soprintendenza per i beni culturali e ambientali; d) all'organizzazione e alla gestione del prestito interbibliotecario e del document delivery con le limitazioni e le esclusioni previste dalle leggi sulla tutela del patrimonio bibliografico, eventuali disposizioni statutarie o regolamentari, o vincoli di altra natura espressamente richiamati nell'atto di costituzione o di adesione al sistema stesso; e) alla consulenza biblioteconomica e all'informazione bibliografica; f) al rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell'utenza da inviare alle Soprintendenze Beni culturali; g) alla promozione e al coordinamento delle attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, di diffusione della cultura e dell'informazione, con particolare riferimento alla conoscenza della storia locale; h) alla collaborazione con strutture e servizi sociali e culturali, con particolare riguardo alle scuole, alle case circondariali e ai presidi ospedalieri. Art. 6 - Compiti dei Comuni 1. I Comuni concorrono alla formazione del Sistema bibliotecario regionale integrato aderendo al sistema locale così come previsto al comma 5 dell'articolo 2. Provvedono all'istituzione, all'ordinamento e al funzionamento delle proprie biblioteche attraverso livelli di finanziamento adeguati al fine di conseguire il coordinamento, l'integrazione e la diffusione dei servizi e delle risorse documentarie esistenti nel rispettivo territorio, nonché di garantire la qualità dei servizi bibliotecari, intesa come capacità di individuare e soddisfare i bisogni di informazione e lettura della comunità di riferimento. 2. Per la realizzazione delle predette finalità, i Comuni: a) aderiscono ai sistemi bibliotecari locali; b) forniscono le proprie biblioteche e i sistemi bibliotecari di risorse professionali qualificate per la gestione e l'erogazione dei servizi, in conformità agli art. 13, 14 e 15; c) formulano programmi triennali, nonché piani annuali di attuazione relativi all'istituzione, alla gestione e al potenziamento delle biblioteche; d) curano le biblioteche di loro pertinenza, ne adottano i regolamenti in conformità agli indirizzi della Regione e partecipano all'elaborazione della Carta dei servizi del Sistema; e) programmano e curano le attività culturali, nonché la promozione della biblioteca e della lettura e la valorizzazione del patrimonio documentario; f) promuovono forme di collaborazione con istituzioni culturali e scolastiche pubbliche e private che operano sul territorio, attraverso apposite convenzioni; 3. Per la realizzazione delle predette finalità inoltre i Comuni: a) definiscono le previsioni di spesa e le quote di finanziamento da iscrivere in bilancio per la dotazione e il potenziamento delle risorse documentarie, senza limitazioni riguardo ai formati e supporti, adeguate al pubblico di riferimento e costantemente aggiornate. Tale previsione dovrà essere in misura non inferiore all'1% dei trasferimenti correnti della regione; b) assicurano stanziamenti adeguati nei loro bilanci per le spese relative alle risorse professionali, ai locali, alle attrezzature, alla strumentazione, alla tutela e alla conservazione del patrimonio bibliografico, all'espletamento dei servizi e all'attuazione dei programmi di attività culturali correlate ai servizi bibliotecari; c) provvedono, per la parte loro spettante, alle spese previste nella convenzione per le attività del sistema di cui fanno parte. Art. 7 - Compiti di altri soggetti 1. I soggetti pubblici o privati che intendono aderire al Sistema bibliotecario vi partecipano stipulando convenzioni su base volontaria. 2. L'adesione comporta l'adeguamento agli standard minimi per le biblioteche stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. a). 3. Gli oneri finanziari di cui tali soggetti si dovranno far carico aderendo al Sistema bibliotecario saranno oggetto di specifiche clausole delle convenzioni di cui al comma 1. Art. 8 - Biblioteche regionali 1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche regionali e d'interesse regionale, quali quelle di conservazione, quelle specializzate e quelle che svolgono un servizio di particolare rilevanza. I relativi compiti verranno ridefiniti con successivi decreti assessoriali, ferme restando le competenze derivanti dalle l. r. 1 agosto 1977, n. 80, l. r. 7 novembre 1980, n. 116 e l. 15 aprile 2004, n. 106 e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. 2. La Biblioteca già nazionale con sede in Palermo, di seguito denominata Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, le Biblioteche regionali universitarie di Messina e Catania e la Biblioteca-Museo Luigi Pirandello di Agrigento, istituita con legge 17 febbraio 1987, n. 3, sono biblioteche regionali. 3. La Biblioteca Centrale della Regione Siciliana è dotata di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. Al suo funzionamento provvede il direttore, che deve essere in possesso dei necessari requisiti tecnico-scientifici. Con apposito decreto dell'Assessore ne saranno disciplinate le modalità di gestione e controllo amministrativo- contabile. 4. La Biblioteca Centrale della Regione Siciliana svolge i seguenti compiti: a) acquisire tutte le pubblicazioni edite in Sicilia conformemente alla normativa vigente; b) acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio regionale che riguardino la Sicilia; c) acquisire materiale bibliografico necessario allo sviluppo della ricerca e della cultura nel territorio della Regione; d) garantire l'uniformità delle banche dati bibliografici secondo l'apposita disciplina statale, e mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e con l'Istituto centrale del catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; e) costituire e incrementare una raccolta in formato digitale, nel rispetto del diritto d'autore di cui alla Legge n. 633 del 1941 e successive modifiche e integrazioni, di documenti e testi manoscritti e a stampa di particolare pregio e interesse riguardanti la cultura siciliana; f) adeguare e potenziare il laboratorio per il restauro di materiale librario, codici membranacei e cartacei, pergamene, materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici sia dei privati cui sia stato notificato in via amministrativa l'importante interesse storico. La Biblioteca centrale organizza anche a tal fine corsi di restauro librario e conservazione nelle biblioteche; g) tenere presso la Biblioteca centrale l'anagrafe degli editori siciliani, cui tutti gli editori con sede legale nel territorio regionale hanno l'obbligo di registrarsi gratuitamente; inoltre, pubblicare e mantenere costantemente aggiornato in apposito sito Web l'elenco di tutti gli editori siciliani e dei loro cataloghi; h) valorizzare i beni librari e favorirne la circolazione; i) offrire sussidio e assistenza bibliografica alle biblioteche siciliane attraverso l'istituzione di un Centro di documentazione bibliografico e documentario. Provvedere inoltre, in collaborazione con l'ICCU, l'Università e l'Associazione italiana biblioteche, a organizzare periodicamente corsi di aggiornamento in ambito catalografico e bibliografico rivolti al personale delle biblioteche del territorio regionale. 5. Le biblioteche regionali di Catania e Messina conservano la denominazione di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le Università sono regolati da apposite convenzioni. La Biblioteca- Museo Luigi Pirandello di Agrigento continua a svolgere i compiti stabiliti dalla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 3. 6. Alla Biblioteca Centrale della Regione e alle Biblioteche regionali di Catania e Messina si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con la presente legge e con il Decreto Assessoriale n. 2969 del 26 giugno 1996. 7. Sono, altresì, biblioteche d'interesse regionale: a) la biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana, istituita col primo Regolamento dell'Assemblea approvato nelle sedute del 17 marzo e 22 giugno 1949; b) le biblioteche specializzate annesse alle strutture intermedie periferiche del Dipartimento regionale dei beni culturali: soprintendenze, musei, pinacoteche, gallerie e centri regionali previste dalla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; c) le biblioteche degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione. Art. 9 - Biblioteche comunali 1. Ogni Comune assicura alla propria comunità di riferimento, per rispondere alle esigenze di documentazione e informazione di tutti i cittadini, una struttura informativa permanente aperta al pubblico che fornisce l'accesso libero e gratuito all'informazione e alla conoscenza, registrate su supporti di qualsiasi natura e formato. 2. Spetta alle biblioteche comunali assicurare: a) l'acquisizione, la conservazione, la gestione, l'incremento, la revisione costante e la valorizzazione delle proprie raccolte bibliografiche, in sedi moderne e funzionali b) il servizio di lettura, di consultazione e il prestito, locale ed interbibliotecario, anche a sostegno della formazione continua dei cittadini; c) l'assistenza agli utenti per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti anche quelli in possesso di altre biblioteche al di fuori del sistema di appartenenza; d) un servizio di apertura al pubblico che tenga conto delle esigenze della comunità di riferimento, assicurandone l'erogazione in fasce orarie che possibilmente coprano tutto l'arco settimanale l'intera giornata. Gli orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche facenti parte del sistema locale; e) la realizzazione di servizi di accesso a contenuti in formato digitale e di media literacy; f) l'attività di promozione del libro e della lettura, come strumenti indispensabili per la partecipazione democratica degli individui e la crescita della società; g) la costituzione di raccolte e servizi multiculturali per favorire l'inclusione e il rispetto della diversità culturale e l'inclusione; h) i servizi per bambini, ragazzi e giovani adulti; i) raccolte e servizi appropriati per fasce di utenti svantaggiati; j) una raccolta bibliografico-documentale di interesse locale; k) assicurare servizi gratuiti di accesso alla rete anche con la disponibilità di postazioni appositamente attrezzate per la navigazione in rete; l) l'attività e i servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e a istruirlo sulle tecniche di ricerca, per accedere all'informazione in rete, sviluppare le competenze nella ricerca dell'informazione e stimolare la capacità di valutazione critica dei risultati delle ricerche; m) la promozione e la comunicazione dei servizi della biblioteca mediante guide; n) apposita segnaletica a uso interno ed esterno alla biblioteca; o) la rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri servizi, attività e utenti, secondo gli standard stabiliti dalla Regione nel programma triennale; p) la rilevazione della soddisfazione degli utenti; q) la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado; r) il sostegno all'autoformazione e all'apprendimento permanente di tutti i cittadini, anche in collaborazione con il sistema della formazione nelle sue diverse articolazioni, al fine di favorire il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza. Art. 10 - Biblioteche istituzionali 1. Si considerano istituzionali le biblioteche di riconosciuta rilevanza e pertanto di interesse regionale, istituite e gestite da enti pubblici, morali, ecclesiastici, da fondazioni e accademie, società di storia patria, istituti di alta cultura, associazioni culturali, istituzioni scolastiche e universitarie, le quali, disponendo di raccolte bibliografiche a carattere generale o specializzato, svolgano un comprovato e continuo servizio al pubblico, per il raggiungimento di specifici compiti, disciplinati nei regolamenti di cui sopra. In particolare, le suddette biblioteche devono: a) svolgere servizio di pubblica lettura per almeno 20 ore settimanali, di cui almeno 4 ore in orario pomeridiano; b) svolgere regolare attività di catalogazione del patrimonio librario posseduto; c) possedere ed utilizzare regolarmente i seguenti registri (registro cronologico di entrata; registro prestiti; registro utenti); d) possedere un patrimonio documentario (cartaceo e non) regolarmente inventariato e fruibile non inferiore a n. 3.000 unità; e) disporre di locali idonei alla conservazione del patrimonio librario e accessibili anche da parte di soggetti con difficoltà motorie, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996, aventi una superficie complessiva a disposizione dell'utenza (esclusi i vani di servizio), non inferiore a mq. 80; 2. Le biblioteche istituzionali possono aderire ai sistemi bibliotecari locali nel rispetto degli standard e dei protocolli comuni. Art. 11 - Programmazione degli interventi per l'istituzione e lo sviluppo del Sistema bibliotecario regionale 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Programma triennale per l'istituzione e lo sviluppo del Sistema bibliotecario regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). 2. Il Programma prevede: a) la programmazione generale degli interventi riguardanti il Sistema bibliotecario regionale; b) la distribuzione delle risorse finanziarie complessive per il triennio di riferimento necessarie alla realizzazione degli interventi attuativi delle finalità della presente legge; c) la definizione e l'aggiornamento degli standard minimi di funzionamento delle biblioteche e dei profili professionali dei bibliotecari, ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a); d) la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali; e) le linee di intervento e le relative modalità; f) le modalità di verifica sull'attuazione e l'efficacia degli interventi; g) l'accertamento dello stato di conservazione dei beni librari e il programma degli interventi per la tutela, manutenzione e restauro, assicurando l'aggiornamento professionale del personale regionale addetto a tali interventi; h) i programmi formativi di aggiornamento e di qualificazione e di riconversione professionale, ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera h); i) gli obiettivi generali in materia di architettura delle biblioteche, cui dovranno far riferimento i programmi e i piani attuativi. 3. In sede di prima applicazione della presente legge, al Programma triennale sono allegati lo schema di regolamento e di convenzione per l'adesione ai sistemi bibliotecari locali che gli enti competenti dovranno adottare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del medesimo programma e lo schema di convenzione per l'adesione ai sistemi locali. 4. L'Assessore per i beni culturali emana il Piano annuale di attuazione del Programma triennale di cui al comma 2 che può contenere modifiche e aggiornamenti ritenuti necessari per un miglior raggiungimento degli obiettivi. 5. Nel piano annuale sono previsti inoltre: a) il finanziamento delle iniziative previste dal Programma triennale; b) la formulazione delle proposte per l'aggiornamento e l'eventuale ridefinizione delle previsioni del successivo Programma triennale; c) i controlli di gestione e di spesa dei piani annuali precedenti. Art. 12 - Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio 1. La Regione, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico. Art. 13 - Requisiti minimi di accesso alla professione 1. Ai posti in organico delle biblioteche regionali e comunali e dei sistemi bibliotecari si accede mediante selezioni pubbliche bandite dagli enti competenti, alle quali sono ammessi cittadini dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti minimi che ciascun ente potrà elevare nel rispetto della propria autonomia, sulla base dei seguenti criteri e coerentemente con i profili professionali che saranno definiti e periodicamente aggiornati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b): a) coordinatore di sistema bibliotecario e direttore di biblioteca: percorso formativo di livello universitario, terminato con il conseguimento di una laurea specialistica che consenta di acquisire competenza nelle discipline bibliotecarie e l'esperienza professionale di cui al successivo comma 2; b) bibliotecario: percorso formativo di livello universitario di base (triennale) che consenta di acquisire competenza nelle discipline bibliotecarie; c) assistente di biblioteca: diploma di scuola media di secondo grado e un corso riconosciuto di formazione professionale della durata minima di un anno con esame di valutazione finale di cui all'art. 3 comma 2 lett. i) o dell'esperienza lavorativa di cui al successivo comma 2; d) operatore di supporto: licenza della scuola dell'obbligo. 2. Costituisce titolo ulteriore valutabile ai fini concorsuali il servizio effettivamente prestato, per non meno di tre anni, in strutture bibliotecarie della pubblica amministrazione, in categorie pari o immediatamente inferiori a quelle messe a concorso. 3. I profili professionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 saranno oggetto di certificazione da parte dell'Associazione Italiana Biblioteche ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). 4. I programmi d'esame per i concorsi pubblici per i profili di coordinatore di sistema bibliotecario, direttore di biblioteca, bibliotecario e assistente di biblioteca devono obbligatoriamente riguardare le discipline biblioteconomiche e di gestione dei servizi bibliotecari ed elementi di diritto amministrativo, oltre che la conoscenza delle principali tecnologie dell'informazione e dei principali applicativi in uso. 5. Il personale già in servizio presso le biblioteche alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 13 comma 1, e non abbia già partecipato a corsi di formazione in discipline biblioteconomiche debitamente documentati di durata almeno semestrale, sarà avviato a percorsi formativi specifici, da attuarsi per iniziativa dell'Assessorato regionale e di concerto con l'Associazione italiana biblioteche e le Università siciliane, finalizzati ad acquisire e potere documentare le competenze necessarie a ricoprire adeguatamente i profili professionali corrispondenti alla propria categoria contrattuale di appartenenza. Art. 14 - Personale specializzato nella catalogazione bibliografica 1. Il personale dedicato alle attività catalografiche nei Centri di servizio di rete di cui all'art. 5 comma 3 lett. c) dovrà essere assunto mediante selezioni pubbliche che ne garantiscano: a) il possesso dei requisiti previsti all'art. 13, comma 1 lett. b); b) la comprovata e documentata esperienza nell'ambito della catalogazione bibliografica secondo standard, regole e applicativi informatici in uso. 2. In fase di prima applicazione, potrà essere distaccato nei Centri di servizio anche personale in servizio presso le Soprintendenze ovvero anche prescelto tra i catalogatori ex legge 24 del 2008, e/o comandato dalle biblioteche aderenti, purché dotato di documentata esperienza nell'ambito della catalogazione bibliografica in forma automatizzata. Art. 15 - Personale dei sistemi bibliotecari 1. I sistemi bibliotecari sono dotati del Centro servizi di rete di cui al comma 3 dell'art. 5. Le risorse professionali che operano nel Centro servizi, in coerenza con quanto previsto nella convenzione istitutiva del singolo sistema, possono essere comandate o distaccate dalle biblioteche aderenti al Sistema, o assunte con le modalità di cui all'art. 13, in dotazione organica al Centro servizi di rete, qualora il sistema sia dotato di forma giuridica autonoma. Art. 16 - Personale delle biblioteche comunali 1. Ogni biblioteca comunale è dotata di personale necessario al funzionamento dei servizi, tenuto conto della consistenza e natura delle risorse documentarie e dell'utenza potenziale. 2. Può essere utilizzato a tal fine il personale di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai profili professionali di cui all'art. 13. 3. In prima applicazione e per un periodo individuato non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale da destinare alle biblioteche potrà essere reperito anche mediante mobilità interna tra i dipendenti comunali adibiti ad altri servizi, purché in possesso dei requisiti di cui alle disposizioni del presente capo oppure in seguito ad adeguata riconversione professionale di cui all'art. 3, comma 2 lett. i) e all'art. 13, comma 5. Art. 17 - Aggiornamento e riqualificazione professionale 1. I Comuni e gli enti e i soggetti titolari o gestori di biblioteche istituzionali convenzionate con i sistemi bibliotecari autorizzano e favoriscono la partecipazione del proprio personale alle iniziative di formazione e aggiornamento previste ai sensi dell'art. 13, comma 5 e più in generale di quelle di cui all'art. 3, comma 2, lettera h) e i) in orario di lavoro, o comunque retribuito in attuazione del diritto contrattuale all'aggiornamento continuo. Art. 18 - Programma di interventi di architettura bibliotecaria 1. L'Assessorato, di concerto con l'Assessorato regionale per le infrastrutture ed i trasporti, definisce e aggiorna il Piano regionale per l'architettura bibliotecaria con riferimento sia all'utilizzo di edifici di interesse culturale, sia alla progettazione di nuove strutture. 2. I programmi prevedono la realizzazione di interventi di architettura bibliotecaria individuando gli enti interessati, le tipologie edilizie, i criteri di uniformità idonei ad assicurare fruizione e la conservazione del patrimonio bibliografico e documentario, tenendo conto delle indicazioni sugli standard definiti dall'International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 3. I singoli interventi progettuali dovranno essere redatti sulla base di un progetto biblioteconomico e con il concorso di professionisti dotati di specifiche competenze anche biblioteconomiche. 4. La Regione garantisce altresì, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge regionale 14 aprile 2006, n. 15, la promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica, favorendo il ricorso a concorsi di idee o di progettazione. 5. Il Piano di cui al comma 1, redatto con previsione triennale, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge e indica, in particolare, per ciascun anno, gli interventi prioritari. Le indicazioni del Piano sono recepite dalle singole amministrazioni locali e sono coordinate con il programma triennale delle opere pubbliche. Art. 19 - Abrogazione di norme 1. L'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e ss. mm. ii. 3 l'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 sono abrogati. Art. 20 - Norma finanziaria 1. È istituito il Fondo unico per il Sistema bibliotecario integrato, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge di stabilità. L'onere predetto troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione. Art. 21 - Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.