Disegno di Legge n. 794 del 11-08-2024 Disposizioni in merito alla vendita di prodotti sfusi ed alla spina sul territorio regionale al fine di ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio

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Testo della Proposta di Legge

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati:
Venezia, Leanza, Catanzaro, Burtone, Chinnici,
Cracolici, Dipasquale, Giambona, Safina, Saverino, Spada

il 11 agosto 2024

Disposizioni in merito alla vendita di prodotti sfusi e alla spina
sul territorio regionale
al fine di ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio


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RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,
secondo la classificazione riportata nel decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale , in
Italia gli imballaggi sono distinti in tre tipologie o categorie
funzionali: imballo primario (per la vendita), imballo secondario
(multiplo), imballo terziario (per il trasporto). L'imballaggio
primario (imballaggio per la vendita) è un imballaggio concepito
in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita
per l'utente finale o per il consumatore (articolo 35, lettera b),
del decreto legislativo n. 22/1997. In altre parole è il primo
involucro o contenitore del prodotto che riveste direttamente
l'articolo per la vendita. Alcuni esempi: una bottiglia, un
pacchetto di sigarette, una bomboletta spray. Quindi, nel caso di
beni di largo consumo, l'imballaggio primario rappresenta l'unità
di vendita destinata al consumatore finale. L'imballaggio
secondario (imballaggio multiplo) è un imballaggio concepito in
modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un
certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che
sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che
serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel
punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza
alterarne le caratteristiche (articolo 35, lettera c), del d.lgs.
22/1997). Alcuni esempi: una confezione contenente più bottiglie,
una confezione di dieci scatole per CD. Quindi, nel caso di beni
di largo consumo, l'imballaggio secondario può costituire sia
l'unità di vendita destinata al consumatore finale sia quella
destinata al rivenditore. L'imballaggio terziario (imballaggio per
il trasporto) è un imballaggio concepito in modo da facilitare la
manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro
manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei
(articolo 35, lettera d), del d.lgs. 22/1997). Alcuni esempi: un
pallet di confezioni o di scatoloni, uno scatolone contenente
confezioni. Quindi, nel caso di beni di largo consumo,
l'imballaggio terziario è riservato all'utilizzo all'interno della
catena di distribuzione e, salvo casi particolari, non arriva
all'utilizzatore finale.
Gli imballaggi sono di norma usa e getta e finiscono quindi per
aumentare la quota di rifiuti prodotti dagli utenti. Sugli
imballaggi è istituito il Contributo Ambientale CONAI (Consorzio
Nazionale Imballaggi), stabilito per ciascuna tipologia di
materiale, che rappresenta la forma di finanziamento attraverso la
quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per
i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio
e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla
base di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, vengono ripartiti in
proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del
materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale . La norma
europea EN 13432 stabilisce i Requisiti per imballaggi
recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di
prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli
imballaggi , cioè le caratteristiche che un materiale deve
possedere per essere definito biodegradabile o compostabile. Ne
deriva il divieto a produrre e commercializzare sacchetti per la
spesa realizzati in materiali non biodegradabili. E' necessario
dunque non solo incrementare la quantità di imballaggi riciclabili
e riciclati o recuperati ma, nell'ottica della gerarchia europea
di gestione dei rifiuti, puntare sulla riduzione a monte della
produzione di rifiuti. Quindi ogni azione che possa ridurre la
presenza di imballaggi primari o secondari deve essere stimolata
dalle legislazioni nazionali e regionali. In tal senso si muove la
diffusione di negozi e punti vendita di prodotti sfusi o alla
spina, ovverosia prodotti messi in vendita senza imballaggi
primari e secondari: l'acquirente può prendere la giusta quantità
di prodotto da dispenser o spillatrici riempiendo
sacchetti/contenitori o bottiglie riutilizzabili. I prodotti
venduti sfusi o alla spina di solito sono più economici rispetto
ai prodotti confezionati. Ciò accade poiché il consumatore
acquista esclusivamente la materia prima, l'alimento o il
detersivo che gli occorre, senza dover pagare per la confezione,
la cui realizzazione può incidere anche del 10% sul prezzo finale.
Una famiglia italiana, secondo un'indagine di Federconsumatori,
può risparmiare fino a 700 euro all'anno scegliendo i prodotti
alla spina in sostituzione di quelli confezionati. I vantaggi
economici riguardano anche le aziende produttrici, distributrici o
di vendita al dettaglio, che risparmieranno sui trasporti, sui
costi di smaltimento dei rifiuti e per la produzione degli
imballaggi.
Il presente progetto di legge è composto in totale da 11 articoli,
dei quali di seguito si espongono i contenuti. L'articolo 1
descrive le finalità del progetto di legge, incentrate sui
principi dell'economia circolare e della prevenzione della
produzione degli Rsu, sul consumo consapevole e sulla promozione
di modalità di vendita e acquisto di prodotti alimentari e non
alimentari senza imballaggio. L'articolo 2 riguarda le definizioni
dei termini chiave del progetto di legge: prodotti sfusi e alla
spina, prodotti a km zero, prodotti da filiera corta, esercizio di
vicinato, media e grande struttura di vendita al dettaglio, Green
corner. L'articolo 3 sottolinea il ruolo della Regione nel
promuovere la vendita di prodotti sfusi e alla spina in
particolare di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e
da filiera corta, all'interno di spazi dedicati ( green corner )
degli esercizi commerciali o l'apertura di nuovi negozi che
prevedano la vendita esclusiva di prodotti privi di imballaggio.
L'articolo 4 illustra le modalità per incentivare l'apertura nuovi
esercizi dedicati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi e
alla spina o la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di
prodotti sfusi e alla spina ( green corner ) in esercizi
commerciali già esistenti. Oltre a contributi regionali assegnati
agli esercenti tramite bandi, sono previste iniziative di
informazione e di divulgazione per sensibilizzare esercenti e
consumatori. L'articolo 5 descrive l'ammontare del contributo
regionale, la tipologia di spese ammissibili e i criteri da
rispettare per ricevere i contributi. L'articolo 6 specifica che
con deliberazione di Giunta regionale saranno stabilite: a) la
procedura di riconoscimento del contributo, b) i contenuti della
domanda, c) le
disposizioni per la verifica dello svolgimento dell'attività di
vendita, d) i casi di revoca dello stesso, e) modalità di
monitoraggio. L'articolo 7 riguarda i casi di revoca del
contributo di cui all'art. 5. L'articolo 8 riguarda il
monitoraggio sul rispetto, da parte dei beneficiari e nel corso
dei tre anni successivi all'ottenimento dei contributi, dei
criteri fissati per ottenerli. L'articolo 9 riguarda la clausola
valutativa in base alla quale la Giunta predisporrà con cadenza
biennale una relazione affinché l'Assemblea regionale siciliana
possa verificare lo stato di attuazione della legge e valutarne i
risultati conseguiti. L'articolo 10 indica le disposizioni
finanziarie.

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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1
Obiettivi e finalità
1. Con la presente legge la Regione Siciliana promuove il consumo
consapevole e responsabile e incentiva modalità di vendita e
acquisto di prodotti alimentari e non alimentari finalizzate a
ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio primario e
secondario.
2. In base ai principi del Nuovo Piano d'Azione per l'Economia
Circolare (COM (2020)98 final), la Regione promuove un modello di
produzione e consumo orientato alla prevenzione nella produzione
dei rifiuti.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) prodotti sfusi : i prodotti alimentari e non alimentari
offerti in vendita al consumatore non preimballati o imballati sui
luoghi di vendita su richiesta del consumatore;
b) prodotti alla spina : i prodotti liquidi sfusi attinti
direttamente dai grossi recipienti che li contengono;
c) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero : i prodotti
di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 17 maggio 2022,
n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da
filiera corta);
d) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta :
i prodotti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 17
maggio 2022, n. 61);
e) Esercizio di vicinato : esercizio commerciale in cui si
effettua la vendita direttamente al consumatore finale, con una
superficie di vendita non superiore a 300 mq nei Comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, non superiore a
450 mq nei Comuni con oltre 10.000 e fino a 100.000 abitanti e non
superiore a 600 mq nei Comuni con oltre 100.000 abitanti
f) Media struttura di vendita al dettaglio : esercizio
commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al
consumatore finale con una superficie di vendita non superiore ai
1.000 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti, non superiore a 1.500 abitanti Comuni con oltre 10.000 e
fino a 100.000 abitanti e non superiore e non superiore a 2.000 mq
nei Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000
abitanti;
g) Grande struttura di vendita al dettaglio : esercizio
commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al
consumatore finale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) del
Decreto presidenziale 11 luglio 2000 e ss.mm.ii.;
h) Green corner : spazio dedicato alla vendita di prodotti sfusi
e alla spina in esercizi commerciali già esistenti.

Art. 3
Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina
1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di
cui all'articolo 1 e di quanto stabilito dall'articolo 7 del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 Misure urgenti per il
rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla
qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48,
commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229 convertito dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, promuove:
a) la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare i
prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera
corta, all'interno degli esercizi commerciali di cui alle lettere
d) e f) dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ,
in spazi dedicati ( green corner ) dotati di appositi contenitori
e distributori;
b) l'apertura di nuovi esercizi che prevedano esclusivamente la
vendita di prodotti sfusi e alla spina in particolare i prodotti
agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta a
chilometro zero.
2. La vendita di cui al comma 1 deve rispettare la normativa
vigente in materia igienicosanitaria e di etichettatura.

Art. 4
Funzioni della Regione
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la
Regione incentiva con appositi contributi regionali, tramite un
bando annuale rivolto agli esercenti, la realizzazione di spazi
dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi
commerciali già esistenti ( green corner ) o l'apertura di punti
vendita che prevedono esclusivamente la vendita di prodotti sfusi
e alla spina, in particolare prodotti agricoli e alimentari a
chilometro zero e da filiera corta.
2. La Regione pubblica online sul sito istituzionale i green
corner e i punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti
sul territorio regionale.
3. La Regione promuove iniziative sia di informazione e
sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici della
vendita di prodotti sfusi e alla spina, sia di divulgazione dei
green corner e dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina
presenti sul territorio regionale.

Art. 5
Agevolazione concedibile
1. Il contributo di cui all'articolo 4 concorre all'ammontare
della spesa, da documentare, sostenuta nell'anno di riferimento
indicato nel bando per un importo massimo di euro 5.000,00 per
ciascun esercente (come definito alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3) o per l'apertura di nuovo esercizio destinato
esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi o alla spina.
2. Il contributo è corrisposto, previa verifica del rispetto dei
requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle
domande ammissibili e sino ad esaurimento delle risorse destinate
dal bando.
3. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per:
a) adeguamento dei locali (quali la progettazione e la
realizzazione del punto vendita dello spazio dedicato);
b) acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti
sfusi, compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o
dello spazio dedicato;
c) iniziative di informazione, comunicazione e pubblicizzazione
dell'iniziativa.
4. Il contributo è concesso se sono rispettate le seguenti
condizioni:
a) le spese di cui al comma 3 sono state sostenute nell'anno di
riferimento indicato nel bando. Per la documentazione delle spese
sostenute, l'effettività e l'attinenza si richiamano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del D.M. 22
settembre 2021 Misure per l'incentivazione della vendita di
prodotti sfusi e alla spina ;
b) sono rispettate le condizioni e i limiti del Regolamento 18
dicembre 2013, n. 1407 Regolamento della Commissione relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis ;
c) i green corner allestiti in esercizio di cui alla lettera a),
del comma 1 dell'art. 3, devono presentare le seguenti
caratteristiche:
1. superficie = al 15% della superficie commerciale totale in cui
si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di
vicinato;
2. superficie = al 20% della superficie commerciale totale in cui
si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di
media struttura di vendita al dettaglio;
3. superficie = al 30% della superficie commerciale totale in cui
si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di
Grande struttura di vendita al dettaglio;
d) i contenitori offerti dall'esercente devono essere
riutilizzabili e rispettare la normativa vigente relativa ai
materiali a contatto con alimenti. Al consumatore è consentito di
utilizzare contenitori propri alle condizioni di cui al comma 1
bis dell'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.
5. L'attività di vendita di cui all'articolo 3 comma 1 deve essere
mantenuta attiva per un periodo minimo di tre anni dalla
concessione del contributo, pena la decadenza del medesimo.
6. Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in
relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione
prevista da normativa nazionale o europea.

Art. 6
Modalità erogazione fondi
1. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la
procedura per il riconoscimento del contributo, i contenuti della
domanda, le disposizioni per la verifica dello svolgimento
dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni dalla
concessione del contributo, i casi di revoca dello stesso, nonché
quanto necessario ai fini del monitoraggio delle azioni di cui
all'articolo 8.

Art.7
Causa di decadenza del contributo
1. E' pronunciata la decadenza del contributo:
e) nel caso in cui venga accertata, anche dopo la concessione del
contributo, l'insussistenza dei requisiti;
f) in caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo
inferiore ai tre anni dalla concessione del contributo.
2. La Regione può disporre apposita attività di controllo e le
verifiche necessarie sugli interventi finanziati.

Art. 8
Monitoraggio
1. Ai fini del mantenimento del contributo, i beneficiari
presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno e per i successivi
tre anni dalla concessione del contributo, una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 28 dicembre
2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa ,
contenente i seguenti dati:
a) quantitativi (in kg/l) e tipologia dei prodotti sfusi e alla
spina venduti;
b) quantitativi dei contenitori riutilizzabili forniti al
consumatore;
c) una stima di riduzione degli imballaggi primari e secondari
derivanti dalla vendita dei prodotti sfusi e alla spina.

Art. 9
Clausola valutativa
1. L'Assemblea regionale siciliana esercita il controllo
sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati
ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale dalla pubblicazione del
primo bando, la Giunta regionale presenta alla competente
Commissione parlamentare una relazione che fornisce informazioni
sui seguenti aspetti:
a) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate;
b) l'elenco dei soggetti, suddivisi per provincia, che hanno
beneficiato dei contributi regionali;
c) il monitoraggio della distribuzione dei punti vendita sul
territorio regionale e l'indicazione delle tipologie dei prodotti
sfusi e alla spina commercializzati;
d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione
della legge.

Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024-
2026, si provvede con gli stanziamenti individuati nella
competente unità previsionale del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
possono concorrere altresì le risorse nazionali ed europee
assegnati alla Regione Siciliana.

Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.