Disegno di Legge n. 1102 del 25-03-2026 Disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici

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Disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici

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08 apr 2026 Assegnato per esame Commissione PRIMA

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                                           (n. 1102)

                   ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

                         DISEGNO DI LEGGE


           presentato dai deputati: Primavera, Lombardo
                Giuseppe Geremia, Micciché Vitrano.

                         il 23 marzo 2026


           Disposizioni in materia di lobbying presso i
                         decisori pubblici

                             ----O----

         Onorevoli      colleghi,     la      disposizione
     costituzionale  dello  Statuto  siciliano  del   1948
     prevede  all'art. 12, comma 3:  I progetti  di  legge
     sono   elaborati   dalle  Commissioni  dell'Assemblea
     regionale  con la partecipazione delle rappresentanze
     degli  interessi professionali e degli organi tecnici
     regionali .  I  corpi sociali sono considerati  fonti
     dell'ordinamento giuridico, in quanto lo  compongono.
     La   norma,  per  la  genesi  statutaria  nel  nostro
     ordinamento  istituzionale,  rappresenta   la   prima
     affermazione  del  riconoscimento  partecipativo  dei
     corpi   sociali.  Lo  Statuto  siciliano  supera   la
     previsione     costituzionale    non     contemplando
     l'istituzione  di  un organo, un  Comitato  regionale
     dell'economia  e  del lavoro, bensì  prevede  con  la
     disposizione  di  cui  all'art.  12,  comma  3,   una
     semplice  procedimentalizzazione dell'interlocuzione-
     partecipazione  dei  corpi sociali  che  si  realizza
     nella    fase    dell'istruttoria   legislativa    in
     Commissione.  Ciò  nonostante, la  Regione  siciliana
     non  possiede ancora rispetto agli organi di  Governo
     una  normativa sistematica in materia  di  gruppi  di
     interesse  e  lobbying. Nella XVII legislatura  il  3
     luglio  2019 con atto n. 343/A, nella materia di  che
     trattasi,   la  I  Commissione  aveva   esitato   per
     l'Assemblea   un  disegno  di  legge  di   iniziativa
     parlamentare.  Molte  Regioni italiane  (per  esempio
     Toscana,  Molise, Abruzzo, Lazio , Puglia, Lombardia)
     invece  hanno cercato di disciplinare l'attività  dei
     gruppi  di  pressione,  categoria  politologica   ben
     presente    nella   dinamica   della   partecipazione
     democratica,  nell'ambito  dei  processi  decisionali
     pubblici   attraverso   interventi   normativi    e/o
     regolamentari in materia.
         Il  presente  disegno  di legge  che  ricalca  il
     contenuto  dell'atto  n. 343/A  sopracitato,  ma  con
     carattere   restrittivo  in  merito  a  requisiti   e
     limiti,  intende  contribuire alla  regolamentazione-
     trasparenza   dell'attività  di  partecipazione   nei
     processi   decisionali  degli  interessi  particolari
     propri  della  complessità sociale  rappresentati  da
     gruppi,  organizzazioni, enti, società, associazioni,
     fondazioni   e  comitati  attraverso   i   quali   si
     manifestano  e ciò al precipuo scopo di garantire  la
     tracciabilità   delle   diverse   influenze    socio-
     politiche nell'attività decisionale e amministrativo-
     regolamentare  del  Governo, e  nello  specifico  dei
     vari   Dipartimenti  regionali,  nonché  fornire   al
     decisore   pubblico  il  più  ampio   contributo   di
     informazioni  e  contenuti  tecnici  nell'ambito   di
     settore.
         Pertanto,  per il perseguimento delle sopracitate
     finalità   e  nell'interesse  di  tutti  gli   attori
     coinvolti,  si  propone  di  istituire  un   pubblico
     registro  dei  rappresentanti  e  dei  portatori   di
     interessi  particolari, garantendo  in  tal  modo  la
     partecipazione  di  soggetti di volta  in  volta  ben
     identificati  ed in possesso del necessario  bagaglio
     tecnico   di  informazioni  utili  alle  scelte   del
     legislatore e del decisore in genere.
         Infine,  con  il presente intervento legislativo,
     si   mira  a  regolamentare  in  maniera  precisa   e
     puntuale  un settore economico importante e  comunque
     presente  nei  processi decisionali, settore  che  ad
     oggi   appare   ancora   alquanto   frastagliato    e
     manchevole  di  razionalizzazione,  puntando  così  a
     renderlo  certo,  identificabile e  sanzionabile  nel
     caso  di  violazione anche dell'etica  democratica  a
     beneficio  dell'interesse pubblico nonché dell'intero
     impianto legislativo.
         Il  presente  disegno di legge è  formato  da  12
     articoli:
         L'articolo  1 chiarisce le finalità della  legge,
     ossia  favorire la trasparenza dell'attività politica
     e  amministrativa  dell'ente e la  partecipazione  ai
     processi decisionali pubblici.
         L'articolo  2 fornisce analitiche definizioni  di
     attività   di   rappresentanza   di   interessi,   di
     rappresentanti di interessi, portatori di  interessi,
     decisori pubblici e processi decisionali pubblici.
         L'articolo 3 disciplina il registro pubblico  nel
     quale   dovranno   iscriversi  i  rappresentanti   di
     interessi particolari.
         Gli  articoli 4 e 5 individuano i requisiti ed  i
     divieti per l'iscrizione al registro.
         L'articolo 6 prevede che la Giunta regionale,  su
     proposta  del  responsabile per la prevenzione  della
     corruzione e per la trasparenza, adotti un codice  di
     condotta  dei  rappresentanti di gruppi di  interesse
     per   vincolare   ulteriormente  questi   ultimi   al
     rispetto   dei  principi  previsti  dalla  legge.   I
     decisori   pubblici   hanno  altresì   l'obbligo   di
     astensione  ai sensi dell'art. 6 comma 1 della  legge
     regionale 21 maggio 2019 n. 7 e ss. mm.
         L'articolo  7  individua le prerogative  ossia  i
     poteri  e  le facoltà dei rappresentanti di interessi
     particolari, che si sostanziano nella possibilità  di
     presentare    richieste,   proposte,    suggerimenti,
     comunicazioni,  studi,  ricerche,  analisi,   memorie
     scritte  e  qualsiasi altra documentazione  attinente
     all'interesse rappresentato.
         L'articolo   8   istituisce   l'agenda   pubblica
     regionale,  strumento di partecipazione attiva  e  di
     controllo  che  contribuisce  a  definire  il  quadro
     delle  misure  di  trasparenza previste.  L'obiettivo
     dell'agenda   pubblica  è  quello   di   fornire   ai
     cittadini ulteriori elementi informativi su chi  sono
     gli  interlocutori  dei decisori pubblici  e  in  che
     modo  interagiscono  con  essi.  Essa  permetterà  ai
     cittadini   di   conoscere  le  date,   i   temi   di
     discussione  e  i documenti prodotti  degli  incontri
     che si terranno tra decisori pubblici e lobbisti.
         L'articolo  9 detta le sanzioni scaturenti  dalla
     violazione   delle  disposizioni  normative.   Queste
     possono   sostanziarsi  a   secondo   del   tipo   di
     violazione  perpetrata,  nel richiamo  scritto  nella
     sospensione  dell'iscrizione  o  nella  cancellazione
     definitiva o non definitiva dal registro.

         L'articolo   10   impone  al   Presidente   della
     Regione,   su  proposta  del  responsabile   per   la
     prevenzione  della corruzione e per  la  trasparenza,
     l'obbligo    di    verificare    l'efficacia    delle
     disposizioni  in  materia  di  lobbying,  attesa   la
     complessità di una tematica in costante evoluzione.
         L'articolo  11 prevede la clausola di  neutralità
     finanziaria  ed,  infine, l'articolo  12  prevede  la
     norma finale.

                              ---O---

                         DISEGNO DI LEGGE


                              Art. 1.
                        Finalità e oggetto

         1.  La  presente legge, al fine di  assicurare  i
     principi   di   pubblicità,   conoscibilità   e    di
     partecipazione  nonché  di garantire  la  trasparenza
     dei    processi   di   formazione   delle   decisioni
     pubbliche,  disciplina l'attività  di  rappresentanza
     degli  interessi nelle sedi istituzionali  regionali,
     regolamentando l'interazione tra i decisori  pubblici
     ed i portatori di interessi.

         2.  Per le finalità di cui al comma 1 è istituito
     il    registro   pubblico   dei   rappresentanti   di
     interessi.

         3.  L'iscrizione al registro di cui al comma 2  è
     obbligatoria   per   tutti   coloro   che    svolgono
     l'attività  di  rappresentanza di  interessi  di  cui
     all'articolo 2.

                              Art. 2.
                            Definizioni

         1. Si intende per:

         a)  attività  di  rappresentanza di  interessi  o
     lobbying:   ogni  attività  svolta   da   gruppi   di
     interesse,  diretta  ad influenzare,  direttamente  o
     indirettamente,   i  processi  decisionali   pubblici
     attraverso:

         1)  le comunicazioni orali e scritte;

         2)  le  richieste di incontri individuali con  un
     decisore  pubblico  regionale,  volte  a  promuovere,
     elaborare,   modificare   o   respingere   un    atto
     normativo, legislativo o regolamentare;

         3)  ogni altra attività diretta a concorrere alla
     formazione della decisione pubblica;

         b)   rappresentanti  di  interessi:  coloro   che
     direttamente o indirettamente svolgono l'attività  di
     cui  alla  lettera a) presso i decisori  pubblici  in
     rappresentanza di un gruppo portatore di interessi;

         c)  portatori  di interessi: i datori  di  lavoro
     che  intrattengono con i rappresentanti di  interessi
     un  rapporto di lavoro dipendente avente  ad  oggetto
     l'attività  di  cui alla lettera  a)  e,  altresì,  i
     committenti  che  conferiscono ai  rappresentanti  di
     interessi  uno  o più incarichi professionali  aventi
     come  oggetto  lo  svolgimento dell'attività  di  cui
     alla medesima lettera a);

         d)   decisori   pubblici:  il  Presidente   della
     Regione  ed  i  componenti della Giunta regionale;  i
     Capi   di   Gabinetto  e  gli  staff  nelle  relative
     articolazioni   interne  degli  uffici   di   diretta
     collaborazione   e   i  rispettivi   consulenti   dei
     soggetti  sopra  elencati  nonché  i  titolari  degli
     incarichi di funzione dirigenziale;

         e)  processi decisionali pubblici: i procedimenti
     di  formazione degli atti regolamentari nonché  degli
     atti   di  programmazione  e  di  indirizzo  di   cui
     all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio  2000,
     n.  10 e successive modifiche ed integrazioni, emessi
     dalla  Presidenza della Regione, dagli assessorati  e
     dai dipartimenti regionali.

                              Art. 3.
              Registro pubblico dei rappresentanti di
                             interessi

         1.  I  soggetti di cui all'articolo 2,  comma  1,
     lettera  b),  che  intendano  svolgere  attività   di
     rappresentanza   di  interessi  presso   i   decisori
     pubblici, hanno l'obbligo di iscriversi nel  registro
     pubblico dei rappresentanti di interessi.

         2.  Il  registro è istituito presso la Segreteria
     Generale  della  Presidenza  della  Regione  con   il
     coordinamento  del  responsabile per  la  prevenzione
     della  corruzione  e  per la  trasparenza,  il  quale
     individua,  nella  propria struttura  amministrativa,
     le  risorse  umane e strumentali per la gestione  del
     registro.

         3.  La Segreteria Generale della Presidenza della
     Regione   nomina,  tra  il  personale   in   servizio
     dell'Amministrazione appartenente alla categoria  dei
     dirigenti, un responsabile e garantisce, senza  oneri
     aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  regionale,   la
     pubblicità  dei contenuti nell'ambito di una  sezione
     apposita  e  accessibile dal  proprio  sito  internet
     istituzionale,  attraverso l'aggiornamento  periodico
     dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

         4.  Ai  fini dell'accreditamento i rappresentanti
     di    interessi    devono   fornire    le    seguenti
     informazioni:

         a)    i   dati   anagrafici   ed   il   domicilio
     professionale  del rappresentante  di  interessi,  in
     caso di persone fisiche;

         b)   la   denominazione,  la  sede  ed   i   dati
     anagrafici  delle  persone che in maniera  stabile  e
     costante  svolgono per loro conto tale  attività,  in
     caso di persone giuridiche;

         c)   i  dati  identificativi  del  portatore   di
     interessi  per  il  quale  è  svolta  l'attività   di
     rappresentanza;

         d)   l'interesse  particolare  che   si   intende
     rappresentare   nonché   i   potenziali   destinatari
     dell'attività di rappresentanza di interessi;

         e)  le  risorse economiche e umane di cui dispone
     il  rappresentante  di interessi per  lo  svolgimento
     della propria attività di lobbying;

         f)  il tipo di rapporto contrattuale intrattenuto
     con  il  soggetto  per il quale il rappresentante  di
     interessi svolge l'attività di rappresentanza;

         g)  lo  statuto  o  il  regolamento  interno  dei
     gruppi di interesse rappresentati;

         h)  la garanzia, sotto la propria responsabilità,
     dell'esattezza    e    della    correttezza     delle
     informazioni comunicate.

         5.  I  dati  di  cui al comma 4  sono  aggiornati
     periodicamente.

                             Art.  4.
                    Requisiti per l'iscrizione

         1.   Per   l'iscrizione  nel  registro   di   cui
     all'articolo 3 il rappresentante di interessi:

         a)  deve aver compiuto il diciottesimo anno d'età
     e deve godere dei diritti civili;

         b)  non  deve aver riportato condanne passate  in
     giudicato    per    reati    contro    la    pubblica
     amministrazione,   la   personalità   dello    Stato,
     l'amministrazione    della    giustizia,     l'ordine
     pubblico,     l'incolumità    pubblica,    l'economia
     pubblica,  il  patrimonio,  la  pubblica  fede  e  la
     persona;

         c)  non  deve  avere riportato condanne  ancorché
     non definitive per mafia;

         d)   non  deve  essere  stato  interdetto,  anche
     temporaneamente, dai pubblici uffici.


                              Art. 5.
                       Divieto di iscrizione

         1.  Fatto salvo quanto stabilito all'articolo  4,
     non   possono  iscriversi  al  registro  e   svolgere
     attività di rappresentanza di interessi:

         a)  chi  ricopre o abbia ricoperto la  carica  di
     deputato  regionale o assessore regionale,  nell'anno
     che precede la domanda di iscrizione nel registro;

         b)  chi  ricopre  l'incarico di  dirigente  della
     Regione  o  di amministratore o dirigente degli  enti
     sottoposti  a tutela e vigilanza dell'amministrazione
     regionale  o  delle  società a  totale  o  prevalente
     partecipazione pubblica regionale;

         c)  i  dipendenti  della  Regione  e  degli  enti
     sottoposti  a tutela e vigilanza dell'amministrazione
     regionale  o  delle  società a  totale  o  prevalente
     partecipazione pubblica regionale.

         d)  soggetti  che  rivestono  incarichi  politici
     elettivi  o di governo al livello europeo, nazionale,
     regionale e locale;

         e) i dirigenti di partiti o movimenti politici;

         f)  coloro  che  nei due anni precedenti  abbiano
     prestato  attività  di consulenza presso  l'Assemblea
     regionale   siciliana,  presso  il  Governo   e   gli
     Assessorati    regionali   nonché   i    Dipartimenti
     regionali.

         2.  La Segreteria Generale dalla Presidenza della
     Regione  provvede a cancellare d'ufficio dal registro
     i  soggetti di cui al comma 1 o che non possiedono  i
     requisiti di cui all'articolo 4.

         3.  Il  rappresentante di interessi  è,  in  ogni
     caso,  tenuto  a  dare tempestiva comunicazione  alla
     Segreteria  Generale della Presidenza  della  Regione
     della    perdita   dei   requisiti    ovvero    della
     sopravvenienza   di  una  delle  cause   di   divieto
     previste dal presente articolo.

         4.  I  requisiti di cui al comma 1 devono  essere
     posseduti   per   tutto  il   periodo   in   cui   il
     rappresentante di interessi è iscritto nel registro.

                              Art. 6.
          Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi
        di interesse, modalità di iscrizione al registro e
            obbligo di astensione dei decisori pubblici

         1.  Entro  90  giorni dalla data  di  entrata  in
     vigore della presente legge, con deliberazione  della
     Giunta  regionale, su proposta del  responsabile  per
     la  prevenzione della corruzione e per la trasparenza
     che    ha    altresì   il   compito   di   coordinare
     l'istruttoria delle richieste, è approvato il  codice
     di   condotta   dei  rappresentanti  di   gruppi   di
     interesse.  Il codice fissa le regole ed  i  principi
     che  gli  iscritti  al registro  devono  osservare  e
     indica:

         a)  i  doveri  dei rappresentanti  di  gruppi  di
     interesse   nelle  loro  relazioni  con  i   decisori
     pubblici  e con le loro strutture nonché i divieti  e
     gli obblighi cui sono sottoposti;

         b)  le  sanzioni irrogabili nel caso  di  mancata
     osservanza del codice di condotta;

         c)  gli  obblighi  che i decisori  pubblici  sono
     tenuti a rispettare.

         2.  Il  rappresentante di interessi  iscritto  al
     registro  è tenuto, nel corso della sua attività,  ad
     attenersi   alle   seguenti   norme   comportamentali
     contenute nel codice di condotta di cui al comma 1:

         a)    integrità,    trasparenza,   tracciabilità,
     pubblicità,     diligenza,    disciplina,     onestà,
     responsabilità  e tutela del buon nome  dei  decisori
     pubblici;

         b)   divieto  di  cercare  di  ottenere  vantaggi
     finanziario diretti o indiretti o altre gratifiche;

         c)   obbligo  di  fornire  al  decisore  pubblico
     informazioni corrette e non fuorvianti;

         d)  divieto  di  indurre i  decisori  pubblici  a
     violare   norme  di  comportamento  e  di  esercitare
     pressioni indebite nei loro confronti;

         e)  divieto di elargire o promettere ai  decisori
     pubblici   qualsivoglia   utilità   anche   in    via
     indiretta.

         3.  Il codice di condotta è allegato alla domanda
     di  iscrizione ed è sottoscritto per accettazione dal
     richiedente ai fini dell'iscrizione al registro.

         4.   Ai  fini  dell'iscrizione  al  registro,  il
     responsabile  per la prevenzione della  corruzione  e
     per la trasparenza valuta l'idoneità dello statuto  o
     del  regolamento  interno  dei  gruppi  di  interesse
     rappresentati  dai  soggetti che  intendono  svolgere
     l'attività    di    lobbying   fornito    ai    sensi
     dell'articolo 3, comma 4, lettera g).
         5.   I  decisori  pubblici  hanno  l'obbligo   di
     astensione  ai sensi dell'art. 6 comma 1 della  legge
     regionale 21 maggio 2019 n. 7 e ss. mm.

                              Art. 7.
              Prerogative degli iscritti al registro

         1.  I  rappresentanti di interessi  iscritti  nel
     registro di cui all'articolo 3 possono presentare  ai
     decisori   pubblici,  in  forma  scritta,  richieste,
     proposte   e   suggerimenti,  comunicazioni,   studi,
     ricerche,   analisi,  memorie   e   qualsiasi   altra
     documentazione        attinente         all'interesse
     rappresentato.

         2.  I rappresentanti iscritti al registro possono
     accedere  agli  uffici della Giunta regionale  e  dei
     decisori  pubblici per informazioni e chiarimenti  di
     carattere   tecnico  relativi  agli  atti   di   loro
     interesse.    Possono    altresì    accedere     alla
     documentazione concernente l'interesse  rappresentato
     non coperta da segreto d'ufficio.

         3.  Il  responsabile  per  la  prevenzione  della
     corruzione   e   per  la  trasparenza   rilascia   al
     rappresentante  di  interessi iscritto  nel  registro
     una tessera personale di riconoscimento valida per  i
     fini di cui al comma 2.


                              Art. 8.
                          Agenda pubblica

         1.  Entro  90  giorni dalla data  di  entrata  in
     vigore   della  presente  legge,  con   decreto   del
     Presidente   della  Regione  è  istituita   un'agenda
     pubblica  in  una  sezione del portale  istituzionale
     della Regione.

         2.  Nell'agenda di cui al comma 1 sono rese  note
     le  date,  i  temi di discussione e la documentazione
     prodotta, nel rispetto della normativa in materia  di
     tutela  della  privacy, degli incontri svolti  tra  i
     rappresentanti di gruppi di interesse particolare  ed
     i decisori pubblici.

         3.  Con deliberazione della Giunta regionale,  su
     proposta  del  responsabile per la prevenzione  della
     corruzione  e  per la trasparenza, sono approvate  le
     modalità di gestione dell'agenda pubblica.

                              Art. 9.
                             Sanzioni

         1.  La  violazione degli obblighi previsti  dalla
     presente  legge  e  dal codice  di  condotta  di  cui
     all'articolo 6 è punita con il richiamo  scritto,  la
     sospensione  o, nei casi di particolare gravità,  con
     la cancellazione definitiva dal registro.

         2.  In caso di violazione reiterata nel corso  di
     un    biennio,   si   applica   la   sanzione   della
     cancellazione definitiva dal registro.

         3.  In  caso di cancellazione non definitiva,  il
     soggetto  che  ha  commesso  la  violazione  non  può
     chiedere  nuovamente l'iscrizione nel registro  prima
     che  siano trascorsi 2 anni dalla data in cui è stata
     irrogata la sanzione.

         4.   La  violazione  dei  doveri  previsti  dalla
     presente legge e dal codice di condotta da parte  dei
     rappresentanti di interessi iscritti nel  registro  è
     accertata  dal responsabile per la prevenzione  della
     corruzione e per la trasparenza.

         5.  I decisori pubblici che ritengano violato, da
     parte  dei rappresentanti di gruppi di interesse,  il
     codice  di condotta o le disposizioni della  presente
     legge    ne   danno   immediata   comunicazione    al
     responsabile  per la prevenzione della  corruzione  e
     per  la  trasparenza  che  provvede  ad  irrogare  le
     sanzioni di cui ai commi 1 e 2.



                             Art. 10.
                        Clausola valutativa

         1.  A  partire dal secondo anno solare successivo
     alla  data di entrata in vigore della presente legge,
     entro  il 30 giugno di ogni anno, il Presidente della
     Regione,   su  proposta  del  responsabile   per   la
     prevenzione  della corruzione e per  la  trasparenza,
     trasmette  alla Segreteria Generale della  Presidenza
     della   Regione  una  relazione  contenente  dati   e
     informazioni in merito a:

         a) lo stato di attuazione del registro;

         b) il numero di iscritti al registro;

         c) lo stato di attuazione dell'agenda pubblica.




                             Art. 11.
                Clausola di neutralità finanziaria

         1.   All'attuazione  della  presente   legge   si
     provvede    nell'ambito    delle    risorse    umane,
     finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione
     vigente  e senza nuovi o maggiori oneri a carico  del
     bilancio regionale.


                             Art. 12.
                           Norma finale

         1.   La  presente  legge  sarà  pubblicata  nella
     Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

         2.   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti   di
     osservarla  e  di  farla osservare come  legge  della
     Regione.