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16 ott 2024 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 72 0600 Commissione SESTA
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21 NOV 2023 Assegnato per esame Commissione SESTA
21 NOV 2023 Assegnato per parere Commissione QUINTA
09 lug 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 63 0600 Commissione SESTA
25 set 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 70 0600 Commissione SESTA
16 ott 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 72 0600 Commissione SESTA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (n. 649/A) DISEGNO DI LEGGE DELLA VI COMMISSIONE (*) Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante: Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici . ----O---- RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE LEGISLATIVA SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI: Sistema sanitario regionale, tutela della salute, igiene, politiche sociali, volontariato e terzo settore, previdenza ed assistenza sociale Composta dai deputati: Laccoto Giuseppe, presidente; Pace Carmelo, vicepresidente; Leanza Calogero, vicepresidente; Zitelli Giuseppe, segretario; Balsamo Ludovico; Burtone Giovanni; D'Agostino Nicola; De Luca Antonino; Galluzzo Giuseppe; Gilistro Carlo, relatore; La Rocca Ruvolo Margherita; Lombardo Giuseppe Geremia; Pellegrino Stefano. Presentata il 16 ottobre 2024 Onorevoli colleghi, da anni ormai pediatri e psichiatri italiani stanno evidenziando i rischi prodotti dall'utilizzo, sempre più frequente e in soggetti di età sempre più bassa, di telefoni cellulari, smartphone e videogiochi. Un impatto psicologico significativo, sicuramente, è stato causato dalla solitudine patita a causa dell'isolamento dovuto alla pandemia da COVID - 19, che ha sconvolto il mondo di bambini e ragazzi e delle loro famiglie. La nomofobia , conosciuta anche come sindrome da disconnessione, sta ad indicare la cosiddetta dipendenza da smartphone, che colpisce un'ampia fetta di popolazione mondiale, di età differente, con sintomi fisici ed emotivi: ansia, perdita della concentrazione, riduzione della capacità di apprendimento, ritardi nello sviluppo del linguaggio, disturbi del sonno, alterazioni dell'umore sino ad episodi di aggressività ingiustificata, minori relazioni sociali con i coetanei. Questi sono solo alcuni degli effetti provocati sullo sviluppo psichico del bambino, a cui poi si aggiungono i problemi fisici di salute primi tra tutti i problemi posturali legati all'eccessivo utilizzo di tali dispositivi nonché tremori, tachicardia, paura. L'esposizione a tablet e smartphone può interferire anche con l'udito e con la vista, causando il disturbo di secchezza oculare, pertanto, il bambino può avvertire una sensazione di corpo estraneo nell'occhio ovvero bruciore oculare. L'eccessivo uso degli smartphone a breve distanza può provocare anche strabismo. Le onde radio possono penetrare in profondità all'interno del cervello, ancora in fase di sviluppo come è quello di un bambino. Alcuni studi effettuati su adolescenti coreani hanno evidenziato che alcuni tipi di compromissione fisica e cognitiva sono in linea con i disturbi derivanti dalle dipendenze da sostanze e da comportamenti. (Sei, Kang, Yom (2017) - Internet Addiction and Interpersonl Problemes in Korean Adolescent). Per comprendere le differenze strutturali nel cervello dei bambini in età prescolare, è stato pubblicato uno studio del Medical Center dell'Ospedale pediatrico di Cincinnati sull'uso dei media. I risultati mostrano che i bambini che passano più tempo sullo schermo presentano una minore integrità strutturale dei tratti di materia bianca nelle aree deputate al linguaggio e altre funzioni esecutive come il controllo metacognitivo e l'autoregolazione. Non meno importati le questioni legate all'educazione da pare della famiglia e degli insegnanti. In Italia 8 bambini su 10 tra i 3 e i 5 anni sanno usare il cellulare dei genitori, che spesso, sono troppo permissivi: il 30% dei genitori usa lo smartphone per distrarli o calmarli già durante il primo anno di vita, il 70% al secondo anno. I genitori dovrebbero promuovere un utilizzo consapevole della tecnologia, tuttavia, probabilmente, sono a volte i primi a non essere davvero consapevoli dei rischi per la salute psicofisica di un utilizzo precoce dei dispositivi digitali: se ne parla ancora troppo poco e solo il 29% dei genitori chiede consiglio ai pediatri. Per tale motivo, col presente disegno di legge, da un lato all'interno delle iniziative in materia di educazione alla salute, si introducono espressamente anche appositi corsi di formazione relativi ai possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'utilizzo smodato dei dispositivi di comunicazione elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza e, dall'altro, si promuove la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione, finalizzate alla corretta informazione sui possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi in questione. Sulla scorta di tali considerazioni, la presente proposta di legge intende introdurre in Italia una regolamentazione nell'utilizzo dei dispositivi al fine di educare il bambino e il ragazzo, ma ancor prima la famiglia ad un utilizzo consapevole degli stessi e provare ad intervenire sulla prevenzione di tutti quei disturbi legati all'eccessivo utilizzo o ad un utilizzo distorto della tecnologia, comunque innegabile strumento importante di conoscenza, tutelando così il diritto alla salute psicofisica del bambino. Tanto evidenziato, si illustrano di seguito i singoli articoli. L'articolo 1 reca la definizione di dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza e di videogame. L'articolo 2 illustra le finalità del disegno di legge. L'articolo 3 introduce il divieto dell'utilizzo di smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo digitale e dei videogiochi nei primi tre anni di vita, durante i pasti e prima di andare a dormire, per poi avvicinare il minore gradualmente all'utilizzo della tecnologia sotto il controllo di un adulto. L'articolo 4 regolamenta l'uso dei devices elettronici nelle scuole. L'articolo 5 prevede la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione sui danni alla salute derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi elettronici. L'articolo 6 definisce gli obblighi dei genitori ovvero degli adulti che hanno la supervisione del minore di 12 anni rispetto all'utilizzo dei dispositivi elettronici. L'articolo 7 elenca le sanzioni derivanti dalla violazione degli obblighi previsti dagli articoli precedenti e destina il 60% dell'importo delle sanzioni stesse al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'articolo 8 reca la norma finanziaria e quantifica in euro 300.000 gli oneri derivanti dall'organizzazione delle campagne di sensibilizzazione e informazione di cui all'articolo 5. La relativa copertura viene data a valere sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. ----O---- Art. 1. Definizione di dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza e di videogame 1. Ai fini della presente legge, per dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza si intende qualsiasi apparecchiatura elettronica palmare dotata di schermo tattile ad alta risoluzione che consente, oltre alla telefonia mobile, l'uso di servizi di calcolo, di memoria e di connessione alla rete internet, nonché di riproduzione di brani musicali e di produzione di fotografie e di video. 2. Per videogame si intende qualsiasi dispositivo elettronico che consente di giocare interagendo con le immagini di uno schermo. Art. 2. Finalità e obiettivi 1. La presente legge reca disposizioni a tutela della crescita psicofisica dei minori di anni dodici, attraverso la disciplina dell'utilizzo, da parte degli stessi, di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame, proponendosi come obiettivo finale anche la riduzione della spesa sanitaria. Art. 3. Modalità di utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame 1. L'utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame da parte dei minori di anni dodici è consentito con le seguenti modalità: a) divieto di utilizzo nei primi tre anni di vita; b) utilizzo graduale e per non più di un'ora al giorno nella fascia di età da quattro a sei anni; c) utilizzo non superiore a tre ore al giorno nella fascia di età da sei a otto anni; d) utilizzo non superiore a quattro ore giornaliere nella fascia di età da nove a dodici anni. 2. L'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, lettere b), c) e d) è consentito esclusivamente sotto la supervisione di un adulto, di un genitore o di chi ne fa le veci. Art. 4. Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 1. Al Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 284, dopo il comma 2 è inserito il seguente: comma 2-bis. All'interno delle iniziative in materia di educazione alla salute rientrano espressamente anche appositi corsi di formazione relativi ai possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'utilizzo smodato o distorto dei videogame, dei telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza. ; b) dopo l'articolo 328 è aggiunto il seguente articolo: Art. 328-bis. Divieto di utilizzo di videogame, di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica 1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo, è vietato l'utilizzo di videogame, telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni all'interno delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e negli altri luoghi in cui si svolge l'attività didattica. 2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, i regolamenti delle istituzioni scolastiche possono prevedere eccezioni all'utilizzo dei telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione legati a finalità didattiche e pedagogiche o ad esigenze indifferibili degli alunni. 3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica consentito agli alunni disabili nel rispetto della normativa vigente. 4. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione del divieto di cui al comma 1. . Art. 5. Campagne di sensibilizzazione e di informazione 1. Le Regioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione e del merito promuovono la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione, rivolte innanzi tutto agli insegnanti e ai genitori, finalizzate alla corretta informazione sui possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi di cui alla presente legge. Art. 6. Obblighi 1. I genitori o chi ne fa le veci e, in generale, gli adulti che hanno la supervisione del minore di anni dodici hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni di cui alla presente legge, fermo restando l'esclusivo e preminente interesse alla salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei medesimi minori. 2. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge è tenuto a segnalarlo alla competente autorità giudiziaria. Art. 7. Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da 150 euro a 500 euro, determinata in base alla gravità della violazione. 2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede la competente autorità giudiziaria. 3. L'importo delle sanzioni di cui al comma 1 è destinato per una quota pari al 60% al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Art. 8. Copertura finanziaria 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. (*) Esitato il 16 ottobre 2024 LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 649 - Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici. . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Gilistro, Campo, Ardizzone, Cambiano, Ciminnisi, De Luca A., Di Paola, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica il 20 novembre 2023. Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e Sanitari (VI) il 21 novembre 2023. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 63 del 9 luglio 2024, n. 70 del 25 settembre 2024 e n. 72 del 16 ottobre 2024. Esitato per l'Aula nella seduta n. 72 del 16 ottobre 2024. Relatore: on. Gilistro. Discusso dall'Assemblea nella seduta n. Approvato dall'Assemblea nella seduta n.