Disegno di Legge n. 649 del 20-11-2023 Disegno di PDL da sottoporre al Parlamento della Repubblica, recante disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenze e videogiochi da parte di anni dodici.

Titolo

Disegno di PDL da sottoporre al Parlamento della Repubblica, recante disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenze e videogiochi da parte di anni dodici.

Iter

Attuale
12 feb 2025 Approvato dall'Assemblea Seduta n. 156 AULA

Storico
21 NOV 2023 Assegnato per esame Commissione SESTA
21 NOV 2023 Assegnato per parere Commissione QUINTA
09 lug 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 63 0600 Commissione SESTA
25 set 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 70 0600 Commissione SESTA
16 ott 2024 Esaminato in commissione Seduta n. 72 0600 Commissione SESTA
16 ott 2024 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 72 0600 Commissione SESTA
14 gen 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 148 AULA
12 feb 2025 Esaminato in Aula Seduta n. 156 AULA

  • Ultimo Testo
  • Cronologia Testi
                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                              DDL N. 649

                     APPROVATO IL 12 FEBBRAIO 2025

         Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento
       della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto
       della Regione recante  Disposizioni in materia di impiego
          di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a
         radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di
                             anni dodici

                                Art. 1.
        Definizione di dispositivo digitale funzionante tramite
                 onde a radiofrequenza e di videogame

       1.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  dispositivo
     digitale  funzionante tramite onde  a  radiofrequenza  si
     intende  qualsiasi  apparecchiatura  elettronica  palmare
     dotata  di  schermo  tattile  ad  alta  risoluzione   che
     consente,  oltre alla telefonia mobile, l'uso di  servizi
     di  calcolo,  di  memoria  e  di  connessione  alla  rete
     internet, nonché di riproduzione di brani musicali  e  di
     produzione di fotografie e di video.

       2.  Per  videogame  si  intende  qualsiasi  dispositivo
     elettronico  che consente di giocare interagendo  con  le
     immagini di uno schermo.

                                Art. 2.
                         Finalità e obiettivi

       1.  Al  fine  di salvaguardare la crescita  psicofisica
     dei  minori, ovvero lo sviluppo cognitivo ed  emotivo,  e
     non   compromettere  la  capacità  di   apprendimento   e
     socializzazione   degli   stessi,   la   presente   legge
     disciplina   l'utilizzo   consapevole   dei   dispositivi
     digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e  dei
     videogame.

                                Art. 3.
             Modalità di utilizzo dei dispositivi digitali
            funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei
                               videogame

       1.  L'utilizzo  dei  dispositivi  digitali  funzionanti
     tramite  onde a radiofrequenza e dei videogame  da  parte
     dei  minori  di anni dodici è consentito con le  seguenti
     modalità:

       a) divieto di utilizzo nei primi cinque anni di vita;

       b)  utilizzo  non  superiore a un'ora al  giorno  nella
     fascia di età da sei a otto anni;

       c)  utilizzo non superiore a tre ore giornaliere  nella
     fascia di età da nove a dodici anni.

       2.  L'utilizzo  dei dispositivi di cui  al  comma  1  è
     consentito  esclusivamente sotto la  supervisione  di  un
     adulto, di un genitore o di chi ne fa le veci.

                                Art. 4.
        Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative
       vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
         ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16
                          aprile 1994, n. 297

       1.   Al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
     vigenti  in  materia di istruzione, relative alle  scuole
     di  ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
     aprile  1994,  n.  297e  successive  modificazioni,  sono
     apportate le seguenti modifiche:

       a)  all'articolo  284, dopo il comma 2  è  aggiunto  il
     seguente:

        2  bis.  All'interno delle iniziative  in  materia  di
     educazione  alla  salute  rientrano  espressamente  anche
     appositi corsi di formazione relativi ai possibili  danni
     alla    salute   psicofisica   del   bambino    derivanti
     dall'utilizzo  smodato  o  distorto  dei  videogame,  dei
     telefoni  mobili e di altri dispositivi di  comunicazione
     elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza. ;

       b) dopo l'articolo 328 è aggiunto il seguente:

                             Art. 328 bis.
       Divieto di utilizzo di videogame, di telefoni mobili e di
            altri dispositivi di comunicazione elettronica

       1.  Fatti  salvi i casi previsti dal presente articolo,
     è  vietato l'utilizzo di videogame, telefoni mobili e  di
     altri  dispositivi di comunicazione elettronica da  parte
     degli   alunni  durante  lo  svolgimento  delle  attività
     didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

       2.   Nel   rispetto   dell'autonomia   scolastica,    i
     regolamenti   delle   istituzioni   scolastiche   possono
     prevedere  eccezioni all'utilizzo dei telefoni  mobili  e
     altri  dispositivi  di comunicazione  legati  a  finalità
     didattiche  e  pedagogiche  o ad  esigenze  indifferibili
     degli alunni.

       3.  Il  divieto  di  cui  al comma  1  non  si  applica
     all'utilizzo  di  telefoni mobili e di altri  dispositivi
     di   comunicazione  elettronica  consentito  agli  alunni
     disabili nel rispetto della normativa vigente.

       4.   I   regolamenti   delle  istituzioni   scolastiche
     stabiliscono  le sanzioni disciplinari per la  violazione
     del divieto di cui al comma 1. .

                                Art. 5.
            Campagne di sensibilizzazione e di informazione

       1.  Il  Ministero dell'istruzione e del merito d'intesa
     con  il  Ministero della salute, nonché le Regioni  e  le
     Province  autonome di Trento e di Bolzano, promuovono  la
     realizzazione  di  campagne di  comunicazione  mirate  ai
     target    di    riferimento,   volte   a   informare    e
     sensibilizzare  minori, famiglie  e  insegnanti  sull'uso
     consapevole  dei  dispositivi  di  cui  all'articolo   1,
     attraverso  spot  tv,  spot  radio,  campagne  social   e
     materiale  informativo  destinato  alle  scuole  di  ogni
     ordine e grado.

       2.  Il  Ministero dell'istruzione e del merito d'intesa
     con  il  Ministero della salute nonché le  Regioni  e  le
     Province  autonome  di  Trento e di Bolzano,  promuovono,
     altresì,  la  realizzazione di  giornate  informative  da
     realizzarsi  presso  le scuole di ogni  ordine  e  grado,
     attraverso  la  collaborazione di  professionisti,  quali
     pedagogisti e psicologi, ed enti del terzo settore.

                                Art. 6.
                               Obblighi

       1.  I genitori o chi ne fa le veci e, in generale,  gli
     adulti  che  hanno  la supervisione del  minore  di  anni
     dodici  hanno  l'obbligo di far osservare le disposizioni
     di cui alla presente legge, fermo restando l'esclusivo  e
     preminente  interesse alla salvaguardia del  processo  di
     crescita psicofisica dei medesimi minori.

       2.  Chiunque  venga  a conoscenza di  violazioni  delle
     disposizioni  di  cui  alla presente  legge  è  tenuto  a
     segnalarlo alla competente autorità giudiziaria.

                                Art. 7.
                               Sanzioni

       1.    La   violazione   delle   disposizioni   di   cui
     all'articolo 3 è punita con l'ammenda da 150 euro  a  500
     euro, determinata in base alla gravità della violazione.

       2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma  1
     e  all'irrogazione  delle relative sanzioni  provvede  la
     competente autorità giudiziaria.

       3.  L'importo  delle  sanzioni di  cui  al  comma  1  è
     destinato  per  una quota pari al 60% al Fondo  nazionale
     per l'infanzia e l'adolescenza.

                                Art. 8.
                         Copertura finanziaria

       1.  Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata
     la  spesa  di  300.000  euro annui a decorrere  dall'anno
     2025,  a  valere  sulle risorse del fondo  nazionale  per
     l'infanzia  e l'adolescenza di cui all'articolo  1  della
     legge 28 agosto 1997, n. 285 e successive modificazioni.


                                                 IL PRESIDENTE
                          LAVORI PREPARATORI

     Disegno di legge n. 649 - Schema di progetto di legge  da
     proporre   al  Parlamento  della  Repubblica   ai   sensi
     dell'articolo  18  dello Statuto  della  Regione  recante
      Disposizioni  in  materia  di  impiego  di   dispositivi
     digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza  e  di
     videogiochi da parte di minori di anni dodici. .

     Iniziativa   parlamentare:   presentato   dai    deputati
     Gilistro, Campo, Ardizzone, Cambiano, Ciminnisi, De  Luca
     A., Di Paola, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica il  20
     novembre 2023.
     Trasmesso  alla  Commissione  Salute, Servizi  sociali  e
     Sanitari (VI) il 21 novembre 2023.

     Esaminato  dalla Commissione nelle sedute  n.  63  del  9
     luglio  2024, n. 70 del 25 settembre 2024 e n. 72 del  16
     ottobre 2024.

     Esitato  per  l'Aula nella seduta n. 72  del  16  ottobre
     2024.

     Relatore: on. Gilistro.

     Discusso  dall'Assemblea  nelle  sedute  n.  148  del  14
     gennaio 2025, n. 156 del 12 febbraio 2025.

     Approvato  dall'Assemblea nella  seduta  n.  156  del  12
     febbraio 2025.