Disegno di Legge n. 1102 del 25-03-2026 Disposizioni in materia di lobbying presso i decisori pubblici

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Testo della Proposta di Legge

                                           (n. 1102)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE


presentato dai deputati: Primavera, Lombardo
Giuseppe Geremia, Micciché Vitrano.

il 23 marzo 2026


Disposizioni in materia di lobbying presso i
decisori pubblici

----O----

Onorevoli colleghi, la disposizione
costituzionale dello Statuto siciliano del 1948
prevede all'art. 12, comma 3: I progetti di legge
sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea
regionale con la partecipazione delle rappresentanze
degli interessi professionali e degli organi tecnici
regionali . I corpi sociali sono considerati fonti
dell'ordinamento giuridico, in quanto lo compongono.
La norma, per la genesi statutaria nel nostro
ordinamento istituzionale, rappresenta la prima
affermazione del riconoscimento partecipativo dei
corpi sociali. Lo Statuto siciliano supera la
previsione costituzionale non contemplando
l'istituzione di un organo, un Comitato regionale
dell'economia e del lavoro, bensì prevede con la
disposizione di cui all'art. 12, comma 3, una
semplice procedimentalizzazione dell'interlocuzione-
partecipazione dei corpi sociali che si realizza
nella fase dell'istruttoria legislativa in
Commissione. Ciò nonostante, la Regione siciliana
non possiede ancora rispetto agli organi di Governo
una normativa sistematica in materia di gruppi di
interesse e lobbying. Nella XVII legislatura il 3
luglio 2019 con atto n. 343/A, nella materia di che
trattasi, la I Commissione aveva esitato per
l'Assemblea un disegno di legge di iniziativa
parlamentare. Molte Regioni italiane (per esempio
Toscana, Molise, Abruzzo, Lazio , Puglia, Lombardia)
invece hanno cercato di disciplinare l'attività dei
gruppi di pressione, categoria politologica ben
presente nella dinamica della partecipazione
democratica, nell'ambito dei processi decisionali
pubblici attraverso interventi normativi e/o
regolamentari in materia.
Il presente disegno di legge che ricalca il
contenuto dell'atto n. 343/A sopracitato, ma con
carattere restrittivo in merito a requisiti e
limiti, intende contribuire alla regolamentazione-
trasparenza dell'attività di partecipazione nei
processi decisionali degli interessi particolari
propri della complessità sociale rappresentati da
gruppi, organizzazioni, enti, società, associazioni,
fondazioni e comitati attraverso i quali si
manifestano e ciò al precipuo scopo di garantire la
tracciabilità delle diverse influenze socio-
politiche nell'attività decisionale e amministrativo-
regolamentare del Governo, e nello specifico dei
vari Dipartimenti regionali, nonché fornire al
decisore pubblico il più ampio contributo di
informazioni e contenuti tecnici nell'ambito di
settore.
Pertanto, per il perseguimento delle sopracitate
finalità e nell'interesse di tutti gli attori
coinvolti, si propone di istituire un pubblico
registro dei rappresentanti e dei portatori di
interessi particolari, garantendo in tal modo la
partecipazione di soggetti di volta in volta ben
identificati ed in possesso del necessario bagaglio
tecnico di informazioni utili alle scelte del
legislatore e del decisore in genere.
Infine, con il presente intervento legislativo,
si mira a regolamentare in maniera precisa e
puntuale un settore economico importante e comunque
presente nei processi decisionali, settore che ad
oggi appare ancora alquanto frastagliato e
manchevole di razionalizzazione, puntando così a
renderlo certo, identificabile e sanzionabile nel
caso di violazione anche dell'etica democratica a
beneficio dell'interesse pubblico nonché dell'intero
impianto legislativo.
Il presente disegno di legge è formato da 12
articoli:
L'articolo 1 chiarisce le finalità della legge,
ossia favorire la trasparenza dell'attività politica
e amministrativa dell'ente e la partecipazione ai
processi decisionali pubblici.
L'articolo 2 fornisce analitiche definizioni di
attività di rappresentanza di interessi, di
rappresentanti di interessi, portatori di interessi,
decisori pubblici e processi decisionali pubblici.
L'articolo 3 disciplina il registro pubblico nel
quale dovranno iscriversi i rappresentanti di
interessi particolari.
Gli articoli 4 e 5 individuano i requisiti ed i
divieti per l'iscrizione al registro.
L'articolo 6 prevede che la Giunta regionale, su
proposta del responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, adotti un codice di
condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse
per vincolare ulteriormente questi ultimi al
rispetto dei principi previsti dalla legge. I
decisori pubblici hanno altresì l'obbligo di
astensione ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge
regionale 21 maggio 2019 n. 7 e ss. mm.
L'articolo 7 individua le prerogative ossia i
poteri e le facoltà dei rappresentanti di interessi
particolari, che si sostanziano nella possibilità di
presentare richieste, proposte, suggerimenti,
comunicazioni, studi, ricerche, analisi, memorie
scritte e qualsiasi altra documentazione attinente
all'interesse rappresentato.
L'articolo 8 istituisce l'agenda pubblica
regionale, strumento di partecipazione attiva e di
controllo che contribuisce a definire il quadro
delle misure di trasparenza previste. L'obiettivo
dell'agenda pubblica è quello di fornire ai
cittadini ulteriori elementi informativi su chi sono
gli interlocutori dei decisori pubblici e in che
modo interagiscono con essi. Essa permetterà ai
cittadini di conoscere le date, i temi di
discussione e i documenti prodotti degli incontri
che si terranno tra decisori pubblici e lobbisti.
L'articolo 9 detta le sanzioni scaturenti dalla
violazione delle disposizioni normative. Queste
possono sostanziarsi a secondo del tipo di
violazione perpetrata, nel richiamo scritto nella
sospensione dell'iscrizione o nella cancellazione
definitiva o non definitiva dal registro.

L'articolo 10 impone al Presidente della
Regione, su proposta del responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
l'obbligo di verificare l'efficacia delle
disposizioni in materia di lobbying, attesa la
complessità di una tematica in costante evoluzione.
L'articolo 11 prevede la clausola di neutralità
finanziaria ed, infine, l'articolo 12 prevede la
norma finale.

---O---

DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.
Finalità e oggetto

1. La presente legge, al fine di assicurare i
principi di pubblicità, conoscibilità e di
partecipazione nonché di garantire la trasparenza
dei processi di formazione delle decisioni
pubbliche, disciplina l'attività di rappresentanza
degli interessi nelle sedi istituzionali regionali,
regolamentando l'interazione tra i decisori pubblici
ed i portatori di interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito
il registro pubblico dei rappresentanti di
interessi.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 2 è
obbligatoria per tutti coloro che svolgono
l'attività di rappresentanza di interessi di cui
all'articolo 2.

Art. 2.
Definizioni

1. Si intende per:

a) attività di rappresentanza di interessi o
lobbying: ogni attività svolta da gruppi di
interesse, diretta ad influenzare, direttamente o
indirettamente, i processi decisionali pubblici
attraverso:

1) le comunicazioni orali e scritte;

2) le richieste di incontri individuali con un
decisore pubblico regionale, volte a promuovere,
elaborare, modificare o respingere un atto
normativo, legislativo o regolamentare;

3) ogni altra attività diretta a concorrere alla
formazione della decisione pubblica;

b) rappresentanti di interessi: coloro che
direttamente o indirettamente svolgono l'attività di
cui alla lettera a) presso i decisori pubblici in
rappresentanza di un gruppo portatore di interessi;

c) portatori di interessi: i datori di lavoro
che intrattengono con i rappresentanti di interessi
un rapporto di lavoro dipendente avente ad oggetto
l'attività di cui alla lettera a) e, altresì, i
committenti che conferiscono ai rappresentanti di
interessi uno o più incarichi professionali aventi
come oggetto lo svolgimento dell'attività di cui
alla medesima lettera a);

d) decisori pubblici: il Presidente della
Regione ed i componenti della Giunta regionale; i
Capi di Gabinetto e gli staff nelle relative
articolazioni interne degli uffici di diretta
collaborazione e i rispettivi consulenti dei
soggetti sopra elencati nonché i titolari degli
incarichi di funzione dirigenziale;

e) processi decisionali pubblici: i procedimenti
di formazione degli atti regolamentari nonché degli
atti di programmazione e di indirizzo di cui
all'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, emessi
dalla Presidenza della Regione, dagli assessorati e
dai dipartimenti regionali.

Art. 3.
Registro pubblico dei rappresentanti di
interessi

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), che intendano svolgere attività di
rappresentanza di interessi presso i decisori
pubblici, hanno l'obbligo di iscriversi nel registro
pubblico dei rappresentanti di interessi.

2. Il registro è istituito presso la Segreteria
Generale della Presidenza della Regione con il
coordinamento del responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza, il quale
individua, nella propria struttura amministrativa,
le risorse umane e strumentali per la gestione del
registro.

3. La Segreteria Generale della Presidenza della
Regione nomina, tra il personale in servizio
dell'Amministrazione appartenente alla categoria dei
dirigenti, un responsabile e garantisce, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale, la
pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione
apposita e accessibile dal proprio sito internet
istituzionale, attraverso l'aggiornamento periodico
dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

4. Ai fini dell'accreditamento i rappresentanti
di interessi devono fornire le seguenti
informazioni:

a) i dati anagrafici ed il domicilio
professionale del rappresentante di interessi, in
caso di persone fisiche;

b) la denominazione, la sede ed i dati
anagrafici delle persone che in maniera stabile e
costante svolgono per loro conto tale attività, in
caso di persone giuridiche;

c) i dati identificativi del portatore di
interessi per il quale è svolta l'attività di
rappresentanza;

d) l'interesse particolare che si intende
rappresentare nonché i potenziali destinatari
dell'attività di rappresentanza di interessi;

e) le risorse economiche e umane di cui dispone
il rappresentante di interessi per lo svolgimento
della propria attività di lobbying;

f) il tipo di rapporto contrattuale intrattenuto
con il soggetto per il quale il rappresentante di
interessi svolge l'attività di rappresentanza;

g) lo statuto o il regolamento interno dei
gruppi di interesse rappresentati;

h) la garanzia, sotto la propria responsabilità,
dell'esattezza e della correttezza delle
informazioni comunicate.

5. I dati di cui al comma 4 sono aggiornati
periodicamente.

Art. 4.
Requisiti per l'iscrizione

1. Per l'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 3 il rappresentante di interessi:

a) deve aver compiuto il diciottesimo anno d'età
e deve godere dei diritti civili;

b) non deve aver riportato condanne passate in
giudicato per reati contro la pubblica
amministrazione, la personalità dello Stato,
l'amministrazione della giustizia, l'ordine
pubblico, l'incolumità pubblica, l'economia
pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la
persona;

c) non deve avere riportato condanne ancorché
non definitive per mafia;

d) non deve essere stato interdetto, anche
temporaneamente, dai pubblici uffici.


Art. 5.
Divieto di iscrizione

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 4,
non possono iscriversi al registro e svolgere
attività di rappresentanza di interessi:

a) chi ricopre o abbia ricoperto la carica di
deputato regionale o assessore regionale, nell'anno
che precede la domanda di iscrizione nel registro;

b) chi ricopre l'incarico di dirigente della
Regione o di amministratore o dirigente degli enti
sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione
regionale o delle società a totale o prevalente
partecipazione pubblica regionale;

c) i dipendenti della Regione e degli enti
sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione
regionale o delle società a totale o prevalente
partecipazione pubblica regionale.

d) soggetti che rivestono incarichi politici
elettivi o di governo al livello europeo, nazionale,
regionale e locale;

e) i dirigenti di partiti o movimenti politici;

f) coloro che nei due anni precedenti abbiano
prestato attività di consulenza presso l'Assemblea
regionale siciliana, presso il Governo e gli
Assessorati regionali nonché i Dipartimenti
regionali.

2. La Segreteria Generale dalla Presidenza della
Regione provvede a cancellare d'ufficio dal registro
i soggetti di cui al comma 1 o che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 4.

3. Il rappresentante di interessi è, in ogni
caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione alla
Segreteria Generale della Presidenza della Regione
della perdita dei requisiti ovvero della
sopravvenienza di una delle cause di divieto
previste dal presente articolo.

4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti per tutto il periodo in cui il
rappresentante di interessi è iscritto nel registro.

Art. 6.
Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi
di interesse, modalità di iscrizione al registro e
obbligo di astensione dei decisori pubblici

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta del responsabile per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
che ha altresì il compito di coordinare
l'istruttoria delle richieste, è approvato il codice
di condotta dei rappresentanti di gruppi di
interesse. Il codice fissa le regole ed i principi
che gli iscritti al registro devono osservare e
indica:

a) i doveri dei rappresentanti di gruppi di
interesse nelle loro relazioni con i decisori
pubblici e con le loro strutture nonché i divieti e
gli obblighi cui sono sottoposti;

b) le sanzioni irrogabili nel caso di mancata
osservanza del codice di condotta;

c) gli obblighi che i decisori pubblici sono
tenuti a rispettare.

2. Il rappresentante di interessi iscritto al
registro è tenuto, nel corso della sua attività, ad
attenersi alle seguenti norme comportamentali
contenute nel codice di condotta di cui al comma 1:

a) integrità, trasparenza, tracciabilità,
pubblicità, diligenza, disciplina, onestà,
responsabilità e tutela del buon nome dei decisori
pubblici;

b) divieto di cercare di ottenere vantaggi
finanziario diretti o indiretti o altre gratifiche;

c) obbligo di fornire al decisore pubblico
informazioni corrette e non fuorvianti;

d) divieto di indurre i decisori pubblici a
violare norme di comportamento e di esercitare
pressioni indebite nei loro confronti;

e) divieto di elargire o promettere ai decisori
pubblici qualsivoglia utilità anche in via
indiretta.

3. Il codice di condotta è allegato alla domanda
di iscrizione ed è sottoscritto per accettazione dal
richiedente ai fini dell'iscrizione al registro.

4. Ai fini dell'iscrizione al registro, il
responsabile per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza valuta l'idoneità dello statuto o
del regolamento interno dei gruppi di interesse
rappresentati dai soggetti che intendono svolgere
l'attività di lobbying fornito ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, lettera g).
5. I decisori pubblici hanno l'obbligo di
astensione ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge
regionale 21 maggio 2019 n. 7 e ss. mm.

Art. 7.
Prerogative degli iscritti al registro

1. I rappresentanti di interessi iscritti nel
registro di cui all'articolo 3 possono presentare ai
decisori pubblici, in forma scritta, richieste,
proposte e suggerimenti, comunicazioni, studi,
ricerche, analisi, memorie e qualsiasi altra
documentazione attinente all'interesse
rappresentato.

2. I rappresentanti iscritti al registro possono
accedere agli uffici della Giunta regionale e dei
decisori pubblici per informazioni e chiarimenti di
carattere tecnico relativi agli atti di loro
interesse. Possono altresì accedere alla
documentazione concernente l'interesse rappresentato
non coperta da segreto d'ufficio.

3. Il responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza rilascia al
rappresentante di interessi iscritto nel registro
una tessera personale di riconoscimento valida per i
fini di cui al comma 2.


Art. 8.
Agenda pubblica

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Regione è istituita un'agenda
pubblica in una sezione del portale istituzionale
della Regione.

2. Nell'agenda di cui al comma 1 sono rese note
le date, i temi di discussione e la documentazione
prodotta, nel rispetto della normativa in materia di
tutela della privacy, degli incontri svolti tra i
rappresentanti di gruppi di interesse particolare ed
i decisori pubblici.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta del responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, sono approvate le
modalità di gestione dell'agenda pubblica.

Art. 9.
Sanzioni

1. La violazione degli obblighi previsti dalla
presente legge e dal codice di condotta di cui
all'articolo 6 è punita con il richiamo scritto, la
sospensione o, nei casi di particolare gravità, con
la cancellazione definitiva dal registro.

2. In caso di violazione reiterata nel corso di
un biennio, si applica la sanzione della
cancellazione definitiva dal registro.

3. In caso di cancellazione non definitiva, il
soggetto che ha commesso la violazione non può
chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro prima
che siano trascorsi 2 anni dalla data in cui è stata
irrogata la sanzione.

4. La violazione dei doveri previsti dalla
presente legge e dal codice di condotta da parte dei
rappresentanti di interessi iscritti nel registro è
accertata dal responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza.

5. I decisori pubblici che ritengano violato, da
parte dei rappresentanti di gruppi di interesse, il
codice di condotta o le disposizioni della presente
legge ne danno immediata comunicazione al
responsabile per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza che provvede ad irrogare le
sanzioni di cui ai commi 1 e 2.



Art. 10.
Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno solare successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge,
entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente della
Regione, su proposta del responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza,
trasmette alla Segreteria Generale della Presidenza
della Regione una relazione contenente dati e
informazioni in merito a:

a) lo stato di attuazione del registro;

b) il numero di iscritti al registro;

c) lo stato di attuazione dell'agenda pubblica.




Art. 11.
Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si
provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.


Art. 12.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.