Disegno di Legge n. 1020 del 20-10-2025 Disposizioni per garantire l'integrazione scolastica delle persone con disabilità. Istituzione del ruolo regionale degli assistenti alla comunicazione e all'autonomia personale ASACOM

Scrivi il tuo parere o il tuo suggerimento sulla Proposta di Legge

Testo della Proposta di Legge

                                              (n.1020)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per garantire l'integrazione scolastica
delle persone con disabilità.
Istituzione del ruolo regionale degli assistenti alla
comunicazione e all'autonomia personale ASACOM

presentato dai deputati Safina, Chinnici, Catanzaro,
Burtone, Cracolici, Dipasquale, Giambona, Leanza,
Saverino, Spada, Venezia


----O----

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge intende perseguire
l'obiettivo di garantire agli alunni con disabilità una
effettiva integrazione scolastica, intervenendo per
rimuovere ostacoli e difficoltà che si rinvengono nel
reale dispiegarsi dei procedimenti necessari per
l'attivazione dei relativi percorsi di integrazione.
Ci si riferisce a difficoltà di varia natura, ma
soprattutto di ordine finanziario, che investono gli
enti territoriali tenuti a erogare il servizio di
assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
(ASACOM) alle bambine e ai bambini con disabilità,
difficoltà che si trasformano nella negazione o nella
erogazione parziale o ritardata dello stesso diritto.
Ad ogni inizio di anno scolastico, accade spesso che
il servizio non sia disponibile, costringendo gli alunni
a non frequentare le lezioni con enormi disagi anche per
le famiglie. Così il primo giorno di scuola che dovrebbe
rappresentare un momento di gioia, si trasforma per
questi bambini o ragazzi in una esperienza frustrante.
Tali ritardi nell'avvio del servizio, o l'avvio
parziale, hanno generato, negli anni, un esteso
contenzioso amministrativo che ha visto spesso gli enti
locali condannati a riattivare il servizio per i minori
coinvolti, ribadendo il diritto degli alunni
all'assistenza.
L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è un
diritto soggettivo pieno degli alunni con disabilità,
sancito dalla Legge 104/1992 e dalle Linee guida
ministeriali sull'inclusione scolastica (MIUR 2009). La
giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, TAR) ha più
volte ribadito che i diritti fondamentali all'istruzione
e all'inclusione prevalgono su ogni valutazione di
spesa.
La cornice normativa entro cui inquadrare la
questione ASACOM prende avvio con l'art. 13, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), che ha disposto l'obbligo per gli
enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici
o sensoriali in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
recante Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», all'articolo 3 provvede a
ripartire le competenze tra Stato, Regioni ed Enti
locali che perseguono l'obiettivo di garantire le
prestazioni per l'inclusione scolastica e provvedono ad
assicurare gli interventi necessari per garantire
l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione
di personale che svolge l'attività di ASACOM.
Lo stesso d.lgs. n. 66 del 2017 ha previsto,
all'art. 3, comma 4, che: entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in
sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva
uniformità su tutto il territorio nazionale della
definizione dei profili professionali del personale
destinato all'assistenza per l'autonomia e per la
comunicazione personale, ferme restando le diverse
competenze dei collaboratori scolastici di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente
decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e
ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di
specifici percorsi formativi propedeutici allo
svolgimento dei compiti assegnati .
Ad oggi l'intesa prevista dalla citata disposizione
non è intervenuta con la conseguenza che non vi è una
normativa organica che disciplini i profili
professionali né quali debbano essere in concreto le
modalità con le quali gli enti provvedono ad assicurare
il servizio.
Nella pratica, quindi, le soluzioni adottate dagli
enti in questi anni sono molto eterogenee. Nella
pratica, la modalità più frequente è quella della
esternalizzazione del servizio affidato a soggetti del
terzo settore o mediante avviso pubblico rivolto agli
assistenti alla comunicazione.
Al fine di chiarire quale sia il ruolo del personale
ASACOM, ci affidiamo alla definizione operata dalla
Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 127/2023,
ha sottolineato come la figura in questione sia un
assistente ad personam che svolge la funzione di
facilitare la comunicazione dello studente disabile con
i soggetti che interagiscono con lui nel contesto
scolastico e non solo , che opera in team con le altre
figure del sistema scolastico (docenti curriculari,
insegnanti di sostegno, personale ATA) senza
sovrapposizioni di compiti e funzioni, ma valorizzando
in modo sinergico i diversi ambiti di rispettiva
competenza .
In particolare, La figura dell'assistente alla
autonomia e alla comunicazione si colloca in una
dimensione intermedia e di giuntura fra sistema
scolastico e sistema socio-assistenziale e si discosta
sia da quella dell'insegnante di sostegno, che fa parte
del corpo docente, sia da quella dell'assistente di base
e igienico-personale, che è parte del servizio
ausiliario .
Nelle more che la normativa nazionale disciplini
compiutamente la professione dell'assistente
all'autonomia e alla comunicazione, ciò che il
legislatore regionale può fare, per eliminare i ritardi
e le carenze ormai ricorrenti, è attribuire alla Regione
l'onere di assicurare il servizio, provvedendo al
reclutamento del personale, tramite l'istituzione di un
ruolo apposito presso l'Assessorato della Famiglia, e
alla successiva assegnazione dello stesso gli enti
locali competenti sulla base di criteri concordati in
sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.
Quanto ai requisiti professionali del suddetto
personale, il legislatore regionale non gode della
competenza a delineare con precisione il profilo
professionale e, pertanto, il disegno di legge rinvia a
quanto raccomandato dalle Linee guida adottate nel 2020
dal Dipartimento della Famiglia; sono richiesti, in
sintesi, professionalità e titoli (laurea o corso
professionale) differenti in relazione alle differenti
disabilità psico-fisiche o sensoriali degli alunni.
Quanto alla disciplina dell'accesso al ruolo
regionale del suddetto personale, si rinvia alla
normativa vigente in ambito scolastico per il personale
ATA con il sistema delle graduatorie provinciali
disciplinate dal Testo unico in materia di istruzione.
Com'è noto, tale sistema funziona per assunzioni a tempo
indeterminato (ruolo) e supplenze tramite diverse fasce,
ognuna con una modalità di accesso e un'utilizzazione
specifica. Le graduatorie principali sono le graduatorie
provinciali permanenti (o 24 mesi), che permettono
l'accesso al ruolo tramite concorso, e le graduatorie di
terza fascia (o di circolo e d'istituto), che servono
per le supplenze temporanee e vengono aggiornate ogni
tre anni. Il punteggio si basa su titoli di studio,
qualifiche e servizi, con l'esperienza lavorativa che fa
guadagnare punti specifici a seconda del ruolo.
Riteniamo che la soluzione proposta possa garantire
l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
senza che i ragazzi debbano subire l'interruzione del
servizio per carenza di fondi o la riduzione delle ore
secondo le prescrizioni del PEI, come spesso avviene.
Nello stesso tempo, da un lato si agevolano gli enti
locali sui quali ricadono oneri finanziari a volte
insostenibili assegnando il personale da adibire al
servizio, e dall'altro si danno certezze occupazionali
al personale che ha fin qui prestato servizio in un
quadro di incertezza e precarietà.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Al fine di garantire il diritto allo studio alle
persone con disabilità, la Regione assicura l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni
disabili, con profilo di funzionamento ai sensi
dell'art. 5, comma 3 del d. lgs 66/2017, con verbale di
accertamento della disabilità di cui all'art 3, comma 3
della L.104/92 e secondo gli obiettivi del PEI (Piano
educativo individuale), in tutte le scuole di ogni
ordine e grado con personale appositamente reclutato a
seguito di procedura selettiva pubblica.

2. È istituito, presso il Dipartimento della
famiglia dell'Assessorato per la Famiglia, le politiche
sociali ed il lavoro il ruolo degli assistenti alla
comunicazione (ASACOM), articolato in graduatorie
provinciali cui si accede secondo le disposizioni del
Titolo II (Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario), Capo II (Reclutamento), del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado e s.m.i.

3. In fase di prima applicazione della presente
legge e al fine di procedere alla formazione delle
graduatorie provinciali di cui al comma 2, l'Assessorato
della Famiglia, sentito l'Ufficio scolastico regionale,
procede alla definizione e programmazione del fabbisogno
di personale da inserire nell'ambito del Piano integrato
di attività e organizzazione (PIAO).

4. Ai fini dell'accesso alle graduatorie
provinciali, e nelle more della definizione dei profili
professionali del personale ASACOM ai sensi dell'art. 3,
c. 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, il personale deve
essere in possesso dei requisiti professionali declinati
nelle Linee guida emanate con il D.A. Famiglia n.
81/GAB del 15/9/2020.

5. Il personale reclutato secondo le disposizioni
dei commi precedenti è assegnato, previa deliberazione
della Conferenza Regione-Autonomie locali, ai Comuni per
lo svolgimento del servizio di assistenza per
l'autonomia e la comunicazione in favore degli alunni
disabili delle scuole primarie e delle scuole secondarie
di primo grado e ai Liberi Consorzi e le Città
metropolitane per lo svolgimento del medesimo servizio
nelle scuole secondarie di secondo grado.

6. Con decreto del Presidente della Regione, da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni legislative dell'ARS, sono disciplinate le
modalità attuative delle presenti disposizioni.
Art. 2.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.