Disegno di Legge n. 649 del 20-11-2023 Disegno di PDL da sottoporre al Parlamento della Repubblica, recante disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenze e videogiochi da parte di anni dodici.

Titolo

Disegno di PDL da sottoporre al Parlamento della Repubblica, recante disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenze e videogiochi da parte di anni dodici.

Iter

Attuale
16 ott 2024 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 72 0600 Commissione SESTA

Storico
21 NOV 2023 Assegnato per esame Commissione SESTA
21 NOV 2023 Assegnato per parere Commissione QUINTA
09 lug 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 63 0600 Commissione SESTA
25 set 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 70 0600 Commissione SESTA
16 ott 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 72 0600 Commissione SESTA

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  • Cronologia Testi
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                              (n. 649/A)


               DISEGNO DI LEGGE DELLA VI COMMISSIONE (*)

         Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento
       della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto
          della Regione recante:  Disposizioni in materia di
       impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde
        a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di
                             anni dodici .

                               ----O----


              RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE LEGISLATIVA
         SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI: Sistema sanitario
                              regionale,
            tutela della salute, igiene, politiche sociali,
                     volontariato e terzo settore,
                   previdenza ed assistenza sociale

                        Composta dai deputati:

              Laccoto Giuseppe, presidente; Pace Carmelo,
                            vicepresidente;
          Leanza Calogero, vicepresidente; Zitelli Giuseppe,
                              segretario;
        Balsamo Ludovico; Burtone Giovanni; D'Agostino Nicola;
                           De Luca Antonino;
         Galluzzo Giuseppe; Gilistro Carlo, relatore; La Rocca
                          Ruvolo Margherita;
            Lombardo Giuseppe Geremia; Pellegrino Stefano.

                     Presentata il 16 ottobre 2024


         Onorevoli colleghi,

         da  anni ormai pediatri e psichiatri italiani  stanno
     evidenziando i rischi prodotti dall'utilizzo, sempre  più
     frequente  e  in  soggetti di età sempre  più  bassa,  di
     telefoni cellulari, smartphone e videogiochi. Un  impatto
     psicologico  significativo, sicuramente, è stato  causato
     dalla  solitudine  patita a causa dell'isolamento  dovuto
     alla  pandemia da COVID - 19, che ha sconvolto  il  mondo
     di bambini e ragazzi e delle loro famiglie.
         La   nomofobia ,  conosciuta anche come  sindrome  da
     disconnessione, sta ad indicare la cosiddetta  dipendenza
     da   smartphone,   che   colpisce   un'ampia   fetta   di
     popolazione  mondiale,  di età  differente,  con  sintomi
     fisici  ed  emotivi: ansia, perdita della concentrazione,
     riduzione della capacità di apprendimento, ritardi  nello
     sviluppo  del linguaggio, disturbi del sonno, alterazioni
     dell'umore    sino    ad    episodi    di    aggressività
     ingiustificata, minori relazioni sociali con i  coetanei.
     Questi  sono  solo alcuni degli effetti  provocati  sullo
     sviluppo psichico del bambino, a cui poi si aggiungono  i
     problemi  fisici  di salute primi tra  tutti  i  problemi
     posturali   legati   all'eccessivo   utilizzo   di   tali
     dispositivi nonché tremori, tachicardia, paura.
         L'esposizione  a tablet e smartphone può  interferire
     anche  con  l'udito e con la vista, causando il  disturbo
     di  secchezza oculare, pertanto, il bambino può avvertire
     una  sensazione  di  corpo  estraneo  nell'occhio  ovvero
     bruciore oculare.
         L'eccessivo  uso  degli smartphone a  breve  distanza
     può provocare anche strabismo.
         Le   onde   radio  possono  penetrare  in  profondità
     all'interno  del  cervello, ancora in  fase  di  sviluppo
     come è quello di un bambino.
           Alcuni  studi  effettuati  su  adolescenti  coreani
     hanno  evidenziato  che  alcuni  tipi  di  compromissione
     fisica   e   cognitiva  sono  in  linea  con  i  disturbi
     derivanti   dalle   dipendenze   da   sostanze    e    da
     comportamenti.   (Sei,  Kang,  Yom  (2017)   -   Internet
     Addiction   and   Interpersonl   Problemes   in    Korean
     Adolescent).
         Per   comprendere   le  differenze  strutturali   nel
     cervello   dei  bambini  in  età  prescolare,   è   stato
     pubblicato  uno  studio del Medical Center  dell'Ospedale
     pediatrico di Cincinnati sull'uso dei media. I  risultati
     mostrano  che  i  bambini  che passano  più  tempo  sullo
     schermo  presentano una minore integrità strutturale  dei
     tratti   di   materia  bianca  nelle  aree  deputate   al
     linguaggio  e altre funzioni esecutive come il  controllo
     metacognitivo e l'autoregolazione.
         Non    meno    importati    le    questioni    legate
     all'educazione   da   pare   della   famiglia   e   degli
     insegnanti. In Italia 8 bambini su 10 tra i 3 e i 5  anni
     sanno  usare il cellulare dei genitori, che spesso,  sono
     troppo  permissivi: il 30% dei genitori usa lo smartphone
     per  distrarli  o calmarli già durante il primo  anno  di
     vita,  il  70%  al  secondo anno. I  genitori  dovrebbero
     promuovere  un  utilizzo  consapevole  della  tecnologia,
     tuttavia,  probabilmente, sono a  volte  i  primi  a  non
     essere  davvero  consapevoli dei  rischi  per  la  salute
     psicofisica   di  un  utilizzo  precoce  dei  dispositivi
     digitali:  se ne parla ancora troppo poco e solo  il  29%
     dei genitori chiede consiglio ai pediatri.
         Per  tale  motivo, col presente disegno di legge,  da
     un  lato  all'interno delle  iniziative  in   materia  di
     educazione  alla  salute,  si  introducono  espressamente
     anche  appositi corsi di formazione relativi ai possibili
     danni  alla  salute  psicofisica  del  bambino  derivanti
     dall'utilizzo  smodato dei dispositivi  di  comunicazione
     elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza  e,
     dall'altro,  si promuove la realizzazione di campagne  di
     sensibilizzazione   e  informazione,   finalizzate   alla
     corretta  informazione sui possibili  danni  alla  salute
     psicofisica  del  bambino derivanti  dall'uso  smodato  o
     distorto dei dispositivi in questione.
         Sulla  scorta  di  tali considerazioni,  la  presente
     proposta  di  legge  intende  introdurre  in  Italia  una
     regolamentazione  nell'utilizzo dei dispositivi  al  fine
     di  educare  il bambino e il ragazzo, ma ancor  prima  la
     famiglia  ad  un  utilizzo  consapevole  degli  stessi  e
     provare  ad  intervenire sulla prevenzione di tutti  quei
     disturbi  legati all'eccessivo utilizzo o ad un  utilizzo
     distorto  della tecnologia, comunque innegabile strumento
     importante di conoscenza, tutelando così il diritto  alla
     salute psicofisica del bambino.
         Tanto   evidenziato,  si  illustrano  di  seguito   i
     singoli articoli.
         L'articolo  1  reca  la  definizione  di  dispositivo
     digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza  e  di
     videogame.
         L'articolo  2  illustra le finalità  del  disegno  di
     legge.
         L'articolo  3  introduce il divieto dell'utilizzo  di
     smartphone,   tablet   e  qualsiasi   altro   dispositivo
     digitale  e dei videogiochi nei primi tre anni  di  vita,
     durante  i  pasti  e prima di andare a dormire,  per  poi
     avvicinare  il  minore  gradualmente  all'utilizzo  della
     tecnologia sotto il controllo di un adulto.
         L'articolo   4   regolamenta   l'uso   dei    devices
     elettronici nelle scuole.
         L'articolo 5 prevede la realizzazione di campagne  di
     sensibilizzazione  e informazione sui danni  alla  salute
     derivanti  dall'uso  smodato o distorto  dei  dispositivi
     elettronici.
         L'articolo  6  definisce gli  obblighi  dei  genitori
     ovvero  degli adulti che hanno la supervisione del minore
     di   12   anni   rispetto  all'utilizzo  dei  dispositivi
     elettronici.
         L'articolo  7  elenca  le  sanzioni  derivanti  dalla
     violazione   degli  obblighi  previsti   dagli   articoli
     precedenti  e destina il 60% dell'importo delle  sanzioni
     stesse    al    Fondo   nazionale   per   l'infanzia    e
     l'adolescenza.
         L'articolo   8   reca   la   norma   finanziaria    e
     quantifica   in   euro   300.000  gli   oneri   derivanti
     dall'organizzazione  delle campagne di  sensibilizzazione
     e   informazione  di  cui  all'articolo  5.  La  relativa
     copertura  viene  data a valere sul Fondo  nazionale  per
     l'infanzia e l'adolescenza.

                               ----O----

                                Art. 1.
        Definizione di dispositivo digitale funzionante tramite
                 onde a radiofrequenza e di videogame

       1.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  dispositivo
     digitale  funzionante tramite onde  a  radiofrequenza  si
     intende  qualsiasi  apparecchiatura  elettronica  palmare
     dotata  di  schermo  tattile  ad  alta  risoluzione   che
     consente,  oltre alla telefonia mobile, l'uso di  servizi
     di  calcolo,  di  memoria  e  di  connessione  alla  rete
     internet, nonché di riproduzione di brani musicali  e  di
     produzione di fotografie e di video.

       2.  Per  videogame  si  intende  qualsiasi  dispositivo
     elettronico  che consente di giocare interagendo  con  le
     immagini di uno schermo.

                                Art. 2.
                         Finalità e obiettivi

       1.  La  presente legge reca disposizioni a tutela della
     crescita   psicofisica  dei  minori   di   anni   dodici,
     attraverso  la disciplina dell'utilizzo, da  parte  degli
     stessi, di dispositivi digitali funzionanti tramite  onde
     a  radiofrequenza  e  dei  videogame,  proponendosi  come
     obiettivo   finale   anche  la  riduzione   della   spesa
     sanitaria.

                                Art. 3.
             Modalità di utilizzo dei dispositivi digitali
            funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei
                               videogame

       1.  L'utilizzo  dei  dispositivi  digitali  funzionanti
     tramite  onde a radiofrequenza e dei videogame  da  parte
     dei  minori  di anni dodici è consentito con le  seguenti
     modalità:

       a) divieto di utilizzo nei primi tre anni di vita;

       b)  utilizzo graduale e per non più di un'ora al giorno
     nella fascia di età da quattro a sei anni;

       c)  utilizzo  non superiore a tre ore al  giorno  nella
     fascia di età da sei a otto anni;

       d)  utilizzo  non  superiore a quattro ore  giornaliere
     nella fascia di età da nove a dodici anni.

       2.  L'utilizzo  dei  dispositivi di  cui  al  comma  1,
     lettere b), c) e d) è consentito esclusivamente sotto  la
     supervisione di un adulto, di un genitore o di chi ne  fa
     le veci.

                                Art. 4.
        Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative
        vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
        di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16
                          aprile 1994, n. 297

       1.   Al  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative
     vigenti  in  materia di istruzione, relative alle  scuole
     di  ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
     aprile   1994,  n.  297,  sono  apportate   le   seguenti
     modifiche:

       a)  all'articolo  284, dopo il comma 2  è  inserito  il
     seguente:   comma 2-bis. All'interno delle iniziative  in
     materia    di    educazione   alla    salute    rientrano
     espressamente   anche   appositi  corsi   di   formazione
     relativi  ai possibili danni alla salute psicofisica  del
     bambino  derivanti dall'utilizzo smodato o  distorto  dei
     videogame, dei telefoni mobili e di altri dispositivi  di
     comunicazione  elettronica  funzionanti  tramite  onde  a
     radiofrequenza. ;

       b)   dopo   l'articolo  328  è  aggiunto  il   seguente
     articolo:

                             Art. 328-bis.
        Divieto di utilizzo di videogame, di telefoni mobili e
           di altri dispositivi di comunicazione elettronica

       1.  Fatti  salvi i casi previsti dal presente articolo,
     è  vietato l'utilizzo di videogame, telefoni mobili e  di
     altri  dispositivi di comunicazione elettronica da  parte
     degli  alunni all'interno delle scuole primarie  e  delle
     scuole secondarie di primo grado e negli altri luoghi  in
     cui si svolge l'attività didattica.

       2.   Nel   rispetto   dell'autonomia   scolastica,    i
     regolamenti   delle   istituzioni   scolastiche   possono
     prevedere  eccezioni all'utilizzo dei telefoni  mobili  e
     altri  dispositivi  di comunicazione  legati  a  finalità
     didattiche  e  pedagogiche  o ad  esigenze  indifferibili
     degli alunni.

       3.  Il  divieto  di  cui  al comma  1  non  si  applica
     all'utilizzo  di  telefoni mobili e di altri  dispositivi
     di   comunicazione  elettronica  consentito  agli  alunni
     disabili nel rispetto della normativa vigente.

       4.   I   regolamenti   delle  istituzioni   scolastiche
     stabiliscono  le sanzioni disciplinari per la  violazione
     del divieto di cui al comma 1. .

                                Art. 5.
            Campagne di sensibilizzazione e di informazione

       1.   Le  Regioni,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
     ministri,  il  Ministero  della  salute  e  il  Ministero
     dell'istruzione e del merito promuovono la  realizzazione
     di  campagne di sensibilizzazione e informazione, rivolte
     innanzi  tutto agli insegnanti e ai genitori, finalizzate
     alla  corretta  informazione  sui  possibili  danni  alla
     salute   psicofisica   del  bambino  derivanti   dall'uso
     smodato  o distorto dei dispositivi di cui alla  presente
     legge.

                                Art. 6.
                               Obblighi

       1.  I genitori o chi ne fa le veci e, in generale,  gli
     adulti  che  hanno  la supervisione del  minore  di  anni
     dodici  hanno  l'obbligo di far osservare le disposizioni
     di cui alla presente legge, fermo restando l'esclusivo  e
     preminente  interesse alla salvaguardia del  processo  di
     crescita psicofisica dei medesimi minori.

       2.  Chiunque  venga  a conoscenza di  violazioni  delle
     disposizioni  di  cui  alla presente  legge  è  tenuto  a
     segnalarlo alla competente autorità giudiziaria.

                                Art. 7.
                               Sanzioni

       1.    La   violazione   delle   disposizioni   di   cui
     all'articolo 3 è punita con l'ammenda da 150 euro  a  500
     euro, determinata in base alla gravità della violazione.

       2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma  1
     e  all'irrogazione  delle relative sanzioni  provvede  la
     competente autorità giudiziaria.

       3.  L'importo  delle  sanzioni di  cui  al  comma  1  è
     destinato  per  una quota pari al 60% al Fondo  nazionale
     per l'infanzia e l'adolescenza.

                                Art. 8.
                         Copertura finanziaria

       1.  Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata
     la  spesa  di  300.000  euro annui a decorrere  dall'anno
     2024,  a  valere  sulle risorse del Fondo  nazionale  per
     l'infanzia  e l'adolescenza di cui all'articolo  1  della
     legge 28 agosto 1997, n. 285.



     (*) Esitato il 16 ottobre 2024
     LAVORI PREPARATORI


     Disegno di legge n. 649 - Schema di progetto di legge  da
     proporre   al  Parlamento  della  Repubblica   ai   sensi
     dell'articolo  18  dello Statuto  della  Regione  recante
      Disposizioni  in  materia  di  impiego  di   dispositivi
     digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza  e  di
     videogiochi da parte di minori di anni dodici. .

     Iniziativa   parlamentare:   presentato   dai    deputati
     Gilistro, Campo, Ardizzone, Cambiano, Ciminnisi, De  Luca
     A., Di Paola, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica il  20
     novembre 2023.
     Trasmesso  alla  Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari (VI) il 21 novembre 2023.

     Esaminato  dalla Commissione nelle sedute  n.  63  del  9
     luglio  2024, n. 70 del 25 settembre 2024 e n. 72 del  16
     ottobre 2024.

     Esitato  per  l'Aula nella seduta n. 72  del  16  ottobre
     2024.

     Relatore: on. Gilistro.

     Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

     Approvato dall'Assemblea nella seduta n.