Disegno di Legge n. 0 del

Titolo

Sistema Bibliotecario Regionale Integrato

Iter

Attuale
21 NOV 2023 Assegnato per esame Commissione QUINTA

Storico

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                       ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                             DISEGNO DI LEGGE

    presentato dai deputati: Chinnici, Venezia, Catanzaro, Burtone,
                              Cracolici,
         Dipasquale, Giambona, Leanza, Safina, Saverino, Spada

                          il 7 novembre 2023

               Sistema bibliotecario regionale integrato

                               ----O----

                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

     Onorevoli colleghi,
  la  Sicilia, pur avendo disciplinato con la Legge regionale n.  80
  dell'1 agosto 1977 il settore dei beni culturali e ambientali  con
  intento  innovativo, regionalizzando l'ex Biblioteca nazionale  di
  Palermo  e  le Universitarie di Catania e Messina, ha demandato  a
  una  successiva  norma,  sinora  mai  adottata,  di  regolare   le
  competenze, le funzioni e le attività delle biblioteche degli enti
  locali.  L'unica altra regione italiana a non aver ancora  emanato
  una legge organica sulle proprie biblioteche è la Campania.
     La  mancanza  di una disciplina di settore ha pesanti  ricadute
  sui  servizi bibliotecari siciliani, che risentono di una  cronica
  pesante  scarsezza  di risorse finanziarie, di  organici  composti
  prevalentemente   di   personale  privo   di   alcuna   formazione
  professionale,  di  spazi inadeguati alle funzioni,  di  patrimoni
  documentari spesso non aggiornati o costituiti senza una  corretta
  politica di sviluppo delle raccolte. Una conseguenza di ciò  è  il
  dato  che  la Sicilia, tra le regioni italiane, è tra  quelle  che
  hanno  la  percentuale più bassa di lettori:  oltre  la  metà  dei
  residenti dichiara di non aver mai letto, né nel tempo libero,  né
  per  motivi  professionali o scolastici, né di aver avuto  tra  le
  mani alcun genere di libri.
     Il  presente  disegno  di  legge,  elaborato  con  il  prezioso
  supporto   della   Sezione   Sicilia  dell'Associazione   Italiana
  Biblioteche,  si ispira ai principi contenuti in alcuni  documenti
  internazionali  che  costituiscono dei punti  di  riferimento  per
  l'emanazione di norme nel settore:
         Manifesto IFLA/Unesco per le biblioteche pubbliche (2022);
      Dichiarazione dell'IFLA sulle biblioteche e sulla libertà
  intellettuale (1999);
      Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco
  per lo sviluppo (2002).
     Tiene  conto,  inoltre, dei documenti di indirizzo  dell'Unione
  Europea  (Risoluzione del Parlamento sul ruolo  delle  biblioteche
  nella   società   moderna,  1998;  Linee   guida   del   Consiglio
  d'Europa/EBLIDA per la legislazione e le politiche in  materia  di
  biblioteche in Europa, 2000), nonché dell'accordo denominato Linee
  di  politica  bibliotecaria per le autonomie  approvate  nel  2003
  dalla  Conferenza  dei Presidenti delle Regioni e  della  Province
  autonome,  dall'ANCI e dall'UPI, di una approfondita  analisi  del
  panorama  delle  leggi  regionali  di  settore,  e  dei  documenti
  dell'Associazione  Italiana Biblioteche (Raccomandazioni  per  una
  nuova  legislazione  regionale sulle biblioteche  di  ente  locale
  redatto dal Gruppo di studio sulle linee guida in materia di leggi
  regionali  e Raccomandazioni per le leggi regionali redatto  dalla
  Commissione  Biblioteche Pubbliche dell'AIB). Il presente  disegno
  di  legge  si  basa, infine, sul Documento programmatico  dell'AIB
  Rilanciare  le  biblioteche pubbliche italiane, che  definisce  la
  biblioteca   come   strumento  della  democrazia,   che   assicura
  uguaglianza    sostanziale    e   pari    opportunità    d'accesso
  all'informazione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà  di
  ricerca   scientifica,   e   delinea  un   modello   di   servizio
  bibliotecario  pubblico, riconoscendone  il  ruolo  sociale  e  le
  funzioni    specifiche,    la   necessità    della    cooperazione
  bibliotecaria,   di   competenze  professionali   e   di   risorse
  finanziarie.
     Il  modello  organizzativo del disegno  di  legge  suddivide  i
  compiti  tra  la  Regione, gli enti locali e  gli  altri  soggetti
  pubblici interessati, dando un posto di rilievo alla cooperazione.
  I  compiti  della Regione fanno capo al Dipartimento  per  i  beni
  culturali  e  dell'identità  siciliana  presso  il  quale  occorre
  attivare,  sulla  scorta  delle positive  esperienze  delle  altre
  Regioni, un apposito Ufficio biblioteche, che curerà, tra l'altro:
          il  piano triennale e il piano annuale di intervento e  di
       sviluppo della rete bibliotecaria regionale;
      la definizione degli standard minimi di funzionamento delle
  biblioteche;
      i requisiti professionali del personale;
      l'assetto della cooperazione bibliotecaria;
      il piano regionale per l'architettura delle biblioteche;
      la valorizzazione dei fondi librari sottoposti a tutela.
     I   compiti  dei  Liberi  Consorzi  di  Comuni  e  delle   Aree
  metropolitane sono ricondotti anzitutto al sostegno finanziario ai
  sistemi  bibliotecari,  con congrui stanziamenti  di  bilancio.  I
  compiti  dei  Sistemi bibliotecari sono finalizzati all'attuazione
  della  cooperazione e all'attivazione del necessario coordinamento
  tra  gli  enti aderenti nel funzionamento dei servizi bibliotecari
  per  la  valorizzazione  delle risorse,  la  qualificazione  delle
  risorse  umane e lo sviluppo delle biblioteche aderenti, in  linea
  con  la  programmazione  bibliotecaria  regionale,  attraverso  un
  Centro  servizi  di  rete.  I  compiti  dei  Comuni  concorrono  a
  garantire  l'istituzione, l'ordinamento e il  funzionamento  delle
  proprie biblioteche e l'adesione al sistema bibliotecario, tramite
  lo  stanziamento di una percentuale predefinita dei  trasferimenti
  regionali.
     Sono  poi  definiti la tipologia, la natura e i  compiti  delle
  biblioteche, secondo le varie tipologie. Particolare attenzione  è
  riposta verso la disciplina delle biblioteche comunali, conferendo
  a  ogni  Comune  l'obbligo di istituire una  biblioteca  comunale,
  definita  come struttura informativa permanente aperta al pubblico
  che   fornisce   l'accesso   libero  e   gratuito   alle   risorse
  documentarie,  alla conoscenza e all'informazione,e   dettagliando
  le  funzioni e i servizi essenziali. Sono disciplinati  anche  gli
  aspetti  relativi  al personale, stabilendo requisiti  minimi  per
  l'accesso  alle selezioni pubbliche dall'esterno,  e  i  piani  di
  aggiornamento  e riqualificazione del personale già  in  servizio.
  L'accesso  alla professione, per i funzionari la cui attività  non
  si  limita  alle funzioni di collaborazione o ausiliarie,  ma  che
  devono assumere impegni e responsabilità per il funzionamento e il
  miglioramento continuo dei servizi, sarà subordinato  al  possesso
  di   un  titolo  di  studio  universitario  non  generico,  e  che
  garantisca tutte le competenze richieste.
     Il  presente disegno di legge consta di 21 articoli. Agli artt.
  1-7  si  prevede una suddivisione di compiti tra la  Regione,  gli
  enti  locali e gli altri soggetti interessati, dando un  posto  di
  rilievo  alla  cooperazione. I compiti sono suddivisi  secondo  il
  seguente schema:
     a)   sistema  bibliotecario  locale,  a  cui  possono  aderire:
       biblioteche regionali o d'interesse regionale; biblioteche gestite
       dalle scuole, università e altri enti pubblici; biblioteche aperte
       al pubblico appartenenti a privati, associazioni professionali,
       istituti culturali, educativi e di ricerca, enti ecclesiastici;
       mediateche  e  videoteche  aperte  al  pubblico.  Il  sistema
       bibliotecario locale deve: costituire il centro servizi di rete
       che provvederebbe all'organizzazione del servizio nel territorio e
       al coordinamento dei programmi, degli acquisti, alla formazione
       dei  cataloghi  collettivi, all'organizzazione  del  prestito
       interbibliotecario,  alla collaborazione  con  altri  servizi
       culturali  (tipo  le scuole), a creare e  gestire  i  servizi
       amministrativi comuni, ad attuare rilevamenti statistici, etc; e
       raccordarsi  con  la Soprintendenza per i  beni  culturali  e
       ambientali competente per territorio;
  b)  la Regione, nella fattispecie l'Assessorato regionale dei Beni
  culturali e dell'identità siciliana (d'ora in poi Assessorato),
  finanzia il Sistema bibliotecario regionale; stabilisce i
  requisiti professionali del personale delle biblioteche e dei
  sistemi; approva un Programma triennale e un piano annuale di
  organizzazione e sviluppo della rete bibliotecaria regionale che
  stabilisce anno per anno cosa attuare rispetto al piano triennale;
  individua l'estensione territoriale di ciascun sistema
  bibliotecario locale; formula le linee guida per la ripartizione
  dei finanziamenti tra i sistemi bibliotecari, prioritariamente a
  sostegno dei sistemi informativi; predispone la convenzione-tipo
  tra gli enti proprietari delle biblioteche che intendono aderire
  al sistema bibliotecario locale, in collaborazione con le
  Università siciliane e l'Associazione Italiana Biblioteche;
  provvede alla formazione, riqualificazione e alla specializzazione
  del personale delle biblioteche.
     Per  le  finalità  sopra citate, all'art. 3 è istituito  presso
  l'Assessorato l'Ufficio biblioteche, struttura intermedia centrale
  del  Dipartimento per i beni culturali, dotato di  idonee  risorse
  professionali.  La  Regione, inoltre, al fine  di  valorizzare  le
  raccolte  librarie  antiche, rare e di pregio, finanzia  specifici
  progetti    per    la    loro   catalogazione,   digitalizzazione,
  conservazione,  restauro  e  fruizione.  Sempre  all'art.   3   si
  espongono  le  attività del Programma triennale, che  prevede:  la
  programmazione  generale degli interventi riguardanti  il  Sistema
  bibliotecario   regionale;   la   distribuzione   delle    risorse
  finanziarie   complessive   per  il   triennio   necessarie   alla
  realizzazione  degli  interventi  attuativi;  gli  obiettivi  e  i
  criteri per l'erogazione dei servizi al pubblico; la promozione  e
  lo  sviluppo  dei  sistemi locali; le linee  di  intervento  e  le
  relative  modalità;  le  modalità di  verifica  sull'attuazione  e
  l'efficacia  degli  interventi;  l'accertamento  dello  stato   di
  conservazione dei beni librari e il programma degli interventi per
  la  tutela,  manutenzione e restauro, assicurando  l'aggiornamento
  professionale del personale regionale addetto a tali interventi; i
  programmi  formativi  di aggiornamento e di  qualificazione  e  di
  riconversione professionale; gli obiettivi generali in materia  di
  architettura  delle biblioteche, cui dovranno  far  riferimento  i
  programmi  e  i piani attuativi, nonché quelle del piano  annuale,
  che  prevede:  il  finanziamento  delle  iniziative  previste  dal
  Programma   triennale;   la  formulazione   delle   proposte   per
  l'aggiornamento e l'eventuale ridefinizione delle  previsioni  del
  successivo Programma triennale; i controlli di gestione e di spesa
  dei piani annuali precedenti.
     I sistemi bibliotecari devono creare un Centro servizi di rete,
  destinato ad attuare la cooperazione e realizzare il coordinamento
  tra  enti nei servizi bibliotecari, secondo quanto previsto  dalla
  programmazione  bibliotecaria regionale. I  Comuni  aderiscono  al
  sistema locale e provvedono: all'istituzione, all'ordinamento e al
  funzionamento  delle  proprie biblioteche  attraverso  livelli  di
  finanziamento  adeguati,  previsti  in  bilancio  in   quota   non
  inferiore al due per cento; a fornire le proprie biblioteche  e  i
  sistemi  bibliotecari  di  risorse  professionali  qualificate;  a
  formulare  programmi  triennali  e  piani  annuali  di  attuazione
  relativi  all'istituzione, alla gestione e al potenziamento  delle
  biblioteche; a programmare e curare le attività culturali,  nonché
  la   promozione   della   biblioteca;  a   promuovere   forme   di
  collaborazione con istituzioni culturali e scolastiche pubbliche e
  private che operano sul territorio.
     Ogni  Comune deve istituire una biblioteca comunale  permanente
  aperta  al pubblico che fornisca l'accesso libero e gratuito  alle
  risorse  documentarie,  alla conoscenza e all'informazione.  Altri
  soggetti,  pubblici  o privati che intendono  aderire  al  Sistema
  bibliotecario,  vi possono partecipare stipulando  convenzioni  su
  base  volontaria,  dotate di clausole che stabiliscano  gli  oneri
  finanziari a carico di tali soggetti, e comunque adeguandosi  agli
  standard  minimi per le biblioteche stabiliti dalla Regione.  Agli
  artt.  8 e 9 si stabiliscono i compiti delle biblioteche regionali
  e   comunali.  I  compiti  delle  biblioteche  regionali  andranno
  stabiliti  da  successivi decreti assessoriali. Per la  Biblioteca
  Centrale della Regione è previsto un elenco di funzioni articolate
  in  9  punti,  tra  i  quali l'acquisizione di ogni  pubblicazione
  relativa  alla Sicilia o comparsa in Sicilia e l'adeguamento  agli
  standard   qualitativi  previsti.  I  compiti  delle   biblioteche
  comunali sono enucleati in 22 punti, e vanno dall'acquisizione del
  materiale,  la  conservazione e la revisione, in  misura  adeguata
  alla  popolazione,  alla  creazione di  un  servizio  di  lettura,
  all'assistenza  degli  utenti, allo  stabilimento  dell'orario  di
  apertura  secondo  criteri coordinativi con le  altre  biblioteche
  presenti  sul territorio e comunque tenendo conto di  una  tabella
  oraria  creata in relazione al numero di abitanti del comune.  Tra
  gli   altri   servizi  previsti:  quelli  per  fasce   di   utenti
  svantaggiati,   la   creazione  di  una   sezione   bibliografico-
  documentale di interesse locale e di postazioni pubbliche  per  la
  navigazione  in  rete con accesso libero e gratuito.  All'art.  13
  stabilisce  i  requisiti minimi di accesso alla professione.  Agli
  enti  competenti spetta bandire i concorsi, ai quali si accede  in
  base  ad  alcuni  requisiti minimi. Il personale già  in  servizio
  presso  le  biblioteche,  se non ha già  partecipato  a  corsi  di
  formazione  previsti dal presente disegno di legge, va  avviato  a
  percorsi  formativi, almeno di pari durata. Agli  artt.  14-16  si
  specificano  i criteri di assunzione del personale dei  Centri  di
  Catalogazione,  dei  Sistemi  bibliotecari  e  delle   Biblioteche
  comunali.  All'art. 17 si prevede che i comuni  e  gli  enti  e  i
  soggetti   titolari   o   gestori  di  biblioteche   istituzionali
  convenzionate con i sistemi bibliotecari favoriscano  i  corsi  di
  aggiornamento dei propri dipendenti in orario di lavoro.  All'art.
  18  si  prevede,  sulla  base di un progetto biblioteconomico,  un
  piano  regionale di edilizia bibliotecaria redatto con  previsione
  triennale,   che   individui  le  linee  di  intervento   per   il
  conseguimento  degli  obiettivi indicati dalla  presente  legge  e
  indichi,  anno per anno, gli interventi prioritari. Si tratterebbe
  di  un piano volto all'utilizzo di edifici di valore artistico già
  esistenti   o   alla   creazione  di  nuove   strutture,   gestito
  dall'assessorato, di concerto con l'assessorato regionale  per  le
  infrastrutture ed i trasporti. L'art. 19 prevede l'abrogazioni  di
  norme,  mentre l'art. 20 istituisce il Fondo unico per il  Sistema
  bibliotecario integrato.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                     Art. 1- Finalità e obiettivi

  1.  La  Regione, in attuazione dei principi costituzionali e delle
  disposizioni  dello  Statuto speciale in  tema  di  cultura  e  di
  informazione,  disciplina  il  diritto  primario  della   comunità
  regionale al libero accesso alla cultura, all'informazione e  alle
  idee in base a principi di uguaglianza, pari opportunità e assenza
  di  discriminazione.  A tal fine promuove la valorizzazione  delle
  biblioteche  appartenenti a enti pubblici  o  a  soggetti  privati
  aperte  al  pubblico  e  lo  sviluppo di  una  rete  bibliotecaria
  regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, per
  favorire  l'integrazione di tutti i cittadini in ambito culturale,
  economico e sociale.
  2.  Gli  obiettivi della presente legge sono realizzati attraverso
  l'organizzazione  del  Sistema bibliotecario regionale  integrato,
  cui  contribuiscono, ciascuno in base alla propria  autonomia,  la
  Regione, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici  e  altri
  soggetti interessati.

           Art. 2 - Sistema bibliotecario regionale e locale

  1.  La  rete bibliotecaria regionale provvede a rendere  effettivo
  l'uso  delle  risorse informative e documentarie  possedute  dalle
  biblioteche  aderenti o rese disponibili mediante sistemi  remoti,
  attraverso    l'integrazione   dei   sistemi    informativi,    il
  coordinamento dei servizi di informazione, documentazione, lettura
  e  consulenza  bibliografica,  la presenza  delle  più  aggiornate
  tecnologie  dell'informazione, l'alfabetizzazione al  loro  uso  e
  l'armonizzazione  dei criteri di valorizzazione  e  fruizione  del
  patrimonio documentale.
  2.  La  rete regionale si realizza attraverso la cooperazione  tra
  sistemi  bibliotecari locali e biblioteche regionali e d'interesse
  regionale, secondo un principio di sussidiarietà.
  3. La rete regionale partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale
  tramite  i  poli  SBN  già  esistenti e i cataloghi  bibliografici
  costituiti  ai sensi dell'art. 10 della l. r. 15 maggio  1991,  n.
  17,  che potranno formare poli SBN con la direzione tecnica  delle
  Soprintendenze per i beni culturali e ambientali.
  4.  La  relativa  attività di carattere tecnico-scientifico  verrà
  coordinata   dal   Dipartimento  regionale  dei  beni   culturali,
  avvalendosi  delle  proprie  strutture  intermedie,   centrali   e
  periferiche.
  5. Il sistema bibliotecario locale realizza il livello primario di
  cooperazione bibliotecaria e costituisce il fondamento della  rete
  bibliotecaria regionale.
  6. La cooperazione bibliotecaria fra enti locali si realizza nelle
  forme  previste  dalla legge per la gestione dei servizi  pubblici
  locali  e/o  da organismi di gestione giuridicamente riconosciuti.
  Gli enti locali cooperanti istituiscono un centro servizi di rete.
  7. Possono altresì aderire al sistema  bibliotecario locale di cui
  all'art. 5 le biblioteche che rientrino nelle seguenti tipologie:
    a)  biblioteche regionali o d'interesse regionale;
  b)  biblioteche gestite dalle scuole, università e altri enti
  pubblici;
  c)  altre biblioteche di riconosciuta rilevanza, appartenenti ad
  associazioni professionali, istituti culturali, educativi e di
  ricerca, enti ecclesiastici, o anche soggetti privati, purché
  regolarmente aperte al pubblico;
  d)  mediateche, videoteche, centri di documentazione multimediale,
  aperti al pubblico.
  8.  La biblioteca di ciascun ente locale non può far parte di  più
  sistemi bibliotecari territoriali.
  9.    Il    sistema    bibliotecario   locale   realizza    attiva
  progressivamente  i  seguenti servizi in cooperazione  coordinati,
  basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, per:
    a)    politiche   di   acquisto  e  attività  di   catalogazione
       bibliografica comuni o coordinate;
  b)  condivisione di strumenti e di risorse umane;
  c)  armonizzazione delle attività di valorizzazione del patrimonio
  documentale;
  d)  armonizzazione e promozione delle attività di valorizzazione
  del patrimonio documentale, tenendo conto delle finalità di cui
  all'art. 9, comma 2;
  e)  promuove la costituzione dei patti per la lettura
  intercomunali ai sensi della L. 15/2020.
  10.  Per la realizzazione di tali servizi il sistema bibliotecario
  locale  costituisce il Centro servizi di rete, per lo  svolgimento
  delle attività di cui all'art. 5 comma 3, e nomina un coordinatore
  del sistema con le modalità di cui all'art. 13, comma 1 lett. a) e
  all'art. 15 comma 1.
  11.   Le  biblioteche  facenti  parte  del  sistema  bibliotecario
  cooperano   al  fine  di  implementare  il  catalogo   collettivo,
  l'attività   di   prestito  interbibliotecario  e  di   sviluppare
  politiche  culturali e di servizio comuni. A tal fine  trasmettono
  annualmente al sistema bibliotecario di riferimento i  dati  della
  propria attività per il rilevamento statistico regionale.
  12.   Il   sistema   locale  organizza  l'attività   di   prestito
  interbibliotecario   e   promuove  forme   di   collaborazione   e
  interoperabilità con gli altri sistemi territoriali della cultura,
  con  particolare  riferimento  ad  archivi  e  musei.  Il  sistema
  bibliotecario   locale,  per  gli  aspetti  biblioteconomici,   si
  raccorda  con la Soprintendenza per i beni culturali e  ambientali
  competente per territorio.

                    Art. 3 - Funzioni della Regione

  1.  L'Assessorato  regionale dei Beni  culturali  e  dell'identità
  siciliana  (d'ora  in  poi Assessorato) contribuisce,  con  propri
  finanziamenti,   al   funzionamento  del   Sistema   bibliotecario
  regionale.
  2.   L'Assessorato,   altresì,  sentita  l'Associazione   italiana
  biblioteche,  entro 90 giorni dalla pubblicazione  della  presente
  legge:
    a)  stabilisce, con apposito provvedimento, gli standard minimi di
       funzionamento delle biblioteche e i profili professionali del
       personale delle biblioteche e dei sistemi, definiti di concerto
       con l'Associazione italiana biblioteche;
  b)  approva un Programma triennale e un piano annuale di
  organizzazione e sviluppo della rete bibliotecaria regionale,
  definendo in particolare gli interventi di cui all'articolo 11;
  c)  individua il dimensionamento dei sistemi bibliotecari locali e
  definisce l'estensione territoriali di ciascun sistema
  bibliotecario di concerto con l'Associazione italiana biblioteche;
  d)  tramite ciascuna Soprintendenza per i Beni culturali e
  ambientali, in continuità con gli OPAC provinciali sviluppati
  sensi dell'art. 10 della l.r. n. 17 del 15 maggio 1991, sostiene
  le attività catalografiche da svolgersi presso i Centri servizi di
  rete di cui all'art. 2, comma 10, anche in raccordo con i Sistemi
  bibliotecari e i Comuni coinvolti, per garantirne la dotazione di
  personale adeguato;
  e)  predispone lo schema di regolamento per il funzionamento del
  sistema bibliotecario locale, e la convenzione-tipo tra gli enti
  proprietari delle biblioteche che intendono aderirvi;
  f)  formula le linee guida per la ripartizione dei finanziamenti
  tra i sistemi bibliotecari, prioritariamente a sostegno dei
  sistemi informativi;
  g)  tramite le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali,
  assicura la raccolta, il monitoraggio e l'elaborazione dei dati
  statistici sui servizi bibliotecari secondo modalità e con
  indicatori comuni, ai fini della valutazione di efficacia e d
  efficienza del sistema bibliotecario regionale, rendendone
  pubblici i risultati;
  h)  promuove, sostiene e indirizza la formazione, la
  riqualificazione e la specializzazione del personale delle
  biblioteche, incentivando anche forme di tirocinio e stage, in
  collaborazione con le Università siciliane e l'Associazione
  italiana biblioteche;
  i)  promuove iniziative di aggiornamento in ambito catalografico e
  bibliografico tramite la Biblioteca centrale della Regione
  siciliana e in collaborazione con l'Istituto centrale per il
  Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
  bibliografiche (ICCU).
  3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, è
  istituito l'Ufficio biblioteche, struttura intermedia centrale del
  Dipartimento  per  i  beni  culturali, dotato  di  idonee  risorse
  professionali.
  4.  Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge,  con
  apposito Decreto dell'organo competente, sono definite le funzioni
  e le competenze della struttura.

         Art. 4 - Compiti dei Consorzi di Comuni e delle Città
                             metropolitane
  1.  Per  il raggiungimento delle finalità della presente  legge  i
  Consorzi  di  Comuni  e le Città metropolitane  contribuiscono  al
  funzionamento  e  al potenziamento dei sistemi  bibliotecari,  con
  finanziamenti  di importo commisurato al numero delle  biblioteche
  aderenti e ai servizi resi dalle medesime.

                     Art. 5 - Sistemi bibliotecari
  1.  I sistemi bibliotecari attuano la cooperazione e realizzano il
  necessario coordinamento tra enti nei servizi bibliotecari per  la
  valorizzazione delle risorse, la qualificazione e lo  sviluppo  in
  riferimento alla programmazione bibliotecaria regionale.
  2.  I  sistemi bibliotecari sono associazioni volontarie istituite
  dai  Comuni mediante convenzioni per ambiti territoriali  definiti
  dalla Regione come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c).
  3.  Ciascun  sistema bibliotecario, tramite il Centro  servizi  di
  rete   di   cui  all'art.  2  comma  10,  provvede,  nel  rispetto
  dell'autonomia  e  delle specificità culturali  delle  biblioteche
  associate:
    a)    all'organizzazione  del  servizio  nel  territorio  e   al
       coordinamento dei programmi delle biblioteche associate;
  b)  al coordinamento degli acquisti del materiale librario e
  documentario, anche attraverso procedure di acquisto coordinato
  e/o centralizzato e all'elaborazione di una Carta per la gestione
  delle collezioni, la revisione e lo scarto dei documenti e
  l'uniformità delle relative procedure amministrative;
  c)  alla formazione e gestione dei cataloghi collettivi, con
  personale specializzato appositamente dedicato di cui all'art. 14,
  e con il sostegno della locale Soprintendenza per i beni culturali
  e ambientali;
  d)  all'organizzazione e alla gestione del prestito
  interbibliotecario e del document delivery con le limitazioni e le
  esclusioni previste dalle leggi sulla tutela del patrimonio
  bibliografico, eventuali disposizioni statutarie o regolamentari,
  o vincoli di altra natura espressamente richiamati nell'atto di
  costituzione o di adesione al sistema stesso;
  e)  alla consulenza biblioteconomica e all'informazione
  bibliografica;
  f)  al rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza
  e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e
  dell'utenza da inviare alle Soprintendenze Beni culturali;
  g)  alla promozione e al coordinamento delle attività culturali
  correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, di diffusione
  della cultura e dell'informazione, con particolare riferimento
  alla conoscenza della storia locale;
  h)  alla collaborazione con strutture e servizi sociali e
  culturali, con particolare riguardo alle scuole, alle case
  circondariali e ai presidi ospedalieri.

                      Art. 6 - Compiti dei Comuni
  1.  I  Comuni concorrono alla formazione del Sistema bibliotecario
  regionale integrato aderendo al sistema locale così come  previsto
  al   comma   5   dell'articolo   2.  Provvedono   all'istituzione,
  all'ordinamento  e  al  funzionamento  delle  proprie  biblioteche
  attraverso livelli di finanziamento adeguati al fine di conseguire
  il  coordinamento, l'integrazione e la diffusione  dei  servizi  e
  delle  risorse  documentarie esistenti nel rispettivo  territorio,
  nonché  di  garantire la qualità dei servizi bibliotecari,  intesa
  come   capacità  di  individuare  e  soddisfare   i   bisogni   di
  informazione e lettura della comunità di riferimento.
  2. Per la realizzazione delle predette finalità, i Comuni:
    a)  aderiscono ai sistemi bibliotecari locali;
  b)  forniscono le proprie biblioteche e i sistemi bibliotecari di
  risorse professionali qualificate per la gestione e l'erogazione
  dei servizi, in conformità agli art. 13, 14 e 15;
  c)  formulano programmi triennali, nonché piani annuali di
  attuazione relativi all'istituzione, alla gestione e al
  potenziamento delle biblioteche;
  d)  curano le biblioteche di loro pertinenza, ne adottano i
  regolamenti in conformità agli indirizzi della Regione e
  partecipano all'elaborazione della Carta dei servizi del Sistema;
  e)  programmano e curano le attività culturali, nonché la
  promozione della biblioteca e della lettura e la valorizzazione
  del patrimonio documentario;
  f)  promuovono forme di collaborazione con istituzioni culturali e
  scolastiche pubbliche e private che operano sul territorio,
  attraverso apposite convenzioni;
  3. Per la realizzazione delle predette finalità inoltre i Comuni:
    a)  definiscono le previsioni di spesa e le quote di finanziamento
       da iscrivere in bilancio per la dotazione e il potenziamento delle
       risorse documentarie, senza limitazioni riguardo ai formati e
       supporti, adeguate al pubblico di riferimento e costantemente
       aggiornate. Tale previsione dovrà essere in misura non inferiore
       all'1% dei trasferimenti correnti della regione;
  b)  assicurano stanziamenti adeguati nei loro bilanci per le spese
  relative alle risorse professionali, ai locali, alle attrezzature,
  alla strumentazione, alla tutela e alla conservazione del
  patrimonio bibliografico, all'espletamento dei servizi e
  all'attuazione dei programmi di attività culturali correlate ai
  servizi bibliotecari;
  c)  provvedono, per la parte loro spettante, alle spese previste
  nella convenzione per le attività del sistema di cui fanno parte.

                  Art. 7 - Compiti di altri soggetti
  1.  I soggetti pubblici o privati che intendono aderire al Sistema
  bibliotecario  vi  partecipano  stipulando  convenzioni  su   base
  volontaria.
  2.  L'adesione comporta l'adeguamento agli standard minimi per  le
  biblioteche stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 3  comma  2
  lett. a).
  3.  Gli  oneri  finanziari di cui tali soggetti  si  dovranno  far
  carico  aderendo  al  Sistema  bibliotecario  saranno  oggetto  di
  specifiche clausole delle convenzioni di cui al comma 1.

                    Art. 8 - Biblioteche regionali
  1.  La  Regione  riconosce e sostiene le biblioteche  regionali  e
  d'interesse  regionale,  quali  quelle  di  conservazione,  quelle
  specializzate  e  quelle che svolgono un servizio  di  particolare
  rilevanza.  I relativi compiti verranno ridefiniti con  successivi
  decreti assessoriali, ferme restando le competenze derivanti dalle
  l.  r. 1 agosto 1977, n. 80, l. r. 7 novembre 1980, n. 116 e l. 15
  aprile 2004, n. 106 e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 3
  maggio 2006, n. 252.
  2.  La  Biblioteca già  nazionale  con sede in Palermo, di seguito
  denominata   Biblioteca  Centrale  della  Regione  Siciliana,   le
  Biblioteche  regionali universitarie di Messina  e  Catania  e  la
  Biblioteca-Museo   Luigi Pirandello  di Agrigento,  istituita  con
  legge 17 febbraio 1987, n. 3, sono biblioteche regionali.
  3.  La  Biblioteca Centrale della Regione Siciliana  è  dotata  di
  autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile.  Al
  suo  funzionamento  provvede  il direttore,  che  deve  essere  in
  possesso dei necessari requisiti tecnico-scientifici. Con apposito
  decreto  dell'Assessore  ne saranno disciplinate  le  modalità  di
  gestione e controllo amministrativo- contabile.
  4.  La  Biblioteca  Centrale  della  Regione  Siciliana  svolge  i
  seguenti compiti:
    a)    acquisire   tutte  le  pubblicazioni  edite   in   Sicilia
       conformemente alla normativa vigente;
  b)  acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio
  regionale che riguardino la Sicilia;
  c)  acquisire materiale bibliografico necessario allo sviluppo
  della ricerca e della cultura nel territorio della Regione;
  d)  garantire l'uniformità delle banche dati bibliografici secondo
  l'apposita disciplina statale, e mantenere gli scambi di
  informazione con le biblioteche nazionali centrali e con
  l'Istituto centrale del catalogo unico delle biblioteche italiane
  e per le informazioni bibliografiche;
  e)  costituire e incrementare una raccolta in formato digitale,
  nel rispetto del diritto d'autore di cui alla Legge n. 633 del
  1941 e successive modifiche e integrazioni, di documenti e testi
  manoscritti e a stampa di particolare pregio e interesse
  riguardanti la cultura siciliana;
  f)  adeguare e potenziare il laboratorio per il restauro di
  materiale librario, codici membranacei e cartacei, pergamene,
  materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici
  sia dei privati cui sia stato notificato in via amministrativa
  l'importante interesse storico. La Biblioteca centrale organizza
  anche a tal fine corsi di restauro librario e conservazione nelle
  biblioteche;
  g)  tenere presso la Biblioteca centrale l'anagrafe degli editori
  siciliani, cui tutti gli editori con sede legale nel territorio
  regionale hanno l'obbligo di registrarsi gratuitamente; inoltre,
  pubblicare e mantenere costantemente aggiornato in apposito sito
  Web l'elenco di tutti gli editori siciliani e dei loro cataloghi;
  h)  valorizzare i beni librari e favorirne la circolazione;
  i)  offrire sussidio e assistenza bibliografica alle biblioteche
  siciliane attraverso l'istituzione di un Centro di documentazione
  bibliografico e documentario. Provvedere inoltre, in
  collaborazione con l'ICCU, l'Università e l'Associazione italiana
  biblioteche, a organizzare periodicamente corsi di aggiornamento
  in ambito catalografico e bibliografico rivolti al personale delle
  biblioteche del territorio regionale.
  5.  Le  biblioteche regionali di Catania e Messina  conservano  la
  denominazione di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le
  Università  sono regolati da apposite convenzioni. La  Biblioteca-
  Museo   Luigi  Pirandello   di Agrigento  continua  a  svolgere  i
  compiti stabiliti dalla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 3.
  6.  Alla  Biblioteca  Centrale della Regione  e  alle  Biblioteche
  regionali  di Catania e Messina si applicano le norme del  decreto
  del  Presidente  della  Repubblica  5  luglio  1995,  n.  417,   e
  successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con  la
  legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con la presente legge e  con
  il Decreto Assessoriale n. 2969 del 26 giugno 1996.
  7. Sono, altresì, biblioteche d'interesse regionale:
    a)   la biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana, istituita
       col primo Regolamento dell'Assemblea approvato nelle sedute del 17
       marzo e 22 giugno 1949;
  b)  le biblioteche specializzate annesse alle strutture intermedie
  periferiche del Dipartimento regionale dei beni culturali:
  soprintendenze, musei, pinacoteche, gallerie e centri regionali
  previste dalla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  c)  le biblioteche degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e
  controllo da parte della Regione.

                     Art. 9 - Biblioteche comunali
  1.  Ogni Comune assicura alla propria comunità di riferimento, per
  rispondere alle esigenze di documentazione e informazione di tutti
  i  cittadini,  una  struttura  informativa  permanente  aperta  al
  pubblico che fornisce l'accesso libero e gratuito all'informazione
  e  alla  conoscenza, registrate su supporti di qualsiasi natura  e
  formato.
  2. Spetta alle biblioteche comunali assicurare:
    a)  l'acquisizione, la conservazione, la gestione, l'incremento,
       la revisione costante e la valorizzazione delle proprie raccolte
       bibliografiche, in sedi moderne e funzionali
  b)  il servizio di lettura, di consultazione e il prestito, locale
  ed interbibliotecario, anche a sostegno della formazione continua
  dei cittadini;
  c)  l'assistenza agli utenti per la ricerca e l'acquisizione di
  informazioni e documenti anche quelli in possesso di altre
  biblioteche al di fuori del sistema di appartenenza;
  d)  un servizio di apertura al pubblico che tenga conto delle
  esigenze della comunità di riferimento, assicurandone l'erogazione
  in fasce orarie che possibilmente coprano tutto l'arco settimanale
  l'intera giornata. Gli orari di apertura al pubblico sono
  coordinati con quelli delle altre biblioteche facenti parte del
  sistema locale;
  e)  la realizzazione di servizi di accesso a contenuti in formato
  digitale e di media literacy;
  f)  l'attività di promozione  del libro e della lettura, come
  strumenti indispensabili per la partecipazione democratica degli
  individui e la crescita della società;
  g)  la costituzione di raccolte e servizi multiculturali per
  favorire l'inclusione e il rispetto della diversità culturale e
  l'inclusione;
  h)  i servizi per bambini, ragazzi e giovani adulti;
  i)  raccolte e  servizi appropriati per fasce di utenti
  svantaggiati;
  j)  una raccolta bibliografico-documentale di interesse locale;
  k)  assicurare servizi gratuiti di accesso alla rete anche con la
  disponibilità di postazioni appositamente attrezzate per  la
  navigazione in rete;
  l)  l'attività e i servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente
  all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e a
  istruirlo sulle tecniche di ricerca, per accedere all'informazione
  in rete, sviluppare le competenze nella ricerca dell'informazione
  e stimolare la capacità di valutazione critica dei risultati delle
  ricerche;
  m)  la promozione e la comunicazione dei servizi della biblioteca
  mediante guide;
  n)  apposita segnaletica a uso interno ed esterno alla biblioteca;
  o)  la rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri servizi,
  attività e utenti, secondo gli standard stabiliti dalla Regione
  nel programma triennale;
  p)  la rilevazione della soddisfazione degli utenti;
  q)  la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado;
  r)  il sostegno all'autoformazione e all'apprendimento permanente
  di tutti i cittadini, anche in collaborazione con il sistema della
  formazione nelle sue diverse articolazioni, al fine di favorire il
  pieno esercizio dei diritti di cittadinanza.

                  Art. 10 - Biblioteche istituzionali
  1.  Si  considerano istituzionali le biblioteche  di  riconosciuta
  rilevanza  e pertanto di interesse regionale, istituite e  gestite
  da   enti   pubblici,  morali,  ecclesiastici,  da  fondazioni   e
  accademie,  società di storia patria, istituti  di  alta  cultura,
  associazioni  culturali, istituzioni scolastiche e  universitarie,
  le  quali,  disponendo  di  raccolte  bibliografiche  a  carattere
  generale  o  specializzato,  svolgano  un  comprovato  e  continuo
  servizio  al pubblico, per il raggiungimento di specifici compiti,
  disciplinati  nei  regolamenti di cui sopra.  In  particolare,  le
  suddette biblioteche devono:
    a)   svolgere  servizio di pubblica lettura per  almeno  20  ore
       settimanali, di cui almeno 4 ore in orario pomeridiano;
  b)  svolgere regolare attività di catalogazione del patrimonio
  librario posseduto;
  c)  possedere ed utilizzare regolarmente i seguenti registri
  (registro cronologico di entrata; registro prestiti; registro
  utenti);
  d)  possedere un patrimonio documentario (cartaceo e non)
  regolarmente inventariato e fruibile non inferiore a n. 3.000
  unità;
  e)  disporre di locali idonei alla conservazione del patrimonio
  librario e accessibili anche da parte di soggetti con difficoltà
  motorie, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996, aventi una
  superficie complessiva a disposizione dell'utenza (esclusi i vani
  di servizio), non inferiore a mq. 80;
  2.   Le  biblioteche  istituzionali  possono  aderire  ai  sistemi
  bibliotecari  locali nel rispetto degli standard e dei  protocolli
  comuni.

   Art. 11 - Programmazione degli interventi per l'istituzione e lo
                               sviluppo
                  del Sistema bibliotecario regionale
  1.  La  Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla  data  di
  entrata  in  vigore  della presente legge,  approva  il  Programma
  triennale   per   l'istituzione  e   lo   sviluppo   del   Sistema
  bibliotecario  regionale di cui all'articolo 3, comma  2,  lettera
  b).
  2. Il Programma prevede:
    a)   la programmazione generale degli interventi riguardanti  il
       Sistema bibliotecario regionale;
  b)  la distribuzione delle risorse finanziarie complessive per il
  triennio di riferimento necessarie alla realizzazione degli
  interventi attuativi delle finalità della presente legge;
  c)  la definizione e l'aggiornamento degli standard minimi di
  funzionamento delle biblioteche e dei profili professionali dei
  bibliotecari, ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a);
  d)  la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali;
  e)  le linee di intervento e le relative modalità;
  f)  le modalità di verifica sull'attuazione e l'efficacia degli
  interventi;
  g)  l'accertamento dello stato di conservazione dei beni librari e
  il programma degli interventi per la tutela, manutenzione e
  restauro, assicurando l'aggiornamento professionale del personale
  regionale addetto a tali interventi;
  h)  i programmi formativi di aggiornamento e di qualificazione e
  di riconversione professionale, ai sensi dell'art. 3 comma 2,
  lettera h);
  i)  gli obiettivi generali in materia di architettura delle
  biblioteche, cui dovranno far riferimento i programmi e i piani
  attuativi.
  3.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  al
  Programma  triennale sono allegati lo schema di regolamento  e  di
  convenzione per l'adesione ai sistemi bibliotecari locali che  gli
  enti  competenti dovranno adottare entro tre mesi  dalla  data  di
  pubblicazione  del medesimo programma e lo schema  di  convenzione
  per l'adesione ai sistemi locali.
  4.  L'Assessore  per i beni culturali emana il  Piano  annuale  di
  attuazione  del  Programma triennale di cui al  comma  2  che  può
  contenere  modifiche  e aggiornamenti ritenuti  necessari  per  un
  miglior raggiungimento degli obiettivi.
  5. Nel piano annuale sono previsti inoltre:
    a)   il  finanziamento delle iniziative previste  dal  Programma
       triennale;
  b)  la formulazione delle proposte per l'aggiornamento e
  l'eventuale ridefinizione delle previsioni del successivo
  Programma triennale;
  c)  i controlli di gestione e di spesa dei piani annuali
  precedenti.

     Art. 12 - Interventi regionali per la valorizzazione dei beni
                   librari antichi, rari e di pregio
  1.  La  Regione,  al  fine  di valorizzare  le  raccolte  librarie
  antiche, rare e di pregio, finanzia specifici progetti per la loro
  catalogazione,   digitalizzazione,   conservazione   e   restauro,
  monitorando   i   progetti  di  digitalizzazione  del   patrimonio
  documentale, specialmente di quello periodico.

        Art. 13 - Requisiti minimi di accesso alla professione
  1.  Ai posti in organico delle biblioteche regionali e comunali  e
  dei  sistemi  bibliotecari si accede mediante selezioni  pubbliche
  bandite  dagli enti competenti, alle quali sono ammessi  cittadini
  dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti minimi  che
  ciascun  ente potrà elevare nel rispetto della propria  autonomia,
  sulla  base  dei seguenti criteri e coerentemente  con  i  profili
  professionali che saranno definiti e periodicamente aggiornati  ai
  sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b):
    a)    coordinatore  di  sistema  bibliotecario  e  direttore  di
       biblioteca: percorso formativo di livello universitario, terminato
       con il conseguimento di una laurea specialistica che consenta di
       acquisire competenza nelle discipline bibliotecarie e l'esperienza
       professionale di cui al successivo comma 2;
  b)  bibliotecario: percorso formativo di livello universitario di
  base (triennale) che consenta di acquisire competenza nelle
  discipline bibliotecarie;
  c)  assistente di biblioteca: diploma di scuola media di secondo
  grado e un corso riconosciuto di formazione professionale della
  durata minima di un anno con esame di valutazione finale di cui
  all'art. 3 comma 2 lett. i) o dell'esperienza lavorativa di cui al
  successivo comma 2;
  d)  operatore di supporto: licenza della scuola dell'obbligo.
  2.  Costituisce titolo ulteriore valutabile ai fini concorsuali il
  servizio  effettivamente prestato, per non meno di  tre  anni,  in
  strutture   bibliotecarie  della  pubblica   amministrazione,   in
  categorie  pari  o  immediatamente  inferiori  a  quelle  messe  a
  concorso.
  3.  I  profili professionali di cui alle lettere a), b) e  c)  del
  comma    1   saranno   oggetto   di   certificazione   da    parte
  dell'Associazione  Italiana Biblioteche ai sensi  della  Legge  14
  gennaio  2013  n.  4 (Disposizioni in materia di  professioni  non
  organizzate).
  4.  I  programmi d'esame per i concorsi pubblici per i profili  di
  coordinatore  di sistema bibliotecario, direttore  di  biblioteca,
  bibliotecario  e assistente di biblioteca devono obbligatoriamente
  riguardare  le  discipline biblioteconomiche  e  di  gestione  dei
  servizi bibliotecari ed elementi di diritto amministrativo,  oltre
  che la conoscenza delle principali tecnologie dell'informazione  e
  dei principali applicativi in uso.
  5. Il personale già in servizio presso le biblioteche alla data di
  entrata  in  vigore della presente legge, che non sia in  possesso
  dei  requisiti minimi di cui all'art. 13 comma 1, e non abbia  già
  partecipato  a corsi di formazione in discipline biblioteconomiche
  debitamente documentati di durata almeno semestrale, sarà  avviato
  a   percorsi  formativi  specifici,  da  attuarsi  per  iniziativa
  dell'Assessorato  regionale  e  di  concerto  con   l'Associazione
  italiana  biblioteche  e le Università siciliane,  finalizzati  ad
  acquisire   e  potere  documentare  le  competenze  necessarie   a
  ricoprire  adeguatamente  i  profili professionali  corrispondenti
  alla propria categoria contrattuale di appartenenza.

         Art. 14 - Personale specializzato nella catalogazione
                             bibliografica
  1.  Il  personale dedicato alle attività catalografiche nei Centri
  di  servizio  di  rete di cui all'art. 5 comma 3  lett.  c)  dovrà
  essere assunto mediante selezioni pubbliche che ne garantiscano:
    a)  il possesso dei requisiti previsti all'art. 13, comma 1 lett.
       b);
  b)  la comprovata e documentata esperienza nell'ambito della
  catalogazione bibliografica secondo standard, regole e applicativi
  informatici in uso.
  2.  In  fase  di  prima applicazione, potrà essere distaccato  nei
  Centri   di  servizio  anche  personale  in  servizio  presso   le
  Soprintendenze ovvero anche prescelto tra i catalogatori ex  legge
  24  del  2008,  e/o  comandato dalle biblioteche aderenti,  purché
  dotato  di  documentata esperienza nell'ambito della catalogazione
  bibliografica in forma automatizzata.

             Art. 15 - Personale dei sistemi bibliotecari
  1.  I  sistemi bibliotecari sono dotati del Centro servizi di rete
  di  cui  al  comma  3  dell'art. 5. Le risorse  professionali  che
  operano nel Centro servizi, in coerenza con quanto previsto  nella
  convenzione   istitutiva  del  singolo  sistema,  possono   essere
  comandate  o distaccate dalle biblioteche aderenti al  Sistema,  o
  assunte  con le modalità di cui all'art. 13, in dotazione organica
  al  Centro servizi di rete, qualora il sistema sia dotato di forma
  giuridica autonoma.

            Art. 16 - Personale delle biblioteche comunali
  1.  Ogni  biblioteca comunale è dotata di personale necessario  al
  funzionamento dei servizi, tenuto conto della consistenza e natura
  delle risorse documentarie e dell'utenza potenziale.
  2. Può essere utilizzato a tal fine il personale di cui alla legge
  regionale  26  novembre  2000,  n.  24,  purché  in  possesso  dei
  requisiti richiesti per l'accesso ai profili professionali di  cui
  all'art. 13.
  3.  In  prima  applicazione  e  per  un  periodo  individuato  non
  superiore  a  tre  anni  dalla data di  entrata  in  vigore  della
  presente  legge, il personale da destinare alle biblioteche  potrà
  essere  reperito anche mediante mobilità interna tra i  dipendenti
  comunali  adibiti  ad  altri  servizi,  purché  in  possesso   dei
  requisiti  di  cui alle disposizioni del presente capo  oppure  in
  seguito ad adeguata riconversione professionale di cui all'art. 3,
  comma 2 lett. i) e all'art. 13, comma 5.

       Art. 17 - Aggiornamento e riqualificazione professionale
  1.  I  Comuni  e  gli  enti e i soggetti  titolari  o  gestori  di
  biblioteche istituzionali convenzionate con i sistemi bibliotecari
  autorizzano e favoriscono la partecipazione del proprio  personale
  alle  iniziative di formazione e aggiornamento previste  ai  sensi
  dell'art. 13, comma 5 e più in generale di quelle di cui  all'art.
  3,  comma  2,  lettera  h) e i) in orario di  lavoro,  o  comunque
  retribuito     in    attuazione    del    diritto     contrattuale
  all'aggiornamento continuo.

    Art. 18 - Programma di interventi di architettura bibliotecaria
  1.  L'Assessorato, di concerto con l'Assessorato regionale per  le
  infrastrutture  ed  i  trasporti, definisce e  aggiorna  il  Piano
  regionale  per  l'architettura bibliotecaria con  riferimento  sia
  all'utilizzo   di  edifici  di  interesse  culturale,   sia   alla
  progettazione di nuove strutture.
  2.  I  programmi  prevedono  la  realizzazione  di  interventi  di
  architettura  bibliotecaria individuando gli enti interessati,  le
  tipologie  edilizie, i criteri di uniformità idonei ad  assicurare
  fruizione  e  la  conservazione  del  patrimonio  bibliografico  e
  documentario,  tenendo  conto  delle  indicazioni  sugli  standard
  definiti dall'International Federation of Library Associations and
  Institutions (IFLA).
  3.  I singoli interventi progettuali dovranno essere redatti sulla
  base  di  un  progetto  biblioteconomico  e  con  il  concorso  di
  professionisti    dotati    di   specifiche    competenze    anche
  biblioteconomiche.
  4.  La Regione garantisce altresì, ai sensi degli articoli 1  e  2
  della  Legge regionale 14 aprile 2006, n. 15, la promozione  della
  qualità  del  progetto e dell'opera architettonica,  favorendo  il
  ricorso a concorsi di idee o di progettazione.
  5.  Il  Piano di cui al comma 1, redatto con previsione triennale,
  individua  le  linee  di  intervento per  il  conseguimento  degli
  obiettivi  indicati dalla presente legge e indica, in particolare,
  per  ciascun  anno, gli interventi prioritari. Le indicazioni  del
  Piano  sono recepite dalle singole amministrazioni locali  e  sono
  coordinate con il programma triennale delle opere pubbliche.

                    Art. 19 - Abrogazione di norme
  1. L'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e ss.
  mm.  ii. 3 l'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1980,  n.
  116 sono abrogati.

                      Art. 20 - Norma finanziaria
  1.  È  istituito  il  Fondo  unico per  il  Sistema  bibliotecario
  integrato, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge
  di  stabilità.  L'onere  predetto troverà riscontro  nel  bilancio
  pluriennale della Regione.

                      Art. 21 - Entrata in vigore
  1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
  della  Regione  Siciliana ed entrerà in vigore  il  giorno  stesso
  della sua pubblicazione.
  2.  E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare
  come legge della Regione.