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29 LUG 2024 Assegnato per esame Commissione TERZA
Storico
----O---- RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, secondo la classificazione riportata nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale , in Italia gli imballaggi sono distinti in tre tipologie o categorie funzionali: imballo primario (per la vendita), imballo secondario (multiplo), imballo terziario (per il trasporto). L'imballaggio primario (imballaggio per la vendita) è un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (articolo 35, lettera b), del decreto legislativo n. 22/1997. In altre parole è il primo involucro o contenitore del prodotto che riveste direttamente l'articolo per la vendita. Alcuni esempi: una bottiglia, un pacchetto di sigarette, una bomboletta spray. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l'imballaggio primario rappresenta l'unità di vendita destinata al consumatore finale. L'imballaggio secondario (imballaggio multiplo) è un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (articolo 35, lettera c), del d.lgs. 22/1997). Alcuni esempi: una confezione contenente più bottiglie, una confezione di dieci scatole per CD. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l'imballaggio secondario può costituire sia l'unità di vendita destinata al consumatore finale sia quella destinata al rivenditore. L'imballaggio terziario (imballaggio per il trasporto) è un imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei (articolo 35, lettera d), del d.lgs. 22/1997). Alcuni esempi: un pallet di confezioni o di scatoloni, uno scatolone contenente confezioni. Quindi, nel caso di beni di largo consumo, l'imballaggio terziario è riservato all'utilizzo all'interno della catena di distribuzione e, salvo casi particolari, non arriva all'utilizzatore finale. Gli imballaggi sono di norma usa e getta e finiscono quindi per aumentare la quota di rifiuti prodotti dagli utenti. Sugli imballaggi è istituito il Contributo Ambientale CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), stabilito per ciascuna tipologia di materiale, che rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, vengono ripartiti in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale . La norma europea EN 13432 stabilisce i Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi , cioè le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere definito biodegradabile o compostabile. Ne deriva il divieto a produrre e commercializzare sacchetti per la spesa realizzati in materiali non biodegradabili. E' necessario dunque non solo incrementare la quantità di imballaggi riciclabili e riciclati o recuperati ma, nell'ottica della gerarchia europea di gestione dei rifiuti, puntare sulla riduzione a monte della produzione di rifiuti. Quindi ogni azione che possa ridurre la presenza di imballaggi primari o secondari deve essere stimolata dalle legislazioni nazionali e regionali. In tal senso si muove la diffusione di negozi e punti vendita di prodotti sfusi o alla spina, ovverosia prodotti messi in vendita senza imballaggi primari e secondari: l'acquirente può prendere la giusta quantità di prodotto da dispenser o spillatrici riempiendo sacchetti/contenitori o bottiglie riutilizzabili. I prodotti venduti sfusi o alla spina di solito sono più economici rispetto ai prodotti confezionati. Ciò accade poiché il consumatore acquista esclusivamente la materia prima, l'alimento o il detersivo che gli occorre, senza dover pagare per la confezione, la cui realizzazione può incidere anche del 10% sul prezzo finale. Una famiglia italiana, secondo un'indagine di Federconsumatori, può risparmiare fino a 700 euro all'anno scegliendo i prodotti alla spina in sostituzione di quelli confezionati. I vantaggi economici riguardano anche le aziende produttrici, distributrici o di vendita al dettaglio, che risparmieranno sui trasporti, sui costi di smaltimento dei rifiuti e per la produzione degli imballaggi. Il presente progetto di legge è composto in totale da 11 articoli, dei quali di seguito si espongono i contenuti. L'articolo 1 descrive le finalità del progetto di legge, incentrate sui principi dell'economia circolare e della prevenzione della produzione degli Rsu, sul consumo consapevole e sulla promozione di modalità di vendita e acquisto di prodotti alimentari e non alimentari senza imballaggio. L'articolo 2 riguarda le definizioni dei termini chiave del progetto di legge: prodotti sfusi e alla spina, prodotti a km zero, prodotti da filiera corta, esercizio di vicinato, media e grande struttura di vendita al dettaglio, Green corner. L'articolo 3 sottolinea il ruolo della Regione nel promuovere la vendita di prodotti sfusi e alla spina in particolare di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, all'interno di spazi dedicati ( green corner ) degli esercizi commerciali o l'apertura di nuovi negozi che prevedano la vendita esclusiva di prodotti privi di imballaggio. L'articolo 4 illustra le modalità per incentivare l'apertura nuovi esercizi dedicati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi e alla spina o la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina ( green corner ) in esercizi commerciali già esistenti. Oltre a contributi regionali assegnati agli esercenti tramite bandi, sono previste iniziative di informazione e di divulgazione per sensibilizzare esercenti e consumatori. L'articolo 5 descrive l'ammontare del contributo regionale, la tipologia di spese ammissibili e i criteri da rispettare per ricevere i contributi. L'articolo 6 specifica che con deliberazione di Giunta regionale saranno stabilite: a) la procedura di riconoscimento del contributo, b) i contenuti della domanda, c) le disposizioni per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita, d) i casi di revoca dello stesso, e) modalità di monitoraggio. L'articolo 7 riguarda i casi di revoca del contributo di cui all'art. 5. L'articolo 8 riguarda il monitoraggio sul rispetto, da parte dei beneficiari e nel corso dei tre anni successivi all'ottenimento dei contributi, dei criteri fissati per ottenerli. L'articolo 9 riguarda la clausola valutativa in base alla quale la Giunta predisporrà con cadenza biennale una relazione affinché l'Assemblea regionale siciliana possa verificare lo stato di attuazione della legge e valutarne i risultati conseguiti. L'articolo 10 indica le disposizioni finanziarie. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1 Obiettivi e finalità 1. Con la presente legge la Regione Siciliana promuove il consumo consapevole e responsabile e incentiva modalità di vendita e acquisto di prodotti alimentari e non alimentari finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio primario e secondario. 2. In base ai principi del Nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare (COM (2020)98 final), la Regione promuove un modello di produzione e consumo orientato alla prevenzione nella produzione dei rifiuti. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) prodotti sfusi : i prodotti alimentari e non alimentari offerti in vendita al consumatore non preimballati o imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore; b) prodotti alla spina : i prodotti liquidi sfusi attinti direttamente dai grossi recipienti che li contengono; c) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero : i prodotti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta); d) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta : i prodotti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61); e) Esercizio di vicinato : esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, con una superficie di vendita non superiore a 300 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, non superiore a 450 mq nei Comuni con oltre 10.000 e fino a 100.000 abitanti e non superiore a 600 mq nei Comuni con oltre 100.000 abitanti f) Media struttura di vendita al dettaglio : esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita non superiore ai 1.000 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, non superiore a 1.500 abitanti Comuni con oltre 10.000 e fino a 100.000 abitanti e non superiore e non superiore a 2.000 mq nei Comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti; g) Grande struttura di vendita al dettaglio : esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) del Decreto presidenziale 11 luglio 2000 e ss.mm.ii.; h) Green corner : spazio dedicato alla vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti. Art. 3 Promozione della vendita di prodotti sfusi e alla spina 1. La Regione, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 e di quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 convertito dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 141, promuove: a) la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta, all'interno degli esercizi commerciali di cui alle lettere d) e f) dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , in spazi dedicati ( green corner ) dotati di appositi contenitori e distributori; b) l'apertura di nuovi esercizi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina in particolare i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta a chilometro zero. 2. La vendita di cui al comma 1 deve rispettare la normativa vigente in materia igienicosanitaria e di etichettatura. Art. 4 Funzioni della Regione 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione incentiva con appositi contributi regionali, tramite un bando annuale rivolto agli esercenti, la realizzazione di spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti ( green corner ) o l'apertura di punti vendita che prevedono esclusivamente la vendita di prodotti sfusi e alla spina, in particolare prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e da filiera corta. 2. La Regione pubblica online sul sito istituzionale i green corner e i punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale. 3. La Regione promuove iniziative sia di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici della vendita di prodotti sfusi e alla spina, sia di divulgazione dei green corner e dei punti vendita di prodotti sfusi e alla spina presenti sul territorio regionale. Art. 5 Agevolazione concedibile 1. Il contributo di cui all'articolo 4 concorre all'ammontare della spesa, da documentare, sostenuta nell'anno di riferimento indicato nel bando per un importo massimo di euro 5.000,00 per ciascun esercente (come definito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3) o per l'apertura di nuovo esercizio destinato esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi o alla spina. 2. Il contributo è corrisposto, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili e sino ad esaurimento delle risorse destinate dal bando. 3. Sono considerate ammissibili le spese sostenute per: a) adeguamento dei locali (quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita dello spazio dedicato); b) acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi, compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato; c) iniziative di informazione, comunicazione e pubblicizzazione dell'iniziativa. 4. Il contributo è concesso se sono rispettate le seguenti condizioni: a) le spese di cui al comma 3 sono state sostenute nell'anno di riferimento indicato nel bando. Per la documentazione delle spese sostenute, l'effettività e l'attinenza si richiamano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 del D.M. 22 settembre 2021 Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi e alla spina ; b) sono rispettate le condizioni e i limiti del Regolamento 18 dicembre 2013, n. 1407 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis ; c) i green corner allestiti in esercizio di cui alla lettera a), del comma 1 dell'art. 3, devono presentare le seguenti caratteristiche: 1. superficie = al 15% della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di vicinato; 2. superficie = al 20% della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di media struttura di vendita al dettaglio; 3. superficie = al 30% della superficie commerciale totale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore per esercizi di Grande struttura di vendita al dettaglio; d) i contenitori offerti dall'esercente devono essere riutilizzabili e rispettare la normativa vigente relativa ai materiali a contatto con alimenti. Al consumatore è consentito di utilizzare contenitori propri alle condizioni di cui al comma 1 bis dell'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111. 5. L'attività di vendita di cui all'articolo 3 comma 1 deve essere mantenuta attiva per un periodo minimo di tre anni dalla concessione del contributo, pena la decadenza del medesimo. 6. Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea. Art. 6 Modalità erogazione fondi 1. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la procedura per il riconoscimento del contributo, i contenuti della domanda, le disposizioni per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni dalla concessione del contributo, i casi di revoca dello stesso, nonché quanto necessario ai fini del monitoraggio delle azioni di cui all'articolo 8. Art.7 Causa di decadenza del contributo 1. E' pronunciata la decadenza del contributo: e) nel caso in cui venga accertata, anche dopo la concessione del contributo, l'insussistenza dei requisiti; f) in caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni dalla concessione del contributo. 2. La Regione può disporre apposita attività di controllo e le verifiche necessarie sugli interventi finanziati. Art. 8 Monitoraggio 1. Ai fini del mantenimento del contributo, i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , contenente i seguenti dati: a) quantitativi (in kg/l) e tipologia dei prodotti sfusi e alla spina venduti; b) quantitativi dei contenitori riutilizzabili forniti al consumatore; c) una stima di riduzione degli imballaggi primari e secondari derivanti dalla vendita dei prodotti sfusi e alla spina. Art. 9 Clausola valutativa 1. L'Assemblea regionale siciliana esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale dalla pubblicazione del primo bando, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione parlamentare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti: a) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate; b) l'elenco dei soggetti, suddivisi per provincia, che hanno beneficiato dei contributi regionali; c) il monitoraggio della distribuzione dei punti vendita sul territorio regionale e l'indicazione delle tipologie dei prodotti sfusi e alla spina commercializzati; d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della legge. Art. 10 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024- 2026, si provvede con gli stanziamenti individuati nella competente unità previsionale del bilancio regionale. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse nazionali ed europee assegnati alla Regione Siciliana. Art. 11 Entrata in vigore 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dai deputati: Venezia, Leanza, Catanzaro, Burtone, Chinnici, Cracolici, Dipasquale, Giambona, Safina, Saverino, Spada il 11 agosto 2024 Disposizioni in merito alla vendita di prodotti sfusi e alla spina sul territorio regionale al fine di ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio