RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
la proposizione del presente disegno di legge scaturisce
dalla necessità di aggiornare la legislazione regionale
attuale che è ferma alla legge regionale n. 14 del
31/08/1998.
La protezione civile è una materia legislativa concorrente.
Le Regioni hanno competenza per la disciplina di dettaglio
delle materie di protezione civile, nel rispetto dei
principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Dal 1998 a livello statale si registrano provvedimenti
legislativi che hanno modificato ed aggiornato le linee di
approccio e di intervento in questa speciale
materia-attività sociale, in linea anche con il sistema di
approccio alla preparazione all'eventualità di accadimento
di eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo,
nonché delle azioni da compiere per un efficace soccorso.
Senza trascurare la necessità di impiego di risorse umane e
materiali, oltre che di investimenti finanziari.
Nel periodo successivo sono cambiate le norme nazionali che
si sono adeguate alle esperienze di accadimento e di
coordinamento nella catena di comando e di soccorso.
Bisogna aggiornare il sistema del chi fa cosa , con le
funzioni di Regione (le strutture regionali)
Province/Prefetto (rapporti Prefetto/strutture operative
statali, ecc.), Comuni, volontariato/cittadini attivi. Poi
come condurre l'attività di prevenzione e come utilizzare la
comunità scientifica e tecnica per la previsione. E il tutto
per organizzare il soccorso con un modello di intervento
adeguato. Definire l'attuale struttura Dipartimentale con la
possibilità di inserire rapidi collegamenti con le altre
strutture regionali collegate e/o collegabili all'attività
di protezione civile.
Dare maggiore senso organizzativo alla strutturazione di
province e comuni per le funzioni di pianificazione e
operative. E la partecipazione del volontariato alle
attività non solo di soccorso, come già previsto nel nuovo
codice e nelle direttive nazionali consequenziali emesse, ma
anche partecipazione alla pianificazione. Naturalmente anche
chi controlla , chi emana direttive (Presidente, Giunta,
Direttore).
Il Disegno di legge è suddiviso in sette CAPI , così
sintetizzati:
il primo Capo (diviso in tre sezioni negli artt. 1-9) è un
richiamo ai principi e le finalità della protezione civile,
alle tipologie degli eventi in relazione anche al Codice
emanato con il decreto legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018
e SS.MM.II.
Il secondo Capo (diviso in due sezioni negli artt. 10-22)
riguarda l'organizzazione del sistema regionale con le
indicazioni per definire gli ambiti territoriali ottimali, i
centri di emergenza e le Direttive regionali. Si definiscono
le line per le funzioni, i compiti operativi e gestionali
della Regione, delle Province/Città metropolitane e comuni
singoli o associati
All'art. 17 si affronta anche la tematica dei rapporti
interistituzionali e il finanziamento del Sistema regionale.
Si ribadiscono anche le strutture operative regionali con la
SORIS (Sala operativa regionale integrata Sicilia), il
Centro funzionale decentrato, la colonna mobile regionale e
la opportunità dei servizi territoriali regionali decentrati
provinciali o interprovinciali.
Il Capo terzo (in una sezione negli artt. 23-25) si occupa
della previsione e prevenzione dei rischi e pianificazione
di protezione civile, anche ai diversi livelli territoriali.
Traccia le basi per il rapporto con la comunità scientifica
e le strutture regionali tecniche ed operative (ambiente,
territorio, forestale, sanità, ecc.) per tutto ciò che
riguarda la possibile previsione degli eventi, la
definizione degli scenari territoriali da mettere a
disposizione per la pianificazione.
Naturalmente definisce le linee per i compiti e le funzioni
dei diversi livelli territoriali la cui operatività sarà
corroborata dalle direttive e dal sistema di allerta già
operante (avvisi giornalieri di protezione civile) e quelli
in fase di operatività (T-alert).
Nel Capo quarto (in una sezione negli artt. 26-29) viene
definita la gestione delle emergenze regionali con lo stato
di mobilitazione regionale e lo stato di emergenza regionale.
In pratica come contribuire alla preparazione per affrontare
le emergenze.
Nel Capo quinto (in una sezione negli artt. 30-32) la
partecipazione dei cittadini, il volontariato organizzato e
la formazione. Si prevede anche l'eventuale organizzazione
dei comitati di coordinamento del volontariato ed il
comitato regionale del volontariato.
Attenzione viene regolamentata per la formazione degli
addetti e la diffusione ella cultura della protezione
civile.
Come potenziare il sistema dell'informazione e della
reazione dei cittadini nella coscienza dei problemi del
proprio territorio. E come migliorare il concetto, oggi
ricorrente, della resilienza dei territori. Il cittadino
deve anche poter adeguare i propri comportamenti al
territorio, sia nel rispetto ambientale ma anche come
reagire nel quotidiano alle sollecitazioni ambientali,
naturali o indotte dall'attività dell'uomo.
Nel Capo sesto (in una sezione negli artt. 33-34) una
doverosa attenzione ai segni distintivi sia istituzionali
che del volontariato, alle onorificenze e istituzione della
giornata annuale della protezione civile. Ciò anche per
mantenere sempre attivi attenzione e comportamenti, oltre al
giusto riconoscimento per chi, in maniera istituzionale o
nel volontariato, spende e mette a disposizione la propria
professionalità e, nel caso del volontariato, il proprio
tempo per aiutare, in maniera organizzata/coordinata, i
cittadini che possono subire o hanno subito eventi
calamitosi.
Capo settimo (in una sezione negli artt. 35-38) è dedicato
alla norma finanziaria, all'abrogazione di norme non più
adeguate o in contrasto, e a quelle transitorie e finali.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Capo I
PRINCIPI E FINALITA' - TIPOLOGIA EVENTI
SEZIONE I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1
Principi e finalità
1. Sono recepiti dalla Regione siciliana i principi e le
norme recati dal Codice della protezione civile Decreto
Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii., di seguito
Codice'. Ove non diversamente stabilito dalla presente
legge, tutte le espressioni di seguito utilizzate assumono
il medesimo significato loro attribuito dal Codice.
2. Le attività di protezione civile concernenti la
previsione e prevenzione dai rischi per beni e persone
derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio
della Regione sia per gli eventi naturali che con
l'influenza antropica, nonchè concernenti gli interventi di
emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita
delle popolazioni, a fronte del preannuncio o del
verificarsi di eventi calamitosi, costituiscono materia di
prevalente interesse regionale.
3. La Regione, nell'espletamento delle attività di
protezione civile di cui alla presente legge, opera nel
rispetto dell'integrazione e/o di sussidiarietà dei diversi
livelli di governo istituzionale, per garantire l'effettivo
coordinamento con le competenti autorità statali e con il
sistema delle autonomie locali, nonché il raccordo con le
ulteriori componenti in sinergia con le strutture operative
e i soggetti concorrenti nei quali si articola il Servizio
nazionale della protezione civile di cui all'articolo 3,
comma 2, del Codice.
4. Per l'attuazione amministrativa di quanto previsto dalla
presente legge, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma
1, lettera e), del Codice, impronta l'adozione delle
procedure e delle modalità di organizzazione dell'azione
amministrativa delle proprie strutture ed enti, al fine di
assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
occasione o in vista delle diverse tipologie di eventi
emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del
Codice e all'articolo 2 della presente legge.
5. Per lo svolgimento delle attività di protezione civile,
nell'ambito del territorio regionale è istituito il sistema
regionale della protezione civile costituito da:
a) La Regione siciliana, comprensiva degli enti e delle
aziende dipendenti dalla Regione;
b) Il Dipartimento regionale della protezione civile;
c) Gli enti locali territoriali.
6) Alle attività del sistema regionale concorrono anche gli
organi dell'amministrazione decentrata dello Stato, il corpo
nazionale dei vigili del fuoco e le altre strutture
operative nazionali di cui all'articolo 13 del codice della
protezione civile (D. l.vo n. 1 del 2 gennaio 2018), in
conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel
rispetto del principio di leale collaborazione, nonché il
volontariato operante nel territorio regionale in conformità
a quanto previsto dalla presente legge.
7) In applicazione del principio di solidarietà nazionale ed
internazionale la Regione siciliana partecipa agli
interventi di soccorso in favore di altre regioni o
territori al di fuori del territorio nazionale colpiti da
gravi emergenze di protezione civile.
SEZIONE II
TIPOLOGIA EVENTI
Art. 2
Tipologia degli eventi emergenziali per la protezione civile
1. Le funzioni amministrative in materia di protezione
civile, nonché della ripartizione degli stessi tra i diversi
livelli di governo, gli eventi emergenziali di protezione
civile si distinguono, in conformità all'articolo 7 del
Codice, nelle seguenti tipologie:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro
natura o estensione comportano l'intervento coordinato di
più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e
predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione
nell'esercizio della propria potestà legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività
dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione
devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate
con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo, ai sensi
dell'articolo 24 del Codice.
2) I compiti operativi e le attività gestionali
riconducibili alle funzioni amministrative in materia di
protezione civile sono articolati secondo le competenze di
cui al comma 1 anche quando, sulla scorta di elementi
premonitori, relativi ai rischi di cui all'articolo 3, degli
eventi di cui al comma 1, si preveda che possa determinarsi
una situazione di emergenza.
Art. 3
Tipologia dei rischi di protezione civile
1. Gli interventi del Sistema regionale di protezione
civile, con riferimento agli eventi di origine naturale e
antropica che possono dare origine a emergenze, si esplicano
in relazione alle tipologie di rischio di cui all'articolo
16, commi 1 e 2, del Codice, così riportati:
a) sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico,
idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit
idrico e da incendi boschivi;
b) chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale,
da trasporti, ambientale, igienico-sanitario, umanitario e
da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali;
2. In occasione degli eventi di cui all'articolo 16, comma
3, del Codice, le articolazioni territoriali delle
componenti e strutture operative del servizio regionale di
protezione civile possono assicurare il proprio supporto, a
seguito di richiesta delle autorità di protezione civile
competenti, limitatamente ai soli aspetti di natura
organizzativa, di assistenza alla popolazione ed attivazione
dei presidi operativi e logistici per la gestione delle
emergenze, anche in attuazione delle disposizioni e delle
direttive adottate dal Dipartimento nazionale della
protezione civile ai fini dell'implementazione delle
necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.
SEZIONE III
Dipartimento della Protezione Civile
Art. 4
Funzioni del Dipartimento regionale di protezione civile
1. Al fine di assicurare e garantire nel territorio
regionale lo svolgimento delle attività di protezione civile
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018
n. 1 (Codice della protezione civile) volte alla previsione,
prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione
delle emergenze ed al loro superamento, connesse agli eventi
emergenziali come definiti dall'articolo 7 del medesimo
decreto, il Dipartimento della Protezione Civile, di seguito
denominato DRPC, preposto ad attività specifiche di
interesse pubblico.
2. Il DPRC, con sede a Palermo, è dotato di piena autonomia
organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile, nei
limiti delle risorse disponibili ed in conformità alle
politiche ed agli obiettivi programmatici, agli indirizzi ed
alle direttive della Giunta di Governo regionale che
esercita su di esso poteri di vigilanza e controllo.
Art. 5
Funzioni del DRPC
1. Il DRPC è preposto allo svolgimento delle attività
tecnico-operative, di coordinamento, controllo e vigilanza
in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni
di competenza regionale, provvedendo, altresì, alla gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.
2. Il DRPC svolge, nel rispetto delle prescrizioni della
presente legge, le attività di studio, elaborazione,
proposizione, indagine: vigilanza e coordinamento necessarie
per assicurare, in situazioni ordinarie, una preordinata ed
efficiente organizzazione delle risorse disponibili
finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze
nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, il
coordinamento degli interventi e la massima efficacia e
tempestività degli stessi per la salvaguardia della pubblica
e privata incolumità nonché dei beni e dell'ambiente
naturale.
3. Il DRPC è articolato in una struttura centrale e in
strutture periferiche provinciali/interprovinciali.
4. IL DRPC svolge, in particolare, le seguenti funzioni in
materia di protezione civile:
a) Elaborazione dei piani e programmi regionali di
previsione e prevenzione dei rischi, in armonia con gli
indirizzi nazionali;
b) Espletamento delle incombenze di carattere tecnico,
amministrativo, professionale o organizzativo,
indispensabili per realizzare l'insieme delle attività,
degli impegni, degli obblighi a carico della Regione
espressamente previsti nei predetti programmi e piani;
c) Attuazione delle attività di previsione e prevenzione dei
rischi;
d) Attività connesse all'organizzazione, alla
valorizzazione, all'impiego, alla formazione e
all'addestramento del volontariato di protezione civile;
e) Rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione
civile: con le Prefetture, con le strutture operative e con
tutti i soggetti che costituiscono il Sistema regionale di
Protezione civile;
f) Azioni di supporto ai soggetti preposti all'attuazione
degli interventi urgenti;
g) Realizzazione di periodiche iniziative di formazione,
informazione, diffusione della conoscenza e della cultura di
Protezione civile rivolte ai cittadini, con particolare
attenzione alle realtà scolastiche;
h) Gestione delle attività di competenza regionale tecniche,
amministrative e contabili, ivi comprese le contabilità
speciali di cui all'articolo 27 del d.lgs. 1/2018, connesse
alla dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 7 del d.lgs. 1/2018;
i) Attività inerenti all'attuazione della legge 21 novembre
2005 n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e
ss.mm.ii..
5. Il DRPC si avvale della collaborazione delle strutture
tecniche regionali competenti, degli enti regionali, delle
agenzie e delle aziende regionali che svolgono interventi o
attività riconducibili nell'ambito della protezione civile.
Detti soggetti sono tenuti a fornire alla stessa, a titolo
gratuito, i dati in loro possesso.
6. Il DRPC utilizza gli elementi conoscitivi disponibili ed
acquisisce collaborazioni scientifiche od operative, ove non
disponibili all'interno della Regione, attraverso la stipula
di specifiche convenzioni con le Università, i centri di
ricerca gli enti locali, gli ordini professionali, le
organizzazioni professionali di protezione civile, nonché le
organizzazioni di volontariato siciliane.
Art. 6
Direttore del DRPC
1. L'incarico di Direttore del DRPC è conferito dalla Giunta
di Governo regionale. L'incarico è conferito ai dirigenti di
ruolo della Regione Sicilia in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa per l'incarico di direttore
generale di dipartimento regionale. Il Direttore:
a) la rappresentanza legale del DRPC;
b) l'attuazione delle attività previste nel Programma
annuale di cui all'articolo 10;
c) il raccordo con le altre strutture regionali, ivi incluse
quelle sanitarie di emergenza, ai fini del coordinamento e
dell'unitarietà dell'azione amministrativa:
d) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti, la
costituzione della colonna mobile regionale di protezione
civile, anche articolata in colonne mobili provinciali;
e) di concerto con i dirigenti dei servizi competenti,
l'istituzione e la localizzazione;
f) dei Centri di coordinamento d'Ambito di cui all'articolo
15, unitamente all'indicazione delle specifiche modalità per
la gestione e l'uso dei materiali e dei mezzi di pronto
intervento;
g) la predisposizione della proposta del Programma annuale
di attività del DRPC ai sensi dell'articolo 8;
h) l'adozione dei documenti contabili di cui al comma 3
dell'articolo 12;
i) la stipula di convenzioni con le strutture operative del
Servizio Nazionale della Protezione Civile nel rispetto di
quanto indicato dall'articolo 13 del d.lgs. 1/2018.
2. Al Direttore si applicano le disposizioni normative c
amministrative applicabili ai direttori regionali in merito
al conferimento ed alla durata dell'incarico, alle
responsabilità, all'inconferibilità e incompatibilità
dell'incarico. II trattamento economico del Direttore è
parificato a quello degli altri Direttori regionali.
Art. 7
Organizzazione e personale del DRPC
1. L'organizzazione del DRPC è rimessa ad apposito atto di
organizzazione approvato dalla Giunta di Governo regionale
su proposta del Direttore, che stabilisce, nel rispetto
della normativa regionale in materia:
a) il contingente complessivo del personale e la relativa
dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di
cui al comma 2;
b) la definizione, il ruolo e le responsabilità degli
operatori di protezione civile;
c) le modalità di svolgimento delle attività di protezione
civile;
d) le relazioni esterne;
e) il logo del DRPC.
2. Il DRPC è articolata in:
a) Direttore generale;
b) Unità organizzative complesse; (SDG-Staff, Aree e
Servizi);
c) Unità organizzative semplici: (Unità operative);
d) Centro Funzionale decentrato di cui all'articolo 24;
e) Sala Operativa regionale di cui all'articolo 23.
3. Il DRPC, per l'espletamento delle proprie attività, si
avvale:
a) di personale assunto a tempo indeterminato appartenente
al ruolo della Regione;
b) di personale assunto dalla Regione, tramite pubblico
concorso ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, a
tempo indeterminato o determinato o con altre forme
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego, nei
limiti stabiliti dalle leggi vigenti;
c) di personale di altre amministrazioni pubbliche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, di comando, di
distacco secondo i rispettivi ordinamenti, nei limiti
stabiliti dalle leggi vigenti.
4. Il personale di cui al comma 3, lettera b) non supera,
fatti salvi trasferimenti specifici derivanti da norme
statali e finalizzati all'assunzione di personale, il
turn-over stabilito dalla normativa nazionale in materia di
personale.
5. L'assunzione di personale da parte del DRPC soggiace alla
disciplina regionale in materia. Il Direttore provvede,
secondo quanto disposto dall'atto di organizzazione ed in
conformità alla normativa statale e regionale in materia, al
conferimento degli incarichi dirigenziali ed alla
ripartizione del personale non dirigenziale nell'ambito
delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle
esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.
6. Al fine di favorire la crescita di competenze in materia
di protezione civile, il DRPC, nel rispetto della normativa
vigente in materia, può, in qualità di soggetto ospitante,
stipulare convenzioni per lo svolgimento di tirocini
curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche
e centri di formazione professionale e promuove
l'incentivazione per la ricerca e per lo studio delle
tematiche connesse alla protezione civile.
7. Con l'atto di organizzazione di cui al comma l, la Giunta
di Governo regionale, su proposta del Direttore, provvede ad
effettuare una ricognizione delle risorse umane e
strumentali in dotazione, nonché alla determinazione della
dotazione organica definitiva dello stesso DRPC. Con lo
stesso atto si provvede alla stima dei fabbisogni finanziari
necessari per l'efficiente funzionamento del Servizio e
delle attività di protezione civile regionale, cosìcome
scaturenti dallo stesso atto di organizzazione e di
ridefinizione della dotazione organica. Allo stanziamento
delle risorse aggiuntive eventualmente necessarie si
provvederà con la legge di bilancio.
Art. 8
Informazione e Formazione
1. Il DRPC promuove e organizza una permanente attività di
formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione
civica relativamente alle principali problematiche degli
eventi calamitosi, con particolare riferimento alle
popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio dl
rilievo regionale e locale, portando a conoscenza della
collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici
interessati, i comportamenti necessari per ridurre gli
effetti dannosi degli eventi calamitosi, nonché sollecitando
una fattiva e generalizzata collaborazione all'attività di
soccorso e di assistenza.
2. Per le medesime finalità di formazione, il DRPC, di
concerto e previa convenzione con i soggetti competenti
quali i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, può
organizzare periodiche esercitazioni relative sia all'intero
territorio regionale che a porzioni di esso.
3. L'attività formativa è prevista nel programma annuale di
attività del DRPC e a tal fine la Giunta di Governo
regionale può autorizzare la stipula di convenzioni con
esperti, istituti, centri specializzati ed organi di
informazione, ivi inclusi gli ordini professionali.
4. Il DRPC promuove le più opportune iniziative editoriali
mediante pubblicazioni divulgative e specialistiche.
Art. 9
Risorse finanziarie e sistema contabile del DRPC
1. Le risorse finanziarie del DRPC sono costituite da:
a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e
l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge al
DRPC sulla base del bilancio preventivo approvato
annualmente;
b) risorse straordinarie regionali per fronteggiare
emergenze connesse con eventi calamitosi di rilevanza
regionale di cui all'articolo 7, comma l, lettera b), del
d.lgs. 1/2018;
c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni
conferite alla Regione in materia di protezione Civile;
d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad
eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi
dell'articolo 24 del d.lgs. 1/2018 lo stato di emergenza nel
territorio regionale;
e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali, per il
finanziamento o cofinanziamento di progetti ed attività di
interesse della protezione civile in ambito europeo;
f) risorse derivanti da contributi, donazioni e liberalità
di soggetti privati secondo Io specifico regolamento
approvato dal Direttore.
2. Il Direttore propone il bilancio di previsione annuale,
il conto consuntivo e il rendiconto generale e li trasmette
alla Giunta di Governo regionale per l'approvazione. Il
Direttore approva l'assestamento di bilancio e le relative
variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma l. Il Bilancio di previsione e il conto consuntivo
sono sottoposti altresì all'approvazione degli organi di
governo regionale preposti.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
Art. 10
Sistema regionale della protezione civile
1. Costituiscono componenti del Sistema regionale della
protezione civile e provvedono all'espletamento delle
attività di protezione civile di cui all'articolo 1, secondo
i rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza,
la Regione, le Città metropolitane di Catania, Messina e
Palermo e le Province/Liberi consorzi comunali del
territorio siciliano, quali enti di area vasta, i comuni,
anche in forma associata, e gli altri enti/istituzioni del
territorio siciliano.
2. Il Presidente della Regione, i Sindaci metropolitani e i
sindaci, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Codice,
esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi
dell'articolo 6 del Codice e ne sono responsabili con
riferimento al relativo ambito di governo. In particolare:
a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di
protezione civile;
b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento
delle attività di cui all'articolo 2 del Codice esercitate
dalle strutture organizzative di propria competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate
allo svolgimento delle attività di protezione civile, in
coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da
esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui
all'articolo 18 del Codice;
d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte
all'esercizio delle funzioni di protezione civile e
dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale
adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con
riferimento alle attività di presidio delle sale operative,
della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento
delle attività dei presidi territoriali;
e) della disciplina di procedure e modalità di
organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e
degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni,
peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza
operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi
di cui all'articolo 2 del Codice.
3. Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei
Sindaci e dei Sindaci metropolitani, disciplinate e
individuate dal Codice, nonché dal comma 2 del presente
articolo e dall'articolo 16 della presente legge, i
presidenti delle province/liberi consorzi comunali e i
Sindaci metropolitani sono responsabili delle funzioni in
materia di protezione civile delegate ai rispettivi enti ai
sensi del Codice e dell'articolo 15 della presente legge,
nonché della destinazione delle risorse finanziarie
finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione
civile e dell'attribuzione alle strutture organizzative
preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile
di propria competenza di personale adeguato e dotato di
specifiche professionalità.
4. Costituiscono strutture organizzative e unità funzionali
del Sistema regionale della protezione civile e collaborano
con le articolazioni regionali delle strutture operative
nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, del Codice:
a) l'Unità di crisi regionale di cui all'articolo 19;
b) la Sala Operativa regionale di protezione civile di cui
all'articolo 20;
c) il Centro funzionale decentrato della Regione Siciliana
di cui all'articolo 21;
d) la Colonna mobile regionale di cui all'articolo 22;
e) i Servizi Territoriali Regionali su base provinciale e/o
d'Ambito di cui all'articolo 23;
f) il volontariato organizzato di protezione civile,
iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di
protezione civile istituito presso la Regione ai sensi
dell'articolo 22;
g) la Scuola superiore di protezione civile di cui
all'articolo 24;
h) gli altri enti regionali di cui all'articolo 15;
i) le articolazioni territoriali delle strutture operative
nazionali di cui all'articolo 13 del Codice;
j) i gestori di infrastrutture critiche, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 61 (Attuazione della
Direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la
designazione delle infrastrutture critiche europee e la
valutazione della necessità di migliorarne la protezione),
che attraversano il territorio regionale.
5. La Giunta di Governo regionale, ai sensi dell'articolo
13, comma 3, del Codice, può in ogni tempo, individuare,
relativamente all'ambito territoriale regionale e nei limiti
delle proprie competenze, ulteriori strutture operative
regionali, in ambiti diversi da quelli di riferimento delle
strutture di cui al comma 4 del presente articolo e
all'articolo 13, comma 1, del Codice.
6. Possono concorrere alle attività di protezione civile di
ambito regionale, anche mediante le forme di collaborazione
di cui all'articolo 8, i seguenti soggetti:
a) i singoli ordini e collegi professionali territoriali, le
loro eventuali forme associative costituite a livello
regionale, nonché le eventuali forme associative fra i
rispettivi consigli nazionali operanti a livello regionale;
b) gli enti, gli istituti e le agenzie che svolgono funzioni
in materia di protezione civile a livello regionale;
c) le aziende, le società e gli altri soggetti pubblici o
privati che svolgono funzioni utili per le finalità di
protezione civile.
Art. 11
Ambito territoriale e organizzativo ottimale
1. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e
18, comma 1, lettera a), del Codice e in conformità alle
direttive vigenti in materia, individua, con deliberazione
della Giunta di Governo regionale, gli ambiti territoriali e
organizzativi ottimali quali livelli ottimali di
organizzazione delle strutture di protezione civile a
livello territoriale di ambito, al fine di garantire
l'effettività delle funzioni di protezione civile di cui
all'articolo 3, comma 3, del Codice.
2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, la
Regione individua i Comuni di riferimento degli ambiti,
tenendo in debito conto i limiti amministrativi coincidenti
con le Città Metropolitane/Liberi Consorzi comunali.
Art. 12
Centri polifunzionali di emergenza/centri coordinamento d'ambito
1. La Regione, sentite le province/liberi consorzi comunali
o la Città metropolitana competenti, individua presso sedi
dislocate in ambito regionale i Centri polifunzionali di
emergenza, in conformità al comma 4. I Centri polifunzionali
di emergenza assolvono alle seguenti funzioni:
a) sede di ricovero delle risorse strumentali di protezione
civile appartenenti al sistema di area vasta, dotata di una
organizzazione che ne cura la manutenzione e la tenuta in
efficienza;
b) luogo di organizzazione delle attività e degli
spostamenti della Colonna mobile regionale, per poter
garantire, in caso di attivazione per eventi di cui
all'articolo 2, tempestività ed efficacia di intervento;
c) plesso utilizzabile per attività formative e per
esercitazioni, allo scopo di far crescere il sistema di
protezione civile, con particolare riferimento agli
operatori istituzionali e agli aderenti al volontariato
organizzato di protezione civile, di cui all'articolo 22, e
di generare una maggiore consapevolezza e proattività nella
popolazione.
2. La Regione può intervenire direttamente nell'acquisto o
nella locazione degli immobili, dei mezzi e delle
attrezzature strumentali dei Centri polifunzionali di
emergenza e può realizzare o anche gestire i centri medesimi
direttamente oppure mediante strumenti di programmazione
negoziata o tramite apposite convenzioni con enti locali,
altri soggetti pubblici o privati, istituzioni o
volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale
del volontariato di protezione civile di cui all'articolo
22, comma 3.
3. Nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata o
delle convenzioni stipulabili con i soggetti di cui al comma
2, sono disciplinate, in conformità a eventuali atti di
indirizzo emanati dalla Giunta di Governo regionale, le
modalità di realizzazione, gestione e manutenzione dei
Centri polifunzionali di emergenza, definendo, altresì, le
modalità di partecipazione alle spese per la realizzazione
delle singole iniziative.
4. Le modalità di coordinamento dei Centri polifunzionali di
emergenza con le strutture operative locali e regionali e
l'individuazione dei medesimi centri polifunzionali sul
territorio regionale sono disciplinati con deliberazione
della Giunta di Governo regionale, considerando le strutture
già esistenti e le necessità operative e strategiche sulla
base di priorità di livello regionale, al fine di garantire
in modo omogeneo la ripartizione delle risorse per
fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali.
Art. 13
Direttive del Presidente della Regione e conseguenti indicazioni
operative
1. Le direttive del Presidente della Regione assicurano, sul
piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle
peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e
lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono
adottate su proposta del Direttore del DRPC della protezione
civile.
Art. 14
Funzioni, compiti operativi e attività gestionali della Regione
1. La Regione, nella sua qualità di componente del Servizio
nazionale della protezione civile ai sensi degli articoli 1
e 4 del Codice, nell'esercizio della funzione di protezione
civile di cui all'articolo 1, comma 1, del Codice, provvede,
secondo il proprio ordinamento e nell'ambito delle proprie
competenze:
a) all'attuazione delle attività di protezione civile di cui
all'articolo 2 del Codice, volte alla previsione,
prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle
emergenze e al loro superamento;
b) all'attuazione delle direttive del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15 del
Codice;
c) alla programmazione, al coordinamento e all'integrazione
sul territorio, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
Codice, dei soggetti pubblici e privati in grado di
rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.
2. La Regione, nell'esercizio delle proprie potestà
legislative e amministrative, disciplina l'organizzazione e
coordina e cura l'attuazione, all'interno del territorio
regionale, delle attività di protezione civile di cui
all'articolo 2 del Codice, volte:
a) alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi,
anche mediante le attività di redazione, approvazione e
attuazione del piano regionale di protezione civile, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice,
improntando i piani e i programmi di gestione, tutela e
risanamento del territorio di propria competenza e gli
ulteriori strumenti di pianificazione strategica
territoriale di propria competenza alla coerenza con gli
scenari di rischio e le strategie operative definiti nella
pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo
18, comma 3, del Codice;
b) all'approvazione del piano di protezione civile adottato
dagli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
c) alla gestione dell'emergenza;
d) al superamento dell'emergenza.
3. La Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
Codice, assicura le attività di competenza in materia di
protezione civile, con particolare riguardo a:
a) svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera b);
b) indirizzi per la redazione, l'aggiornamento, la revisione
e la valutazione periodica dei piani di protezione civile
degli enti di area vasta e dei comuni, ai sensi
dell'articolo 17;
c) concorso del sistema regionale di protezione civile alle
attività di rilievo nazionale;
d) gestione della Sala Operativa regionale, secondo quanto
previsto all'articolo 22;
e) organizzazione della struttura e dei Servizi del
Dipartimento regionale di protezione civile, nonché
definizione di procedure e modalità relative ad azioni
tecniche, operative e amministrative volte ad assicurare
prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista
degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
f) modalità per la deliberazione dello stato di emergenza
regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività,
secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettera
f), del Codice e all'articolo 21 della presente legge;
g) modalità di coordinamento con le altre componenti e
strutture del Servizio nazionale della protezione civile, in
caso di eventi anche di livello nazionale che richiedano
l'azione integrata di dette componenti e strutture, ferme
restando le competenze dei prefetti di cui all'articolo 9
del Codice;
h) gestione delle attività del volontariato organizzato di
protezione civile ai sensi dell'articolo 32 del Codice,
comprese le sue forme di rappresentanza su base democratica;
i) gestione della Colonna mobile regionale, come definita
dall'articolo 12, per gli interventi in occasione o in
previsione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 2;
j) interventi per la ripresa delle normali condizioni di
vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
k) concorso agli interventi di livello internazionale,
secondo quanto indicato dall'articolo 29 del Codice;
l) spegnimento degli incendi boschivi, nel rispetto delle
competenze statali in materia;
m) attività formative in materia di protezione civile.
4. Il Presidente della Regione, nei casi di emergenza di
protezione civile di cui all'articolo 2, comma 1, è
a) dell'informazione alla popolazione e agli organi di
informazione, ferme restando le competenze dei sindaci di
cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del Codice;
b) del coordinamento, curando il raccordo con le prefetture
di riferimento e ferme restando le rispettive competenze,
degli interventi organizzati a livello di ambiti
territoriali ottimali e di sub-ambiti di operatività di cui
ai commi 5 e 6, ai sensi dell'articolo 9 del Codice;
c) degli eventuali interventi diretti richiesti dai
presidenti delle province/liberi consorzi comunali/liberi
consorzi o dai Sindaci metropolitani.
5. La Regione, in attuazione degli articoli 11, comma 3, e
18, comma 1, lettera a), del Codice e secondo i principi ivi
disciplinati, individua nelle province/liberi consorzi
comunali e nelle Città metropolitane di Catania, Messina e
Palermo gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali
quali livelli ottimali di organizzazione delle strutture di
protezione civile a livello territoriale di ambito al fine
di garantire l'effettività delle funzioni di protezione
civile di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice. Alle
province/liberi consorzi comunali del territorio siciliano e
alle Città metropolitane vengono delegate le funzioni e le
attività in materia di protezione civile di cui all'articolo
6 della presente legge, da svolgersi secondo le modalità di
cui al medesimo articolo 6.
6. Al fine di consentire una migliore operatività ed
efficienza dell'azione di protezione civile su specifiche
aree territoriali che, per vastità e caratteristiche
orografiche, necessitano di un'organizzazione più capillare
e diversificata sul territorio, la Regione può, laddove ne
ravvisi la necessità, individuare, mediante apposito
regolamento, i criteri per la definizione, all'interno del
territorio corrispondente all'ambito territoriale e
organizzativo ottimale, di eventuali sub-ambiti operativi
nei quali organizzare l'attuazione delle procedure operative
in materia di protezione civile. L'eventuale individuazione
di sub-ambiti operativi all'interno dell'ambito territoriale
e organizzativo ottimale è operata dalle province/liberi
consorzi comunali e dalle città metropolitane in conformità
ai criteri delineati dal regolamento regionale di cui al
presente comma e previo parere vincolante della Regione.
7. L'elencazione degli ambiti territoriali e organizzativi
ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi individuati
dagli enti di area vasta è effettuata nel piano regionale di
protezione civile di cui all'articolo 15.
8. La Regione riconosce e valorizza, mediante l'adozione
delle più opportune iniziative ai sensi dell'articolo 24,
l'importanza della diffusione della conoscenza e della
cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento
delle istituzioni scolastiche, universitarie e della fascia
giovane della popolazione, quale attività di prevenzione non
strutturale di protezione civile ai sensi dell'articolo 2
del Codice, allo scopo di promuovere la resilienza della
comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure
di autoprotezione dei cittadini.
9. Al fine di garantire una effettiva ed efficace azione di
protezione civile, la Regione, nel rispetto dell'autonomia
gestionale e operativa degli enti locali preposti alle
attività di cui alla presente legge, effettua i monitoraggi,
nonché, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni
delegate agli enti di area vasta, i controlli, di cui agli
articoli 30 e 31.
10. Fermo restando il rispetto del principio di leale
collaborazione interistituzionale, la Regione assume le
determinazioni di competenza nei confronti degli enti locali
di cui al comma 9, in caso di inattività o inadempienza nel
compimento di atti obbligatori ai sensi della presente legge
o violazione dell'attività di indirizzo regionale prevista
dalla presente legge, ai sensi degli articoli 24 e seguenti
della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 (Nuove norme
per il controllo sugli atti dei comuni, delle
province/liberi consorzi comunali e degli altri enti locali
della Regione siciliana) ovvero in caso di accertata
impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso.
Art. 15
Funzioni, compiti operativi e attività gestionali delle
province/liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane
1. Nell'ambito del Sistema regionale di protezione civile,
alle province/liberi consorzi comunali del territorio
siciliano e alle Città metropolitane, quali enti di area
vasta e ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui
all'articolo 3, comma 3, del Codice, sono delegate le
seguenti funzioni, con possibilità di esercizio delle
medesime anche in modalità coordinata o in forma associata
ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali):
a) previsione e prevenzione dei rischi, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera o), numero 1), del
Codice:
b) rilevazione dei rischi sul territorio di competenza;
c) attività di diffusione della conoscenza e della cultura
della protezione civile a supporto e integrazione di quella
di competenza dei comuni;
d) attuazione sul territorio di competenza delle attività di
previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi
stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei
connessi provvedimenti amministrativi;
e) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi
alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul
territorio di competenza;
f) pianificazione di area vasta:
g) redazione, adozione e attuazione del piano di area vasta
di protezione civile, a valere anche quale piano d'ambito di
protezione civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
o), numero 2), del Codice, nel rispetto degli indirizzi
regionali di cui all'articolo 17, comma 1, e in raccordo con
la prefettura competente secondo le modalità di cui
all'articolo17, comma 5;
h) valutazione periodica del piano di area vasta di
protezione civile, anche mediante l'esperimento di apposite
esercitazioni, ai fini del relativo eventuale aggiornamento
o anche revisione, nel rispetto degli indirizzi regionali di
cui all'articolo 17, comma 1;
i) supporto ai comuni, anche in forma associata, nello
svolgimento delle attività di competenza, riguardo a
previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza;
j) verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei
piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del
territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti
di pianificazione strategica territoriale di propria
competenza con gli scenari di rischio e le strategie
operative definiti nella pianificazione di protezione
civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Codice;
k) concorso alle attività per il superamento dell'emergenza:
l) attivazione dei servizi urgenti di propria competenza,
anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di
livello locale o di area vasta;
m) approntamento, ove non già previsto, organizzazione e
gestione della Sala Operativa di area vasta, destinata ad
operare in raccordo con la SORIS e con le prefetture
territorialmente competenti;
n) raccordo con la prefettura territorialmente competente,
ferme restando le rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione del piano di area vasta di protezione civile
e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;
o) attivazione, direzione e coordinamento del volontariato
organizzato di protezione civile esistente sul territorio di
competenza, in conformità al disposto degli articoli 18, 19,
20, 21 e 22 e, per quanto specificamente attiene al
coordinamento operativo, in collaborazione con i Comitati di
coordinamento del volontariato di cui all'articolo 23,
raccordandosi con i comuni interessati dall'evento
calamitoso e dandone immediata comunicazione alla Regione;
p) organizzazione, gestione e attivazione, con la
collaborazione dei Comitati di coordinamento del
volontariato di cui all'articolo 23, delle componenti di
area vasta della Colonna mobile regionale, di cui
all'articolo 12; alle componenti di area vasta della Colonna
mobile regionale possono essere chiamati a partecipare, a
seconda delle caratteristiche e della specificità degli
eventi emergenziali in corso e sotto la direzione dell'ente
di riferimento, tutti i soggetti che costituiscono il
sistema di area vasta di protezione civile e che operano
nell'ambito territoriale di riferimento, fra i quali assume
particolare rilevanza, quale struttura operativa principale
per il sistema di protezione civile siciliano, il
volontariato organizzato di cui all'articolo 31;
q) supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle
emergenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi
inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali, in
attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, del
Codice;
r) svolgimento di attività di formazione, in concorso con la
Regione, in conformità a quanto disposto all'articolo 24;
s) raccolta dei dati e compilazione delle schede di primo
accertamento danni causati da evento calamitoso mediante
apposito applicativo informatico, in conformità agli
indirizzi regionali;
t) individuazione, all'interno del territorio di competenza,
di eventuali sub-ambiti operativi, secondo le modalità
previste all'articolo 5, comma 6.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al presente
articolo, gli enti di area vasta, al fine di garantire un
coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale
delle attività di protezione civile, sono tenuti ad
attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta di
Governo regionale, fatte salve, ove previste, le direttive
di competenza statale.
3. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento
delle funzioni delegate di cui al presente articolo, gli
enti di area vasta provvedono all'ordinamento dei propri
uffici, mediante l'obbligatoria adozione di un'adeguata
struttura organizzativa, dotata di professionalità
qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi
inclusa la nomina di un responsabile di protezione civile in
possesso di formazione specifica.
4. Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei
Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione
civile, espressamente disciplinate e individuate dal Codice
e declinate e specificate all'articolo 7 della presente
legge, i Presidenti delle province/liberi consorzi comunali
e i Sindaci metropolitani, nelle situazioni emergenziali di
cui all'articolo 2, sono responsabili, nel rispetto del
principio di sussidiarietà, dell'organizzazione generale dei
soccorsi nel territorio di competenza e sono, altresì,
responsabili della comunicazione alle popolazioni dei
territori di competenza e agli organi di informazione.
5. Per un più efficace espletamento delle attività di
protezione civile, gli enti di area vasta possono stipulare
apposite convenzioni con il volontariato organizzato di
protezione civile, ivi inclusi i Comitati di coordinamento
del volontariato di protezione civile, se costituiti nella
forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo
23. Il contenuto minimo e vincolante delle convenzioni con i
Comitati di coordinamento del volontariato è disciplinato da
apposite linee guida adottate dalla Giunta di Governo
regionale.
6. Per un più efficace esercizio delle funzioni e delle
attività di protezione civile di cui al presente articolo,
gli enti di area vasta possono, altresì, avvalersi di altri
enti locali, ivi incluse le comunità montane, e degli enti
gestori dei parchi regionali territorialmente interessati,
mediante appositi accordi e convenzioni ai sensi della
normativa vigente.
7. Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento
delle funzioni delegate di cui al presente articolo, le
Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo, nonché i
Liberi Consorzi (Province) di Agrigento, Caltanissetta Enna
Ragusa, Siracusa e Trapani provvedono all'ordinamento dei
propri uffici, mediante l'adozione di un'adeguata struttura
organizzativa, dotata di professionalità qualificate e
specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina
di un responsabile di protezione civile in possesso di
formazione specifica.
Art. 16
Funzioni, compiti operativi e attività gestionali dei comuni
singoli o associati
1. Nell'ambito del territorio di rispettiva competenza
spetta ai comuni l'esercizio, anche in forma associata,
delle funzioni di protezione civile di cui all'articolo 12
del Codice.
2. I comuni, in forma singola o associata, in conformità
all'articolo 12 del Codice e nel rispetto degli indirizzi
nazionali, ove previsti, provvedono:
a) all'attuazione delle attività di previsione e degli
interventi di prevenzione dei rischi, in particolare, per
quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla
base dei criteri fissati dalle direttive di cui all'articolo
18, comma 4, del Codice e dagli appositi atti di indirizzo
adottati dalla Giunta di Governo regionale;
b) alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e
attuazione, anche nel rispetto degli indirizzi regionali di
cui all'articolo 17, comma 1, dei piani comunali di
protezione civile;
c) all'espletamento di periodiche attività di verifica del
coordinamento e della coerenza dei piani e dei programmi di
gestione, tutela e risanamento del territorio di propria
competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione
strategica territoriale di propria competenza con gli
scenari di rischio e le strategie operative definiti nella
pianificazione di protezione civile, ai sensi dell'articolo
18, comma 3, del Codice;
d) all'ordinamento dei propri uffici, mediante
l'obbligatoria adozione di una struttura organizzativa
idonea a garantire l'effettività dello svolgimento delle
funzioni comunali in materia di protezione civile e dotata
di professionalità qualificate e specificamente formate ed
aggiornate;
e) alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione
dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per
provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi
necessari per l'espletamento delle relative attività, al
fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in
occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2;
f) alla disciplina della modalità di impiego di personale
qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si
verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle
amministrazioni locali colpite;
g) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui
all'articolo 2, all'attivazione e alla direzione dei primi
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti
necessari a fronteggiare le emergenze in ambito comunale, in
conformità al disposto del comma 7 del presente articolo e
degli articoli 18 e 21;
h) alla vigilanza sulla predisposizione e sull'attuazione,
da parte delle strutture locali di protezione civile, degli
interventi urgenti, anche con riferimento all'accesso a
finanziamenti e contributi previsti dalla normativa vigente
per le opere di pronto intervento e somma urgenza;
i) alla predisposizione di misure idonee a favorire la
costituzione, lo sviluppo e l'impiego, sul proprio
territorio, del volontariato organizzato di protezione
civile di cui all'articolo 22, sulla base degli indirizzi
nazionali e regionali;
j) alla raccolta dei dati e alla compilazione delle schede
di primo accertamento dei danni causati dall'evento
calamitoso mediante apposito applicativo informatico, nonché
all'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni
occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture
pubbliche, a beni privati mobili e immobili, a insediamenti
agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di
servizio, in conformità alle direttive nazionali e agli
indirizzi regionali.
3. I comuni possono supportare gli altri enti locali
nell'esercizio delle rispettive funzioni di protezione
civile e nella gestione degli eventi emergenziali, anche al
fine di assicurare la continuità amministrativa.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, i comuni, al fine di garantire un coordinamento
uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di
protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di
indirizzo adottati dalla Giunta di Governo regionale, fatte
salve, ove previste, le direttive di competenza statale.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, i comuni possono avvalersi del supporto dei
soggetti concorrenti di cui all'articolo 4, comma 6, ivi
comprese le associazioni rappresentative dei comuni della
Siciliana.
6. Al verificarsi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
l'attivazione a livello comunale degli interventi urgenti di
competenza per farvi fronte, in conformità alla
pianificazione comunale di protezione civile, è curata
direttamente dal comune interessato, il quale provvede,
altresì, a darne tempestiva comunicazione alla prefettura,
all'ente di area vasta territorialmente competente e alla
Regione, anche ai fini di eventuali richieste di interventi
a sostegno ai sensi del comma 7.
7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere
fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di
quanto previsto nell'ambito della pianificazione di
protezione civile di cui al presente articolo, il Sindaco
chiede l'intervento di altre forze e strutture operative di
area vasta agli enti di area vasta del territorio regionale,
di altre forze e strutture operative regionali alla Regione
e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, ai
sensi dell'articolo 12, comma 6, del Codice; a tali fini, il
Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di
informazioni, rispettivamente, con il Presidente della
provincia interessata o con il Sindaco metropolitano, con il
Presidente della Regione e con il Prefetto in occasione di
eventi di emergenza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c), curando, altresì, l'attività di informazione alla
popolazione.
Art. 17
Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge,
la Regione promuove un costante rapporto collaborativo con
gli organi dello Stato, con le province/liberi consorzi
comunali, la Città metropolitane e gli altri enti locali,
con le prefetture, con il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, con le articolazioni del Sistema nazionale della
protezione civile, con gli altri enti e organismi, anche su
base volontaria, operanti nell'ambito del Sistema regionale
della protezione civile, nonché con i gestori di
infrastrutture critiche, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2011, n. 61 (Attuazione della Direttiva 2008/114/CE
recante l'individuazione e la designazione delle
infrastrutture critiche europee e la valutazione della
necessità di migliorarne la protezione), che attraversano il
territorio regionale e con altri soggetti pubblici o
privati. Il concorso e il coordinamento delle attività della
Regione con i soggetti di cui al precedente periodo possono
essere attuati anche mediante la sottoscrizione di apposite
convenzioni ai sensi del comma 4.
2. La Regione, su richiesta dei competenti organi dello
Stato e delle Regioni interessate, può partecipare alle
iniziative di protezione civile nel territorio di altre
Regioni o di altri Stati secondo le procedure di cui
all'articolo 29 del Codice, coordinando il proprio
intervento con quello dei predetti organi, nel rispetto
delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente
normativa in materia di protezione civile.
3. La Regione può concorrere, con il proprio contributo,
alle iniziative e agli interventi individuati dalle
province/liberi consorzi comunali, dalle città metropolitane
e dagli altri enti locali a tutela del territorio e delle
popolazioni.
4. Per un più efficace espletamento delle attività di
protezione civile, tutte le componenti del Sistema regionale
della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4, comma 2,
del Codice, possono stipulare apposite convenzioni con le
strutture operative e con i soggetti concorrenti di cui
all'articolo 13, comma 2, del Codice o con altri soggetti
pubblici o privati, ivi inclusi gli enti e istituti di
ricerca, i consorzi e le strutture universitarie che sono
titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono
prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che
possono essere integrati nelle attività di protezione
civile, anche quali centri di competenza ai sensi
dell'articolo 21 del Codice.
5. Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Codice, le
strutture operative regionali di cui all'articolo 4, comma
4, concorrono con le strutture operative nazionali,
nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, allo
svolgimento delle attività di protezione civile di cui al
Codice.
Art. 18
Finanziamento del Sistema regionale di protezione civile
1. Ferme restando le specifiche competenze e responsabilità
delle componenti del Sistema regionale di protezione civile
di cui alla presente legge e la dotazione finanziaria e
organica delle attività e delle funzioni di protezione
civile da parte delle strutture organizzative preposte, la
Regione sostiene l'organizzazione del Sistema regionale di
protezione civile disponendo appositi finanziamenti, nei
limiti delle risorse autorizzate annualmente con legge di
bilancio riconducibili alle seguenti linee di intervento:
a) finanziamenti per contribuire al potenziamento ed al
sostegno economico dei soggetti appartenenti al Sistema
regionale di protezione civile, con particolare riferimento
agli enti di area vasta e al volontariato organizzato di
protezione civile, anche mediante il ricorso a forme di
convenzionamento o anche di messa a disposizione a titolo
gratuito di mezzi, strutture e dotazioni, e per concorrere
agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti
conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 2 della
presente legge;
b) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al
sostegno economico a favore dell'antincendio boschivo;
c) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al
sostegno economico del Centro Funzionale Decentrato e della
Sala Operativa regionale di protezione civile;
d) finanziamenti per contribuire al potenziamento e al
sostegno economico del pronto intervento e delle spese
sostenute dai comuni in relazione alle calamità naturali;
e) finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo delle
conoscenze di protezione civile, per l'addestramento dei
soggetti partecipanti a qualunque titolo alle attività di
protezione civile, per la pianificazione di protezione
civile, per la formazione e la diffusione della cultura di
protezione civile al fine di contribuire alla
specializzazione degli operatori istituzionali e degli
aderenti al volontariato e alla diffusione delle buone
pratiche di protezione civile nelle scuole e nella
cittadinanza.
2. La Regione ogni anno entro il 31 dicembre predisporrà un
piano con le previste risorse da impiegare nell'anno
successivo. Il Presidente può, ove necessario, destinare
risorse regionali o dal fondo per le Autonomie locali
destinato appositamente per le esigenze di Protezione civile
ai diversi livelli territoriali e/o per le fasi
propedeutiche alla pianificazione. Il DPRC dovrà, in tale
senso, definire le linee di intervento preventive e/o in
emergenze indicando le risorse necessarie.
SEZIONE II
STRUTTURE REGIONALI
Art. 19
Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana
e Unità di crisi regionale
1. La Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana (SORIS)
di protezione civile è gestita dalla Regione ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del Codice e opera
all'interno della struttura regionale di protezione civile.
2. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale, al
fine di garantire la più efficiente e tempestiva risposta in
occasione o in vista di eventi emergenziali di cui
all'articolo 2, sono disciplinate:
a) le modalità di gestione della SORIS, con l'assegnazione
di personale adeguato e dotato di specifiche
professionalità, secondo quanto previsto dall'articolo 46
del Codice, per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365
giorni l'anno;
b) le procedure di coordinamento della SORIS con gli altri
uffici regionali, ivi incluso il relativo personale in
reperibilità, nonché con le Sale Operative di area vasta,
con le prefetture, con la Sala del Dipartimento della
Protezione civile, con i presidi territoriali, con le altre
componenti, con le strutture operative e con i soggetti
concorrenti del Sistema regionale di protezione civile.
3. In occasione o in vista di eventi emergenziali di cui
all'articolo 2, in base alle caratteristiche dell'evento,
l'azione della Sala Operativa regionale può essere integrata
con quella dell'Unità di crisi regionale, quale organismo
tecnico di gestione dell'emergenza composto da soggetti in
possesso di competenze specialistiche, senza oneri a carico
della finanza pubblica. La Giunta di Governo regionale
disciplina i presupposti per l'attivazione, la composizione
e il funzionamento dell'Unità di crisi.
4. Sulla base delle procedure di funzionamento della Sala
Operativa e dell'Unità di crisi, nelle attività di gestione
delle emergenze, di cui all'articolo 2, condotte dalla Sala
Operativa regionale possono essere coinvolti ulteriori
soggetti, anche non appartenenti al Sistema regionale di
protezione civile, in ragione delle competenze possedute
negli specifici settori di azione, al fine di ottimizzare e
massimizzare le procedure di confronto e raccordo operativo.
Art. 20
Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana
1. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana
assicura il preannuncio, il monitoraggio e la sorveglianza
in tempo reale degli eventi naturali prevedibili e della
conseguente evoluzione degli scenari di rischio, al fine di
attivare il servizio di protezione civile ai diversi livelli
territoriali.
2. Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana è
costituito da una pluralità di strutture operative,
collocate in parte all'interno della struttura organizzativa
del DRPC. Le strutture operative di cui al precedente
periodo costituiscono componenti del sistema di allertamento
regionale di cui all'articolo 17 del Codice, il cui governo
e gestione sono assicurati dalla Regione ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 17.
3. Con una o più deliberazioni della Giunta di Governo
regionale, da adottare nel rispetto delle direttive statali
sulle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività
di allertamento, sono disciplinate:
a) le attribuzioni specifiche e la dotazione organica del
Centro Funzionale Decentrato, di cui al presento articolo,
con l'assegnazione di personale adeguato e dotato di
specifiche professionalità secondo quanto previsto
all'articolo 46 del Codice;
b) le procedure di coordinamento del Centro Funzionale
Decentrato, di cui alla lettera a), con gli altri uffici
regionali, con i presidi territoriali, nonché con le
componenti, le strutture operative e i soggetti concorrenti
del Sistema regionale di protezione civile.
Art. 21
Colonna mobile regionale
1. Al fine di garantire una più efficace risposta degli
interventi di protezione civile in previsione o durante le
situazioni emergenziali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), la Regione organizza e gestisce, in
conformità all'articolo 11, comma 1, lettera h), del Codice,
la Colonna mobile regionale di protezione civile, costituita
dal complesso di persone, materiali e mezzi chiamati a
rispondere alle emergenze di protezione civile, secondo
requisiti di carattere tecnico-operativo definiti, con
deliberazione della Giunta di Governo regionale, al fine di
garantire una risposta di valenza regionale.
2. La Colonna mobile regionale è costituita dalla sommatoria
di due macrocomponenti:
a) una regionale, direttamente organizzata e coordinata
dalla Regione;
b) una corrispondente alle nove componenti di area vasta,
organizzate e coordinate dalle province/liberi consorzi
comunali e dalle città metropolitane territorialmente
competenti, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera p).
3. Alla Colonna mobile regionale possono essere chiamati a
partecipare, a seconda delle caratteristiche e della
specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la
direzione della Regione, tutti i soggetti che costituiscono
il Sistema regionale di protezione civile e che operano nel
relativo ambito territoriale, fra i quali il volontariato
organizzato di cui all'articolo 34.
4. Con Direttiva del Presidente della Regione, su proposta
del DRPC, sono disciplinati:
a) i criteri per la composizione, l'organizzazione e il
funzionamento della Colonna mobile regionale;
b) le modalità di partecipazione della Colonna mobile
regionale alle attività di protezione civile, anche in
coordinamento con le articolazioni regionali o nazionali
delle strutture operative e con i soggetti concorrenti di
cui all'articolo 13 del Codice;
c) le modalità per il potenziamento di persone, materiali e
mezzi della Colonna mobile regionale e le relative
procedure;
d) i criteri e gli indirizzi per il raccordo e il
coordinamento della componente regionale e delle componenti
di area vasta della Colonna mobile regionale.
Art. 22
Servizi Territoriali Regionali
1. I Servizi Territoriali Regionali costituiscono, a livello
locale, articolazione e presidio istituzionale regionale di
protezione civile, assicurando comunicazione, supporto e
accompagnamento ai soggetti pubblici e privati.
2. Con apposita deliberazione di Giunta, su proposta del
Direttore generale, la Regione definisce il modello
organizzativo dei Servizi Territoriali Regionali e
disciplina le modalità di coordinamento tra le strutture
operative locali e regionali di protezione civile e i
Servizi Territoriali Regionali territoriali nello
svolgimento delle attività di cui alla presente legge.
CAPO III
PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE
Art. 23
Pianificazione regionale
1. Lo strumento tecnico-operativo principale per la
programmazione e la pianificazione delle attività di
protezione civile di competenza regionale è rappresentato
dal piano regionale di protezione civile, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Codice. Il piano
si compone di una sezione generale, approvata con
deliberazione della Giunta di Governo regionale, relativa a
un'analisi multirischio e alle scelte strategiche e di
indirizzo operate dalla Regione in materia di protezione
civile, nonché di una sezione settoriale, articolata in
singoli piani di settore, ciascuno approvato separatamente
con deliberazione della Giunta di Governo regionale, che
deve includere almeno:
a) il piano regionale di soccorso rischio sismico;
b) il piano regionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
c) i piani di emergenza regionali per le dighe;
d) il piano regionale gestione rischio alluvioni;
2. Il piano sanitario/pandemico.
3. Mediante il piano regionale di protezione civile,
elaborato assicurando la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, la Regione, fermo restando quanto
previsto all'articolo 18 del Codice:
a) individua gli elementi strategici minimi e indispensabili
per consentire l'azione di soccorso di protezione civile, in
conformità agli indirizzi nazionali sulla pianificazione di
protezione civile di cui all'articolo 18, comma 4, del
Codice, ivi compresi l'estensione territoriale di
riferimento, l'individuazione dei rischi e degli scenari, il
modello di intervento ai vari livelli territoriali;
b) procede alla elencazione degli ambiti territoriali
ottimali e degli eventuali sub-ambiti operativi di cui
all'articolo 15, commi 5 e 6;
c) esegue la ricognizione degli ulteriori strumenti, di
propria competenza, di pianificazione territoriale e di
prevenzione rischi, approvati o anche da approvare, che
devono essere elaborati in modo coordinato con i contenuti
del piano regionale di protezione civile, al fine di
assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le
strategie operative ivi contenuti;
d) esegue la ricognizione delle situazioni di rischio
esistenti nel territorio regionale, corredata da possibili
scenari di evento, modelli o anche procedure previsionali,
nonché da un'analisi valutativa delle medesime;
e) definisce il fabbisogno delle attività formative e di
addestramento del volontariato e degli operatori
istituzionali impegnati in compiti di protezione civile,
nonché delle attività di informazione della popolazione sui
rischi presenti sul territorio regionale;
f) disciplina presupposti, criteri e modalità di intervento
da seguire in caso di emergenza di impatto regionale o anche
locale, ivi compresi quelli relativi agli interventi per la
ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite
da eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e
all'eventuale assegnazione di finanziamenti;
g) definisce le modalità per il coordinamento e la
ricognizione delle attività conseguenti allo stato di
mobilitazione regionale;
h) definisce i flussi di comunicazione tra le componenti e
le strutture operative del Servizio regionale di protezione
civile interessate;
i) definisce, in coordinamento con l'osservatorio sulle
buone pratiche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a),
del Codice, le buone pratiche riguardanti la prevenzione del
rischio e la salvaguardia dei beni culturali anche in
rapporto al costruito circostante, alle vulnerabilità dei
centri storici e alla incolumità dei cittadini;
j) individua la rete principale e la rete secondaria delle
infrastrutture critiche regionali per i settori prioritari,
in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e
nazionale applicabile.
4. Il piano regionale di protezione civile è sottoposto a
modifica, con le medesime modalità di approvazione di cui al
comma 1, anche solo parziale, ogniqualvolta, a parere della
Giunta di Governo regionale, si ravvisi la necessità di una
sua revisione o in seguito al verificarsi di eventi o
circostanze significativi che impongano un aggiornamento dei
contenuti del piano medesimo.
Art. 24
Piano regionale in materia di antincendio boschivo
1. La Giunta di Governo regionale, nel rispetto e fermo
restando quanto previsto nelle pertinenti disposizioni di
cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in
materia di incendi boschivi), al decreto-legge 8 settembre
2021, n. 120 (Disposizioni per il contrasto degli incendi
boschivi e altre misure urgenti di protezione civile)
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021,
n. 155 e alla L.r. 6 giugno 1996, n.16 e ss.mm. e ii.,
Riordino della legislazione in materia forestale e di
tutela della vegetazione , approva il piano regionale delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, quale piano di settore del piano
regionale di protezione civile di cui all'articolo 27 della
presente legge; il piano regionale delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi è redatto promuovendo la collaborazione, per quanto
di rispettiva competenza, con i Vigili del Fuoco, il Corpo
Forestale, le comunità montane, gli enti di area vasta, gli
enti gestori dei parchi, l'Azienda Forestale, ARPA Siciliana
e le organizzazioni di volontariato, con il compito di
analizzare le criticità emerse in applicazione del
precedente piano e di proporre suggerimenti tecnico
operativi.
2. Il piano regionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è
sottoposto a revisione annuale. Il piano di cui al presente
comma contiene, fermo quanto previsto all'articolo 3, comma
3, dalla legge 353/2000 e all'articolo 4 del decreto-legge
120/2021 convertito dalla legge 155/2021, anche:
a) l'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di
incendio boschivo, delle azioni vietate che possono
determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio
nelle aree e nei periodi predetti, nonché la ricognizione
delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente;
b) la previsione di attività di ricerca e pianificazione;
c) l'individuazione delle attività di informazione,
formazione, addestramento e aggiornamento in materia di
antincendio boschivo dirette a tutti i soggetti che, a vario
titolo, intervengono nelle attività di antincendio boschivo;
d) la descrizione dell'organizzazione del sistema regionale
dell'antincendio boschivo, con definizione delle procedure
per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, degli
specifici ruoli attribuiti ai soggetti che intervengono
nelle attività di antincendio boschivo, della consistenza e
della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle
risorse umane da impiegarsi nelle attività di pertinenza;
e) la definizione del quadro economico-finanziario delle
attività di pertinenza, ivi compresi i criteri di riparto
delle risorse finanziarie disponibili.
Art. 25
Piani di protezione civile delle province/liberi consorzi
comunali, della Città metropolitana, d'ambito e dei comuni
1. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale sono
definiti gli indirizzi regionali per la redazione,
l'aggiornamento, la revisione e la valutazione periodica dei
piani di protezione civile delle province/liberi consorzi
comunali, della Città metropolitane e dei comuni ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Codice.
2. Fatte salve le direttive di cui all'articolo 18, comma 4,
del Codice, gli indirizzi regionali assumono carattere
vincolante per la redazione, l'aggiornamento o revisione e
la valutazione periodica della pianificazione di protezione
civile di livello territoriale locale. A tal fine, la
Regione mette a disposizione degli enti locali, quale
supporto nell'attività di pianificazione, un apposito
sistema informativo anche per consentire una più agevole
fruizione di indicazioni e indirizzi uniformi.
3. Ciascun ente locale, nella propria attività di
pianificazione di protezione civile, esegue, in base agli
indirizzi regionali, la ricognizione e il coordinamento
delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali di
propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari
di rischio nei piani urbanistici e territoriali e di rendere
coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani
stessi. I contenuti dei piani di protezione civile devono
essere coordinati con i contenuti del piano regionale di
protezione civile di cui all'articolo 15, al fine di
assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le
strategie operative ivi contenute.
4. In ragione dell'individuazione nei territori delle
province/liberi consorzi comunali e della Città
metropolitane del livello ottimale di organizzazione delle
strutture di protezione civile per l'effettività delle
funzioni di protezione civile di cui all'articolo 3, comma
3, del Codice, prevista all'articolo 5, comma 5, della
presente legge, tutte le funzioni in materia di
pianificazione d'ambito competono a ciascun ente di area
vasta di cui al presente comma, in riferimento al relativo
ambito territoriale, nel rispetto delle direttive nazionali
di cui all'articolo 18, comma 4, del Codice e degli
indirizzi regionali di cui al comma 1.
5. I piani di protezione civile delle province/liberi
consorzi comunali e della Città metropolitane, a valere
anche quali piani di protezione civile d'ambito ai sensi del
comma 4, sono adottati, previa informativa alle prefetture
competenti ai fini del raccordo di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera o), numero 2, del Codice, dall'ente
competente, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 1,
lettera b), numero 1., della presente legge, e sono
approvati dalla Giunta di Governo regionale previa verifica
del rispetto degli indirizzi regionali e della coerenza con
il piano regionale di protezione civile. I piani approvati
ai sensi del precedente periodo sono recepiti nella
pianificazione di protezione civile dei comuni
territorialmente interessati.
6. I piani di protezione civile delle province/liberi
consorzi comunali, della Città metropolitane e dei comuni
sono aggiornati periodicamente, secondo le procedure e
competenze di cui al comma 5 e all'articolo 7, comma 2,
lettera b), anche al verificarsi di eventi o circostanze
significativi che impongano una revisione dei piani medesimi
e, in ogni caso, a seguito dell'approvazione di varianti
generali dei piani urbanistici territoriali di vario livello
per assicurarne il raccordo con la pianificazione di
protezione civile.
CAPO IV
GESTIONE DELLE EMERGENZE REGIONALI
Art. 26
Direzione e coordinamento delle attività
1. Al verificarsi di un evento emergenziale di cui
all'articolo 2 o in caso di mobilitazione del Sistema
regionale di protezione civile o, ancora, quando venga
richiesto il concorso delle forze di protezione civile ai
sensi dell'articolo 16, comma 3, del Codice, le funzioni di
direzione strategica e di coordinamento delle risorse del
Sistema regionale di protezione civile sono assunte:
a) se l'evento ha impatto a livello locale, dal comune
competente in persona del Sindaco, in qualità di autorità
locale di protezione civile;
b) se l'evento ha impatto a livello sovracomunale o di area
vasta, dall'ente di area vasta competente in persona del
Sindaco metropolitano o del Presidente della provincia, in
ragione delle deleghe in materia attribuite dalla Regione
secondo quanto previsto all'articolo 6, fatte salve, in ogni
caso, le funzioni attribuite alle prefetture ai sensi
dell'articolo 9 del Codice;
c) se l'evento ha impatto a livello regionale, dalla Regione
in persona del Presidente, in qualità di autorità di
protezione civile.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli
enti e le autorità competenti di cui al presente articolo si
avvalgono di un'organizzazione amministrativa e operativa
dedicata.
Art. 27
Coordinatori territoriali delle operazioni
1. Ferme restando le specifiche competenze di direzione e
coordinamento delle attività previste dall'articolo 18, al
verificarsi degli eventi di cui all'articolo 18, comma 1, e
in caso di eventi a rilevante impatto locale ai sensi della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare
l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di
volontariato all'attività di protezione civile), le attività
di coordinamento meramente operativo delle risorse del
volontariato organizzato, di cui all'articolo 22, sono
attuate tramite soggetti del medesimo volontariato,
specificamente dedicati e formati, denominati coordinatori
territoriali delle operazioni' e, ove non presenti, dai
dipendenti degli enti locali adeguatamente formati ed
aggiornati. I coordinatori territoriali delle operazioni
esercitano la propria attività all'interno del territorio di
riferimento, in conformità alle indicazioni operative degli
enti e delle autorità di cui all'articolo 18, comma 1. Con
specifica deliberazione della Giunta di Governo regionale
sono disciplinate le attività di coordinamento operativo di
competenza del coordinatore territoriale delle operazioni,
il percorso formativo necessario per l'esercizio di tali
attività, l'ambito territoriale di riferimento e le attività
di aggiornamento dedicate.
Art. 28
Stato di mobilitazione regionale
1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), che, per l'eccezionalità della
situazione, possono manifestarsi con intensità tale da
compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria
importanza, il Presidente della Regione può disporre con
proprio decreto, per la durata massima di quindici giorni,
prorogabili di altri quindici giorni, la mobilitazione
straordinaria del Sistema regionale di protezione civile, a
supporto delle strutture operative di protezione civile di
area vasta o anche locali interessate, se del caso mediante
il coinvolgimento coordinato delle componenti di area vasta
della Colonna mobile regionale e del volontariato
organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco
territoriale regionale di cui all'articolo 31.
2. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative
necessità, con ulteriore decreto del Presidente della
Regione è disposta la cessazione dello stato di
mobilitazione regionale, ad esclusione dei casi in cui si
proceda a decretare lo stato di emergenza di rilievo
regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, o venga
deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di emergenza
di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del Codice e
dell'articolo 21, comma 6, della presente legge.
3. A seguito della dichiarazione dello stato di
mobilitazione regionale di cui al comma 1, la Giunta di
Governo regionale:
a) può deliberare l'assunzione di ulteriori iniziative e lo
svolgimento di ulteriori attività;
b) può procedere all'assegnazione di contributi o
finanziamenti relativamente alle spese delle componenti e
strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse
disponibili sul bilancio regionale, disciplinando, altresì,
le modalità di rendicontazione per le attività di natura
straordinaria poste in essere.
Art. 29
Stato di emergenza regionale
1. In occasione o nell'imminenza di emergenze connesse ad
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il
Presidente della Regione, con proprio decreto, dichiara lo
stato di emergenza regionale, determinandone la durata, nel
rispetto di quanto previsto al comma 7, e l'estensione
territoriale con riferimento alla natura e alla qualità
degli eventi.
2. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di
cui al comma 1, la Giunta di Governo regionale, con
delibera, individua:
a) i comuni interessati dall'emergenza;
b) le risorse operative, tecniche e scientifiche da
utilizzare o utilizzate nel fronteggiare l'emergenza;
c) il fabbisogno a copertura dei danni verificatisi o che si
stima vengano prodotti;
d) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle
risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di
fronteggiare l'emergenza.
3. In conseguenza della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Regione può
adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice,
in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti
purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea,
ordinanze di protezione civile per il coordinamento
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il
perdurare dell'emergenza stessa.
4. In presenza di un'emergenza di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a), la Regione, al fine di agevolare l'azione
degli enti locali nelle attività legate alla stima dei danni
e alle procedure amministrative finalizzate al ripristino
delle normali condizioni di vita e all'alimentazione di
banche dati regionali e nazionali, mette a disposizione dei
medesimi enti un apposito sistema informatico di rilevamento
danni, ferme le competenze dei Servizi Territoriali
Regionali, di cui all'articolo 14, comma 3,
nell'espletamento della funzione di ricognizione e
accertamento dei danni subiti dal territorio e dalle
infrastrutture pubbliche e private e di validazione delle
relative richieste ai fini della dichiarazione dello stato
di emergenza.
5. I presupposti, i criteri e le modalità di intervento da
seguire in caso di emergenza di impatto regionale o locale,
ivi compresi quelli relativi agli interventi per la ripresa
delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da
eventi calamitosi, alla relativa ricognizione dei danni e
all'eventuale assegnazione di finanziamenti, sono definiti
dalla Giunta di Governo regionale nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato.
6. Il Presidente della Regione può richiedere, ove appaia
necessario anche in ragione della gravità ed estensione
dell'evento emergenziale, di dichiarare lo stato di
emergenza di rilievo nazionale per eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
7. La durata massima dello stato di emergenza regionale è di
sei mesi, prorogabili di altri sei mesi. L'eventuale revoca
anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con
decreto del Presidente della Regione, in conformità ad
apposita deliberazione della Giunta di Governo regionale.
8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta
di Governo regionale dispone le modalità di completamento
degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale
e le modalità di assegnazione di eventuali contributi
finanziari stanziati nel limite delle risorse disponibili a
bilancio.
CAPO V
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI
PROTEZIONE CIVILE E FORMAZIONE
Sezione I
VOLONTARIATO
Art. 30
Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di
protezione civile
1. La Regione riconosce la valenza istituzionale del
volontariato organizzato quale articolazione fondamentale
del Sistema regionale della protezione civile nello
svolgimento delle attività di cui alla presente legge,
espressione del principio fondamentale di solidarietà
sociale, e favorisce il coinvolgimento attivo e la
partecipazione della fascia giovane della popolazione.
2. Il volontariato di protezione civile, inteso quale forma
spontanea, individuale o associativa, di partecipazione dei
cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle
attività di cui alla presente legge, può essere svolto:
a) in forma organizzata, dai cittadini attraverso la
partecipazione al volontariato organizzato di protezione
civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di
protezione civile di cui al comma 3;
b) in forma non organizzata, da singoli cittadini a titolo
personale, in forma occasionale e in situazioni
emergenziali, per i primi interventi direttamente rivolti al
proprio ambito personale, familiare e di prossimità,
coordinandosi con l'attività delle organizzazioni di cui
alla lettera a);
3. L'elenco territoriale del volontariato di protezione
civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'articolo
34 del Codice; con apposito regolamento regionale, da
adottare in conformità alle linee guida nazionali, ne sono
definiti la struttura, le sezioni e la composizione, i
requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza, le
tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini
dell'iscrizione medesima, i controlli, le ipotesi di revoca
dell'operatività, di sospensione o di cancellazione
dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni
disciplinari.
4. I soggetti che intendono partecipare alle attività di
protezione civile di cui alla presente legge, sul territorio
regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività
formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere
iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di
protezione civile della Siciliana, di cui al comma 3. Le
organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli
altri enti del terzo settore iscritti nel registro unico di
cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che
annoverano la protezione civile tra le attività di interesse
generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 dello
stesso decreto legislativo, nonché le altre forme di
volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette
all'obbligo di iscrizione nell'elenco territoriale del
volontariato di protezione civile della Siciliana, di cui al
comma 3 del presente articolo.
5. Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di
protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali o di
area vasta costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice
si iscrivono nell'elenco territoriale del volontariato di
protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Con il regolamento regionale di cui al comma 3, sono,
altresì, definite, in conformità alle linee guida nazionali,
le specializzazioni che caratterizzano le attività del
volontariato organizzato di protezione civile, da registrare
in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco
territoriale di cui al medesimo comma 3, e sono disciplinati
modalità e requisiti di adesione a tali specializzazioni da
parte dei soggetti iscritti nel predetto elenco
territoriale.
7. La Regione, con deliberazione di Giunta, può stanziare a
favore del volontariato organizzato di protezione civile di
cui al presente articolo, nei limiti delle risorse
disponibili, anche a integrazione di eventuali fondi
nazionali messi a disposizione per le medesime finalità,
contributi economicofinanziari volti alla realizzazione di
specifici progetti inerenti al potenziamento della capacità
operativa, all'incremento qualitativo del livello di
formazione e di addestramento oppure rispondenti ai criteri
previsti dall'articolo 37 del Codice.
Art. 31
Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile
e Comitato regionale del volontariato di protezione civile
1. In ciascuna provincia e nella Città metropolitane è
costituito un Comitato di coordinamento del volontariato di
protezione civile, che rappresenta tutto il volontariato
organizzato di protezione civile iscritto nell'apposita
articolazione provinciale dell'elenco territoriale e
presente all'interno dello specifico territorio di
riferimento, con compiti di coordinamento, di supporto
tecnico operativo agli enti di area vasta e alle altre
componenti del Sistema regionale di protezione civile e di
struttura di riferimento per le attività formative,
addestrative e operative del volontariato organizzato.
2. Con apposita deliberazione, la Giunta di Governo
regionale specifica e disciplina compiti e termini per la
costituzione dei Comitati di coordinamento del volontariato
di cui al comma 1, le modalità di rappresentanza e di scelta
dei componenti dei medesimi Comitati, nonché le procedure
per la gestione delle attività e dei rapporti con gli enti
istituzionali.
3. Il Direttore del Dipartimento regionale di protezione
civile costituisce, con proprio decreto, il Comitato
regionale del volontariato di protezione civile, secondo la
disciplina di cui ai successivi commi del presente articolo.
4. I membri del Comitato regionale del volontariato di
protezione civile rimangono in carica tre anni e svolgono le
loro attività a titolo gratuito. Ai componenti del Comitato
regionale del volontariato di protezione civile, per la
partecipazione alle sedute del medesimo Comitato, sono
garantiti i benefici di legge di cui agli articoli 39 e 40
del Codice. Il Comitato è composto dai rappresentanti dei
Comitati di coordinamento del volontariato di cui al comma 1
del presente articolo, da individuare, in proporzione alla
composizione numerica di tali soggetti, secondo le modalità
definite con apposita deliberazione di Giunta di Governo
regionale. Il Comitato regionale del volontariato di
protezione civile si dota di un proprio regolamento sulle
modalità di funzionamento, approvato a maggioranza assoluta
dei suoi componenti e redatto sulla base delle linee guida
approvate dalla Giunta di Governo regionale. In ogni caso,
il Comitato regionale del volontariato di protezione civile
individua, fra i suoi componenti, un proprio organismo
direttivo ristretto, formato da un numero di membri non
superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare,
promuovere e coordinare l'attività del Comitato medesimo. Il
Comitato si riunisce mediante incontri periodici almeno due
volte all'anno. Possono partecipare alle sedute, a titolo
gratuito, anche altri soggetti invitati in relazione agli
argomenti da trattare.
5. Sono attribuite al Comitato regionale del volontariato
di protezione civile le seguenti competenze:
a) rappresentanza del volontariato di protezione civile
presso tutte le sedi istituzionali;
b) compiti consultivi in ordine a tutte le attività di
protezione civile svolte dal volontariato e in particolare
compiti di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche
relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo
del volontariato organizzato di protezione civile;
c) sede di confronto con le autorità regionali e locali di
protezione civile sulle tematiche relative alle attività di
protezione civile svolte dal volontariato e, in particolare,
alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del
volontariato;
d) raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di
protezione civile, inclusi i Comitati di coordinamento del
volontariato, con le componenti e le altre strutture
operative della protezione civile nello svolgimento delle
attività di competenza;
e) designazione del rappresentante dei soggetti iscritti
nell'elenco territoriale del volontariato di protezione
civile di cui all'articolo 22, ai fini della partecipazione
al Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2,
lettera b), del Codice.
6. Al fine di svolgere attività operative di coordinamento,
i Comitati di coordinamento del volontariato di protezione
civile di cui al comma 1 e il Comitato regionale di cui al
comma 3 possono, altresì, costituirsi in associazione, anche
in forma riconosciuta.
Sezione II
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Art. 32
Formazione e diffusione della cultura di protezione civile
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi generali per le
attività di formazione di protezione civile di cui
all'articolo 8 del Codice, promuove, organizza e indirizza
la formazione e la diffusione della cultura di protezione
civile in tutto il territorio regionale, anche al fine di
favorire il coinvolgimento attivo e la partecipazione della
fascia giovane della popolazione.
2. La Regione garantisce un quadro coordinato delle attività
formative attraverso le proprie strutture ed opera in
conformità ad un apposito programma triennale per la
formazione e la diffusione della cultura di protezione
civile. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale
sono specificati i compiti della Scuola Superiore di
Protezione Civile e del relativo comitato tecnico
scientifico.
3. In particolare, la Scuola Superiore di Protezione Civile:
a) promuove e organizza, anche mediante l'eventuale
coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco o anche delle strutture
operative e dei soggetti concorrenti di cui all'articolo 13
del Codice e di cui all'articolo 4, comma 6, della presente
legge, percorsi formativi per la preparazione,
l'aggiornamento, l'addestramento, la formazione
specialistica:
- obbligatoria dei dipendenti degli enti locali, di cui agli
articoli 6, comma 3, 7, comma 2, lettera d), e 19 della
presente legge;
- degli operatori istituzionali;
- degli aderenti al volontariato organizzato di protezione
civile di cui all'articolo 31 della presente legge;
b) provvede al riconoscimento, a livello regionale, anche
mediante apposito applicativo informatico, delle proposte
formative di enti e strutture territoriali in conformità
agli standard formativi approvati con deliberazione di
Giunta di Governo regionale;
c) promuove la diffusione della cultura di protezione
civile, la sensibilizzazione e l'educazione civica in
materia di protezione civile, portando a conoscenza della
collettività, degli enti pubblici e privati e dei tecnici
interessati i comportamenti necessari per mitigare i rischi,
affrontare i medesimi, porre in essere misure di
autoprotezione e ridurne gli effetti dannosi.
4. La Regione nello svolgimento delle attività di formazione
e diffusione della cultura di protezione civile:
a) redige il programma triennale per la formazione e la
diffusione della cultura di protezione civile;
b) vigila sullo svolgimento, da parte delle province/liberi
consorzi comunali e della Città metropolitane, delle
attività di coordinamento, a livello territoriale, della
formazione rivolta agli operatori istituzionali e agli
aderenti al volontariato organizzato di protezione civile,
di cui all'articolo 31, nonché di diffusione della cultura
di protezione civile fra la cittadinanza;
c) promuove accordi con l'Ufficio scolastico regionale per
la Siciliana per favorire, mediante iniziative rivolte al
sistema scolastico che prevedano la costituzione di reti tra
le istituzioni scolastiche e i soggetti che afferiscono al
mondo della protezione civile, la diffusione della cultura
della protezione civile medesima;
d) promuove l'avvio di percorsi formativi, nonché di
progetti e collaborazioni con le università e gli istituti
di ricerca e formazione, associazioni ed altri enti pubblici
o privati che trattino tematiche afferenti o comunque
rilevanti nell'ambito delle attività di protezione civile;
e) garantisce, per quanto di propria competenza, adeguata
diffusione alle campagne nazionali e regionali di
informazione alla cittadinanza.
CAPO VI
SEGNI DISTINTIVI, ONORIFICENZE E GIORNATA DELLA PROTEZIONE
CIVILE
Art. 33
Insegne, logo e altri segni distintivi
1. Con deliberazione della Giunta di Governo regionale e nel
rispetto delle disposizioni nazionali, saranno adottate
linee guida sulle caratteristiche delle divise e dei veicoli
in dotazione al volontariato organizzato di protezione
civile di cui all'articolo 22 e agli enti del Sistema
regionale della protezione civile di cui all'articolo 4,
comma 1.
2. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle
denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine
riferiti al Sistema regionale della protezione civile è
esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti
ed è consentito solo nell'ambito delle attività di
protezione civile o negli eventi ad esse correlati.
3. La Regione, mediante apposito regolamento e nel rispetto
delle disposizioni nazionali, individua il logo
identificativo della protezione civile della Regione e il
logo identificativo del volontariato di protezione civile
della Regione, nonché le modalità di utilizzo e di
integrazione con i segni distintivi delle altre componenti,
strutture operative e soggetti concorrenti del sistema
nazionale di protezione civile. Con il regolamento di cui al
precedente periodo vengono individuate, altresì, le
finalità, le caratteristiche, i contenuti e le modalità di
rilascio del documento di riconoscimento regionale degli
operatori di protezione civile e le relative durata e
validità.
Art. 34
Onorificenze e giornata della protezione civile regionale
1. La Regione, mediante apposita deliberazione di Giunta,
ravvisata la necessità di indirizzare il Sistema della
protezione civile verso un più marcato riconoscimento della
meritoria partecipazione nelle aree d'intervento, definisce
le tipologie delle onorificenze, nonché i criteri e le
modalità per la relativa attribuzione agli operatori di
protezione civile, siano essi funzionari, dipendenti o
volontari, che si siano distinti per particolari meriti,
tenuto conto delle candidature proposte dalle autorità,
dalle componenti e dalle strutture operative del Sistema
regionale di protezione civile.
2. É istituita la giornata della protezione civile regionale
che si celebra il giorno 23 settembre di ogni anno nella
ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari
di protezione civile. Nella giornata della protezione civile
regionale, la Regione promuove l'organizzazione di una
manifestazione, da tenersi presso la propria sede o sul
territorio lombardo, per celebrare l'impegno della
protezione civile siciliana e per attribuire le onorificenze
di cui al comma 1 agli operatori che si siano distinti per
particolari meriti.
CAPO VII
NORMA FINANZIARIA, NORME ABROGATE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 35
Norma finanziaria
1. Alle spese derivanti dall'articolo 15 per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti degli enti di area vasta, quali
la previsione e prevenzione dei rischi, la pianificazione,
il concorso alle attività per il superamento dell'emergenza,
si fa fronte mediante le disponibilità della Missione 20,
Programma 3, capitolo 215704.
2. Alle spese derivanti dall'art. 16 per lo svolgimento
delle funzioni dei comuni nei limiti delle risorse di
bilancio e con riferimento all'accesso a finanziamenti e
contributi previsti dalla normativa vigente per le opere di
pronto intervento, somma urgenza e calamità naturali si fa
fronte mediante le disponibilità della Missione 20,
Programma 3, capitolo 215704.
3. Alle spese derivanti dagli articoli 19 e 20 per il
potenziamento ed il sostegno economico del Centro Funzionale
Decentrato e della Sala Operativa regionale di protezione
civile per garantire l'operatività 24 ore su 24 per 365
giorni l'anno della Sala Operativa regionale di protezione
civile, si fa fronte mediante le disponibilità della
Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.
4. Alle spese derivanti per il potenziamento e sostegno
economico del volontariato organizzato di protezione di cui
agli articoli 30 si fa fronte mediante le disponibilità
della Missione 18, Programma 1, capitolo 215704.
5. Alle spese derivanti dall'articolo 24 per le attività
legate agli incendi boschivi si fa fronte mediante le
disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo
215704.
6. Alla spesa derivante dagli articoli 23, 25 e 32 per la
pianificazione di protezione civile la cui approvazione
spetta alla Regione, per la formazione specialistica degli
operatori istituzionali e degli aderenti al volontariato,
per la diffusione della cultura di protezione civile nelle
scuole e nella cittadinanza nonché per il riconoscimento
delle onorificenze di cui al comma 1 dell'articolo 34 e per
la celebrazione della giornata della protezione civile di
cui al comma 2 dello stesso articolo 34 si fa fronte
mediante le disponibilità della Missione 20, Programma 3,
capitolo 215704.
7. Dai rimanenti articoli della presente legge non
discendono oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 36
Norme abrogate
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata
la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 (Norme in materia
di protezione civile.).
2. Ferma restando l'efficacia, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, delle disposizioni direttamente
applicabili della stessa legge, gli atti normativi abrogati
di cui al comma 1 e i relativi provvedimenti attuativi
continuano ad applicarsi fino alla vigenza delle
corrispondenti, specifiche disposizioni attuative della
presente legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o
comunque derivanti dalla legge e dai regolamenti regionali
vigenti, ivi inclusa la relativa copertura finanziaria.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi e tecnici
adottati in attuazione della presente legge individuano
espressamente i provvedimenti di cui al comma 2 che perdono
efficacia dalla data di entrata in vigore delle nuove
disposizioni attuative.
Art. 37
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione:
a) la Giunta di Governo regionale provvede alla nomina del
direttore del DRPC;
b) il Direttore del DRPC redige l'atto di organizzazione del
Dipartimento e lo trasmette alla Giunta di Governo regionale
per l'approvazione.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Presidenza della Regione approva il piano
protezione civile del Dipartimento della Protezione civile
di cui all'articolo 23, comma 1 della presente legge.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle
linee guida regionali in materia di pianificazione, adottate
a seguito della direttiva di cui all'articolo 18, comma 4,
del Codice, le province/liberi consorzi comunali, la Città
metropolitane e i comuni adeguano, ove necessario, la
rispettiva pianificazione in materia di protezione civile
agli indirizzi regionali ivi contenuti, nonché alle
prescrizioni di cui alla presente legge. Fino alla data di
entrata in vigore dei nuovi piani, continuano a trovare
applicazione gli strumenti di pianificazione già vigenti.
5. Il regolamento regionale disciplinante l'elenco
territoriale del volontariato di cui all'articolo 41, comma
3, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Entro tre mesi dall'entrata in
vigore del regolamento regionale di cui al presente comma,
la Regione aggiorna l'elenco territoriale del volontariato.
A decorrere dalla data di effettiva costituzione dell'elenco
territoriale del volontariato di cui al precedente periodo,
l'albo regionale del volontariato di cui all'articolo 7
della l.r. 14/1998 cessa di operare.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è approvata la deliberazione di cui
all'articolo 33, comma 3.
Art. 38
Norma di rinvio
l. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si
applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 1/2018 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 39.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.