Disegno di Legge n. 1020 del 20-10-2025 Disposizioni per garantire l'integrazione scolastica delle persone con disabilità. Istituzione del ruolo regionale degli assistenti alla comunicazione e all'autonomia personale ASACOM

Titolo

Disposizioni per garantire l'integrazione scolastica delle persone con disabilità. Istituzione del ruolo regionale degli assistenti alla comunicazione e all'autonomia personale ASACOM

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23 ott 2025 Assegnato per esame Commissione SESTA
23 ott 2025 Assegnato per parere Commissione QUINTA

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                                              (n.1020)

                     ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                           DISEGNO DI LEGGE

         Disposizioni per garantire l'integrazione scolastica
                     delle persone con disabilità.
         Istituzione del ruolo regionale degli assistenti alla
            comunicazione e all'autonomia personale ASACOM

         presentato  dai deputati Safina, Chinnici, Catanzaro,
     Burtone,   Cracolici,   Dipasquale,   Giambona,   Leanza,
     Saverino, Spada, Venezia


                               ----O----

                   RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

         Onorevoli colleghi,

         il  presente  disegno  di  legge  intende  perseguire
     l'obiettivo  di garantire agli alunni con disabilità  una
     effettiva   integrazione  scolastica,  intervenendo   per
     rimuovere  ostacoli e difficoltà che  si  rinvengono  nel
     reale   dispiegarsi   dei  procedimenti   necessari   per
     l'attivazione dei relativi percorsi di integrazione.
         Ci  si  riferisce  a difficoltà di varia  natura,  ma
     soprattutto  di  ordine finanziario,  che  investono  gli
     enti  territoriali  tenuti  a  erogare  il  servizio   di
     assistenza  per l'autonomia e la comunicazione  personale
     (ASACOM)  alle  bambine  e  ai  bambini  con  disabilità,
     difficoltà  che  si trasformano nella negazione  o  nella
     erogazione parziale o ritardata dello stesso diritto.
         Ad  ogni inizio di anno scolastico, accade spesso che
     il  servizio non sia disponibile, costringendo gli alunni
     a  non frequentare le lezioni con enormi disagi anche per
     le  famiglie. Così il primo giorno di scuola che dovrebbe
     rappresentare  un  momento di  gioia,  si  trasforma  per
     questi bambini o ragazzi in una esperienza frustrante.
         Tali  ritardi  nell'avvio  del  servizio,  o  l'avvio
     parziale,   hanno   generato,  negli  anni,   un   esteso
     contenzioso amministrativo che ha visto spesso  gli  enti
     locali  condannati a riattivare il servizio per i  minori
     coinvolti,    ribadendo   il   diritto    degli    alunni
     all'assistenza.
         L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è  un
     diritto  soggettivo  pieno degli alunni  con  disabilità,
     sancito   dalla  Legge  104/1992  e  dalle  Linee   guida
     ministeriali sull'inclusione scolastica (MIUR  2009).  La
     giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, TAR)  ha  più
     volte  ribadito che i diritti fondamentali all'istruzione
     e   all'inclusione  prevalgono  su  ogni  valutazione  di
     spesa.
         La   cornice   normativa  entro  cui  inquadrare   la
     questione  ASACOM prende avvio con l'art.  13,  comma  3,
     della  legge  5  febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro  per
     l'assistenza,  l'integrazione sociale e i  diritti  delle
     persone handicappate), che ha disposto l'obbligo per  gli
     enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e  la
     comunicazione personale degli alunni con handicap  fisici
     o sensoriali in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
         Il   decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,
     recante    Norme   per   la  promozione   dell'inclusione
     scolastica  degli  studenti  con  disabilità,   a   norma
     dell'articolo  1,  commi  180 e 181,  lettera  c),  della
     legge 13 luglio 2015, n. 107», all'articolo 3 provvede  a
     ripartire  le  competenze  tra  Stato,  Regioni  ed  Enti
     locali  che   perseguono  l'obiettivo  di  garantire   le
     prestazioni per l'inclusione scolastica  e provvedono  ad
     assicurare   gli  interventi  necessari   per   garantire
     l'assistenza  di loro competenza, inclusa  l'assegnazione
     di personale che svolge l'attività di ASACOM.
         Lo   stesso  d.lgs.  n.  66  del  2017  ha  previsto,
     all'art.  3, comma 4, che:  entro 180 giorni  dalla  data
     di  entrata in vigore del presente decreto, con intesa in
     sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo  3  e
     dell'articolo 9 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
     n.  281,  sono individuati i criteri per una  progressiva
     uniformità   su  tutto  il  territorio  nazionale   della
     definizione  dei  profili  professionali  del   personale
     destinato  all'assistenza  per  l'autonomia  e   per   la
     comunicazione  personale,  ferme  restando   le   diverse
     competenze   dei   collaboratori   scolastici   di    cui
     all'articolo  3,  comma  2,  lettera  c),  del   presente
     decreto  come  definite dal CCNL, comparto  istruzione  e
     ricerca,  vigente,  anche  attraverso  la  previsione  di
     specifici    percorsi   formativi    propedeutici    allo
     svolgimento dei compiti assegnati .
         Ad  oggi  l'intesa prevista dalla citata disposizione
     non  è  intervenuta con la conseguenza che non vi  è  una
     normativa    organica    che   disciplini    i    profili
     professionali  né  quali debbano essere  in  concreto  le
     modalità  con le quali gli enti provvedono ad  assicurare
     il servizio.
           Nella pratica, quindi, le soluzioni adottate  dagli
     enti   in  questi  anni  sono  molto  eterogenee.   Nella
     pratica,  la  modalità  più  frequente  è  quella   della
     esternalizzazione del servizio affidato  a  soggetti  del
     terzo  settore  o mediante avviso pubblico  rivolto  agli
     assistenti alla comunicazione.
         Al  fine di chiarire quale sia il ruolo del personale
     ASACOM,  ci  affidiamo  alla  definizione  operata  dalla
     Corte  costituzionale, che, con la sentenza n.  127/2023,
     ha  sottolineato  come  la figura in  questione  sia   un
     assistente   ad  personam  che  svolge  la  funzione   di
     facilitare  la comunicazione dello studente disabile  con
     i   soggetti  che  interagiscono  con  lui  nel  contesto
     scolastico e non solo , che  opera in team con  le  altre
     figure   del  sistema  scolastico  (docenti  curriculari,
     insegnanti    di   sostegno,   personale    ATA)    senza
     sovrapposizioni  di compiti e funzioni,  ma  valorizzando
     in   modo   sinergico  i  diversi  ambiti  di  rispettiva
     competenza .
         In   particolare,   La  figura  dell'assistente  alla
     autonomia  e  alla  comunicazione  si  colloca   in   una
     dimensione   intermedia  e  di   giuntura   fra   sistema
     scolastico  e sistema socio-assistenziale e  si  discosta
     sia  da quella dell'insegnante di sostegno, che fa  parte
     del  corpo docente, sia da quella dell'assistente di base
     e   igienico-personale,  che   è   parte   del   servizio
     ausiliario .
         Nelle  more  che  la  normativa nazionale  disciplini
     compiutamente      la     professione     dell'assistente
     all'autonomia   e   alla  comunicazione,   ciò   che   il
     legislatore regionale può fare, per eliminare  i  ritardi
     e  le carenze ormai ricorrenti, è attribuire alla Regione
     l'onere   di  assicurare  il  servizio,  provvedendo   al
     reclutamento del personale, tramite l'istituzione  di  un
     ruolo  apposito  presso l'Assessorato della  Famiglia,  e
     alla   successiva  assegnazione  dello  stesso  gli  enti
     locali  competenti  sulla base di criteri  concordati  in
     sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.
         Quanto   ai  requisiti  professionali  del   suddetto
     personale,  il  legislatore  regionale  non  gode   della
     competenza   a  delineare  con  precisione   il   profilo
     professionale e, pertanto, il disegno di legge  rinvia  a
     quanto  raccomandato dalle Linee guida adottate nel  2020
     dal  Dipartimento  della  Famiglia;  sono  richiesti,  in
     sintesi,  professionalità  e  titoli  (laurea   o   corso
     professionale)  differenti in relazione  alle  differenti
     disabilità psico-fisiche o sensoriali degli alunni.
         Quanto   alla   disciplina  dell'accesso   al   ruolo
     regionale   del  suddetto  personale,  si   rinvia   alla
     normativa  vigente in ambito scolastico per  il personale
     ATA   con   il   sistema  delle  graduatorie  provinciali
     disciplinate  dal Testo unico in materia  di  istruzione.
     Com'è  noto, tale sistema funziona per assunzioni a tempo
     indeterminato (ruolo) e supplenze tramite diverse  fasce,
     ognuna  con  una  modalità di accesso e  un'utilizzazione
     specifica.  Le graduatorie principali sono le graduatorie
     provinciali  permanenti  (o  24  mesi),  che   permettono
     l'accesso al ruolo tramite concorso, e le graduatorie  di
     terza  fascia  (o di circolo e d'istituto),  che  servono
     per  le  supplenze temporanee e vengono  aggiornate  ogni
     tre  anni.  Il  punteggio si basa su  titoli  di  studio,
     qualifiche e servizi, con l'esperienza lavorativa che  fa
     guadagnare punti specifici a seconda del ruolo.
         Riteniamo  che la soluzione proposta possa  garantire
     l'integrazione  scolastica degli  alunni  con  disabilità
     senza  che  i  ragazzi debbano subire l'interruzione  del
     servizio  per carenza di fondi o la riduzione  delle  ore
     secondo le prescrizioni del PEI, come spesso avviene.
         Nello stesso tempo, da un lato si agevolano gli  enti
     locali  sui  quali  ricadono  oneri  finanziari  a  volte
     insostenibili  assegnando  il  personale  da  adibire  al
     servizio,  e  dall'altro si danno certezze  occupazionali
     al  personale  che  ha fin qui prestato  servizio  in  un
     quadro di incertezza e precarietà.

                                ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

                                Art. 1.

         1.  Al fine di garantire il diritto allo studio  alle
     persone  con disabilità, la Regione assicura l'assistenza
     per  l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni
     disabili,   con   profilo  di  funzionamento   ai   sensi
     dell'art.  5, comma 3 del d. lgs 66/2017, con verbale  di
     accertamento della disabilità di cui all'art 3,  comma  3
     della  L.104/92  e secondo gli obiettivi del  PEI  (Piano
     educativo  individuale),  in  tutte  le  scuole  di  ogni
     ordine  e  grado con personale appositamente reclutato  a
     seguito di procedura selettiva pubblica.

         2.   È   istituito,  presso  il  Dipartimento   della
     famiglia  dell'Assessorato per la Famiglia, le  politiche
     sociali  ed  il  lavoro  il ruolo degli  assistenti  alla
     comunicazione   (ASACOM),   articolato   in   graduatorie
     provinciali  cui  si accede secondo le  disposizioni  del
     Titolo   II   (Personale   amministrativo,   tecnico    e
     ausiliario),   Capo   II  (Reclutamento),   del   decreto
     legislativo    16   aprile   1994,   n.   297,    recante
      Approvazione   del   testo  unico   delle   disposizioni
     legislative  vigenti  in materia di istruzione,  relative
     alle scuole di ogni ordine e grado  e s.m.i.

         3.  In  fase  di  prima applicazione  della  presente
     legge  e  al  fine  di  procedere alla  formazione  delle
     graduatorie  provinciali di cui al comma 2, l'Assessorato
     della  Famiglia, sentito l'Ufficio scolastico  regionale,
     procede  alla definizione e programmazione del fabbisogno
     di  personale da inserire nell'ambito del Piano integrato
     di attività e organizzazione (PIAO).

         4.    Ai    fini    dell'accesso   alle   graduatorie
     provinciali, e nelle more della definizione  dei  profili
     professionali del personale ASACOM ai sensi dell'art.  3,
     c.  4 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, il personale deve
     essere  in possesso dei requisiti professionali declinati
     nelle   Linee  guida   emanate con il  D.A.  Famiglia  n.
     81/GAB del 15/9/2020.

         5.  Il  personale  reclutato secondo le  disposizioni
     dei  commi  precedenti è assegnato, previa  deliberazione
     della Conferenza Regione-Autonomie locali, ai Comuni  per
     lo   svolgimento   del   servizio   di   assistenza   per
     l'autonomia  e  la comunicazione in favore  degli  alunni
     disabili  delle scuole primarie e delle scuole secondarie
     di   primo  grado  e  ai  Liberi  Consorzi  e  le   Città
     metropolitane  per  lo svolgimento del medesimo  servizio
     nelle scuole secondarie di secondo grado.

         6.  Con  decreto  del Presidente  della  Regione,  da
     emanarsi  entro  60 giorni dall'entrata in  vigore  della
     presente    legge,   previo   parere   delle   competenti
     Commissioni  legislative dell'ARS, sono  disciplinate  le
     modalità attuative delle presenti disposizioni.
                                Art. 2.
                             Norma finale

         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

         2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.