Attuale
12 feb 2025 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 156 AULA
Storico
21 NOV 2023 Assegnato per esame Commissione SESTA
21 NOV 2023 Assegnato per parere Commissione QUINTA
09 lug 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 63 0600 Commissione SESTA
25 set 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 70 0600 Commissione SESTA
16 ott 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 72 0600 Commissione SESTA
16 ott 2024 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 72 0600 Commissione SESTA
14 gen 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 148 AULA
12 feb 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 156 AULA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DDL N. 649 APPROVATO IL 12 FEBBRAIO 2025 Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici Art. 1. Definizione di dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza e di videogame 1. Ai fini della presente legge, per dispositivo digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza si intende qualsiasi apparecchiatura elettronica palmare dotata di schermo tattile ad alta risoluzione che consente, oltre alla telefonia mobile, l'uso di servizi di calcolo, di memoria e di connessione alla rete internet, nonché di riproduzione di brani musicali e di produzione di fotografie e di video. 2. Per videogame si intende qualsiasi dispositivo elettronico che consente di giocare interagendo con le immagini di uno schermo. Art. 2. Finalità e obiettivi 1. Al fine di salvaguardare la crescita psicofisica dei minori, ovvero lo sviluppo cognitivo ed emotivo, e non compromettere la capacità di apprendimento e socializzazione degli stessi, la presente legge disciplina l'utilizzo consapevole dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame. Art. 3. Modalità di utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame 1. L'utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei videogame da parte dei minori di anni dodici è consentito con le seguenti modalità: a) divieto di utilizzo nei primi cinque anni di vita; b) utilizzo non superiore a un'ora al giorno nella fascia di età da sei a otto anni; c) utilizzo non superiore a tre ore giornaliere nella fascia di età da nove a dodici anni. 2. L'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente sotto la supervisione di un adulto, di un genitore o di chi ne fa le veci. Art. 4. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 284, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2 bis. All'interno delle iniziative in materia di educazione alla salute rientrano espressamente anche appositi corsi di formazione relativi ai possibili danni alla salute psicofisica del bambino derivanti dall'utilizzo smodato o distorto dei videogame, dei telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza. ; b) dopo l'articolo 328 è aggiunto il seguente: Art. 328 bis. Divieto di utilizzo di videogame, di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica 1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo, è vietato l'utilizzo di videogame, telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. 2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, i regolamenti delle istituzioni scolastiche possono prevedere eccezioni all'utilizzo dei telefoni mobili e altri dispositivi di comunicazione legati a finalità didattiche e pedagogiche o ad esigenze indifferibili degli alunni. 3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione elettronica consentito agli alunni disabili nel rispetto della normativa vigente. 4. I regolamenti delle istituzioni scolastiche stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione del divieto di cui al comma 1. . Art. 5. Campagne di sensibilizzazione e di informazione 1. Il Ministero dell'istruzione e del merito d'intesa con il Ministero della salute, nonché le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono la realizzazione di campagne di comunicazione mirate ai target di riferimento, volte a informare e sensibilizzare minori, famiglie e insegnanti sull'uso consapevole dei dispositivi di cui all'articolo 1, attraverso spot tv, spot radio, campagne social e materiale informativo destinato alle scuole di ogni ordine e grado. 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito d'intesa con il Ministero della salute nonché le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, altresì, la realizzazione di giornate informative da realizzarsi presso le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la collaborazione di professionisti, quali pedagogisti e psicologi, ed enti del terzo settore. Art. 6. Obblighi 1. I genitori o chi ne fa le veci e, in generale, gli adulti che hanno la supervisione del minore di anni dodici hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni di cui alla presente legge, fermo restando l'esclusivo e preminente interesse alla salvaguardia del processo di crescita psicofisica dei medesimi minori. 2. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge è tenuto a segnalarlo alla competente autorità giudiziaria. Art. 7. Sanzioni 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da 150 euro a 500 euro, determinata in base alla gravità della violazione. 2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede la competente autorità giudiziaria. 3. L'importo delle sanzioni di cui al comma 1 è destinato per una quota pari al 60% al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Art. 8. Copertura finanziaria 1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 e successive modificazioni. IL PRESIDENTE LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 649 - Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante Disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di anni dodici. . Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Gilistro, Campo, Ardizzone, Cambiano, Ciminnisi, De Luca A., Di Paola, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica il 20 novembre 2023. Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e Sanitari (VI) il 21 novembre 2023. Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 63 del 9 luglio 2024, n. 70 del 25 settembre 2024 e n. 72 del 16 ottobre 2024. Esitato per l'Aula nella seduta n. 72 del 16 ottobre 2024. Relatore: on. Gilistro. Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 148 del 14 gennaio 2025, n. 156 del 12 febbraio 2025. Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 156 del 12 febbraio 2025.