ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dai deputati: Chinnici, Venezia, Catanzaro, Burtone,
Cracolici,
Dipasquale, Giambona, Leanza, Safina, Saverino, Spada
il 7 novembre 2023
Sistema bibliotecario regionale integrato
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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
la Sicilia, pur avendo disciplinato con la Legge regionale n. 80
dell'1 agosto 1977 il settore dei beni culturali e ambientali con
intento innovativo, regionalizzando l'ex Biblioteca nazionale di
Palermo e le Universitarie di Catania e Messina, ha demandato a
una successiva norma, sinora mai adottata, di regolare le
competenze, le funzioni e le attività delle biblioteche degli enti
locali. L'unica altra regione italiana a non aver ancora emanato
una legge organica sulle proprie biblioteche è la Campania.
La mancanza di una disciplina di settore ha pesanti ricadute
sui servizi bibliotecari siciliani, che risentono di una cronica
pesante scarsezza di risorse finanziarie, di organici composti
prevalentemente di personale privo di alcuna formazione
professionale, di spazi inadeguati alle funzioni, di patrimoni
documentari spesso non aggiornati o costituiti senza una corretta
politica di sviluppo delle raccolte. Una conseguenza di ciò è il
dato che la Sicilia, tra le regioni italiane, è tra quelle che
hanno la percentuale più bassa di lettori: oltre la metà dei
residenti dichiara di non aver mai letto, né nel tempo libero, né
per motivi professionali o scolastici, né di aver avuto tra le
mani alcun genere di libri.
Il presente disegno di legge, elaborato con il prezioso
supporto della Sezione Sicilia dell'Associazione Italiana
Biblioteche, si ispira ai principi contenuti in alcuni documenti
internazionali che costituiscono dei punti di riferimento per
l'emanazione di norme nel settore:
Manifesto IFLA/Unesco per le biblioteche pubbliche (2022);
Dichiarazione dell'IFLA sulle biblioteche e sulla libertà
intellettuale (1999);
Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/Unesco
per lo sviluppo (2002).
Tiene conto, inoltre, dei documenti di indirizzo dell'Unione
Europea (Risoluzione del Parlamento sul ruolo delle biblioteche
nella società moderna, 1998; Linee guida del Consiglio
d'Europa/EBLIDA per la legislazione e le politiche in materia di
biblioteche in Europa, 2000), nonché dell'accordo denominato Linee
di politica bibliotecaria per le autonomie approvate nel 2003
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Province
autonome, dall'ANCI e dall'UPI, di una approfondita analisi del
panorama delle leggi regionali di settore, e dei documenti
dell'Associazione Italiana Biblioteche (Raccomandazioni per una
nuova legislazione regionale sulle biblioteche di ente locale
redatto dal Gruppo di studio sulle linee guida in materia di leggi
regionali e Raccomandazioni per le leggi regionali redatto dalla
Commissione Biblioteche Pubbliche dell'AIB). Il presente disegno
di legge si basa, infine, sul Documento programmatico dell'AIB
Rilanciare le biblioteche pubbliche italiane, che definisce la
biblioteca come strumento della democrazia, che assicura
uguaglianza sostanziale e pari opportunità d'accesso
all'informazione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di
ricerca scientifica, e delinea un modello di servizio
bibliotecario pubblico, riconoscendone il ruolo sociale e le
funzioni specifiche, la necessità della cooperazione
bibliotecaria, di competenze professionali e di risorse
finanziarie.
Il modello organizzativo del disegno di legge suddivide i
compiti tra la Regione, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici interessati, dando un posto di rilievo alla cooperazione.
I compiti della Regione fanno capo al Dipartimento per i beni
culturali e dell'identità siciliana presso il quale occorre
attivare, sulla scorta delle positive esperienze delle altre
Regioni, un apposito Ufficio biblioteche, che curerà, tra l'altro:
il piano triennale e il piano annuale di intervento e di
sviluppo della rete bibliotecaria regionale;
la definizione degli standard minimi di funzionamento delle
biblioteche;
i requisiti professionali del personale;
l'assetto della cooperazione bibliotecaria;
il piano regionale per l'architettura delle biblioteche;
la valorizzazione dei fondi librari sottoposti a tutela.
I compiti dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Aree
metropolitane sono ricondotti anzitutto al sostegno finanziario ai
sistemi bibliotecari, con congrui stanziamenti di bilancio. I
compiti dei Sistemi bibliotecari sono finalizzati all'attuazione
della cooperazione e all'attivazione del necessario coordinamento
tra gli enti aderenti nel funzionamento dei servizi bibliotecari
per la valorizzazione delle risorse, la qualificazione delle
risorse umane e lo sviluppo delle biblioteche aderenti, in linea
con la programmazione bibliotecaria regionale, attraverso un
Centro servizi di rete. I compiti dei Comuni concorrono a
garantire l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle
proprie biblioteche e l'adesione al sistema bibliotecario, tramite
lo stanziamento di una percentuale predefinita dei trasferimenti
regionali.
Sono poi definiti la tipologia, la natura e i compiti delle
biblioteche, secondo le varie tipologie. Particolare attenzione è
riposta verso la disciplina delle biblioteche comunali, conferendo
a ogni Comune l'obbligo di istituire una biblioteca comunale,
definita come struttura informativa permanente aperta al pubblico
che fornisce l'accesso libero e gratuito alle risorse
documentarie, alla conoscenza e all'informazione,e dettagliando
le funzioni e i servizi essenziali. Sono disciplinati anche gli
aspetti relativi al personale, stabilendo requisiti minimi per
l'accesso alle selezioni pubbliche dall'esterno, e i piani di
aggiornamento e riqualificazione del personale già in servizio.
L'accesso alla professione, per i funzionari la cui attività non
si limita alle funzioni di collaborazione o ausiliarie, ma che
devono assumere impegni e responsabilità per il funzionamento e il
miglioramento continuo dei servizi, sarà subordinato al possesso
di un titolo di studio universitario non generico, e che
garantisca tutte le competenze richieste.
Il presente disegno di legge consta di 21 articoli. Agli artt.
1-7 si prevede una suddivisione di compiti tra la Regione, gli
enti locali e gli altri soggetti interessati, dando un posto di
rilievo alla cooperazione. I compiti sono suddivisi secondo il
seguente schema:
a) sistema bibliotecario locale, a cui possono aderire:
biblioteche regionali o d'interesse regionale; biblioteche gestite
dalle scuole, università e altri enti pubblici; biblioteche aperte
al pubblico appartenenti a privati, associazioni professionali,
istituti culturali, educativi e di ricerca, enti ecclesiastici;
mediateche e videoteche aperte al pubblico. Il sistema
bibliotecario locale deve: costituire il centro servizi di rete
che provvederebbe all'organizzazione del servizio nel territorio e
al coordinamento dei programmi, degli acquisti, alla formazione
dei cataloghi collettivi, all'organizzazione del prestito
interbibliotecario, alla collaborazione con altri servizi
culturali (tipo le scuole), a creare e gestire i servizi
amministrativi comuni, ad attuare rilevamenti statistici, etc; e
raccordarsi con la Soprintendenza per i beni culturali e
ambientali competente per territorio;
b) la Regione, nella fattispecie l'Assessorato regionale dei Beni
culturali e dell'identità siciliana (d'ora in poi Assessorato),
finanzia il Sistema bibliotecario regionale; stabilisce i
requisiti professionali del personale delle biblioteche e dei
sistemi; approva un Programma triennale e un piano annuale di
organizzazione e sviluppo della rete bibliotecaria regionale che
stabilisce anno per anno cosa attuare rispetto al piano triennale;
individua l'estensione territoriale di ciascun sistema
bibliotecario locale; formula le linee guida per la ripartizione
dei finanziamenti tra i sistemi bibliotecari, prioritariamente a
sostegno dei sistemi informativi; predispone la convenzione-tipo
tra gli enti proprietari delle biblioteche che intendono aderire
al sistema bibliotecario locale, in collaborazione con le
Università siciliane e l'Associazione Italiana Biblioteche;
provvede alla formazione, riqualificazione e alla specializzazione
del personale delle biblioteche.
Per le finalità sopra citate, all'art. 3 è istituito presso
l'Assessorato l'Ufficio biblioteche, struttura intermedia centrale
del Dipartimento per i beni culturali, dotato di idonee risorse
professionali. La Regione, inoltre, al fine di valorizzare le
raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia specifici
progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione,
conservazione, restauro e fruizione. Sempre all'art. 3 si
espongono le attività del Programma triennale, che prevede: la
programmazione generale degli interventi riguardanti il Sistema
bibliotecario regionale; la distribuzione delle risorse
finanziarie complessive per il triennio necessarie alla
realizzazione degli interventi attuativi; gli obiettivi e i
criteri per l'erogazione dei servizi al pubblico; la promozione e
lo sviluppo dei sistemi locali; le linee di intervento e le
relative modalità; le modalità di verifica sull'attuazione e
l'efficacia degli interventi; l'accertamento dello stato di
conservazione dei beni librari e il programma degli interventi per
la tutela, manutenzione e restauro, assicurando l'aggiornamento
professionale del personale regionale addetto a tali interventi; i
programmi formativi di aggiornamento e di qualificazione e di
riconversione professionale; gli obiettivi generali in materia di
architettura delle biblioteche, cui dovranno far riferimento i
programmi e i piani attuativi, nonché quelle del piano annuale,
che prevede: il finanziamento delle iniziative previste dal
Programma triennale; la formulazione delle proposte per
l'aggiornamento e l'eventuale ridefinizione delle previsioni del
successivo Programma triennale; i controlli di gestione e di spesa
dei piani annuali precedenti.
I sistemi bibliotecari devono creare un Centro servizi di rete,
destinato ad attuare la cooperazione e realizzare il coordinamento
tra enti nei servizi bibliotecari, secondo quanto previsto dalla
programmazione bibliotecaria regionale. I Comuni aderiscono al
sistema locale e provvedono: all'istituzione, all'ordinamento e al
funzionamento delle proprie biblioteche attraverso livelli di
finanziamento adeguati, previsti in bilancio in quota non
inferiore al due per cento; a fornire le proprie biblioteche e i
sistemi bibliotecari di risorse professionali qualificate; a
formulare programmi triennali e piani annuali di attuazione
relativi all'istituzione, alla gestione e al potenziamento delle
biblioteche; a programmare e curare le attività culturali, nonché
la promozione della biblioteca; a promuovere forme di
collaborazione con istituzioni culturali e scolastiche pubbliche e
private che operano sul territorio.
Ogni Comune deve istituire una biblioteca comunale permanente
aperta al pubblico che fornisca l'accesso libero e gratuito alle
risorse documentarie, alla conoscenza e all'informazione. Altri
soggetti, pubblici o privati che intendono aderire al Sistema
bibliotecario, vi possono partecipare stipulando convenzioni su
base volontaria, dotate di clausole che stabiliscano gli oneri
finanziari a carico di tali soggetti, e comunque adeguandosi agli
standard minimi per le biblioteche stabiliti dalla Regione. Agli
artt. 8 e 9 si stabiliscono i compiti delle biblioteche regionali
e comunali. I compiti delle biblioteche regionali andranno
stabiliti da successivi decreti assessoriali. Per la Biblioteca
Centrale della Regione è previsto un elenco di funzioni articolate
in 9 punti, tra i quali l'acquisizione di ogni pubblicazione
relativa alla Sicilia o comparsa in Sicilia e l'adeguamento agli
standard qualitativi previsti. I compiti delle biblioteche
comunali sono enucleati in 22 punti, e vanno dall'acquisizione del
materiale, la conservazione e la revisione, in misura adeguata
alla popolazione, alla creazione di un servizio di lettura,
all'assistenza degli utenti, allo stabilimento dell'orario di
apertura secondo criteri coordinativi con le altre biblioteche
presenti sul territorio e comunque tenendo conto di una tabella
oraria creata in relazione al numero di abitanti del comune. Tra
gli altri servizi previsti: quelli per fasce di utenti
svantaggiati, la creazione di una sezione bibliografico-
documentale di interesse locale e di postazioni pubbliche per la
navigazione in rete con accesso libero e gratuito. All'art. 13
stabilisce i requisiti minimi di accesso alla professione. Agli
enti competenti spetta bandire i concorsi, ai quali si accede in
base ad alcuni requisiti minimi. Il personale già in servizio
presso le biblioteche, se non ha già partecipato a corsi di
formazione previsti dal presente disegno di legge, va avviato a
percorsi formativi, almeno di pari durata. Agli artt. 14-16 si
specificano i criteri di assunzione del personale dei Centri di
Catalogazione, dei Sistemi bibliotecari e delle Biblioteche
comunali. All'art. 17 si prevede che i comuni e gli enti e i
soggetti titolari o gestori di biblioteche istituzionali
convenzionate con i sistemi bibliotecari favoriscano i corsi di
aggiornamento dei propri dipendenti in orario di lavoro. All'art.
18 si prevede, sulla base di un progetto biblioteconomico, un
piano regionale di edilizia bibliotecaria redatto con previsione
triennale, che individui le linee di intervento per il
conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge e
indichi, anno per anno, gli interventi prioritari. Si tratterebbe
di un piano volto all'utilizzo di edifici di valore artistico già
esistenti o alla creazione di nuove strutture, gestito
dall'assessorato, di concerto con l'assessorato regionale per le
infrastrutture ed i trasporti. L'art. 19 prevede l'abrogazioni di
norme, mentre l'art. 20 istituisce il Fondo unico per il Sistema
bibliotecario integrato.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1- Finalità e obiettivi
1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali e delle
disposizioni dello Statuto speciale in tema di cultura e di
informazione, disciplina il diritto primario della comunità
regionale al libero accesso alla cultura, all'informazione e alle
idee in base a principi di uguaglianza, pari opportunità e assenza
di discriminazione. A tal fine promuove la valorizzazione delle
biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati
aperte al pubblico e lo sviluppo di una rete bibliotecaria
regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, per
favorire l'integrazione di tutti i cittadini in ambito culturale,
economico e sociale.
2. Gli obiettivi della presente legge sono realizzati attraverso
l'organizzazione del Sistema bibliotecario regionale integrato,
cui contribuiscono, ciascuno in base alla propria autonomia, la
Regione, gli enti locali territoriali, gli enti pubblici e altri
soggetti interessati.
Art. 2 - Sistema bibliotecario regionale e locale
1. La rete bibliotecaria regionale provvede a rendere effettivo
l'uso delle risorse informative e documentarie possedute dalle
biblioteche aderenti o rese disponibili mediante sistemi remoti,
attraverso l'integrazione dei sistemi informativi, il
coordinamento dei servizi di informazione, documentazione, lettura
e consulenza bibliografica, la presenza delle più aggiornate
tecnologie dell'informazione, l'alfabetizzazione al loro uso e
l'armonizzazione dei criteri di valorizzazione e fruizione del
patrimonio documentale.
2. La rete regionale si realizza attraverso la cooperazione tra
sistemi bibliotecari locali e biblioteche regionali e d'interesse
regionale, secondo un principio di sussidiarietà.
3. La rete regionale partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale
tramite i poli SBN già esistenti e i cataloghi bibliografici
costituiti ai sensi dell'art. 10 della l. r. 15 maggio 1991, n.
17, che potranno formare poli SBN con la direzione tecnica delle
Soprintendenze per i beni culturali e ambientali.
4. La relativa attività di carattere tecnico-scientifico verrà
coordinata dal Dipartimento regionale dei beni culturali,
avvalendosi delle proprie strutture intermedie, centrali e
periferiche.
5. Il sistema bibliotecario locale realizza il livello primario di
cooperazione bibliotecaria e costituisce il fondamento della rete
bibliotecaria regionale.
6. La cooperazione bibliotecaria fra enti locali si realizza nelle
forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici
locali e/o da organismi di gestione giuridicamente riconosciuti.
Gli enti locali cooperanti istituiscono un centro servizi di rete.
7. Possono altresì aderire al sistema bibliotecario locale di cui
all'art. 5 le biblioteche che rientrino nelle seguenti tipologie:
a) biblioteche regionali o d'interesse regionale;
b) biblioteche gestite dalle scuole, università e altri enti
pubblici;
c) altre biblioteche di riconosciuta rilevanza, appartenenti ad
associazioni professionali, istituti culturali, educativi e di
ricerca, enti ecclesiastici, o anche soggetti privati, purché
regolarmente aperte al pubblico;
d) mediateche, videoteche, centri di documentazione multimediale,
aperti al pubblico.
8. La biblioteca di ciascun ente locale non può far parte di più
sistemi bibliotecari territoriali.
9. Il sistema bibliotecario locale realizza attiva
progressivamente i seguenti servizi in cooperazione coordinati,
basati sull'ottimizzazione delle risorse economiche, per:
a) politiche di acquisto e attività di catalogazione
bibliografica comuni o coordinate;
b) condivisione di strumenti e di risorse umane;
c) armonizzazione delle attività di valorizzazione del patrimonio
documentale;
d) armonizzazione e promozione delle attività di valorizzazione
del patrimonio documentale, tenendo conto delle finalità di cui
all'art. 9, comma 2;
e) promuove la costituzione dei patti per la lettura
intercomunali ai sensi della L. 15/2020.
10. Per la realizzazione di tali servizi il sistema bibliotecario
locale costituisce il Centro servizi di rete, per lo svolgimento
delle attività di cui all'art. 5 comma 3, e nomina un coordinatore
del sistema con le modalità di cui all'art. 13, comma 1 lett. a) e
all'art. 15 comma 1.
11. Le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario
cooperano al fine di implementare il catalogo collettivo,
l'attività di prestito interbibliotecario e di sviluppare
politiche culturali e di servizio comuni. A tal fine trasmettono
annualmente al sistema bibliotecario di riferimento i dati della
propria attività per il rilevamento statistico regionale.
12. Il sistema locale organizza l'attività di prestito
interbibliotecario e promuove forme di collaborazione e
interoperabilità con gli altri sistemi territoriali della cultura,
con particolare riferimento ad archivi e musei. Il sistema
bibliotecario locale, per gli aspetti biblioteconomici, si
raccorda con la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali
competente per territorio.
Art. 3 - Funzioni della Regione
1. L'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'identità
siciliana (d'ora in poi Assessorato) contribuisce, con propri
finanziamenti, al funzionamento del Sistema bibliotecario
regionale.
2. L'Assessorato, altresì, sentita l'Associazione italiana
biblioteche, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente
legge:
a) stabilisce, con apposito provvedimento, gli standard minimi di
funzionamento delle biblioteche e i profili professionali del
personale delle biblioteche e dei sistemi, definiti di concerto
con l'Associazione italiana biblioteche;
b) approva un Programma triennale e un piano annuale di
organizzazione e sviluppo della rete bibliotecaria regionale,
definendo in particolare gli interventi di cui all'articolo 11;
c) individua il dimensionamento dei sistemi bibliotecari locali e
definisce l'estensione territoriali di ciascun sistema
bibliotecario di concerto con l'Associazione italiana biblioteche;
d) tramite ciascuna Soprintendenza per i Beni culturali e
ambientali, in continuità con gli OPAC provinciali sviluppati
sensi dell'art. 10 della l.r. n. 17 del 15 maggio 1991, sostiene
le attività catalografiche da svolgersi presso i Centri servizi di
rete di cui all'art. 2, comma 10, anche in raccordo con i Sistemi
bibliotecari e i Comuni coinvolti, per garantirne la dotazione di
personale adeguato;
e) predispone lo schema di regolamento per il funzionamento del
sistema bibliotecario locale, e la convenzione-tipo tra gli enti
proprietari delle biblioteche che intendono aderirvi;
f) formula le linee guida per la ripartizione dei finanziamenti
tra i sistemi bibliotecari, prioritariamente a sostegno dei
sistemi informativi;
g) tramite le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali,
assicura la raccolta, il monitoraggio e l'elaborazione dei dati
statistici sui servizi bibliotecari secondo modalità e con
indicatori comuni, ai fini della valutazione di efficacia e d
efficienza del sistema bibliotecario regionale, rendendone
pubblici i risultati;
h) promuove, sostiene e indirizza la formazione, la
riqualificazione e la specializzazione del personale delle
biblioteche, incentivando anche forme di tirocinio e stage, in
collaborazione con le Università siciliane e l'Associazione
italiana biblioteche;
i) promuove iniziative di aggiornamento in ambito catalografico e
bibliografico tramite la Biblioteca centrale della Regione
siciliana e in collaborazione con l'Istituto centrale per il
Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni
bibliografiche (ICCU).
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente, è
istituito l'Ufficio biblioteche, struttura intermedia centrale del
Dipartimento per i beni culturali, dotato di idonee risorse
professionali.
4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con
apposito Decreto dell'organo competente, sono definite le funzioni
e le competenze della struttura.
Art. 4 - Compiti dei Consorzi di Comuni e delle Città
metropolitane
1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge i
Consorzi di Comuni e le Città metropolitane contribuiscono al
funzionamento e al potenziamento dei sistemi bibliotecari, con
finanziamenti di importo commisurato al numero delle biblioteche
aderenti e ai servizi resi dalle medesime.
Art. 5 - Sistemi bibliotecari
1. I sistemi bibliotecari attuano la cooperazione e realizzano il
necessario coordinamento tra enti nei servizi bibliotecari per la
valorizzazione delle risorse, la qualificazione e lo sviluppo in
riferimento alla programmazione bibliotecaria regionale.
2. I sistemi bibliotecari sono associazioni volontarie istituite
dai Comuni mediante convenzioni per ambiti territoriali definiti
dalla Regione come previsto dall'art. 3, comma 2, lett. c).
3. Ciascun sistema bibliotecario, tramite il Centro servizi di
rete di cui all'art. 2 comma 10, provvede, nel rispetto
dell'autonomia e delle specificità culturali delle biblioteche
associate:
a) all'organizzazione del servizio nel territorio e al
coordinamento dei programmi delle biblioteche associate;
b) al coordinamento degli acquisti del materiale librario e
documentario, anche attraverso procedure di acquisto coordinato
e/o centralizzato e all'elaborazione di una Carta per la gestione
delle collezioni, la revisione e lo scarto dei documenti e
l'uniformità delle relative procedure amministrative;
c) alla formazione e gestione dei cataloghi collettivi, con
personale specializzato appositamente dedicato di cui all'art. 14,
e con il sostegno della locale Soprintendenza per i beni culturali
e ambientali;
d) all'organizzazione e alla gestione del prestito
interbibliotecario e del document delivery con le limitazioni e le
esclusioni previste dalle leggi sulla tutela del patrimonio
bibliografico, eventuali disposizioni statutarie o regolamentari,
o vincoli di altra natura espressamente richiamati nell'atto di
costituzione o di adesione al sistema stesso;
e) alla consulenza biblioteconomica e all'informazione
bibliografica;
f) al rilevamento periodico dei dati statistici per la conoscenza
e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e
dell'utenza da inviare alle Soprintendenze Beni culturali;
g) alla promozione e al coordinamento delle attività culturali
correlate alle funzioni proprie delle biblioteche, di diffusione
della cultura e dell'informazione, con particolare riferimento
alla conoscenza della storia locale;
h) alla collaborazione con strutture e servizi sociali e
culturali, con particolare riguardo alle scuole, alle case
circondariali e ai presidi ospedalieri.
Art. 6 - Compiti dei Comuni
1. I Comuni concorrono alla formazione del Sistema bibliotecario
regionale integrato aderendo al sistema locale così come previsto
al comma 5 dell'articolo 2. Provvedono all'istituzione,
all'ordinamento e al funzionamento delle proprie biblioteche
attraverso livelli di finanziamento adeguati al fine di conseguire
il coordinamento, l'integrazione e la diffusione dei servizi e
delle risorse documentarie esistenti nel rispettivo territorio,
nonché di garantire la qualità dei servizi bibliotecari, intesa
come capacità di individuare e soddisfare i bisogni di
informazione e lettura della comunità di riferimento.
2. Per la realizzazione delle predette finalità, i Comuni:
a) aderiscono ai sistemi bibliotecari locali;
b) forniscono le proprie biblioteche e i sistemi bibliotecari di
risorse professionali qualificate per la gestione e l'erogazione
dei servizi, in conformità agli art. 13, 14 e 15;
c) formulano programmi triennali, nonché piani annuali di
attuazione relativi all'istituzione, alla gestione e al
potenziamento delle biblioteche;
d) curano le biblioteche di loro pertinenza, ne adottano i
regolamenti in conformità agli indirizzi della Regione e
partecipano all'elaborazione della Carta dei servizi del Sistema;
e) programmano e curano le attività culturali, nonché la
promozione della biblioteca e della lettura e la valorizzazione
del patrimonio documentario;
f) promuovono forme di collaborazione con istituzioni culturali e
scolastiche pubbliche e private che operano sul territorio,
attraverso apposite convenzioni;
3. Per la realizzazione delle predette finalità inoltre i Comuni:
a) definiscono le previsioni di spesa e le quote di finanziamento
da iscrivere in bilancio per la dotazione e il potenziamento delle
risorse documentarie, senza limitazioni riguardo ai formati e
supporti, adeguate al pubblico di riferimento e costantemente
aggiornate. Tale previsione dovrà essere in misura non inferiore
all'1% dei trasferimenti correnti della regione;
b) assicurano stanziamenti adeguati nei loro bilanci per le spese
relative alle risorse professionali, ai locali, alle attrezzature,
alla strumentazione, alla tutela e alla conservazione del
patrimonio bibliografico, all'espletamento dei servizi e
all'attuazione dei programmi di attività culturali correlate ai
servizi bibliotecari;
c) provvedono, per la parte loro spettante, alle spese previste
nella convenzione per le attività del sistema di cui fanno parte.
Art. 7 - Compiti di altri soggetti
1. I soggetti pubblici o privati che intendono aderire al Sistema
bibliotecario vi partecipano stipulando convenzioni su base
volontaria.
2. L'adesione comporta l'adeguamento agli standard minimi per le
biblioteche stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 2
lett. a).
3. Gli oneri finanziari di cui tali soggetti si dovranno far
carico aderendo al Sistema bibliotecario saranno oggetto di
specifiche clausole delle convenzioni di cui al comma 1.
Art. 8 - Biblioteche regionali
1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche regionali e
d'interesse regionale, quali quelle di conservazione, quelle
specializzate e quelle che svolgono un servizio di particolare
rilevanza. I relativi compiti verranno ridefiniti con successivi
decreti assessoriali, ferme restando le competenze derivanti dalle
l. r. 1 agosto 1977, n. 80, l. r. 7 novembre 1980, n. 116 e l. 15
aprile 2004, n. 106 e il relativo regolamento emanato con D.P.R. 3
maggio 2006, n. 252.
2. La Biblioteca già nazionale con sede in Palermo, di seguito
denominata Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, le
Biblioteche regionali universitarie di Messina e Catania e la
Biblioteca-Museo Luigi Pirandello di Agrigento, istituita con
legge 17 febbraio 1987, n. 3, sono biblioteche regionali.
3. La Biblioteca Centrale della Regione Siciliana è dotata di
autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile. Al
suo funzionamento provvede il direttore, che deve essere in
possesso dei necessari requisiti tecnico-scientifici. Con apposito
decreto dell'Assessore ne saranno disciplinate le modalità di
gestione e controllo amministrativo- contabile.
4. La Biblioteca Centrale della Regione Siciliana svolge i
seguenti compiti:
a) acquisire tutte le pubblicazioni edite in Sicilia
conformemente alla normativa vigente;
b) acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio
regionale che riguardino la Sicilia;
c) acquisire materiale bibliografico necessario allo sviluppo
della ricerca e della cultura nel territorio della Regione;
d) garantire l'uniformità delle banche dati bibliografici secondo
l'apposita disciplina statale, e mantenere gli scambi di
informazione con le biblioteche nazionali centrali e con
l'Istituto centrale del catalogo unico delle biblioteche italiane
e per le informazioni bibliografiche;
e) costituire e incrementare una raccolta in formato digitale,
nel rispetto del diritto d'autore di cui alla Legge n. 633 del
1941 e successive modifiche e integrazioni, di documenti e testi
manoscritti e a stampa di particolare pregio e interesse
riguardanti la cultura siciliana;
f) adeguare e potenziare il laboratorio per il restauro di
materiale librario, codici membranacei e cartacei, pergamene,
materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici
sia dei privati cui sia stato notificato in via amministrativa
l'importante interesse storico. La Biblioteca centrale organizza
anche a tal fine corsi di restauro librario e conservazione nelle
biblioteche;
g) tenere presso la Biblioteca centrale l'anagrafe degli editori
siciliani, cui tutti gli editori con sede legale nel territorio
regionale hanno l'obbligo di registrarsi gratuitamente; inoltre,
pubblicare e mantenere costantemente aggiornato in apposito sito
Web l'elenco di tutti gli editori siciliani e dei loro cataloghi;
h) valorizzare i beni librari e favorirne la circolazione;
i) offrire sussidio e assistenza bibliografica alle biblioteche
siciliane attraverso l'istituzione di un Centro di documentazione
bibliografico e documentario. Provvedere inoltre, in
collaborazione con l'ICCU, l'Università e l'Associazione italiana
biblioteche, a organizzare periodicamente corsi di aggiornamento
in ambito catalografico e bibliografico rivolti al personale delle
biblioteche del territorio regionale.
5. Le biblioteche regionali di Catania e Messina conservano la
denominazione di biblioteche universitarie. I loro rapporti con le
Università sono regolati da apposite convenzioni. La Biblioteca-
Museo Luigi Pirandello di Agrigento continua a svolgere i
compiti stabiliti dalla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 3.
6. Alla Biblioteca Centrale della Regione e alle Biblioteche
regionali di Catania e Messina si applicano le norme del decreto
del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, e
successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la
legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con la presente legge e con
il Decreto Assessoriale n. 2969 del 26 giugno 1996.
7. Sono, altresì, biblioteche d'interesse regionale:
a) la biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana, istituita
col primo Regolamento dell'Assemblea approvato nelle sedute del 17
marzo e 22 giugno 1949;
b) le biblioteche specializzate annesse alle strutture intermedie
periferiche del Dipartimento regionale dei beni culturali:
soprintendenze, musei, pinacoteche, gallerie e centri regionali
previste dalla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
c) le biblioteche degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e
controllo da parte della Regione.
Art. 9 - Biblioteche comunali
1. Ogni Comune assicura alla propria comunità di riferimento, per
rispondere alle esigenze di documentazione e informazione di tutti
i cittadini, una struttura informativa permanente aperta al
pubblico che fornisce l'accesso libero e gratuito all'informazione
e alla conoscenza, registrate su supporti di qualsiasi natura e
formato.
2. Spetta alle biblioteche comunali assicurare:
a) l'acquisizione, la conservazione, la gestione, l'incremento,
la revisione costante e la valorizzazione delle proprie raccolte
bibliografiche, in sedi moderne e funzionali
b) il servizio di lettura, di consultazione e il prestito, locale
ed interbibliotecario, anche a sostegno della formazione continua
dei cittadini;
c) l'assistenza agli utenti per la ricerca e l'acquisizione di
informazioni e documenti anche quelli in possesso di altre
biblioteche al di fuori del sistema di appartenenza;
d) un servizio di apertura al pubblico che tenga conto delle
esigenze della comunità di riferimento, assicurandone l'erogazione
in fasce orarie che possibilmente coprano tutto l'arco settimanale
l'intera giornata. Gli orari di apertura al pubblico sono
coordinati con quelli delle altre biblioteche facenti parte del
sistema locale;
e) la realizzazione di servizi di accesso a contenuti in formato
digitale e di media literacy;
f) l'attività di promozione del libro e della lettura, come
strumenti indispensabili per la partecipazione democratica degli
individui e la crescita della società;
g) la costituzione di raccolte e servizi multiculturali per
favorire l'inclusione e il rispetto della diversità culturale e
l'inclusione;
h) i servizi per bambini, ragazzi e giovani adulti;
i) raccolte e servizi appropriati per fasce di utenti
svantaggiati;
j) una raccolta bibliografico-documentale di interesse locale;
k) assicurare servizi gratuiti di accesso alla rete anche con la
disponibilità di postazioni appositamente attrezzate per la
navigazione in rete;
l) l'attività e i servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente
all'uso delle più diffuse tecnologie dell'informazione e a
istruirlo sulle tecniche di ricerca, per accedere all'informazione
in rete, sviluppare le competenze nella ricerca dell'informazione
e stimolare la capacità di valutazione critica dei risultati delle
ricerche;
m) la promozione e la comunicazione dei servizi della biblioteca
mediante guide;
n) apposita segnaletica a uso interno ed esterno alla biblioteca;
o) la rilevazione, almeno annuale, dei dati sui propri servizi,
attività e utenti, secondo gli standard stabiliti dalla Regione
nel programma triennale;
p) la rilevazione della soddisfazione degli utenti;
q) la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado;
r) il sostegno all'autoformazione e all'apprendimento permanente
di tutti i cittadini, anche in collaborazione con il sistema della
formazione nelle sue diverse articolazioni, al fine di favorire il
pieno esercizio dei diritti di cittadinanza.
Art. 10 - Biblioteche istituzionali
1. Si considerano istituzionali le biblioteche di riconosciuta
rilevanza e pertanto di interesse regionale, istituite e gestite
da enti pubblici, morali, ecclesiastici, da fondazioni e
accademie, società di storia patria, istituti di alta cultura,
associazioni culturali, istituzioni scolastiche e universitarie,
le quali, disponendo di raccolte bibliografiche a carattere
generale o specializzato, svolgano un comprovato e continuo
servizio al pubblico, per il raggiungimento di specifici compiti,
disciplinati nei regolamenti di cui sopra. In particolare, le
suddette biblioteche devono:
a) svolgere servizio di pubblica lettura per almeno 20 ore
settimanali, di cui almeno 4 ore in orario pomeridiano;
b) svolgere regolare attività di catalogazione del patrimonio
librario posseduto;
c) possedere ed utilizzare regolarmente i seguenti registri
(registro cronologico di entrata; registro prestiti; registro
utenti);
d) possedere un patrimonio documentario (cartaceo e non)
regolarmente inventariato e fruibile non inferiore a n. 3.000
unità;
e) disporre di locali idonei alla conservazione del patrimonio
librario e accessibili anche da parte di soggetti con difficoltà
motorie, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996, aventi una
superficie complessiva a disposizione dell'utenza (esclusi i vani
di servizio), non inferiore a mq. 80;
2. Le biblioteche istituzionali possono aderire ai sistemi
bibliotecari locali nel rispetto degli standard e dei protocolli
comuni.
Art. 11 - Programmazione degli interventi per l'istituzione e lo
sviluppo
del Sistema bibliotecario regionale
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, approva il Programma
triennale per l'istituzione e lo sviluppo del Sistema
bibliotecario regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
b).
2. Il Programma prevede:
a) la programmazione generale degli interventi riguardanti il
Sistema bibliotecario regionale;
b) la distribuzione delle risorse finanziarie complessive per il
triennio di riferimento necessarie alla realizzazione degli
interventi attuativi delle finalità della presente legge;
c) la definizione e l'aggiornamento degli standard minimi di
funzionamento delle biblioteche e dei profili professionali dei
bibliotecari, ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a);
d) la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali;
e) le linee di intervento e le relative modalità;
f) le modalità di verifica sull'attuazione e l'efficacia degli
interventi;
g) l'accertamento dello stato di conservazione dei beni librari e
il programma degli interventi per la tutela, manutenzione e
restauro, assicurando l'aggiornamento professionale del personale
regionale addetto a tali interventi;
h) i programmi formativi di aggiornamento e di qualificazione e
di riconversione professionale, ai sensi dell'art. 3 comma 2,
lettera h);
i) gli obiettivi generali in materia di architettura delle
biblioteche, cui dovranno far riferimento i programmi e i piani
attuativi.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, al
Programma triennale sono allegati lo schema di regolamento e di
convenzione per l'adesione ai sistemi bibliotecari locali che gli
enti competenti dovranno adottare entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del medesimo programma e lo schema di convenzione
per l'adesione ai sistemi locali.
4. L'Assessore per i beni culturali emana il Piano annuale di
attuazione del Programma triennale di cui al comma 2 che può
contenere modifiche e aggiornamenti ritenuti necessari per un
miglior raggiungimento degli obiettivi.
5. Nel piano annuale sono previsti inoltre:
a) il finanziamento delle iniziative previste dal Programma
triennale;
b) la formulazione delle proposte per l'aggiornamento e
l'eventuale ridefinizione delle previsioni del successivo
Programma triennale;
c) i controlli di gestione e di spesa dei piani annuali
precedenti.
Art. 12 - Interventi regionali per la valorizzazione dei beni
librari antichi, rari e di pregio
1. La Regione, al fine di valorizzare le raccolte librarie
antiche, rare e di pregio, finanzia specifici progetti per la loro
catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro,
monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio
documentale, specialmente di quello periodico.
Art. 13 - Requisiti minimi di accesso alla professione
1. Ai posti in organico delle biblioteche regionali e comunali e
dei sistemi bibliotecari si accede mediante selezioni pubbliche
bandite dagli enti competenti, alle quali sono ammessi cittadini
dell'Unione europea in possesso dei seguenti requisiti minimi che
ciascun ente potrà elevare nel rispetto della propria autonomia,
sulla base dei seguenti criteri e coerentemente con i profili
professionali che saranno definiti e periodicamente aggiornati ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b):
a) coordinatore di sistema bibliotecario e direttore di
biblioteca: percorso formativo di livello universitario, terminato
con il conseguimento di una laurea specialistica che consenta di
acquisire competenza nelle discipline bibliotecarie e l'esperienza
professionale di cui al successivo comma 2;
b) bibliotecario: percorso formativo di livello universitario di
base (triennale) che consenta di acquisire competenza nelle
discipline bibliotecarie;
c) assistente di biblioteca: diploma di scuola media di secondo
grado e un corso riconosciuto di formazione professionale della
durata minima di un anno con esame di valutazione finale di cui
all'art. 3 comma 2 lett. i) o dell'esperienza lavorativa di cui al
successivo comma 2;
d) operatore di supporto: licenza della scuola dell'obbligo.
2. Costituisce titolo ulteriore valutabile ai fini concorsuali il
servizio effettivamente prestato, per non meno di tre anni, in
strutture bibliotecarie della pubblica amministrazione, in
categorie pari o immediatamente inferiori a quelle messe a
concorso.
3. I profili professionali di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 1 saranno oggetto di certificazione da parte
dell'Associazione Italiana Biblioteche ai sensi della Legge 14
gennaio 2013 n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non
organizzate).
4. I programmi d'esame per i concorsi pubblici per i profili di
coordinatore di sistema bibliotecario, direttore di biblioteca,
bibliotecario e assistente di biblioteca devono obbligatoriamente
riguardare le discipline biblioteconomiche e di gestione dei
servizi bibliotecari ed elementi di diritto amministrativo, oltre
che la conoscenza delle principali tecnologie dell'informazione e
dei principali applicativi in uso.
5. Il personale già in servizio presso le biblioteche alla data di
entrata in vigore della presente legge, che non sia in possesso
dei requisiti minimi di cui all'art. 13 comma 1, e non abbia già
partecipato a corsi di formazione in discipline biblioteconomiche
debitamente documentati di durata almeno semestrale, sarà avviato
a percorsi formativi specifici, da attuarsi per iniziativa
dell'Assessorato regionale e di concerto con l'Associazione
italiana biblioteche e le Università siciliane, finalizzati ad
acquisire e potere documentare le competenze necessarie a
ricoprire adeguatamente i profili professionali corrispondenti
alla propria categoria contrattuale di appartenenza.
Art. 14 - Personale specializzato nella catalogazione
bibliografica
1. Il personale dedicato alle attività catalografiche nei Centri
di servizio di rete di cui all'art. 5 comma 3 lett. c) dovrà
essere assunto mediante selezioni pubbliche che ne garantiscano:
a) il possesso dei requisiti previsti all'art. 13, comma 1 lett.
b);
b) la comprovata e documentata esperienza nell'ambito della
catalogazione bibliografica secondo standard, regole e applicativi
informatici in uso.
2. In fase di prima applicazione, potrà essere distaccato nei
Centri di servizio anche personale in servizio presso le
Soprintendenze ovvero anche prescelto tra i catalogatori ex legge
24 del 2008, e/o comandato dalle biblioteche aderenti, purché
dotato di documentata esperienza nell'ambito della catalogazione
bibliografica in forma automatizzata.
Art. 15 - Personale dei sistemi bibliotecari
1. I sistemi bibliotecari sono dotati del Centro servizi di rete
di cui al comma 3 dell'art. 5. Le risorse professionali che
operano nel Centro servizi, in coerenza con quanto previsto nella
convenzione istitutiva del singolo sistema, possono essere
comandate o distaccate dalle biblioteche aderenti al Sistema, o
assunte con le modalità di cui all'art. 13, in dotazione organica
al Centro servizi di rete, qualora il sistema sia dotato di forma
giuridica autonoma.
Art. 16 - Personale delle biblioteche comunali
1. Ogni biblioteca comunale è dotata di personale necessario al
funzionamento dei servizi, tenuto conto della consistenza e natura
delle risorse documentarie e dell'utenza potenziale.
2. Può essere utilizzato a tal fine il personale di cui alla legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, purché in possesso dei
requisiti richiesti per l'accesso ai profili professionali di cui
all'art. 13.
3. In prima applicazione e per un periodo individuato non
superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale da destinare alle biblioteche potrà
essere reperito anche mediante mobilità interna tra i dipendenti
comunali adibiti ad altri servizi, purché in possesso dei
requisiti di cui alle disposizioni del presente capo oppure in
seguito ad adeguata riconversione professionale di cui all'art. 3,
comma 2 lett. i) e all'art. 13, comma 5.
Art. 17 - Aggiornamento e riqualificazione professionale
1. I Comuni e gli enti e i soggetti titolari o gestori di
biblioteche istituzionali convenzionate con i sistemi bibliotecari
autorizzano e favoriscono la partecipazione del proprio personale
alle iniziative di formazione e aggiornamento previste ai sensi
dell'art. 13, comma 5 e più in generale di quelle di cui all'art.
3, comma 2, lettera h) e i) in orario di lavoro, o comunque
retribuito in attuazione del diritto contrattuale
all'aggiornamento continuo.
Art. 18 - Programma di interventi di architettura bibliotecaria
1. L'Assessorato, di concerto con l'Assessorato regionale per le
infrastrutture ed i trasporti, definisce e aggiorna il Piano
regionale per l'architettura bibliotecaria con riferimento sia
all'utilizzo di edifici di interesse culturale, sia alla
progettazione di nuove strutture.
2. I programmi prevedono la realizzazione di interventi di
architettura bibliotecaria individuando gli enti interessati, le
tipologie edilizie, i criteri di uniformità idonei ad assicurare
fruizione e la conservazione del patrimonio bibliografico e
documentario, tenendo conto delle indicazioni sugli standard
definiti dall'International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA).
3. I singoli interventi progettuali dovranno essere redatti sulla
base di un progetto biblioteconomico e con il concorso di
professionisti dotati di specifiche competenze anche
biblioteconomiche.
4. La Regione garantisce altresì, ai sensi degli articoli 1 e 2
della Legge regionale 14 aprile 2006, n. 15, la promozione della
qualità del progetto e dell'opera architettonica, favorendo il
ricorso a concorsi di idee o di progettazione.
5. Il Piano di cui al comma 1, redatto con previsione triennale,
individua le linee di intervento per il conseguimento degli
obiettivi indicati dalla presente legge e indica, in particolare,
per ciascun anno, gli interventi prioritari. Le indicazioni del
Piano sono recepite dalle singole amministrazioni locali e sono
coordinate con il programma triennale delle opere pubbliche.
Art. 19 - Abrogazione di norme
1. L'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e ss.
mm. ii. 3 l'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 1980, n.
116 sono abrogati.
Art. 20 - Norma finanziaria
1. È istituito il Fondo unico per il Sistema bibliotecario
integrato, il cui ammontare è determinato annualmente con la legge
di stabilità. L'onere predetto troverà riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione.
Art. 21 - Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.