ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal deputato: Schillaci, Ardizzone, Cambiano,
Campo, Ciminnisi,
A. De Luca, Di Paola, Gilistro, Marano, Sunseri, Varrica
il 17 ottobre 2024
Potenziamento e valorizzazione degli impianti sportivi
----O----
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli Colleghi,
il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di
potenziare lo stato degli impianti sportivi siti nel
territorio regionale al fine di garantire un elevato
standard delle infrastrutture sportive destinate all'uso
pubblico, necessarie alla pratica dello sport agonistico,
dilettantistico e al tempo libero dei cittadini, e che, se
funzionanti, favoriscono l'aggregazione e la solidarietà
sociale, e promuovono il diritto alla salute e al benessere
psicofisico, contribuendo alla crescita civile e culturale
del singolo e della comunità intera, in rapporto armonico e
rispettoso con l'ambiente, inoltre, allargando un pò la
visione, grazie all'organizzazione di eventi sul
territorio, sono in grado di creare attrazione turistica,
indotto economico, reputazionale e rigenerazione urbana.
La presente legge riconosce, pertanto, ai propri cittadini
un diritto generalizzato alla pratica sportiva e si impegna
a rimuovere qualsiasi ostacolo che possa creare limitazioni
o discriminazioni all'esercizio della stessa, garantendo
l'esercizio in sicurezza delle attività sportive e
promuovendo la più ampia collaborazione con le istituzioni
del territorio.
Per realizzare ciò la Regione avvia un processo di analisi
di dati e informazioni, grazie alla collaborazione di
soggetti interistituzionali, per conoscere e garantire un
elevato standard dello stato degli impianti, predisporre
gli strumenti tecnici di consulenza o assistenza ed
individuare il complesso degli interventi necessari alla
conservazione, recupero e progettazione delle strutture
sportive che si integrano nel territorio regionale, sia di
base che di alto livello.
In particolare, l'articolo 1 individua le finalità della
legge nel riconoscimento della funzione sociale, formativa
ed educativa dell'attività motoria e sportiva.
L'articolo 2 individua i termini cui si fa riferimento
nella legge provvedendo alle conseguenti definizioni.
L'articolo 3 delinea gli interventi necessari per la
realizzazione, la promozione e l'efficientamento
dell'impiantistica sportiva.
L'articolo 4 dà concreta attuazione alla propria politica
d'intervento definendo i Piani pluriennali e annuali
Impianti sportivi, che costituiscono uno strumento di
implementazione delle politiche regionali, tenendo conto
delle risorse finanziarie a disposizione, di derivazione
regionale ed extraregionale, e del monitoraggio negli anni
degli impegni assunti.
L'articolo 5, crea una Cabina di regia Impianti Sportivi
(CRIS), che assicura la cooperazione del partenariato
territoriale con quello professionale per promuovere le
attività elaborate dalla presente legge.
L'articolo 6 prevede il censimento degli impianti sportivi,
ovvero l'adozione di una metodologia per disporre di
informazioni puntuali e dettagliate delle infrastrutture
sportive per rispondere all'esigenza di conoscere in modo
approfondito lo stato dell'arte degli impianti e i
successivi pianificazioni, programmazioni e investimenti.
Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano l'affidamento degli
impianti sportivi presenti nella Regione che, laddove, non
vengano gestiti direttamente dagli enti proprietari,
possono essere gestiti da soggetti terzi. Pertanto, le
procedure di affidamento e le convenzioni che vengono
stipulate divengono un aspetto strategico per la
realizzazione delle finalità promosse dalla presente legge,
le quali nel presentare margini di discrezionalità non
trascurano la finalità di pubblica utilità degli impianti.
L'articolo 10 promuove l'utilizzo degli impianti scolastici
da parte di società o associazioni sportive
dilettantistiche iscritte nel registro nazionale del CONI e
del CIP.
L'articolo 11 prevede la creazione o il recupero delle aree
attrezzate a parco per lo sport, attraverso la dotazione di
strutture fisse per lo svolgimento dell'attività sportiva
all'aperto.
L'articolo 12 stabilisce che la Regione promuove intese con
le Autorità militari, le Forze dell'Ordine, la CESI e
l'Università per favorire l'utilizzo delle strutture
sportive di rispettiva appartenenza.
L'articolo 13 si occupa dell'istituto della vigilanza
sull'applicazione della presente legislazione che è
affidata all'Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo ed
è realizzata in collaborazione con gli enti locali, il CONI
e il CIP.
L'articolo 14 non dispone per il presente DDL alcun onere
finanziario ma individua la possibilità di una copertura
finanziaria di natura extra regionale e regionale, dai
rapporti eventualmente scaturenti.
Infine, l'articolo 15 prevede le disposizioni finali.
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1
Disposizioni generali
1. La Regione Siciliana riconosce la funzione sociale,
formativa ed educativa dell'attività motoria e sportiva da
intendersi quale strumento di crescita umana, del
miglioramento degli stili di vita, del benessere psico-
fisico, della tutela della salute, delle relazioni sociali,
di inclusione e integrazione anche per le persone con
disabilità e della attuazione della parità di genere.
2. La Regione, in armonia con i principi dell'Unione
europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto,
orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento di
un'equilibrata distribuzione e idoneità degli impianti e
degli spazi aperti, ritenendoli strumenti essenziali per
garantire a ciascuno la partecipazione ad attività motorie,
sportive e occasione di crescita economica e turistica per
tutto il territorio regionale.
Art 2
Definizione
1. Ai fini di questa legge s'intende per:
a) attività sportiva : qualsiasi forma di attività fisica
consistente nella pratica di una disciplina sportiva con
finalità competitiva, a carattere agonistico e non
agonistico, svolta nel rispetto delle regole e dei codici
di comportamento fissati dalle Federazioni sportive
nazionali, dalle Discipline sportive associate nel quadro
dei principi e delle regole stabiliti dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) per i normodotati e dal Comitato
Italiano Paralimpico (CIP), per le persone con disabilità;
b) attività motoria»: l'attività fisica liberamente
praticata con finalità ludico-ricreativa, esercitata per il
benessere psico-fisico e per un'equilibrata crescita
personale, culturale e sociale;
c) impianti sportivi»: si intendono luoghi opportunamente
conformati, all'aperto o al chiuso, per lo svolgimento
dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza e rivolti
ad ogni genere di utenti (atleti, direttori di gara,
personale addetto, spettatori).
Art. 3
Oggetto
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione:
- realizza un censimento degli impianti sportivi presenti
sul territorio regionale, da attuarsi in collaborazione con il
CONI, il CIP e gli enti locali, volto a conoscere lo stato
dell'arte degli impianti sportivi ai fini delle successive
pianificazioni, programmazioni e investimenti;
- promuove l'efficientamento, ampliamento, completamento e
la messa a norma, degli impianti sportivi, migliorandone
l'accessibilità anche da parte degli utenti con disabilità;
- implementa l'impiantistica sportiva in aree carenti,
creando impianti possibilmente polifunzionali e sostenibili,
con particolare vocazione per gli sport praticabili all'aria
aperta;
- favorisce lo sviluppo dell'impiantistica sportiva idonea
ad ospitare gare di livello regionale, nazionale ed
internazionale, anche recuperando la funzionalità e
ristrutturando impianti sportivi già esistenti;
- favorisce il finanziamento per il recupero, la
ristrutturazione, l'adeguamento ed il miglioramento funzionale
degli impianti per le discipline sportive e motorie;
- favorisce l'incremento e il miglioramento del patrimonio
impiantistico sportivo sul territorio in collaborazione con
altri soggetti pubblici e privati titolari di impianti
sportivi;
- favorisce l'affidamento in gestione degli impianti
sportivi alle migliori condizioni tecnico-funzionali-
economiche;
- promuove le attività sportive nelle scuole nelle ore
extrascolastiche favorendo in via prioritaria le associazioni
sportive, gli enti di promozione e gli altri organismi
riconosciuti dal CONI e dal CIP.
Art. 4
Piano Pluriennale Impianti Sportivi
1. Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di
cui agli articoli 1 e 2, la Regione adotta un Piano
pluriennale per individuare gli obiettivi, le priorità
strategiche, le linee guida di intervento ed effettua una
ricognizione delle risorse regionali ed extraregionali per
il potenziamento e la rigenerazione dell'impiantistica
sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria.
2. Il Piano Pluriennale viene approvato dalla Giunta
regionale su proposta dell'Assessore del turismo, dello
sport e dello spettacolo, sentito il Comitato regionale per
la programmazione sportiva di cui all'art. 5 della
L.R.8/1978 e la Commissione parlamentare competente, e
resta in vigore fino all'approvazione del nuovo documento
programmatico.
3. Sulla base del Piano Pluriennale, l'Assessore regionale
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sentito il
parere del Comitato regionale per la programmazione
sportiva e la Commissione parlamentare competente, approva,
entro il 30 giugno di ogni anno, un Piano Annuale degli
Interventi Sportivi che individua le misure da attivare in
via prioritaria, i soggetti destinatari delle misure,
eventuali criteri e modalità di erogazione dei
finanziamenti.
4. Il Piano Pluriennale ed il Piano Annuale prevedono, se
utile a potenziare gli impianti sportivi e le aree
destinate alle attività sportive e motorie, la possibilità
di affidarne la gestione a soggetti terzi selezionati
tramite apposito bando di gara o convenzione.
Art. 5
Cabina di regia Impianti Sportivi
1. L'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, per garantire l'attuazione del Piano Pluriennale e
del Piano Annuale, si avvale di una Cabina di Regia Impianti
Sportivi che, grazie alla collaborazione interistituzionale,
opera a supporto delle amministrazioni locali, al fine di
promuovere interventi finanziari, di natura regionale ed extra
regionale, per la progettazione, riqualificazione ed
assistenza tecnica degli impianti sportivi siti sul territorio
regionale.
2. La CRIS è così composta:
a) Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
b) Dirigente del Servizio Sport o un suo delegato;
c) Dirigente o Funzionario Tecnico degli enti locali di
volta in volta interessati dai progetti;
d) un rappresentante della Commissione unica per
l'impiantistica sportiva istituita presso l'articolazione
regionale siciliana del CONI, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.
n. 38/2021;
e) un rappresentante del CIP o un suo delegato;
f) eventuali altri rappresentanti delle istituzioni
pubbliche o soggetti privati coinvolti in specifici progetti
volti al potenziamento delle strutture interessate.
3. La CRIS può avvalersi, attraverso protocolli di intesa,
della collaborazione degli Ordini degli ingegneri e degli
architetti del territorio regionale.
4. La CRIS fornisce l'assistenza tecnica e coordina
l'attuazione dei programmi finanziati con risorse ordinarie o
straordinarie, per lo sviluppo degli impianti sportivi sul
territorio regionale.
Art.6
Censimento degli impianti sportivi
1. L'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, avvia il censimento e la mappatura dello
stato dell'arte degli impianti sportivi presenti sul
territorio regionale, quale fondamentale strumento di
pianificazione territoriale a supporto delle politiche
pubbliche volte al potenziamento dell'impiantistica sportiva e
al superamento dei divari strutturali tra le diverse aree del
territorio regionale.
2. La raccolta dei dati è realizzata in collaborazione con
gli Enti locali, il CONI, il CIP e attraverso protocolli
d'intesa con Sport e Salute, da aggiornarsi ogni tre anni o
ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
3. Possono essere oggetto del censimento gli impianti
sportivi gestiti dalle Forze Armate, Forze dell'Ordine e dalla
CESI, presenti sul territorio regionale, che si rendano
disponibili alla fruizione pubblica attraverso protocolli
d'intesa e convenzioni.
4. L'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
può sottoscrivere protocolli d'intesa o dichiarazioni
d'intenti con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e
le Università al fine di rafforzare la cooperazione nella
raccolta dei dati sullo stato degli impianti sportivi presenti
sul territorio regionale.
Art. 7
Gestione degli impianti sportivi
L'utilizzo degli impianti sportivi presenti nella Regione è
improntato alla massima fruibilità da parte di cittadini,
Federazioni sportive nazionali e degli organismi sportivi
riconosciuti dal CONI e dal CIP, per la pratica di attività
sportive, motorie, ricreative e sociali.
2. I soggetti che partecipano alla gestione degli impianti
sportivi, anche in forma riunita, garantiscono adeguati
livelli professionali di organizzazione delle attività
sportive, improntate al possesso dei requisiti abilitanti
per le specifiche discipline esercitate, mantenimento dei
posti di lavoro, utilizzo di fonti di energia rinnovabili
negli impianti e affiliazione ad enti riconosciuti dal CONI
o dal CIP.
3. Nei casi in cui l'ente locale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata
ad altri soggetti mediante concessione di servizi,
procedura ad evidenza pubblica o appalto di servizi nel
rispetto delle disposizioni del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e della normativa euro-unitaria vigente.
Art. 8
Criteri generali per la valutazione dei soggetti richiedenti
1.Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie
per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi,
tengono conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei
soggetti richiedenti:
numero di tesserati per le attività sportive che possono
svolgersi nell'impianto oggetto di affidamento;
anzianità di affiliazione a Federazioni sportive nazionali, a
Discipline sportive associate, ad Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e dal CIP per lo svolgimento
dell'attività sportiva dell'affidamento;
qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
applicazione di un rapporto numerico tra istruttori e utenti
della struttura.
2. Gli enti territoriali, nella formazione delle graduatorie
per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai
fini della determinazione della durata della stessa, tengono
conto di:
rispondenza del progetto di attività motoria e/o sportiva al
tipo di impianto in esso praticabile;
disposizione delle attrezzature idonee all'attività
praticata;
programma degli investimenti, con particolare riferimento ai
miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti
di energia rinnovabili;
ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e
conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del settore.
3. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle
offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a
quelli di cui al comma 1, anche con riferimento
all'economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle
tariffe applicate. Gli ulteriori requisiti eventualmente
individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di
cui al comma 1e 2, non possono comunque superare il 30 per
cento del valore complessivo di tutti i requisiti di
valutazione.
Art. 9
Convenzione col soggetto affidatario dell'impianto
1. Gli enti pubblici territoriali proprietari degli impianti
stipulano con il soggetto affidatario una convenzione per la
gestione dell'impianto sportivo.
2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le
condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel
rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente
legge, nonché le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei
costi e dei benefici.
3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:
a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso
dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;
c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione
dell'utilizzo dell'impianto;
4. La convenzione individua le operazioni che consentono
all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.
5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il
piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti
contenuti:
a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza,
le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto
gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa
autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione
delle attività di manutenzione, di miglioria, di
approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la
descrizione delle attività concernenti il funzionamento
tecnologico dell'impianto sportivo.
Art. 10
Impianti scolastici
Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, comprese
quelle extracurriculari, sono concesse in uso temporaneo a
società e ad associazioni sportive dilettantistiche
iscritte nel registro nazionale del CONI e del CIP, agli
EPS (Enti di promozione sportiva), alle DSA (Discipline
Sportive Associate) e alle FSN, riconosciuti dal CONI e dal
CIP, aventi sede nel Comune dell'Istituto scolastico o in
comuni confinanti.
2. La concessione viene rilasciata dall'Ente territoriale
nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge.
3.La concessione ha una durata annuale e prevede in capo al
concessionario l'obbligo di usare i locali e le
attrezzature scolastiche secondo l'uso dell'impianto,
informando le Istituzioni scolastiche sui fruitori e sulle
modalità di utilizzo.
4. Il concessionario dovrà provvedere agli oneri di pulizia
e custodia dell'impianto al termine delle attività di
propria spettanza.
Art. 11
Parchi per lo Sport
1. Ai fini del potenziamento della dotazione degli impianti
sportivi sul territorio, la Regione promuove la creazione o la
riqualificazione di Parchi per lo Sport.
2. Sono Parchi per lo Sport le aree dotate di strutture
fisse per lo svolgimento di attività motoria e sportiva
all'aria aperta.
3. I Parchi per lo Sport sono inseriti in un'apposita
sezione dell'elenco degli impianti sportivi censiti, di cui
all'art. 6 della presente legge.
4. I Parchi per lo Sport sono parte integrante del Piano
Pluriennale e del Piano Annuale elaborato dall'Assessore
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che
ne incentiva la diffusione capillare sul territorio
regionale e la pubblicità nel proprio sito istituzionale.
3. L'ente territoriale titolare di un parco dello sport,
nei casi in cui non intenda gestirlo direttamente, dovrà
prevedere l'adozione dell'area per un minimo di due
annualità da parte di una Associazione Sportiva
Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica operante
sul territorio, scelte con le modalità previste dagli
articoli 7, 8 e 9 della presente legge, tra quelle in grado
di garantire la manutenzione delle aree attrezzate anche in
cambio dell'uso esclusivo delle stesse in alcune fasce
orarie dei giorni della settimane.
Art. 12
Rapporti con altre Istituzioni
1. La Regione promuove intese con le Autorità militari,
Forze dell'Ordine, la CESI e Università del territorio
regionale per favorire la pratica delle attività motorie,
ricreative e sportive attraverso la stipula di apposite
convenzioni per l'utilizzo delle strutture, degli spazi e
impianti sportivi pubblici, civili e militari, previa
autorizzazione delle rispettive autorità centrali del
Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, del
Ministero dell'Istruzione e di altri organismi, competenti
in materia.
Art. 13
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui
alla presente legge è affidata all'Assessorato Turismo,
Sport e spettacolo in collaborazione con gli enti locali,
CONI e CIP, attraverso verifiche e ispezioni sulle opere e
sulle attività svolte dai soggetti pubblici e privati che
abbiano in gestione gli impianti sportivi.
2. I soggetti gestori sono tenuti alla rendicontazione
analitica dell'attività svolta e delle spese sostenute e
alla conservazione della documentazione relativa per dieci
anni, al fine di consentirne l'attività di verifica.
Art. 14
Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento degli interventi di questa legge
possono concorrere risorse extraregionali e regionali.
2. L'attività di finanziamento regionale trova copertura
finanziaria nell'ambito della Missione 06 Politiche
giovanili, sport e tempo libero , Piano 01 Sport e tempo
libero , Titolo 1 Spese correnti del bilancio per
l'esercizio finanziario 2024 - 2026 e successivi.
3. Assegnazioni straordinarie per scopi determinati possono
essere disposte con successive leggi regionali.
Art. 15
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.