elettronici.
L'articolo 6 definisce gli obblighi dei genitori
ovvero degli adulti che hanno la supervisione del minore
di 12 anni rispetto all'utilizzo dei dispositivi
elettronici.
L'articolo 7 elenca le sanzioni derivanti dalla
violazione degli obblighi previsti dagli articoli
precedenti e destina il 60% dell'importo delle sanzioni
stesse al Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza.
L'articolo 8 reca la norma finanziaria e
quantifica in euro 300.000 gli oneri derivanti
dall'organizzazione delle campagne di sensibilizzazione
e informazione di cui all'articolo 5. La relativa
copertura viene data a valere sul Fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza.
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Art. 1.
Definizione di dispositivo digitale funzionante tramite
onde a radiofrequenza e di videogame
1. Ai fini della presente legge, per dispositivo
digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza si
intende qualsiasi apparecchiatura elettronica palmare
dotata di schermo tattile ad alta risoluzione che
consente, oltre alla telefonia mobile, l'uso di servizi
di calcolo, di memoria e di connessione alla rete
internet, nonché di riproduzione di brani musicali e di
produzione di fotografie e di video.
2. Per videogame si intende qualsiasi dispositivo
elettronico che consente di giocare interagendo con le
immagini di uno schermo.
Art. 2.
Finalità e obiettivi
1. La presente legge reca disposizioni a tutela della
crescita psicofisica dei minori di anni dodici,
attraverso la disciplina dell'utilizzo, da parte degli
stessi, di dispositivi digitali funzionanti tramite onde
a radiofrequenza e dei videogame, proponendosi come
obiettivo finale anche la riduzione della spesa
sanitaria.
Art. 3.
Modalità di utilizzo dei dispositivi digitali
funzionanti tramite onde a radiofrequenza e dei
videogame
1. L'utilizzo dei dispositivi digitali funzionanti
tramite onde a radiofrequenza e dei videogame da parte
dei minori di anni dodici è consentito con le seguenti
modalità:
a) divieto di utilizzo nei primi tre anni di vita;
b) utilizzo graduale e per non più di un'ora al giorno
nella fascia di età da quattro a sei anni;
c) utilizzo non superiore a tre ore al giorno nella
fascia di età da sei a otto anni;
d) utilizzo non superiore a quattro ore giornaliere
nella fascia di età da nove a dodici anni.
2. L'utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1,
lettere b), c) e d) è consentito esclusivamente sotto la
supervisione di un adulto, di un genitore o di chi ne fa
le veci.
Art. 4.
Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297
1. Al Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 284, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: comma 2-bis. All'interno delle iniziative in
materia di educazione alla salute rientrano
espressamente anche appositi corsi di formazione
relativi ai possibili danni alla salute psicofisica del
bambino derivanti dall'utilizzo smodato o distorto dei
videogame, dei telefoni mobili e di altri dispositivi di
comunicazione elettronica funzionanti tramite onde a
radiofrequenza. ;
b) dopo l'articolo 328 è aggiunto il seguente
articolo:
Art. 328-bis.
Divieto di utilizzo di videogame, di telefoni mobili e
di altri dispositivi di comunicazione elettronica
1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo,
è vietato l'utilizzo di videogame, telefoni mobili e di
altri dispositivi di comunicazione elettronica da parte
degli alunni all'interno delle scuole primarie e delle
scuole secondarie di primo grado e negli altri luoghi in
cui si svolge l'attività didattica.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, i
regolamenti delle istituzioni scolastiche possono
prevedere eccezioni all'utilizzo dei telefoni mobili e
altri dispositivi di comunicazione legati a finalità
didattiche e pedagogiche o ad esigenze indifferibili
degli alunni.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica
all'utilizzo di telefoni mobili e di altri dispositivi
di comunicazione elettronica consentito agli alunni
disabili nel rispetto della normativa vigente.
4. I regolamenti delle istituzioni scolastiche
stabiliscono le sanzioni disciplinari per la violazione
del divieto di cui al comma 1. .
Art. 5.
Campagne di sensibilizzazione e di informazione
1. Le Regioni, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero della salute e il Ministero
dell'istruzione e del merito promuovono la realizzazione
di campagne di sensibilizzazione e informazione, rivolte
innanzi tutto agli insegnanti e ai genitori, finalizzate
alla corretta informazione sui possibili danni alla
salute psicofisica del bambino derivanti dall'uso
smodato o distorto dei dispositivi di cui alla presente
legge.
Art. 6.
Obblighi
1. I genitori o chi ne fa le veci e, in generale, gli
adulti che hanno la supervisione del minore di anni
dodici hanno l'obbligo di far osservare le disposizioni
di cui alla presente legge, fermo restando l'esclusivo e
preminente interesse alla salvaguardia del processo di
crescita psicofisica dei medesimi minori.
2. Chiunque venga a conoscenza di violazioni delle
disposizioni di cui alla presente legge è tenuto a
segnalarlo alla competente autorità giudiziaria.
Art. 7.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3 è punita con l'ammenda da 150 euro a 500
euro, determinata in base alla gravità della violazione.
2. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1
e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede la
competente autorità giudiziaria.
3. L'importo delle sanzioni di cui al comma 1 è
destinato per una quota pari al 60% al Fondo nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza.
Art. 8.
Copertura finanziaria
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata
la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della
legge 28 agosto 1997, n. 285.
(*) Esitato il 16 ottobre 2024
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 649 - Schema di progetto di legge da
proporre al Parlamento della Repubblica ai sensi
dell'articolo 18 dello Statuto della Regione recante
Disposizioni in materia di impiego di dispositivi
digitali funzionanti tramite onde a radiofrequenza e di
videogiochi da parte di minori di anni dodici. .
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati
Gilistro, Campo, Ardizzone, Cambiano, Ciminnisi, De Luca
A., Di Paola, Marano, Schillaci, Sunseri e Varrica il 20
novembre 2023.
Trasmesso alla Commissione Salute, Servizi sociali e
Sanitari (VI) il 21 novembre 2023.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 63 del 9
luglio 2024, n. 70 del 25 settembre 2024 e n. 72 del 16
ottobre 2024.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 72 del 16 ottobre
2024.
Relatore: on. Gilistro.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n.
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
(n. 649/A)
DISEGNO DI LEGGE DELLA VI COMMISSIONE (*)
Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento
della Repubblica ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto
della Regione recante: Disposizioni in materia di
impiego di dispositivi digitali funzionanti tramite onde
a radiofrequenza e di videogiochi da parte di minori di
anni dodici .
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RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE LEGISLATIVA
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI: Sistema sanitario
regionale,
tutela della salute, igiene, politiche sociali,
volontariato e terzo settore,
previdenza ed assistenza sociale
Composta dai deputati:
Laccoto Giuseppe, presidente; Pace Carmelo,
vicepresidente;
Leanza Calogero, vicepresidente; Zitelli Giuseppe,
segretario;
Balsamo Ludovico; Burtone Giovanni; D'Agostino Nicola;
De Luca Antonino;
Galluzzo Giuseppe; Gilistro Carlo, relatore; La Rocca
Ruvolo Margherita;
Lombardo Giuseppe Geremia; Pellegrino Stefano.
Presentata il 16 ottobre 2024
Onorevoli colleghi,
da anni ormai pediatri e psichiatri italiani stanno
evidenziando i rischi prodotti dall'utilizzo, sempre più
frequente e in soggetti di età sempre più bassa, di
telefoni cellulari, smartphone e videogiochi. Un impatto
psicologico significativo, sicuramente, è stato causato
dalla solitudine patita a causa dell'isolamento dovuto
alla pandemia da COVID - 19, che ha sconvolto il mondo
di bambini e ragazzi e delle loro famiglie.
La nomofobia , conosciuta anche come sindrome da
disconnessione, sta ad indicare la cosiddetta dipendenza
da smartphone, che colpisce un'ampia fetta di
popolazione mondiale, di età differente, con sintomi
fisici ed emotivi: ansia, perdita della concentrazione,
riduzione della capacità di apprendimento, ritardi nello
sviluppo del linguaggio, disturbi del sonno, alterazioni
dell'umore sino ad episodi di aggressività
ingiustificata, minori relazioni sociali con i coetanei.
Questi sono solo alcuni degli effetti provocati sullo
sviluppo psichico del bambino, a cui poi si aggiungono i
problemi fisici di salute primi tra tutti i problemi
posturali legati all'eccessivo utilizzo di tali
dispositivi nonché tremori, tachicardia, paura.
L'esposizione a tablet e smartphone può interferire
anche con l'udito e con la vista, causando il disturbo
di secchezza oculare, pertanto, il bambino può avvertire
una sensazione di corpo estraneo nell'occhio ovvero
bruciore oculare.
L'eccessivo uso degli smartphone a breve distanza
può provocare anche strabismo.
Le onde radio possono penetrare in profondità
all'interno del cervello, ancora in fase di sviluppo
come è quello di un bambino.
Alcuni studi effettuati su adolescenti coreani
hanno evidenziato che alcuni tipi di compromissione
fisica e cognitiva sono in linea con i disturbi
derivanti dalle dipendenze da sostanze e da
comportamenti. (Sei, Kang, Yom (2017) - Internet
Addiction and Interpersonl Problemes in Korean
Adolescent).
Per comprendere le differenze strutturali nel
cervello dei bambini in età prescolare, è stato
pubblicato uno studio del Medical Center dell'Ospedale
pediatrico di Cincinnati sull'uso dei media. I risultati
mostrano che i bambini che passano più tempo sullo
schermo presentano una minore integrità strutturale dei
tratti di materia bianca nelle aree deputate al
linguaggio e altre funzioni esecutive come il controllo
metacognitivo e l'autoregolazione.
Non meno importati le questioni legate
all'educazione da pare della famiglia e degli
insegnanti. In Italia 8 bambini su 10 tra i 3 e i 5 anni
sanno usare il cellulare dei genitori, che spesso, sono
troppo permissivi: il 30% dei genitori usa lo smartphone
per distrarli o calmarli già durante il primo anno di
vita, il 70% al secondo anno. I genitori dovrebbero
promuovere un utilizzo consapevole della tecnologia,
tuttavia, probabilmente, sono a volte i primi a non
essere davvero consapevoli dei rischi per la salute
psicofisica di un utilizzo precoce dei dispositivi
digitali: se ne parla ancora troppo poco e solo il 29%
dei genitori chiede consiglio ai pediatri.
Per tale motivo, col presente disegno di legge, da
un lato all'interno delle iniziative in materia di
educazione alla salute, si introducono espressamente
anche appositi corsi di formazione relativi ai possibili
danni alla salute psicofisica del bambino derivanti
dall'utilizzo smodato dei dispositivi di comunicazione
elettronica funzionanti tramite onde a radiofrequenza e,
dall'altro, si promuove la realizzazione di campagne di
sensibilizzazione e informazione, finalizzate alla
corretta informazione sui possibili danni alla salute
psicofisica del bambino derivanti dall'uso smodato o
distorto dei dispositivi in questione.
Sulla scorta di tali considerazioni, la presente
proposta di legge intende introdurre in Italia una
regolamentazione nell'utilizzo dei dispositivi al fine
di educare il bambino e il ragazzo, ma ancor prima la
famiglia ad un utilizzo consapevole degli stessi e
provare ad intervenire sulla prevenzione di tutti quei
disturbi legati all'eccessivo utilizzo o ad un utilizzo
distorto della tecnologia, comunque innegabile strumento
importante di conoscenza, tutelando così il diritto alla
salute psicofisica del bambino.
Tanto evidenziato, si illustrano di seguito i
singoli articoli.
L'articolo 1 reca la definizione di dispositivo
digitale funzionante tramite onde a radiofrequenza e di
videogame.
L'articolo 2 illustra le finalità del disegno di
legge.
L'articolo 3 introduce il divieto dell'utilizzo di
smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo
digitale e dei videogiochi nei primi tre anni di vita,
durante i pasti e prima di andare a dormire, per poi
avvicinare il minore gradualmente all'utilizzo della
tecnologia sotto il controllo di un adulto.
L'articolo 4 regolamenta l'uso dei devices
elettronici nelle scuole.
L'articolo 5 prevede la realizzazione di campagne di
sensibilizzazione e informazione sui danni alla salute
derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi