Disegno di Legge n. 925 del 21-05-2025 Norme per il sistema integrato di protezione civile

Titolo

Norme per il sistema integrato di protezione civile

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26 mag 2025 Assegnato per esame Commissione PRIMA
26 mag 2025 Assegnato per parere Commissione SESTA

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                      RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

      Onorevoli colleghi,

      la proposizione del presente  disegno  di  legge  scaturisce
      dalla necessità  di  aggiornare  la  legislazione  regionale
      attuale  che  è  ferma  alla  legge  regionale  n.  14   del
      31/08/1998.
      La protezione civile è una materia legislativa  concorrente.
      Le Regioni hanno competenza per la disciplina  di  dettaglio
      delle  materie  di  protezione  civile,  nel  rispetto   dei
      principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
      Dal 1998  a  livello  statale  si  registrano  provvedimenti
      legislativi che hanno modificato ed aggiornato le  linee  di
      approccio   e   di    intervento    in    questa    speciale
      materia-attività sociale, in linea anche con il  sistema  di
      approccio alla preparazione all'eventualità  di  accadimento
      di eventi  naturali  o  derivanti  dall'attività  dell'uomo,
      nonché delle azioni da compiere per  un  efficace  soccorso.
      Senza trascurare la necessità di impiego di risorse umane  e
      materiali, oltre che di investimenti finanziari.
      Nel periodo successivo sono cambiate le norme nazionali  che
      si sono  adeguate   alle  esperienze  di  accadimento  e  di
      coordinamento nella catena di  comando  e di soccorso.
      Bisogna aggiornare il sistema del   chi  fa  cosa ,  con  le
      funzioni    di    Regione    (le    strutture     regionali)
      Province/Prefetto  (rapporti  Prefetto/strutture   operative
      statali, ecc.), Comuni, volontariato/cittadini  attivi.  Poi
      come condurre l'attività di prevenzione e come utilizzare la
      comunità scientifica e tecnica per la previsione. E il tutto
      per organizzare il soccorso con  un  modello  di  intervento
      adeguato. Definire l'attuale struttura Dipartimentale con la
      possibilità di inserire rapidi  collegamenti  con  le  altre
      strutture regionali collegate e/o  collegabili  all'attività
      di protezione civile.
      Dare maggiore senso  organizzativo  alla  strutturazione  di
      province e  comuni  per  le  funzioni  di  pianificazione  e
      operative.  E  la   partecipazione   del  volontariato  alle
      attività non solo di soccorso, come già previsto  nel  nuovo
      codice e nelle direttive nazionali consequenziali emesse, ma
      anche partecipazione alla pianificazione. Naturalmente anche
      chi  controlla , chi emana  direttive  (Presidente,  Giunta,
      Direttore).
      Il Disegno di  legge  è  suddiviso  in  sette  CAPI  ,  così
      sintetizzati:
      il primo Capo (diviso in tre sezioni negli artt. 1-9)  è  un
      richiamo ai principi e le finalità della protezione  civile,
      alle tipologie degli eventi in  relazione  anche  al  Codice
      emanato con il decreto legislativo n. 1 del 02 gennaio  2018
      e SS.MM.II.
      Il secondo Capo (diviso in due sezioni  negli  artt.  10-22)
      riguarda  l'organizzazione  del  sistema  regionale  con  le
      indicazioni per definire gli ambiti territoriali ottimali, i
      centri di emergenza e le Direttive regionali. Si definiscono
      le line per le funzioni, i compiti  operativi  e  gestionali
      della Regione, delle Province/Città metropolitane  e  comuni
      singoli o associati
      All'art. 17 si  affronta  anche  la  tematica  dei  rapporti
      interistituzionali e il finanziamento del Sistema regionale.
      Si ribadiscono anche le strutture operative regionali con la
      SORIS  (Sala  operativa  regionale  integrata  Sicilia),  il
      Centro funzionale decentrato, la colonna mobile regionale  e
      la opportunità dei servizi territoriali regionali decentrati
      provinciali o interprovinciali.
      Il Capo terzo (in una sezione negli artt. 23-25)  si  occupa
      della previsione e prevenzione dei rischi  e  pianificazione
      di protezione civile, anche ai diversi livelli territoriali.
      Traccia le basi per il rapporto con la comunità  scientifica
      e le strutture regionali tecniche  ed  operative  (ambiente,
      territorio, forestale,  sanità,  ecc.)  per  tutto  ciò  che
      riguarda  la   possibile   previsione   degli   eventi,   la
      definizione  degli  scenari  territoriali   da   mettere   a
      disposizione per la pianificazione.
      Naturalmente definisce le linee per i compiti e le  funzioni
      dei diversi livelli territoriali  la  cui  operatività  sarà
      corroborata dalle direttive e dal  sistema  di  allerta  già
      operante (avvisi giornalieri di protezione civile) e  quelli
      in fase di operatività (T-alert).
      Nel Capo quarto (in una sezione  negli  artt.  26-29)  viene
      definita la gestione delle emergenze regionali con lo  stato
      di mobilitazione regionale e lo stato di emergenza regionale.
      In pratica come contribuire alla preparazione per affrontare
      le emergenze.
      Nel Capo quinto  (in  una  sezione  negli  artt.  30-32)  la
      partecipazione dei cittadini, il volontariato organizzato  e
      la formazione. Si prevede anche  l'eventuale  organizzazione
      dei  comitati  di  coordinamento  del  volontariato  ed   il
      comitato regionale del volontariato.
      Attenzione  viene  regolamentata  per  la  formazione  degli
      addetti  e  la  diffusione  ella  cultura  della  protezione
      civile.
      Come  potenziare  il  sistema  dell'informazione   e   della
      reazione dei cittadini  nella  coscienza  dei  problemi  del
      proprio territorio. E  come  migliorare  il  concetto,  oggi
      ricorrente, della resilienza  dei  territori.  Il  cittadino
      deve  anche  poter  adeguare  i  propri   comportamenti   al
      territorio,  sia  nel  rispetto  ambientale  ma  anche  come
      reagire  nel  quotidiano  alle  sollecitazioni   ambientali,
      naturali o indotte dall'attività dell'uomo.
      Nel Capo sesto  (in  una  sezione  negli  artt.  33-34)  una
      doverosa attenzione ai segni  distintivi  sia  istituzionali
      che del volontariato, alle onorificenze e istituzione  della
      giornata annuale della  protezione  civile.  Ciò  anche  per
      mantenere sempre attivi attenzione e comportamenti, oltre al
      giusto riconoscimento per chi, in  maniera  istituzionale  o
      nel volontariato, spende e mette a disposizione  la  propria
      professionalità e, nel caso  del  volontariato,  il  proprio
      tempo per  aiutare,  in  maniera  organizzata/coordinata,  i
      cittadini  che  possono  subire  o   hanno   subito   eventi
      calamitosi.
      Capo settimo (in una sezione negli artt. 35-38)  è  dedicato
      alla norma finanziaria, all'abrogazione  di  norme  non  più
      adeguate o in contrasto, e a quelle transitorie e finali.

                               ---O---

             DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Capo I
               PRINCIPI E FINALITA' - TIPOLOGIA EVENTI
                               SEZIONE I
                        PRINCIPI E FINALITA'

                                Art. 1
                         Principi e finalità

      1. Sono recepiti dalla Regione siciliana  i  principi  e  le
      norme recati dal  Codice  della  protezione  civile  Decreto
      Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii., di  seguito
      Codice'.  Ove  non  diversamente  stabilito  dalla  presente
      legge, tutte le espressioni di seguito  utilizzate  assumono
      il medesimo significato loro attribuito dal Codice.
      2.  Le  attività  di  protezione   civile   concernenti   la
      previsione e prevenzione  dai  rischi  per  beni  e  persone
      derivanti dalle condizioni di vulnerabilità  del  territorio
      della  Regione  sia  per  gli  eventi   naturali   che   con
      l'influenza antropica, nonchè concernenti gli interventi  di
      emergenza e per il ritorno alle normali condizioni  di  vita
      delle  popolazioni,  a  fronte   del   preannuncio   o   del
      verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono  materia  di
      prevalente interesse regionale.
      3.  La  Regione,   nell'espletamento   delle   attività   di
      protezione civile di cui  alla  presente  legge,  opera  nel
      rispetto dell'integrazione e/o di sussidiarietà dei  diversi
      livelli di governo istituzionale, per garantire  l'effettivo
      coordinamento con le competenti autorità statali  e  con  il
      sistema delle autonomie locali, nonché il  raccordo  con  le
      ulteriori componenti in sinergia con le strutture  operative
      e i soggetti concorrenti nei quali si articola  il  Servizio
      nazionale della protezione civile  di  cui  all'articolo  3,
      comma 2, del Codice.
      4. Per l'attuazione amministrativa di quanto previsto  dalla
      presente legge, la Regione, ai sensi dell'articolo 6,  comma
      1,  lettera  e),  del  Codice,  impronta  l'adozione   delle
      procedure e delle  modalità  di  organizzazione  dell'azione
      amministrativa delle proprie strutture ed enti, al  fine  di
      assicurarne  la  prontezza  operativa  e  di   risposta   in
      occasione o in  vista  delle  diverse  tipologie  di  eventi
      emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7  del
      Codice e all'articolo 2 della presente legge.
      5. Per lo svolgimento delle attività di  protezione  civile,
      nell'ambito del territorio regionale è istituito il  sistema
      regionale della protezione civile costituito da:
      a) La Regione siciliana,  comprensiva  degli  enti  e  delle
      aziende dipendenti dalla Regione;
      b) Il Dipartimento regionale della protezione civile;
      c) Gli enti locali territoriali.
      6) Alle attività del sistema regionale concorrono anche  gli
      organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il corpo
      nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  le  altre   strutture
      operative nazionali di cui all'articolo 13 del codice  della
      protezione civile (D. l.vo n. 1  del  2  gennaio  2018),  in
      conformità a quanto disposto dalle  leggi  nazionali  e  nel
      rispetto del principio di leale  collaborazione,  nonché  il
      volontariato operante nel territorio regionale in conformità
      a quanto previsto dalla presente legge.
      7) In applicazione del principio di solidarietà nazionale ed
      internazionale   la   Regione   siciliana   partecipa   agli
      interventi  di  soccorso  in  favore  di  altre  regioni   o
      territori al di fuori del territorio  nazionale  colpiti  da
      gravi emergenze di protezione civile.

                              SEZIONE II
                           TIPOLOGIA EVENTI

                                 Art. 2
      Tipologia degli eventi emergenziali per la protezione civile

      1. Le  funzioni  amministrative  in  materia  di  protezione
      civile, nonché della ripartizione degli stessi tra i diversi
      livelli di governo, gli eventi  emergenziali  di  protezione
      civile si distinguono,  in  conformità  all'articolo  7  del
      Codice, nelle seguenti tipologie:
      a) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di  origine
      naturale o derivanti  dall'attività  dell'uomo  che  possono
      essere  fronteggiati  mediante  interventi   attuabili   dai
      singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
      b) emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di  origine
      naturale o derivanti dall'attività dell'uomo  che  per  loro
      natura o estensione comportano  l'intervento  coordinato  di
      più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati  con
      mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati  e
      predefiniti periodi di  tempo,  disciplinati  dalla  Regione
      nell'esercizio della propria potestà legislativa;
      c)  emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con  eventi
      calamitosi di origine  naturale  o  derivanti  dall'attività
      dell'uomo che in ragione della loro intensità  o  estensione
      devono, con immediatezza d'intervento,  essere  fronteggiate
      con  mezzi  e  poteri  straordinari  da  impiegare   durante
      limitati  e  predefiniti  periodi   di   tempo,   ai   sensi
      dell'articolo 24 del Codice.
      2)  I   compiti   operativi   e   le   attività   gestionali
      riconducibili alle funzioni  amministrative  in  materia  di
      protezione civile sono articolati secondo le  competenze  di
      cui al comma  1  anche  quando,  sulla  scorta  di  elementi
      premonitori, relativi ai rischi di cui all'articolo 3, degli
      eventi di cui al comma 1, si preveda che possa  determinarsi
      una situazione di emergenza.

                               Art. 3
             Tipologia dei rischi di protezione civile

      1.  Gli  interventi  del  Sistema  regionale  di  protezione
      civile, con riferimento agli eventi di  origine  naturale  e
      antropica che possono dare origine a emergenze, si esplicano
      in relazione alle tipologie di rischio di  cui  all'articolo
      16, commi 1 e 2, del Codice, così riportati:
      a)   sismico,    vulcanico,    da    maremoto,    idraulico,
      idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit
      idrico e da incendi boschivi;
      b) chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale,
      da trasporti, ambientale, igienico-sanitario,  umanitario  e
      da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali;
      2. In occasione degli eventi di cui all'articolo  16,  comma
      3,  del  Codice,   le   articolazioni   territoriali   delle
      componenti e strutture operative del servizio  regionale  di
      protezione civile possono assicurare il proprio supporto,  a
      seguito di richiesta delle  autorità  di  protezione  civile
      competenti,  limitatamente  ai  soli   aspetti   di   natura
      organizzativa, di assistenza alla popolazione ed attivazione
      dei presidi operativi e  logistici  per  la  gestione  delle
      emergenze, anche in attuazione delle  disposizioni  e  delle
      direttive  adottate   dal   Dipartimento   nazionale   della
      protezione  civile  ai   fini   dell'implementazione   delle
      necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

                              SEZIONE III
                Dipartimento della Protezione Civile

                                 Art. 4
         Funzioni del Dipartimento regionale di protezione civile

      1.  Al  fine  di  assicurare  e  garantire  nel   territorio
      regionale lo svolgimento delle attività di protezione civile
      di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018
      n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione,
      prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché  alla  gestione
      delle emergenze ed al loro superamento, connesse agli eventi
      emergenziali come  definiti  dall'articolo  7  del  medesimo
      decreto, il Dipartimento della Protezione Civile, di seguito
      denominato  DRPC,  preposto  ad   attività   specifiche   di
      interesse pubblico.
      2. Il DPRC, con sede a Palermo, è dotato di piena  autonomia
      organizzativa,  gestionale,  finanziaria  e  contabile,  nei
      limiti delle  risorse  disponibili  ed  in  conformità  alle
      politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed
      alle  direttive  della  Giunta  di  Governo  regionale   che
      esercita su di esso poteri di vigilanza e controllo.

                                 Art. 5
                           Funzioni del DRPC

      1. Il  DRPC  è  preposto  allo  svolgimento  delle  attività
      tecnico-operative, di coordinamento, controllo  e  vigilanza
      in materia di protezione civile nell'ambito  delle  funzioni
      di competenza regionale, provvedendo, altresì, alla gestione
      finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.
      2. Il DRPC svolge, nel  rispetto  delle  prescrizioni  della
      presente  legge,  le  attività  di   studio,   elaborazione,
      proposizione, indagine: vigilanza e coordinamento necessarie
      per assicurare, in situazioni ordinarie, una preordinata  ed
      efficiente   organizzazione   delle   risorse    disponibili
      finalizzata  al  soddisfacimento  delle  proprie  competenze
      nella specifica materia e, in situazioni  di  emergenza,  il
      coordinamento degli interventi  e  la  massima  efficacia  e
      tempestività degli stessi per la salvaguardia della pubblica
      e  privata  incolumità  nonché  dei  beni  e   dell'ambiente
      naturale.
      3. Il DRPC è articolato  in  una  struttura  centrale  e  in
      strutture periferiche provinciali/interprovinciali.
      4. IL DRPC svolge, in particolare, le seguenti  funzioni  in
      materia di protezione civile:
      a)  Elaborazione  dei  piani  e   programmi   regionali   di
      previsione e prevenzione dei  rischi,  in  armonia  con  gli
      indirizzi nazionali;
      b)  Espletamento  delle  incombenze  di  carattere  tecnico,
      amministrativo,     professionale      o      organizzativo,
      indispensabili  per  realizzare  l'insieme  delle  attività,
      degli  impegni,  degli  obblighi  a  carico  della   Regione
      espressamente previsti nei predetti programmi e piani;
      c) Attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei
      rischi;
      d)    Attività     connesse     all'organizzazione,     alla
      valorizzazione,    all'impiego,    alla     formazione     e
      all'addestramento del volontariato di protezione civile;
      e) Rapporti con  il  Dipartimento  nazionale  di  protezione
      civile: con le Prefetture, con le strutture operative e  con
      tutti i soggetti che costituiscono il Sistema  regionale  di
      Protezione civile;
      f) Azioni di supporto ai  soggetti  preposti  all'attuazione
      degli interventi urgenti;
      g) Realizzazione di  periodiche  iniziative  di  formazione,
      informazione, diffusione della conoscenza e della cultura di
      Protezione civile  rivolte  ai  cittadini,  con  particolare
      attenzione alle realtà scolastiche;
      h) Gestione delle attività di competenza regionale tecniche,
      amministrative e  contabili,  ivi  comprese  le  contabilità
      speciali di cui all'articolo 27 del d.lgs. 1/2018,  connesse
      alla dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
      nazionale,  ai  sensi  della  lettera   c)   del   comma   1
      dell'articolo 7 del d.lgs. 1/2018;
      i) Attività inerenti all'attuazione della legge 21  novembre
      2005 n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)  e
      ss.mm.ii..
      5. Il DRPC si avvale della  collaborazione  delle  strutture
      tecniche regionali competenti, degli enti  regionali,  delle
      agenzie e delle aziende regionali che svolgono interventi  o
      attività riconducibili nell'ambito della protezione  civile.
      Detti soggetti sono tenuti a fornire alla stessa,  a  titolo
      gratuito, i dati in loro possesso.
      6. Il DRPC utilizza gli elementi conoscitivi disponibili  ed
      acquisisce collaborazioni scientifiche od operative, ove non
      disponibili all'interno della Regione, attraverso la stipula
      di specifiche convenzioni con le  Università,  i  centri  di
      ricerca  gli  enti  locali,  gli  ordini  professionali,  le
      organizzazioni professionali di protezione civile, nonché le
      organizzazioni di volontariato siciliane.

                                   Art. 6
                              Direttore del DRPC

      1. L'incarico di Direttore del DRPC è conferito dalla Giunta
      di Governo regionale. L'incarico è conferito ai dirigenti di
      ruolo  della  Regione  Sicilia  in  possesso  dei  requisiti
      previsti  dalla  normativa  per  l'incarico   di   direttore
      generale di dipartimento regionale. Il Direttore:
      a) la rappresentanza legale del DRPC;
      b)  l'attuazione  delle  attività  previste  nel   Programma
      annuale di cui all'articolo 10;
      c) il raccordo con le altre strutture regionali, ivi incluse
      quelle sanitarie di emergenza, ai fini del  coordinamento  e
      dell'unitarietà dell'azione amministrativa:
      d) di concerto con i dirigenti dei  servizi  competenti,  la
      costituzione della colonna mobile  regionale  di  protezione
      civile, anche articolata in colonne mobili provinciali;
      e) di concerto  con  i  dirigenti  dei  servizi  competenti,
      l'istituzione e la localizzazione;
      f) dei Centri di coordinamento d'Ambito di cui  all'articolo
      15, unitamente all'indicazione delle specifiche modalità per
      la gestione e l'uso dei materiali  e  dei  mezzi  di  pronto
      intervento;
      g) la predisposizione della proposta del  Programma  annuale
      di attività del DRPC ai sensi dell'articolo 8;
      h) l'adozione dei documenti contabili  di  cui  al  comma  3
      dell'articolo 12;
      i) la stipula di convenzioni con le strutture operative  del
      Servizio Nazionale della Protezione Civile nel  rispetto  di
      quanto indicato dall'articolo 13 del d.lgs. 1/2018.
      2. Al Direttore si applicano  le  disposizioni  normative  c
      amministrative applicabili ai direttori regionali in  merito
      al  conferimento  ed   alla   durata   dell'incarico,   alle
      responsabilità,   all'inconferibilità   e    incompatibilità
      dell'incarico. II  trattamento  economico  del  Direttore  è
      parificato a quello degli altri Direttori regionali.

                                    Art. 7
                      Organizzazione e personale del DRPC

      1. L'organizzazione del DRPC è rimessa ad apposito  atto  di
      organizzazione approvato dalla Giunta di  Governo  regionale
      su proposta del  Direttore,  che  stabilisce,  nel  rispetto
      della normativa regionale in materia:
      a) il contingente complessivo del personale  e  la  relativa
      dislocazione nell'ambito delle  strutture  organizzative  di
      cui al comma 2;
      b) la  definizione,  il  ruolo  e  le  responsabilità  degli
      operatori di protezione civile;
      c) le modalità di svolgimento delle attività di protezione
      civile;
      d) le relazioni esterne;
      e) il logo del DRPC.
      2. Il DRPC è articolata in:
      a) Direttore generale;
      b)  Unità  organizzative  complesse;  (SDG-Staff,   Aree   e
      Servizi);
      c) Unità organizzative semplici: (Unità operative);
      d) Centro Funzionale decentrato di cui all'articolo 24;
      e) Sala Operativa regionale di cui all'articolo 23.
      3. Il DRPC, per l'espletamento delle  proprie  attività,  si
      avvale:
      a) di personale assunto a tempo  indeterminato  appartenente
      al ruolo della Regione;
      b) di personale  assunto  dalla  Regione,  tramite  pubblico
      concorso ai sensi dell'articolo 35 del  d.lgs.  165/2001,  a
      tempo  indeterminato  o  determinato  o  con   altre   forme
      contrattuali flessibili di  assunzione  e  di  impiego,  nei
      limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
      c)  di  personale  di  altre  amministrazioni  pubbliche  in
      posizione  di  aspettativa,  fuori  ruolo,  di  comando,  di
      distacco  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  nei   limiti
      stabiliti dalle leggi vigenti.
      4. Il personale di cui al comma 3, lettera  b)  non  supera,
      fatti  salvi  trasferimenti  specifici  derivanti  da  norme
      statali  e  finalizzati  all'assunzione  di  personale,   il
      turn-over stabilito dalla normativa nazionale in materia  di
      personale.
      5. L'assunzione di personale da parte del DRPC soggiace alla
      disciplina regionale  in  materia.  Il  Direttore  provvede,
      secondo quanto disposto dall'atto di  organizzazione  ed  in
      conformità alla normativa statale e regionale in materia, al
      conferimento   degli   incarichi   dirigenziali   ed    alla
      ripartizione  del  personale  non  dirigenziale  nell'ambito
      delle strutture di  cui  al  comma  2,  in  conformità  alle
      esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia  dell'azione
      amministrativa.
      6. Al fine di favorire la crescita di competenze in  materia
      di protezione civile, il DRPC, nel rispetto della  normativa
      vigente in materia, può, in qualità di  soggetto  ospitante,
      stipulare  convenzioni  per  lo  svolgimento   di   tirocini
      curriculari promossi da università, istituzioni  scolastiche
      e   centri   di   formazione   professionale   e    promuove
      l'incentivazione per  la  ricerca  e  per  lo  studio  delle
      tematiche connesse alla protezione civile.
      7. Con l'atto di organizzazione di cui al comma l, la Giunta
      di Governo regionale, su proposta del Direttore, provvede ad
      effettuare  una   ricognizione   delle   risorse   umane   e
      strumentali in dotazione, nonché alla  determinazione  della
      dotazione organica definitiva  dello  stesso  DRPC.  Con  lo
      stesso atto si provvede alla stima dei fabbisogni finanziari
      necessari per  l'efficiente  funzionamento  del  Servizio  e
      delle attività  di  protezione  civile  regionale,  cosìcome
      scaturenti  dallo  stesso  atto  di  organizzazione   e   di
      ridefinizione della dotazione  organica.  Allo  stanziamento
      delle  risorse  aggiuntive   eventualmente   necessarie   si
      provvederà con la legge di bilancio.

                               Art. 8
                    Informazione e Formazione

      1. Il DRPC promuove e organizza una permanente  attività  di
      formazione, informazione,  sensibilizzazione  ed  educazione
      civica relativamente  alle  principali  problematiche  degli
      eventi  calamitosi,   con   particolare   riferimento   alle
      popolazioni interessate alle diverse ipotesi di  rischio  dl
      rilievo regionale e  locale,  portando  a  conoscenza  della
      collettività, degli enti pubblici e privati  e  dei  tecnici
      interessati,  i  comportamenti  necessari  per  ridurre  gli
      effetti dannosi degli eventi calamitosi, nonché sollecitando
      una fattiva e generalizzata collaborazione  all'attività  di
      soccorso e di assistenza.
      2. Per le medesime  finalità  di  formazione,  il  DRPC,  di
      concerto e previa  convenzione  con  i  soggetti  competenti
      quali  i  vigili  del  fuoco,  le  forze  dell'ordine,   può
      organizzare periodiche esercitazioni relative sia all'intero
      territorio regionale che a porzioni di esso.
      3. L'attività formativa è prevista nel programma annuale  di
      attività del  DRPC  e  a  tal  fine  la  Giunta  di  Governo
      regionale può autorizzare  la  stipula  di  convenzioni  con
      esperti,  istituti,  centri  specializzati  ed   organi   di
      informazione, ivi inclusi gli ordini professionali.
      4. Il DRPC promuove le più opportune  iniziative  editoriali
      mediante pubblicazioni divulgative e specialistiche.

                                Art. 9
            Risorse finanziarie e sistema contabile del DRPC

      1. Le risorse finanziarie del DRPC sono costituite da:
      a)  risorse  ordinarie  regionali  per  il  funzionamento  e
      l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge al
      DRPC  sulla   base   del   bilancio   preventivo   approvato
      annualmente;
      b)  risorse   straordinarie   regionali   per   fronteggiare
      emergenze  connesse  con  eventi  calamitosi  di   rilevanza
      regionale di cui all'articolo 7, comma l,  lettera  b),  del
      d.lgs. 1/2018;
      c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle  funzioni
      conferite alla Regione in materia di protezione Civile;
      d) risorse straordinarie statali per interventi connessi  ad
      eventi in conseguenza dei quali viene  deliberato  ai  sensi
      dell'articolo 24 del d.lgs. 1/2018 lo stato di emergenza nel
      territorio regionale;
      e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali, per  il
      finanziamento o cofinanziamento di progetti ed  attività  di
      interesse della protezione civile in ambito europeo;
      f) risorse derivanti da contributi, donazioni  e  liberalità
      di  soggetti  privati  secondo  Io   specifico   regolamento
      approvato dal Direttore.
      2. Il Direttore propone il bilancio di  previsione  annuale,
      il conto consuntivo e il rendiconto generale e li  trasmette
      alla Giunta di  Governo  regionale  per  l'approvazione.  Il
      Direttore approva l'assestamento di bilancio e  le  relative
      variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie di  cui  al
      comma l. Il Bilancio di previsione  e  il  conto  consuntivo
      sono sottoposti altresì  all'approvazione  degli  organi  di
      governo regionale preposti.

                                   CAPO II
        ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
                                SEZIONE I
                      ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

                              Art. 10
              Sistema regionale della protezione civile

      1. Costituiscono  componenti  del  Sistema  regionale  della
      protezione  civile  e  provvedono   all'espletamento   delle
      attività di protezione civile di cui all'articolo 1, secondo
      i rispettivi ordinamenti e competenze  e  nel  rispetto  dei
      principi di sussidiarietà, differenziazione  e  adeguatezza,
      la Regione, le Città metropolitane  di  Catania,  Messina  e
      Palermo  e  le   Province/Liberi   consorzi   comunali   del
      territorio siciliano, quali enti di area  vasta,  i  comuni,
      anche in forma associata, e gli altri  enti/istituzioni  del
      territorio siciliano.
      2. Il Presidente della Regione, i Sindaci metropolitani e  i
      sindaci, ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,  del  Codice,
      esercitano   le   funzioni   loro   attribuite   ai    sensi
      dell'articolo 6  del  Codice  e  ne  sono  responsabili  con
      riferimento al relativo ambito di governo. In particolare:
      a) del recepimento degli indirizzi nazionali in  materia  di
      protezione civile;
      b) della promozione,  dell'attuazione  e  del  coordinamento
      delle attività di cui all'articolo 2 del  Codice  esercitate
      dalle strutture organizzative di propria competenza;
      c) della destinazione delle risorse finanziarie  finalizzate
      allo svolgimento delle attività  di  protezione  civile,  in
      coerenza con le esigenze di effettività  delle  funzioni  da
      esercitare, come disciplinate nella  pianificazione  di  cui
      all'articolo 18 del Codice;
      d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte
      all'esercizio  delle  funzioni  di   protezione   civile   e
      dell'attribuzione, alle  medesime  strutture,  di  personale
      adeguato e munito di specifiche professionalità,  anche  con
      riferimento alle attività di presidio delle sale  operative,
      della rete dei centri  funzionali  nonché  allo  svolgimento
      delle attività dei presidi territoriali;
      e)   della   disciplina   di   procedure   e   modalità   di
      organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture  e
      degli  enti  afferenti  alle   rispettive   amministrazioni,
      peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza
      operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi
      di cui all'articolo 2 del Codice.
      3. Ferme  restando  le  attribuzioni  e  le  competenze  dei
      Sindaci  e  dei  Sindaci   metropolitani,   disciplinate   e
      individuate dal Codice, nonché  dal  comma  2  del  presente
      articolo  e  dall'articolo  16  della  presente   legge,   i
      presidenti  delle  province/liberi  consorzi  comunali  e  i
      Sindaci metropolitani sono responsabili  delle  funzioni  in
      materia di protezione civile delegate ai rispettivi enti  ai
      sensi del Codice e dell'articolo 15  della  presente  legge,
      nonché  della   destinazione   delle   risorse   finanziarie
      finalizzate allo svolgimento delle  attività  di  protezione
      civile  e  dell'attribuzione  alle  strutture  organizzative
      preposte all'esercizio delle funzioni di  protezione  civile
      di propria competenza di  personale  adeguato  e  dotato  di
      specifiche professionalità.
      4. Costituiscono strutture organizzative e unità  funzionali
      del Sistema regionale della protezione civile e  collaborano
      con le articolazioni  regionali  delle  strutture  operative
      nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, del Codice:
      a) l'Unità di crisi regionale di cui all'articolo 19;
      b) la Sala Operativa regionale di protezione civile  di  cui
      all'articolo 20;
      c) il Centro funzionale decentrato della  Regione  Siciliana
      di cui all'articolo 21;
      d) la Colonna mobile regionale di cui all'articolo 22;
      e) i Servizi Territoriali Regionali su base provinciale  e/o
      d'Ambito di cui all'articolo 23;
      f)  il  volontariato  organizzato  di   protezione   civile,
      iscritto  nell'elenco  territoriale  del   volontariato   di
      protezione civile  istituito  presso  la  Regione  ai  sensi
      dell'articolo 22;
      g)  la  Scuola  superiore  di  protezione  civile   di   cui
      all'articolo 24;
      h) gli altri enti regionali di cui all'articolo 15;
      i) le articolazioni territoriali delle  strutture  operative
      nazionali di cui all'articolo 13 del Codice;
      j) i gestori di infrastrutture critiche, di cui  al  decreto
      legislativo  11  aprile  2011,  n.  61   (Attuazione   della
      Direttiva  2008/114/CE   recante   l'individuazione   e   la
      designazione delle  infrastrutture  critiche  europee  e  la
      valutazione della necessità di migliorarne  la  protezione),
      che attraversano il territorio regionale.
      5. La Giunta di Governo regionale,  ai  sensi  dell'articolo
      13, comma 3, del Codice, può  in  ogni  tempo,  individuare,
      relativamente all'ambito territoriale regionale e nei limiti
      delle  proprie  competenze,  ulteriori  strutture  operative
      regionali, in ambiti diversi da quelli di riferimento  delle
      strutture  di  cui  al  comma  4  del  presente  articolo  e
      all'articolo 13, comma 1, del Codice.
      6. Possono concorrere alle attività di protezione civile  di
      ambito regionale, anche mediante le forme di  collaborazione
      di cui all'articolo 8, i seguenti soggetti:
      a) i singoli ordini e collegi professionali territoriali, le
      loro  eventuali  forme  associative  costituite  a   livello
      regionale, nonché  le  eventuali  forme  associative  fra  i
      rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale;
      b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni
      in materia di protezione civile a livello regionale;
      c) le aziende, le società e gli altri  soggetti  pubblici  o
      privati che svolgono  funzioni  utili  per  le  finalità  di
      protezione civile.

                                 Art. 11
            Ambito territoriale e organizzativo ottimale

      1. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma  3,  e
      18, comma 1, lettera a), del Codice  e  in  conformità  alle
      direttive vigenti in materia, individua,  con  deliberazione
      della Giunta di Governo regionale, gli ambiti territoriali e
      organizzativi   ottimali   quali   livelli    ottimali    di
      organizzazione  delle  strutture  di  protezione  civile   a
      livello  territoriale  di  ambito,  al  fine  di   garantire
      l'effettività delle funzioni di  protezione  civile  di  cui
      all'articolo 3, comma 3, del Codice.
      2. Con la medesima deliberazione  di  cui  al  comma  1,  la
      Regione individua i  Comuni  di  riferimento  degli  ambiti,
      tenendo in debito conto i limiti amministrativi  coincidenti
      con le Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali.

                               Art. 12
     Centri polifunzionali di emergenza/centri coordinamento d'ambito

      1. La Regione, sentite le province/liberi consorzi  comunali
      o la Città metropolitana competenti, individua  presso  sedi
      dislocate in ambito regionale  i  Centri  polifunzionali  di
      emergenza, in conformità al comma 4. I Centri polifunzionali
      di emergenza assolvono alle seguenti funzioni:
      a) sede di ricovero delle risorse strumentali di  protezione
      civile appartenenti al sistema di area vasta, dotata di  una
      organizzazione che ne cura la manutenzione e  la  tenuta  in
      efficienza;
      b)  luogo  di  organizzazione   delle   attività   e   degli
      spostamenti  della  Colonna  mobile  regionale,  per   poter
      garantire,  in  caso  di  attivazione  per  eventi  di   cui
      all'articolo 2, tempestività ed efficacia di intervento;
      c)  plesso  utilizzabile  per  attività  formative   e   per
      esercitazioni, allo scopo di  far  crescere  il  sistema  di
      protezione  civile,   con   particolare   riferimento   agli
      operatori istituzionali  e  agli  aderenti  al  volontariato
      organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 22,  e
      di generare una maggiore consapevolezza e proattività  nella
      popolazione.
      2. La Regione può intervenire direttamente  nell'acquisto  o
      nella  locazione  degli  immobili,   dei   mezzi   e   delle
      attrezzature  strumentali  dei  Centri   polifunzionali   di
      emergenza e può realizzare o anche gestire i centri medesimi
      direttamente oppure  mediante  strumenti  di  programmazione
      negoziata o tramite apposite convenzioni  con  enti  locali,
      altri   soggetti   pubblici   o   privati,   istituzioni   o
      volontariato organizzato iscritto  nell'elenco  territoriale
      del volontariato di protezione civile  di  cui  all'articolo
      22, comma 3.
      3. Nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata o
      delle convenzioni stipulabili con i soggetti di cui al comma
      2, sono disciplinate, in  conformità  a  eventuali  atti  di
      indirizzo emanati dalla  Giunta  di  Governo  regionale,  le
      modalità  di  realizzazione,  gestione  e  manutenzione  dei
      Centri polifunzionali di emergenza, definendo,  altresì,  le
      modalità di partecipazione alle spese per  la  realizzazione
      delle singole iniziative.
      4. Le modalità di coordinamento dei Centri polifunzionali di
      emergenza con le strutture operative locali  e  regionali  e
      l'individuazione  dei  medesimi  centri  polifunzionali  sul
      territorio regionale  sono  disciplinati  con  deliberazione
      della Giunta di Governo regionale, considerando le strutture
      già esistenti e le necessità operative e  strategiche  sulla
      base di priorità di livello regionale, al fine di  garantire
      in  modo  omogeneo  la  ripartizione   delle   risorse   per
      fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali.

                               Art. 13
  Direttive del Presidente della Regione e conseguenti indicazioni
                              operative

      1. Le direttive del Presidente della Regione assicurano, sul
      piano tecnico,  l'indirizzo  unitario,  nel  rispetto  delle
      peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione  e
      lo svolgimento delle attività di protezione  civile  e  sono
      adottate su proposta del Direttore del DRPC della protezione
      civile.

                               Art. 14
    Funzioni, compiti operativi e attività gestionali della Regione

      1. La Regione, nella sua qualità di componente del  Servizio
      nazionale della protezione civile ai sensi degli articoli  1
      e 4 del Codice, nell'esercizio della funzione di  protezione
      civile di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice, provvede,
      secondo il proprio ordinamento e nell'ambito  delle  proprie
      competenze:
      a) all'attuazione delle attività di protezione civile di cui
      all'articolo  2   del   Codice,   volte   alla   previsione,
      prevenzione e mitigazione dei rischi,  alla  gestione  delle
      emergenze e al loro superamento;
      b)  all'attuazione  delle  direttive  del   Presidente   del
      Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'articolo  15  del
      Codice;
      c) alla programmazione, al coordinamento e  all'integrazione
      sul territorio, ai sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  del
      Codice,  dei  soggetti  pubblici  e  privati  in  grado   di
      rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.
      2.  La  Regione,  nell'esercizio   delle   proprie   potestà
      legislative e amministrative, disciplina l'organizzazione  e
      coordina e cura  l'attuazione,  all'interno  del  territorio
      regionale,  delle  attività  di  protezione  civile  di  cui
      all'articolo 2 del Codice, volte:
      a) alla previsione, prevenzione e  mitigazione  dei  rischi,
      anche mediante le  attività  di  redazione,  approvazione  e
      attuazione del piano regionale di protezione civile, di  cui
      all'articolo  11,  comma  1,   lettera   a),   del   Codice,
      improntando i piani e i  programmi  di  gestione,  tutela  e
      risanamento del  territorio  di  propria  competenza  e  gli
      ulteriori    strumenti    di    pianificazione    strategica
      territoriale di propria competenza  alla  coerenza  con  gli
      scenari di rischio e le strategie operative  definiti  nella
      pianificazione di protezione civile, ai sensi  dell'articolo
      18, comma 3, del Codice;
      b) all'approvazione del piano di protezione civile  adottato
      dagli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
      c) alla gestione dell'emergenza;
      d) al superamento dell'emergenza.
      3. La Regione, ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  del
      Codice, assicura le attività di  competenza  in  materia  di
      protezione civile, con particolare riguardo a:
      a) svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera b);
      b) indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione
      e la valutazione periodica dei piani  di  protezione  civile
      degli  enti  di  area  vasta  e   dei   comuni,   ai   sensi
      dell'articolo 17;
      c) concorso del sistema regionale di protezione civile  alle
      attività di rilievo nazionale;
      d) gestione della Sala Operativa regionale,  secondo  quanto
      previsto all'articolo 22;
      e)  organizzazione  della  struttura  e  dei   Servizi   del
      Dipartimento  regionale   di   protezione   civile,   nonché
      definizione di  procedure  e  modalità  relative  ad  azioni
      tecniche, operative e  amministrative  volte  ad  assicurare
      prontezza operativa e di risposta in occasione  o  in  vista
      degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
      f) modalità per la deliberazione dello  stato  di  emergenza
      regionale e per lo svolgimento delle  conseguenti  attività,
      secondo quanto previsto all'articolo 11,  comma  1,  lettera
      f), del Codice e all'articolo 21 della presente legge;
      g) modalità di  coordinamento  con  le  altre  componenti  e
      strutture del Servizio nazionale della protezione civile, in
      caso di eventi anche di  livello  nazionale  che  richiedano
      l'azione integrata di dette componenti  e  strutture,  ferme
      restando le competenze dei prefetti di  cui  all'articolo  9
      del Codice;
      h) gestione delle attività del volontariato  organizzato  di
      protezione civile ai  sensi  dell'articolo  32  del  Codice,
      comprese le sue forme di rappresentanza su base democratica;
      i) gestione della Colonna mobile  regionale,  come  definita
      dall'articolo 12, per  gli  interventi  in  occasione  o  in
      previsione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
      j) interventi per la ripresa  delle  normali  condizioni  di
      vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
      k)  concorso  agli  interventi  di  livello  internazionale,
      secondo quanto indicato dall'articolo 29 del Codice;
      l) spegnimento degli incendi boschivi,  nel  rispetto  delle
      competenze statali in materia;
      m) attività formative in materia di protezione civile.
      4. Il Presidente della Regione, nei  casi  di  emergenza  di
      protezione  civile  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   è
      a) dell'informazione  alla  popolazione  e  agli  organi  di
      informazione, ferme restando le competenze  dei  sindaci  di
      cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del Codice;
      b) del coordinamento, curando il raccordo con le  prefetture
      di riferimento e ferme restando  le  rispettive  competenze,
      degli   interventi   organizzati   a   livello   di   ambiti
      territoriali ottimali e di sub-ambiti di operatività di  cui
      ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 9 del Codice;
      c)  degli  eventuali  interventi   diretti   richiesti   dai
      presidenti delle  province/liberi  consorzi  comunali/liberi
      consorzi o dai Sindaci metropolitani.
      5. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma  3,  e
      18, comma 1, lettera a), del Codice e secondo i principi ivi
      disciplinati,  individua  nelle   province/liberi   consorzi
      comunali e nelle Città metropolitane di Catania,  Messina  e
      Palermo gli ambiti  territoriali  e  organizzativi  ottimali
      quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture  di
      protezione civile a livello territoriale di ambito  al  fine
      di garantire  l'effettività  delle  funzioni  di  protezione
      civile di cui all'articolo 3,  comma  3,  del  Codice.  Alle
      province/liberi consorzi comunali del territorio siciliano e
      alle Città metropolitane vengono delegate le funzioni  e  le
      attività in materia di protezione civile di cui all'articolo
      6 della presente legge, da svolgersi secondo le modalità  di
      cui al medesimo articolo 6.
      6.  Al  fine  di  consentire  una  migliore  operatività  ed
      efficienza dell'azione di protezione  civile  su  specifiche
      aree  territoriali  che,  per  vastità   e   caratteristiche
      orografiche, necessitano di un'organizzazione più  capillare
      e diversificata sul territorio, la Regione può,  laddove  ne
      ravvisi  la  necessità,   individuare,   mediante   apposito
      regolamento, i criteri per la definizione,  all'interno  del
      territorio   corrispondente   all'ambito   territoriale    e
      organizzativo ottimale, di  eventuali  sub-ambiti  operativi
      nei quali organizzare l'attuazione delle procedure operative
      in materia di protezione civile. L'eventuale  individuazione
      di sub-ambiti operativi all'interno dell'ambito territoriale
      e organizzativo ottimale  è  operata  dalle  province/liberi
      consorzi comunali e dalle città metropolitane in  conformità
      ai criteri delineati dal regolamento  regionale  di  cui  al
      presente comma e previo parere vincolante della Regione.
      7. L'elencazione degli ambiti territoriali  e  organizzativi
      ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi  individuati
      dagli enti di area vasta è effettuata nel piano regionale di
      protezione civile di cui all'articolo 15.
      8. La Regione riconosce  e  valorizza,  mediante  l'adozione
      delle più opportune iniziative ai  sensi  dell'articolo  24,
      l'importanza  della  diffusione  della  conoscenza  e  della
      cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento
      delle istituzioni scolastiche, universitarie e della  fascia
      giovane della popolazione, quale attività di prevenzione non
      strutturale di protezione civile ai  sensi  dell'articolo  2
      del Codice, allo scopo di  promuovere  la  resilienza  della
      comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e  misure
      di autoprotezione dei cittadini.
      9. Al fine di garantire una effettiva ed efficace azione  di
      protezione civile, la Regione, nel  rispetto  dell'autonomia
      gestionale e  operativa  degli  enti  locali  preposti  alle
      attività di cui alla presente legge, effettua i monitoraggi,
      nonché, per  quanto  attiene  all'esercizio  delle  funzioni
      delegate agli enti di area vasta, i controlli, di  cui  agli
      articoli 30 e 31.
      10. Fermo  restando  il  rispetto  del  principio  di  leale
      collaborazione  interistituzionale,  la  Regione  assume  le
      determinazioni di competenza nei confronti degli enti locali
      di cui al comma 9, in caso di inattività o inadempienza  nel
      compimento di atti obbligatori ai sensi della presente legge
      o violazione dell'attività di indirizzo  regionale  prevista
      dalla presente legge, ai sensi degli articoli 24 e  seguenti
      della legge regionale 3 dicembre 1991, n.  44  (Nuove  norme
      per   il   controllo   sugli   atti   dei   comuni,    delle
      province/liberi consorzi comunali e degli altri enti  locali
      della  Regione  siciliana)  ovvero  in  caso  di   accertata
      impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso.

                                Art. 15
      Funzioni, compiti operativi e attività gestionali delle
     province/liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

      1. Nell'ambito del Sistema regionale di  protezione  civile,
      alle  province/liberi  consorzi  comunali   del   territorio
      siciliano e alle Città metropolitane,  quali  enti  di  area
      vasta e ambiti territoriali e organizzativi ottimali di  cui
      all'articolo 3,  comma  3,  del  Codice,  sono  delegate  le
      seguenti  funzioni,  con  possibilità  di  esercizio   delle
      medesime anche in modalità coordinata o in  forma  associata
      ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18  agosto
      2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
      enti locali):
      a)  previsione  e   prevenzione   dei   rischi,   ai   sensi
      dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  o),  numero  1),  del
      Codice:
      b) rilevazione dei rischi sul territorio di competenza;
      c) attività di diffusione della conoscenza e  della  cultura
      della protezione civile a supporto e integrazione di  quella
      di competenza dei comuni;
      d) attuazione sul territorio di competenza delle attività di
      previsione e degli  interventi  di  prevenzione  dei  rischi
      stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei
      connessi provvedimenti amministrativi;
      e) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei  dati  relativi
      alle attività di previsione e  prevenzione  dei  rischi  sul
      territorio di competenza;
      f) pianificazione di area vasta:
      g) redazione, adozione e attuazione del piano di area  vasta
      di protezione civile, a valere anche quale piano d'ambito di
      protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera
      o), numero 2), del  Codice,  nel  rispetto  degli  indirizzi
      regionali di cui all'articolo 17, comma 1, e in raccordo con
      la  prefettura  competente  secondo  le  modalità   di   cui
      all'articolo17, comma 5;
      h)  valutazione  periodica  del  piano  di  area  vasta   di
      protezione civile, anche mediante l'esperimento di  apposite
      esercitazioni, ai fini del relativo eventuale  aggiornamento
      o anche revisione, nel rispetto degli indirizzi regionali di
      cui all'articolo 17, comma 1;
      i) supporto ai  comuni,  anche  in  forma  associata,  nello
      svolgimento  delle  attività  di  competenza,   riguardo   a
      previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza;
      j) verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei
      piani e programmi di  gestione,  tutela  e  risanamento  del
      territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti
      di  pianificazione  strategica   territoriale   di   propria
      competenza  con  gli  scenari  di  rischio  e  le  strategie
      operative  definiti  nella  pianificazione   di   protezione
      civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;
      k) concorso alle attività per il superamento dell'emergenza:
      l) attivazione dei servizi urgenti  di  propria  competenza,
      anche di natura tecnica, in caso  di  eventi  calamitosi  di
      livello locale o di area vasta;
      m) approntamento, ove non  già  previsto,  organizzazione  e
      gestione della Sala Operativa di area  vasta,  destinata  ad
      operare in  raccordo  con  la  SORIS  e  con  le  prefetture
      territorialmente competenti;
      n) raccordo con la prefettura  territorialmente  competente,
      ferme   restando   le   rispettive   competenze,   ai   fini
      dell'attuazione del piano di area vasta di protezione civile
      e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
      o) attivazione, direzione e coordinamento  del  volontariato
      organizzato di protezione civile esistente sul territorio di
      competenza, in conformità al disposto degli articoli 18, 19,
      20,  21  e  22  e,  per  quanto  specificamente  attiene  al
      coordinamento operativo, in collaborazione con i Comitati di
      coordinamento  del  volontariato  di  cui  all'articolo  23,
      raccordandosi   con   i   comuni   interessati   dall'evento
      calamitoso e dandone immediata comunicazione alla Regione;
      p)  organizzazione,   gestione   e   attivazione,   con   la
      collaborazione   dei   Comitati   di    coordinamento    del
      volontariato di cui all'articolo  23,  delle  componenti  di
      area  vasta  della  Colonna   mobile   regionale,   di   cui
      all'articolo 12; alle componenti di area vasta della Colonna
      mobile regionale possono essere chiamati  a  partecipare,  a
      seconda delle  caratteristiche  e  della  specificità  degli
      eventi emergenziali in corso e sotto la direzione  dell'ente
      di  riferimento,  tutti  i  soggetti  che  costituiscono  il
      sistema di area vasta di protezione  civile  e  che  operano
      nell'ambito territoriale di riferimento, fra i quali  assume
      particolare rilevanza, quale struttura operativa  principale
      per  il  sistema  di   protezione   civile   siciliano,   il
      volontariato organizzato di cui all'articolo 31;
      q) supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle
      emergenze di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  a),  ivi
      inclusa  l'organizzazione  dei  presidi   territoriali,   in
      attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 3,  del
      Codice;
      r) svolgimento di attività di formazione, in concorso con la
      Regione, in conformità a quanto disposto all'articolo 24;
      s) raccolta dei dati e compilazione delle  schede  di  primo
      accertamento danni causati  da  evento  calamitoso  mediante
      apposito  applicativo  informatico,   in   conformità   agli
      indirizzi regionali;
      t) individuazione, all'interno del territorio di competenza,
      di  eventuali  sub-ambiti  operativi,  secondo  le  modalità
      previste all'articolo 5, comma 6.
      2. Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente
      articolo, gli enti di area vasta, al fine  di  garantire  un
      coordinamento uniforme  su  tutto  il  territorio  regionale
      delle  attività  di  protezione  civile,  sono   tenuti   ad
      attenersi agli atti di indirizzo adottati  dalla  Giunta  di
      Governo regionale, fatte salve, ove previste,  le  direttive
      di competenza statale.
      3. Al fine  di  garantire  l'effettività  dello  svolgimento
      delle funzioni delegate di cui  al  presente  articolo,  gli
      enti di area vasta  provvedono  all'ordinamento  dei  propri
      uffici,  mediante  l'obbligatoria  adozione  di  un'adeguata
      struttura   organizzativa,   dotata    di    professionalità
      qualificate  e  specificamente  formate  e  aggiornate,  ivi
      inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in
      possesso di formazione specifica.
      4. Ferme  restando  le  attribuzioni  e  le  competenze  dei
      Sindaci in qualità di autorità  territoriali  di  protezione
      civile, espressamente disciplinate e individuate dal  Codice
      e declinate e  specificate  all'articolo  7  della  presente
      legge, i Presidenti delle province/liberi consorzi  comunali
      e i Sindaci metropolitani, nelle situazioni emergenziali  di
      cui all'articolo 2,  sono  responsabili,  nel  rispetto  del
      principio di sussidiarietà, dell'organizzazione generale dei
      soccorsi nel  territorio  di  competenza  e  sono,  altresì,
      responsabili  della  comunicazione  alle   popolazioni   dei
      territori di competenza e agli organi di informazione.
      5. Per  un  più  efficace  espletamento  delle  attività  di
      protezione civile, gli enti di area vasta possono  stipulare
      apposite convenzioni  con  il  volontariato  organizzato  di
      protezione civile, ivi inclusi i Comitati  di  coordinamento
      del volontariato di protezione civile, se  costituiti  nella
      forma di associazione riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo
      23. Il contenuto minimo e vincolante delle convenzioni con i
      Comitati di coordinamento del volontariato è disciplinato da
      apposite  linee  guida  adottate  dalla  Giunta  di  Governo
      regionale.
      6. Per un più efficace  esercizio  delle  funzioni  e  delle
      attività di protezione civile di cui al  presente  articolo,
      gli enti di area vasta possono, altresì, avvalersi di  altri
      enti locali, ivi incluse le comunità montane, e  degli  enti
      gestori dei parchi regionali  territorialmente  interessati,
      mediante appositi  accordi  e  convenzioni  ai  sensi  della
      normativa vigente.
      7. Al fine  di  garantire  l'effettività  dello  svolgimento
      delle funzioni delegate di  cui  al  presente  articolo,  le
      Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo, nonché  i
      Liberi Consorzi (Province) di Agrigento, Caltanissetta  Enna
      Ragusa, Siracusa e Trapani  provvedono  all'ordinamento  dei
      propri uffici, mediante l'adozione di un'adeguata  struttura
      organizzativa,  dotata  di  professionalità  qualificate   e
      specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa  la  nomina
      di un responsabile  di  protezione  civile  in  possesso  di
      formazione specifica.

                              Art. 16
  Funzioni, compiti operativi e attività gestionali dei comuni
                         singoli o associati

      1.  Nell'ambito  del  territorio  di  rispettiva  competenza
      spetta ai comuni  l'esercizio,  anche  in  forma  associata,
      delle funzioni di protezione civile di cui  all'articolo  12
      del Codice.
      2. I comuni, in forma singola  o  associata,  in  conformità
      all'articolo 12 del Codice e nel  rispetto  degli  indirizzi
      nazionali, ove previsti, provvedono:
      a) all'attuazione  delle  attività  di  previsione  e  degli
      interventi di prevenzione dei rischi,  in  particolare,  per
      quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla
      base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo
      18, comma 4, del Codice e dagli appositi atti  di  indirizzo
      adottati dalla Giunta di Governo regionale;
      b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione  e
      attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali  di
      cui  all'articolo  17,  comma  1,  dei  piani  comunali   di
      protezione civile;
      c) all'espletamento di periodiche attività di  verifica  del
      coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi  di
      gestione, tutela e risanamento  del  territorio  di  propria
      competenza e degli  ulteriori  strumenti  di  pianificazione
      strategica  territoriale  di  propria  competenza  con   gli
      scenari di rischio e le strategie operative  definiti  nella
      pianificazione di protezione civile, ai sensi  dell'articolo
      18, comma 3, del Codice;
      d)   all'ordinamento    dei    propri    uffici,    mediante
      l'obbligatoria  adozione  di  una  struttura   organizzativa
      idonea a garantire  l'effettività  dello  svolgimento  delle
      funzioni comunali in materia di protezione civile  e  dotata
      di professionalità qualificate e specificamente  formate  ed
      aggiornate;
      e) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione
      dell'azione  amministrativa  peculiari  e  semplificate  per
      provvedere all'approntamento delle  strutture  e  dei  mezzi
      necessari per l'espletamento  delle  relative  attività,  al
      fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta  in
      occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2;
      f) alla disciplina della modalità di  impiego  di  personale
      qualificato da mobilitare, in occasione  di  eventi  che  si
      verificano nel territorio di altri comuni, a supporto  delle
      amministrazioni locali colpite;
      g) al verificarsi  delle  situazioni  di  emergenza  di  cui
      all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione  dei  primi
      soccorsi  alla  popolazione  e  degli   interventi   urgenti
      necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in
      conformità al disposto del comma 7 del presente  articolo  e
      degli articoli 18 e 21;
      h) alla vigilanza sulla predisposizione  e  sull'attuazione,
      da parte delle strutture locali di protezione civile,  degli
      interventi urgenti,  anche  con  riferimento  all'accesso  a
      finanziamenti e contributi previsti dalla normativa  vigente
      per le opere di pronto intervento e somma urgenza;
      i) alla predisposizione  di  misure  idonee  a  favorire  la
      costituzione,  lo  sviluppo   e   l'impiego,   sul   proprio
      territorio,  del  volontariato  organizzato  di   protezione
      civile di cui all'articolo 22, sulla  base  degli  indirizzi
      nazionali e regionali;
      j) alla raccolta dei dati e alla compilazione  delle  schede
      di  primo  accertamento  dei   danni   causati   dall'evento
      calamitoso mediante apposito applicativo informatico, nonché
      all'istruttoria delle richieste di risarcimento per i  danni
      occorsi   sul   proprio   territorio   alle   infrastrutture
      pubbliche, a beni privati mobili e immobili, a  insediamenti
      agricoli,  artigianali,  commerciali,   industriali   e   di
      servizio, in conformità  alle  direttive  nazionali  e  agli
      indirizzi regionali.
      3.  I  comuni  possono  supportare  gli  altri  enti  locali
      nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni  di   protezione
      civile e nella gestione degli eventi emergenziali, anche  al
      fine di assicurare la continuità amministrativa.
      4.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui   al   presente
      articolo, i comuni, al fine di  garantire  un  coordinamento
      uniforme su tutto il territorio regionale delle attività  di
      protezione civile, sono tenuti ad  attenersi  agli  atti  di
      indirizzo adottati dalla Giunta di Governo regionale,  fatte
      salve, ove previste, le direttive di competenza statale.
      5.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui   al   presente
      articolo,  i  comuni  possono  avvalersi  del  supporto  dei
      soggetti concorrenti di cui all'articolo  4,  comma  6,  ivi
      comprese le associazioni rappresentative  dei  comuni  della
      Siciliana.
      6. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma  1,
      l'attivazione a livello comunale degli interventi urgenti di
      competenza   per   farvi   fronte,   in   conformità    alla
      pianificazione  comunale  di  protezione  civile,  è  curata
      direttamente dal  comune  interessato,  il  quale  provvede,
      altresì, a darne tempestiva comunicazione  alla  prefettura,
      all'ente di area vasta territorialmente  competente  e  alla
      Regione, anche ai fini di eventuali richieste di  interventi
      a sostegno ai sensi del comma 7.
      7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere
      fronteggiati con i mezzi a  disposizione  del  comune  o  di
      quanto  previsto   nell'ambito   della   pianificazione   di
      protezione civile di cui al presente  articolo,  il  Sindaco
      chiede l'intervento di altre forze e strutture operative  di
      area vasta agli enti di area vasta del territorio regionale,
      di altre forze e strutture operative regionali alla  Regione
      e di forze e strutture operative nazionali al  Prefetto,  ai
      sensi dell'articolo 12, comma 6, del Codice; a tali fini, il
      Sindaco assicura il costante  aggiornamento  del  flusso  di
      informazioni,  rispettivamente,  con  il  Presidente   della
      provincia interessata o con il Sindaco metropolitano, con il
      Presidente della Regione e con il Prefetto in  occasione  di
      eventi di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
      b) e c), curando, altresì, l'attività di  informazione  alla
      popolazione.

                                Art. 17
        Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile

      1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge,
      la Regione promuove un costante rapporto  collaborativo  con
      gli organi dello  Stato,  con  le  province/liberi  consorzi
      comunali, la Città metropolitane e gli  altri  enti  locali,
      con le prefetture, con il Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del
      Fuoco, con le  articolazioni  del  Sistema  nazionale  della
      protezione civile, con gli altri enti e organismi, anche  su
      base volontaria, operanti nell'ambito del Sistema  regionale
      della  protezione  civile,   nonché   con   i   gestori   di
      infrastrutture critiche, di cui al  decreto  legislativo  11
      aprile 2011, n. 61 (Attuazione della  Direttiva  2008/114/CE
      recante   l'individuazione   e   la    designazione    delle
      infrastrutture  critiche  europee  e  la  valutazione  della
      necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il
      territorio  regionale  e  con  altri  soggetti  pubblici   o
      privati. Il concorso e il coordinamento delle attività della
      Regione con i soggetti di cui al precedente periodo  possono
      essere attuati anche mediante la sottoscrizione di  apposite
      convenzioni ai sensi del comma 4.
      2. La Regione, su  richiesta  dei  competenti  organi  dello
      Stato e delle  Regioni  interessate,  può  partecipare  alle
      iniziative di protezione  civile  nel  territorio  di  altre
      Regioni o  di  altri  Stati  secondo  le  procedure  di  cui
      all'articolo  29  del   Codice,   coordinando   il   proprio
      intervento con quello  dei  predetti  organi,  nel  rispetto
      delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente
      normativa in materia di protezione civile.
      3. La Regione può concorrere,  con  il  proprio  contributo,
      alle  iniziative  e  agli   interventi   individuati   dalle
      province/liberi consorzi comunali, dalle città metropolitane
      e dagli altri enti locali a tutela del  territorio  e  delle
      popolazioni.
      4. Per  un  più  efficace  espletamento  delle  attività  di
      protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale
      della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma  2,
      del Codice, possono stipulare apposite  convenzioni  con  le
      strutture operative e con  i  soggetti  concorrenti  di  cui
      all'articolo 13, comma 2, del Codice o  con  altri  soggetti
      pubblici o privati, ivi  inclusi  gli  enti  e  istituti  di
      ricerca, i consorzi e le strutture  universitarie  che  sono
      titolari  e  rendono  disponibili  conoscenze  e  forniscono
      prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che
      possono  essere  integrati  nelle  attività  di   protezione
      civile,  anche  quali  centri   di   competenza   ai   sensi
      dell'articolo 21 del Codice.
      5. Ai sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  Codice,  le
      strutture operative regionali di cui all'articolo  4,  comma
      4,  concorrono  con  le   strutture   operative   nazionali,
      nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali,  allo
      svolgimento delle attività di protezione civile  di  cui  al
      Codice.

                                 Art. 18
         Finanziamento del Sistema regionale di protezione civile

      1. Ferme restando le specifiche competenze e  responsabilità
      delle componenti del Sistema regionale di protezione  civile
      di cui alla presente legge  e  la  dotazione  finanziaria  e
      organica delle  attività  e  delle  funzioni  di  protezione
      civile da parte delle strutture organizzative  preposte,  la
      Regione sostiene l'organizzazione del Sistema  regionale  di
      protezione civile  disponendo  appositi  finanziamenti,  nei
      limiti delle risorse autorizzate annualmente  con  legge  di
      bilancio riconducibili alle seguenti linee di intervento:
      a) finanziamenti per  contribuire  al  potenziamento  ed  al
      sostegno economico  dei  soggetti  appartenenti  al  Sistema
      regionale di protezione civile, con particolare  riferimento
      agli enti di area vasta e  al  volontariato  organizzato  di
      protezione civile, anche mediante  il  ricorso  a  forme  di
      convenzionamento o anche di messa a  disposizione  a  titolo
      gratuito di mezzi, strutture e dotazioni, e  per  concorrere
      agli interventi  diretti  a  fronteggiare  esigenze  urgenti
      conseguenti alle  emergenze  di  cui  all'articolo  2  della
      presente legge;
      b) finanziamenti  per  contribuire  al  potenziamento  e  al
      sostegno economico a favore dell'antincendio boschivo;
      c) finanziamenti  per  contribuire  al  potenziamento  e  al
      sostegno economico del Centro Funzionale Decentrato e  della
      Sala Operativa regionale di protezione civile;
      d) finanziamenti  per  contribuire  al  potenziamento  e  al
      sostegno economico  del  pronto  intervento  e  delle  spese
      sostenute dai comuni in relazione alle calamità naturali;
      e) finanziamenti per il miglioramento e  lo  sviluppo  delle
      conoscenze di protezione  civile,  per  l'addestramento  dei
      soggetti partecipanti a qualunque titolo  alle  attività  di
      protezione  civile,  per  la  pianificazione  di  protezione
      civile, per la formazione e la diffusione della  cultura  di
      protezione   civile   al   fine    di    contribuire    alla
      specializzazione  degli  operatori  istituzionali  e   degli
      aderenti al  volontariato  e  alla  diffusione  delle  buone
      pratiche  di  protezione  civile  nelle   scuole   e   nella
      cittadinanza.
      2. La Regione ogni anno entro il 31 dicembre predisporrà  un
      piano  con  le  previste  risorse  da  impiegare   nell'anno
      successivo. Il Presidente  può,  ove  necessario,  destinare
      risorse regionali  o  dal  fondo  per  le  Autonomie  locali
      destinato appositamente per le esigenze di Protezione civile
      ai  diversi   livelli   territoriali   e/o   per   le   fasi
      propedeutiche alla pianificazione. Il DPRC  dovrà,  in  tale
      senso, definire le linee di  intervento  preventive  e/o  in
      emergenze indicando le risorse necessarie.

                                SEZIONE II
                           STRUTTURE REGIONALI

                                 Art. 19
             Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana
                      e Unità di crisi regionale

      1. La Sala Operativa Regionale Integrata  Siciliana  (SORIS)
      di protezione  civile  è  gestita  dalla  Regione  ai  sensi
      dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del  Codice  e  opera
      all'interno della struttura regionale di protezione civile.
      2. Con deliberazione della Giunta di Governo  regionale,  al
      fine di garantire la più efficiente e tempestiva risposta in
      occasione  o  in  vista  di  eventi  emergenziali   di   cui
      all'articolo 2, sono disciplinate:
      a) le modalità di gestione della SORIS,  con  l'assegnazione
      di   personale   adeguato    e    dotato    di    specifiche
      professionalità, secondo quanto  previsto  dall'articolo  46
      del Codice, per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365
      giorni l'anno;
      b) le procedure di coordinamento della SORIS con  gli  altri
      uffici regionali,  ivi  incluso  il  relativo  personale  in
      reperibilità, nonché con le Sale Operative  di  area  vasta,
      con le  prefetture,  con  la  Sala  del  Dipartimento  della
      Protezione civile, con i presidi territoriali, con le  altre
      componenti, con le strutture  operative  e  con  i  soggetti
      concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.
      3. In occasione o in vista di  eventi  emergenziali  di  cui
      all'articolo 2, in base  alle  caratteristiche  dell'evento,
      l'azione della Sala Operativa regionale può essere integrata
      con quella dell'Unità di crisi  regionale,  quale  organismo
      tecnico di gestione dell'emergenza composto da  soggetti  in
      possesso di competenze specialistiche, senza oneri a  carico
      della finanza  pubblica.  La  Giunta  di  Governo  regionale
      disciplina i presupposti per l'attivazione, la  composizione
      e il funzionamento dell'Unità di crisi.
      4. Sulla base delle procedure di  funzionamento  della  Sala
      Operativa e dell'Unità di crisi, nelle attività di  gestione
      delle emergenze, di cui all'articolo 2, condotte dalla  Sala
      Operativa  regionale  possono  essere  coinvolti   ulteriori
      soggetti, anche non appartenenti  al  Sistema  regionale  di
      protezione civile, in  ragione  delle  competenze  possedute
      negli specifici settori di azione, al fine di ottimizzare  e
      massimizzare le procedure di confronto e raccordo operativo.

                               Art. 20
           Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana

      1. Il Centro Funzionale Decentrato della  Regione  Siciliana
      assicura il preannuncio, il monitoraggio e  la  sorveglianza
      in tempo reale degli eventi  naturali  prevedibili  e  della
      conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine  di
      attivare il servizio di protezione civile ai diversi livelli
      territoriali.
      2. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana è
      costituito  da  una  pluralità   di   strutture   operative,
      collocate in parte all'interno della struttura organizzativa
      del DRPC.  Le  strutture  operative  di  cui  al  precedente
      periodo costituiscono componenti del sistema di allertamento
      regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui  governo
      e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del  comma
      2 dello stesso articolo 17.
      3. Con una o  più  deliberazioni  della  Giunta  di  Governo
      regionale, da adottare nel rispetto delle direttive  statali
      sulle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività
      di allertamento, sono disciplinate:
      a) le attribuzioni specifiche e la  dotazione  organica  del
      Centro Funzionale Decentrato, di cui al  presento  articolo,
      con  l'assegnazione  di  personale  adeguato  e  dotato   di
      specifiche   professionalità   secondo    quanto    previsto
      all'articolo 46 del Codice;
      b) le  procedure  di  coordinamento  del  Centro  Funzionale
      Decentrato, di cui alla lettera a),  con  gli  altri  uffici
      regionali,  con  i  presidi  territoriali,  nonché  con   le
      componenti, le strutture operative e i soggetti  concorrenti
      del Sistema regionale di protezione civile.

                                 Art. 21
                          Colonna mobile regionale

      1. Al fine di garantire  una  più  efficace  risposta  degli
      interventi di protezione civile in previsione o  durante  le
      situazioni emergenziali di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
      lettere b)  e  c),  la  Regione  organizza  e  gestisce,  in
      conformità all'articolo 11, comma 1, lettera h), del Codice,
      la Colonna mobile regionale di protezione civile, costituita
      dal complesso di  persone,  materiali  e  mezzi  chiamati  a
      rispondere alle  emergenze  di  protezione  civile,  secondo
      requisiti  di  carattere  tecnico-operativo  definiti,   con
      deliberazione della Giunta di Governo regionale, al fine  di
      garantire una risposta di valenza regionale.
      2. La Colonna mobile regionale è costituita dalla sommatoria
      di due macrocomponenti:
      a) una  regionale,  direttamente  organizzata  e  coordinata
      dalla Regione;
      b) una corrispondente alle nove componenti  di  area  vasta,
      organizzate  e  coordinate  dalle  province/liberi  consorzi
      comunali  e  dalle  città   metropolitane   territorialmente
      competenti, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera p).
      3. Alla Colonna mobile regionale possono essere  chiamati  a
      partecipare,  a  seconda  delle  caratteristiche   e   della
      specificità degli eventi emergenziali in corso  e  sotto  la
      direzione della Regione, tutti i soggetti che  costituiscono
      il Sistema regionale di protezione civile e che operano  nel
      relativo ambito territoriale, fra i  quali  il  volontariato
      organizzato di cui all'articolo 34.
      4. Con Direttiva del Presidente della Regione,  su  proposta
      del DRPC, sono disciplinati:
      a) i criteri per  la  composizione,  l'organizzazione  e  il
      funzionamento della Colonna mobile regionale;
      b)  le  modalità  di  partecipazione  della  Colonna  mobile
      regionale alle  attività  di  protezione  civile,  anche  in
      coordinamento con le  articolazioni  regionali  o  nazionali
      delle strutture operative e con i  soggetti  concorrenti  di
      cui all'articolo 13 del Codice;
      c) le modalità per il potenziamento di persone, materiali  e
      mezzi  della  Colonna  mobile  regionale   e   le   relative
      procedure;
      d)  i  criteri  e  gli  indirizzi  per  il  raccordo  e   il
      coordinamento della componente regionale e delle  componenti
      di area vasta della Colonna mobile regionale.

                                 Art. 22
                      Servizi Territoriali Regionali

      1. I Servizi Territoriali Regionali costituiscono, a livello
      locale, articolazione e presidio istituzionale regionale  di
      protezione civile,  assicurando  comunicazione,  supporto  e
      accompagnamento ai soggetti pubblici e privati.
      2. Con apposita deliberazione di  Giunta,  su  proposta  del
      Direttore  generale,  la  Regione   definisce   il   modello
      organizzativo   dei   Servizi   Territoriali   Regionali   e
      disciplina le modalità di  coordinamento  tra  le  strutture
      operative locali  e  regionali  di  protezione  civile  e  i
      Servizi   Territoriali    Regionali    territoriali    nello
      svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

                              CAPO III
          PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE DI
                         PROTEZIONE CIVILE

                               Art. 23
                        Pianificazione regionale

      1.  Lo  strumento  tecnico-operativo   principale   per   la
      programmazione  e  la  pianificazione  delle   attività   di
      protezione civile di competenza  regionale  è  rappresentato
      dal  piano  regionale   di   protezione   civile,   di   cui
      all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice.  Il  piano
      si  compone  di  una   sezione   generale,   approvata   con
      deliberazione della Giunta di Governo regionale, relativa  a
      un'analisi multirischio  e  alle  scelte  strategiche  e  di
      indirizzo operate dalla Regione  in  materia  di  protezione
      civile, nonché di  una  sezione  settoriale,  articolata  in
      singoli piani di settore, ciascuno  approvato  separatamente
      con deliberazione della Giunta  di  Governo  regionale,  che
      deve includere almeno:
      a) il piano regionale di soccorso rischio sismico;
      b)  il  piano  regionale  delle  attività   di   previsione,
      prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
      c) i piani di emergenza regionali per le dighe;
      d) il piano regionale gestione rischio alluvioni;
      2. Il piano sanitario/pandemico.
      3.  Mediante  il  piano  regionale  di  protezione   civile,
      elaborato  assicurando  la  partecipazione  dei   cittadini,
      singoli o  associati,  la  Regione,  fermo  restando  quanto
      previsto all'articolo 18 del Codice:
      a) individua gli elementi strategici minimi e indispensabili
      per consentire l'azione di soccorso di protezione civile, in
      conformità agli indirizzi nazionali sulla pianificazione  di
      protezione civile di  cui  all'articolo  18,  comma  4,  del
      Codice,   ivi   compresi   l'estensione   territoriale    di
      riferimento, l'individuazione dei rischi e degli scenari, il
      modello di intervento ai vari livelli territoriali;
      b)  procede  alla  elencazione  degli  ambiti   territoriali
      ottimali e  degli  eventuali  sub-ambiti  operativi  di  cui
      all'articolo 15, commi 5 e 6;
      c) esegue la  ricognizione  degli  ulteriori  strumenti,  di
      propria competenza,  di  pianificazione  territoriale  e  di
      prevenzione rischi, approvati  o  anche  da  approvare,  che
      devono essere elaborati in modo coordinato con  i  contenuti
      del  piano  regionale  di  protezione  civile,  al  fine  di
      assicurarne la coerenza con gli  scenari  di  rischio  e  le
      strategie operative ivi contenuti;
      d)  esegue  la  ricognizione  delle  situazioni  di  rischio
      esistenti nel territorio regionale, corredata  da  possibili
      scenari di evento, modelli o anche  procedure  previsionali,
      nonché da un'analisi valutativa delle medesime;
      e) definisce il fabbisogno delle  attività  formative  e  di
      addestramento   del   volontariato   e    degli    operatori
      istituzionali impegnati in  compiti  di  protezione  civile,
      nonché delle attività di informazione della popolazione  sui
      rischi presenti sul territorio regionale;
      f) disciplina presupposti, criteri e modalità di  intervento
      da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o anche
      locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per  la
      ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree  colpite
      da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e
      all'eventuale assegnazione di finanziamenti;
      g)  definisce  le  modalità  per  il  coordinamento   e   la
      ricognizione  delle  attività  conseguenti  allo  stato   di
      mobilitazione regionale;
      h) definisce i flussi di comunicazione tra le  componenti  e
      le strutture operative del Servizio regionale di  protezione
      civile interessate;
      i) definisce,  in  coordinamento  con  l'osservatorio  sulle
      buone pratiche di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera  a),
      del Codice, le buone pratiche riguardanti la prevenzione del
      rischio e  la  salvaguardia  dei  beni  culturali  anche  in
      rapporto al costruito circostante,  alle  vulnerabilità  dei
      centri storici e alla incolumità dei cittadini;
      j) individua la rete principale e la rete  secondaria  delle
      infrastrutture critiche regionali per i settori  prioritari,
      in conformità a quanto previsto dalla  normativa  europea  e
      nazionale applicabile.
      4. Il piano regionale di protezione civile  è  sottoposto  a
      modifica, con le medesime modalità di approvazione di cui al
      comma 1, anche solo parziale, ogniqualvolta, a parere  della
      Giunta di Governo regionale, si ravvisi la necessità di  una
      sua revisione o  in  seguito  al  verificarsi  di  eventi  o
      circostanze significativi che impongano un aggiornamento dei
      contenuti del piano medesimo.

                             Art. 24
           Piano regionale in materia di antincendio boschivo

      1. La Giunta di Governo  regionale,  nel  rispetto  e  fermo
      restando quanto previsto nelle  pertinenti  disposizioni  di
      cui alla legge 21 novembre 2000,  n.  353  (Legge-quadro  in
      materia di incendi boschivi), al decreto-legge  8  settembre
      2021, n. 120 (Disposizioni per il  contrasto  degli  incendi
      boschivi  e  altre  misure  urgenti  di  protezione  civile)
      convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2021,
      n. 155 e alla L.r. 6 giugno  1996,  n.16  e  ss.mm.  e  ii.,
       Riordino della  legislazione  in  materia  forestale  e  di
      tutela della vegetazione , approva il piano regionale  delle
      attività di previsione, prevenzione e  lotta  attiva  contro
      gli incendi boschivi,  quale  piano  di  settore  del  piano
      regionale di protezione civile di cui all'articolo 27  della
      presente  legge;  il  piano  regionale  delle  attività   di
      previsione, prevenzione e lotta attiva  contro  gli  incendi
      boschivi è redatto promuovendo la collaborazione, per quanto
      di rispettiva competenza, con i Vigili del Fuoco,  il  Corpo
      Forestale, le comunità montane, gli enti di area vasta,  gli
      enti gestori dei parchi, l'Azienda Forestale, ARPA Siciliana
      e le organizzazioni  di  volontariato,  con  il  compito  di
      analizzare  le  criticità   emerse   in   applicazione   del
      precedente  piano  e  di   proporre   suggerimenti   tecnico
      operativi.
      2.  Il  piano  regionale  delle  attività   di   previsione,
      prevenzione e lotta attiva contro  gli  incendi  boschivi  è
      sottoposto a revisione annuale. Il piano di cui al  presente
      comma contiene, fermo quanto previsto all'articolo 3,  comma
      3, dalla legge 353/2000 e all'articolo 4  del  decreto-legge
      120/2021 convertito dalla legge 155/2021, anche:
      a) l'individuazione delle aree e dei periodi  a  rischio  di
      incendio  boschivo,  delle  azioni   vietate   che   possono
      determinare anche solo potenzialmente l'innesco di  incendio
      nelle aree e nei periodi predetti,  nonché  la  ricognizione
      delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente;
      b) la previsione di attività di ricerca e pianificazione;
      c)  l'individuazione   delle   attività   di   informazione,
      formazione, addestramento  e  aggiornamento  in  materia  di
      antincendio boschivo dirette a tutti i soggetti che, a vario
      titolo, intervengono nelle attività di antincendio boschivo;
      d) la descrizione dell'organizzazione del sistema  regionale
      dell'antincendio boschivo, con definizione  delle  procedure
      per la lotta  attiva  contro  gli  incendi  boschivi,  degli
      specifici ruoli  attribuiti  ai  soggetti  che  intervengono
      nelle attività di antincendio boschivo, della consistenza  e
      della localizzazione dei  mezzi,  degli  strumenti  e  delle
      risorse umane da impiegarsi nelle attività di pertinenza;
      e) la definizione  del  quadro  economico-finanziario  delle
      attività di pertinenza, ivi compresi i  criteri  di  riparto
      delle risorse finanziarie disponibili.

                                 Art. 25
        Piani di protezione civile delle province/liberi consorzi
       comunali, della Città metropolitana, d'ambito e dei comuni

      1. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale  sono
      definiti  gli  indirizzi   regionali   per   la   redazione,
      l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei
      piani di protezione civile  delle  province/liberi  consorzi
      comunali, della Città metropolitane e dei  comuni  ai  sensi
      dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice.
      2. Fatte salve le direttive di cui all'articolo 18, comma 4,
      del  Codice,  gli  indirizzi  regionali  assumono  carattere
      vincolante per la redazione, l'aggiornamento o  revisione  e
      la valutazione periodica della pianificazione di  protezione
      civile di  livello  territoriale  locale.  A  tal  fine,  la
      Regione  mette  a  disposizione  degli  enti  locali,  quale
      supporto  nell'attività  di  pianificazione,   un   apposito
      sistema informativo anche per  consentire  una  più  agevole
      fruizione di indicazioni e indirizzi uniformi.
      3.  Ciascun  ente  locale,   nella   propria   attività   di
      pianificazione di protezione civile, esegue,  in  base  agli
      indirizzi regionali,  la  ricognizione  e  il  coordinamento
      delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali  di
      propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari
      di rischio nei piani urbanistici e territoriali e di rendere
      coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani
      stessi. I contenuti dei piani di  protezione  civile  devono
      essere coordinati con i contenuti  del  piano  regionale  di
      protezione  civile  di  cui  all'articolo  15,  al  fine  di
      assicurarne la coerenza con gli  scenari  di  rischio  e  le
      strategie operative ivi contenute.
      4.  In  ragione  dell'individuazione  nei  territori   delle
      province/liberi   consorzi   comunali    e    della    Città
      metropolitane del livello ottimale di  organizzazione  delle
      strutture  di  protezione  civile  per  l'effettività  delle
      funzioni di protezione civile di cui all'articolo  3,  comma
      3, del Codice,  prevista  all'articolo  5,  comma  5,  della
      presente  legge,   tutte   le   funzioni   in   materia   di
      pianificazione d'ambito competono a  ciascun  ente  di  area
      vasta di cui al presente comma, in riferimento  al  relativo
      ambito territoriale, nel rispetto delle direttive  nazionali
      di  cui  all'articolo  18,  comma  4,  del  Codice  e  degli
      indirizzi regionali di cui al comma 1.
      5.  I  piani  di  protezione  civile  delle  province/liberi
      consorzi comunali e  della  Città  metropolitane,  a  valere
      anche quali piani di protezione civile d'ambito ai sensi del
      comma 4, sono adottati, previa informativa  alle  prefetture
      competenti ai fini del  raccordo  di  cui  all'articolo  11,
      comma  1,  lettera  o),  numero  2,  del  Codice,  dall'ente
      competente, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1,
      lettera  b),  numero  1.,  della  presente  legge,  e   sono
      approvati dalla Giunta di Governo regionale previa  verifica
      del rispetto degli indirizzi regionali e della coerenza  con
      il piano regionale di protezione civile. I  piani  approvati
      ai  sensi  del  precedente  periodo  sono   recepiti   nella
      pianificazione   di    protezione    civile    dei    comuni
      territorialmente interessati.
      6.  I  piani  di  protezione  civile  delle  province/liberi
      consorzi comunali, della Città metropolitane  e  dei  comuni
      sono  aggiornati  periodicamente,  secondo  le  procedure  e
      competenze di cui al comma 5  e  all'articolo  7,  comma  2,
      lettera b), anche al verificarsi  di  eventi  o  circostanze
      significativi che impongano una revisione dei piani medesimi
      e, in ogni caso, a  seguito  dell'approvazione  di  varianti
      generali dei piani urbanistici territoriali di vario livello
      per  assicurarne  il  raccordo  con  la  pianificazione   di
      protezione civile.

                                  CAPO IV
                   GESTIONE DELLE EMERGENZE REGIONALI

                                   Art. 26
                 Direzione e coordinamento delle attività

      1.  Al  verificarsi  di  un  evento  emergenziale   di   cui
      all'articolo 2  o  in  caso  di  mobilitazione  del  Sistema
      regionale di  protezione  civile  o,  ancora,  quando  venga
      richiesto il concorso delle forze di  protezione  civile  ai
      sensi dell'articolo 16, comma 3, del Codice, le funzioni  di
      direzione strategica e di coordinamento  delle  risorse  del
      Sistema regionale di protezione civile sono assunte:
      a) se l'evento ha  impatto  a  livello  locale,  dal  comune
      competente in persona del Sindaco, in  qualità  di  autorità
      locale di protezione civile;
      b) se l'evento ha impatto a livello sovracomunale o di  area
      vasta, dall'ente di area vasta  competente  in  persona  del
      Sindaco metropolitano o del Presidente della  provincia,  in
      ragione delle deleghe in materia  attribuite  dalla  Regione
      secondo quanto previsto all'articolo 6, fatte salve, in ogni
      caso,  le  funzioni  attribuite  alle  prefetture  ai  sensi
      dell'articolo 9 del Codice;
      c) se l'evento ha impatto a livello regionale, dalla Regione
      in  persona  del  Presidente,  in  qualità  di  autorità  di
      protezione civile.
      2. Per l'esercizio delle funzioni di cui  al  comma  1,  gli
      enti e le autorità competenti di cui al presente articolo si
      avvalgono di un'organizzazione  amministrativa  e  operativa
      dedicata.

                            Art. 27
           Coordinatori territoriali delle operazioni

      1. Ferme restando le specifiche competenze  di  direzione  e
      coordinamento delle attività previste dall'articolo  18,  al
      verificarsi degli eventi di cui all'articolo 18, comma 1,  e
      in caso di eventi a rilevante impatto locale ai sensi  della
      direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  9
      novembre  2012  (Indirizzi  operativi  volti  ad  assicurare
      l'unitaria   partecipazione    delle    organizzazioni    di
      volontariato all'attività di protezione civile), le attività
      di  coordinamento  meramente  operativo  delle  risorse  del
      volontariato  organizzato,  di  cui  all'articolo  22,  sono
      attuate  tramite   soggetti   del   medesimo   volontariato,
      specificamente dedicati e formati,  denominati  coordinatori
      territoriali delle operazioni'  e,  ove  non  presenti,  dai
      dipendenti  degli  enti  locali  adeguatamente  formati   ed
      aggiornati. I  coordinatori  territoriali  delle  operazioni
      esercitano la propria attività all'interno del territorio di
      riferimento, in conformità alle indicazioni operative  degli
      enti e delle autorità di cui all'articolo 18, comma  1.  Con
      specifica deliberazione della Giunta  di  Governo  regionale
      sono disciplinate le attività di coordinamento operativo  di
      competenza del coordinatore territoriale  delle  operazioni,
      il percorso formativo necessario  per  l'esercizio  di  tali
      attività, l'ambito territoriale di riferimento e le attività
      di aggiornamento dedicate.

                               Art. 28
                 Stato di mobilitazione regionale

      1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo  2,
      comma  1,  lettera  b),  che,  per   l'eccezionalità   della
      situazione,  possono  manifestarsi  con  intensità  tale  da
      compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria
      importanza, il Presidente della  Regione  può  disporre  con
      proprio decreto, per la durata massima di  quindici  giorni,
      prorogabili  di  altri  quindici  giorni,  la  mobilitazione
      straordinaria del Sistema regionale di protezione civile,  a
      supporto delle strutture operative di protezione  civile  di
      area vasta o anche locali interessate, se del caso  mediante
      il coinvolgimento coordinato delle componenti di area  vasta
      della  Colonna   mobile   regionale   e   del   volontariato
      organizzato  di  protezione  civile   iscritto   nell'elenco
      territoriale regionale di cui all'articolo 31.
      2. In ragione dell'evoluzione dell'evento e  delle  relative
      necessità,  con  ulteriore  decreto  del  Presidente   della
      Regione  è   disposta   la   cessazione   dello   stato   di
      mobilitazione regionale, ad esclusione dei casi  in  cui  si
      proceda  a  decretare  lo  stato  di  emergenza  di  rilievo
      regionale ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  1,  o  venga
      deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di  emergenza
      di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del Codice  e
      dell'articolo 21, comma 6, della presente legge.
      3.  A   seguito   della   dichiarazione   dello   stato   di
      mobilitazione regionale di cui al  comma  1,  la  Giunta  di
      Governo regionale:
      a) può deliberare l'assunzione di ulteriori iniziative e  lo
      svolgimento di ulteriori attività;
      b)  può   procedere   all'assegnazione   di   contributi   o
      finanziamenti relativamente alle spese  delle  componenti  e
      strutture operative mobilitate,  nei  limiti  delle  risorse
      disponibili sul bilancio regionale, disciplinando,  altresì,
      le modalità di rendicontazione per  le  attività  di  natura
      straordinaria poste in essere.

                               Art. 29
                   Stato di emergenza regionale

      1. In occasione o nell'imminenza di  emergenze  connesse  ad
      eventi di cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  il
      Presidente della Regione, con proprio decreto,  dichiara  lo
      stato di emergenza regionale, determinandone la durata,  nel
      rispetto di quanto  previsto  al  comma  7,  e  l'estensione
      territoriale con riferimento  alla  natura  e  alla  qualità
      degli eventi.
      2. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di
      cui  al  comma  1,  la  Giunta  di  Governo  regionale,  con
      delibera, individua:
      a) i comuni interessati dall'emergenza;
      b)  le  risorse  operative,  tecniche  e   scientifiche   da
      utilizzare o utilizzate nel fronteggiare l'emergenza;
      c) il fabbisogno a copertura dei danni verificatisi o che si
      stima vengano prodotti;
      d)  l'assegnazione  dei  finanziamenti,  nei  limiti   delle
      risorse disponibili  sul  bilancio  regionale,  al  fine  di
      fronteggiare l'emergenza.
      3.  In  conseguenza  della  dichiarazione  dello  stato   di
      emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Regione può
      adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11,  del  Codice,
      in deroga alle disposizioni  legislative  regionali  vigenti
      purché nel rispetto dei principi  generali  dell'ordinamento
      giuridico e  delle  norme  statali  e  dell'Unione  europea,
      ordinanze  di  protezione  civile   per   il   coordinamento
      dell'attuazione degli interventi da  effettuare  durante  il
      perdurare dell'emergenza stessa.
      4. In presenza di un'emergenza di cui all'articolo 2,  comma
      1, lettera a), la Regione, al  fine  di  agevolare  l'azione
      degli enti locali nelle attività legate alla stima dei danni
      e alle procedure amministrative  finalizzate  al  ripristino
      delle normali condizioni  di  vita  e  all'alimentazione  di
      banche dati regionali e nazionali, mette a disposizione  dei
      medesimi enti un apposito sistema informatico di rilevamento
      danni,  ferme  le  competenze   dei   Servizi   Territoriali
      Regionali,   di    cui    all'articolo    14,    comma    3,
      nell'espletamento   della   funzione   di   ricognizione   e
      accertamento  dei  danni  subiti  dal  territorio  e   dalle
      infrastrutture pubbliche e private e  di  validazione  delle
      relative richieste ai fini della dichiarazione  dello  stato
      di emergenza.
      5. I presupposti, i criteri e le modalità di  intervento  da
      seguire in caso di emergenza di impatto regionale o  locale,
      ivi compresi quelli relativi agli interventi per la  ripresa
      delle normali condizioni  di  vita  nelle  aree  colpite  da
      eventi calamitosi, alla relativa ricognizione  dei  danni  e
      all'eventuale assegnazione di finanziamenti,  sono  definiti
      dalla  Giunta  di  Governo  regionale  nel  rispetto   della
      normativa europea in materia di aiuti di Stato.
      6. Il Presidente della Regione può  richiedere,  ove  appaia
      necessario anche in  ragione  della  gravità  ed  estensione
      dell'evento  emergenziale,  di  dichiarare   lo   stato   di
      emergenza  di  rilievo   nazionale   per   eventi   di   cui
      all'articolo 2, comma 1, lettera c).
      7. La durata massima dello stato di emergenza regionale è di
      sei mesi, prorogabili di altri sei mesi. L'eventuale  revoca
      anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta  con
      decreto del  Presidente  della  Regione,  in  conformità  ad
      apposita deliberazione della Giunta di Governo regionale.
      8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la  Giunta
      di Governo regionale dispone le  modalità  di  completamento
      degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale
      e  le  modalità  di  assegnazione  di  eventuali  contributi
      finanziari stanziati nel limite delle risorse disponibili  a
      bilancio.

                            CAPO V
     PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI
                PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE
                          Sezione I
                         VOLONTARIATO

                              Art. 30
     Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di
                          protezione civile

      1.  La  Regione  riconosce  la  valenza  istituzionale   del
      volontariato organizzato  quale  articolazione  fondamentale
      del  Sistema  regionale  della   protezione   civile   nello
      svolgimento delle  attività  di  cui  alla  presente  legge,
      espressione  del  principio  fondamentale   di   solidarietà
      sociale,  e  favorisce  il  coinvolgimento   attivo   e   la
      partecipazione della fascia giovane della popolazione.
      2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale  forma
      spontanea, individuale o associativa, di partecipazione  dei
      cittadini,  a  tutti  i  livelli,  allo  svolgimento   delle
      attività di cui alla presente legge, può essere svolto:
      a)  in  forma  organizzata,  dai  cittadini  attraverso   la
      partecipazione al  volontariato  organizzato  di  protezione
      civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di
      protezione civile di cui al comma 3;
      b) in forma non organizzata, da singoli cittadini  a  titolo
      personale,   in   forma   occasionale   e   in    situazioni
      emergenziali, per i primi interventi direttamente rivolti al
      proprio  ambito  personale,  familiare  e   di   prossimità,
      coordinandosi con l'attività  delle  organizzazioni  di  cui
      alla lettera a);
      3. L'elenco  territoriale  del  volontariato  di  protezione
      civile è istituito presso la Regione ai sensi  dell'articolo
      34  del  Codice;  con  apposito  regolamento  regionale,  da
      adottare in conformità alle linee guida nazionali,  ne  sono
      definiti la struttura,  le  sezioni  e  la  composizione,  i
      requisiti e le  modalità  di  iscrizione  e  permanenza,  le
      tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini
      dell'iscrizione medesima, i controlli, le ipotesi di  revoca
      dell'operatività,  di   sospensione   o   di   cancellazione
      dall'elenco  medesimo  e   di   comminazione   di   sanzioni
      disciplinari.
      4. I soggetti che intendono  partecipare  alle  attività  di
      protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio
      regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività
      formative e addestrative nel medesimo ambito, devono  essere
      iscritti  nell'elenco  territoriale  del   volontariato   di
      protezione civile della Siciliana, di cui  al  comma  3.  Le
      organizzazioni di volontariato, le reti  associative  e  gli
      altri enti del terzo settore iscritti nel registro unico  di
      cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3  luglio  2017,
      n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma  dell'articolo  1,
      comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che
      annoverano la protezione civile tra le attività di interesse
      generale in cui  operano  ai  sensi  dell'articolo  5  dello
      stesso  decreto  legislativo,  nonché  le  altre  forme   di
      volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette
      all'obbligo  di  iscrizione  nell'elenco  territoriale   del
      volontariato di protezione civile della Siciliana, di cui al
      comma 3 del presente articolo.
      5. Al fine di essere  integrati  nel  Sistema  regionale  di
      protezione civile, i gruppi  comunali,  intercomunali  o  di
      area vasta costituiti ai sensi dell'articolo 35  del  Codice
      si iscrivono nell'elenco territoriale  del  volontariato  di
      protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.
      6. Con il regolamento regionale di cui  al  comma  3,  sono,
      altresì, definite, in conformità alle linee guida nazionali,
      le  specializzazioni  che  caratterizzano  le  attività  del
      volontariato organizzato di protezione civile, da registrare
      in apposito  sistema  informatico  di  gestione  dell'elenco
      territoriale di cui al medesimo comma 3, e sono disciplinati
      modalità e requisiti di adesione a tali specializzazioni  da
      parte   dei   soggetti   iscritti   nel   predetto    elenco
      territoriale.
      7. La Regione, con deliberazione di Giunta, può stanziare  a
      favore del volontariato organizzato di protezione civile  di
      cui  al  presente  articolo,  nei   limiti   delle   risorse
      disponibili,  anche  a  integrazione  di   eventuali   fondi
      nazionali messi a disposizione  per  le  medesime  finalità,
      contributi economicofinanziari volti alla  realizzazione  di
      specifici progetti inerenti al potenziamento della  capacità
      operativa,  all'incremento  qualitativo   del   livello   di
      formazione e di addestramento oppure rispondenti ai  criteri
      previsti dall'articolo 37 del Codice.

                                 Art. 31
   Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile
      e Comitato regionale del volontariato di protezione civile

      1. In ciascuna  provincia  e  nella  Città  metropolitane  è
      costituito un Comitato di coordinamento del volontariato  di
      protezione civile, che  rappresenta  tutto  il  volontariato
      organizzato  di  protezione  civile  iscritto  nell'apposita
      articolazione   provinciale   dell'elenco   territoriale   e
      presente   all'interno   dello   specifico   territorio   di
      riferimento,  con  compiti  di  coordinamento,  di  supporto
      tecnico operativo agli enti  di  area  vasta  e  alle  altre
      componenti del Sistema regionale di protezione civile  e  di
      struttura  di  riferimento  per   le   attività   formative,
      addestrative e operative del volontariato organizzato.
      2.  Con  apposita  deliberazione,  la  Giunta   di   Governo
      regionale specifica e disciplina compiti e  termini  per  la
      costituzione dei Comitati di coordinamento del  volontariato
      di cui al comma 1, le modalità di rappresentanza e di scelta
      dei componenti dei medesimi Comitati,  nonché  le  procedure
      per la gestione delle attività e dei rapporti con  gli  enti
      istituzionali.
      3. Il Direttore del  Dipartimento  regionale  di  protezione
      civile  costituisce,  con  proprio  decreto,   il   Comitato
      regionale del volontariato di protezione civile, secondo  la
      disciplina di cui ai successivi commi del presente articolo.
      4. I membri  del  Comitato  regionale  del  volontariato  di
      protezione civile rimangono in carica tre anni e svolgono le
      loro attività a titolo gratuito. Ai componenti del  Comitato
      regionale del volontariato  di  protezione  civile,  per  la
      partecipazione  alle  sedute  del  medesimo  Comitato,  sono
      garantiti i benefici di legge di cui agli articoli 39  e  40
      del Codice. Il Comitato è composto  dai  rappresentanti  dei
      Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1
      del presente articolo, da individuare, in  proporzione  alla
      composizione numerica di tali soggetti, secondo le  modalità
      definite con apposita deliberazione  di  Giunta  di  Governo
      regionale.  Il  Comitato  regionale  del   volontariato   di
      protezione civile si dota di un  proprio  regolamento  sulle
      modalità di funzionamento, approvato a maggioranza  assoluta
      dei suoi componenti e redatto sulla base delle  linee  guida
      approvate dalla Giunta di Governo regionale. In  ogni  caso,
      il Comitato regionale del volontariato di protezione  civile
      individua, fra  i  suoi  componenti,  un  proprio  organismo
      direttivo ristretto, formato da  un  numero  di  membri  non
      superiore a dieci, il quale  ha  il  compito  di  stimolare,
      promuovere e coordinare l'attività del Comitato medesimo. Il
      Comitato si riunisce mediante incontri periodici almeno  due
      volte all'anno. Possono partecipare alle  sedute,  a  titolo
      gratuito, anche altri soggetti invitati  in  relazione  agli
      argomenti da trattare.
      5. Sono attribuite al Comitato regionale del volontariato
  di protezione civile le seguenti competenze:
      a) rappresentanza  del  volontariato  di  protezione  civile
      presso tutte le sedi istituzionali;
      b) compiti consultivi in  ordine  a  tutte  le  attività  di
      protezione civile svolte dal volontariato e  in  particolare
      compiti di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche
      relative alla promozione, alla formazione  e  allo  sviluppo
      del volontariato organizzato di protezione civile;
      c) sede di confronto con le autorità regionali e  locali  di
      protezione civile sulle tematiche relative alle attività  di
      protezione civile svolte dal volontariato e, in particolare,
      alla  promozione,  alla  formazione  e  allo  sviluppo   del
      volontariato;
      d) raccordo e coordinamento del volontariato organizzato  di
      protezione civile, inclusi i Comitati di  coordinamento  del
      volontariato,  con  le  componenti  e  le  altre   strutture
      operative della protezione civile  nello  svolgimento  delle
      attività di competenza;
      e) designazione del  rappresentante  dei  soggetti  iscritti
      nell'elenco  territoriale  del  volontariato  di  protezione
      civile di cui all'articolo 22, ai fini della  partecipazione
      al Comitato nazionale  di  cui  all'articolo  42,  comma  2,
      lettera b), del Codice.
      6. Al fine di svolgere attività operative di  coordinamento,
      i Comitati di coordinamento del volontariato  di  protezione
      civile di cui al comma 1 e il Comitato regionale di  cui  al
      comma 3 possono, altresì, costituirsi in associazione, anche
      in forma riconosciuta.

                                Sezione II
                       FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

                               Art. 32
     Formazione e diffusione della cultura di protezione civile

      1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per  le
      attività  di  formazione  di  protezione   civile   di   cui
      all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza  e  indirizza
      la formazione e la diffusione della  cultura  di  protezione
      civile in tutto il territorio regionale, anche  al  fine  di
      favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione  della
      fascia giovane della popolazione.
      2. La Regione garantisce un quadro coordinato delle attività
      formative  attraverso  le  proprie  strutture  ed  opera  in
      conformità  ad  un  apposito  programma  triennale  per   la
      formazione e  la  diffusione  della  cultura  di  protezione
      civile. Con deliberazione della Giunta di Governo  regionale
      sono  specificati  i  compiti  della  Scuola  Superiore   di
      Protezione  Civile   e   del   relativo   comitato   tecnico
      scientifico.
      3. In particolare, la Scuola Superiore di Protezione Civile:
      a)  promuove  e  organizza,   anche   mediante   l'eventuale
      coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo
      Nazionale dei Vigili  del  Fuoco  o  anche  delle  strutture
      operative e dei soggetti concorrenti di cui all'articolo  13
      del Codice e di cui all'articolo 4, comma 6, della  presente
      legge,   percorsi    formativi    per    la    preparazione,
      l'aggiornamento,     l'addestramento,     la      formazione
      specialistica:
      - obbligatoria dei dipendenti degli enti locali, di cui agli
      articoli 6, comma 3, 7, comma 2,  lettera  d),  e  19  della
      presente legge;
      - degli operatori istituzionali;
      - degli aderenti al volontariato organizzato  di  protezione
      civile di cui all'articolo 31 della presente legge;
      b) provvede al riconoscimento, a  livello  regionale,  anche
      mediante apposito applicativo  informatico,  delle  proposte
      formative di enti e  strutture  territoriali  in  conformità
      agli  standard  formativi  approvati  con  deliberazione  di
      Giunta di Governo regionale;
      c)  promuove  la  diffusione  della  cultura  di  protezione
      civile,  la  sensibilizzazione  e  l'educazione  civica   in
      materia di protezione civile, portando  a  conoscenza  della
      collettività, degli enti pubblici e privati  e  dei  tecnici
      interessati i comportamenti necessari per mitigare i rischi,
      affrontare  i  medesimi,   porre   in   essere   misure   di
      autoprotezione e ridurne gli effetti dannosi.
      4. La Regione nello svolgimento delle attività di formazione
      e diffusione della cultura di protezione civile:
      a) redige il programma triennale  per  la  formazione  e  la
      diffusione della cultura di protezione civile;
      b) vigila sullo svolgimento, da parte delle  province/liberi
      consorzi  comunali  e  della  Città   metropolitane,   delle
      attività di coordinamento,  a  livello  territoriale,  della
      formazione  rivolta  agli  operatori  istituzionali  e  agli
      aderenti al volontariato organizzato di  protezione  civile,
      di cui all'articolo 31, nonché di diffusione  della  cultura
      di protezione civile fra la cittadinanza;
      c) promuove accordi con l'Ufficio scolastico  regionale  per
      la Siciliana per favorire, mediante  iniziative  rivolte  al
      sistema scolastico che prevedano la costituzione di reti tra
      le istituzioni scolastiche e i soggetti che  afferiscono  al
      mondo della protezione civile, la diffusione  della  cultura
      della protezione civile medesima;
      d)  promuove  l'avvio  di  percorsi  formativi,  nonché   di
      progetti e collaborazioni con le università e  gli  istituti
      di ricerca e formazione, associazioni ed altri enti pubblici
      o  privati  che  trattino  tematiche  afferenti  o  comunque
      rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile;
      e) garantisce, per quanto di  propria  competenza,  adeguata
      diffusione  alle   campagne   nazionali   e   regionali   di
      informazione alla cittadinanza.

                               CAPO VI
        SEGNI DISTINTIVI, ONORIFICENZE E GIORNATA DELLA PROTEZIONE
                               CIVILE

                               Art. 33
                 Insegne, logo e altri segni distintivi

      1. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale e nel
      rispetto  delle  disposizioni  nazionali,  saranno  adottate
      linee guida sulle caratteristiche delle divise e dei veicoli
      in  dotazione  al  volontariato  organizzato  di  protezione
      civile di cui  all'articolo  22  e  agli  enti  del  Sistema
      regionale della protezione civile  di  cui  all'articolo  4,
      comma 1.
      2. L'uso  del  logo,  degli  stemmi,  degli  emblemi,  delle
      denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine
      riferiti al Sistema  regionale  della  protezione  civile  è
      esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti
      ed  è  consentito  solo  nell'ambito   delle   attività   di
      protezione civile o negli eventi ad esse correlati.
      3. La Regione, mediante apposito regolamento e nel  rispetto
      delle   disposizioni   nazionali,    individua    il    logo
      identificativo della protezione civile della  Regione  e  il
      logo identificativo del volontariato  di  protezione  civile
      della  Regione,  nonché  le  modalità  di  utilizzo   e   di
      integrazione con i segni distintivi delle altre  componenti,
      strutture  operative  e  soggetti  concorrenti  del  sistema
      nazionale di protezione civile. Con il regolamento di cui al
      precedente  periodo   vengono   individuate,   altresì,   le
      finalità, le caratteristiche, i contenuti e le  modalità  di
      rilascio del documento  di  riconoscimento  regionale  degli
      operatori di  protezione  civile  e  le  relative  durata  e
      validità.

                               Art. 34
       Onorificenze e giornata della protezione civile regionale

      1. La Regione, mediante apposita  deliberazione  di  Giunta,
      ravvisata la  necessità  di  indirizzare  il  Sistema  della
      protezione civile verso un più marcato riconoscimento  della
      meritoria partecipazione nelle aree d'intervento,  definisce
      le tipologie delle  onorificenze,  nonché  i  criteri  e  le
      modalità per la  relativa  attribuzione  agli  operatori  di
      protezione  civile,  siano  essi  funzionari,  dipendenti  o
      volontari, che si siano  distinti  per  particolari  meriti,
      tenuto conto  delle  candidature  proposte  dalle  autorità,
      dalle componenti e dalle  strutture  operative  del  Sistema
      regionale di protezione civile.
      2. É istituita la giornata della protezione civile regionale
      che si celebra il giorno 23 settembre  di  ogni  anno  nella
      ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei  volontari
      di protezione civile. Nella giornata della protezione civile
      regionale,  la  Regione  promuove  l'organizzazione  di  una
      manifestazione, da tenersi presso  la  propria  sede  o  sul
      territorio   lombardo,   per   celebrare   l'impegno   della
      protezione civile siciliana e per attribuire le onorificenze
      di cui al comma 1 agli operatori che si siano  distinti  per
      particolari meriti.

                                CAPO VII
         NORMA FINANZIARIA, NORME ABROGATE, TRANSITORIE E FINALI

                                 Art. 35
                            Norma finanziaria

      1. Alle spese derivanti dall'articolo 15 per lo  svolgimento
      delle funzioni e dei compiti degli enti di area vasta, quali
      la previsione e prevenzione dei rischi,  la  pianificazione,
      il concorso alle attività per il superamento dell'emergenza,
      si fa fronte mediante le disponibilità  della  Missione  20,
      Programma 3, capitolo 215704.
      2. Alle spese derivanti  dall'art.  16  per  lo  svolgimento
      delle funzioni  dei  comuni  nei  limiti  delle  risorse  di
      bilancio e con riferimento  all'accesso  a  finanziamenti  e
      contributi previsti dalla normativa vigente per le opere  di
      pronto intervento, somma urgenza e calamità naturali  si  fa
      fronte  mediante  le  disponibilità   della   Missione   20,
      Programma 3, capitolo 215704.
      3. Alle spese derivanti  dagli  articoli  19  e  20  per  il
      potenziamento ed il sostegno economico del Centro Funzionale
      Decentrato e della Sala Operativa  regionale  di  protezione
      civile per garantire l'operatività 24  ore  su  24  per  365
      giorni l'anno della Sala Operativa regionale  di  protezione
      civile,  si  fa  fronte  mediante  le  disponibilità   della
      Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.
      4. Alle spese derivanti  per  il  potenziamento  e  sostegno
      economico del volontariato organizzato di protezione di  cui
      agli articoli 30 si  fa  fronte  mediante  le  disponibilità
      della Missione 18, Programma 1, capitolo 215704.
      5. Alle spese derivanti dall'articolo  24  per  le  attività
      legate agli  incendi  boschivi  si  fa  fronte  mediante  le
      disponibilità  della  Missione  20,  Programma  3,  capitolo
      215704.
      6. Alla spesa derivante dagli articoli 23, 25 e  32  per  la
      pianificazione di  protezione  civile  la  cui  approvazione
      spetta alla Regione, per la formazione  specialistica  degli
      operatori istituzionali e degli  aderenti  al  volontariato,
      per la diffusione della cultura di protezione  civile  nelle
      scuole e nella cittadinanza  nonché  per  il  riconoscimento
      delle onorificenze di cui al comma 1 dell'articolo 34 e  per
      la celebrazione della giornata della  protezione  civile  di
      cui al comma  2  dello  stesso  articolo  34  si  fa  fronte
      mediante le disponibilità della Missione  20,  Programma  3,
      capitolo 215704.
      7.  Dai  rimanenti  articoli  della   presente   legge   non
      discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

                               Art. 36
                           Norme abrogate

      1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dalla
      data di entrata in vigore della presente legge,  è  abrogata
      la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 (Norme  in  materia
      di protezione civile.).
      2. Ferma restando l'efficacia,  dalla  data  di  entrata  in
      vigore della presente legge, delle disposizioni direttamente
      applicabili della stessa legge, gli atti normativi  abrogati
      di cui al comma  1  e  i  relativi  provvedimenti  attuativi
      continuano   ad   applicarsi   fino   alla   vigenza   delle
      corrispondenti,  specifiche  disposizioni  attuative   della
      presente legge. Sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  o
      comunque derivanti dalla legge e dai  regolamenti  regionali
      vigenti, ivi inclusa la relativa copertura finanziaria.
      3.  I  regolamenti  e  gli  atti  amministrativi  e  tecnici
      adottati in  attuazione  della  presente  legge  individuano
      espressamente i provvedimenti di cui al comma 2 che  perdono
      efficacia dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  nuove
      disposizioni attuative.

                                   Art. 37
                          Norme transitorie e finali

      1. In sede di prima applicazione:
      a) la Giunta di Governo regionale provvede alla  nomina  del
      direttore del DRPC;
      b) il Direttore del DRPC redige l'atto di organizzazione del
      Dipartimento e lo trasmette alla Giunta di Governo regionale
      per l'approvazione.
      3. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
      presente legge, la Presidenza della Regione approva il piano
      protezione civile del Dipartimento della  Protezione  civile
      di cui all'articolo 23, comma 1 della presente legge.
      4. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
      linee guida regionali in materia di pianificazione, adottate
      a seguito della direttiva di cui all'articolo 18,  comma  4,
      del Codice, le province/liberi consorzi comunali,  la  Città
      metropolitane  e  i  comuni  adeguano,  ove  necessario,  la
      rispettiva pianificazione in materia  di  protezione  civile
      agli  indirizzi  regionali  ivi   contenuti,   nonché   alle
      prescrizioni di cui alla presente legge. Fino alla  data  di
      entrata in vigore dei  nuovi  piani,  continuano  a  trovare
      applicazione gli strumenti di pianificazione già vigenti.
      5.   Il   regolamento   regionale   disciplinante   l'elenco
      territoriale del volontariato di cui all'articolo 41,  comma
      3, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di  entrata  in
      vigore della presente legge. Entro tre mesi dall'entrata  in
      vigore del regolamento regionale di cui al  presente  comma,
      la Regione aggiorna l'elenco territoriale del  volontariato.
      A decorrere dalla data di effettiva costituzione dell'elenco
      territoriale del volontariato di cui al precedente  periodo,
      l'albo regionale del  volontariato  di  cui  all'articolo  7
      della l.r. 14/1998 cessa di operare.
      6. Entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
      presente  legge,  è  approvata  la  deliberazione   di   cui
      all'articolo 33, comma 3.

                                  Art. 38
                              Norma di rinvio

      l. Per tutto quanto non previsto  dalla  presente  legge  si
      applicano le disposizioni  contenute  nel  d.lgs.  1/2018  e
      successive modificazioni e integrazioni.

                                  Art. 39.
                                Norma finale

      1.  La  presente  legge  sarà  pubblicata   nella   Gazzetta
      ufficiale della Regione Siciliana.
      2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di
      farla osservare come legge della Regione.