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24 ott 2024 Assegnato per esame Commissione QUINTA
Storico
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DISEGNO DI LEGGE presentato dal deputato: Schillaci, Ardizzone, Cambiano, Campo, Ciminnisi, A. De Luca, Di Paola, Gilistro, Marano, Sunseri, Varrica il 17 ottobre 2024 Potenziamento e valorizzazione degli impianti sportivi ----O---- RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli Colleghi, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di potenziare lo stato degli impianti sportivi siti nel territorio regionale al fine di garantire un elevato standard delle infrastrutture sportive destinate all'uso pubblico, necessarie alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e al tempo libero dei cittadini, e che, se funzionanti, favoriscono l'aggregazione e la solidarietà sociale, e promuovono il diritto alla salute e al benessere psicofisico, contribuendo alla crescita civile e culturale del singolo e della comunità intera, in rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente, inoltre, allargando un pò la visione, grazie all'organizzazione di eventi sul territorio, sono in grado di creare attrazione turistica, indotto economico, reputazionale e rigenerazione urbana. La presente legge riconosce, pertanto, ai propri cittadini un diritto generalizzato alla pratica sportiva e si impegna a rimuovere qualsiasi ostacolo che possa creare limitazioni o discriminazioni all'esercizio della stessa, garantendo l'esercizio in sicurezza delle attività sportive e promuovendo la più ampia collaborazione con le istituzioni del territorio. Per realizzare ciò la Regione avvia un processo di analisi di dati e informazioni, grazie alla collaborazione di soggetti interistituzionali, per conoscere e garantire un elevato standard dello stato degli impianti, predisporre gli strumenti tecnici di consulenza o assistenza ed individuare il complesso degli interventi necessari alla conservazione, recupero e progettazione delle strutture sportive che si integrano nel territorio regionale, sia di base che di alto livello. In particolare, l'articolo 1 individua le finalità della legge nel riconoscimento della funzione sociale, formativa ed educativa dell'attività motoria e sportiva. L'articolo 2 individua i termini cui si fa riferimento nella legge provvedendo alle conseguenti definizioni. L'articolo 3 delinea gli interventi necessari per la realizzazione, la promozione e l'efficientamento dell'impiantistica sportiva. L'articolo 4 dà concreta attuazione alla propria politica d'intervento definendo i Piani pluriennali e annuali Impianti sportivi, che costituiscono uno strumento di implementazione delle politiche regionali, tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione, di derivazione regionale ed extraregionale, e del monitoraggio negli anni degli impegni assunti. L'articolo 5, crea una Cabina di regia Impianti Sportivi (CRIS), che assicura la cooperazione del partenariato territoriale con quello professionale per promuovere le attività elaborate dalla presente legge. L'articolo 6 prevede il censimento degli impianti sportivi, ovvero l'adozione di una metodologia per disporre di informazioni puntuali e dettagliate delle infrastrutture sportive per rispondere all'esigenza di conoscere in modo approfondito lo stato dell'arte degli impianti e i successivi pianificazioni, programmazioni e investimenti. Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano l'affidamento degli impianti sportivi presenti nella Regione che, laddove, non vengano gestiti direttamente dagli enti proprietari, possono essere gestiti da soggetti terzi. Pertanto, le procedure di affidamento e le convenzioni che vengono stipulate divengono un aspetto strategico per la realizzazione delle finalità promosse dalla presente legge, le quali nel presentare margini di discrezionalità non trascurano la finalità di pubblica utilità degli impianti. L'articolo 10 promuove l'utilizzo degli impianti scolastici da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale del CONI e del CIP. L'articolo 11 prevede la creazione o il recupero delle aree attrezzate a parco per lo sport, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento dell'attività sportiva all'aperto. L'articolo 12 stabilisce che la Regione promuove intese con le Autorità militari, le Forze dell'Ordine, la CESI e l'Università per favorire l'utilizzo delle strutture sportive di rispettiva appartenenza. L'articolo 13 si occupa dell'istituto della vigilanza sull'applicazione della presente legislazione che è affidata all'Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo ed è realizzata in collaborazione con gli enti locali, il CONI e il CIP. L'articolo 14 non dispone per il presente DDL alcun onere finanziario ma individua la possibilità di una copertura finanziaria di natura extra regionale e regionale, dai rapporti eventualmente scaturenti. Infine, l'articolo 15 prevede le disposizioni finali. DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1 Disposizioni generali 1. La Regione Siciliana riconosce la funzione sociale, formativa ed educativa dell'attività motoria e sportiva da intendersi quale strumento di crescita umana, del miglioramento degli stili di vita, del benessere psico- fisico, della tutela della salute, delle relazioni sociali, di inclusione e integrazione anche per le persone con disabilità e della attuazione della parità di genere. 2. La Regione, in armonia con i principi dell'Unione europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto, orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento di un'equilibrata distribuzione e idoneità degli impianti e degli spazi aperti, ritenendoli strumenti essenziali per garantire a ciascuno la partecipazione ad attività motorie, sportive e occasione di crescita economica e turistica per tutto il territorio regionale. Art 2 Definizione 1. Ai fini di questa legge s'intende per: a) attività sportiva : qualsiasi forma di attività fisica consistente nella pratica di una disciplina sportiva con finalità competitiva, a carattere agonistico e non agonistico, svolta nel rispetto delle regole e dei codici di comportamento fissati dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate nel quadro dei principi e delle regole stabiliti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) per i normodotati e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), per le persone con disabilità; b) attività motoria»: l'attività fisica liberamente praticata con finalità ludico-ricreativa, esercitata per il benessere psico-fisico e per un'equilibrata crescita personale, culturale e sociale; c) impianti sportivi»: si intendono luoghi opportunamente conformati, all'aperto o al chiuso, per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza e rivolti ad ogni genere di utenti (atleti, direttori di gara, personale addetto, spettatori). Art. 3 Oggetto 1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione: - realizza un censimento degli impianti sportivi presenti sul territorio regionale, da attuarsi in collaborazione con il CONI, il CIP e gli enti locali, volto a conoscere lo stato dell'arte degli impianti sportivi ai fini delle successive pianificazioni, programmazioni e investimenti; - promuove l'efficientamento, ampliamento, completamento e la messa a norma, degli impianti sportivi, migliorandone l'accessibilità anche da parte degli utenti con disabilità; - implementa l'impiantistica sportiva in aree carenti, creando impianti possibilmente polifunzionali e sostenibili, con particolare vocazione per gli sport praticabili all'aria aperta; - favorisce lo sviluppo dell'impiantistica sportiva idonea ad ospitare gare di livello regionale, nazionale ed internazionale, anche recuperando la funzionalità e ristrutturando impianti sportivi già esistenti; - favorisce il finanziamento per il recupero, la ristrutturazione, l'adeguamento ed il miglioramento funzionale degli impianti per le discipline sportive e motorie; - favorisce l'incremento e il miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo sul territorio in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati titolari di impianti sportivi; - favorisce l'affidamento in gestione degli impianti sportivi alle migliori condizioni tecnico-funzionali- economiche; - promuove le attività sportive nelle scuole nelle ore extrascolastiche favorendo in via prioritaria le associazioni sportive, gli enti di promozione e gli altri organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP. Art. 4 Piano Pluriennale Impianti Sportivi 1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Regione adotta un Piano pluriennale per individuare gli obiettivi, le priorità strategiche, le linee guida di intervento ed effettua una ricognizione delle risorse regionali ed extraregionali per il potenziamento e la rigenerazione dell'impiantistica sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria. 2. Il Piano Pluriennale viene approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo, dello sport e dello spettacolo, sentito il Comitato regionale per la programmazione sportiva di cui all'art. 5 della L.R.8/1978 e la Commissione parlamentare competente, e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo documento programmatico. 3. Sulla base del Piano Pluriennale, l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sentito il parere del Comitato regionale per la programmazione sportiva e la Commissione parlamentare competente, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano Annuale degli Interventi Sportivi che individua le misure da attivare in via prioritaria, i soggetti destinatari delle misure, eventuali criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti. 4. Il Piano Pluriennale ed il Piano Annuale prevedono, se utile a potenziare gli impianti sportivi e le aree destinate alle attività sportive e motorie, la possibilità di affidarne la gestione a soggetti terzi selezionati tramite apposito bando di gara o convenzione. Art. 5 Cabina di regia Impianti Sportivi 1. L'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per garantire l'attuazione del Piano Pluriennale e del Piano Annuale, si avvale di una Cabina di Regia Impianti Sportivi che, grazie alla collaborazione interistituzionale, opera a supporto delle amministrazioni locali, al fine di promuovere interventi finanziari, di natura regionale ed extra regionale, per la progettazione, riqualificazione ed assistenza tecnica degli impianti sportivi siti sul territorio regionale. 2. La CRIS è così composta: a) Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; b) Dirigente del Servizio Sport o un suo delegato; c) Dirigente o Funzionario Tecnico degli enti locali di volta in volta interessati dai progetti; d) un rappresentante della Commissione unica per l'impiantistica sportiva istituita presso l'articolazione regionale siciliana del CONI, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2021; e) un rappresentante del CIP o un suo delegato; f) eventuali altri rappresentanti delle istituzioni pubbliche o soggetti privati coinvolti in specifici progetti volti al potenziamento delle strutture interessate. 3. La CRIS può avvalersi, attraverso protocolli di intesa, della collaborazione degli Ordini degli ingegneri e degli architetti del territorio regionale. 4. La CRIS fornisce l'assistenza tecnica e coordina l'attuazione dei programmi finanziati con risorse ordinarie o straordinarie, per lo sviluppo degli impianti sportivi sul territorio regionale. Art.6 Censimento degli impianti sportivi 1. L'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia il censimento e la mappatura dello stato dell'arte degli impianti sportivi presenti sul territorio regionale, quale fondamentale strumento di pianificazione territoriale a supporto delle politiche pubbliche volte al potenziamento dell'impiantistica sportiva e al superamento dei divari strutturali tra le diverse aree del territorio regionale. 2. La raccolta dei dati è realizzata in collaborazione con gli Enti locali, il CONI, il CIP e attraverso protocolli d'intesa con Sport e Salute, da aggiornarsi ogni tre anni o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 3. Possono essere oggetto del censimento gli impianti sportivi gestiti dalle Forze Armate, Forze dell'Ordine e dalla CESI, presenti sul territorio regionale, che si rendano disponibili alla fruizione pubblica attraverso protocolli d'intesa e convenzioni. 4. L'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo può sottoscrivere protocolli d'intesa o dichiarazioni d'intenti con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e le Università al fine di rafforzare la cooperazione nella raccolta dei dati sullo stato degli impianti sportivi presenti sul territorio regionale. Art. 7 Gestione degli impianti sportivi L'utilizzo degli impianti sportivi presenti nella Regione è improntato alla massima fruibilità da parte di cittadini, Federazioni sportive nazionali e degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, per la pratica di attività sportive, motorie, ricreative e sociali. 2. I soggetti che partecipano alla gestione degli impianti sportivi, anche in forma riunita, garantiscono adeguati livelli professionali di organizzazione delle attività sportive, improntate al possesso dei requisiti abilitanti per le specifiche discipline esercitate, mantenimento dei posti di lavoro, utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli impianti e affiliazione ad enti riconosciuti dal CONI o dal CIP. 3. Nei casi in cui l'ente locale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata ad altri soggetti mediante concessione di servizi, procedura ad evidenza pubblica o appalto di servizi nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente. Art. 8 Criteri generali per la valutazione dei soggetti richiedenti 1.Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti: numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto oggetto di affidamento; anzianità di affiliazione a Federazioni sportive nazionali, a Discipline sportive associate, ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP per lo svolgimento dell'attività sportiva dell'affidamento; qualificazione degli istruttori e degli allenatori; applicazione di un rapporto numerico tra istruttori e utenti della struttura. 2. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai fini della determinazione della durata della stessa, tengono conto di: rispondenza del progetto di attività motoria e/o sportiva al tipo di impianto in esso praticabile; disposizione delle attrezzature idonee all'attività praticata; programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili; ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. 3. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate. Gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1e 2, non possono comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione. Art. 9 Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto 1. Gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo. 2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge, nonché le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici. 3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità: a) salvaguardia dell'impianto sportivo; b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza; c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto; 4. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza. 5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti: a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto; b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo. Art. 10 Impianti scolastici Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, sono concesse in uso temporaneo a società e ad associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale del CONI e del CIP, agli EPS (Enti di promozione sportiva), alle DSA (Discipline Sportive Associate) e alle FSN, riconosciuti dal CONI e dal CIP, aventi sede nel Comune dell'Istituto scolastico o in comuni confinanti. 2. La concessione viene rilasciata dall'Ente territoriale nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge. 3.La concessione ha una durata annuale e prevede in capo al concessionario l'obbligo di usare i locali e le attrezzature scolastiche secondo l'uso dell'impianto, informando le Istituzioni scolastiche sui fruitori e sulle modalità di utilizzo. 4. Il concessionario dovrà provvedere agli oneri di pulizia e custodia dell'impianto al termine delle attività di propria spettanza. Art. 11 Parchi per lo Sport 1. Ai fini del potenziamento della dotazione degli impianti sportivi sul territorio, la Regione promuove la creazione o la riqualificazione di Parchi per lo Sport. 2. Sono Parchi per lo Sport le aree dotate di strutture fisse per lo svolgimento di attività motoria e sportiva all'aria aperta. 3. I Parchi per lo Sport sono inseriti in un'apposita sezione dell'elenco degli impianti sportivi censiti, di cui all'art. 6 della presente legge. 4. I Parchi per lo Sport sono parte integrante del Piano Pluriennale e del Piano Annuale elaborato dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che ne incentiva la diffusione capillare sul territorio regionale e la pubblicità nel proprio sito istituzionale. 3. L'ente territoriale titolare di un parco dello sport, nei casi in cui non intenda gestirlo direttamente, dovrà prevedere l'adozione dell'area per un minimo di due annualità da parte di una Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica operante sul territorio, scelte con le modalità previste dagli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, tra quelle in grado di garantire la manutenzione delle aree attrezzate anche in cambio dell'uso esclusivo delle stesse in alcune fasce orarie dei giorni della settimane. Art. 12 Rapporti con altre Istituzioni 1. La Regione promuove intese con le Autorità militari, Forze dell'Ordine, la CESI e Università del territorio regionale per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive attraverso la stipula di apposite convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari, previa autorizzazione delle rispettive autorità centrali del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Istruzione e di altri organismi, competenti in materia. Art. 13 Vigilanza e controllo 1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è affidata all'Assessorato Turismo, Sport e spettacolo in collaborazione con gli enti locali, CONI e CIP, attraverso verifiche e ispezioni sulle opere e sulle attività svolte dai soggetti pubblici e privati che abbiano in gestione gli impianti sportivi. 2. I soggetti gestori sono tenuti alla rendicontazione analitica dell'attività svolta e delle spese sostenute e alla conservazione della documentazione relativa per dieci anni, al fine di consentirne l'attività di verifica. Art. 14 Disposizioni finanziarie 1. Al finanziamento degli interventi di questa legge possono concorrere risorse extraregionali e regionali. 2. L'attività di finanziamento regionale trova copertura finanziaria nell'ambito della Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero , Piano 01 Sport e tempo libero , Titolo 1 Spese correnti del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 - 2026 e successivi. 3. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono essere disposte con successive leggi regionali. Art. 15 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.