Disegno di Legge n. 812 del 17-10-2024 Potenziamento e valorizzazione degli impianti sportivi.

Titolo

Potenziamento e valorizzazione degli impianti sportivi.

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Attuale
24 ott 2024 Assegnato per esame Commissione QUINTA

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                   ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                         DISEGNO DI LEGGE

     presentato dal deputato: Schillaci, Ardizzone, Cambiano,
                         Campo, Ciminnisi,
     A. De Luca, Di Paola, Gilistro, Marano, Sunseri, Varrica

                        il 17 ottobre 2024

      Potenziamento e valorizzazione degli impianti sportivi


                             ----O----

                 RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

  Onorevoli Colleghi,
  il  presente  disegno  di  legge  si  pone  l'obiettivo  di
  potenziare  lo  stato  degli  impianti  sportivi  siti  nel
  territorio  regionale  al  fine  di  garantire  un  elevato
  standard  delle  infrastrutture sportive destinate  all'uso
  pubblico,  necessarie alla pratica dello sport  agonistico,
  dilettantistico e al tempo libero dei cittadini, e che,  se
  funzionanti,  favoriscono l'aggregazione e  la  solidarietà
  sociale, e promuovono il diritto alla salute e al benessere
  psicofisico, contribuendo alla crescita civile e  culturale
  del singolo e della comunità intera, in rapporto armonico e
  rispettoso  con l'ambiente, inoltre, allargando  un  pò  la
  visione,   grazie   all'organizzazione   di   eventi    sul
  territorio,  sono in grado di creare attrazione  turistica,
  indotto economico, reputazionale e rigenerazione urbana.
  La  presente legge riconosce, pertanto, ai propri cittadini
  un diritto generalizzato alla pratica sportiva e si impegna
  a rimuovere qualsiasi ostacolo che possa creare limitazioni
  o  discriminazioni  all'esercizio della stessa,  garantendo
  l'esercizio   in  sicurezza  delle  attività   sportive   e
  promuovendo  la più ampia collaborazione con le istituzioni
  del territorio.
  Per  realizzare ciò la Regione avvia un processo di analisi
  di  dati  e  informazioni, grazie  alla  collaborazione  di
  soggetti  interistituzionali, per conoscere e garantire  un
  elevato  standard  dello stato degli impianti,  predisporre
  gli  strumenti  tecnici  di  consulenza  o  assistenza   ed
  individuare  il  complesso degli interventi necessari  alla
  conservazione,  recupero  e progettazione  delle  strutture
  sportive che si integrano nel territorio regionale, sia  di
  base che di alto livello.
  In  particolare, l'articolo 1 individua le  finalità  della
  legge  nel riconoscimento della funzione sociale, formativa
  ed educativa dell'attività motoria e sportiva.
  L'articolo  2  individua i termini cui  si  fa  riferimento
  nella legge provvedendo alle conseguenti definizioni.
  L'articolo  3  delinea  gli  interventi  necessari  per  la
  realizzazione,    la    promozione   e    l'efficientamento
  dell'impiantistica sportiva.
  L'articolo  4 dà concreta attuazione alla propria  politica
  d'intervento  definendo  i  Piani  pluriennali  e   annuali
  Impianti  sportivi,  che  costituiscono  uno  strumento  di
  implementazione  delle politiche regionali,  tenendo  conto
  delle  risorse  finanziarie a disposizione, di  derivazione
  regionale ed extraregionale, e del monitoraggio negli  anni
  degli impegni assunti.
  L'articolo  5,  crea una Cabina di regia Impianti  Sportivi
  (CRIS),  che  assicura  la  cooperazione  del  partenariato
  territoriale  con  quello professionale per  promuovere  le
  attività elaborate dalla presente legge.
  L'articolo 6 prevede il censimento degli impianti sportivi,
  ovvero  l'adozione  di  una  metodologia  per  disporre  di
  informazioni  puntuali e dettagliate  delle  infrastrutture
  sportive per rispondere all'esigenza di conoscere  in  modo
  approfondito  lo  stato  dell'arte  degli  impianti   e   i
  successivi pianificazioni, programmazioni e investimenti.
  Gli  articoli  7,  8  e 9 disciplinano l'affidamento  degli
  impianti sportivi presenti nella Regione che, laddove,  non
  vengano   gestiti  direttamente  dagli  enti   proprietari,
  possono  essere  gestiti da soggetti  terzi.  Pertanto,  le
  procedure  di  affidamento  e le  convenzioni  che  vengono
  stipulate   divengono   un  aspetto   strategico   per   la
  realizzazione delle finalità promosse dalla presente legge,
  le  quali  nel  presentare margini di  discrezionalità  non
  trascurano la finalità di pubblica utilità degli impianti.
  L'articolo 10 promuove l'utilizzo degli impianti scolastici
  da    parte    di    società   o   associazioni    sportive
  dilettantistiche iscritte nel registro nazionale del CONI e
  del CIP.
  L'articolo 11 prevede la creazione o il recupero delle aree
  attrezzate a parco per lo sport, attraverso la dotazione di
  strutture  fisse per lo svolgimento dell'attività  sportiva
  all'aperto.
  L'articolo 12 stabilisce che la Regione promuove intese con
  le  Autorità  militari,  le Forze dell'Ordine,  la  CESI  e
  l'Università   per  favorire  l'utilizzo  delle   strutture
  sportive di rispettiva appartenenza.
  L'articolo  13  si  occupa  dell'istituto  della  vigilanza
  sull'applicazione   della  presente  legislazione   che   è
  affidata all'Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo ed
  è realizzata in collaborazione con gli enti locali, il CONI
  e il CIP.
  L'articolo  14 non dispone per il presente DDL alcun  onere
  finanziario  ma individua la possibilità di  una  copertura
  finanziaria  di  natura extra regionale  e  regionale,  dai
  rapporti eventualmente scaturenti.
  Infine, l'articolo 15 prevede le disposizioni finali.



            DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                              Art. 1
                       Disposizioni generali

  1.  La  Regione  Siciliana riconosce la  funzione  sociale,
  formativa ed educativa dell'attività motoria e sportiva  da
  intendersi   quale   strumento  di  crescita   umana,   del
  miglioramento  degli  stili di vita, del  benessere  psico-
  fisico, della tutela della salute, delle relazioni sociali,
  di  inclusione  e  integrazione anche per  le  persone  con
  disabilità e della attuazione della parità di genere.
  2.  La  Regione,  in  armonia con  i  principi  dell'Unione
  europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto,
  orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento  di
  un'equilibrata  distribuzione e idoneità degli  impianti  e
  degli  spazi  aperti, ritenendoli strumenti essenziali  per
  garantire a ciascuno la partecipazione ad attività motorie,
  sportive e occasione di crescita economica e turistica  per
  tutto il territorio regionale.

                               Art 2
                            Definizione

  1. Ai fini di questa legge s'intende per:
  a)   attività sportiva : qualsiasi forma di attività fisica
  consistente  nella pratica di una disciplina  sportiva  con
  finalità   competitiva,  a  carattere  agonistico   e   non
  agonistico, svolta nel rispetto delle regole e  dei  codici
  di   comportamento   fissati  dalle  Federazioni   sportive
  nazionali,  dalle Discipline sportive associate nel  quadro
  dei principi e delle regole stabiliti dal Comitato Olimpico
  Nazionale Italiano (CONI) per i normodotati e dal  Comitato
  Italiano Paralimpico (CIP), per le persone con disabilità;
  b)    attività  motoria»:  l'attività  fisica   liberamente
  praticata con finalità ludico-ricreativa, esercitata per il
  benessere   psico-fisico  e  per  un'equilibrata   crescita
  personale, culturale e sociale;
  c)   impianti sportivi»: si intendono luoghi opportunamente
  conformati,  all'aperto  o al chiuso,  per  lo  svolgimento
  dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza e rivolti
  ad  ogni  genere  di  utenti (atleti,  direttori  di  gara,
  personale addetto, spettatori).

                              Art. 3
                              Oggetto

  1.   Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione:
  -    realizza un censimento degli impianti sportivi presenti
   sul territorio regionale, da attuarsi in collaborazione con il
   CONI, il CIP e gli enti locali, volto a conoscere lo stato
   dell'arte degli impianti sportivi ai fini delle successive
   pianificazioni, programmazioni e investimenti;
  -    promuove l'efficientamento, ampliamento, completamento e
  la messa a norma, degli impianti sportivi, migliorandone
  l'accessibilità anche da parte degli utenti con disabilità;
  -    implementa l'impiantistica sportiva in aree carenti,
  creando impianti possibilmente polifunzionali e sostenibili,
  con particolare vocazione per gli sport praticabili all'aria
  aperta;
  -    favorisce lo sviluppo dell'impiantistica sportiva idonea
  ad ospitare gare di livello regionale, nazionale ed
  internazionale, anche recuperando la funzionalità e
  ristrutturando impianti sportivi già esistenti;
  -    favorisce il finanziamento per il recupero, la
  ristrutturazione, l'adeguamento ed il miglioramento funzionale
  degli impianti per le discipline sportive e motorie;
  -    favorisce l'incremento e il miglioramento del patrimonio
  impiantistico sportivo sul territorio in collaborazione con
  altri soggetti pubblici e privati titolari di impianti
  sportivi;
  -    favorisce l'affidamento in gestione degli impianti
  sportivi alle migliori condizioni tecnico-funzionali-
  economiche;
  -    promuove le attività sportive nelle scuole nelle ore
  extrascolastiche favorendo in via prioritaria le associazioni
  sportive, gli enti di promozione e gli altri organismi
  riconosciuti dal CONI e dal CIP.

                              Art. 4
                Piano Pluriennale Impianti Sportivi

  1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di
  cui  agli  articoli  1  e  2, la Regione  adotta  un  Piano
  pluriennale  per  individuare gli  obiettivi,  le  priorità
  strategiche,  le linee guida di intervento ed effettua  una
  ricognizione delle risorse regionali ed extraregionali  per
  il  potenziamento  e  la  rigenerazione  dell'impiantistica
  sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria.
  2.  Il  Piano  Pluriennale  viene  approvato  dalla  Giunta
  regionale  su  proposta dell'Assessore del  turismo,  dello
  sport e dello spettacolo, sentito il Comitato regionale per
  la   programmazione  sportiva  di  cui  all'art.  5   della
  L.R.8/1978  e  la  Commissione parlamentare  competente,  e
  resta  in  vigore fino all'approvazione del nuovo documento
  programmatico.
  3.  Sulla base del Piano Pluriennale, l'Assessore regionale
  del  Turismo,  dello Sport e dello Spettacolo,  sentito  il
  parere   del   Comitato  regionale  per  la  programmazione
  sportiva e la Commissione parlamentare competente, approva,
  entro  il  30  giugno di ogni anno, un Piano Annuale  degli
  Interventi Sportivi che individua le misure da attivare  in
  via  prioritaria,  i  soggetti  destinatari  delle  misure,
  eventuali   criteri   e   modalità   di   erogazione    dei
  finanziamenti.
  4.  Il Piano Pluriennale ed il Piano Annuale prevedono,  se
  utile  a  potenziare  gli  impianti  sportivi  e  le   aree
  destinate  alle attività sportive e motorie, la possibilità
  di  affidarne  la  gestione  a soggetti  terzi  selezionati
  tramite apposito bando di gara o convenzione.

                              Art. 5
                 Cabina di regia Impianti Sportivi

  1.     L'Assessorato  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello
  Spettacolo, per garantire l'attuazione del Piano Pluriennale e
  del Piano Annuale, si avvale di una Cabina di Regia Impianti
  Sportivi che, grazie alla collaborazione interistituzionale,
  opera  a supporto delle amministrazioni locali, al fine  di
  promuovere interventi finanziari, di natura regionale ed extra
  regionale,   per  la  progettazione,  riqualificazione   ed
  assistenza tecnica degli impianti sportivi siti sul territorio
  regionale.
  2.   La CRIS è così composta:
  a)   Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
  b)   Dirigente del Servizio Sport o un suo delegato;
  c)   Dirigente o Funzionario Tecnico degli enti locali di
  volta in volta interessati dai progetti;
  d)   un rappresentante della Commissione unica per
  l'impiantistica sportiva istituita presso l'articolazione
  regionale siciliana del CONI, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.
  n. 38/2021;
  e)   un rappresentante del CIP o un suo delegato;
  f)   eventuali altri rappresentanti delle istituzioni
  pubbliche o soggetti privati coinvolti in  specifici progetti
  volti al potenziamento delle strutture interessate.
  3.   La CRIS può avvalersi, attraverso protocolli di intesa,
  della  collaborazione degli Ordini degli ingegneri e  degli
  architetti del territorio regionale.
  4.   La CRIS fornisce l'assistenza tecnica e coordina
  l'attuazione dei programmi finanziati con risorse ordinarie o
  straordinarie, per lo sviluppo degli impianti sportivi sul
  territorio regionale.

                               Art.6
                Censimento degli impianti sportivi

  1.     L'Assessorato  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello
  Spettacolo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, avvia il censimento e la mappatura dello
  stato  dell'arte  degli  impianti  sportivi  presenti   sul
  territorio  regionale,  quale  fondamentale  strumento   di
  pianificazione  territoriale  a  supporto  delle  politiche
  pubbliche volte al potenziamento dell'impiantistica sportiva e
  al superamento dei divari strutturali tra le diverse aree del
  territorio regionale.
  2.   La raccolta dei dati è realizzata in collaborazione con
  gli Enti locali, il CONI, il CIP e attraverso protocolli
  d'intesa con Sport e Salute, da aggiornarsi ogni tre anni o
  ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
  3.   Possono essere oggetto del censimento gli impianti
  sportivi gestiti dalle Forze Armate, Forze dell'Ordine e dalla
  CESI, presenti sul territorio regionale, che si rendano
  disponibili alla fruizione pubblica attraverso protocolli
  d'intesa e convenzioni.
  4.   L'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
  può sottoscrivere protocolli d'intesa o dichiarazioni
  d'intenti con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e
  le Università al fine di rafforzare la cooperazione nella
  raccolta dei dati sullo stato degli impianti sportivi presenti
  sul territorio regionale.

                              Art. 7
                 Gestione degli impianti sportivi

  L'utilizzo degli impianti sportivi presenti nella Regione è
  improntato  alla massima fruibilità da parte di  cittadini,
  Federazioni  sportive nazionali e degli organismi  sportivi
  riconosciuti dal CONI e dal CIP, per la pratica di attività
  sportive, motorie, ricreative e sociali.
  2.  I soggetti che partecipano alla gestione degli impianti
  sportivi,  anche  in  forma riunita, garantiscono  adeguati
  livelli  professionali  di  organizzazione  delle  attività
  sportive,  improntate al possesso dei requisiti  abilitanti
  per  le specifiche discipline esercitate, mantenimento  dei
  posti  di  lavoro, utilizzo di fonti di energia rinnovabili
  negli impianti e affiliazione ad enti riconosciuti dal CONI
  o dal CIP.
  3.  Nei  casi  in  cui  l'ente locale non  intenda  gestire
  direttamente gli impianti sportivi, la gestione è  affidata
  ad   altri   soggetti  mediante  concessione  di   servizi,
  procedura  ad  evidenza pubblica o appalto di  servizi  nel
  rispetto   delle  disposizioni  del  codice  dei  contratti
  pubblici  di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
  50, e della normativa euro-unitaria vigente.

                              Art. 8
   Criteri generali per la valutazione dei soggetti richiedenti

  1.Gli  enti  territoriali, nella formazione delle  graduatorie
  per  l'affidamento  della  gestione degli  impianti  sportivi,
  tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei
  soggetti richiedenti:
  numero  di  tesserati  per le attività  sportive  che  possono
  svolgersi nell'impianto oggetto di affidamento;
  anzianità di affiliazione a Federazioni sportive nazionali,  a
  Discipline sportive associate, ad Enti di promozione  sportiva
  riconosciuti   dal   CONI  e  dal  CIP  per   lo   svolgimento
  dell'attività sportiva dell'affidamento;
  qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
  applicazione di un rapporto numerico tra istruttori  e  utenti
  della struttura.
  2.  Gli  enti territoriali, nella formazione delle graduatorie
  per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e  ai
  fini  della determinazione della durata della stessa,  tengono
  conto di:
   rispondenza del progetto di attività motoria e/o sportiva  al
   tipo di impianto in esso praticabile;
   disposizione    delle   attrezzature   idonee    all'attività
   praticata;
   programma degli investimenti, con particolare riferimento  ai
   miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo  di  fonti
   di energia rinnovabili;
   ricadute  occupazionali sia qualitative  che  quantitative  e
   conseguente  applicazione del Contratto collettivo  nazionale
   di lavoro del settore.
  3.  Gli  enti  territoriali, al fine della  valutazione  delle
  offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a
  quelli   di   cui   al   comma  1,   anche   con   riferimento
  all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta  sulle
  tariffe   applicate.  Gli  ulteriori  requisiti  eventualmente
  individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a  quelli  di
  cui  al  comma 1e 2, non possono comunque superare il  30  per
  cento   del  valore  complessivo  di  tutti  i  requisiti   di
  valutazione.

                              Art. 9
        Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto

  1.  Gli  enti pubblici territoriali proprietari degli impianti
  stipulano con il soggetto affidatario una convenzione  per  la
  gestione dell'impianto sportivo.
  2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le
  condizioni   giuridiche  ed  economiche  della  gestione   nel
  rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente
  legge, nonché le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei
  costi e dei benefici.
  3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
  a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
  b)  rispetto  degli  standard  tariffari  previsti  per  l'uso
  dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
  c)   promozione   sportiva  sul  territorio  e  ottimizzazione
  dell'utilizzo dell'impianto;
  4.  La  convenzione  individua le  operazioni  che  consentono
  all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
  5.  Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed  il
  piano  di  conduzione  tecnica,  redatti  secondo  i  seguenti
  contenuti:
  a)  il  piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza,
  le  destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il  soggetto
  gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa
  autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
  b)  il  piano  di  conduzione tecnica contiene la  descrizione
  delle    attività   di   manutenzione,   di   miglioria,    di
  approvvigionamento,  di custodia e di  guardiania,  nonché  la
  descrizione   delle  attività  concernenti  il   funzionamento
  tecnologico dell'impianto sportivo.

                              Art. 10
                        Impianti scolastici

  Le  palestre,  le  aree  di gioco e gli  impianti  sportivi
  scolastici,  compatibilmente con le esigenze  dell'attività
  didattica e delle attività sportive della scuola,  comprese
  quelle extracurriculari, sono concesse in uso temporaneo  a
  società   e   ad   associazioni  sportive  dilettantistiche
  iscritte  nel registro nazionale del CONI e del  CIP,  agli
  EPS  (Enti  di  promozione sportiva), alle DSA  (Discipline
  Sportive Associate) e alle FSN, riconosciuti dal CONI e dal
  CIP,  aventi sede nel Comune dell'Istituto scolastico o  in
  comuni confinanti.
  2.  La  concessione viene rilasciata dall'Ente territoriale
  nel  rispetto dei criteri di cui agli articoli 8 e 9  della
  presente legge.
  3.La concessione ha una durata annuale e prevede in capo al
  concessionario   l'obbligo  di  usare   i   locali   e   le
  attrezzature   scolastiche  secondo  l'uso   dell'impianto,
  informando le Istituzioni scolastiche sui fruitori e  sulle
  modalità di utilizzo.
  4. Il concessionario dovrà provvedere agli oneri di pulizia
  e  custodia  dell'impianto  al termine  delle  attività  di
  propria spettanza.

                              Art. 11
                        Parchi per lo Sport

  1.   Ai fini del potenziamento della dotazione degli impianti
  sportivi sul territorio, la Regione promuove la creazione o la
  riqualificazione di Parchi per lo Sport.
  2.   Sono Parchi per lo Sport le aree dotate di strutture
  fisse per lo svolgimento di attività motoria e sportiva
  all'aria aperta.
  3.   I Parchi per lo Sport sono inseriti in un'apposita
  sezione dell'elenco degli impianti sportivi censiti, di cui
  all'art. 6 della presente legge.
  4.  I  Parchi per lo Sport sono parte integrante del  Piano
  Pluriennale  e  del Piano Annuale elaborato  dall'Assessore
  regionale  del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  che
  ne   incentiva  la  diffusione  capillare  sul   territorio
  regionale e la pubblicità nel proprio sito istituzionale.
  3.  L'ente  territoriale titolare di un parco dello  sport,
  nei  casi  in cui non intenda gestirlo direttamente,  dovrà
  prevedere  l'adozione  dell'area  per  un  minimo  di   due
  annualità   da   parte   di   una   Associazione   Sportiva
  Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica operante
  sul  territorio,  scelte  con le  modalità  previste  dagli
  articoli 7, 8 e 9 della presente legge, tra quelle in grado
  di garantire la manutenzione delle aree attrezzate anche in
  cambio  dell'uso  esclusivo delle stesse  in  alcune  fasce
  orarie dei giorni della settimane.

                              Art. 12
                  Rapporti con altre Istituzioni

  1.  La  Regione  promuove intese con le Autorità  militari,
  Forze  dell'Ordine,  la  CESI e Università  del  territorio
  regionale  per favorire la pratica delle attività  motorie,
  ricreative  e  sportive attraverso la stipula  di  apposite
  convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli  spazi  e
  impianti  sportivi  pubblici,  civili  e  militari,  previa
  autorizzazione  delle  rispettive  autorità  centrali   del
  Ministero  della  Difesa, del Ministero  dell'Interno,  del
  Ministero  dell'Istruzione e di altri organismi, competenti
  in materia.

                              Art. 13
                       Vigilanza e controllo

  1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui
  alla  presente  legge  è affidata all'Assessorato  Turismo,
  Sport  e  spettacolo in collaborazione con gli enti locali,
  CONI e CIP, attraverso verifiche e ispezioni sulle opere  e
  sulle  attività svolte dai soggetti pubblici e privati  che
  abbiano in gestione gli impianti sportivi.
  2.  I  soggetti  gestori sono tenuti  alla  rendicontazione
  analitica  dell'attività svolta e delle spese  sostenute  e
  alla  conservazione della documentazione relativa per dieci
  anni, al fine di consentirne l'attività di verifica.

                              Art. 14
                     Disposizioni finanziarie

  1.  Al  finanziamento  degli  interventi  di  questa  legge
  possono concorrere risorse extraregionali e regionali.
  2.  L'attività  di finanziamento regionale trova  copertura
  finanziaria   nell'ambito  della  Missione  06    Politiche
  giovanili, sport e tempo libero , Piano 01  Sport  e  tempo
  libero ,  Titolo  1   Spese  correnti   del  bilancio   per
  l'esercizio finanziario 2024 - 2026 e successivi.
  3. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono
  essere disposte con successive leggi regionali.

                              Art. 15
                           Norma finale

  1.   La  presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta
  ufficiale della Regione siciliana.
  2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  di
  farla osservare come legge della Regione.