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26 mag 2025 Assegnato per esame Commissione PRIMA
26 mag 2025 Assegnato per parere Commissione SESTA
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RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE Onorevoli colleghi, la proposizione del presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di aggiornare la legislazione regionale attuale che è ferma alla legge regionale n. 14 del 31/08/1998. La protezione civile è una materia legislativa concorrente. Le Regioni hanno competenza per la disciplina di dettaglio delle materie di protezione civile, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato. Dal 1998 a livello statale si registrano provvedimenti legislativi che hanno modificato ed aggiornato le linee di approccio e di intervento in questa speciale materia-attività sociale, in linea anche con il sistema di approccio alla preparazione all'eventualità di accadimento di eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, nonché delle azioni da compiere per un efficace soccorso. Senza trascurare la necessità di impiego di risorse umane e materiali, oltre che di investimenti finanziari. Nel periodo successivo sono cambiate le norme nazionali che si sono adeguate alle esperienze di accadimento e di coordinamento nella catena di comando e di soccorso. Bisogna aggiornare il sistema del chi fa cosa , con le funzioni di Regione (le strutture regionali) Province/Prefetto (rapporti Prefetto/strutture operative statali, ecc.), Comuni, volontariato/cittadini attivi. Poi come condurre l'attività di prevenzione e come utilizzare la comunità scientifica e tecnica per la previsione. E il tutto per organizzare il soccorso con un modello di intervento adeguato. Definire l'attuale struttura Dipartimentale con la possibilità di inserire rapidi collegamenti con le altre strutture regionali collegate e/o collegabili all'attività di protezione civile. Dare maggiore senso organizzativo alla strutturazione di province e comuni per le funzioni di pianificazione e operative. E la partecipazione del volontariato alle attività non solo di soccorso, come già previsto nel nuovo codice e nelle direttive nazionali consequenziali emesse, ma anche partecipazione alla pianificazione. Naturalmente anche chi controlla , chi emana direttive (Presidente, Giunta, Direttore). Il Disegno di legge è suddiviso in sette CAPI , così sintetizzati: il primo Capo (diviso in tre sezioni negli artt. 1-9) è un richiamo ai principi e le finalità della protezione civile, alle tipologie degli eventi in relazione anche al Codice emanato con il decreto legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018 e SS.MM.II. Il secondo Capo (diviso in due sezioni negli artt. 10-22) riguarda l'organizzazione del sistema regionale con le indicazioni per definire gli ambiti territoriali ottimali, i centri di emergenza e le Direttive regionali. Si definiscono le line per le funzioni, i compiti operativi e gestionali della Regione, delle Province/Città metropolitane e comuni singoli o associati All'art. 17 si affronta anche la tematica dei rapporti interistituzionali e il finanziamento del Sistema regionale. Si ribadiscono anche le strutture operative regionali con la SORIS (Sala operativa regionale integrata Sicilia), il Centro funzionale decentrato, la colonna mobile regionale e la opportunità dei servizi territoriali regionali decentrati provinciali o interprovinciali. Il Capo terzo (in una sezione negli artt. 23-25) si occupa della previsione e prevenzione dei rischi e pianificazione di protezione civile, anche ai diversi livelli territoriali. Traccia le basi per il rapporto con la comunità scientifica e le strutture regionali tecniche ed operative (ambiente, territorio, forestale, sanità, ecc.) per tutto ciò che riguarda la possibile previsione degli eventi, la definizione degli scenari territoriali da mettere a disposizione per la pianificazione. Naturalmente definisce le linee per i compiti e le funzioni dei diversi livelli territoriali la cui operatività sarà corroborata dalle direttive e dal sistema di allerta già operante (avvisi giornalieri di protezione civile) e quelli in fase di operatività (T-alert). Nel Capo quarto (in una sezione negli artt. 26-29) viene definita la gestione delle emergenze regionali con lo stato di mobilitazione regionale e lo stato di emergenza regionale. In pratica come contribuire alla preparazione per affrontare le emergenze. Nel Capo quinto (in una sezione negli artt. 30-32) la partecipazione dei cittadini, il volontariato organizzato e la formazione. Si prevede anche l'eventuale organizzazione dei comitati di coordinamento del volontariato ed il comitato regionale del volontariato. Attenzione viene regolamentata per la formazione degli addetti e la diffusione ella cultura della protezione civile. Come potenziare il sistema dell'informazione e della reazione dei cittadini nella coscienza dei problemi del proprio territorio. E come migliorare il concetto, oggi ricorrente, della resilienza dei territori. Il cittadino deve anche poter adeguare i propri comportamenti al territorio, sia nel rispetto ambientale ma anche come reagire nel quotidiano alle sollecitazioni ambientali, naturali o indotte dall'attività dell'uomo. Nel Capo sesto (in una sezione negli artt. 33-34) una doverosa attenzione ai segni distintivi sia istituzionali che del volontariato, alle onorificenze e istituzione della giornata annuale della protezione civile. Ciò anche per mantenere sempre attivi attenzione e comportamenti, oltre al giusto riconoscimento per chi, in maniera istituzionale o nel volontariato, spende e mette a disposizione la propria professionalità e, nel caso del volontariato, il proprio tempo per aiutare, in maniera organizzata/coordinata, i cittadini che possono subire o hanno subito eventi calamitosi. Capo settimo (in una sezione negli artt. 35-38) è dedicato alla norma finanziaria, all'abrogazione di norme non più adeguate o in contrasto, e a quelle transitorie e finali. ---O--- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE Capo I PRINCIPI E FINALITA' - TIPOLOGIA EVENTI SEZIONE I PRINCIPI E FINALITA' Art. 1 Principi e finalità 1. Sono recepiti dalla Regione siciliana i principi e le norme recati dal Codice della protezione civile Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii., di seguito Codice'. Ove non diversamente stabilito dalla presente legge, tutte le espressioni di seguito utilizzate assumono il medesimo significato loro attribuito dal Codice. 2. Le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio della Regione sia per gli eventi naturali che con l'influenza antropica, nonchè concernenti gli interventi di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di prevalente interesse regionale. 3. La Regione, nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla presente legge, opera nel rispetto dell'integrazione e/o di sussidiarietà dei diversi livelli di governo istituzionale, per garantire l'effettivo coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali, nonché il raccordo con le ulteriori componenti in sinergia con le strutture operative e i soggetti concorrenti nei quali si articola il Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 3, comma 2, del Codice. 4. Per l'attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice, impronta l'adozione delle procedure e delle modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle proprie strutture ed enti, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista delle diverse tipologie di eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del Codice e all'articolo 2 della presente legge. 5. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile, nell'ambito del territorio regionale è istituito il sistema regionale della protezione civile costituito da: a) La Regione siciliana, comprensiva degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione; b) Il Dipartimento regionale della protezione civile; c) Gli enti locali territoriali. 6) Alle attività del sistema regionale concorrono anche gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il corpo nazionale dei vigili del fuoco e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 13 del codice della protezione civile (D. l.vo n. 1 del 2 gennaio 2018), in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nonché il volontariato operante nel territorio regionale in conformità a quanto previsto dalla presente legge. 7) In applicazione del principio di solidarietà nazionale ed internazionale la Regione siciliana partecipa agli interventi di soccorso in favore di altre regioni o territori al di fuori del territorio nazionale colpiti da gravi emergenze di protezione civile. SEZIONE II TIPOLOGIA EVENTI Art. 2 Tipologia degli eventi emergenziali per la protezione civile 1. Le funzioni amministrative in materia di protezione civile, nonché della ripartizione degli stessi tra i diversi livelli di governo, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono, in conformità all'articolo 7 del Codice, nelle seguenti tipologie: a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell'esercizio della propria potestà legislativa; c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, ai sensi dell'articolo 24 del Codice. 2) I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative in materia di protezione civile sono articolati secondo le competenze di cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi premonitori, relativi ai rischi di cui all'articolo 3, degli eventi di cui al comma 1, si preveda che possa determinarsi una situazione di emergenza. Art. 3 Tipologia dei rischi di protezione civile 1. Gli interventi del Sistema regionale di protezione civile, con riferimento agli eventi di origine naturale e antropica che possono dare origine a emergenze, si esplicano in relazione alle tipologie di rischio di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del Codice, così riportati: a) sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi; b) chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario, umanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali; 2. In occasione degli eventi di cui all'articolo 16, comma 3, del Codice, le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del servizio regionale di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, a seguito di richiesta delle autorità di protezione civile competenti, limitatamente ai soli aspetti di natura organizzativa, di assistenza alla popolazione ed attivazione dei presidi operativi e logistici per la gestione delle emergenze, anche in attuazione delle disposizioni e delle direttive adottate dal Dipartimento nazionale della protezione civile ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini. SEZIONE III Dipartimento della Protezione Civile Art. 4 Funzioni del Dipartimento regionale di protezione civile 1. Al fine di assicurare e garantire nel territorio regionale lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione delle emergenze ed al loro superamento, connesse agli eventi emergenziali come definiti dall'articolo 7 del medesimo decreto, il Dipartimento della Protezione Civile, di seguito denominato DRPC, preposto ad attività specifiche di interesse pubblico. 2. Il DPRC, con sede a Palermo, è dotato di piena autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed alle direttive della Giunta di Governo regionale che esercita su di esso poteri di vigilanza e controllo. Art. 5 Funzioni del DRPC 1. Il DRPC è preposto allo svolgimento delle attività tecnico-operative, di coordinamento, controllo e vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale, provvedendo, altresì, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse. 2. Il DRPC svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagine: vigilanza e coordinamento necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, una preordinata ed efficiente organizzazione delle risorse disponibili finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, il coordinamento degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente naturale. 3. Il DRPC è articolato in una struttura centrale e in strutture periferiche provinciali/interprovinciali. 4. IL DRPC svolge, in particolare, le seguenti funzioni in materia di protezione civile: a) Elaborazione dei piani e programmi regionali di previsione e prevenzione dei rischi, in armonia con gli indirizzi nazionali; b) Espletamento delle incombenze di carattere tecnico, amministrativo, professionale o organizzativo, indispensabili per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a carico della Regione espressamente previsti nei predetti programmi e piani; c) Attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi; d) Attività connesse all'organizzazione, alla valorizzazione, all'impiego, alla formazione e all'addestramento del volontariato di protezione civile; e) Rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile: con le Prefetture, con le strutture operative e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema regionale di Protezione civile; f) Azioni di supporto ai soggetti preposti all'attuazione degli interventi urgenti; g) Realizzazione di periodiche iniziative di formazione, informazione, diffusione della conoscenza e della cultura di Protezione civile rivolte ai cittadini, con particolare attenzione alle realtà scolastiche; h) Gestione delle attività di competenza regionale tecniche, amministrative e contabili, ivi comprese le contabilità speciali di cui all'articolo 27 del d.lgs. 1/2018, connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. 1/2018; i) Attività inerenti all'attuazione della legge 21 novembre 2005 n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e ss.mm.ii.. 5. Il DRPC si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti, degli enti regionali, delle agenzie e delle aziende regionali che svolgono interventi o attività riconducibili nell'ambito della protezione civile. Detti soggetti sono tenuti a fornire alla stessa, a titolo gratuito, i dati in loro possesso. 6. Il DRPC utilizza gli elementi conoscitivi disponibili ed acquisisce collaborazioni scientifiche od operative, ove non disponibili all'interno della Regione, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con le Università, i centri di ricerca gli enti locali, gli ordini professionali, le organizzazioni professionali di protezione civile, nonché le organizzazioni di volontariato siciliane. Art. 6 Direttore del DRPC 1. L'incarico di Direttore del DRPC è conferito dalla Giunta di Governo regionale. L'incarico è conferito ai dirigenti di ruolo della Regione Sicilia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'incarico di direttore generale di dipartimento regionale. Il Direttore: a) la rappresentanza legale del DRPC; b) l'attuazione delle attività previste nel Programma annuale di cui all'articolo 10; c) il raccordo con le altre strutture regionali, ivi incluse quelle sanitarie di emergenza, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa: d) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile, anche articolata in colonne mobili provinciali; e) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, l'istituzione e la localizzazione; f) dei Centri di coordinamento d'Ambito di cui all'articolo 15, unitamente all'indicazione delle specifiche modalità per la gestione e l'uso dei materiali e dei mezzi di pronto intervento; g) la predisposizione della proposta del Programma annuale di attività del DRPC ai sensi dell'articolo 8; h) l'adozione dei documenti contabili di cui al comma 3 dell'articolo 12; i) la stipula di convenzioni con le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 13 del d.lgs. 1/2018. 2. Al Direttore si applicano le disposizioni normative c amministrative applicabili ai direttori regionali in merito al conferimento ed alla durata dell'incarico, alle responsabilità, all'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico. II trattamento economico del Direttore è parificato a quello degli altri Direttori regionali. Art. 7 Organizzazione e personale del DRPC 1. L'organizzazione del DRPC è rimessa ad apposito atto di organizzazione approvato dalla Giunta di Governo regionale su proposta del Direttore, che stabilisce, nel rispetto della normativa regionale in materia: a) il contingente complessivo del personale e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2; b) la definizione, il ruolo e le responsabilità degli operatori di protezione civile; c) le modalità di svolgimento delle attività di protezione civile; d) le relazioni esterne; e) il logo del DRPC. 2. Il DRPC è articolata in: a) Direttore generale; b) Unità organizzative complesse; (SDG-Staff, Aree e Servizi); c) Unità organizzative semplici: (Unità operative); d) Centro Funzionale decentrato di cui all'articolo 24; e) Sala Operativa regionale di cui all'articolo 23. 3. Il DRPC, per l'espletamento delle proprie attività, si avvale: a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente al ruolo della Regione; b) di personale assunto dalla Regione, tramite pubblico concorso ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti; c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti. 4. Il personale di cui al comma 3, lettera b) non supera, fatti salvi trasferimenti specifici derivanti da norme statali e finalizzati all'assunzione di personale, il turn-over stabilito dalla normativa nazionale in materia di personale. 5. L'assunzione di personale da parte del DRPC soggiace alla disciplina regionale in materia. Il Direttore provvede, secondo quanto disposto dall'atto di organizzazione ed in conformità alla normativa statale e regionale in materia, al conferimento degli incarichi dirigenziali ed alla ripartizione del personale non dirigenziale nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 6. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione civile, il DRPC, nel rispetto della normativa vigente in materia, può, in qualità di soggetto ospitante, stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale e promuove l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle tematiche connesse alla protezione civile. 7. Con l'atto di organizzazione di cui al comma l, la Giunta di Governo regionale, su proposta del Direttore, provvede ad effettuare una ricognizione delle risorse umane e strumentali in dotazione, nonché alla determinazione della dotazione organica definitiva dello stesso DRPC. Con lo stesso atto si provvede alla stima dei fabbisogni finanziari necessari per l'efficiente funzionamento del Servizio e delle attività di protezione civile regionale, cosìcome scaturenti dallo stesso atto di organizzazione e di ridefinizione della dotazione organica. Allo stanziamento delle risorse aggiuntive eventualmente necessarie si provvederà con la legge di bilancio. Art. 8 Informazione e Formazione 1. Il DRPC promuove e organizza una permanente attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio dl rilievo regionale e locale, portando a conoscenza della collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati, i comportamenti necessari per ridurre gli effetti dannosi degli eventi calamitosi, nonché sollecitando una fattiva e generalizzata collaborazione all'attività di soccorso e di assistenza. 2. Per le medesime finalità di formazione, il DRPC, di concerto e previa convenzione con i soggetti competenti quali i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, può organizzare periodiche esercitazioni relative sia all'intero territorio regionale che a porzioni di esso. 3. L'attività formativa è prevista nel programma annuale di attività del DRPC e a tal fine la Giunta di Governo regionale può autorizzare la stipula di convenzioni con esperti, istituti, centri specializzati ed organi di informazione, ivi inclusi gli ordini professionali. 4. Il DRPC promuove le più opportune iniziative editoriali mediante pubblicazioni divulgative e specialistiche. Art. 9 Risorse finanziarie e sistema contabile del DRPC 1. Le risorse finanziarie del DRPC sono costituite da: a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge al DRPC sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente; b) risorse straordinarie regionali per fronteggiare emergenze connesse con eventi calamitosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 7, comma l, lettera b), del d.lgs. 1/2018; c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione Civile; d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 1/2018 lo stato di emergenza nel territorio regionale; e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali, per il finanziamento o cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo; f) risorse derivanti da contributi, donazioni e liberalità di soggetti privati secondo Io specifico regolamento approvato dal Direttore. 2. Il Direttore propone il bilancio di previsione annuale, il conto consuntivo e il rendiconto generale e li trasmette alla Giunta di Governo regionale per l'approvazione. Il Direttore approva l'assestamento di bilancio e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma l. Il Bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti altresì all'approvazione degli organi di governo regionale preposti. CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE SEZIONE I ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA Art. 10 Sistema regionale della protezione civile 1. Costituiscono componenti del Sistema regionale della protezione civile e provvedono all'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 1, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione, le Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo e le Province/Liberi consorzi comunali del territorio siciliano, quali enti di area vasta, i comuni, anche in forma associata, e gli altri enti/istituzioni del territorio siciliano. 2. Il Presidente della Regione, i Sindaci metropolitani e i sindaci, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice, esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 6 del Codice e ne sono responsabili con riferimento al relativo ambito di governo. In particolare: a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile; b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 del Codice esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18 del Codice; d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali; e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2 del Codice. 3. Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei Sindaci e dei Sindaci metropolitani, disciplinate e individuate dal Codice, nonché dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 16 della presente legge, i presidenti delle province/liberi consorzi comunali e i Sindaci metropolitani sono responsabili delle funzioni in materia di protezione civile delegate ai rispettivi enti ai sensi del Codice e dell'articolo 15 della presente legge, nonché della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile e dell'attribuzione alle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità. 4. Costituiscono strutture organizzative e unità funzionali del Sistema regionale della protezione civile e collaborano con le articolazioni regionali delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, del Codice: a) l'Unità di crisi regionale di cui all'articolo 19; b) la Sala Operativa regionale di protezione civile di cui all'articolo 20; c) il Centro funzionale decentrato della Regione Siciliana di cui all'articolo 21; d) la Colonna mobile regionale di cui all'articolo 22; e) i Servizi Territoriali Regionali su base provinciale e/o d'Ambito di cui all'articolo 23; f) il volontariato organizzato di protezione civile, iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 22; g) la Scuola superiore di protezione civile di cui all'articolo 24; h) gli altri enti regionali di cui all'articolo 15; i) le articolazioni territoriali delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13 del Codice; j) i gestori di infrastrutture critiche, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 (Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il territorio regionale. 5. La Giunta di Governo regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Codice, può in ogni tempo, individuare, relativamente all'ambito territoriale regionale e nei limiti delle proprie competenze, ulteriori strutture operative regionali, in ambiti diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 4 del presente articolo e all'articolo 13, comma 1, del Codice. 6. Possono concorrere alle attività di protezione civile di ambito regionale, anche mediante le forme di collaborazione di cui all'articolo 8, i seguenti soggetti: a) i singoli ordini e collegi professionali territoriali, le loro eventuali forme associative costituite a livello regionale, nonché le eventuali forme associative fra i rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale; b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni in materia di protezione civile a livello regionale; c) le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o privati che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile. Art. 11 Ambito territoriale e organizzativo ottimale 1. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e in conformità alle direttive vigenti in materia, individua, con deliberazione della Giunta di Governo regionale, gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito, al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice. 2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, la Regione individua i Comuni di riferimento degli ambiti, tenendo in debito conto i limiti amministrativi coincidenti con le Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali. Art. 12 Centri polifunzionali di emergenza/centri coordinamento d'ambito 1. La Regione, sentite le province/liberi consorzi comunali o la Città metropolitana competenti, individua presso sedi dislocate in ambito regionale i Centri polifunzionali di emergenza, in conformità al comma 4. I Centri polifunzionali di emergenza assolvono alle seguenti funzioni: a) sede di ricovero delle risorse strumentali di protezione civile appartenenti al sistema di area vasta, dotata di una organizzazione che ne cura la manutenzione e la tenuta in efficienza; b) luogo di organizzazione delle attività e degli spostamenti della Colonna mobile regionale, per poter garantire, in caso di attivazione per eventi di cui all'articolo 2, tempestività ed efficacia di intervento; c) plesso utilizzabile per attività formative e per esercitazioni, allo scopo di far crescere il sistema di protezione civile, con particolare riferimento agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 22, e di generare una maggiore consapevolezza e proattività nella popolazione. 2. La Regione può intervenire direttamente nell'acquisto o nella locazione degli immobili, dei mezzi e delle attrezzature strumentali dei Centri polifunzionali di emergenza e può realizzare o anche gestire i centri medesimi direttamente oppure mediante strumenti di programmazione negoziata o tramite apposite convenzioni con enti locali, altri soggetti pubblici o privati, istituzioni o volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 22, comma 3. 3. Nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata o delle convenzioni stipulabili con i soggetti di cui al comma 2, sono disciplinate, in conformità a eventuali atti di indirizzo emanati dalla Giunta di Governo regionale, le modalità di realizzazione, gestione e manutenzione dei Centri polifunzionali di emergenza, definendo, altresì, le modalità di partecipazione alle spese per la realizzazione delle singole iniziative. 4. Le modalità di coordinamento dei Centri polifunzionali di emergenza con le strutture operative locali e regionali e l'individuazione dei medesimi centri polifunzionali sul territorio regionale sono disciplinati con deliberazione della Giunta di Governo regionale, considerando le strutture già esistenti e le necessità operative e strategiche sulla base di priorità di livello regionale, al fine di garantire in modo omogeneo la ripartizione delle risorse per fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali. Art. 13 Direttive del Presidente della Regione e conseguenti indicazioni operative 1. Le direttive del Presidente della Regione assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Direttore del DRPC della protezione civile. Art. 14 Funzioni, compiti operativi e attività gestionali della Regione 1. La Regione, nella sua qualità di componente del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi degli articoli 1 e 4 del Codice, nell'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice, provvede, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie competenze: a) all'attuazione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento; b) all'attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15 del Codice; c) alla programmazione, al coordinamento e all'integrazione sul territorio, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Codice, dei soggetti pubblici e privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza. 2. La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e amministrative, disciplina l'organizzazione e coordina e cura l'attuazione, all'interno del territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, volte: a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, anche mediante le attività di redazione, approvazione e attuazione del piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice, improntando i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e gli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza alla coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice; b) all'approvazione del piano di protezione civile adottato dagli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 17, comma 5; c) alla gestione dell'emergenza; d) al superamento dell'emergenza. 3. La Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Codice, assicura le attività di competenza in materia di protezione civile, con particolare riguardo a: a) svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera b); b) indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile degli enti di area vasta e dei comuni, ai sensi dell'articolo 17; c) concorso del sistema regionale di protezione civile alle attività di rilievo nazionale; d) gestione della Sala Operativa regionale, secondo quanto previsto all'articolo 22; e) organizzazione della struttura e dei Servizi del Dipartimento regionale di protezione civile, nonché definizione di procedure e modalità relative ad azioni tecniche, operative e amministrative volte ad assicurare prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2; f) modalità per la deliberazione dello stato di emergenza regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera f), del Codice e all'articolo 21 della presente legge; g) modalità di coordinamento con le altre componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile, in caso di eventi anche di livello nazionale che richiedano l'azione integrata di dette componenti e strutture, ferme restando le competenze dei prefetti di cui all'articolo 9 del Codice; h) gestione delle attività del volontariato organizzato di protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice, comprese le sue forme di rappresentanza su base democratica; i) gestione della Colonna mobile regionale, come definita dall'articolo 12, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2; j) interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; k) concorso agli interventi di livello internazionale, secondo quanto indicato dall'articolo 29 del Codice; l) spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto delle competenze statali in materia; m) attività formative in materia di protezione civile. 4. Il Presidente della Regione, nei casi di emergenza di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 1, è a) dell'informazione alla popolazione e agli organi di informazione, ferme restando le competenze dei sindaci di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del Codice; b) del coordinamento, curando il raccordo con le prefetture di riferimento e ferme restando le rispettive competenze, degli interventi organizzati a livello di ambiti territoriali ottimali e di sub-ambiti di operatività di cui ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 9 del Codice; c) degli eventuali interventi diretti richiesti dai presidenti delle province/liberi consorzi comunali/liberi consorzi o dai Sindaci metropolitani. 5. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e 18, comma 1, lettera a), del Codice e secondo i principi ivi disciplinati, individua nelle province/liberi consorzi comunali e nelle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice. Alle province/liberi consorzi comunali del territorio siciliano e alle Città metropolitane vengono delegate le funzioni e le attività in materia di protezione civile di cui all'articolo 6 della presente legge, da svolgersi secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6. 6. Al fine di consentire una migliore operatività ed efficienza dell'azione di protezione civile su specifiche aree territoriali che, per vastità e caratteristiche orografiche, necessitano di un'organizzazione più capillare e diversificata sul territorio, la Regione può, laddove ne ravvisi la necessità, individuare, mediante apposito regolamento, i criteri per la definizione, all'interno del territorio corrispondente all'ambito territoriale e organizzativo ottimale, di eventuali sub-ambiti operativi nei quali organizzare l'attuazione delle procedure operative in materia di protezione civile. L'eventuale individuazione di sub-ambiti operativi all'interno dell'ambito territoriale e organizzativo ottimale è operata dalle province/liberi consorzi comunali e dalle città metropolitane in conformità ai criteri delineati dal regolamento regionale di cui al presente comma e previo parere vincolante della Regione. 7. L'elencazione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi individuati dagli enti di area vasta è effettuata nel piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 15. 8. La Regione riconosce e valorizza, mediante l'adozione delle più opportune iniziative ai sensi dell'articolo 24, l'importanza della diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, universitarie e della fascia giovane della popolazione, quale attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2 del Codice, allo scopo di promuovere la resilienza della comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione dei cittadini. 9. Al fine di garantire una effettiva ed efficace azione di protezione civile, la Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale e operativa degli enti locali preposti alle attività di cui alla presente legge, effettua i monitoraggi, nonché, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni delegate agli enti di area vasta, i controlli, di cui agli articoli 30 e 31. 10. Fermo restando il rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale, la Regione assume le determinazioni di competenza nei confronti degli enti locali di cui al comma 9, in caso di inattività o inadempienza nel compimento di atti obbligatori ai sensi della presente legge o violazione dell'attività di indirizzo regionale prevista dalla presente legge, ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 (Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province/liberi consorzi comunali e degli altri enti locali della Regione siciliana) ovvero in caso di accertata impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso. Art. 15 Funzioni, compiti operativi e attività gestionali delle province/liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane 1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile, alle province/liberi consorzi comunali del territorio siciliano e alle Città metropolitane, quali enti di area vasta e ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice, sono delegate le seguenti funzioni, con possibilità di esercizio delle medesime anche in modalità coordinata o in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): a) previsione e prevenzione dei rischi, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 1), del Codice: b) rilevazione dei rischi sul territorio di competenza; c) attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto e integrazione di quella di competenza dei comuni; d) attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; e) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio di competenza; f) pianificazione di area vasta: g) redazione, adozione e attuazione del piano di area vasta di protezione civile, a valere anche quale piano d'ambito di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 2), del Codice, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, e in raccordo con la prefettura competente secondo le modalità di cui all'articolo17, comma 5; h) valutazione periodica del piano di area vasta di protezione civile, anche mediante l'esperimento di apposite esercitazioni, ai fini del relativo eventuale aggiornamento o anche revisione, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1; i) supporto ai comuni, anche in forma associata, nello svolgimento delle attività di competenza, riguardo a previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza; j) verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice; k) concorso alle attività per il superamento dell'emergenza: l) attivazione dei servizi urgenti di propria competenza, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o di area vasta; m) approntamento, ove non già previsto, organizzazione e gestione della Sala Operativa di area vasta, destinata ad operare in raccordo con la SORIS e con le prefetture territorialmente competenti; n) raccordo con la prefettura territorialmente competente, ferme restando le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del piano di area vasta di protezione civile e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti; o) attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile esistente sul territorio di competenza, in conformità al disposto degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 e, per quanto specificamente attiene al coordinamento operativo, in collaborazione con i Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'articolo 23, raccordandosi con i comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone immediata comunicazione alla Regione; p) organizzazione, gestione e attivazione, con la collaborazione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui all'articolo 23, delle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale, di cui all'articolo 12; alle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione dell'ente di riferimento, tutti i soggetti che costituiscono il sistema di area vasta di protezione civile e che operano nell'ambito territoriale di riferimento, fra i quali assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale per il sistema di protezione civile siciliano, il volontariato organizzato di cui all'articolo 31; q) supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali, in attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, del Codice; r) svolgimento di attività di formazione, in concorso con la Regione, in conformità a quanto disposto all'articolo 24; s) raccolta dei dati e compilazione delle schede di primo accertamento danni causati da evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, in conformità agli indirizzi regionali; t) individuazione, all'interno del territorio di competenza, di eventuali sub-ambiti operativi, secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 6. 2. Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta, al fine di garantire un coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta di Governo regionale, fatte salve, ove previste, le direttive di competenza statale. 3. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli enti di area vasta provvedono all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'obbligatoria adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in possesso di formazione specifica. 4. Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile, espressamente disciplinate e individuate dal Codice e declinate e specificate all'articolo 7 della presente legge, i Presidenti delle province/liberi consorzi comunali e i Sindaci metropolitani, nelle situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, sono responsabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'organizzazione generale dei soccorsi nel territorio di competenza e sono, altresì, responsabili della comunicazione alle popolazioni dei territori di competenza e agli organi di informazione. 5. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, gli enti di area vasta possono stipulare apposite convenzioni con il volontariato organizzato di protezione civile, ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile, se costituiti nella forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 23. Il contenuto minimo e vincolante delle convenzioni con i Comitati di coordinamento del volontariato è disciplinato da apposite linee guida adottate dalla Giunta di Governo regionale. 6. Per un più efficace esercizio delle funzioni e delle attività di protezione civile di cui al presente articolo, gli enti di area vasta possono, altresì, avvalersi di altri enti locali, ivi incluse le comunità montane, e degli enti gestori dei parchi regionali territorialmente interessati, mediante appositi accordi e convenzioni ai sensi della normativa vigente. 7. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al presente articolo, le Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo, nonché i Liberi Consorzi (Province) di Agrigento, Caltanissetta Enna Ragusa, Siracusa e Trapani provvedono all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in possesso di formazione specifica. Art. 16 Funzioni, compiti operativi e attività gestionali dei comuni singoli o associati 1. Nell'ambito del territorio di rispettiva competenza spetta ai comuni l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 12 del Codice. 2. I comuni, in forma singola o associata, in conformità all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi nazionali, ove previsti, provvedono: a) all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e dagli appositi atti di indirizzo adottati dalla Giunta di Governo regionale; b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 17, comma 1, dei piani comunali di protezione civile; c) all'espletamento di periodiche attività di verifica del coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice; d) all'ordinamento dei propri uffici, mediante l'obbligatoria adozione di una struttura organizzativa idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di protezione civile e dotata di professionalità qualificate e specificamente formate ed aggiornate; e) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2; f) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in conformità al disposto del comma 7 del presente articolo e degli articoli 18 e 21; h) alla vigilanza sulla predisposizione e sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, degli interventi urgenti, anche con riferimento all'accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento e somma urgenza; i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio territorio, del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali; j) alla raccolta dei dati e alla compilazione delle schede di primo accertamento dei danni causati dall'evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, nonché all'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili e immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio, in conformità alle direttive nazionali e agli indirizzi regionali. 3. I comuni possono supportare gli altri enti locali nell'esercizio delle rispettive funzioni di protezione civile e nella gestione degli eventi emergenziali, anche al fine di assicurare la continuità amministrativa. 4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, i comuni, al fine di garantire un coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta di Governo regionale, fatte salve, ove previste, le direttive di competenza statale. 5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, i comuni possono avvalersi del supporto dei soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 6, ivi comprese le associazioni rappresentative dei comuni della Siciliana. 6. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, l'attivazione a livello comunale degli interventi urgenti di competenza per farvi fronte, in conformità alla pianificazione comunale di protezione civile, è curata direttamente dal comune interessato, il quale provvede, altresì, a darne tempestiva comunicazione alla prefettura, all'ente di area vasta territorialmente competente e alla Regione, anche ai fini di eventuali richieste di interventi a sostegno ai sensi del comma 7. 7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile di cui al presente articolo, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative di area vasta agli enti di area vasta del territorio regionale, di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Codice; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni, rispettivamente, con il Presidente della provincia interessata o con il Sindaco metropolitano, con il Presidente della Regione e con il Prefetto in occasione di eventi di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), curando, altresì, l'attività di informazione alla popolazione. Art. 17 Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile 1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con le province/liberi consorzi comunali, la Città metropolitane e gli altri enti locali, con le prefetture, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le articolazioni del Sistema nazionale della protezione civile, con gli altri enti e organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del Sistema regionale della protezione civile, nonché con i gestori di infrastrutture critiche, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61 (Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il territorio regionale e con altri soggetti pubblici o privati. Il concorso e il coordinamento delle attività della Regione con i soggetti di cui al precedente periodo possono essere attuati anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni ai sensi del comma 4. 2. La Regione, su richiesta dei competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati secondo le procedure di cui all'articolo 29 del Codice, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente normativa in materia di protezione civile. 3. La Regione può concorrere, con il proprio contributo, alle iniziative e agli interventi individuati dalle province/liberi consorzi comunali, dalle città metropolitane e dagli altri enti locali a tutela del territorio e delle popolazioni. 4. Per un più efficace espletamento delle attività di protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice o con altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, anche quali centri di competenza ai sensi dell'articolo 21 del Codice. 5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Codice, le strutture operative regionali di cui all'articolo 4, comma 4, concorrono con le strutture operative nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, allo svolgimento delle attività di protezione civile di cui al Codice. Art. 18 Finanziamento del Sistema regionale di protezione civile 1. Ferme restando le specifiche competenze e responsabilità delle componenti del Sistema regionale di protezione civile di cui alla presente legge e la dotazione finanziaria e organica delle attività e delle funzioni di protezione civile da parte delle strutture organizzative preposte, la Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile disponendo appositi finanziamenti, nei limiti delle risorse autorizzate annualmente con legge di bilancio riconducibili alle seguenti linee di intervento: a) finanziamenti per contribuire al potenziamento ed al sostegno economico dei soggetti appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, con particolare riferimento agli enti di area vasta e al volontariato organizzato di protezione civile, anche mediante il ricorso a forme di convenzionamento o anche di messa a disposizione a titolo gratuito di mezzi, strutture e dotazioni, e per concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 2 della presente legge; b) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico a favore dell'antincendio boschivo; c) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico del Centro Funzionale Decentrato e della Sala Operativa regionale di protezione civile; d) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al sostegno economico del pronto intervento e delle spese sostenute dai comuni in relazione alle calamità naturali; e) finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze di protezione civile, per l'addestramento dei soggetti partecipanti a qualunque titolo alle attività di protezione civile, per la pianificazione di protezione civile, per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile al fine di contribuire alla specializzazione degli operatori istituzionali e degli aderenti al volontariato e alla diffusione delle buone pratiche di protezione civile nelle scuole e nella cittadinanza. 2. La Regione ogni anno entro il 31 dicembre predisporrà un piano con le previste risorse da impiegare nell'anno successivo. Il Presidente può, ove necessario, destinare risorse regionali o dal fondo per le Autonomie locali destinato appositamente per le esigenze di Protezione civile ai diversi livelli territoriali e/o per le fasi propedeutiche alla pianificazione. Il DPRC dovrà, in tale senso, definire le linee di intervento preventive e/o in emergenze indicando le risorse necessarie. SEZIONE II STRUTTURE REGIONALI Art. 19 Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana e Unità di crisi regionale 1. La Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS) di protezione civile è gestita dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del Codice e opera all'interno della struttura regionale di protezione civile. 2. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale, al fine di garantire la più efficiente e tempestiva risposta in occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2, sono disciplinate: a) le modalità di gestione della SORIS, con l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice, per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno; b) le procedure di coordinamento della SORIS con gli altri uffici regionali, ivi incluso il relativo personale in reperibilità, nonché con le Sale Operative di area vasta, con le prefetture, con la Sala del Dipartimento della Protezione civile, con i presidi territoriali, con le altre componenti, con le strutture operative e con i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile. 3. In occasione o in vista di eventi emergenziali di cui all'articolo 2, in base alle caratteristiche dell'evento, l'azione della Sala Operativa regionale può essere integrata con quella dell'Unità di crisi regionale, quale organismo tecnico di gestione dell'emergenza composto da soggetti in possesso di competenze specialistiche, senza oneri a carico della finanza pubblica. La Giunta di Governo regionale disciplina i presupposti per l'attivazione, la composizione e il funzionamento dell'Unità di crisi. 4. Sulla base delle procedure di funzionamento della Sala Operativa e dell'Unità di crisi, nelle attività di gestione delle emergenze, di cui all'articolo 2, condotte dalla Sala Operativa regionale possono essere coinvolti ulteriori soggetti, anche non appartenenti al Sistema regionale di protezione civile, in ragione delle competenze possedute negli specifici settori di azione, al fine di ottimizzare e massimizzare le procedure di confronto e raccordo operativo. Art. 20 Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana 1. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana assicura il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio di protezione civile ai diversi livelli territoriali. 2. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana è costituito da una pluralità di strutture operative, collocate in parte all'interno della struttura organizzativa del DRPC. Le strutture operative di cui al precedente periodo costituiscono componenti del sistema di allertamento regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui governo e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 17. 3. Con una o più deliberazioni della Giunta di Governo regionale, da adottare nel rispetto delle direttive statali sulle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, sono disciplinate: a) le attribuzioni specifiche e la dotazione organica del Centro Funzionale Decentrato, di cui al presento articolo, con l'assegnazione di personale adeguato e dotato di specifiche professionalità secondo quanto previsto all'articolo 46 del Codice; b) le procedure di coordinamento del Centro Funzionale Decentrato, di cui alla lettera a), con gli altri uffici regionali, con i presidi territoriali, nonché con le componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti del Sistema regionale di protezione civile. Art. 21 Colonna mobile regionale 1. Al fine di garantire una più efficace risposta degli interventi di protezione civile in previsione o durante le situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la Regione organizza e gestisce, in conformità all'articolo 11, comma 1, lettera h), del Codice, la Colonna mobile regionale di protezione civile, costituita dal complesso di persone, materiali e mezzi chiamati a rispondere alle emergenze di protezione civile, secondo requisiti di carattere tecnico-operativo definiti, con deliberazione della Giunta di Governo regionale, al fine di garantire una risposta di valenza regionale. 2. La Colonna mobile regionale è costituita dalla sommatoria di due macrocomponenti: a) una regionale, direttamente organizzata e coordinata dalla Regione; b) una corrispondente alle nove componenti di area vasta, organizzate e coordinate dalle province/liberi consorzi comunali e dalle città metropolitane territorialmente competenti, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera p). 3. Alla Colonna mobile regionale possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione della Regione, tutti i soggetti che costituiscono il Sistema regionale di protezione civile e che operano nel relativo ambito territoriale, fra i quali il volontariato organizzato di cui all'articolo 34. 4. Con Direttiva del Presidente della Regione, su proposta del DRPC, sono disciplinati: a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Colonna mobile regionale; b) le modalità di partecipazione della Colonna mobile regionale alle attività di protezione civile, anche in coordinamento con le articolazioni regionali o nazionali delle strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del Codice; c) le modalità per il potenziamento di persone, materiali e mezzi della Colonna mobile regionale e le relative procedure; d) i criteri e gli indirizzi per il raccordo e il coordinamento della componente regionale e delle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale. Art. 22 Servizi Territoriali Regionali 1. I Servizi Territoriali Regionali costituiscono, a livello locale, articolazione e presidio istituzionale regionale di protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e accompagnamento ai soggetti pubblici e privati. 2. Con apposita deliberazione di Giunta, su proposta del Direttore generale, la Regione definisce il modello organizzativo dei Servizi Territoriali Regionali e disciplina le modalità di coordinamento tra le strutture operative locali e regionali di protezione civile e i Servizi Territoriali Regionali territoriali nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge. CAPO III PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE Art. 23 Pianificazione regionale 1. Lo strumento tecnico-operativo principale per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale è rappresentato dal piano regionale di protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice. Il piano si compone di una sezione generale, approvata con deliberazione della Giunta di Governo regionale, relativa a un'analisi multirischio e alle scelte strategiche e di indirizzo operate dalla Regione in materia di protezione civile, nonché di una sezione settoriale, articolata in singoli piani di settore, ciascuno approvato separatamente con deliberazione della Giunta di Governo regionale, che deve includere almeno: a) il piano regionale di soccorso rischio sismico; b) il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; c) i piani di emergenza regionali per le dighe; d) il piano regionale gestione rischio alluvioni; 2. Il piano sanitario/pandemico. 3. Mediante il piano regionale di protezione civile, elaborato assicurando la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, la Regione, fermo restando quanto previsto all'articolo 18 del Codice: a) individua gli elementi strategici minimi e indispensabili per consentire l'azione di soccorso di protezione civile, in conformità agli indirizzi nazionali sulla pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, ivi compresi l'estensione territoriale di riferimento, l'individuazione dei rischi e degli scenari, il modello di intervento ai vari livelli territoriali; b) procede alla elencazione degli ambiti territoriali ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi di cui all'articolo 15, commi 5 e 6; c) esegue la ricognizione degli ulteriori strumenti, di propria competenza, di pianificazione territoriale e di prevenzione rischi, approvati o anche da approvare, che devono essere elaborati in modo coordinato con i contenuti del piano regionale di protezione civile, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti; d) esegue la ricognizione delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale, corredata da possibili scenari di evento, modelli o anche procedure previsionali, nonché da un'analisi valutativa delle medesime; e) definisce il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionali impegnati in compiti di protezione civile, nonché delle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale; f) disciplina presupposti, criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o anche locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti; g) definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività conseguenti allo stato di mobilitazione regionale; h) definisce i flussi di comunicazione tra le componenti e le strutture operative del Servizio regionale di protezione civile interessate; i) definisce, in coordinamento con l'osservatorio sulle buone pratiche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del Codice, le buone pratiche riguardanti la prevenzione del rischio e la salvaguardia dei beni culturali anche in rapporto al costruito circostante, alle vulnerabilità dei centri storici e alla incolumità dei cittadini; j) individua la rete principale e la rete secondaria delle infrastrutture critiche regionali per i settori prioritari, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile. 4. Il piano regionale di protezione civile è sottoposto a modifica, con le medesime modalità di approvazione di cui al comma 1, anche solo parziale, ogniqualvolta, a parere della Giunta di Governo regionale, si ravvisi la necessità di una sua revisione o in seguito al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano un aggiornamento dei contenuti del piano medesimo. Art. 24 Piano regionale in materia di antincendio boschivo 1. La Giunta di Governo regionale, nel rispetto e fermo restando quanto previsto nelle pertinenti disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), al decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 e alla L.r. 6 giugno 1996, n.16 e ss.mm. e ii., Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione , approva il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, quale piano di settore del piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della presente legge; il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è redatto promuovendo la collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, con i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, le comunità montane, gli enti di area vasta, gli enti gestori dei parchi, l'Azienda Forestale, ARPA Siciliana e le organizzazioni di volontariato, con il compito di analizzare le criticità emerse in applicazione del precedente piano e di proporre suggerimenti tecnico operativi. 2. Il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è sottoposto a revisione annuale. Il piano di cui al presente comma contiene, fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, dalla legge 353/2000 e all'articolo 4 del decreto-legge 120/2021 convertito dalla legge 155/2021, anche: a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, delle azioni vietate che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi predetti, nonché la ricognizione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente; b) la previsione di attività di ricerca e pianificazione; c) l'individuazione delle attività di informazione, formazione, addestramento e aggiornamento in materia di antincendio boschivo dirette a tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nelle attività di antincendio boschivo; d) la descrizione dell'organizzazione del sistema regionale dell'antincendio boschivo, con definizione delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, degli specifici ruoli attribuiti ai soggetti che intervengono nelle attività di antincendio boschivo, della consistenza e della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane da impiegarsi nelle attività di pertinenza; e) la definizione del quadro economico-finanziario delle attività di pertinenza, ivi compresi i criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili. Art. 25 Piani di protezione civile delle province/liberi consorzi comunali, della Città metropolitana, d'ambito e dei comuni 1. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale sono definiti gli indirizzi regionali per la redazione, l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei piani di protezione civile delle province/liberi consorzi comunali, della Città metropolitane e dei comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice. 2. Fatte salve le direttive di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, gli indirizzi regionali assumono carattere vincolante per la redazione, l'aggiornamento o revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile di livello territoriale locale. A tal fine, la Regione mette a disposizione degli enti locali, quale supporto nell'attività di pianificazione, un apposito sistema informativo anche per consentire una più agevole fruizione di indicazioni e indirizzi uniformi. 3. Ciascun ente locale, nella propria attività di pianificazione di protezione civile, esegue, in base agli indirizzi regionali, la ricognizione e il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali di propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari di rischio nei piani urbanistici e territoriali e di rendere coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani stessi. I contenuti dei piani di protezione civile devono essere coordinati con i contenuti del piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 15, al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute. 4. In ragione dell'individuazione nei territori delle province/liberi consorzi comunali e della Città metropolitane del livello ottimale di organizzazione delle strutture di protezione civile per l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice, prevista all'articolo 5, comma 5, della presente legge, tutte le funzioni in materia di pianificazione d'ambito competono a ciascun ente di area vasta di cui al presente comma, in riferimento al relativo ambito territoriale, nel rispetto delle direttive nazionali di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e degli indirizzi regionali di cui al comma 1. 5. I piani di protezione civile delle province/liberi consorzi comunali e della Città metropolitane, a valere anche quali piani di protezione civile d'ambito ai sensi del comma 4, sono adottati, previa informativa alle prefetture competenti ai fini del raccordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 2, del Codice, dall'ente competente, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1., della presente legge, e sono approvati dalla Giunta di Governo regionale previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali e della coerenza con il piano regionale di protezione civile. I piani approvati ai sensi del precedente periodo sono recepiti nella pianificazione di protezione civile dei comuni territorialmente interessati. 6. I piani di protezione civile delle province/liberi consorzi comunali, della Città metropolitane e dei comuni sono aggiornati periodicamente, secondo le procedure e competenze di cui al comma 5 e all'articolo 7, comma 2, lettera b), anche al verificarsi di eventi o circostanze significativi che impongano una revisione dei piani medesimi e, in ogni caso, a seguito dell'approvazione di varianti generali dei piani urbanistici territoriali di vario livello per assicurarne il raccordo con la pianificazione di protezione civile. CAPO IV GESTIONE DELLE EMERGENZE REGIONALI Art. 26 Direzione e coordinamento delle attività 1. Al verificarsi di un evento emergenziale di cui all'articolo 2 o in caso di mobilitazione del Sistema regionale di protezione civile o, ancora, quando venga richiesto il concorso delle forze di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Codice, le funzioni di direzione strategica e di coordinamento delle risorse del Sistema regionale di protezione civile sono assunte: a) se l'evento ha impatto a livello locale, dal comune competente in persona del Sindaco, in qualità di autorità locale di protezione civile; b) se l'evento ha impatto a livello sovracomunale o di area vasta, dall'ente di area vasta competente in persona del Sindaco metropolitano o del Presidente della provincia, in ragione delle deleghe in materia attribuite dalla Regione secondo quanto previsto all'articolo 6, fatte salve, in ogni caso, le funzioni attribuite alle prefetture ai sensi dell'articolo 9 del Codice; c) se l'evento ha impatto a livello regionale, dalla Regione in persona del Presidente, in qualità di autorità di protezione civile. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli enti e le autorità competenti di cui al presente articolo si avvalgono di un'organizzazione amministrativa e operativa dedicata. Art. 27 Coordinatori territoriali delle operazioni 1. Ferme restando le specifiche competenze di direzione e coordinamento delle attività previste dall'articolo 18, al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 18, comma 1, e in caso di eventi a rilevante impatto locale ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile), le attività di coordinamento meramente operativo delle risorse del volontariato organizzato, di cui all'articolo 22, sono attuate tramite soggetti del medesimo volontariato, specificamente dedicati e formati, denominati coordinatori territoriali delle operazioni' e, ove non presenti, dai dipendenti degli enti locali adeguatamente formati ed aggiornati. I coordinatori territoriali delle operazioni esercitano la propria attività all'interno del territorio di riferimento, in conformità alle indicazioni operative degli enti e delle autorità di cui all'articolo 18, comma 1. Con specifica deliberazione della Giunta di Governo regionale sono disciplinate le attività di coordinamento operativo di competenza del coordinatore territoriale delle operazioni, il percorso formativo necessario per l'esercizio di tali attività, l'ambito territoriale di riferimento e le attività di aggiornamento dedicate. Art. 28 Stato di mobilitazione regionale 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente della Regione può disporre con proprio decreto, per la durata massima di quindici giorni, prorogabili di altri quindici giorni, la mobilitazione straordinaria del Sistema regionale di protezione civile, a supporto delle strutture operative di protezione civile di area vasta o anche locali interessate, se del caso mediante il coinvolgimento coordinato delle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale e del volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale regionale di cui all'articolo 31. 2. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto del Presidente della Regione è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione regionale, ad esclusione dei casi in cui si proceda a decretare lo stato di emergenza di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, o venga deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del Codice e dell'articolo 21, comma 6, della presente legge. 3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale di cui al comma 1, la Giunta di Governo regionale: a) può deliberare l'assunzione di ulteriori iniziative e lo svolgimento di ulteriori attività; b) può procedere all'assegnazione di contributi o finanziamenti relativamente alle spese delle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, disciplinando, altresì, le modalità di rendicontazione per le attività di natura straordinaria poste in essere. Art. 29 Stato di emergenza regionale 1. In occasione o nell'imminenza di emergenze connesse ad eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Presidente della Regione, con proprio decreto, dichiara lo stato di emergenza regionale, determinandone la durata, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, e l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. 2. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, la Giunta di Governo regionale, con delibera, individua: a) i comuni interessati dall'emergenza; b) le risorse operative, tecniche e scientifiche da utilizzare o utilizzate nel fronteggiare l'emergenza; c) il fabbisogno a copertura dei danni verificatisi o che si stima vengano prodotti; d) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza. 3. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Regione può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa. 4. In presenza di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Regione, al fine di agevolare l'azione degli enti locali nelle attività legate alla stima dei danni e alle procedure amministrative finalizzate al ripristino delle normali condizioni di vita e all'alimentazione di banche dati regionali e nazionali, mette a disposizione dei medesimi enti un apposito sistema informatico di rilevamento danni, ferme le competenze dei Servizi Territoriali Regionali, di cui all'articolo 14, comma 3, nell'espletamento della funzione di ricognizione e accertamento dei danni subiti dal territorio e dalle infrastrutture pubbliche e private e di validazione delle relative richieste ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza. 5. I presupposti, i criteri e le modalità di intervento da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti, sono definiti dalla Giunta di Governo regionale nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. 6. Il Presidente della Regione può richiedere, ove appaia necessario anche in ragione della gravità ed estensione dell'evento emergenziale, di dichiarare lo stato di emergenza di rilievo nazionale per eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). 7. La durata massima dello stato di emergenza regionale è di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, in conformità ad apposita deliberazione della Giunta di Governo regionale. 8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta di Governo regionale dispone le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e le modalità di assegnazione di eventuali contributi finanziari stanziati nel limite delle risorse disponibili a bilancio. CAPO V PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE Sezione I VOLONTARIATO Art. 30 Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile 1. La Regione riconosce la valenza istituzionale del volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del Sistema regionale della protezione civile nello svolgimento delle attività di cui alla presente legge, espressione del principio fondamentale di solidarietà sociale, e favorisce il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione. 2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, può essere svolto: a) in forma organizzata, dai cittadini attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3; b) in forma non organizzata, da singoli cittadini a titolo personale, in forma occasionale e in situazioni emergenziali, per i primi interventi direttamente rivolti al proprio ambito personale, familiare e di prossimità, coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di cui alla lettera a); 3. L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 34 del Codice; con apposito regolamento regionale, da adottare in conformità alle linee guida nazionali, ne sono definiti la struttura, le sezioni e la composizione, i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza, le tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione medesima, i controlli, le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione o di cancellazione dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni disciplinari. 4. I soggetti che intendono partecipare alle attività di protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Siciliana, di cui al comma 3. Le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del terzo settore iscritti nel registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Siciliana, di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali o di area vasta costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice si iscrivono nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo. 6. Con il regolamento regionale di cui al comma 3, sono, altresì, definite, in conformità alle linee guida nazionali, le specializzazioni che caratterizzano le attività del volontariato organizzato di protezione civile, da registrare in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco territoriale di cui al medesimo comma 3, e sono disciplinati modalità e requisiti di adesione a tali specializzazioni da parte dei soggetti iscritti nel predetto elenco territoriale. 7. La Regione, con deliberazione di Giunta, può stanziare a favore del volontariato organizzato di protezione civile di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili, anche a integrazione di eventuali fondi nazionali messi a disposizione per le medesime finalità, contributi economicofinanziari volti alla realizzazione di specifici progetti inerenti al potenziamento della capacità operativa, all'incremento qualitativo del livello di formazione e di addestramento oppure rispondenti ai criteri previsti dall'articolo 37 del Codice. Art. 31 Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e Comitato regionale del volontariato di protezione civile 1. In ciascuna provincia e nella Città metropolitane è costituito un Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, che rappresenta tutto il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'apposita articolazione provinciale dell'elenco territoriale e presente all'interno dello specifico territorio di riferimento, con compiti di coordinamento, di supporto tecnico operativo agli enti di area vasta e alle altre componenti del Sistema regionale di protezione civile e di struttura di riferimento per le attività formative, addestrative e operative del volontariato organizzato. 2. Con apposita deliberazione, la Giunta di Governo regionale specifica e disciplina compiti e termini per la costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1, le modalità di rappresentanza e di scelta dei componenti dei medesimi Comitati, nonché le procedure per la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti istituzionali. 3. Il Direttore del Dipartimento regionale di protezione civile costituisce, con proprio decreto, il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, secondo la disciplina di cui ai successivi commi del presente articolo. 4. I membri del Comitato regionale del volontariato di protezione civile rimangono in carica tre anni e svolgono le loro attività a titolo gratuito. Ai componenti del Comitato regionale del volontariato di protezione civile, per la partecipazione alle sedute del medesimo Comitato, sono garantiti i benefici di legge di cui agli articoli 39 e 40 del Codice. Il Comitato è composto dai rappresentanti dei Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1 del presente articolo, da individuare, in proporzione alla composizione numerica di tali soggetti, secondo le modalità definite con apposita deliberazione di Giunta di Governo regionale. Il Comitato regionale del volontariato di protezione civile si dota di un proprio regolamento sulle modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti e redatto sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta di Governo regionale. In ogni caso, il Comitato regionale del volontariato di protezione civile individua, fra i suoi componenti, un proprio organismo direttivo ristretto, formato da un numero di membri non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare, promuovere e coordinare l'attività del Comitato medesimo. Il Comitato si riunisce mediante incontri periodici almeno due volte all'anno. Possono partecipare alle sedute, a titolo gratuito, anche altri soggetti invitati in relazione agli argomenti da trattare. 5. Sono attribuite al Comitato regionale del volontariato di protezione civile le seguenti competenze: a) rappresentanza del volontariato di protezione civile presso tutte le sedi istituzionali; b) compiti consultivi in ordine a tutte le attività di protezione civile svolte dal volontariato e in particolare compiti di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile; c) sede di confronto con le autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alle attività di protezione civile svolte dal volontariato e, in particolare, alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato; d) raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile, inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato, con le componenti e le altre strutture operative della protezione civile nello svolgimento delle attività di competenza; e) designazione del rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 22, ai fini della partecipazione al Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2, lettera b), del Codice. 6. Al fine di svolgere attività operative di coordinamento, i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile di cui al comma 1 e il Comitato regionale di cui al comma 3 possono, altresì, costituirsi in associazione, anche in forma riconosciuta. Sezione II FORMAZIONE E COMUNICAZIONE Art. 32 Formazione e diffusione della cultura di protezione civile 1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le attività di formazione di protezione civile di cui all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione. 2. La Regione garantisce un quadro coordinato delle attività formative attraverso le proprie strutture ed opera in conformità ad un apposito programma triennale per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale sono specificati i compiti della Scuola Superiore di Protezione Civile e del relativo comitato tecnico scientifico. 3. In particolare, la Scuola Superiore di Protezione Civile: a) promuove e organizza, anche mediante l'eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o anche delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del Codice e di cui all'articolo 4, comma 6, della presente legge, percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento, l'addestramento, la formazione specialistica: - obbligatoria dei dipendenti degli enti locali, di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, lettera d), e 19 della presente legge; - degli operatori istituzionali; - degli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 31 della presente legge; b) provvede al riconoscimento, a livello regionale, anche mediante apposito applicativo informatico, delle proposte formative di enti e strutture territoriali in conformità agli standard formativi approvati con deliberazione di Giunta di Governo regionale; c) promuove la diffusione della cultura di protezione civile, la sensibilizzazione e l'educazione civica in materia di protezione civile, portando a conoscenza della collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici interessati i comportamenti necessari per mitigare i rischi, affrontare i medesimi, porre in essere misure di autoprotezione e ridurne gli effetti dannosi. 4. La Regione nello svolgimento delle attività di formazione e diffusione della cultura di protezione civile: a) redige il programma triennale per la formazione e la diffusione della cultura di protezione civile; b) vigila sullo svolgimento, da parte delle province/liberi consorzi comunali e della Città metropolitane, delle attività di coordinamento, a livello territoriale, della formazione rivolta agli operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 31, nonché di diffusione della cultura di protezione civile fra la cittadinanza; c) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale per la Siciliana per favorire, mediante iniziative rivolte al sistema scolastico che prevedano la costituzione di reti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che afferiscono al mondo della protezione civile, la diffusione della cultura della protezione civile medesima; d) promuove l'avvio di percorsi formativi, nonché di progetti e collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca e formazione, associazioni ed altri enti pubblici o privati che trattino tematiche afferenti o comunque rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile; e) garantisce, per quanto di propria competenza, adeguata diffusione alle campagne nazionali e regionali di informazione alla cittadinanza. CAPO VI SEGNI DISTINTIVI, ONORIFICENZE E GIORNATA DELLA PROTEZIONE CIVILE Art. 33 Insegne, logo e altri segni distintivi 1. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale e nel rispetto delle disposizioni nazionali, saranno adottate linee guida sulle caratteristiche delle divise e dei veicoli in dotazione al volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 22 e agli enti del Sistema regionale della protezione civile di cui all'articolo 4, comma 1. 2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine riferiti al Sistema regionale della protezione civile è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti ed è consentito solo nell'ambito delle attività di protezione civile o negli eventi ad esse correlati. 3. La Regione, mediante apposito regolamento e nel rispetto delle disposizioni nazionali, individua il logo identificativo della protezione civile della Regione e il logo identificativo del volontariato di protezione civile della Regione, nonché le modalità di utilizzo e di integrazione con i segni distintivi delle altre componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del sistema nazionale di protezione civile. Con il regolamento di cui al precedente periodo vengono individuate, altresì, le finalità, le caratteristiche, i contenuti e le modalità di rilascio del documento di riconoscimento regionale degli operatori di protezione civile e le relative durata e validità. Art. 34 Onorificenze e giornata della protezione civile regionale 1. La Regione, mediante apposita deliberazione di Giunta, ravvisata la necessità di indirizzare il Sistema della protezione civile verso un più marcato riconoscimento della meritoria partecipazione nelle aree d'intervento, definisce le tipologie delle onorificenze, nonché i criteri e le modalità per la relativa attribuzione agli operatori di protezione civile, siano essi funzionari, dipendenti o volontari, che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dalle autorità, dalle componenti e dalle strutture operative del Sistema regionale di protezione civile. 2. É istituita la giornata della protezione civile regionale che si celebra il giorno 23 settembre di ogni anno nella ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari di protezione civile. Nella giornata della protezione civile regionale, la Regione promuove l'organizzazione di una manifestazione, da tenersi presso la propria sede o sul territorio lombardo, per celebrare l'impegno della protezione civile siciliana e per attribuire le onorificenze di cui al comma 1 agli operatori che si siano distinti per particolari meriti. CAPO VII NORMA FINANZIARIA, NORME ABROGATE, TRANSITORIE E FINALI Art. 35 Norma finanziaria 1. Alle spese derivanti dall'articolo 15 per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti degli enti di area vasta, quali la previsione e prevenzione dei rischi, la pianificazione, il concorso alle attività per il superamento dell'emergenza, si fa fronte mediante le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704. 2. Alle spese derivanti dall'art. 16 per lo svolgimento delle funzioni dei comuni nei limiti delle risorse di bilancio e con riferimento all'accesso a finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di pronto intervento, somma urgenza e calamità naturali si fa fronte mediante le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704. 3. Alle spese derivanti dagli articoli 19 e 20 per il potenziamento ed il sostegno economico del Centro Funzionale Decentrato e della Sala Operativa regionale di protezione civile per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno della Sala Operativa regionale di protezione civile, si fa fronte mediante le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704. 4. Alle spese derivanti per il potenziamento e sostegno economico del volontariato organizzato di protezione di cui agli articoli 30 si fa fronte mediante le disponibilità della Missione 18, Programma 1, capitolo 215704. 5. Alle spese derivanti dall'articolo 24 per le attività legate agli incendi boschivi si fa fronte mediante le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704. 6. Alla spesa derivante dagli articoli 23, 25 e 32 per la pianificazione di protezione civile la cui approvazione spetta alla Regione, per la formazione specialistica degli operatori istituzionali e degli aderenti al volontariato, per la diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole e nella cittadinanza nonché per il riconoscimento delle onorificenze di cui al comma 1 dell'articolo 34 e per la celebrazione della giornata della protezione civile di cui al comma 2 dello stesso articolo 34 si fa fronte mediante le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704. 7. Dai rimanenti articoli della presente legge non discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale. Art. 36 Norme abrogate 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 (Norme in materia di protezione civile.). 2. Ferma restando l'efficacia, dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle disposizioni direttamente applicabili della stessa legge, gli atti normativi abrogati di cui al comma 1 e i relativi provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi fino alla vigenza delle corrispondenti, specifiche disposizioni attuative della presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dalla legge e dai regolamenti regionali vigenti, ivi inclusa la relativa copertura finanziaria. 3. I regolamenti e gli atti amministrativi e tecnici adottati in attuazione della presente legge individuano espressamente i provvedimenti di cui al comma 2 che perdono efficacia dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative. Art. 37 Norme transitorie e finali 1. In sede di prima applicazione: a) la Giunta di Governo regionale provvede alla nomina del direttore del DRPC; b) il Direttore del DRPC redige l'atto di organizzazione del Dipartimento e lo trasmette alla Giunta di Governo regionale per l'approvazione. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza della Regione approva il piano protezione civile del Dipartimento della Protezione civile di cui all'articolo 23, comma 1 della presente legge. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle linee guida regionali in materia di pianificazione, adottate a seguito della direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice, le province/liberi consorzi comunali, la Città metropolitane e i comuni adeguano, ove necessario, la rispettiva pianificazione in materia di protezione civile agli indirizzi regionali ivi contenuti, nonché alle prescrizioni di cui alla presente legge. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi piani, continuano a trovare applicazione gli strumenti di pianificazione già vigenti. 5. Il regolamento regionale disciplinante l'elenco territoriale del volontariato di cui all'articolo 41, comma 3, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al presente comma, la Regione aggiorna l'elenco territoriale del volontariato. A decorrere dalla data di effettiva costituzione dell'elenco territoriale del volontariato di cui al precedente periodo, l'albo regionale del volontariato di cui all'articolo 7 della l.r. 14/1998 cessa di operare. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la deliberazione di cui all'articolo 33, comma 3. Art. 38 Norma di rinvio l. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 1/2018 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 39. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.