Disegno di Legge n. 649 del 20-11-2023 Disegno di PDL da sottoporre al Parlamento della Repubblica, recante disposizioni in materia di impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenze e videogiochi da parte di anni dodici.

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Testo della Proposta di Legge

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DDL N. 649

APPROVATO IL 12 FEBBRAIO 2025

Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento
della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto
della Regione recante Disposizioni in materia di impiego
di dispositivi digitali funzionanti tramite onde a
radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di
anni dodici

Art. 1.
Definizione di dispositivo digitale funzionante tramite
onde a radiofrequenza e di videogame

1. Ai fini della presente legge, per dispositivo
digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza si
intende qualsiasi apparecchiatura elettronica palmare
dotata di schermo tattile ad alta risoluzione che
consente, oltre alla telefonia mobile, l'uso di servizi
di calcolo, di memoria e di connessione alla rete
internet, nonché di riproduzione di brani musicali e di
produzione di fotografie e di video.

2. Per videogame si intende qualsiasi dispositivo
elettronico che consente di giocare interagendo con le
immagini di uno schermo.

Art. 2.
Finalità e obiettivi

1. Al fine di salvaguardare la crescita psicofisica
dei minori, ovvero lo sviluppo cognitivo ed emotivo, e
non compromettere la capacità di apprendimento e
socializzazione degli stessi, la presente legge
disciplina l'utilizzo consapevole dei dispositivi
digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei
videogame.

Art. 3.
Modalità di utilizzo dei dispositivi digitali
funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei
videogame

1. L'utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti
tramite onde a radiofrequenza e dei videogame da parte
dei minori di anni dodici è consentito con le seguenti
modalità:

a) divieto di utilizzo nei primi cinque anni di vita;

b) utilizzo non superiore a un'ora al giorno nella
fascia di età da sei a otto anni;

c) utilizzo non superiore a tre ore giornaliere nella
fascia di età da nove a dodici anni.

2. L'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1 è
consentito esclusivamente sotto la supervisione di un
adulto, di un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 4.
Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297

1. Al testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 284, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:

2 bis. All'interno delle iniziative in materia di
educazione alla salute rientrano espressamente anche
appositi corsi di formazione relativi ai possibili danni
alla salute psicofisica del bambino derivanti
dall'utilizzo smodato o distorto dei videogame, dei
telefoni mobili e di altri dispositivi di comunicazione
elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza. ;

b) dopo l'articolo 328 è aggiunto il seguente:

Art. 328 bis.
Divieto di utilizzo di videogame, di telefoni mobili e di
altri dispositivi di comunicazione elettronica

1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo,
è vietato l'utilizzo di videogame, telefoni mobili e di
altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte
degli alunni durante lo svolgimento delle attività
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, i
regolamenti delle istituzioni scolastiche possono
prevedere eccezioni all'utilizzo dei telefoni mobili e
altri dispositivi di comunicazione legati a finalità
didattiche e pedagogiche o ad esigenze indifferibili
degli alunni.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica
all'utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi
di comunicazione elettronica consentito agli alunni
disabili nel rispetto della normativa vigente.

4. I regolamenti delle istituzioni scolastiche
stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione
del divieto di cui al comma 1. .

Art. 5.
Campagne di sensibilizzazione e di informazione

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito d'intesa
con il Ministero della salute, nonché le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono la
realizzazione di campagne di comunicazione mirate ai
target di riferimento, volte a informare e
sensibilizzare minori, famiglie e insegnanti sull'uso
consapevole dei dispositivi di cui all'articolo 1,
attraverso spot tv, spot radio, campagne social e
materiale informativo destinato alle scuole di ogni
ordine e grado.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito d'intesa
con il Ministero della salute nonché le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono,
altresì, la realizzazione di giornate informative da
realizzarsi presso le scuole di ogni ordine e grado,
attraverso la collaborazione di professionisti, quali
pedagogisti e psicologi, ed enti del terzo settore.

Art. 6.
Obblighi

1. I genitori o chi ne fa le veci e, in generale, gli
adulti che hanno la supervisione del minore di anni
dodici hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni
di cui alla presente legge, fermo restando l'esclusivo e
preminente interesse alla salvaguardia del processo di
crescita psicofisica dei medesimi minori.

2. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle
disposizioni di cui alla presente legge è tenuto a
segnalarlo alla competente autorità giudiziaria.

Art. 7.
Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3 è punita con l'ammenda da 150 euro a 500
euro, determinata in base alla gravità della violazione.

2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1
e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede la
competente autorità giudiziaria.

3. L'importo delle sanzioni di cui al comma 1 è
destinato per una quota pari al 60% al Fondo nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 8.
Copertura finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata
la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno
2025, a valere sulle risorse del fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della
legge 28 agosto 1997, n. 285 e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE
LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 649 - Schema di progetto di legge da
proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi
dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante
Disposizioni in materia di impiego di dispositivi
digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di
videogiochi da parte di minori di anni dodici. .

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati
Gilistro, Campo, Ardizzone, Cambiano, Ciminnisi, De Luca
A., Di Paola, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica il 20
novembre 2023.
Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 21 novembre 2023.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 63 del 9
luglio 2024, n. 70 del 25 settembre 2024 e n. 72 del 16
ottobre 2024.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 72 del 16 ottobre
2024.

Relatore: on. Gilistro.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 148 del 14
gennaio 2025, n. 156 del 12 febbraio 2025.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 156 del 12
febbraio 2025.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.