Disegno di Legge n. 794 del 11-08-2024 Disposizioni in merito alla vendita di prodotti sfusi ed alla spina sul territorio regionale al fine di ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio

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Disposizioni in merito alla vendita di prodotti sfusi ed alla spina sul territorio regionale al fine di ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio

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29 LUG 2024 Assegnato per esame Commissione TERZA

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                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           DISEGNO DI LEGGE

                       presentato dai deputati:
            Venezia, Leanza, Catanzaro, Burtone, Chinnici,
       Cracolici, Dipasquale, Giambona, Safina, Saverino, Spada

                           il 11 agosto 2024

  Disposizioni in merito alla vendita di prodotti sfusi e alla spina
                       sul territorio regionale
      al fine di ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio


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                   RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

     Onorevoli colleghi,
  secondo  la  classificazione riportata nel decreto  legislativo  3
  aprile  2006,  n.  152 recante  Norme in materia  ambientale ,  in
  Italia  gli imballaggi sono distinti in tre tipologie o  categorie
  funzionali: imballo primario (per la vendita), imballo  secondario
  (multiplo),  imballo  terziario (per il trasporto).  L'imballaggio
  primario  (imballaggio per la vendita) è un imballaggio  concepito
  in  modo  da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita
  per l'utente finale o per il consumatore (articolo 35, lettera b),
  del  decreto legislativo n. 22/1997. In altre parole  è  il  primo
  involucro  o  contenitore  del prodotto che  riveste  direttamente
  l'articolo  per  la  vendita. Alcuni  esempi:  una  bottiglia,  un
  pacchetto di sigarette, una bomboletta spray. Quindi, nel caso  di
  beni  di largo consumo, l'imballaggio primario rappresenta l'unità
  di   vendita   destinata  al  consumatore  finale.   L'imballaggio
  secondario  (imballaggio multiplo) è un imballaggio  concepito  in
  modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di  un
  certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto  che
  sia  venduto come tale all'utente finale o al consumatore,  o  che
  serva  soltanto  a facilitare il rifornimento degli  scaffali  nel
  punto  di  vendita.  Esso può essere rimosso  dal  prodotto  senza
  alterarne le caratteristiche (articolo 35, lettera c), del  d.lgs.
  22/1997).  Alcuni esempi: una confezione contenente più bottiglie,
  una  confezione di dieci scatole per CD. Quindi, nel caso di  beni
  di  largo  consumo,  l'imballaggio secondario può  costituire  sia
  l'unità  di  vendita destinata al consumatore  finale  sia  quella
  destinata al rivenditore. L'imballaggio terziario (imballaggio per
  il  trasporto) è un imballaggio concepito in modo da facilitare la
  manipolazione  ed  il trasporto di un certo  numero  di  unità  di
  vendita  oppure  di  imballaggi  multipli  per  evitare  la   loro
  manipolazione  ed  i  danni  connessi  al  trasporto,  esclusi   i
  container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e  aerei
  (articolo  35, lettera d), del d.lgs. 22/1997). Alcuni esempi:  un
  pallet  di  confezioni  o di scatoloni, uno  scatolone  contenente
  confezioni.   Quindi,  nel  caso  di  beni   di   largo   consumo,
  l'imballaggio terziario è riservato all'utilizzo all'interno della
  catena  di  distribuzione  e, salvo casi particolari,  non  arriva
  all'utilizzatore finale.
  Gli  imballaggi sono di norma usa e getta e finiscono  quindi  per
  aumentare  la  quota  di  rifiuti  prodotti  dagli  utenti.  Sugli
  imballaggi  è istituito il Contributo Ambientale CONAI  (Consorzio
  Nazionale   Imballaggi),  stabilito  per  ciascuna  tipologia   di
  materiale, che rappresenta la forma di finanziamento attraverso la
  quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo  per
  i  maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio
  e  per  il  recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi,  sulla
  base di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, vengono ripartiti  in
  proporzione  alla  quantità totale, al peso e alla  tipologia  del
  materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale . La  norma
  europea   EN   13432  stabilisce  i   Requisiti   per   imballaggi
  recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione -  Schema  di
  prova  e  criteri di valutazione per l'accettazione  finale  degli
  imballaggi ,  cioè  le  caratteristiche  che  un  materiale   deve
  possedere  per  essere definito biodegradabile o compostabile.  Ne
  deriva  il divieto a produrre e commercializzare sacchetti per  la
  spesa  realizzati in materiali non biodegradabili.  E'  necessario
  dunque non solo incrementare la quantità di imballaggi riciclabili
  e  riciclati o recuperati ma, nell'ottica della gerarchia  europea
  di  gestione  dei rifiuti, puntare sulla riduzione a  monte  della
  produzione  di  rifiuti. Quindi ogni azione che possa  ridurre  la
  presenza  di imballaggi primari o secondari deve essere  stimolata
  dalle legislazioni nazionali e regionali. In tal senso si muove la
  diffusione  di  negozi e punti vendita di prodotti  sfusi  o  alla
  spina,  ovverosia  prodotti  messi  in  vendita  senza  imballaggi
  primari  e secondari: l'acquirente può prendere la giusta quantità
  di    prodotto    da    dispenser   o    spillatrici    riempiendo
  sacchetti/contenitori  o  bottiglie  riutilizzabili.  I   prodotti
  venduti  sfusi o alla spina di solito sono più economici  rispetto
  ai   prodotti  confezionati.  Ciò  accade  poiché  il  consumatore
  acquista  esclusivamente  la  materia  prima,  l'alimento   o   il
  detersivo  che gli occorre, senza dover pagare per la  confezione,
  la cui realizzazione può incidere anche del 10% sul prezzo finale.
  Una  famiglia  italiana, secondo un'indagine di  Federconsumatori,
  può  risparmiare  fino a 700 euro all'anno scegliendo  i  prodotti
  alla  spina  in  sostituzione di quelli confezionati.  I  vantaggi
  economici riguardano anche le aziende produttrici, distributrici o
  di  vendita  al  dettaglio, che risparmieranno sui trasporti,  sui
  costi  di  smaltimento  dei  rifiuti e  per  la  produzione  degli
  imballaggi.
  Il presente progetto di legge è composto in totale da 11 articoli,
  dei  quali  di  seguito  si  espongono i contenuti.  L'articolo  1
  descrive  le  finalità  del  progetto  di  legge,  incentrate  sui
  principi   dell'economia  circolare  e  della  prevenzione   della
  produzione  degli Rsu, sul consumo consapevole e sulla  promozione
  di  modalità  di vendita e acquisto di prodotti alimentari  e  non
  alimentari senza imballaggio. L'articolo 2 riguarda le definizioni
  dei  termini chiave del progetto di legge: prodotti sfusi  e  alla
  spina, prodotti a km zero, prodotti da filiera corta, esercizio di
  vicinato, media e grande struttura di vendita al dettaglio,  Green
  corner.  L'articolo  3  sottolinea  il  ruolo  della  Regione  nel
  promuovere  la  vendita  di  prodotti  sfusi  e  alla   spina   in
  particolare di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero  e
  da  filiera corta, all'interno di spazi dedicati ( green  corner )
  degli  esercizi  commerciali  o l'apertura  di  nuovi  negozi  che
  prevedano  la  vendita esclusiva di prodotti privi di imballaggio.
  L'articolo 4 illustra le modalità per incentivare l'apertura nuovi
  esercizi dedicati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi  e
  alla  spina  o la realizzazione di spazi dedicati alla vendita  di
  prodotti   sfusi  e  alla  spina  ( green  corner )  in   esercizi
  commerciali già esistenti. Oltre a contributi regionali  assegnati
  agli   esercenti  tramite  bandi,  sono  previste  iniziative   di
  informazione  e  di  divulgazione per sensibilizzare  esercenti  e
  consumatori.  L'articolo  5  descrive l'ammontare  del  contributo
  regionale,  la  tipologia  di spese ammissibili  e  i  criteri  da
  rispettare  per ricevere i contributi. L'articolo 6 specifica  che
  con  deliberazione di Giunta regionale saranno  stabilite:  a)  la
  procedura  di riconoscimento del contributo, b) i contenuti  della
  domanda, c) le
  disposizioni  per  la verifica dello svolgimento dell'attività  di
  vendita,  d)  i  casi  di  revoca dello  stesso,  e)  modalità  di
  monitoraggio.  L'articolo  7  riguarda  i  casi  di   revoca   del
  contributo   di   cui  all'art.  5.  L'articolo  8   riguarda   il
  monitoraggio sul rispetto, da parte dei beneficiari  e  nel  corso
  dei  tre  anni  successivi  all'ottenimento  dei  contributi,  dei
  criteri  fissati per ottenerli. L'articolo 9 riguarda la  clausola
  valutativa  in base alla quale la Giunta predisporrà  con  cadenza
  biennale  una  relazione affinché l'Assemblea regionale  siciliana
  possa verificare lo stato di attuazione della legge e valutarne  i
  risultati   conseguiti.  L'articolo  10  indica  le   disposizioni
  finanziarie.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1
                         Obiettivi e finalità
  1.  Con la presente legge la Regione Siciliana promuove il consumo
  consapevole  e  responsabile e incentiva  modalità  di  vendita  e
  acquisto  di  prodotti alimentari e non alimentari  finalizzate  a
  ridurre  la  produzione  di  rifiuti  da  imballaggio  primario  e
  secondario.
  2.  In  base  ai principi del Nuovo Piano d'Azione per  l'Economia
  Circolare (COM (2020)98 final), la Regione promuove un modello  di
  produzione  e consumo orientato alla prevenzione nella  produzione
  dei rifiuti.

                                Art. 2
                              Definizioni
  1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a)    prodotti  sfusi : i prodotti alimentari e  non  alimentari
       offerti in vendita al consumatore non preimballati o imballati sui
       luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
  b)   prodotti alla spina : i prodotti liquidi sfusi attinti
  direttamente dai grossi recipienti che li contengono;
  c)   prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero : i prodotti
  di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 17 maggio 2022,
  n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
  agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da
  filiera corta);
  d)   prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta :
  i prodotti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 17
  maggio 2022, n. 61);
  e)   Esercizio di vicinato : esercizio commerciale in cui si
  effettua la vendita direttamente al consumatore finale, con una
  superficie di vendita non superiore a 300 mq nei Comuni con
  popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, non superiore a
  450 mq nei Comuni con oltre 10.000 e fino a 100.000 abitanti e non
  superiore a 600 mq nei Comuni con oltre 100.000 abitanti
  f)   Media struttura di vendita al dettaglio : esercizio
  commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al
  consumatore finale con una superficie di vendita non superiore ai
  1.000 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
  abitanti, non superiore a 1.500 abitanti Comuni con oltre 10.000 e
  fino a 100.000 abitanti e non superiore e non superiore a 2.000 mq
  nei Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000
  abitanti;
  g)   Grande struttura di vendita al dettaglio : esercizio
  commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al
  consumatore finale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) del
  Decreto presidenziale 11 luglio 2000 e ss.mm.ii.;
  h)   Green corner : spazio dedicato alla vendita di prodotti sfusi
  e alla spina in esercizi commerciali già esistenti.

                                Art. 3
        Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina
  1.  La  Regione, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità  di
  cui  all'articolo  1  e di quanto stabilito  dall'articolo  7  del
  decreto-legge  14  ottobre 2019, n. 111   Misure  urgenti  per  il
  rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE  sulla
  qualità  dell'aria e proroga del termine di cui  all'articolo  48,
  commi  11  e  13,  del  decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.
  229  convertito dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, promuove:
    a)   la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare i
       prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera
       corta, all'interno degli esercizi commerciali di cui alle lettere
       d) e f) dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
       114  Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
       norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ,
       in spazi dedicati ( green corner ) dotati di appositi contenitori
       e distributori;
  b)  l'apertura di nuovi esercizi che prevedano esclusivamente la
  vendita di prodotti sfusi e alla spina in particolare i prodotti
  agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta a
  chilometro zero.
  2.  La  vendita  di  cui al comma 1 deve rispettare  la  normativa
  vigente in materia igienicosanitaria e di etichettatura.

                                Art. 4
                        Funzioni della Regione
  1.  Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la
  Regione  incentiva con appositi contributi regionali,  tramite  un
  bando  annuale rivolto agli esercenti, la realizzazione  di  spazi
  dedicati  alla vendita di prodotti sfusi e alla spina in  esercizi
  commerciali già esistenti ( green corner ) o l'apertura  di  punti
  vendita che prevedono esclusivamente la vendita di prodotti  sfusi
  e  alla  spina,  in particolare prodotti agricoli e  alimentari  a
  chilometro zero e da filiera corta.
  2.  La  Regione  pubblica online sul sito  istituzionale  i  green
  corner  e  i punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti
  sul territorio regionale.
  3.   La   Regione  promuove  iniziative  sia  di  informazione   e
  sensibilizzazione  sui  vantaggi  ambientali  ed  economici  della
  vendita  di  prodotti sfusi e alla spina, sia di divulgazione  dei
  green  corner e dei punti vendita di prodotti sfusi e  alla  spina
  presenti sul territorio regionale.

                                Art. 5
                       Agevolazione concedibile
  1.  Il  contributo  di  cui all'articolo 4 concorre  all'ammontare
  della  spesa,  da documentare, sostenuta nell'anno di  riferimento
  indicato  nel  bando per un importo massimo di euro  5.000,00  per
  ciascun  esercente  (come definito alla lettera  a)  del  comma  1
  dell'articolo  3)  o  per l'apertura di nuovo esercizio  destinato
  esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi o alla spina.
  2.  Il contributo è corrisposto, previa verifica del rispetto  dei
  requisiti  previsti,  secondo  l'ordine  di  presentazione   delle
  domande  ammissibili e sino ad esaurimento delle risorse destinate
  dal bando.
  3. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per:
    a)  adeguamento dei locali (quali la progettazione e la
       realizzazione del punto vendita dello spazio dedicato);
    b)  acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti
       sfusi, compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o
       dello spazio dedicato;
  c)  iniziative di informazione, comunicazione e pubblicizzazione
  dell'iniziativa.
  4. Il contributo è concesso se sono rispettate le seguenti
  condizioni:
    a)  le spese di cui al comma 3 sono state sostenute nell'anno di
       riferimento indicato nel bando. Per la documentazione delle spese
       sostenute,  l'effettività  e  l'attinenza  si  richiamano  le
       disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del D.M. 22
       settembre 2021  Misure per l'incentivazione della vendita  di
       prodotti sfusi e alla spina ;
  b)  sono rispettate le condizioni e i limiti del Regolamento 18
  dicembre 2013, n. 1407  Regolamento della Commissione relativo
  all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
  funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de minimis  ;
    c)  i green corner allestiti in esercizio di cui alla lettera a),
       del  comma  1  dell'art.  3, devono  presentare  le  seguenti
       caratteristiche:
       1.  superficie = al 15% della superficie commerciale totale in cui
         si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di
         vicinato;
       2.  superficie = al 20% della superficie commerciale totale in cui
         si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di
         media struttura di vendita al dettaglio;
  3.  superficie = al 30% della superficie commerciale totale in cui
  si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di
  Grande struttura di vendita al dettaglio;
    d)    i   contenitori  offerti  dall'esercente   devono   essere
       riutilizzabili e rispettare la normativa vigente relativa  ai
       materiali a contatto con alimenti. Al consumatore è consentito di
       utilizzare contenitori propri alle condizioni di cui al comma 1
       bis dell'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.
  5. L'attività di vendita di cui all'articolo 3 comma 1 deve essere
  mantenuta  attiva  per  un  periodo  minimo  di  tre  anni   dalla
  concessione del contributo, pena la decadenza del medesimo.
  6.  Il  contributo  economico è alternativo e non  cumulabile,  in
  relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione
  prevista da normativa nazionale o europea.

                                Art. 6
                       Modalità erogazione fondi
  1.   Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  è  definita  la
  procedura per il riconoscimento del contributo, i contenuti  della
  domanda,   le  disposizioni  per  la  verifica  dello  svolgimento
  dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre  anni  dalla
  concessione del contributo, i casi di revoca dello stesso,  nonché
  quanto  necessario ai fini del monitoraggio delle  azioni  di  cui
  all'articolo 8.

                                 Art.7
                   Causa di decadenza del contributo
  1. E' pronunciata la decadenza del contributo:
    e)  nel caso in cui venga accertata, anche dopo la concessione del
       contributo, l'insussistenza dei requisiti;
    f)  in caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo
       inferiore ai tre anni dalla concessione del contributo.
  2.  La  Regione può disporre apposita attività di controllo  e  le
  verifiche necessarie sugli interventi finanziati.

                                Art. 8
                             Monitoraggio
  1.   Ai  fini  del  mantenimento  del  contributo,  i  beneficiari
  presentano,  entro il 31 gennaio di ogni anno e per  i  successivi
  tre  anni  dalla  concessione  del contributo,  una  dichiarazione
  sostitutiva  di atto notorio redatta ai sensi del DPR 28  dicembre
  2000,  n.  445   Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
  regolamentari   in   materia  di  documentazione  amministrativa ,
  contenente i seguenti dati:
    a)  quantitativi (in kg/l) e tipologia dei prodotti sfusi e alla
       spina venduti;
  b)  quantitativi dei contenitori riutilizzabili forniti al
  consumatore;
    c)   una stima di riduzione degli imballaggi primari e secondari
       derivanti dalla vendita dei prodotti sfusi e alla spina.

                                Art. 9
                          Clausola valutativa
  1.   L'Assemblea   regionale  siciliana  esercita   il   controllo
  sull'attuazione  della  presente legge e  ne  valuta  i  risultati
  ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale dalla pubblicazione del
  primo   bando,  la  Giunta  regionale  presenta  alla   competente
  Commissione  parlamentare una relazione che fornisce  informazioni
  sui seguenti aspetti:
    a)  l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate;
  b)  l'elenco dei soggetti, suddivisi per provincia, che hanno
  beneficiato dei contributi regionali;
  c)  il monitoraggio della distribuzione dei punti vendita sul
  territorio regionale e l'indicazione delle tipologie dei prodotti
  sfusi e alla spina commercializzati;
  d)  le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione
  della legge.

                                Art. 10
                       Disposizioni finanziarie
  1.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione della presente  legge,
  quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi  2024-
  2026,   si   provvede  con  gli  stanziamenti  individuati   nella
  competente unità previsionale del bilancio regionale.
  2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione  della  presente  legge
  possono   concorrere  altresì  le  risorse  nazionali  ed  europee
  assegnati alla Regione Siciliana.

                                Art. 11
                           Entrata in vigore
  1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale
  della  Regione  siciliana ed entrerà in vigore  il  giorno  stesso
  della sua pubblicazione.
  2.  È  fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare
  come legge della Regione.