Disegno di Legge n. 1200 del 10-08-2026 Disposizioni per la coesione e la crescita. Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028

Titolo

Disposizioni per la coesione e la crescita. Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028

Iter

Attuale
06 ott 2026 Esitato per Aula (epa) Seduta n. 240 0200 Commissione SECONDA

Storico
28 ago 2026 Assegnato per esame Commissione SECONDA
28 ago 2026 Assegnato per parere Commissione PRIMA
28 ago 2026 Assegnato per parere Commissione TERZA
28 ago 2026 Assegnato per parere Commissione QUARTA
28 ago 2026 Assegnato per parere Commissione QUINTA
28 ago 2026 Assegnato per parere Commissione SESTA
08 set 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 228 0200 Commissione SECONDA
16 set 2026 Parere espresso Commissione PRIMA Seduta n. 280 0100 Commissione PRIMA
16 set 2026 Parere espresso Commissione QUARTA Seduta n. 229 0400 Commissione QUARTA
16 set 2026 Parere espresso Commissione QUINTA Seduta n. 214 0500 Commissione QUINTA
16 set 2026 Parere espresso Commissione SESTA Seduta n. 136 0600 Commissione SESTA
22 set 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 230 0200 Commissione SECONDA
22 set 2026 Parere espresso Commissione TERZA Seduta n. 173 0300 Commissione SESTA
23 set 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 231 0200 Commissione SECONDA
28 set 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 232 0200 Commissione SECONDA
29 set 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 233 0200 Commissione SECONDA
29 set 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 234 0200 Commissione SECONDA
30 set 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 235 0200 Commissione SECONDA
30 set 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 236 0200 Commissione SECONDA
01 ott 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 237 0200 Commissione SECONDA
05 ott 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 238 0200 Commissione SECONDA
06 ott 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 239 0200 Commissione SECONDA
06 ott 2026 Esaminato in commissione Seduta n. 240 0200 Commissione SECONDA

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  • Cronologia Testi
                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


                                                  (n. 1200/A)


              DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)


       Disposizioni per la coesione e la crescita. Variazioni
         al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio
            finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028


                              ----O----


             RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

            BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze,
                        controllo della spesa
       regionale ed extraregionale, partecipazioni regionali,
                        credito e risparmio'

                       Composta dai deputati:

     Daidone Letterio Dario, presidente e relatore; La  Rocca
     Margherita,    vicepresidente;    Venezia    Sebastiano,
     vicepresidente;  Caronia Maria Anna, segretaria;  Abbate
     Ignazio;   Assenza   Giorgio;  Cirrone   Cipolla   Rosa;
     Cracolici Antonino; Di Mauro Giovanni; Di Paola  Nunzio;
     Intravaia Marco; La Vardera Ismaele; Sciotto Matteo.

                    Presentata il 6 ottobre 2026

       Onorevoli colleghi,

       il  presente  disegno  di  legge  reca  una  serie  di
     variazioni  di  spesa relative a misure e  finanziamenti
     esistenti  e altresì nuovi interventi per la crescita  e
     lo sviluppo.

       In  particolare,  l'articolo 1 costituisce  nel  Fondo
     Sicilia  un plafond per azzerare gli interessi, per  tre
     anni  e  fino a 3.000 euro annui, sui mutui  prima  casa
     accesi  dal  2026 da giovani sotto i 40 anni,  residenti
     in  Sicilia  e con ISEE inferiore a 35.000 euro.  Il  10
     per  cento è riservato alle aree interne. A tal  fine  è
     autorizzata  la spesa di 9.000 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo  2  incrementa di 10.000 migliaia  di  euro
     per  il 2026 il plafond per l'abbattimento dei tassi sui
     mutui   di  microimprese  e  PMI  previsto  dalla  legge
     regionale n. 23/2024. Le risorse servono a far  scorrere
     la graduatoria già formata.

       L'articolo 3 incrementa di 9.000 migliaia di euro  per
     il  2026  il plafond per l'abbattimento degli  interessi
     sui  prestiti  al  consumo previsto dall'art.  38  della
     legge  regionale n. 3/2025. Eleva inoltre  da  30.000  a
     35.000 euro il limite previsto dalla stessa norma.

       L'articolo  4 istituisce un fondo per contributi  pari
     al  50  per cento degli interessi pagati nel 2024 e  nel
     2025  sui  mutui  prima casa a tasso variabile,  fino  a
     1.500  euro  annui. I beneficiari sono i  residenti  con
     ISEE  inferiore  a  35.000 euro e  il  10  per  cento  è
     riservato  alle aree interne. A tal fine  è  autorizzata
     la spesa di 9.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo 5 integra di 4.000 migliaia di euro per  il
     2026  il  plafond del Fondo Sicilia per i  finanziamenti
     agevolati alle PMI del commercio.

       L'articolo  6  riscrive  l'articolo  12  della   legge
     regionale  n. 20/1999 e prevede contributi  a  sportello
     fino  all'80 per cento della spesa, e comunque non oltre
     50.000   euro,  per  impianti  di  videosorveglianza   e
     sicurezza anticrimine contro le estorsioni. A  tal  fine
     è  autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per il
     2026.

       L'articolo   7  concede  contributi  straordinari   ai
     consorzi  di bonifica di Agrigento, Enna e Palermo,  per
     circa   7.900   migliaia   di  euro   complessivi,   per
     estinguere  debiti  e procedure esecutive  derivanti  da
     contenziosi.  Gli atti vanno trasmessi  alla  Corte  dei
     conti.

       L'articolo     8     autorizza     il     Dipartimento
     dell'agricoltura  a spendere 150 migliaia  di  euro  per
     beni  e  servizi  e  altri  150  migliaia  di  euro  per
     investimenti nel settore agricolo e agroalimentare,  per
     il 2026.

       L'articolo  9  prevede  la regolarizzazione  catastale
     dei  terreni  del  demanio  forestale.  A  tal  fine   è
     autorizzata  la spesa di 1.000 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo   10   finanzia  la   progettazione   degli
     impianti  del  Piano regionale di gestione  dei  rifiuti
     relativi alle piattaforme di selezione e recupero  delle
     tre  città  metropolitane.  Le  risorse  sono  assegnate
     all'Ufficio  speciale  per la  gestione  del  ciclo  dei
     rifiuti.  A  tal fine è autorizzata la spesa  di  18.000
     migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  11  prevede  due erogazioni  per  il  2026
     nell'ambito idrico di Agrigento: 1.000 migliaia di  euro
     all'AICA  per  i  maggiori costi dell'approvvigionamento
     idrico  estivo;  1.000  migliaia  di  euro  all'ATI  per
     installare i contatori, con obbligo di trasmettere  alla
     Commissione ARS il cronoprogramma.

       L'articolo  12  modifica  l'articolo  10  della  legge
     regionale   n.  16/2022.  Riconosce  a  Siciliacque   un
     contributo  straordinario di circa  19.000  migliaia  di
     euro  a  compensazione della morosità dei comuni ex  EAS
     di   Trapani   e  Messina  per  il  periodo   2024-primo
     trimestre  2026; elimina inoltre la maggiorazione  degli
     interessi legali.

       L'articolo  13  istituisce un programma  straordinario
     per  la  pulizia  e  la  manutenzione  delle  pertinenze
     stradali,  attuato sulla base di un piano annuale  degli
     interventi.  Consente inoltre ai comuni  di  intervenire
     anche  nei  comuni confinanti. A tal fine è  autorizzata
     la spesa di 5.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo 14 prevede contributi per il pagamento  dei
     canoni di locazione ai nuclei familiari con ISEE fino  a
     15.639,46  euro, suddivisi in due fasce  e  con  importi
     massimi  rispettivamente di 3.098,74 e 2.324,05 euro.  I
     contributi  non  sono cumulabili con altri  sostegni.  A
     tal  fine  è  autorizzata la spesa di 8.000 migliaia  di
     euro per il 2026.

       L'articolo  15  prevede  la  manutenzione  di  secondo
     livello dei treni di proprietà regionale. A tal  fine  è
     autorizzata  la spesa di 4.000 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo  16  incrementa di 5.230 migliaia  di  euro
     per  il  2026 le risorse per i collegamenti aerei  da  e
     per la Sicilia.

       L'articolo  17  estende agli specialisti ambulatoriali
     interni  e  alle  strutture territoriali le  prestazioni
     aggiuntive  per  l'abbattimento  delle  liste   d'attesa
     previste  dall'articolo  9  della  legge  regionale   n.
     29/2025. Destina inoltre risorse agli erogatori  privati
     convenzionati,  ripartite in base  alle  discipline  più
     critiche.  A  tal fine è autorizzata la spesa  di  3.000
     migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  18  destina all'ASP  di  Caltanissetta  le
     risorse  per  la  progettazione del  nuovo  ospedale  di
     Gela, DEA di primo livello. A tal fine è autorizzata  la
     spesa di 16.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  19 incrementa di 10.000 migliaia  di  euro
     per  il 2026 il fondo per il trattamento accessorio  del
     personale regionale non dirigenziale, per avvicinarlo  a
     quello delle amministrazioni statali.

       L'articolo   20  prevede  l'esproprio   per   pubblica
     utilità   di   alcune  particelle  a  Polizzi   Generosa
     funzionali al compendio confiscato  Verbumcaudo». A  tal
     fine  è  autorizzata la spesa di 322.699,75 euro per  il
     2026.

       L'articolo  21 destina risorse ai parchi  archeologici
     con  minori entrate da biglietti, per la manutenzione  e
     la  prevenzione degli incendi. A tal fine è  autorizzata
     la spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  22  riscrive la disciplina della  Consulta
     dei     Siciliani    all'estero,    istituita     presso
     l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali  e
     del   lavoro,  ridefinendone  funzioni  e  composizione.
     Abroga  inoltre  gli artt. 2, 3, 4 e 4-bis  della  legge
     regionale n. 55/1980.

       L'articolo  23  prevede  un contributo  straordinario,
     fino  al  31 dicembre 2026, per i dipendenti e l'indotto
     del  centro  commerciale Conca d'Oro di Palermo  colpiti
     dall'incendio. Il contributo copre la differenza tra  la
     retribuzione    ordinaria   e   quanto    effettivamente
     percepito,  fino  a 1.000 euro mensili.  A  tal  fine  è
     autorizzata  la spesa di 1.500 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo  24  modifica il comma 1  dell'articolo  14
     della  legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22. Oggi  la
     norma  consente  l'incarico presso  un'altra»  IPAB;  la
     modifica  lo  estende a  due» Istituzioni  pubbliche  di
     assistenza e beneficenza.

       L'articolo  25  istituisce un fondo  per  progetti  di
     incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro   per   i
     lavoratori  stranieri, riservato  agli  enti  del  Terzo
     settore  in possesso di specifici requisiti. A tal  fine
     è  autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo  26 interviene sull'articolo 1 della  legge
     regionale n. 1/2026, in materia di incentivi a  sostegno
     delle   assunzioni  a  tempo  indeterminato,  prevedendo
     l'innalzamento  del contributo dal 10 al  15%  per  ogni
     assunzione  a  tempo indeterminato  anche  nel  caso  di
     trasformazione   di   contratto  a   termine.   Prevede,
     inoltre, l'incremento del contributo al 25% nel caso  di
     assunzione  di  lavoratori in  possesso  di  determinati
     requisiti.

       L'articolo  27 interviene sull'articolo 2 della  legge
     regionale n. 1/2026, in materia di incentivi a  sostegno
     delle  assunzioni  connesse a progetti di  investimento,
     prevedendo l'innalzamento del contributo dal 10  al  15%
     dei  costi salariali relativi ai posti di lavoro  creati
     per   effetto   dell'investimento.   Prevede,   inoltre,
     l'incremento  del  contributo  al  30%   nel   caso   di
     assunzione  di  lavoratori in  possesso  di  determinati
     requisiti.

       L'articolo  28 apporta modifiche alla legge  regionale
     n.  8/2018  in  materia di competenze  dell'Autorità  di
     bacino   del   distretto   idrografico   della   Sicilia
     prevedendo il riferimento all'aggiornamento del  P.A.I.S
     e  alla  piattaforma ReNDis e prevede il rifinanziamento
     di 200 migliaia di euro per il triennio 2026-2028.

       L'articolo  29 autorizza, per il 2026,  una  spesa  di
     2.000   migliaia   di  euro,  tramite  il   Dipartimento
     regionale    della    Protezione    civile,    per    la
     progettazione,  l'adeguamento e la  messa  in  sicurezza
     delle  strutture  cimiteriali nel cimitero  comunale  di
     Modica,   danneggiate  anche  a  seguito   dal   ciclone
      Harry .

       L'articolo  30, al fine di sgomberare  e  smaltire  le
     macerie  derivanti dal crollo di un edificio  a  Messina
     in  contrada Pistunina, autorizza per il 2026 una  spesa
     di  3.000  migliaia  di euro da parte  del  Dipartimento
     regionale  della  Protezione civile, prevedendo  che  il
     Sindaco  provveda  al rimborso di tali  somme  all'esito
     delle    azioni   di   recupero   nei   confronti    dei
     responsabili.

       L'articolo 31, modificando l'art. 33, comma  3,  della
     legge  regionale n. 5/2005 nella parte  in  cui  prevede
     che  l'incarico  di  Garante dei detenuti  è  onorifico,
     attribuisce  allo  stesso  un trattamento  economico  da
     stabilirsi con decreto del Presidente della Regione.  La
     spesa autorizzata è di 20 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo   32  accorda  al  Comune  di   Comiso   un
     contributo  di 50 migliaia di euro per il 2026,  per  le
     finalità della legge regionale n. 5/2026.

       L'articolo   33   prevede  l'adesione  della   Regione
     siciliana   alle  celebrazioni  per  il  millenario   di
     Guglielmo  il  Conquistatore, in collaborazione  con  la
     Regione  Normandia. Gli obiettivi sono la valorizzazione
     dei   beni  normanni  e  dell'itinerario  arabo-normanno
     UNESCO  e il turismo culturale. A tal fine è autorizzata
     la spesa è di 300 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  34  prevede la promozione,  da  parte  del
     Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali,   di   un
     progetto di tutela, valorizzazione e fruizione dei  siti
     Liberty,    Art   Nouveau   ed   eclettici    attraverso
     l'istituzione degli itinerari Tour Palermo  Liberty  e
     Tour  Sicilia  Liberty. A tal fine  è  autorizzata  la
     spesa di 200 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  35  autorizza, per il 2026,  in  occasione
     del   centesimo  anniversario  della  nascita  di   Rosa
     Balistreri, un finanziamento di 100 migliaia di euro  in
     favore  del  centro  studi Tradizioni  popolari  Alberto
     Favara   di   Palermo,   per  la   costituzione   e   il
     funzionamento della Casa siciliana dei Cantastorie.

       L'articolo  36  riconosce alla  fondazione  Pontificia
     Facoltà   Teologica    San  Giovanni   Evangelista    un
     contributo  di  300  migliaia di  euro  per  l'esercizio
     finanziario 2026.

       L'articolo  37  prevede  il riconoscimento,  da  parte
     della  Regione, della fondazione Gal Hassin  di  Isnello
     quale  centro  di eccellenza per le scienze astronomiche
     e  stanzia  risorse  pari a 150  migliaia  di  euro  per
     l'esercizio finanziario 2026.

       L'articolo   38   prevede  che  la  composizione   del
     consiglio di amministrazione della Fondazione  Villa  De
     Pasquale   scenda  da  cinque a  tre  membri,  tutti  di
     nomina  dell'Assessore regionale per i  beni  culturali.
     Viene,  inoltre,  introdotta la  figura  del  direttore,
     nominato  dal consiglio di amministrazione  su  proposta
     del Presidente.

       L'articolo  39  proroga  i  termini  di  avvio  e   di
     rendicontazione  di  diversi interventi  finanziati  con
     leggi regionali.

       L'articolo  40  estende  a Polizia  locale,  Dogane  e
     Prefetture  la  gratuità  del trasporto  extraurbano  su
     gomma  e  dispone la vigilanza mensile sul rispetto  del
     tetto di spesa.

       L'articolo  41 destina 1.000 migliaia di euro  per  il
     2026  a  comuni,  liberi Consorzi e Città  metropolitane
     per  progettare  l'adeguamento degli edifici  scolastici
     ai fini dell'agibilità.

       L'articolo 42 stabilisce che i bandi regionali per  il
     finanziamento   di   opere   edilizie   negli    edifici
     scolastici  di  ogni ordine e grado debbano  riconoscere
     un  punteggio  aggiuntivo o la priorità ai progetti  che
     includono    interventi    per    il    superamento    e
     l'eliminazione delle barriere architettoniche.

       L'articolo  43  prevede  un  contributo  straordinario
     agli   enti   locali   per   installare   impianti    di
     climatizzazione nelle aule scolastiche: 12.000  migliaia
     di  euro  ai  comuni e 4.000 migliaia di euro  a  liberi
     Consorzi   e   Città  metropolitane.  A   tal   fine   è
     autorizzata la spesa di 16.000 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo  44 interviene sull'articolo 26,  comma  7,
     della   legge   regionale  n.  1/2026,   estendendo   lo
     stanziamento da esso previsto alle finalità di  sostegno
     abitativo  alle  giovani  coppie  e  di  efficientamento
     energetico  degli  edifici  indicate  ai  commi  2  e  3
     dell'articolo 26.

       L'articolo  45  riapre i termini fino al  31  dicembre
     2026  per  presentare  domanda  di  regolarizzazione  da
     parte  di coloro che occupavano senza titolo un alloggio
     di  edilizia residenziale pubblica al 31 dicembre  2017,
     confermando   i   requisiti  previsti  dalla   normativa
     vigente.

       L'articolo  46 prevede contributi a fondo perduto  per
     i  maggiori costi del carburante sostenuti nel 2026  dal
     trasporto  pubblico non di linea: noleggio  autobus  con
     conducente,  NCC con autovettura e taxi. A  tal  fine  è
     autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo  47  istituisce un fondo di 5.000  migliaia
     di  euro per l'esercizio finanziario 2026, destinato  ai
     comuni  con  porti di collegamento per le isole  minori,
     al   fine  di  realizzare  opere  viarie,  di  sicurezza
     stradale,   infrastrutture  portuali   di   supporto   e
     parcheggi  per  mitigare  il  traffico  e  favorire   la
     mobilità sostenibile.

       L'articolo  48  autorizza  il  Dipartimento  regionale
     delle  infrastrutture, della mobilità e dei trasporti  a
     trasferire  500  migliaia di euro, nel 2026,  in  favore
     della  società  degli  interporti siciliani  S.p.A.  per
     attuare   il  protocollo  d'intesa  con  il  comune   di
     Vittoria sull'acquisizione dell'autoporto comunale.

       L'articolo  49 autorizza, per l'esercizio  finanziario
     2026,  il  trasferimento  di  5.000  migliaia  di   euro
     all'Autorità  portuale  per la  Sicilia  occidentale  al
     fine  di  consentire gli interventi di  dragaggio  dello
     specchio acqueo del porto rifugio di Gela.

       L'articolo  50 autorizza, per l'esercizio  finanziario
     2026,  la  spesa  di  1.000  migliaia  di  euro  per  la
     redazione  dei piani regolatori dei porti di  competenza
     della Regione siciliana.

       L'articolo  51  istituisce con decreto le  commissioni
     provinciali  espropri in ogni libero Consorzio  e  Città
     metropolitana, disciplina i gettoni di presenza per  gli
     esperti   delle  suddette  commissioni  e   prevede   un
     finanziamento regionale complessivo di 108  migliaia  di
     euro   a   supporto  delle  spese  di  funzionamento   e
     trasferta,    disponendo   infine   l'abrogazione    del
     precedente articolo 3 della legge regionale n. 35/1978.

       L'articolo  52,  al  fine di consentire  l'ultimazione
     dei  lavori  dei  nuovi  uffici giudiziari  di  Catania,
     autorizza  la  spesa  di  1.600  migliaia  di  euro  per
     l'esercizio    finanziario   2026,   finalizzata    alla
     realizzazione delle ulteriori lavorazioni e  adeguamenti
     indicati dal Genio Civile etneo.

       L'articolo  53 autorizza, per l'esercizio  finanziario
     2026,   la   spesa   di  300  migliaia   di   euro   per
     l'attivazione  del piano autotrasporti  per  l'emergenza
     Etna,  legata  all'attività  vulcanica,  e  garantire  i
     servizi di mobilità e trasporto.

       L'articolo  54 autorizza, per l'esercizio  finanziario
     2026,  la  spesa  di 250 migliaia di  euro  al  fine  di
     garantire  la pubblicazione informatica del   Notiziario
     regionale  sugli  appalti  e le  concessioni   da  parte
     Dipartimento regionale tecnico.

       L'articolo  55 prevede il riconoscimento degli  scatti
     di   anzianità  e  la  ricostruzione  di  carriera   del
     personale stabilizzato dei Consorzi di bonifica.  A  tal
     fine  è  autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di  euro
     annui  per il triennio 2026-2028. Eleva inoltre  fino  a
     13  le  giornate lavorative dei lavoratori dei  Consorzi
     per  il  2026, con una spesa massima di 600 migliaia  di
     euro.

       L'articolo  56  concede  agli operatori  serricoli  un
     contributo  dell'80  per cento per sistemi  di  sostegno
     biodegradabili  e  gestione della c.d.  fratta  (1.000
     migliaia di euro nel 2026).

       L'articolo 57 reca tre modifiche normative in  materia
     di  agricoltura: alla legge regionale n. 3/2026, dove la
     spesa  per i danni derivanti dal ciclone  Harry' diventa
      per contributi in conto capitale» anziché  destinata  a
     spese  correnti»; all'art. 10-bis della legge  regionale
     n.  12/2011,  per mutare l'aggiornamento del  prezziario
     regionale  da  ventiquattro a dodici mesi;  all'art.  25
     della legge regionale n. 10/1999, dove la competenza  in
     tema  di  suoli  armentizi  e sedi  viarie  del  demanio
     trazzerale  passa  dall'Assessore al dirigente  generale
     del Dipartimento dello sviluppo rurale.

       L'articolo 58 autorizza, per il 2026, 500 migliaia  di
     euro  in  favore  dei  produttori  per  contrastare   ed
     eradicare  il  virus  ToBRFV e  le  altre  virosi  degli
     ortaggi.

       L'articolo   59   prevede  contributi   alle   aziende
     agricole siciliane, in base alla superficie coltivata  a
     grano,  per  compensare i maggiori  costi  di  trasporto
     legati  all'insularità nella campagna di semina 2026.  A
     tal  fine  è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia  di
     euro.

       L'articolo   60   prevede  contributi   alle   imprese
     viticole   socie  conferitrici  delle  cantine   sociali
     cooperative  per  la  campagna  2026,  a  sostegno   del
     comparto  vitivinicolo.  A tal  fine  è  autorizzata  la
     spesa di 19.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  61  prevede interventi  per  la  sicurezza
     nelle  aree  rurali:  protocolli con  Prefetture,  Corpo
     forestale   e  comuni,  potenziamento  della   vigilanza
     campestre  e videosorveglianza. A tal fine è autorizzata
     la spesa di 6.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo 62 prevede interventi a favore del  settore
     della  pesca:  indennizzi per il mancato  reddito  delle
     imprese colpite dalle calamità di inizio 2026 e per  gli
     equipaggi  dei  fermi pesca del 2022 a causa  del  COVID
     non ancora pagati. A tal fine è autorizzata la spesa  di
     8.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  63  autorizza  il  Dipartimento  regionale
     dell'agricoltura alla spesa di 2.000 migliaia  di  euro,
     per  il  2026,  per  la  progettazione  del  rifacimento
     integrale dell'adduttore Castello.

       L'articolo  64, al fine di garantire la  sostenibilità
     sociale  e  l'efficienza gestionale del servizio  idrico
     integrato,  scongiurare  interruzioni  e  tutelare   gli
     utenti dalle inefficienze delle reti, autorizza, per  il
     2026,     anticipazioni    finanziarie     a     favore,
     rispettivamente,  dell'ATI di Catania,  di  Iblea  Acque
     S.p.a.,  dell'ATI  di  Siracusa,  dell'ATI  di  Enna   e
     dell'ATI  di  Caltanissetta,  da  restituirsi  in   rate
     annuali  lungo un arco temporale di dieci anni a partire
     dall'anno successivo a quello dell'erogazione.

       L'articolo  65  autorizza, per il 2026,  la  spesa  di
     1.435  migliaia di euro in favore del comune  di  Lipari
     per  i costi di gestione e di manutenzione dell'impianto
     di depurazione.

       L'articolo  66  istituisce un fondo per  la  messa  in
     sicurezza  e  la  bonifica di  discariche  e  centri  di
     stoccaggio dei rifiuti colpiti da incendi dolosi. A  tal
     fine  è  autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di  euro
     per  il  2026. Destina inoltre 300 migliaia di  euro  al
     comune   di  Licata  per  la  bonifica  del  centro   di
     stoccaggio  Omnia».

       L'articolo 67 chiarisce in via interpretativa  che  lo
     0,22  per  cento  delle entrate delle ASP  destinato  al
     budget   di   salute  è  vincolato  ai   soli   progetti
     terapeutici   individualizzati.  Ne  esclude   qualsiasi
     impiego    per   personale,   dotazione    organica    e
     funzionamento delle aziende.

       L'articolo   68  estende  la  deroga  al  divieto   di
     assunzione  a  tutto  il personale  delle  ASP  e  delle
     aziende   ospedaliere,  non  più   al   solo   personale
     sanitario.  La  estende inoltre al personale  tecnico  a
     tempo  determinato  di  ARPA Sicilia  con  contratto  in
     scadenza al 30 novembre 2026.

       L'articolo   69  prevede  un  contributo   ai   centri
     regionali  di  diabetologia  pediatrica  e  ai  relativi
     centri  satellite  per organizzare i  campi  scuola  dei
     minori  assistiti. A tal fine è autorizzata la spesa  di
     500 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  70  rende fissa la quota  vincolata  dello
     0,1  per  cento  dell'assegnazione di ciascuna  ASP  per
     l'assistenza  ai  malati  di  Alzheimer.   Aggiunge   un
     ulteriore  0,1  per cento per i centri  diurni  dedicati
     alle demenze.

       L'articolo  71  istituisce presso il Dipartimento  per
     la   pianificazione  strategica  il  registro  regionale
     degli  informatori  scientifici del  farmaco,  rinviando
     alla  Giunta  la  disciplina del funzionamento  e  delle
     iscrizioni.

       L'articolo 72 prevede un contributo fino a 3.000  euro
     per  la  crioconservazione degli ovociti a favore  delle
     donne  tra  27  e 40 anni con ISEE fino a  30.000  euro.
     Prevede  inoltre,  in  via sperimentale,  un  contributo
     specifico   per   la  crioconservazione  degli   ovociti
     rivolto alle donne affette da endometriosi severa.

       L'articolo  73 istituisce la Banca dei tessuti  presso
     il  Policlinico di Catania e concede all'ASP di  Catania
     un  contributo  per  il centro dei  tessuti  oculari  di
     Caltagirone.  A tal fine è autorizzata la spesa  di  600
     migliaia  di  euro  per  il 2026.  Promuove  inoltre  la
     donazione dei gameti femminili e individua la Banca  del
     cordone   ombelicale  di  Sciacca  come   struttura   di
     conservazione.

       L'articolo  74  istituisce  il  fondo   Vita  autonoma
     tutelata»  per  realizzare,  in  via  sperimentale,  tre
     centri  residenziali  per  persone  con  disturbi  dello
     spettro  autistico prive di sostegno  familiare.  A  tal
     fine  è  autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di  euro
     per il 2026.

       L'articolo  75  modifica il comma 3  dell'articolo  30
     della   legge   regionale  5   gennaio   2026,   n.   1.
     L'anticipazione   all'Istituto  non   è   più   concessa
      annualmente»   e  il  termine  per  restituirla   passa
     dall'anno  di erogazione all'anno successivo.  Autorizza
     inoltre  per  il  2026 una spesa di  4.000  migliaia  di
     euro.

       L'articolo    76    estende   la    misura    prevista
     dall'articolo  46  della  legge  regionale  1/2026  alla
     categoria  degli  psicologi  e aumenta  lo  stanziamento
     previsto per le suddette borse di studio.

       L'articolo   77   stanzia  risorse,  per   l'esercizio
     finanziario 2026, pari a 1.000 migliaia di euro  per  la
     progettazione  del quarto policlinico  universitario  di
     Enna  e  a  4.000 migliaia di euro per il  completamento
     degli  interventi  presso il presidio ospedaliero   Nino
     Baglieri  di Modica.

       L'articolo  78  promuove  l'adozione  da  parte  delle
     aziende  sanitarie provinciali di percorsi preferenziali
     e  ad  accesso facilitato per le persone con disabilità,
     riguardanti  le  prestazioni ambulatoriali  per  bisogni
     speciali,  i regimi di ricovero con moduli organizzativi
     dedicati  e  i  servizi di emergenza-urgenza  al  pronto
     soccorso.

       L'articolo    79    prevede   che   quanto    disposto
     dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge regionale  n.
     3/2024  in tema di misure in favore dei soggetti affetti
     da  disturbi  dello spettro autistico per l'abbattimento
     delle liste di attesa trovi applicazione a regime.

       L'articolo   80  destina  alle  ASP  e  alle   aziende
     ospedaliere  risorse  per  l'acquisto  di  immobili,  il
     potenziamento  tecnologico e strutturale dei  presidi  e
     l'acquisto   di   apparecchiature  elettromedicali.   Il
     riparto   avviene  con  regolamento.  A   tal   fine   è
     autorizzata la spesa di 22.600 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo  81 autorizza, per l'esercizio  finanziario
     2026,  la  spesa  di 200 migliaia di  euro  al  fine  di
     estendere  il  beneficio della c.d.  Carta del  docente
     ai  docenti  delle  scuole secondarie di  secondo  grado
     regionali.

       L'articolo  82, al primo comma, prevede l'innalzamento
     del  limite ISEE per l'accesso ai benefici relativi alla
     fornitura gratuita o semigratuita dei libri di  testo  e
     alle    agevolazioni   per   il   trasporto   scolastico
     extraurbano  a  20.000  euro, al  fine  di  adeguare  le
     misure  regionali per il diritto allo studio all'aumento
     dei costi a carico delle famiglie.
       Al  secondo e al terzo comma stabilisce la misura  del
     beneficio  individuando  le soglie  ISEE  e  prevede,  a
     decorrere  dal 2027, l'adeguamento annuale della  soglia
     ISEE  sulla base della variazione dell'indice ISTAT  dei
     prezzi al consumo.

       L'articolo 83 prevede un voucher di 600 euro  per  gli
     studenti  universitari con ISEE inferiore a 20.000  euro
     impegnati   nel   tirocinio  curriculare   obbligatorio,
     erogato tramite gli atenei. A tal fine è autorizzata  la
     spesa di 1.500 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  84 istituisce il  Reddito di  merito»  per
     gli  studenti in regola iscritti negli atenei  siciliani
     con  media  non inferiore a 29/30. L'importo  è  fino  a
     7.200  euro  annui, elevabile a 9.600 per  gli  studenti
     dei  corsi  dell'area STEM. A tal fine è autorizzata  la
     spesa di 3.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  85 concede un contributo straordinario  di
     500  migliaia  di euro alla Stamperia regionale  Braille
     per  attrezzature,  software e  adeguamento  antincendio
     dei   locali.  Concede  inoltre  200  migliaia  di  euro
     all'Istituto dei ciechi  Florio-Salamone» per  corsi  di
     formazione per centralinisti in servizi informatici.

       L'articolo  86 allinea il compenso dei revisori  delle
     istituzioni scolastiche regionali a quello previsto  per
     i  revisori  delle scuole statali, in luogo dell'attuale
     importo fisso di 2.500 euro.

       L'articolo 87 istituisce il coordinatore pedagogico  e
     il  coordinamento  pedagogico  territoriale  nell'ambito
     del  sistema  integrato di educazione e  istruzione  0-6
     anni,  rinviando a un decreto assessoriale la disciplina
     delle  funzioni. A tal fine è autorizzata  la  spesa  di
     300 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo   88   concede  all'ERSU  di   Palermo   un
     contributo  di 5.000 migliaia di euro per il  2026,  per
     realizzare     un'infrastruttura     di     intelligenza
     artificiale a servizio degli studenti di tutti gli  ERSU
     siciliani.

       L'articolo  89  concede  contributi  straordinari   ai
     comuni per l'acquisto di scuolabus.

       L'articolo 90 prevede due tipologie di contributi  per
     il  2026  da  destinare ai comuni delle aree ad  elevato
     rischio di crisi ambientale (AERCA), ripartiti in  parti
     uguali   tra   gli  enti  beneficiari.   Il   primo   di
     complessivi  4.000 migliaia di euro  per  i  comuni  con
     raffinerie  che  abbiano avviato  interventi  contro  il
     rischio  idrogeologico; il secondo di 1.000 migliaia  di
     euro   per  interventi  di  riqualificazione  urbana   e
     ambientale.

       L'articolo 91 consente interventi di riforestazione  e
     recupero  ambientale  anche  nelle  aree  percorse   dal
     fuoco,  in  deroga alla normativa regionale  vigente.  A
     tal  fine  è  autorizzata la spesa di 3.000 migliaia  di
     euro per il 2026.

       L'articolo 92 istituisce un fondo di rotazione per  la
     prevenzione  degli incendi boschivi, gestito  dal  Corpo
     forestale. Il fondo anticipa ai comuni le spese per  gli
     interventi   sostitutivi   sui   terreni   dei   privati
     inadempienti;  i  comuni le restituiscono  entro  cinque
     anni.  A  tal  fine  è autorizzata  la  spesa  di  1.000
     migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo   93   prevede  fino  a   cinque   giornate
     lavorative   aggiuntive   per   gli   operai   forestali
     dell'elenco  speciale,  per la manutenzione  dei  boschi
     demaniali  e  la  lotta  agli  incendi.  A  tal  fine  è
     autorizzata  la spesa di 8.000 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo 94 trasferisce 1.000 migliaia di  euro  per
     il  2026  a  ciascuno  dei liberi Consorzi  comunali  di
     Ragusa ed Enna per le celebrazioni del centenario  della
     loro istituzione.

       L'articolo  95  modifica  la disciplina  dello  status
     degli  amministratori degli enti di area vasta. Conferma
     la   gratuità  delle  cariche,  salvo  l'indennità   del
     Presidente  del  libero Consorzio,  pari  a  quella  del
     sindaco  del capoluogo. Prevede il rimborso delle  spese
     di  viaggio per i consiglieri non residenti e disciplina
     assenze e permessi retribuiti.

       L'articolo  96 prevede l'attribuzione di un  punteggio
     aggiuntivo  ai dottori di ricerca nei concorsi  pubblici
     indetti dalla Regione.

       L'articolo  97 prevede un contributo agli enti  locali
     per   aumentare   le   ore  di  lavoro   del   personale
     stabilizzato.  Estende inoltre a questa  finalità  l'uso
     delle  assegnazioni già disposte dalle  leggi  regionali
     n.  1/2026  e  n.  13/2026. A tal fine è autorizzata  la
     spesa di 1.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo 98 riconosce ai comuni tra 10.000 e  15.000
     abitanti  in dissesto al 31 dicembre 2025 un  contributo
     complessivo di 1.500 migliaia di euro per il  2026,  per
     spese di servizi e di personale.

       L'articolo   99   ridefinisce  la   composizione   del
     servizio  ispettivo  del  Dipartimento  delle  autonomie
     locali  che esercita i controlli sostitutivi sugli  enti
     locali.  Consente  inoltre di  affidare  gli  interventi
     sostitutivi anche a dipendenti regionali di  altri  rami
     dell'Amministrazione, iscritti in  un  apposito  elenco.
     La norma non comporta nuovi oneri.

       L'articolo 100 abroga l'art. 15 della legge  regionale
     n.   13/2026,   in   materia  di   personale   regionale
     transitato previdenzialmente all'INPS.

       L'articolo  101 prevede che i contributi  straordinari
     agli  enti  locali possano essere riassegnati  anche  in
     caso  di rendicontazione parziale presentata in ritardo,
     purché gli interventi risultino avviati.

       L'articolo  102 istituisce un fondo per i comuni  fino
     a  10.000  abitanti in dissesto finanziario  causato  in
     misura  prevalente da risarcimenti per infortuni mortali
     sul lavoro. Le risorse sono ripartite in proporzione  ai
     risarcimenti dovuti. A tal fine è autorizzata  la  spesa
     di 7.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  103  istituisce  un  fondo  per   progetti
     comunali  contro lo spopolamento e a favore dei giovani,
     con  almeno  il 40 per cento delle risorse riservato  ai
     piccoli  comuni  e  alle  aree interne.  A  tal  fine  è
     autorizzata  la spesa di 7.000 migliaia di euro  per  il
     2026.

       L'articolo 104 prevede un contributo, erogato  tramite
     IRCA,  fino  al  30 per cento dei finanziamenti  bancari
     garantiti  da  Confidi a favore delle  microimprese,  in
     regime de minimis. A tal fine è autorizzata la spesa  di
     3.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  105  prevede  un contributo  straordinario
     fino  a  10 migliaia di euro per le imprese artigiane  e
     commerciali insediate nei centri storici dei comuni  con
     meno di centomila abitanti. A tal fine è autorizzata  la
     spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  106 incrementa il fondo unico  a  gestione
     separata  dell'IRCA per gli interventi in  favore  delle
     imprese  artigiane  previsti dalla  legge  regionale  n.
     9/2009.  A  tal  fine è autorizzata la  spesa  di  2.000
     migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  107 incrementa di 2.000 migliaia  di  euro
     per  il  2026 il fondo IRCA per gli interventi in favore
     di  agricoltura  e pesca. Consente inoltre  all'IRCA  di
     imputare  al  fondo gli oneri di gestione degli  avvisi,
     fino al 3 per cento.

       L'articolo  108  prevede contributi  a  fondo  perduto
     fino   a   20.000   euro  per  favorire   il   passaggio
     generazionale delle imprese attive da almeno dieci  anni
     a    favore   di   familiari,   dipendenti   o   giovani
     imprenditori.  È  prevista una premialità  se  il  nuovo
     titolare  ha  meno di 40 anni. A tal fine è  autorizzata
     la spesa di 500 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo   109   sopprime  la   parola    artigiane»
     nell'art.  3  della  legge  regionale  n.  14/2026,   in
     materia  di  fondi  CRIAS ampliando,  in  tal  modo,  la
     platea  dei  destinatari delle agevolazioni  di  cui  al
     comma  2  dell'articolo  88  della  legge  regionale  15
     aprile 2021, n. 9 a tutte le società cooperative.

       L'articolo  110 sospende il termine di 120 giorni  per
     il  trasferimento  degli immobili ex  ASI  acquisiti  in
     prelazione   quando   il   pagamento   dipende   da   un
     finanziamento  assistito dal Fondo di garanzia  PMI.  La
     sospensione ha la durata massima di 90 giorni.

       L'articolo  111  fissa i criteri  per  determinare  il
     prezzo  di  vendita degli immobili dei Consorzi  ASI  in
     liquidazione,    distinguendo   tra    edifici,    suoli
     produttivi, suoli agricoli e infrastrutture. Fa  inoltre
     salve  le  attività  commerciali già  autorizzate  negli
     immobili interessati.

       L'articolo  112  autorizza per il  2026  la  spesa  di
     1.000  migliaia di euro per i danni subiti  dagli  studi
     professionali  di  Niscemi  a  causa  della  frana.   Le
     risorse   sono  erogate  tramite  IRFIS  con  avviso   a
     sportello.

       L'articolo  113  costituisce  nel  Fondo  Sicilia   un
     plafond  di  4.000  migliaia di euro  per  contributi  a
     fondo  perduto  alle imprese che adottano l'intelligenza
     artificiale.  Il contributo copre fino al 30  per  cento
     dell'investimento,  con un massimo  di  50  migliaia  di
     euro  per  impresa. L'avviso è di IRFIS,  in  regime  de
     minimis.

       L'articolo   114   istituisce   presso   l'Assessorato
     dell'economia         l'Osservatorio          permanente
     sull'intelligenza  artificiale e  l'inclusione  digitale
     la   cui  composizione  e  il  cui  funzionamento   sono
     rinviati a un decreto assessoriale. È autorizzata a  tal
     fine la spesa di 100 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo  115  costituisce  nel  Fondo  Sicilia   un
     plafond di 4.600 migliaia di euro a favore delle PMI  di
     somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  fino  a  50
     migliaia  di  euro a fronte dell'obbligo di acquisto  di
     prodotti  siciliani  per almeno  il  30  per  cento  del
     totale nei tre anni successivi.

       L'articolo  116  consente ai comuni di  acquisire  gli
     impianti  termali  storici dismessi  o  a  rischio,  per
     compravendita,  prelazione o  esproprio.  Istituisce  un
     fondo  per contributi fino al 100 per cento delle  spese
     di  acquisto  e  ristrutturazione. È autorizzata  a  tal
     fine la spesa di 3.000 migliaia di euro per il 2026.

       L'articolo   117  trasferisce  al  CONI  Sicilia   200
     migliaia  di  euro per il 2026 al fine di rimborsare  le
     trasferte  degli  atleti delle società  dilettantistiche
     delle  isole minori: fino a 100 euro ad atleta,  più  50
     in  caso  di  pernottamento, con un tetto di 6.000  euro
     annui per società.

       L'articolo 118 inserisce i  villaggi albergo»  tra  le
     strutture   turistico-ricettive   alberghiere   previste
     dall'art. 3 della legge regionale n. 6/2025.

       L'articolo  119 estende il contributo per l'attrazione
     di  nuovi  residenti (art. 25 della legge  regionale  n.
     1/2026)  a chi percepisce redditi d'impresa e di  lavoro
     autonomo,  in regime de minimis. Modifica di conseguenza
     il decreto attuativo n. 30/2026.

       L'articolo  120 riformula l'elenco dei veicoli  esenti
     dalla  tassa  automobilistica (art. 6,  comma  2,  della
     legge regionale n. 1/2026): elettrici, ibridi plug-in  e
     full hybrid, LNG, BioLNG e a idrogeno.

       L'articolo    121   autorizza   un'anticipazione    di
     liquidità  di  600  migliaia di euro per  il  2026  alla
     società Mercati Agro-Alimentari Sicilia, a sostegno  del
     suo  piano  di  risanamento. La somma va restituita  con
     gli  interessi legali in due rate, entro il  2027  e  il
     2028.

       L'articolo   122  istituisce  presso  il  Dipartimento
     regionale  delle infrastrutture, della  mobilità  e  dei
     trasporti  il   Fondo per gli investimenti territoriali
     destinato  all'erogazione di contributi a fondo  perduto
     in  favore  degli  enti pubblici di cui all'articolo  1,
     comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
     con  sede  legale nel territorio della Regione,  per  la
     realizzazione di investimenti di interesse  territoriale
     nei settori economico, sociale, socio-sanitario e socio-
     assistenziale,  infrastrutturale,  sportivo,  culturale,
     scolastico,  della  mobilità  e  della  riqualificazione
     ambientale  nonché per il recupero, la  conservazione  e
     la  valorizzazione del patrimonio storico,  artistico  e
     architettonico. Una quota compresa tra il 60 e l'80  per
     cento  del  Fondo  è  destinata  alla  realizzazione  di
     investimenti  da  parte  di enti  pubblici  che  saranno
     individuati  con  apposito ordine del  giorno  approvato
     dall'Assemblea  regionale siciliana, la  restante  quota
     sarà  destinata  ad enti ecclesiastici con  il  medesimo
     atto  di  indirizzo. Una quota del fondo sarà  ripartita
     tra  gli  enti locali e gli enti ecclesiastici  che  non
     risulteranno beneficiari dei contributi individuati  con
     il  predetto  atto di indirizzo. I contributi  erogabili
     per  ciascun  intervento non possono essere inferiori  a
     50  migliaia  di euro né superiori a 1.000  migliaia  di
     euro.

       L'articolo  123  dispone una serie di  rifinanziamenti
     ed  incrementi  di autorizzazioni di spesa  vigenti,  di
     competenza  di  diverse  Amministrazioni.  Tra   i   più
     rilevanti  si  segnala l'incremento di  20  milioni  del
     fondo  per le spese correnti dei comuni e di 15  milioni
     per   prestazioni  sanitarie  ex  art.  6  della   legge
     regionale n. 26/2025.
       Il  comma 26 dell'articolo incrementa l'autorizzazione
     di  spesa  di cui all'articolo 59, comma 1, della  legge
     regionale  5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella  A   (capitolo
     215704   Fondo  occorrente  per  far  fronte  ad   oneri
     dipendenti  da  provvedimenti  legislativi  in  corso  -
     spese correnti ).

       L'articolo  124  introduce nello stato  di  previsione
     dell'entrata  e della spesa del bilancio della  Regione,
     per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-
     2028,   le  variazioni  analiticamente  riportate  nelle
     annesse  Tabella A (entrata) e Tabella  B  (spesa),  che
     recepiscono   gli  effetti  finanziari  di   tutti   gli
     articoli   del   provvedimento   nonché   di   ulteriori
     variazioni  finanziarie relative a capitoli di  bilancio
     per  i  quali  non  occorrono specifiche  autorizzazioni
     legislative.

       L'articolo    125    reca   le   disposizioni    volte
     all'equilibrio   finanziario  del   disegno   di   legge
     provvedendo   alla   copertura  delle   maggiori   spese
     disposte  dalle precedenti disposizioni. In particolare,
     le   coperture  sono  costituite  principalmente   dalle
     maggiori entrate derivanti dal conguaglio IRPEF  2024  e
     dalle  riduzioni di spesa discendenti dalla  liberazione
     delle quote di disavanzo pregresso.


                               ---O---

              DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)


                               Art. 1.
       Fondo per l'erogazione di contributi in conto interessi
                             ai giovani
                  per l'acquisto della  prima casa

       1.  Per  l'esercizio finanziario 2026, il Dipartimento
     regionale  delle finanze e del credito è  autorizzato  a
     erogare  a  IRFIS-FinSicilia S.p.a. la  somma  di  9.000
     migliaia  di  euro per la costituzione  di  un  apposito
     plafond   nell'ambito   del   Fondo   Sicilia   di   cui
     all'articolo  2 della legge regionale 22 febbraio  2019,
     n.    1    e    successive   modificazioni,    destinato
     all'erogazione  di  un contributo a  fondo  perduto  per
     l'abbattimento della quota interessi maturata  a  fronte
     di  mutui erogati dal sistema bancario a partire  dall'1
     gennaio  2026  per l'acquisto di immobili   prima  casa
     situati  in  uno dei comuni della Regione (Missione  12,
     Programma 6).

       2. L'immobile di cui al comma 1 deve essere l'unico  a
     uso abitativo di proprietà del soggetto beneficiario  ed
     essere  destinato  ad  abitazione  principale  ai  sensi
     dell'articolo  1, comma 741, lettera b, della  legge  n.
     160  del 2019, a pena di decadenza dalla concessione del
     contributo.  Sono  esclusi  dal  contributo  di  cui  al
     presente  articolo i mutui contratti per  l'acquisto  di
     immobili  rientranti nelle categorie catastali A/1,  A/8
     e A/9.

       3.   Il  contributo  di  cui  al  comma  1  è  erogato
     annualmente,  per un periodo di tre anni,  nella  misura
     del   100  per  cento  della  quota  interessi  maturata
     nell'anno. In ogni caso, il contributo non può  superare
     l'importo   massimo  di  euro  3.000,00   per   ciascuna
     annualità.

       4.  I  contributi di cui al comma 1 sono erogati  alle
     persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

       a) residenza nel territorio della Regione;

       b) età inferiore ad anni quaranta;

       c)  certificazione  ISEE, in corso  di  validità,  con
     indicatore inferiore ad euro 35.000,00.

       5.  I  mutui di cui al comma 1 presentano le  seguenti
     caratteristiche:

       a)  importo  del finanziamento concesso non  superiore
     ad euro 200.000,00;

       b)  piano di ammortamento con una durata non superiore
     a trenta anni.

       6.  Una quota pari al 10 per cento del Fondo di cui al
     comma   1   è  riservata  prioritariamente  ai   giovani
     residenti  nei  comuni delle aree interne della  Regione
     in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

       7.  Le  richieste  di  contributo  sono  collocate  in
     graduatoria  secondo  l'ordine  crescente   del   valore
     dell'indicatore  ISEE  e,  a  parità  di  ISEE,  secondo
     l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

       8.  Il  soggetto  attuatore della  misura  di  cui  al
     presente   articolo  è  IRFIS-FinSicilia   S.p.A.,   che
     provvede  ad  emanare  apposito  avviso  entro  sessanta
     giorni  dall'entrata  in vigore  della  presente  legge,
     sulla  base di atto di indirizzo politico-amministrativo
     dell'Assessore   regionale  per  l'economia   ai   sensi
     dell'articolo 2 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10  e
     successive modificazioni.

                               Art. 2.
            Disposizioni in materia di aiuti alle imprese

       1.  La  dotazione  del plafond di cui all'articolo  4,
     comma  1,  della legge regionale 4 luglio 2024,  n.  23,
     costituito   nell'ambito  del  Fondo  Sicilia   di   cui
     all'articolo  2 della legge regionale 22 febbraio  2019,
     n.  1,   come  disciplinato dai  decreti  dell'Assessore
     regionale per l'economia n. 74 del 7 ottobre 2024  e  n.
     1  del  23  gennaio  2025  e  successive  modificazioni,
     destinato  all'erogazione di contributi a fondo  perduto
     per  l'abbattimento  dei tassi di  interesse  sui  mutui
     contratti  da  microimprese e PMI,  è  incrementata  per
     l'esercizio  finanziario 2026,  di  10.000  migliaia  di
     euro (Missione 14, Programma 1, capitolo 742042).

       2.  Le  risorse di cui al comma 1 sono destinate  allo
     scorrimento   della  graduatoria  dei  soggetti   aventi
     diritto già formulata.

       3.  I  contributi  di  cui al presente  articolo  sono
     erogati   nel   rispetto  della  normativa   dell'Unione
     europea in materia di aiuti  de minimis .

                               Art. 3.
        Abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo

       1.  Il plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui al
     comma  1  dell'articolo  38  della  legge  regionale  30
     gennaio  2025,  n.  3  e successive modificazioni,  come
     disciplinato  dal decreto dell'Assessore  regionale  per
     l'economia n. 12 del 10 aprile 2025, è incrementato  per
     l'esercizio finanziario 2026 di 9.000 migliaia  di  euro
     (Missione 12, Programma 5, capitolo 132021).

       2.  Al  comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale
     30  gennaio 2025, n. 3, le parole  30.000,00 euro   sono
     sostituite dalle parole  35.000,00 euro .

                               Art. 4.
         Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui
                               accesi
                   per l'acquisto della prima casa

       1.  Per  l'anno 2026, il Dipartimento regionale  delle
     finanze  e del credito è autorizzato a erogare a  IRFIS-
     FinSicilia  S.p.a. la somma di 9.000  migliaia  di  euro
     per   la   costituzione  di  un  fondo  di   solidarietà
     destinato  all'erogazione di contributi a fondo  perduto
     per  l'abbattimento degli interessi  pagati  negli  anni
     2024  e  2025  sui  mutui ipotecari  a  tasso  variabile
     accesi  per  l'acquisto della prima casa  (Missione  12,
     Programma 6).

       2.  Il contributo a fondo perduto è riconosciuto  alle
     persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

       a) residenza nel territorio della Regione;

       b)  titolarità  o contitolarità di un  mutuo  a  tasso
     variabile  per l'acquisto della prima casa,  situata  in
     uno dei comuni della Regione;

       c) indicatore ISEE relativo all'anno 2026 inferiore  a
     euro 35.000,00.

       3.  L'ammontare  del  contributo spettante  a  ciascun
     beneficiario  è  determinato nella  misura  del  50  per
     cento  della quota interessi relativa alle rate  scadute
     nel    biennio   2024-2025,   regolarmente   pagate    e
     certificate   dall'istituto  mutuante   alla   data   di
     presentazione   della  domanda.   In   ogni   caso,   il
     contributo  non può superare l'importo massimo  di  euro
     1.500,00 per ciascuna annualità.

       4.  Una quota pari al 10 per cento del Fondo di cui al
     comma  1  è riservata prioritariamente ai residenti  dei
     comuni delle aree interne della Sicilia in possesso  dei
     requisiti di cui al comma 2.

       5.  Le  richieste  di  contributo  sono  collocate  in
     graduatoria  secondo  l'ordine  crescente   del   valore
     dell'indicatore ISEE relativo all'anno 2026 e, a  parità
     di  ISEE,  secondo l'ordine cronologico di presentazione
     dell'istanza.

       6.  Ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui
     ai  commi  precedenti, in ipotesi di mutui  cointestati,
     il    contributo    spetta   a    ciascun    richiedente
     limitatamente   alla   quota   interessi   di    propria
     spettanza.

       7.  Il  soggetto  attuatore della  misura  di  cui  al
     presente   articolo  è  IRFIS-FinSicilia   S.p.A.,   che
     provvede   a  emanare  apposito  avviso  entro  sessanta
     giorni  dall'entrata  in vigore  della  presente  legge,
     sulla  base di atto di indirizzo politico-amministrativo
     dell'Assessore   regionale  per  l'economia   ai   sensi
     dell'articolo 2 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10  e
     successive modificazioni.

                               Art. 5.
             Finanziamenti per il settore del commercio

       1.  Il  Dipartimento  regionale delle  finanze  e  del
     credito  è  autorizzato  a  erogare  a  IRFIS-FinSicilia
     S.p.A.,  per l'esercizio finanziario 2026, la  somma  di
     4.000 migliaia di euro finalizzata all'integrazione  del
     plafond   Finanziamenti agevolati per  la  realizzazione
     di  investimenti  da  parte di micro,  piccole  e  medie
     imprese  operanti  nel settore del commercio  nonché  al
     finanziamento  del capitale circolante ,  istituito  con
     decreto  dell'Assessore regionale per  l'economia  n.  9
     del  16  febbraio 2026 nell'ambito del Fondo Sicilia  di
     cui  all'articolo  2 della legge regionale  22  febbraio
     2019,  n.  1  e  successive modificazioni (Missione  14,
     Programma 1).

                               Art. 6.
           Contributi per il miglioramento della sicurezza
                             anticrimine

         1.  L'articolo 12 della legge regionale 13 settembre
     1999, n. 20 è sostituito dal seguente:
                               Art. 12
           Contributi per il miglioramento della sicurezza
                             anticrimine

       1.  Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio
     della   Regione   il  fenomeno  delle   estorsioni,   il
     Dipartimento  regionale  delle  attività  produttive   è
     autorizzato  a  concedere, nel rispetto della  normativa
     europea  in  materia di aiuti di Stato e del  regime  de
     minimis, a imprenditori e soggetti esercenti una  libera
     arte, professione o attività economica, un contributo  a
     fondo  perduto, da erogarsi a sportello, per  l'acquisto
     e  l'istallazione presso le sedi aziendali, di  impianti
     di  videosorveglianza o di attrezzature,  finalizzate  a
     migliorare  la sicurezza anticrimine dei locali  fino  a
     un  massimo  dell'80 per cento della spesa  sostenuta  e
     per  un  importo  non  superiore a  euro  50.000,00  per
     ciascun beneficiario.

       2.  Per  le finalità di cui al presente articolo,  per
     l'esercizio  finanziario 2026, è  autorizzata  la  spesa
     complessiva  di  3.000 migliaia di  euro  (Missione  14,
     Programma 1). .

                               Art. 7.
         Contributi straordinari ai consorzi di bonifica di
                    Palermo, Enna e di Agrigento

       1.  Al fine di assicurare la continuità delle funzioni
     d'istituto   e   del   pagamento  delle   spettanze   ai
     lavoratori,  al  consorzio di bonifica  di  Agrigento  è
     concesso   un   contributo   straordinario    di    euro
     4.394.938,93 finalizzato all'estinzione delle  posizioni
     debitorie,  nonché  delle relative procedure  esecutive,
     derivanti  dai  contenziosi  di  cui  alle  sentenze  n.
     298/2023  del  Tribunale  di  Roma,  n.  10375/2022  del
     Tribunale   di   Bologna,  n.  3247/2023   della   Corte
     d'appello  di  Milano,  n. 1218/2014  del  Tribunale  di
     Agrigento   e  n.  13/2020  del  Tribunale  di   Sciacca
     (Missione 16, Programma 1).

       2.  Al fine di assicurare la continuità delle funzioni
     d'istituto   e   del   pagamento  delle   spettanze   ai
     lavoratori, al consorzio di bonifica di Enna è  concesso
     un   contributo   straordinario  di  euro   1.379.851,22
     finalizzato  all'estinzione delle  posizioni  debitorie,
     nonché  delle  relative procedure  esecutive,  derivanti
     dai  contenziosi di cui ai decreti ingiuntivi n. 66/2024
     e  n. 398/2025 del Tribunale di Enna e dalla sentenza n.
     187/2025   della   Corte  d'appello   di   Caltanissetta
     (Missione 16, Programma 1).

       3.  Al fine di assicurare la continuità delle funzioni
     d'istituto   e   del   pagamento  delle   spettanze   ai
     lavoratori,  al  consorzio  di  bonifica  di  Palermo  è
     concesso   un   contributo   straordinario    di    euro
     2.125.658,84 finalizzato all'estinzione delle  posizioni
     debitorie,  nonché  delle relative procedure  esecutive,
     derivanti  dai contenziosi di cui al decreto  ingiuntivo
     n.  17389/2024  del  Tribunale  di  Roma  (Missione  16,
     Programma 1).

       4.  I  consorzi destinatari dell'intervento di cui  al
     presente   articolo  sono  onerati,   al   momento   del
     pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte  dei
     conti.

                               Art. 8.
         Autorizzazioni di spesa in materia di agricoltura,
                       sviluppo rurale e pesca

       1.  Per  l'acquisizione di beni e servizi  finalizzati
     alla   razionalizzazione  degli  interventi   di   parte
     corrente  nel  settore  agricolo  e  agroalimentare,  il
     Dipartimento  regionale dell'agricoltura  è  autorizzato
     alla  spesa  di  150  migliaia di euro  per  l'esercizio
     finanziario 2026 (Missione 16, programma 1).

       2.  Per  la  realizzazione di investimenti finalizzati
     alla  razionalizzazione  degli  interventi  nel  settore
     agricolo  e  agroalimentare, il  Dipartimento  regionale
     dell'agricoltura  è  autorizzato  alla  spesa   di   150
     migliaia  di  euro  per  l'esercizio  finanziario   2026
     (Missione 16, programma 1).

                               Art. 9.
          Regolarizzazione catastale del demanio forestale

       1.  Per  la regolarizzazione delle posizioni catastali
     di  terreni afferenti al demanio forestale o di immobili
     comunque    afferenti   al   patrimonio   gestito    dal
     Dipartimento   regionale   dello   sviluppo   rurale   e
     territoriale, è autorizzata per l'esercizio  finanziario
     2026  la  spesa di 1.000 migliaia di euro  (Missione  1,
     Programma   5),  di  cui  800  migliaia  di   euro   per
     l'acquisizione  di servizi e 200 migliaia  di  euro  per
     oneri tributari.

                              Art. 10.
         Finanziamento della progettazione degli interventi
       previsti dal Piano regionale di Gestione dei rifiuti -
                           Stralcio urbani

       1.  Al  fine  di assicurare il tempestivo avvio  degli
     interventi previsti dal Piano Regionale di Gestione  dei
     Rifiuti  -  Stralcio  Urbani così come  approvato  dalla
     Commissione europea  e al fine di garantire il  rispetto
     del   cronoprogramma  attuativo,  è   autorizzata,   per
     l'esercizio  finanziario  2026,  la  spesa   di   18.000
     migliaia  di  euro  destinata  al  finanziamento   delle
     attività  di  progettazione degli interventi  ricompresi
     nella  programmazione impiantistica  regionale  definita
     dal  Commissario per la valorizzazione energetica  e  la
     gestione  del ciclo dei rifiuti nella Regione  siciliana
     nel  rispetto  della  normativa vigente  in  materia  di
     contratti pubblici (Missione 9, Programma 3).

       2.  Le  risorse  di  cui  al comma  1  sono  assegnate
     all'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica  e
     la  gestione del ciclo dei rifiuti della Regione e  sono
     destinate  alla  redazione dei progetti  di  fattibilità
     tecnico-economica (PFTE), all'esecuzione delle  indagini
     e  degli  studi  specialistici, ai servizi  di  verifica
     della  progettazione, alle attività  della  centrale  di
     committenza  e a ogni altra attività tecnica  necessaria
     per   la   successiva  realizzazione  degli   interventi
     relativi   alle  piattaforme  di  selezione,   recupero,
     raffinazione  delle  città  metropolitane  di   Palermo,
     Catania e Messina.

       3.  Le  superiori somme confluiranno nella contabilità
     speciale  n.  6463  intestata  COMSTR DPCM  22-02-24  ZN
     SICIL   ai  sensi dell'articolo 2, comma 4, del  decreto
     del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del   22
     febbraio 2024.

                              Art. 11.
        Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
           nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento

         1. Al fine di scongiurare pregiudizi per la salute e
     l'ordine  pubblico  e di assicurare  la  continuità  del
     servizio  idrico  integrato nell'ambito territoriale  di
     Agrigento  da  parte  dell'azienda  speciale  consortile
      A.I.C.A.   -   Azienda   idrica  comuni   Agrigentini ,
     l'Assessorato  regionale dell'energia e dei  servizi  di
     pubblica   utilità   è  autorizzato,   per   l'esercizio
     finanziario   2026,  all'erogazione  straordinaria,   in
     favore  della predetta azienda consortile, di un importo
     pari  a  1.000  migliaia di euro (Missione 9,  Programma
     4).   L'erogazione  straordinaria  di  cui  al  presente
     comma,  fatti  salvi  i  regolari pagamenti  ordinari  a
     carico  del  gestore,  è  vincolata  al  pagamento   dei
     maggiori   costi   per  il  maggiore  approvvigionamento
     idrico  da  fonti  convenzionali,  destinato  all'intero
     ambito  territoriale nella stagione estiva del  corrente
     anno.

       2.   Al  fine  di incentivare le attività  di  cui  al
     comma  4  dell'articolo  16  della  legge  regionale   5
     gennaio    2026,    n.   1,   l'Assessorato    regionale
     dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità   è
     autorizzato   a  erogare,  per  l'esercizio  finanziario
     2026,  un  contributo pari a 1.000 migliaia di  euro  in
     favore  dell'Assemblea territoriale idrica di  Agrigento
     da  destinare alla fornitura e collocazione di contatori
     nelle  utenze  affidate al gestore unico dell'ambito  di
     Agrigento (Missione 9, Programma 4).

       3.  Entro trenta giorni dall'erogazione del contributo
     di  cui  al  comma 2, l'ATI di Agrigento trasmette  alla
     competente    Commissione    dell'Assemblea    regionale
     siciliana    un   piano   dettagliato   contenente    il
     cronoprogramma  di installazione dei nuovi  contatori  e
     le stime di riduzione delle perdite della rete.

                              Art. 12.
         Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10
                         agosto 2022, n. 16

         1.  All'articolo 10 della legge regionale 10  agosto
     2022,  n.16,  come modificato dal comma 1  dell'articolo
     16  della  legge regionale 5 gennaio 2026,  n.  1,  sono
     apportate le seguenti modifiche:

       a)   al  comma  1  ter  le  parole   maggiorata  degli
     interessi legali  sono soppresse;

       b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

        2  bis.  Per  i  medesimi fini di  cui  al  comma  1,
     correlati  alla  morosità subita da  Siciliacque  s.p.a.
     per  gli anni 2024 e 2025 e per il primo trimestre  2026
     in  relazione  alle forniture idriche  all'ingrosso  nei
     territori  dei comuni delle ATI di Trapani e di  Messina
     già  serviti dall'Ente acquedotti siciliani  (ex  civici
     EAS),   l'Assessorato  regionale  dell'energia   e   dei
     servizi   di   pubblica  utilità  è   autorizzato,   per
     l'esercizio  finanziario 2026,  al  trasferimento  della
     somma  di euro 18.985.527,83 (Missione 9, Programma  4),
     in   favore  di  Siciliacque  s.p.a.,  quale  contributo
     straordinario   a  titolo  di  compensazione,   per   il
     riequilibrio  economico  finanziario,  degli  oneri   di
     servizio  pubblico  derivanti  dalla  convenzione   Rep.
     10994,  determinata sulla base dei volumi idrici forniti
     e  valorizzati con applicazione delle tariffe  calcolate
     ai  sensi della regolazione dell'Autorità di regolazione
     per   energia   reti   e  ambiente   e   in   attuazione
     dell'articolo  154  del  decreto  legislativo  3  aprile
     2006,   n.   152.   Detta   somma   non   comporta    il
     riconoscimento  di  importi  ulteriori  in   favore   di
     Siciliacque  s.p.a. rispetto ai costi  del  servizio  di
     cui alla tariffa. ;

       c) il comma 2 ter è abrogato.

                              Art.  13.
        Programma regionale straordinario per la pulitura, la
         manutenzione e la riqualificazione delle pertinenze
                              stradali

       1.  Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza
     della  circolazione stradale, migliorare il  decoro  del
     territorio, tutelare l'ambiente e prevenire  il  rischio
     di   incendi,   la  Regione  istituisce   il   Programma
     regionale    straordinario   per   la    pulitura,    la
     manutenzione  e  la  riqualificazione  delle  pertinenze
     stradali.

       2. Il programma finanzia i seguenti interventi:

       a)  rimozione  e  smaltimento di rifiuti  e  materiali
     abbandonati lungo le pertinenze stradali;

       b)  sfalcio  della  vegetazione,  decespugliamento   e
     potatura   delle   alberature   prospicienti   la   sede
     stradale;

       c)  pulizia e ripristino delle cunette, dei  fossi  di
     guardia  e  delle  opere  di  regimazione  delle   acque
     meteoriche;

       d)  manutenzione  e riqualificazione  delle  banchine,
     delle scarpate e delle fasce di pertinenza stradale;

       e)   eliminazione  di  situazioni  di  degrado  e   di
     pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

       f)    acquisto   foto-trappole   e   altri    supporti
     tecnologici  utili a prevenire l'abbandono  dei  rifiuti
     lungo le pertinenze stradali.

       3.  Gli  interventi di cui al comma 1 sono  realizzati
     prioritariamente a beneficio di:

       a) strade regionali;

       b)  strade di competenza dei liberi consorzi  comunali
     e delle città metropolitane;

       c)  arterie viarie caratterizzate da elevata intensità
     di  traffico individuate con deliberazione della  Giunta
     regionale;

       d)  tratti  di strade statali e autostradali ricadenti
     nel   territorio  della  Regione,  previa   stipula   di
     apposite  convenzioni o accordi con gli enti proprietari
     o concessionari.

       4.  L'Assessorato  regionale  delle  infrastrutture  e
     della  mobilità  definisce annualmente  il  Piano  degli
     interventi,  individuando le  priorità  sulla  base  dei
     seguenti criteri:

       a) intensità dei flussi di traffico;

       b) livello di incidentalità;

       c) rischio incendi;

       d) stato di degrado delle pertinenze stradali;

       e)    rilevanza    strategica   delle   infrastrutture
     interessate.

       5.   Per   le   finalità  del  presente   articolo   è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di  5.000  migliaia  di  euro, mediante  istituzione  di
     apposito capitolo nello stato di previsione della  spesa
     dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e  della
     mobilità. (Missione 10, Programma 5).

       6.  Le  risorse di cui al comma 5 sono destinate,  con
     decreto  dell'Assessore regionale per le  infrastrutture
     e   la   mobilità,  previa  deliberazione  della  Giunta
     regionale,  ai  liberi  consorzi  comunali,  alle  città
     metropolitane,  ai  comuni,  agli  enti  gestori   delle
     infrastrutture  stradali e agli altri soggetti  pubblici
     competenti.

       7.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
     su  proposta  del  Dirigente generale  del  Dipartimento
     regionale  delle infrastrutture, della  mobilità  e  dei
     trasporti,  sono apportate al bilancio della Regione  le
     necessarie  variazioni  di  bilancio  per  iscrivere  su
     differenti capitoli la spesa autorizzata al comma  5  al
     fine  di adeguarla alla codifica prevista dal piano  dei
     conti integrato e garantire la rilevazione unitaria  dei
     fatti gestionali.

       8.  L'Assessorato  regionale  delle  infrastrutture  e
     della    mobilità   provvede   al   monitoraggio   degli
     interventi  finanziati  e  trasmette  annualmente   alla
     competente    Commissione   legislativa   dell'Assemblea
     regionale  siciliana  una  relazione  sullo   stato   di
     attuazione del programma e sull'impiego delle risorse.

       9.  Per  le  finalità  di cui al  comma  1,  i  comuni
     possono   realizzare,   anche   con   proprie   risorse,
     interventi  di pulitura, manutenzione e riqualificazione
     delle  pertinenze stradali ricadenti nel territorio  dei
     comuni  confinanti,  entro  una  fascia  massima  di  un
     chilometro  dal proprio confine comunale, previa  intesa
     con   il  comune  confinante,  fermo  restando  che   la
     proprietà,  la titolarità delle funzioni e le  ordinarie
     responsabilità relative alle infrastrutture  interessate
     rimangono in capo agli enti cui le stesse competono.

       10.  In caso di mancato raggiungimento dell'intesa  di
     cui  al  comma 9 e in presenza di comprovate  situazioni
     di   pericolo   per  la  sicurezza  della  circolazione,
     rischio  incendi  o  degrado  ambientale,  l'Assessorato
     regionale  delle  infrastrutture e  della  mobilità,  su
     segnalazione  motivata del comune  richiedente,  diffida
     il  comune  confinante  ad adempiere  entro  un  congruo
     termine,  decorso  inutilmente  il  quale  individua  le
     modalità   di  intervento  sostitutivo  e   assegna   le
     relative risorse.

                              Art. 14.
       Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni
                            in locazione

       1.   Al  fine  di  sostenere  i  nuclei  familiari  in
     condizioni   di   disagio  economico   il   Dipartimento
     regionale  delle infrastrutture, della  mobilità  e  dei
     trasporti  è autorizzato a concedere contributi  per  il
     pagamento  dei  canoni di locazione di  immobili  a  uso
     abitativo.

       2.  Per  le  finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario 2026,  la  spesa  di  euro
     8.000 migliaia di euro (Missione 8, Programma 2).

       3.   Possono  beneficiare dei  contributi  di  cui  al
     comma  1 i nuclei familiari titolari di un contratto  di
     locazione a uso abitativo regolarmente registrato  e  in
     possesso    di   attestazione   dell'Indicatore    della
     situazione  economica equivalente  (ISEE)  in  corso  di
     validità,  secondo  le condizioni e i  limiti  stabiliti
     dal presente articolo.

       4.  I  contributi di cui al presente articolo non sono
     cumulabili  con  altri  sussidi o provvidenze  pubbliche
     comunque denominate, concessi da enti pubblici a  titolo
     di  sostegno per l'accesso alle abitazioni in  locazione
     e riferiti al medesimo esercizio finanziario.

       5.  Ai  fini  della  concessione dei  contributi  sono
     individuate le seguenti fasce di accesso:

       a)   fascia  A,  alla  quale  appartengono  i   nuclei
     familiari  con  valore  ISEE  non  superiore   ad   euro
     13.659,88;

       b)   fascia  B,  alla  quale  appartengono  i   nuclei
     familiari  con valore ISEE superiore al limite  previsto
     per la fascia A e non superiore ad euro 15.639,46.

       6.   Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 2 del
     decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno  1999,
     i  limiti di cui al comma 4 sono incrementati del 25 per
     cento.

       7.    Il   contributo   è   determinato   sulla   base
     dell'incidenza del canone annuo di locazione,  al  netto
     degli  oneri accessori, sul valore dell'ISEE del  nucleo
     familiare.  Per  i  nuclei familiari  appartenenti  alla
     fascia A, il contributo è determinato in misura tale  da
     ridurre  al  14 per cento l'incidenza del  canone  annuo
     sul   valore  dell''SEE  e  non  può  comunque  superare
     l'importo  massimo  di  euro  3.098,74.  Per  i   nuclei
     familiari  appartenenti alla fascia B, il  contributo  è
     determinato  in misura tale da ridurre al 24  per  cento
     l'incidenza del canone annuo sul valore dell'ISEE e  non
     può   comunque  superare  l'importo  massimo   di   euro
     2.324,05.

       8.  Il contributo è rapportato al periodo di effettiva
     validità  del  contratto  di  locazione,  calcolato   in
     giorni,  e  non può in ogni caso eccedere l'importo  del
     canone  di  locazione  effettivamente  corrisposto   nel
     periodo di riferimento.

       9.  I  nuclei familiari con attestazione ISEE  pari  a
     zero  sono  ammessi  al beneficio esclusivamente  previa
     presentazione  di  dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai
     sensi  del  decreto del Presidente della  Repubblica  28
     dicembre   2000,  n.  445,  attestante   la   fonte   di
     sostentamento del nucleo familiare.

       10.   Qualora   le   risorse   disponibili   risultino
     insufficienti  rispetto  al fabbisogno  complessivo,  il
     Dipartimento   regionale  delle  infrastrutture,   della
     mobilità e dei trasporti provvede alla formazione  della
     graduatoria degli aventi diritto e alla concessione  dei
     contributi   fino   alla   concorrenza   delle   risorse
     disponibili.

       11.  Il  Dipartimento regionale delle  infrastrutture,
     della  mobilità  e dei trasporti provvede all'attuazione
     del   presente   articolo   mediante   apposito   avviso
     pubblico, che disciplina esclusivamente i termini  e  le
     modalità    di    presentazione   delle   domande,    la
     documentazione    da   allegare,   le    procedure    di
     istruttoria,  i  controlli e le modalità  di  erogazione
     dei contributi.

                              Art. 15.
       Trasporto ferroviario regionale, manutenzione mezzi di
                              trasporto

       1.   Per   garantire   l'esecuzione   delle   attività
     manutentive  di II livello per i convogli  della  flotta
     dei  treni  di  proprietà  della  Regione  siciliana   è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026  la  spesa
     di 4.000 migliaia di euro (Missione 10, Programma 1).

                              Art. 16.
        Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti
                           dall'insularità

       1.  Al  fine  di  garantire un  completo  ed  efficace
     sistema  di collegamenti aerei da e per la Sicilia,  per
     le  finalità  di  cui al comma 1 dell'articolo  5  della
     legge    regionale    7   novembre    2025,    n.    32,
     l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo  6  della
     legge  regionale  22 luglio 2026, n. 14 è  incrementata,
     per  l'esercizio finanziario 2026, di 5.230 migliaia  di
     euro (Missione 10, Programma 4, capitolo 270049).

                              Art. 17.
          Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12
            agosto 2025, n. 29, finanziamento prestazioni
              aggiuntive e abbattimento liste d'attesa

       1.  All'articolo  9  della legge regionale  12  agosto
     2025, n. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al comma 1 dopo le parole  I dirigenti medici e il
     personale  sanitario e tecnico delle  aziende  sanitarie
     ed  ospedaliere  e  degli  enti  sanitari  pubblici  del
     Servizio  sanitario regionale , sono aggiunte le  parole
      nonché    gli    specialisti   ambulatoriali    interni
     convenzionati  con  le  Aziende  sanitarie   provinciali
     (ASP) ;

       b)  al  comma 1 dopo le parole  Previa verifica  della
     disponibilità   delle   strutture   ospedaliere     sono
     aggiunte le parole  e territoriali ;

       c)  al  comma  2 dopo le parole  la tariffa  oraria  è
     determinata  in  100,00  euro  lordi  per  i   dirigenti
     medici   sono  aggiunte  le parole   e  gli  specialisti
     ambulatoriali interni ;

       d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

        3  bis.  Al fine di procedere all'abbattimento  delle
     liste  d'attesa  e di garantire l'equità d'accesso  alle
     prestazioni,  è  autorizzata la spesa di 3.000  migliaia
     di  euro  per l'esercizio finanziario 2026, da destinare
     in   favore   degli  erogatori  privati  autorizzati   e
     convenzionati  con il SSR. (Missione 13,  Programma  7).
     Con  decreto dell'Assessore regionale per la salute sono
     ripartite   le   somme  in  base  alle  discipline   che
     presentano  maggiore criticità sotto  il  profilo  delle
     liste di attesa, .

                              Art. 18.
                       Nuovo Ospedale di Gela

       1.   Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  degli
     interventi  previsti  per la rete ospedaliera  regionale
     vigente,   è   autorizzata  la  spesa,  per  l'esercizio
     finanziario  2026,  di  16.000  migliaia  di   euro   da
     destinare  in  favore dell'ASP di Caltanissetta  per  la
     progettazione  del  nuovo ospedale di Gela,  qualificato
     come DEA di I Livello (Missione 13, Programma 7).

                              Art. 19.
       Armonizzazione del trattamento economico accessorio del
           personale non dirigenziale dell'Amministrazione
                              regionale

       1.  In  applicazione del comma 1 bis  dell'articolo  1
     del  decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito  con
     modificazioni dalla legge 9 maggio 2025,  n.  69,  e  ai
     fini  della  progressiva armonizzazione dei  trattamenti
     economici  dell'Amministrazione  regionale  con   quelli
     delle   amministrazioni  statali,   il   Fondo   Risorse
     decentrate  per il trattamento economico accessorio  del
     personale  del  comparto non dirigenziale della  Regione
     siciliana  è  incrementato di ulteriori 10.000  migliaia
     di euro per l'esercizio finanziario 2026.

                              Art. 20.
       Acquisizione delle particelle catastali funzionalmente
          connesse al compendio immobiliare  Verbumcaudo -
                           Confisca Greco

       1.   Al  fine  di  garantire  la  piena  funzionalità,
     l'unitarietà   e  il  completamento  del   processo   di
     assegnazione e valorizzazione del compendio  immobiliare
     denominato      Verbumcaudo    -    Confisca     Greco ,
     definitivamente  confiscato dall'Agenzia  nazionale  per
     l'amministrazione   e   la   destinazione    dei    beni
     sequestrati  e  confiscati alla criminalità  organizzata
     (ANBSC)  e  assegnato  alla  Regione  siciliana  per  il
     perseguimento  delle  finalità  istituzionali   previste
     dalla   normativa   in   materia   di   destinazione   e
     valorizzazione  dei  beni  confiscati  alla  criminalità
     organizzata, il Dipartimento regionale delle  finanze  e
     del  credito  è  autorizzato ad acquisire al  patrimonio
     della   Regione   siciliana  le   particelle   catastali
     indicate  al comma 2 che, non sono state ricomprese  nel
     decreto di confisca.

       2.  L'acquisizione  di  cui al  comma  1  riguarda  le
     particelle   catastali   individuate   al   Foglio   69,
     particelle  n. 1, 2, 21, 22 Subalterni 2 e  3,  23,  24,
     30,  118,  Subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 168,  23  e
     231   ubicate  nel  territorio  del  comune  di  Polizzi
     Generosa,  strettamente  necessarie  e  inscindibilmente
     funzionali  al  compendio confiscato e al  perseguimento
     delle     finalità    pubbliche    di    valorizzazione,
     riqualificazione e gestione dello stesso.

       3.  L'acquisizione delle particelle di cui al comma  2
     è  dichiarata  di  pubblica utilità,  indifferibilità  e
     urgenza, ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

       4.  L'acquisizione  ha  luogo mediante  espropriazione
     per  pubblica utilità ai sensi del DPR 8 giugno 2001  n.
     327.

       5.   Ai   soggetti  proprietari  delle  particelle   è
     corrisposta un'indennità, determinata sulla  base  della
     perizia  estimativa  redatta dal Dipartimento  regionale
     tecnico,  nel  rispetto della normativa  in  materia  di
     espropriazione per pubblica utilità.

       6.  Per  le  finalità di cui al presente articolo,  il
     Dipartimento  regionale delle finanze e  del  credito  è
     autorizzato  a  sostenere, per  l'esercizio  finanziario
     2026,   la   spesa   complessiva  di   euro   322.699,75
     quantificata   sulla   base  della  perizia   estimativa
     redatta  dal Dipartimento regionale tecnico, comprensiva
     delle  indennità e degli oneri connessi all'acquisizione
     delle  particelle catastali di cui al comma  2,  ponendo
     in  essere  tutti  gli atti amministrativi  e  negoziali
     necessari    al   perfezionamento   delle    conseguenti
     procedure amministrative e contabili.

       7.   Le   particelle  acquisite  sono  trasferite   al
     patrimonio  indisponibile  della  Regione  siciliana   e
     destinate   alle   finalità   di   valorizzazione,    di
     qualificazione  e  di  utilizzo  sociale  del  compendio
     immobiliare  Verbumcaudo - Confisca Greco .

       8.   Agli   oneri   di   cui  al  presente   articolo,
     quantificati   in   euro  322.699,75   per   l'esercizio
     finanziario   2026,   si   provvede   a   valere   sulle
     disponibilità  della Missione 1, Programma  5,  capitolo
     508006  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del
     bilancio   della   Regione  siciliana  per   l'esercizio
     finanziario 2026.

                              Art. 21.
       Disposizioni urgenti per la salvaguardia del patrimonio
                archeologico e la prevenzione incendi

       1.  Al  fine  di garantire la pubblica incolumità,  la
     prevenzione del rischio incendi e la tutela  del  decoro
     dei  siti  del  patrimonio  archeologico  regionale,   è
     autorizzata  per l'esercizio finanziario 2026  la  spesa
     complessiva  di  2.000 migliaia di euro  in  favore  dei
     parchi  archeologici  di cui al Titolo  II  della  legge
     regionale   3   novembre  2000,  n.  20   e   successive
     modificazioni,  che presentano una ridotta  capacità  di
     autofinanziamento   derivante   dagli   introiti   della
     vendita  dei  titoli di ingresso (Missione 5,  Programma
     1).

       2.  Le  risorse  di cui al comma 1 sono  destinate  al
     finanziamento      di     interventi      diretti      o
     all'esternalizzazione  dei  servizi  di  manutenzione  e
     messa   in   sicurezza   dei   siti,   con   particolare
     riferimento  alle  attività di  prevenzione  durante  la
     stagione estiva.

       3.    Con   decreto   del   dirigente   generale   del
     Dipartimento    regionale   dei   beni    culturali    e
     dell'identità  siciliana,  da  emanarsi   entro   trenta
     giorni  dalla  data di entrata in vigore della  presente
     legge,  sono definiti i criteri e le modalità di riparto
     delle somme di cui al comma 1.

                              Art. 22.
                  Consulta dei siciliani all'estero

       1.  L'articolo 1 della legge regionale 4 giugno  1980,
     n. 55 è sostituito dal seguente:

                               Art. 1.
                  Consulta dei siciliani all'estero

       1.  È  istituita presso l'Assessorato regionale  della
     famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del  lavoro  la
     Consulta   dei   siciliani   all'estero,   di    seguito
     denominata   Consulta , di cui la Regione si  avvale  al
     fine  di potenziare le misure per l'attrazione di  nuovi
     residenti    nonché   per   qualificare   e   coordinare
     interventi,    azioni    e   progetti    diretti    alla
     valorizzazione    dei    rapporti    con     i     Paesi
     dell'emigrazione siciliana.

       2.  La  Consulta, anche in raccordo con  il  Consiglio
     generale  degli  italiani all'estero (CGIE)  e  con  gli
     altri  organismi dello Stato e delle Regioni che operano
     in favore degli italiani all'estero:

       a)   monitora   e   studia  le  cause   del   fenomeno
     dell'emigrazione e gli effetti che esso determina  sulle
     condizioni  di  vita, di sicurezza  e  di  lavoro  degli
     emigrati e delle loro famiglie;

       b)  esprime  pareri  e  formula  proposte  nell'ambito
     della  programmazione  delle politiche  socio-economiche
     regionali   anche  ai  fini  dell'armonizzazione   degli
     interventi  in materia di emigrazione con gli  indirizzi
     e  i  contenuti  del piano di sviluppo regionale  e  dei
     piani settoriali e intersettoriali;

       c)  esprime  pareri  e  propone al  Governo  regionale
     l'adozione  di provvedimenti sull'assistenza  materiale,
     morale,  culturale  e  sociale in favore  dei  siciliani
     all'estero   e   delle   loro  famiglie   nonché   sulle
     condizioni  di  sicurezza  nel  lavoro  e  di  vita  dei
     lavoratori  anche transnazionali, anche nell'ottica  del
     loro rientro nel territorio regionale;

       d)  esprime pareri e propone soluzioni e iniziative su
     problemi   relativi  all'emigrazione,  al  rientro   dei
     siciliani  dall'estero  e  al  loro  inserimento   nella
     comunità e in nuove attività produttive;

       e)  promuove  iniziative, in  collaborazione  con  gli
     enti  locali, relative all'organizzazione nel territorio
     regionale  di  soggiorni e viaggi  a  scopo  di  turismo
     sociale  e  conoscitivo in merito  alle  opportunità  di
     investimenti,  di  incentivi e  di  studio  dedicate  ai
     siciliani all'estero e alle loro famiglie;

       f)   promuove   iniziative  all'estero  dirette   alla
     diffusione  della  conoscenza  del  patrimonio  storico,
     culturale,  artistico, economico, ambientale  e  sociale
     della  Regione. A tal fine l'Assessore regionale per  la
     famiglia,  le  politiche sociali e il  lavoro,  in  base
     alle  risorse  messe  a disposizione per  l'emigrazione,
     sostiene  il  finanziamento di progetti che  coinvolgono
     le   comunità  dei  siciliani  all'estero  e   la   loro
     connessione  con  la terra d'origine, indirizzati  anche
     alle   nuove  generazioni,  alla  promozione  artistica,
     culturale,   tradizionale,   turistica,   paesaggistica,
     ambientale e del made in Sicily, per favorire accordi  e
     scambi   di   carattere  accademico   e   universitario,
     nell'ambito  della  ricerca  scientifica,  economica   e
     commerciale;

       g)   promuove   e  sostiene  il  mantenimento   e   il
     rafforzamento dell'identità siciliana;

       h)  promuove  la partecipazione delle donne  siciliane
     all'estero  e  dei  giovani  siciliani  all'estero   nel
     settore  dell'associazionismo, favorendo  l'integrazione
     tra  vecchie  e nuove generazioni e con le comunità  nei
     territori di loro residenza;

       i)  promuove  studi, ricerche e conferenze riguardanti
     il fenomeno emigratorio;

       j)  delibera,  entro  sei mesi  dall'insediamento,  il
     regolamento   per   il   funzionamento   da   sottoporre
     all'approvazione  della  Giunta  regionale,  alla  quale
     annualmente   presenta   una   relazione   sull'attività
     svolta;

       k)  formula  proposte  alla Giunta  regionale  per  la
     predisposizione    di    iniziative    legislative     e
     provvedimenti nel settore dell'emigrazione a tutela  dei
     diritti  civili dei siciliani all'estero  e  delle  loro
     famiglie;

       l)  promuove  una  conferenza  regionale  annuale  dei
     siciliani all'estero.

       3. La Consulta è composta dai seguenti soggetti:

       a)  Presidente della Regione, o suo delegato,  che  la
     presiede;

       b)  Assessore regionale per la famiglia, le  politiche
     sociali e il lavoro o suo delegato;

       c) Assessore regionale per l'economia o suo delegato;

       d)  Assessore  regionale per le attività produttive  o
     suo delegato;

       e)   Assessore  regionale  per  i  beni  culturali   e
     l'identità siciliana o suo delegato;

       f)  dieci  rappresentanti designati dalle associazioni
     regionali   di   promozione  sociale  e  culturale   dei
     siciliani   all'estero  aventi  sede  nella  Regione   e
     operanti da almeno tre anni;

       g)     trenta     rappresentanti    delegati     delle
     confederazioni,  federazioni e  associazioni  attive,  e
     provenienti  dall'estero, iscritte  presso  il  registro
     degli  Uffici Consolari di riferimento, giusta circolare
     n.  2  del  9 ottobre 2013 della Direzione generale  per
     gli  italiani  all'estero e le politiche migratorie  del
     Ministero  degli  Affari  esteri  e  della  Cooperazione
     internazionale, e così suddivisi: uno Nord  Africa,  uno
     Sud  Africa, due Asia, due Australia, uno Oceania e area
     Rim  Pacifico,  uno Belgio, uno Francia,  due  Germania,
     due  Inghilterra e Irlanda, uno Portogallo e Spagna, uno
     Paesi  Scandinavi,  uno  Svizzera,  uno  paesi  dell'Est
     Europa,  uno  America  Centrale e Messico,  tre  Canada,
     quattro Stati Uniti d'America, cinque America del Sud;

       h)  un rappresentante della Direzione generale per gli
     italiani  all'estero  e  le  politiche  migratorie   del
     Ministero  degli  Affari  esteri  e  della  Cooperazione
     internazionale.

       4.  Tra  le designazioni dei componenti della Consulta
     è   assicurata   la   presenza  dei  giovani   siciliani
     all'estero che non abbiano superato il 35° anno  di  età
     e delle donne siciliane all'estero.

       5.  La Consulta si può avvalere dell'esperienza e  del
     contributo  dei  rappresentanti  di  origini  siciliane,
     eletti  al Consiglio Generale degli Italiani all'estero,
     dei  rappresentanti delle organizzazioni  sindacali  dei
     lavoratori  maggiormente rappresentative e di  patronati
     a  carattere  nazionale legalmente riconosciuti  che  si
     occupino  dell'assistenza agli emigrati  e  che  abbiano
     rappresentanza  all'estero,  designati  dai   rispettivi
     organi  regionali,  dei rappresentanti  regionali  delle
     associazioni    maggiormente    rappresentative    delle
     categorie  produttive e professionali, i  quali  possono
     partecipare alle riunioni con diritto di parola  ma  non
     di  voto. Ad assistere ai lavori della Consulta  possono
     essere  invitati  come osservatori  i  Presidenti  delle
     Commissioni    legislative   dell'Assemblea    regionale
     siciliana  o  loro  delegati componenti  la  Commissione
     medesima.

       6.  Le  funzioni  di  segretario della  Consulta  sono
     svolte   da   un   dirigente  designato   dall'Assessore
     regionale  per la famiglia, le politiche  sociali  e  il
     lavoro.

       7. I componenti della Consulta svolgono la funzione  a
     titolo  onorifico e non hanno diritto ad alcun  rimborso
     da parte dell'Amministrazione regionale.

       8.  È  istituito presso l'Assessorato regionale  della
     famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del  lavoro  il
     registro delle associazioni dei siciliani all'estero.

       9.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per   la
     famiglia,  le  politiche sociali e il  lavoro,  d'intesa
     con  l'Assessore regionale per l'economia, sono definite
     le   modalità  di  designazione  dei  componenti  e   il
     funzionamento della Consulta. .

       2.  Gli articoli 2, 3, 4 e 4-bis della legge regionale
     n. 55/1980 sono abrogati.

                              Art. 23.
           Misure straordinarie di sostegno al reddito dei
           lavoratori interessati dall'incendio del centro
                 commerciale Conca d'oro di Palermo

       1.  Al  fine  di  fronteggiare gli effetti  sul  piano
     occupazionale  ed economico derivanti dall'incendio  che
     ha  interessato  il centro commerciale  Conca  d'oro  di
     Palermo  e  di  garantire  la continuità  reddituale  ai
     lavoratori  dipendenti  delle attività  commerciali  ivi
     insediate  e  ai  lavoratori impiegati nell'indotto,  la
     Regione  è  autorizzata  a  concedere,  per  il  periodo
     intercorrente tra la data dell'evento e il  31  dicembre
     2026, un contributo straordinario volto a compensare  la
     differenza tra la retribuzione ordinariamente  spettante
     al  lavoratore e il trattamento economico effettivamente
     percepito   a  seguito  della  sospensione  o  riduzione
     dell'attività lavorativa determinata dall'incendio.

       2.  Il  contributo di cui al comma 1 è determinato  in
     misura   pari   alla  differenza  tra  la   retribuzione
     ordinaria  lorda che sarebbe spettata al  lavoratore  in
     assenza  della  sospensione  o  riduzione  dell'attività
     lavorativa,  secondo il contratto collettivo  applicato,
     e  gli  importi effettivamente percepiti dal lavoratore,
     per   il   medesimo  periodo,  compresi  gli   eventuali
     trattamenti  di  integrazione  salariale,  indennità   o
     altre misure pubbliche di sostegno al reddito.

       3.  Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  è
     riconosciuto   nel  limite  massimo  di  euro   1.000,00
     mensili   per  ciascun  lavoratore  ed  è   erogato   ai
     lavoratori  dipendenti delle imprese  e  delle  attività
     commerciali  operanti all'interno del centro commerciale
     Conca  d'oro di Palermo nonché ai lavoratori  dipendenti
     delle   imprese  dell'indotto  direttamente  interessate
     dalla  sospensione o riduzione dell'attività conseguente
     all'incendio.

       4.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per   la
     famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da  emanarsi
     entro  trenta  giorni dalla data di  entrata  in  vigore
     della  presente  legge,  sono disciplinate  le  modalità
     attuative del presente articolo.

       5.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 1.500 migliaia di euro.

                              Art. 24.
         Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 16
            dicembre 2008, n. 22 in materia di commissari
                       straordinari delle IPAB

         1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale
     16  dicembre  2008  n.  22, le parole   presso  un'altra
     Istituzione  Pubblica di Assistenza e Beneficenza   sono
     sostituite   dalle   parole   presso   due   Istituzioni
     Pubbliche di Assistenza e Beneficenza .

                              Art. 25.
          Istituzione del Fondo a sostegno del reclutamento
                               legale
                     della manodopera straniera

       1.  Al  fine di sostenere le imprese nell'attività  di
     ricerca,  selezione e reclutamento legale di  manodopera
     straniera,  è  istituito, nello stato di previsione  del
     bilancio  della  Regione,  il   Fondo  a  sostegno   del
     reclutamento  legale  della  manodopera ,   di   seguito
     denominato  Fondo .

       2.   Il   Fondo,   la  cui  dotazione  finanziaria   è
     determinata  in  400  migliaia di euro  per  l'esercizio
     finanziario  2026,  è  destinato  al  finanziamento   di
     progetti  di  politiche  attive  del  lavoro   volti   a
     favorire  l'attività  di  matching,  anche  in  modalità
     telematica,  tra  la  domanda e l'offerta  di  lavoro  a
     beneficio dei lavoratori stranieri.

       3.  Possono  beneficiare delle risorse del  Fondo  gli
     Enti  del Terzo Settore di cui al decreto legislativo  3
     luglio  2017,  n. 117 in possesso, cumulativamente,  dei
     seguenti requisiti:

       a)  iscrizione al Registro Unico Nazionale  del  Terzo
     Settore;

       b)  iscrizione contestuale sia alla Sezione I sia alla
     Sezione II del Registro delle associazioni e degli  enti
     che   operano   a   favore  degli  immigrati,   di   cui
     all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio  1998,
     n. 286;

       c)  accreditamento  presso  la  Regione  siciliana  ai
     servizi  per  il lavoro ai sensi del decreto legislativo
     14 settembre 2015, n. 150.

       4.  All'assegnazione delle risorse di cui al  comma  2
     si  provvede  mediante procedura di  evidenza  pubblica,
     indetta   dal   Dipartimento   regionale   del   lavoro,
     dell'impiego,  dell'orientamento, dei  servizi  e  delle
     attività   formative,  nel  rispetto  dei  principi   di
     trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra  i
     soggetti richiedenti.

       5.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per   la
     famiglia,   le  politiche  sociali  e  il   lavoro,   da
     adottarsi  entro  30  giorni dalla data  di  entrata  in
     vigore  della presente legge, sono definiti i criteri  e
     le  modalità  di attuazione del presente  articolo,  con
     particolare riguardo a:

       a) requisiti di ammissibilità dei progetti;

       b)  criteri  di  valutazione e punteggi da  attribuire
     alle proposte progettuali;

       c)     modalità    di    erogazione    ed    eventuale
     rendicontazione delle risorse assegnate;

       d)  modalità  di  verifica e controllo  sull'effettivo
     utilizzo  delle  risorse nonché  conseguenti  misure  in
     caso di revoca del finanziamento.

                              Art. 26.
          Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5
                         gennaio 2026, n. 1
        in materia di incentivi a sostegno delle assunzioni a
                         tempo indeterminato

       1.  All'articolo  1  della legge regionale  5  gennaio
     2026, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

       a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        2.   Per  il  triennio  2026-2028  il  contributo   è
     riconosciuto  in  misura non superiore al  quindici  per
     cento  del  costo  annuale del personale  a  carico  del
     datore  di  lavoro  per ogni nuova  assunzione  a  tempo
     indeterminato,  anche per effetto di  trasformazione  di
     contratto  a  termine, effettuata  a  decorrere  dal  10
     gennaio  2024,  presso una sede lavorativa  ubicata  nel
     territorio regionale. ;

       b)  al  comma 5 e al comma 6, le parole  quindici  per
     cento  sono sostituite dalle parole  venti per cento ;

       c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        6   bis.   Il  contributo  di  cui  al  comma   2   è
     incrementato  al  venticinque per cento se  l'assunzione
     riguarda lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

       a)   aver  conseguito  un  diploma  di  laurea  almeno
     triennale,  o titolo equipollente, ovvero una  qualifica
     professionale  certificata di livello non  inferiore  al
     quarto  livello  del  Quadro  Europeo  delle  Qualifiche
     (EQF);

       b)  residenza  anagrafica fuori dal  territorio  della
     Regione   nei  cinque  anni  antecedenti  la   data   di
     assunzione;

       c)  trasferimento  della residenza anagrafica  in  uno
     dei comuni della Regione entro il termine perentorio  di
     sessanta  giorni dalla data di stipula del contratto  di
     assunzione. .

       2.  Le  disposizioni attuative dell'articolo  l  della
     legge  regionale 5 gennaio 2026, n. 1, di cui al decreto
     dell'Assessore regionale per la famiglia,  le  politiche
     sociali   e   il  lavoro  di  concerto  con  l'Assessore
     regionale  per  l'economia n. 17 del 19 marzo  2026,  da
     intendersi  qui  integralmente riportato,  si  intendono
     modificate   in   conformità   al   presente   articolo.
     L'Assessore  regionale  per la  famiglia,  le  politiche
     sociali   e  il  lavoro,  di  concerto  con  l'Assessore
     regionale  per l'economia, provvederà alla pubblicazione
     del  testo  del  decreto  coordinato  con  le  modifiche
     apportate  dal  presente  articolo,  sul  proprio   sito
     istituzionale  e sulla Gazzetta Ufficiale della  Regione
     Siciliana.

                              Art. 27.
          Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5
        gennaio 2026, n. 1 in materia di incentivi a sostegno
        delle assunzioni connesse a progetti di investimento
                              iniziale

       1.  All'articolo  2  della legge regionale  5  gennaio
     2026, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al  comma  2,  le parole  dieci  per  cento   sono
     sostituite dalle parole  venti per cento ;

       b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        2   bis.   Per   la  realizzazione  di  progetti   di
     investimento  iniziale avviati nel territorio  regionale
     a  far  data  da  gennaio 2024, l'incentivo  a  sostegno
     delle  assunzioni  connesse a progetti  di  investimento
     iniziale di cui al presente articolo è erogato ai  sensi
     del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del  13
     dicembre  2023, relativo all'applicazione degli articoli
     107  e  108  del Trattato sul funzionamento  dell'Unione
     europea agli aiuti de minimis. ;

       c)  ai  commi  4  e  5, le parole  al  comma  2   sono
     sostituite  dalle  parole  al presente  articolo   e  le
     parole   quindici  per  cento   sono  sostituite   dalle
     parole  venticinque per cento ;

       d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        5  bis.  Il contributo di cui al presente articolo  è
     incrementato   al  trenta  per  cento  se   l'assunzione
     riguarda lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

       a)   aver  conseguito  un  diploma  di  laurea  almeno
     triennale,  o titolo equipollente, ovvero una  qualifica
     professionale  certificata di livello non  inferiore  al
     quarto  livello  del  Quadro  Europeo  delle  Qualifiche
     (EQF);

       b)  residenza  anagrafica fuori dal  territorio  della
     Regione   nei  cinque  anni  antecedenti  la   data   di
     assunzione;

       c)  trasferimento  della residenza anagrafica  in  uno
     dei comuni della Regione entro il termine perentorio  di
     sessanta  giorni dalla data di stipula del contratto  di
     assunzione. .

       2.  Le  disposizioni attuative dell'articolo  2  della
     legge  regionale 5 gennaio 2026, n. 1, di cui al decreto
     dell'Assessore regionale per la famiglia,  le  politiche
     sociali   e   il  lavoro  di  concerto  con  l'Assessore
     regionale  per  l'economia n. 18 del 19 marzo  2026,  da
     intendersi  qui  integralmente riportato,  si  intendono
     modificate   in   conformità   al   presente   articolo.
     L'Assessore  regionale  per la  famiglia,  le  politiche
     sociali   e  il  lavoro,  di  concerto  con  l'Assessore
     regionale  per l'economia, provvederà alla pubblicazione
     del  testo  del  decreto  coordinato  con  le  modifiche
     apportate  dal  presente  articolo,  sul  proprio   sito
     istituzionale  e sulla Gazzetta Ufficiale della  Regione
     Siciliana.

                              Art. 28.
       Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio
        2018, n. 8 in materia di competenze dell'Autorità di
           bacino del distretto idrografico della Sicilia

       1.  All'articolo  3  della legge  regionale  8  maggio
     2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al  comma 4, al primo periodo dopo le parole   del
     rischio   idrogeologico    sono   aggiunte   le   parole
      mediante   l'aggiornamento   del   P.A.I.    e    della
     piattaforma  ReNDis   e le parole  la  manutenzione  dei
     corpi idrici,  sono soppresse;

       b) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

       c)  al comma 9 le parole  200 migliaia di euro per  il
     triennio  2018-2020  sono sostituite dalle  parole   200
     migliaia di euro per il triennio 2026-2028 .

                              Art. 29.
             Interventi nel cimitero comunale di Modica

       1.  Per  le  finalità di progettazione, adeguamento  e
     messa   in   sicurezza   delle   strutture   cimiteriali
     appartenenti  a  circoli  e confraternite  nel  cimitero
     comunale  di  Modica  gravemente  danneggiate,  anche  a
     seguito   dell'evento   meteorologico   di   eccezionale
     intensità  denominato  Ciclone Harry ,  il  Dipartimento
     regionale  della  Protezione civile è  autorizzato,  per
     l'esercizio  finanziario  2026,  alla  spesa  di   2.000
     migliaia di euro.

                              Art. 30.
         Spese per interventi urgenti di protezione civile a
                     seguito dell'evento del 30
       luglio 2026 nel comune di Messina - frazione Pistunina

       l.  Al  fine di fare fronte all'emergenza causata  dal
     crollo  dell'edificio a uso commerciale  e  residenziale
     ubicato nel comune di Messina in contrada Pistunina,  il
     Dipartimento   regionale  della  protezione   civile   è
     autorizzato,  per  l'esercizio  finanziario   2026,   ad
     effettuare  la  spesa  di  3.000  migliaia  di  euro  da
     destinarsi  allo  sgombero, alla  caratterizzazione,  al
     recupero e allo smaltimento delle macerie.

       2.  Il  sindaco di Messina, nell'esercizio dei  propri
     poteri   di   autorità  locale  di  protezione   civile,
     provvederà a rimborsare il dipartimento regionale  delle
     spese  eseguite, all'esito dell'esperimento delle azioni
     recuperatorie   nei  confronti  dei   responsabili   del
     crollo.

                              Art. 31.
          Modifica all'articolo 33 della legge regionale 19
                          maggio 2005, n. 5
           in materia di Garante per la tutela dei diritti
                      fondamentali dei detenuti

       1.  Al  comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale
     19  maggio 2005, n. 5, come sostituito dall'articolo  10
     della  legge regionale 6 agosto 2019, n. 14,  le  parole
      L'incarico  di Garante è espletato a titolo  onorifico
     sono  sostituite dalle parole  Il trattamento  economico
     del  Garante  è  stabilito con  decreto  del  Presidente
     della  Regione  e  deve essere idoneo ad  assicurare  la
     necessaria autonomia e indipendenza dell'organo .

       2.  Per  le  finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario  2026,  la  spesa  di   20
     migliaia di euro.

                              Art. 32.
                       Comiso Città della pace

       1.  Per  le  finalità di cui alla legge  regionale  13
     marzo  2026,  n. 5 è concesso al comune di  Comiso,  per
     l'esercizio  finanziario  2026,  un  contributo  di   50
     migliaia di euro.

                              Art. 33.
         Celebrazioni dell'Anno europeo dei Normanni (2027)

       1.  La  Regione, al fine di promuovere e sostenere  la
     valorizzazione  della  propria  identità  storica  e  la
     fruizione   del   patrimonio   culturale   materiale   e
     immateriale,   aderisce   alle  Celebrazioni   dell'Anno
     europeo  dei Normanni (2027) in occasione del millenario
     della nascita di Guglielmo il Conquistatore.

       2.  La  Regione collabora con la Regione  Normandia  e
     con  altri  soggetti pubblici e istituzioni private  che
     operano   in   ambito  culturale  a  livello   regionale
     nell'organizzazione  di iniziative dirette  a  celebrare
     l'Anno  europeo  dei  Normanni  perseguendo  i  seguenti
     obiettivi:

       a)  valorizzare i beni culturali del periodo normanno,
     con  particolare riguardo all'itinerario  arabo-normanno
     dichiarato     dall'UNESCO      Patrimonio      mondiale
     dell'Umanità ;

       b)   migliorare  l'offerta  culturale  sul  territorio
     regionale valorizzando la storia medievale siciliana;

       c)  incrementare  i servizi rivolti  al  segmento  del
     cosiddetto  turismo culturale ;

       d)   promuovere  la  storia  normanna  della   Sicilia
     nell'ambito culturale sia nazionale sia internazionale.

       3.  Per  la programmazione degli interventi di cui  al
     comma  2,  l'Assessorato regionale dei beni culturali  e
     dell'identità   siciliana  predispone,  entro   sessanta
     giorni  dalla  data di entrata in vigore della  presente
     legge,  un avviso pubblico rivolto ai comuni e ad  altri
     soggetti  pubblici  e  privati  che  operano  in  ambito
     culturale.

       4.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 300 migliaia di euro.

                              Art. 34.
             Istituzione del progetto  Sicilia Liberty

       1.  Ai  fini  della crescita dell'offerta culturale  e
     turistica   del   territorio  regionale,   la   Regione,
     attraverso il Dipartimento regionale dei beni  culturali
     e  dell'identità siciliana, promuove la realizzazione di
      Sicilia  Liberty , un progetto integrato  di  sviluppo,
     tutela, valorizzazione, recupero e fruizione di tutti  i
     siti   del   patrimonio   regionale   espressione    del
     linguaggio   Liberty,  dell'Art  Nouveau,  eclettico   e
     floreale.

       2.  Il  Dipartimento regionale dei  beni  culturali  e
     dell'identità  siciliana individua strutture  e  risorse
     umane   idonee,   sotto   il  profilo   quantitativo   e
     qualitativo,  alla  realizzazione  delle  finalità   del
     progetto.

       3.  Il  Dipartimento regionale dei  beni  culturali  e
     dell'identità  siciliana  si  avvale  di   un   Comitato
     tecnico-scientifico (CTS), con funzioni consultive e  di
     supporto  alla  valorizzazione  dei  siti  nonché   alla
     promozione  e  alla  realizzazione degli  interventi  di
     catalogazione,   tutela,   recupero,   accessibilità   e
     fruizione  dei siti e dei beni appartenenti  agli  stili
     di cui al comma 1.

       4.  Il  CTS è formato dal direttore del Servizio CRICD
     (Centro  Regionale per l'Inventario, la Catalogazione  e
     la  Documentazione),  che  lo  presiede,  e  da  quattro
     componenti nominati con decreto assessoriale,  designati
     come di seguito:

       a)   un  membro  in  rappresentanza  del  Dipartimento
     regionale  dei beni culturali e dell'identità  siciliana
     esperto  del  settore dell'Art Nouveau e del  linguaggio
     eclettico e Liberty;

       b)   un   membro  della  Soprintendenza  per  i   beni
     culturali e ambientali di Palermo;

       c)   un  membro  in  rappresentanza  delle  Università
     aventi  sede nella Regione, titolare di una cattedra  in
     una  materia  attinente all'Art Nouveau e al  linguaggio
     eclettico e Liberty;

       d)   un  membro  in  rappresentanza  degli  eredi  dei
     protagonisti  della  stagione  dell'Art  Nouveau  e  del
     linguaggio eclettico e Liberty.

       5.  Il  CTS può avvalersi nello svolgimento delle  sue
     attività  di  soggetti  di volta in  volta  individuati,
     aventi specifiche competenze e altamente qualificati,  i
     quali   vi   partecipano  senza  diritto  di   voto.   I
     componenti  designati  restano  in  carica  tre  anni  e
     possono essere riconfermati una sola volta. Agli  stessi
     componenti  non spettano compensi, gettoni  e  indennità
     di  alcun  tipo. Il CTS è nominato entro novanta  giorni
     dalla data di entrata in vigore della presente legge.

       6.  Nell'ambito  del  progetto  Sicilia  Liberty ,  il
     Dipartimento    regionale   dei   beni    culturali    e
     dell'identità   siciliana,   sentito    il    CTS,    in
     collaborazione con l'Assessorato regionale del  turismo,
     dello  sport e dello spettacolo, promuove gli  itinerari
     denominati   Tour  Palermo  Liberty   e   Tour   Sicilia
     Liberty ,  quali percorsi che collegano i siti  tematici
     di Palermo e di tutto il territorio regionale.

       7.   Nell'ambito  del   Tour  Palermo  Liberty    sono
     inseriti:

       a)  i seguenti beni appartenenti allo stile Liberty  e
     all'Art   Nouveau   facenti   capo   all'amministrazione
     regionale:

       1)  Villino  Ida  di Palermo, sede  della  Casa  Museo
     Basile;

       2)   Villino   Florio,  ove  è  istituito   l'Archivio
     regionale del Liberty siciliano;

       3)  Villino  Messina Verderame, in  via  Lo  Jacono  a
     Palermo, sede del Museo regionale Benfratello;

       4)  Villino Favaloro-Di Stefano, sede del Museo  della
     fotografia.

       b)  con  decreto dell'Assessore regionale per  i  beni
     culturali e l'identità siciliana, su proposta  del  CTS,
     beni   immobili  o  mobili,  materiali  o   immateriali,
     presenti  nella  provincia di  Palermo  e  afferenti  al
     periodo  Liberty,  inseriti  anche  successivamente,  su
     istanza di soggetti privati e pubblici.

       8.  Nel  Tour Sicilia Liberty  sono inseriti i siti di
     interesse    storico-artistico    riconducibili     alla
     parentesi  eclettica e Liberty insistenti sul territorio
     regionale  nonché quelli inseriti anche  successivamente
     su  richiesta di soggetti privati e pubblici con decreto
     dell'Assessore   regionale  per  i  beni   culturali   e
     l'identità siciliana, su proposta del CTS.

       9.  Il  progetto   Sicilia Liberty  è sottoposto  alla
     vigilanza  dell'Assessorato regionale dei beni culturali
     e  dell'identità  siciliana. Il  Dipartimento  regionale
     dei   beni  culturali  e  dell'identità  siciliana,   in
     collaborazione  con  il  C.T.S.,  redige  una  relazione
     annuale sull'attuazione del progetto.

       10.     Per  l'attuazione  del  presente  articolo   è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 200 migliaia di euro.

                              Art. 35.
              Casa siciliana dei Cantastorie di Palermo

       1.  Nella ricorrenza del centesimo anniversario  della
     nascita di Rosa Balistreri, l'Assessorato regionale  dei
     beni  culturali e dell'identità siciliana è  autorizzato
     al  finanziamento in favore del centro studi  Tradizioni
     popolari  Alberto Favara, con sede in  Palermo,  di  100
     migliaia  di euro per l'esercizio finanziario 2026,  per
     la  costituzione e il funzionamento della Casa siciliana
     dei Cantastorie di Palermo.

                              Art. 36.
                    Facoltà teologica di Sicilia

       1.   In  considerazione  dell'alto  valore  morale   e
     culturale  dell'attività  svolta  dalla  fondazione   di
     culto   Pontificia  Facoltà  Teologica    San   Giovanni
     Evangelista    con   sede  a  Palermo,   alla   medesima
     fondazione  è concesso un contributo di 300 migliaia  di
     euro per l'esercizio finanziario 2026.

                              Art. 37.
                        Fondazione Gal Hassin

       1.  La  Regione riconosce la fondazione Gal  Hassin  -
     Centro  internazionale  per le scienze  astronomiche  di
     Isnello    quale   centro   di   eccellenza    regionale
     nell'ambito  della  ricerca,  della  didattica  e  della
     divulgazione  scientifica delle scienze  astronomiche  e
     ne  sostiene, in attuazione dell'articolo 17,  comma  2,
     lettera m), della legge regionale n. 27 luglio 2023,  n.
     9,  le  finalità istituzionali e le iniziative volte  al
     potenziamento  del  centro  di osservazione  astronomica
     sul monte Mufara.

       2.  L'autorizzazione di spesa per le finalità  di  cui
     all'articolo  17,  comma  2,  lettera  m),  della  legge
     regionale  n.  9/2023  è incrementata,  per  l'esercizio
     finanziario 2026, dell'importo di 150 migliaia  di  euro
     (Missione 4, Programma 2, capitolo 373749).

                              Art. 38.
         Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 12
                         agosto 2024, n. 25

       1.  All'articolo  34 della legge regionale  12  agosto
     2024, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)   al   comma  4  le  parole   Il  consiglio   di
     amministrazione  dura  in  carica  cinque  anni   ed   è
     composto   da   massimo  cinque  membri:  tre   nominati
     dall'Assessore   regionale  per  i  beni   culturali   e
     dell'identità siciliana, di cui uno con le  funzioni  di
     Presidente,  uno  nominato dal  Rettore  dell'Università
     degli  Studi  di  Messina e uno nominato  dall'Assessore
     per  i  beni  culturali  del  Comune  di  Messina   sono
     sostituite    dalle    parole     Il    consiglio     di
     amministrazione  dura  in  carica  cinque  anni   ed   è
     composto  da  tre membri, di cui uno con le funzioni  di
     Presidente,  nominati  dall'Assessore  regionale  per  i
     beni culturali e l'identità siciliana ;

       b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        5  bis.  Il consiglio di amministrazione, su proposta
     del  Presidente,  nomina  un direttore  in  possesso  di
     requisiti   di   onorabilità   e   competenza   tecnico-
     giuridica,     individuato     preferenzialmente     tra
     professionisti  iscritti da almeno 15 anni  ad  un  albo
     professionale  e  dotati  di  comprovata  esperienza  in
     materia di legislazione o amministrazione regionale. .

                              Art. 39.
                         Proroga di termini

       1.  Dopo  il  comma 7 dell'articolo  128  della  legge
     regionale   12   maggio  2010,  n.   11   e   successive
     modificazioni è aggiunto il seguente:

        7    bis.    La    rendicontazione   relativa    alla
     presentazione della documentazione di cui al comma  7  è
     inviata  entro  e  non  oltre  il  30  giugno  dell'anno
     successivo all'emanazione dell'avviso pubblico ai  sensi
     del presente articolo. .

       2.  In  sede  di  prima applicazione, per  l'esercizio
     finanziario  2026, le iniziative a valere sul  fondo  di
     cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010  e
     successive  modificazioni, finanziate per  l'anno  2025,
     possono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2026.

       3.  Gli interventi di cui all'articolo 20 della  legge
     regionale  9  gennaio  2025,  n.  l  devono  essere  già
     avviati  alla  data  del 31 ottobre  2025.  Le  relative
     attività  e  spese  sono  ammissibili  e  rendicontabili
     entro il termine del 15 novembre 2026.

       4.  Gli  interventi di cui all'articolo 59,  comma  2,
     della  legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 sono avviati
     entro  il 31 ottobre 2026. Le relative attività e  spese
     sono  ammissibili e rendicontabili entro il termine  del
     15 novembre 2027.

       5.  La scadenza dei termini di rendicontazione di  cui
     ai  commi  1,  2,  3  e  4  non  pregiudica  la  facoltà
     dell'ente   beneficiario  di   presentare   istanza   di
     contributo  per  l'annualità successiva né  sospende  il
     relativo   procedimento,  che  si  svolge   secondo   le
     modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.

       6.  Dall'attuazione dei commi 1,  2,  3,  4  e  5  non
     derivano  nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio
     della Regione.

       7.  I  termini  di  cui all'articolo  15  della  legge
     regionale  26  giugno  2025, n.  28  sono  ulteriormente
     prorogati al 31 dicembre 2026.

       8.  Il  comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale
     18 novembre 2024, n. 27 è abrogato.

                              Art. 40.
         Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 28
                         maggio 2026, n. 13
            in materia di trasporto gratuito per le forze
                             dell'ordine

        1.  Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale
      28   maggio  2026,  n.  13  le  parole   ai   corpi   a
      ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Vigili   del
      fuoco,   Polizia   penitenziaria  e   Corpo   forestale
      regionale)   sono sostituite dalle parole  ai  corpi  a
      ordinamento  civile  (Polizia  di  Stato,  Vigili   del
      fuoco,    Polizia   penitenziaria,   Corpo    forestale
      regionale,  Polizia  locale municipale  e  provinciale,
      personale  dell'Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli  e
      personale delle Prefetture) .

        2.  Il  Dipartimento regionale delle  infrastrutture,
      della   mobilità  e  dei  trasporti  è  incaricato   di
      vigilare  mensilmente sul rispetto del tetto  di  spesa
      di   cui  al  comma  1  dell'articolo  13  della  legge
      regionale n. 13/2026.

                              Art. 41.
          Fondo per l'adeguamento degli edifici scolastici

        1.  Al fine di supportare i comuni, i liberi Consorzi
      comunali   e  le  Città  metropolitane  della   Regione
      nell'adeguamento    degli   edifici    scolastici    di
      rispettiva   competenza  ai  requisiti  necessari   per
      l'ottenimento  della certificazione  di  agibilità,  il
      Dipartimento  regionale  tecnico  è  autorizzato,   per
      l'esercizio  finanziario  2026,  alla  spesa  di  1.000
      migliaia  di  euro mediante trasferimento diretto  agli
      enti locali da finanziare.

        2.  Le  risorse di cui al comma 1 sono  destinate  al
      finanziamento   della   progettazione   dei    seguenti
      interventi:

        a) adeguamento alle norme di sicurezza strutturale  e
      antisismica;

        b) adeguamento alle norme di prevenzione incendi;

        c) adeguamento alle norme igienico-sanitarie;

        d) miglioramento dell'efficienza energetica;

        e) eliminazione delle barriere architettoniche.

        3.  Possono  accedere al fondo  i  comuni,  i  liberi
      Consorzi   comunali   e  le  Città  metropolitane   che
      dimostrino  di essere proprietari di edifici scolastici
      privi di certificazione di agibilità o per i quali  sia
      necessario   il   completamento  degli  interventi   di
      adeguamento.

                              Art. 42.
             Disposizioni per favorire il superamento e
         l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
                         edifici scolastici

        1.  Al  fine di promuovere gli interventi finalizzati
      al   superamento  e  all'eliminazione  delle   barriere
      architettoniche,  i  bandi  emanati  dagli  Assessorati
      della  Regione per finanziare la realizzazione di opere
      edili  negli edifici scolastici di ogni ordine e  grado
      prevedono,   laddove  consentito  nel  rispetto   delle
      normative nazionali e comunitarie da cui discendono  le
      correlate fonti finanziarie, un punteggio aggiuntivo  o
      la  priorità  di assegnazione ai progetti in  cui  sono
      ricomprese   opere   destinate   al   superamento   e/o
      all'eliminazione delle barriere architettoniche.

                              Art. 43.
       Contributi straordinari per l'installazione di impianti
             di climatizzazione degli edifici scolastici

        1.  L'Assessorato regionale dell'istruzione  e  della
      formazione    professionale    è    autorizzato,    per
      l'esercizio  finanziario 2026, a  concedere  agli  enti
      locali,  proprietari degli edifici  sede  delle  scuole
      statali  di  ogni  ordine  e grado  della  Regione,  un
      contributo   straordinario   di   complessivi    16.000
      migliaia    di    euro    per    l'acquisizione     e/o
      l'installazione    di   impianti   di   climatizzazione
      dell'aria nelle aule destinate all'attività didattica.

        2.  Le  risorse  di cui al comma 1 sono  concesse,  a
      mezzo  di  avviso  pubblico,  nella  misura  di  12.000
      migliaia  di  euro in favore dei comuni e nella  misura
      di   4.000  migliaia  di  euro  in  favore  dei  liberi
      Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

                              Art. 44.
          Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 5
                         gennaio 2026, n. 1
             in materia di interventi per il recupero e
         l'efficientamento energetico degli edifici e per il
               sostegno abitativo alle giovani coppie

        1.  Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale
      5  gennaio 2026, n. 1 le parole  Per le finalità di cui
      al  comma  1   sono  sostituite dalle  parole   Per  le
      finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 .

                              Art. 45.
        Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle
           occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia
                        residenziale pubblica

        1.   I  soggetti  che  detenevano  senza  titolo   un
      alloggio  di edilizia residenziale pubblica  alla  data
      del  31  dicembre  2017  e che non  abbiano  presentato
      istanza   ai   sensi  dell'articolo  63   della   legge
      regionale   8   maggio  2018,   n.   8   e   successive
      modificazioni    possono    presentare    domanda    di
      regolarizzazione  entro  il  termine  del  31  dicembre
      2026.

        2.  Restano  fermi  tutti i requisiti  soggettivi  ed
      oggettivi   previsti  dall'articolo  63   della   legge
      regionale n. 8/2018 e dall'articolo l, commi 2, 3, 4  e
      5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11.

        3.  La  riapertura  dei termini di  cui  al  presente
      articolo  non  comporta l'ammissione alla procedura  di
      soggetti    che    abbiano    iniziato    l'occupazione
      dell'alloggio successivamente al 31 dicembre 2017.

        4.  Gli enti gestori procedono all'istruttoria  delle
      istanze secondo la normativa vigente.

                              Art. 46.
          Aiuti alle imprese esercenti servizi di trasporto
           pubblico non di linea per il contrasto al caro
                             carburante

       1.  Al  fine  di far fronte agli effetti  della  crisi
     economica  conseguente agli eventi che hanno determinato
     significativi  aumenti dei costi  dei  carburanti  e  di
     sostenere   la  continuità  dei  servizi  di   trasporto
     pubblico  non di linea, la Regione concede agevolazioni,
     sotto  forma  di contributi a fondo perduto  a  parziale
     ristoro   dei  maggiori  costi  sostenuti  nel   periodo
     intercorrente  tra l'1 marzo e il 31 dicembre  2026,  in
     favore di:

       a)  imprese esercenti il servizio di noleggio  autobus
     con  conducente,  autorizzate ai sensi  della  normativa
     vigente  e aventi sede legale o operativa nel territorio
     della Regione;

       b)  imprese e titolari di autorizzazioni esercenti  il
     servizio    di   noleggio   con   conducente    mediante
     autovettura,   aventi  sede  legale  o   operativa   nel
     territorio della Regione;

       c)   imprese  e  titolari  di  licenze  esercenti   il
     servizio  taxi,  aventi  sede  legale  o  operativa  nel
     territorio della Regione.

       2.  I  benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti  a
     fronte  del  maggior costo sostenuto per  l'acquisto  di
     carburante  destinato  all'esercizio  dell'attività   di
     trasporto nel periodo di cui al comma 1.

       3.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     complessiva di 15.000 migliaia di euro, così ripartita:

       a)  8.000 migliaia di euro per le imprese esercenti il
     servizio di noleggio autobus con conducente;

       b)  4.500 migliaia di euro per le imprese e i titolari
     di  autorizzazioni esercenti il servizio di noleggio con
     conducente mediante autovettura;

       c)  2.500 migliaia di euro per le imprese e i titolari
     di licenze esercenti il servizio taxi.

       4.  Per le categorie di cui al comma 3, lettere  a)  e
     b),  il  contributo spettante a ciascun  beneficiario  è
     determinato  in  misura proporzionale al  maggior  costo
     del  carburante effettivamente sostenuto  e  documentato
     nel  periodo  di riferimento, tenendo conto dei  consumi
     riferibili   ai   veicoli  utilizzati  per   l'esercizio
     dell'attività,   entro   il   limite    delle    risorse
     disponibili per ciascuna categoria.

       5.  Per la categoria di cui al comma 3, lettera c), le
     risorse  sono  ripartite in misura uguale  tra  tutti  i
     soggetti  ammessi  al  beneficio, indipendentemente  dai
     quantitativi   di   carburante   consumati,    fino    a
     concorrenza della dotazione finanziaria prevista.

       6.   Ai  fini  del  comma  5,  ciascun  soggetto   può
     presentare  una sola domanda per ciascuna  licenza  taxi
     posseduta  e  in  esercizio nel periodo di  riferimento,
     nel  rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto di cui
     al comma 7.

       7.    Con   decreto   del   dirigente   generale   del
     dipartimento   regionale  delle  infrastrutture,   della
     mobilità e dei trasporti sono disciplinate:

       a)  le modalità e i termini per la presentazione delle
     istanze;

       b)   la   documentazione   necessaria   a   comprovare
     l'esercizio dell'attività e, per le categorie di cui  al
     comma  3, lettere a) e b), i consumi e i maggiori  costi
     sostenuti per l'acquisto del carburante;

       c)  i  criteri per la determinazione del maggior costo
     unitario del carburante;

       d)   le  modalità  di  calcolo  e  di  erogazione  dei
     contributi;

       e)   le  modalità  di  verifica  delle  domande  e  di
     formazione degli eventuali elenchi dei beneficiari;

       f)   le   modalità  di  assegnazione  delle  eventuali
     economie    risultanti   nell'ambito    delle    singole
     categorie;

       g)  le modalità di controllo e di recupero delle somme
     indebitamente percepite.

       8.  Qualora,  all'esito dell'istruttoria,  le  risorse
     assegnate  a  una  delle categorie di  cui  al  comma  3
     risultino  eccedenti  rispetto al fabbisogno  accertato,
     le   economie  possono  essere  riassegnate  alle  altre
     categorie  che  presentino un fabbisogno superiore  alle
     risorse disponibili, secondo modalità stabilite  con  il
     decreto   di   cui  al  comma  7,  nel  rispetto   della
     disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

       9.  I  benefici  di  cui  al  presente  articolo  sono
     riconosciuti  fino a concorrenza dell'autorizzazione  di
     spesa  di  cui  al  comma  3 ed  entro  i  limiti  e  in
     conformità   alle  disposizioni  europee   e   nazionali
     vigenti  in materia di aiuti di Stato e di cumulo  degli
     aiuti.

                              Art. 47.
         Fondo per i comuni con porti di collegamento per le
                            isole minori

       1.  Al  fine  di  mitigare il  disagio  derivante  dal
     notevole  traffico viario, permettere  il  recupero  dei
     disagi  infrastrutturali derivanti dal flusso  veicolare
     anche   pesante   e   migliorare  i   servizi   per   il
     collegamento  marittimo, è istituito un fondo  di  5.000
     migliaia  di  euro da destinare ai comuni ove  insistono
     porti  di  collegamento in partenza per le isole  minori
     per  la  realizzazione di opere viarie  e  di  sicurezza
     stradale,  di  interventi infrastrutturali  di  supporto
     alle  attività  dei porti e di parcheggi che  consentano
     la  mitigazione del traffico e garantiscano una mobilità
     sostenibile.  Le  somme assegnate sono ripartite  tra  i
     comuni interessati in base alla media dei passeggeri  in
     transito registrati nell'ultimo triennio.

       2.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per   le
     infrastrutture e la mobilità, da emanarsi  entro  trenta
     giorni  dalla  data di entrata in vigore della  presente
     legge,  sono  disciplinate  le  modalità  di  erogazione
     delle somme.

       3.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 5.000 migliaia di euro.

                              Art. 48.
          Acquisizione dell'autoporto di Vittoria da parte
              della Società interporti siciliani s.p.a.

       1.  Al  fine di dare attuazione al protocollo d'intesa
     sottoscritto  il  18 maggio 2026 tra  la  Società  degli
     interporti siciliani s.p.a. e il comune di Vittoria  per
     l'acquisizione dell'autoporto comunale, il  Dipartimento
     regionale  delle infrastrutture, della  mobilità  e  dei
     trasporti  è  autorizzato, per  l'esercizio  finanziario
     2026,  a trasferire la somma di 500 migliaia di euro  in
     favore  della Società degli interporti siciliani s.p.a.,
     destinata   agli  interventi  di  messa   in   sicurezza
     dell'area  e alla redazione di uno studio di fattibilità
     tecnico-economica, sotto condizione della stipula  della
     convenzione attuativa del medesimo protocollo.

                              Art. 49.
                        Porto rifugio di Gela

       1.   Al   fine  di  consentire  il  ripristino   della
     navigabilità  dello specchio acqueo  del  porto  rifugio
     del  comune  di  Gela, il Dipartimento  regionale  delle
     infrastrutture,  della  mobilità  e  dei   trasporti   è
     autorizzato,   per  l'esercizio  finanziario   2026,   a
     trasferire  all'Autorità di sistema  portuale  del  mare
     della  Sicilia  occidentale l'importo di 5.000  migliaia
     di euro per gli interventi di dragaggio.

                              Art. 50.
                     Piani regolatori dei porti

       1.  Al  fine  di provvedere alla redazione  dei  piani
     regolatori  dei  porti di competenza della  Regione,  il
     Dipartimento regionale dell'ambiente è autorizzato,  per
     l'esercizio  finanziario  2026,  alla  spesa  di   1.000
     migliaia di euro.

                              Art. 51.
         Disposizioni in materia di commissioni provinciali
                              espropri

       1.   Nelle  more  dell'approvazione  della  legge   di
     disciplina per la costituzione e il funzionamento  delle
     commissioni provinciali espropri, l'Assessore  regionale
     per  le infrastrutture e la mobilità istituisce in  ogni
     libero  Consorzio  comunale e Città  metropolitana,  con
     decreto,  le  commissioni  di cui  all'articolo  41  del
     decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,
     n.  327  previa nomina degli esperti di cui alle lettere
     e) e f) del comma 1 del medesimo articolo.

       2.  Agli  esperti di cui al comma 1 è  corrisposto  un
     gettone di presenza pari ad euro 80, omnicomprensivo  di
     ogni   onere   e   spesa,  per  ciascuna  seduta   della
     commissione   validamente   costituita   cui   l'esperto
     partecipa, anche in modalità telematica.

       3.    La   gestione   amministrativa,   contabile    e
     finanziaria per il funzionamento delle commissioni  è  a
     carico  di  ciascun libero Consorzio  comunale  e  Città
     metropolitana  cui  è  attribuita  la  presidenza  delle
     medesime,    che    vi    fa    fronte,    nelle    more
     dell'approvazione della legge di cui al comma 1,  con  i
     contributi  a carico del bilancio regionale previsti  al
     comma   4   e  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
     finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente   del
     proprio bilancio.

       4.  Il Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato
     regionale  delle  infrastrutture  e  della  mobilità   è
     autorizzato  ad  assegnare un  contributo  a  titolo  di
     cofinanziamento dei bilanci degli enti di cui  al  comma
     3  pari a euro 4.000,00 per l'esercizio finanziario 2026
     e  a  euro 8.000,00 per l'esercizio finanziario 2027  in
     favore  di  ciascun libero Consorzio  comunale  o  Città
     metropolitana  presso cui ha sede  la  commissione,  con
     destinazione  vincolata alla copertura  delle  spese  di
     cui  al  comma  2  nonché delle spese  generali  per  il
     funzionamento   della  commissione,   delle   spese   di
     trasferta  per lo svolgimento dei sopralluoghi necessari
     all'attività istruttoria e delle spese di trasferta  per
     la   partecipazione   alle  sedute   della   commissione
     sostenute dai soli componenti indicati alle lettere  a),
     b),  c)  e  d) del comma 1 dell'articolo 41 del  decreto
     del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

       5.  Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la
     spesa  complessiva di 108 migliaia di euro,  di  cui  36
     migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026  e  72
     migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027.

       6.  L'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 1978,
     n. 35 è abrogato.

                              Art. 52.
            Finanziamento della III perizia di variante e
         suppletiva per la Cittadella Giudiziaria di Catania

       1.   Per   consentire  l'ultimazione  dei  lavori   di
     costruzione  dei nuovi uffici giudiziari siti  in  Viale
     Africa  nel comune di Catania, il Dipartimento regionale
     tecnico   è  autorizzato,  per  l'esercizio  finanziario
     2026,  alla  spesa di 1.600 migliaia di euro finalizzata
     alla  realizzazione  della III  perizia  di  variante  e
     suppletiva, necessaria per l'esecuzione delle  ulteriori
     lavorazioni  e  degli adeguamenti resisi  necessari  nel
     corso  dell'esecuzione dell'intervento, come individuati
     nella  Relazione Quadro Esigenziale prot. n.  91426  del
     28  luglio  2026  del Dipartimento regionale  tecnico  -
     Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania.

                              Art. 53.
                        Piano emergenza Etna

       1.  Al  fine  di  fronteggiare le  esigenze  derivanti
     dall'emergenza    connessa    all'attività     vulcanica
     dell'Etna  e di garantire la continuità dei  servizi  di
     mobilità  e  trasporto, il Dipartimento regionale  delle
     infrastrutture,  della  mobilità  e  dei   trasporti   è
     autorizzato,  per  l'esercizio  finanziario  2026,  alla
     spesa  di 300 migliaia di euro destinata all'attivazione
     del piano autotrasporti per l'emergenza Etna.

       2.  Le  risorse  di cui al comma 1 sono  destinate  al
     finanziamento  dei servizi di trasporto  straordinari  e
     integrativi  necessari  a  garantire  la  mobilità   dei
     passeggeri   e  a  fronteggiare  le  esigenze   connesse
     all'emergenza,    secondo   le   modalità    individuate
     dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e  della
     mobilità,  in  raccordo  con il  Dipartimento  regionale
     della Protezione civile.

                              Art. 54.
         Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni

       1.  Al  fine  di  garantire le  attività  ascritte  al
     Dipartimento  regionale tecnico  dalla  lettera  g)  del
     comma  4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio
     2011,  n.  12  e successive modificazioni è autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario  2026,  la  spesa  di  250
     migliaia  di  euro.  Per  le  annualità  successive   si
     provvede   ai   sensi  dell'articolo  38   del   decreto
     legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

                              Art. 55.
       Misure per il riconoscimento dell'anzianità di servizio
                        e per la prevenzione
       del contenzioso nel comparto dei Consorzi di bonifica.
                Incremento delle giornate lavorative

       1.  In  attuazione dei principi di non discriminazione
     tra   lavoratori   a  tempo  determinato   e   a   tempo
     indeterminato   nonché   per   le   finalità   di    cui
     all'articolo  60 della legge regionale 15  aprile  2021,
     n.   9,  è  autorizzata,  per  ciascuno  degli  esercizi
     finanziari  del  triennio 2026-2028, la spesa  di  1.000
     migliaia  di  euro,  destinata al  riconoscimento  degli
     scatti  di anzianità e alla ricostruzione della carriera
     del   personale   già   stabilizzato   o   in   via   di
     stabilizzazione  presso  i Consorzi  di  bonifica  della
     Sicilia.

       2.  Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla
     copertura   degli   oneri   economici   derivanti    dal
     riconoscimento   dell'anzianità  di  servizio   maturata
     durante   il   periodo  di  precariato,  garantendo   il
     corretto  inquadramento parametrale  e  retributivo  dei
     lavoratori,  in  conformità con i  recenti  orientamenti
     della  giurisprudenza di merito dei Tribunali di Palermo
     e Catania.

       3.   L'erogazione   delle  somme   ai   singoli   enti
     consortili  è  subordinata alla verifica, da  parte  del
     Dipartimento    regionale    dell'agricoltura,     della
     consistenza del personale avente diritto e dei  relativi
     calcoli  sull'anzianità pregressa, al fine di estinguere
     o   prevenire  il  contenzioso  seriale  per  differenze
     retributive.

       4.  Al  fine  di potenziare i servizi di  salvaguardia
     ambientale,  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  e
     gestione  efficiente  delle infrastrutture  irrigue  nel
     territorio  della Regione, per i lavoratori  iscritti  e
     aventi  diritto ai sensi delle leggi regionali 16 aprile
     2003,  n. 4, 1 febbraio 2006, n. 4 e 28 giugno 2010,  n.
     14  e  successive modificazioni, il numero  di  giornate
     lavorative  annue  spettanti  a  ciascun  lavoratore   è
     incrementato fino ad un massimo di tredici giornate  per
     l'anno 2026.

       5.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  4,  oltre  alle
     ordinarie  mansioni  legate al  servizio  irriguo,  sono
     impiegati    prioritariamente    in    interventi     di
     manutenzione idraulica, pulizia dei canali  di  scolo  e
     contrasto attivo al dissesto idrogeologico.

       6.  Al fine di garantire una capillare efficacia degli
     interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  sul
     territorio,  l'ente  datore di lavoro  è  autorizzato  a
     stipulare  apposite convenzioni con i comuni interessati
     per  l'impiego diretto del personale di cui al  comma  4
     nei  lavori  a  carattere  idrogeologico  di  competenza
     comunale.

       7.  Per  le  finalità di cui ai  commi  4,  5  e  6  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     nel  limite  massimo di 600 migliaia di  euro  (Missione
     16, Programma 1, capitolo 147320).

                              Art. 56.
            Misure per favorire l'agricoltura sostenibile

       1.  Al  fine  di  incrementare  i  livelli  di  tutela
     ambientale del territorio regionale nonché di  garantire
     procedure  agricole  sostenibili per  la  produzione  di
     ortofrutta   negli   impianti  serricoli,   la   Regione
     favorisce  l'uso  di  mezzi  tecnici  biodegradabili   e
     l'adozione   da  parte  degli  operatori  serricoli   di
     sistemi   per  il  sostegno  dei  palchi  di  ortofrutta
     conformi    alle   vigenti   norme   in    materia    di
     biodegradabilità     e    riciclabilità,     bioplastica
     compostabile o fibre naturali.

       2.  Per  le finalità di cui al comma 1, agli operatori
     serricoli  è  concesso  un contributo  pari  all'80  per
     cento del costo relativo:

       a)  all'acquisto di fili, clips e materiale necessario
     al  sostegno  dei  palchi di ortofrutta,  conformi  alle
     vigenti   norme   in   materia  di  biodegradabilità   e
     riciclabilità,   bioplastica   compostabile   o    fibre
     naturali:

       b)   al  trasporto  e  al  conferimento  degli  scarti
     vegetali   c.d.    fratta   nei  centri  di   stoccaggio
     regolarmente autorizzati;

       c)  all'acquisto  di  mezzi  per  la  triturazione  in
     azienda degli scarti vegetali c.d.  fratta .

       3.  Il contributo è erogato dietro presentazione della
     fattura   attestante   i   costi   sostenuti   e   della
     vidimazione  dell'avvenuto  conferimento  degli   scarti
     vegetali   c.d.    fratta   nei  centri  di   stoccaggio
     regolarmente autorizzati

       4.    Con   decreto   dell'Assessore   regionale   per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la   pesca
     mediterranea,  da  emanarsi entro  trenta  giorni  dalla
     data  di  entrata in vigore della presente  legge,  sono
     disciplinate  le modalità di applicazione  del  presente
     articolo.

       5.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 1.000 migliaia di euro.

                              Art. 57.
            Modifiche di norme in materia di agricoltura

       1.  All'articolo 1, comma 2, della legge regionale  30
     gennaio  2026,  n.  3,  le  parole   destinata  a  spese
     correnti   sono sostituite dalle parole  per  contributi
     in conto capitale .

       2.  All'articolo  10  bis  della  legge  regionale  12
     luglio  2011, n. 12 e successive modificazioni le parole
      ogni  ventiquattro mesi  sono sostituite  dalle  parole
      ogni dodici mesi .

       3.  Al  comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale
     27  aprile  1999,  n. 10 e successive  modificazioni  le
     parole   L'Assessore regionale per  l'agricoltura  e  le
     foreste   sono  sostituite dalle  parole   Il  dirigente
     generale   del  dipartimento  regionale  dello  sviluppo
     rurale e territoriale .

                              Art. 58.
        Misure per contrastare la diffusione dei virus degli
                               ortaggi

       1.  Con  l'obiettivo di contrastare la  diffusione  ed
     effettuare  l'eradicazione  del  virus  ToBRFV   (Tomato
     brown  rugose  fruit virus) e delle altre  virosi  degli
     ortaggi,  è  autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario
     2026,  la  spesa di 500 migliaia di euro in  favore  dei
     produttori   o  conduttori,  a  qualsiasi  titolo,   dei
     terreni  e  siti  ove  sono  presenti  i  vegetali   con
     presenza  confermata  degli organismi  nocivi  (Missione
     16, Programma 1).

       2.    Con   decreto   dell'Assessore   regionale   per
     l'agricoltura,   lo   sviluppo   rurale   e   la   pesca
     mediterranea,  da  emanarsi entro  trenta  giorni  dalla
     data  di  entrata in vigore della presente  legge,  sono
     disciplinate  le  modalità di  attuazione  del  presente
     articolo.

                              Art. 59.
          Disposizioni a sostegno del comparto cerealicolo

       1.  Al  fine di compensare parzialmente gli  squilibri
     derivanti dai maggiori costi di produzione e dai  minori
     ricavi  conseguiti dalle aziende agricole siciliane  per
     effetto  della  condizione di  insularità,  rilevati  in
     rapporto  ai  costi  di trasporto e conferimento  nonché
     alle quotazioni di riferimento sulle borse merci per  la
     campagna  di semina 2026, è autorizzata, per l'esercizio
     finanziario  2026, la spesa di 20.000 migliaia  di  euro
     (Missione 16, Programma l).

       2.  La  somma  di  cui  al  comma  1  è  destinata  al
     riconoscimento  di  contributi in favore  delle  aziende
     localizzate  sul territorio regionale in  ragione  della
     superficie destinata alla coltura di grano per  l'annata
     agraria corrente.

       3.  Gli  interventi di cui al presente  articolo  sono
     riconosciuti   a   mezzo  di  avviso   pubblico,   anche
     avvalendosi  di  modalità telematiche,  entro  i  limiti
     previsti dalla normativa dell'Unione europea in  materia
     di aiuti di Stato.

                              Art. 60.
       Intervento straordinario in favore dei soci conferitori
                        delle cantine sociali

       1.  Al  fine  di  sostenere il comparto  vitivinicolo,
     favorire   il   rafforzamento   patrimoniale    e    gli
     investimenti  delle cantine sociali, è autorizzata,  per
     l'esercizio  finanziario 2026, la spesa di  euro  19.000
     migliaia di euro (Missione 16, Programma l).

       2.  Le  risorse di cui al comma 1 sono destinate  alla
     concessione,   da   parte  del  Dipartimento   regionale
     dell'agricoltura,  a  mezzo  di  avvisi   pubblici,   di
     contributi   straordinari  in   favore   delle   imprese
     agricole  produttrici  di  uva  da  vino,  aventi   sede
     operativa  nel  territorio della Regione, che  risultino
     socie  conferitrici  di  cantine sociali  costituite  in
     forma  cooperativa e che abbiano effettuato conferimenti
     di  uve  alla  cooperativa nella  campagna  vitivinicola
     2026.

       3.  Il  contributo spettante a ciascun beneficiario  è
     determinato   in  proporzione  alla  superficie   vitata
     ammissibile  come risultante dal fascicolo  aziendale  e
     dallo   schedario  viticolo  alla  data  stabilita   dal
     decreto  attuativo,  destinata alla  produzione  di  uve
     conferite alla cantina sociale di appartenenza.

       4.   L'importo  unitario  per  ettaro  è   determinato
     dividendo  la dotazione finanziaria disponibile  per  la
     superficie    vitata   complessivamente    ammessa    al
     beneficio.

       5.   Il  contributo  concesso  al  socio  è  vincolato
     integralmente alla sottoscrizione e al versamento di  un
     aumento  del  capitale  sociale  della  cantina  sociale
     della  quale  il beneficiario risulta socio conferitore.
     A  tal  fine,  l'erogazione del  contributo  può  essere
     effettuata direttamente alla cooperativa, per conto  del
     socio  beneficiario, con imputazione  individuale  della
     somma alla partecipazione sociale del medesimo.

       6.  La cantina sociale beneficiaria dei versamenti  di
     cui  al  comma 5 è tenuta a contabilizzare distintamente
     per  ciascun  socio  le somme ricevute  e  ad  attestare
     all'Amministrazione regionale l'avvenuto  aumento  della
     partecipazione sociale individuale.

       7.  Le quote di capitale sociale sottoscritte mediante
     il  contributo di cui al presente articolo  non  possono
     essere   volontariamente   rimborsate,   restituite    o
     comunque  liquidate al socio per un  periodo  di  cinque
     anni  dalla  data  del  versamento,  salvo  i  casi   di
     cessazione  dell'impresa agricola,  morte  del  socio  o
     altre cause individuate dal decreto attuativo.

       8.  Sono  ammessi al beneficio esclusivamente  i  soci
     delle  cantine  sociali costituite in forma  cooperativa
     aventi  sede  legale  e operativa nel  territorio  della
     Regione,  regolarmente iscritte nell'albo delle  società
     cooperative,  che  svolgano  attività  di   raccolta   e
     trasformazione  delle uve conferite dai  propri  soci  e
     che  abbiano  svolto  attività  di  vinificazione  nelle
     ultime tre campagne vitivinicole.

       9.  La  superficie  vitata presa in considerazione  ai
     fini  del  contributo deve essere situata nel territorio
     della  Regione  e riferita a vigneti in  produzione.  La
     medesima superficie non può essere computata più di  una
     volta ai fini del presente intervento.

       10.  I  contributi  di cui al presente  articolo  sono
     concessi  nel  rispetto  delle  previsioni  di  cui   al
     regolamento  (UE)  1408/2013 della  Commissione  del  18
     dicembre 2013 e successive modificazioni.

                              Art. 61.
                     Programma  Campagne sicure

       l.  Al  fine  di incrementare i livelli  di  sicurezza
     nelle  aree  rurali, a tutela dell'incolumità  pubblica,
     del  patrimonio agro-forestale e delle infrastrutture  e
     dello   sviluppo  del  settore  agricolo,  l'Assessorato
     regionale  dell'agricoltura,  dello  sviluppo  rurale  e
     della pesca mediterranea:

       a)  promuove  intese e protocolli di cooperazione  con
     le  Prefetture-UTG, il Corpo forestale della Regione,  i
     comuni   e   le  organizzazioni  di  settore,   per   il
     monitoraggio  dei  reati  contro  il  patrimonio   nelle
     aziende  agricole  della Sicilia e per il  coordinamento
     delle  azioni  di vigilanza e prevenzione, tenuto  conto
     prioritariamente  delle  aree  maggiormente  colpite  da
     fenomeni   criminosi  e/o  di  quelle   interessate   da
     denominazioni  d'origine e/o da colture  di  particolare
     pregio;

       b)  realizza  interventi  per il  potenziamento  della
     vigilanza  campestre, anche mediante  l'acquisizione  di
     servizi di cui al titolo IV del regio decreto 18  giugno
     1931, n. 773;

       c)   acquisisce   strumenti   e   servizi   di   video
     sorveglianza  e  di intervento a tutela  della  pubblica
     incolumità,   anche  avvalendosi  di   convenzioni   con
     Comuni,  organizzazioni accreditate per  l'esercizio  di
     attività di protezione civile e/o vigilanza ecologica  e
     altri enti pubblici.

       2.  Per  le  finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario 2026, la  spesa  di  6.000
     migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

                              Art. 62.
       Incremento fondo di solidarietà regionale della pesca.
             Interventi a favore del settore della pesca

       1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  39  della  legge
     regionale   20   giugno  2019,   n.   9   e   successive
     modificazioni  è integrato, per l'esercizio  finanziario
     2026,  di 2.000 migliaia di euro per le finalità di  cui
     al  comma  1  dell'articolo 1 della legge  regionale  30
     gennaio  2026, n. 3 (Missione 16, Programma 2,  capitolo
     348123), destinate prioritariamente alla concessione  di
     aiuti  per compensare i danni da mancato reddito  subiti
     delle imprese di pesca.

       2.  Per  le  finalità di cui al comma 1, entro  trenta
     giorni  dalla  data di entrata in vigore della  presente
     legge,    il   Dipartimento   regionale   della    pesca
     mediterranea  provvede  con una  procedura  di  evidenza
     pubblica.

       3.  Per l'esercizio finanziario 2026 è autorizzata  la
     spesa  complessiva di 1.000 migliaia di euro,  destinata
     agli  interventi  di cui al comma 4,  per  ristorare  il
     danno  patito  dai componenti dell'equipaggio  imbarcati
     nelle unità autorizzate all'esercizio delle attività  di
     pesca  con  l'utilizzo di reti a strascico a divergenti,
     sfogliare-rapidi e reti gemelle a divergenti, che  hanno
     dovuto   effettuare  un  ulteriore  periodo   di   fermo
     biologico   nel   mese   di  dicembre   2022   a   causa
     dell'illegittimità dei decreti dell'Assessore  regionale
     per   l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca
     mediterranea  n. 26/GAB del 25 luglio 2022  e  n.  6/GAB
     del   16   marzo  2022,  come  accertata   con   decreto
     assessoriale n. 52/GAB del 28 novembre 2022, nonché  per
     il  pagamento  delle  giornate di  fermo  in  attuazione
     dell'arresto  temporaneo  per l'emergenza  Covid-19   PO
     FEAMP 2014/2020 Misura 1.33, paragrafo 1, lett. d)   non
     erogate  ai  beneficiari  ma  certificate  e  verificate
     dall'autorità  marittima  i cui  elenchi  ed  atti  sono
     stati acquisiti dal Dipartimento regionale della pesca.

       4.    Con   decreto   del   dirigente   generale   del
     Dipartimento  regionale  della pesca  si  provvede  alla
     ripartizione  della  somma di cui al  comma  3  tra  gli
     aventi diritto. Ai componenti dell'equipaggio di cui  al
     comma   3   è   riconosciuta  un'indennità   giornaliera
     onnicomprensiva pari a euro 30,00 per ciascuna  giornata
     di    arresto   temporaneo   effettivamente   osservata,
     conformemente    a   quanto   previsto    dal    decreto
     ministeriale  7 marzo 2023, n. 1, emanato  dal  Ministro
     del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
     Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e
     delle  foreste  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
     finanze,  relativo  all'indennità  giornaliera  per   il
     fermo della pesca marittima per l'annualità 2022.

       5.  Per  il  riconoscimento di  contributi  in  favore
     delle  imprese  di  pesca, inclusi gli  operatori  della
     pesca  artigianale e le imprese autonome  della  piccola
     pesca  e  dei  relativi equipaggi  a  compensazione  del
     mancato  reddito conseguente agli eventi calamitosi  dei
     mesi  di  gennaio  e febbraio 2026, l'autorizzazione  di
     spesa  di  cui  all'articolo 1,  comma  1,  della  legge
     regionale  30 gennaio 2026, n. 3, a valere sul  capitolo
     348123  (Missione  16, Programma 2) è incrementata,  per
     l'esercizio  finanziario  2026,  di  5.000  migliaia  di
     euro.

                              Art. 63.
             Progettazione interventi adduttore Castello

       1.  Per  la  progettazione del  rifacimento  integrale
     dell'adduttore Castello dal pozzetto limite 2  a  valle,
     ricadente  nelle  valli dei fiumi Verdura,  Magazzolo  e
     basso     Platani,     il     Dipartimento     regionale
     dell'agricoltura   è   autorizzato,   per    l'esercizio
     finanziario  2026,  ad una spesa di  2.000  migliaia  di
     euro.

                              Art. 64.
          Interventi per sostenere la gestione del servizio
                               idrico

       1.   Al fine di garantire la sostenibilità sociale del
     servizio,  promuovere l'efficienza gestionale, prevenire
     interruzioni  nell'erogazione dell'acqua e tutelare  gli
     utenti  finali  dagli  effetti  dell'inefficienza  delle
     reti  nonché  al  fine di garantire gli oneri  derivanti
     dalle  obbligazioni  assunte  per  la  realizzazione  di
     opere  afferenti  il  servizio idrico  integrato,  nelle
     more  dell'individuazione del  nuovo  gestore  unico,  è
     autorizzata un'anticipazione di 10.000 migliaia di  euro
     per  l'esercizio finanziario 2026 nei confronti dell'ATI
     di  Catania  a  sostegno  della  gestione  del  servizio
     idrico  integrato (Missione 9, Programma 4). Tale  somma
     verrà  restituita  con rate annuali nell'arco  temporale
     di  dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello
     dell'erogazione delle somme, senza interessi (Titolo  5,
     Tipologia 300).

       2.  Al  fine di garantire la sostenibilità  sociale  e
     promuovere  l'efficienza  della  gestione  del  servizio
     idrico   integrato,  di  scongiurare  interruzioni   del
     servizio e di assicurare la tutela degli utenti  finali,
     che  risultano compromessi dall'inefficienza delle  reti
     e  dalla  mancanza iniziale di liquidità, è  autorizzata
     un'anticipazione di  6.000 migliaia di  euro  in  favore
     di  Iblea  Acque s.p.a. e di 6.000 migliaia di  euro  in
     favore  dell'ATI di Siracusa per l'esercizio finanziario
     2026,  a  sostegno  della gestione del  servizio  idrico
     integrato   (Missione  9,  Programma  4).   Tali   somme
     verranno   restituite   con   rate   annuali   nell'arco
     temporale   di   dieci   anni  a   decorrere   dall'anno
     successivo  a quello dell'erogazione delle somme,  senza
     interessi (Titolo 5, Tipologia 300).

       3.  Al fine di garantire la sostenibilità sociale  del
     servizio,  promuovere l'efficienza  gestionale  mediante
     la    riduzione   delle   perdite   idriche,   prevenire
     interruzioni nell'erogazione dell'acqua e assicurare  la
     tutela   degli   utenti  finali,  è   autorizzata,   per
     l'esercizio finanziario 2026, un'anticipazione di  2.000
     migliaia  di euro in favore dell'ATI di Enna e di  2.000
     migliaia  di  euro in favore dell'ATI di  Caltanissetta.
     Tali   somme   verranno  restituite  con  rate   annuali
     nell'arco  temporale di dieci anni a decorrere dall'anno
     successivo a quello dell'erogazione delle somme  (Titolo
     5, Tipologia 300).

                              Art. 65.
                  Impianto di depurazione di Lipari

       1.  Al  fine  di  coprire i costi  di  gestione  e  di
     manutenzione    dell'impianto    di    depurazione,    è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di  1.435  migliaia di euro da destinare in  favore  del
     comune di Lipari.

                              Art. 66.
       Istituzione del fondo regionale per la riqualificazione
       di siti contaminati. Progetto di bonifica del centro di
            stoccaggio rifiuti Omnia nel comune di Licata

       1.   È   istituito,  presso  l'Assessorato   regionale
     dell'energia  e  dei  servizi  di  pubblica  utilità   -
     Dipartimento  regionale dell'acqua  e  dei  rifiuti,  il
     fondo  regionale destinato al finanziamento di  progetti
     di  messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
     delle   discariche,  autorizzate  o  in  gestione  post-
     operativa   e   delle  strutture  ubicate  presso   aree
     industriali   destinate  allo  stoccaggio  di   rifiuti,
     colpite   da   incendi  dolosi   o   da   altri   eventi
     riconducibili     ad    attività    dolosa     accertata
     dall'autorità  giudiziaria o  dagli  organi  di  polizia
     giudiziaria.

       2.  Entro  sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
     vigore  della  presente legge con decreto dell'Assessore
     regionale per l'energia e i servizi di pubblica  utilità
     sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

       3.  Per  le  finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario 2026, la  spesa  di  2.000
     migliaia di euro.

       4.  Per  la  redazione del progetto  di  bonifica  del
     Centro  di  stoccaggio rifiuti  Omnia  sito in  località
     Piano  Bugiades,  nel comune di Licata,  è  autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario  2026,  la  spesa  di  300
     migliaia  di  euro da destinare in favore  del  medesimo
     comune.

                              Art. 67.
       Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge
           regionale 16 ottobre 2019, n. 17 in materia di
       finanziamento dei progetti terapeutici individualizzati

       1.  L'articolo  24,  commi 1  e  1  bis,  della  legge
     regionale  16  ottobre 2019, n. 17,  si  interpreta  nel
     senso  che  la quota minima dello 0,22 per  cento  delle
     somme  poste in entrata nel bilancio annuale di ciascuna
     Azienda    sanitaria    provinciale,    destinata     al
     finanziamento  dei progetti terapeutici individualizzati
     (PTI)  sostenuti  dal budget di salute, costituisce  una
     riserva  finanziaria a destinazione vincolata, destinata
     esclusivamente  al  finanziamento  dei   medesimi   PTI,
     secondo la disciplina regionale vigente.

       2.  Ai  fini del comma 1 bis del suddetto articolo  24
     della   legge   regionale  n.  17/2019,  per    finalità
     diverse   si intendono tutti gli impieghi delle  risorse
     che  non  siano direttamente e specificamente riferibili
     alla  realizzazione delle attività, degli  interventi  e
     delle prestazioni previste dai singoli PTI.

       3.  In  particolare,  le  risorse  di  cui  al  citato
     articolo  24, commi 1 e 1 bis, della legge regionale  n.
     17/2019  non  possono essere utilizzate, direttamente  o
     indirettamente, a qualsiasi titolo o mediante  qualsiasi
     forma contrattuale, organizzativa o gestionale, per:

       a)  l'assunzione, il reclutamento, la stabilizzazione,
     la  trasformazione  o la proroga di rapporti  di  lavoro
     del personale dell'ASP;

       b)  la  copertura  di  posti vacanti  della  dotazione
     organica dell'ASP;

       c)  l'istituzione,  l'incremento,  la  modifica  o  la
     rimodulazione  della dotazione organica dell'ASP  nonché
     il  soddisfacimento di fabbisogni ordinari di  personale
     dell'azienda;

       d)   il   finanziamento   del  trattamento   economico
     fondamentale  o  accessorio del personale  dell'ASP  per
     l'esercizio   delle  ordinarie  funzioni  istituzionali,
     anche  quando detto personale operi presso dipartimenti,
     strutture o servizi nei quali siano attivati PTI;

       e)   il   finanziamento  di  spese  per  il  personale
     mediante  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato  o
     indeterminato,  incarichi professionali, collaborazioni,
     comandi,    distacchi,   convenzioni,    contratti    di
     somministrazione  o  altre  forme  di  acquisizione   di
     personale,   quando  tali  rapporti  siano   diretti   a
     soddisfare    esigenze   ordinarie   e/o   straordinarie
     dell'ASP   o  a  sopperire  a  carenze  della  dotazione
     organica;

       f)  l'acquisizione di servizi, prestazioni o forniture
     che,    indipendentemente    dalla    forma    giuridica
     utilizzata, abbiano quale effetto sostanziale quello  di
     fornire   personale   o   garantire   attività   proprie
     dell'organizzazione    ordinaria    e/o    straordinaria
     dell'ASP;

       g)    le    spese    generali    di    organizzazione,
     amministrazione e funzionamento dell'ASP;

       h)  l'acquisto,  la  locazione,  la  manutenzione,  la
     riparazione  o la gestione di beni mobili,  beni  mobili
     registrati e immobili dell'ASP, anche quando  tali  beni
     siano   utilizzati,   direttamente   o   indirettamente,
     nell'ambito di servizi nei quali siano attivati PTI;

       i)  ogni  altra  spesa  che  non  sia  direttamente  e
     specificamente  riferibile  alla  realizzazione  di  uno
     specifico PTI.

       4.  Il  divieto di cui al comma 3 opera anche  qualora
     l'impiego  delle  risorse  avvenga  mediante  operazioni
     contabili,   organizzative.  contrattuali  o  gestionali
     indirette  e  qualunque sia la denominazione formalmente
     attribuita    all'operazione,    quando    ne     derivi
     sostanzialmente  l'utilizzazione delle  somme  vincolate
     per  esigenze  ordinarie di personale, organizzazione  o
     funzionamento dell'ASP.

       5.  Le  risorse  del budget di salute  sono  destinate
     esclusivamente alla copertura dei costi delle  attività,
     degli  interventi  e  delle  prestazioni  specificamente
     previsti  nei singoli PTI, nel rispetto della disciplina
     regionale  vigente  e  degli  atti  di  cogestione   dei
     progetti.

       6.  Le  disposizioni  di cui al comma  5  non  possono
     essere    interpretate   nel   senso    di    consentire
     l'istituzione, il finanziamento o l'incremento di  posti
     della  dotazione  organica dell'ASP  né  di  sostituire,
     integrare,   anticipare   o   comunque   compensare   il
     finanziamento  ordinario destinato al personale  e  alle
     funzioni istituzionali dell'Azienda.

       7.  Ai  fini dell'articolo 24, comma 1 bis della legge
     regionale n. 17/2019, costituisce utilizzo per  finalità
     diverse  qualsiasi  impiego delle somme  vincolate  che,
     anche    attraverso   modalità   indirette    o    forme
     contrattuali,   organizzative   o   contabili   diverse,
     determini  la  destinazione  delle  medesime  risorse  a
     finalità    di    spese    per   il    personale,    per
     l'organizzazione   o  per  il  funzionamento   ordinario
     dell'ASP  anziché per la realizzazione  degli  specifici
     PTI.

       8.   Le   somme   non  utilizzate  nell'esercizio   di
     riferimento  non  possono essere  destinate  a  finalità
     diverse da quelle previste dall'articolo 24 della  legge
     regionale  n.  17/2019  e sono riportate  nell'esercizio
     successivo con il medesimo vincolo di destinazione.

       9.  Dall'attuazione del presente articolo non derivano
     nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

                              Art. 68.
         Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 28
                         maggio 2026, n. 13
                 in materia di divieto di assunzione

       1.  Al  terzo  periodo del comma  1  dell'articolo  24
     della  legge  regionale 28 maggio  del  2026,  n.  13  e
     successive  modificazioni dopo la parola   personale   è
     soppressa la parola  sanitario .

       2.  Al  comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale
     n.  13/2026  e successive modificazioni dopo  le  parole
      AST  S.p.A.   sono  aggiunte le parole   Arpa  Sicilia,
     limitatamente  al personale tecnico a tempo  determinato
     il  cui  contratto risulta in scadenza  al  30  novembre
     2026   e  dopo  le  parole  concorsuali pubbliche   sono
     aggiunte  le  parole   a seguito  di  aggiornamento  del
     piano integrato di attività e organizzazione .

                              Art. 69.
          Finanziamenti soggiorni educativo-terapeutici dei
                               centri
              di diabetologia pediatrica della Regione

       1.  È  erogato, per l'esercizio finanziario  2026,  un
     contributo di 500 migliaia di euro ai quattro centri  di
     riferimento  regionale (CRR) di diabetologia  pediatrica
     e  ai  loro  centri satellite attivi, a copertura  delle
     spese   necessarie  per  l'organizzazione  di  soggiorni
     educativo-terapeutici  (campi  scuola)  per   i   minori
     seguiti,  come  previsto  dal documento   Organizzazione
     dell'assistenza alle persone con diabete mellito in  età
     pediatrica nella Regione Siciliana  approvato  con  D.A.
     1520/13 del 9 agosto 2013.

       2.  Il  contributo  di cui al comma  1  è  erogato  ai
     singoli  centri  in  proporzione al  numero  dei  minori
     assistiti.

                              Art. 70.
       Misure per l'assistenza alle persone affette da demenza
                               senile
                       e malattia di Alzheimer

       1.  Il comma 13 dell'articolo 25 della legge regionale
     22 dicembre 2005, n. 19, è sostituito dal seguente:

        13.  Per  le  finalità  di  assistenza  dei  pazienti
     colpiti    dalla   malattia   di   Alzheimer,   previste
     dall'articolo 34 della legge regionale 16  aprile  2003,
     n.  4,  l'Assessore regionale per la salute  attribuisce
     alle  aziende sanitarie provinciali una quota  vincolata
     pari  allo  0,1 per cento dell'assegnazione  finanziaria
     di   ciascuna  azienda  sanitaria  provinciale.  Per  il
     sostegno,  il  potenziamento  e  il  funzionamento   dei
     centri  diurni per persone affette da demenza  senile  e
     malattia  di  Alzheimer è altresì  destinata  una  quota
     vincolata  pari  allo  0,1  per cento  dell'assegnazione
     finanziaria  di ciascuna azienda sanitaria  provinciale.
     Le  risorse  di  cui al presente comma, complessivamente
     pari  allo  0,2 per cento dell'assegnazione  finanziaria
     di   ciascuna   azienda  sanitaria   provinciale,   sono
     utilizzate esclusivamente per le finalità ivi  indicate.
     L'Assessore  regionale per la salute  è  autorizzato  ad
     attribuire  a ciascuna azienda sanitaria provinciale  il
     relativo  riparto delle risorse con decreto da  emanarsi
     entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
     della presente legge. .

                              Art. 71.
        Istituzione del registro regionale degli informatori
                             scientifici

       1.  Al  fine di garantire la qualità dell'informazione
     scientifica  e  la  trasparenza  nei  rapporti  con  gli
     operatori sanitari nonché di rafforzare la tutela  della
     salute  dei cittadini, presso il Dipartimento  regionale
     della  pianificazione strategica è istituito il registro
     regionale degli informatori scientifici del farmaco,  di
     seguito denominato  Registro .

       2.   Ai   fini  del  presente  articolo  si  definisce
     informazione  scientifica del farmaco  il  complesso  di
     informazioni relative alla composizione dei  farmaci  ad
     uso   umano,   alla  loro  attività  terapeutica,   alle
     indicazioni,   alle   precauzioni  e   modalità   d'uso,
     compresa   la   concedibilità  da  parte  del   Servizio
     sanitario  regionale, ai risultati degli  studi  clinici
     controllati,  depositati presso l'Agenzia  italiana  del
     farmaco,   concernenti  l'efficacia   e   la   tossicità
     immediata  e  a  distanza,  destinato  ai  medici,  alle
     farmacie e all'utenza, avente lo scopo di assicurare  un
     corretto uso del farmaco.

       3.   Gli  informatori  scientifici  del  farmaco,   in
     possesso  dei requisiti previsti dall'articolo  122  del
     decreto   legislativo   24   aprile   2006,   n.    219,
     garantiscono   su  tutto  il  territorio  regionale   il
     continuo  aggiornamento  sui  farmaci  in  favore  degli
     operatori sanitari.

       4.   Nel   Registro  sono  iscritti  gli   informatori
     scientifici  del  farmaco,  in  possesso  dei  requisiti
     previsti  dall'articolo 122 del decreto  legislativo  n.
     219/2006, che operano nel territorio regionale.

       5.  Entro  sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
     vigore  della  presente legge, la Giunta regionale,  con
     propria deliberazione, definisce:

       a)   le  modalità  di  funzionamento  e  gestione  del
     Registro;

       b)  le modalità e i termini per la presentazione delle
     domande  di iscrizione anche attraverso la presentazione
     dell'istanza   da  parte  dell'informatore   scientifico
     previa   acquisizione   dell'attestazione   della   casa
     farmaceutica;

       c)  il  formato  del  tesserino di  riconoscimento  da
     rilasciare agli iscritti.

       6.   Il   Registro   contiene  una   sezione   per   i
     professionisti che svolgono prevalentemente attività  di
     informazione scientifica su dispositivi medici,  presidi
     medico-chirurgici,  alimenti  a  fini  medici  speciali,
     nutrizionali e parafarmaci.

       7.  Il  Dipartimento  regionale  della  pianificazione
     strategica   procede   alla   pubblicazione   sul   sito
     istituzionale    della   Regione    dell'elenco    degli
     informatori   scientifici  del   farmaco   iscritti   al
     Registro.

       8.  Il  trattamento  dei  dati previsto  dal  presente
     articolo avviene nel rispetto della normativa vigente.

                              Art. 72.
          Contributi per la crioconservazione degli ovociti

       1.  La  Regione, al fine di tutelare il  diritto  alla
     genitorialità  e  alla  procreazione  costituzionalmente
     garantiti,  anche  nell'ottica  del  contrasto  al  calo
     demografico,      sostiene     la     pratica      della
     crioconservazione  degli ovociti a scopo  precauzionale,
     cosiddetto   social  freezing,  presso   i   centri   di
     procreazione medicalmente assistita pubblici  e  privati
     autorizzati  dal Ministero della Salute e  inseriti  nel
     registro   nazionale   PMA   operanti   sul   territorio
     regionale.

       2.  Per  le finalità di cui al comma 1 è istituito  un
     contributo rivolto alle donne di età compresa tra  i  27
     e  i  40  anni, residenti in Sicilia da almeno  un  anno
     continuativo  e appartenenti a un nucleo  familiare  con
     un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

       3.  Il  contributo  di cui al comma  2  ha  un  valore
     massimo di euro 3.000,00 e può essere concesso una  sola
     volta  su presentazione della documentazione delle spese
     effettivamente    sostenute    per    il    canone    di
     crioconservazione  degli ovociti riferite  ai  primi  24
     mesi    di   conservazione   e   delle   spese   mediche
     strettamente     connesse     alla     procedura      di
     crioconservazione  degli ovociti, con  esclusione  delle
     spese farmaceutiche.

       4.  L'Assessore regionale per la salute,  in  base  al
     numero  di donne aventi i requisiti di cui al  comma  2,
     nell'anno  precedente  a quello di riferimento,  assegna
     le  relative risorse finanziarie alle aziende  sanitarie
     provinciali  territorialmente  competenti.  Le   aziende
     sanitarie  provinciali  provvedono  all'erogazione   del
     contributo, previa pubblicazione di avviso pubblico.  La
     relativa  graduatoria, di cui è previsto lo  scorrimento
     negli  anni  successivi, è redatta secondo  il  criterio
     dell'ISEE più basso; in caso di parità vige il  criterio
     della maggiore età e, in caso di ulteriore parità,  vige
     il criterio cronologico di presentazione della domanda.

       5.    Al    fine   di   contrastare   le   conseguenze
     dell'endometriosi   severa   è   istituito,    in    via
     sperimentale,  un  contributo  straordinario  in  favore
     delle  donne,  residenti in Sicilia da almeno  due  anni
     consecutivi, di età non superiore a quaranta anni e  con
     diagnosi   di   endometriosi   severa   certificata   da
     strutture sanitarie pubbliche.

       6.  Il  contributo  di cui al comma  5  è  concesso  a
     ristoro   dei  costi  sostenuti  per  le  procedure   di
     crioconservazione  degli  ovociti   e   della   relativa
     custodia  fino  al compimento del quarantaseiesimo  anno
     di età della beneficiaria.

       7.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per   la
     salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data  di
     entrata  in vigore della presente legge, sono  stabiliti
     l'importo   massimo  del  contributo,  le  modalità   di
     presentazione  delle istanze di accesso  al  contributo,
     la   documentazione  clinica  idonea  ad  attestare   la
     patologia,   le  modalità  di  rimborso   diretto   alle
     strutture    sanitarie    autorizzate    ovvero     alle
     beneficiarie.

       8.  Gli interventi previsti dal presente articolo  non
     costituiscono  prestazioni  sanitarie   a   carico   del
     servizio  sanitario regionale e sono erogati nei  limiti
     delle risorse stabilite al comma 9.

       9.  Per  le finalità di cui ai commi 1, 2, 3  e  4,  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di  300  migliaia  di euro. Per le finalità  di  cui  ai
     commi   5,   6  e  7,  è  autorizzata,  per  l'esercizio
     finanziario 2026, la spesa di 100 migliaia di euro.

                              Art. 73.
        Istituzione della  Banca dei tessuti . Conservazione
                        dei tessuti oculari.
        Disposizioni per favorire la cultura della donazione
                        dei gameti femminili

       1.   È   istituita,   presso  l'Azienda   ospedaliero-
     universitaria Policlinico di Catania  G. Rodolico -  San
     Marco ,  ai sensi dell'articolo 10 della legge 1  aprile
     1999,  n. 91, la  Banca dei tessuti  quale centro  della
     rete dei trapianti.

       2.  Sono fatti salvi i centri per la conservazione  di
     tessuti  in  Sicilia e i relativi rapporti convenzionali
     regionali  e  interregionali  in  essere  alla  data  di
     entrata in vigore della presente legge.

       3.  Per  le  finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario  2026,  la  spesa  di  300
     migliaia   di  euro  per  l'adeguamento  dei  locali   e
     l'acquisto  delle attrezzature (Missione  13,  Programma
     7).

       4.  Al  fine  di  assicurare  l'implementazione  delle
     attrezzature    del    centro   di    conservazione    e
     distribuzione per tessuti oculari d'urgenza,  presso  il
     Presidio   ospedaliero   Gravina  e   San   Pietro    di
     Caltagirone,   è  concesso  all'ASP  di   Catania,   per
     l'esercizio  finanziario  2026,  un  contributo  di  300
     migliaia di euro.

       5.  La  Regione  promuove la cultura della  donazione,
     con  particolare riguardo ai gameti femminili, prelevati
     e   sottoposti   al   congelamento   e   conservati   in
     alternativa alla distruzione.

       6.  La  Banca  del  cordone ombelicale  di  Sciacca  è
     individuata  quale  struttura per la  conservazione  dei
     gameti femminili donati.

                              Art. 74.
           Istituzione del fondo  Vita autonoma tutelata

       1.  Al  fine  di  rafforzare le tutele in  favore  dei
     soggetti  affetti  dai disturbi dello spettro  autistico
     privi   del  sostegno  familiare,  è  istituito   presso
     l'Assessorato regionale della famiglia, delle  politiche
     sociali  e del lavoro un apposito fondo per l'assistenza
     alle  persone  con le disabilità derivanti dai  disturbi
     dello   spettro  autistico,  denominato   Vita  autonoma
     tutelata .

       2.  Attraverso  le  risorse del fondo   Vita  autonoma
     tutelata   è  preservata  la  prospettiva  di  una  vita
     autogestita  e  garantita dalla  presenza  di  personale
     formato  per  l'accudimento delle  persone  affette  dai
     disturbi  dello spettro autistico quando i genitori  non
     possono  più  occuparsi  di loro,  in  contesti  il  più
     possibile simili alla casa familiare.

       3.  Per  le  finalità  di  cui al  presente  articolo,
     l'Assessorato regionale della famiglia, delle  politiche
     sociali   e   del  lavoro  è  autorizzato  a   concedere
     contributi  a enti del terzo settore (ETS) o cooperative
     per  la realizzazione in via sperimentale dei primi  tre
     centri  residenziali socio-assistenziali per le  persone
     con disturbo dello spettro autistico.

       4.  Per la realizzazione dei progetti di cui al  comma
     3,  il  Fondo   Vita autonoma tutelata  per l'assistenza
     alle  persone  con  disabilità  derivanti  dai  disturbi
     dello  spettro  autistico ha una dotazione  iniziale  di
     1.000  migliaia  di  euro,  per l'esercizio  finanziario
     2026.

       5.    Con   decreto   del   dirigente   generale   del
     Dipartimento regionale della famiglia e delle  politiche
     sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata  in
     vigore  della presente legge, sono stabilite le modalità
     attuative per la stipula delle convenzioni con  gli  ETS
     e   con   le   cooperative   nonché   le   modalità   di
     presentazione delle istanze dei progetti  Vita  autonoma
     tutelata .

                              Art. 75.
          Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5
                         gennaio 2026, n. 1
           in materia di IRCCS  Oasi Maria SS. di Troina

       1.  Al  comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale
     5  gennaio  2026, n. 1, dopo le parole  è autorizzato  a
     concedere   è soppressa la parola  annualmente   e  dopo
     le  parole  con versamento in entrata nel bilancio della
     Regione   le  parole  entro l'anno di  erogazione   sono
     sostituite  dalle  parole   entro  l'anno  successivo  a
     quello di erogazione .

       2.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 4.000 migliaia di euro.

                              Art. 76.
          Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 5
                         gennaio 2026, n. 1
          in materia di borse di studio di area non medica

       1.  All'articolo  46 della legge regionale  5  gennaio
     2026, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al comma 1 dopo la parola  chimici  è inserita  la
     parola  , psicologi ;

       b)  al comma 3 le parole  3.000 migliaia di euro  sono
     sostituite dalle parole  3.250 migliaia di euro ;

       c)  al  comma  4  dopo  la  parola   farmacisti   sono
     inserite  le  parole  e psicologi  e  le  parole   2.000
     migliaia  di  euro  sono sostituite dalle parole   2.750
     migliaia di euro .

                              Art. 77.
           Interventi per la progettazione del policlinico
                       universitario di Enna.
       Interventi per il presidio ospedaliero  Nino Baglieri
                              di Modica

       1.  Al fine di garantire l'attuazione dell'articolo 41
     della  legge  regionale  22  febbraio  2023  n.   2,   è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di  1.000  migliaia  di  euro  da  destinare  in  favore
     dell'ASP  di  Enna  per  la  progettazione  del   quarto
     policlinico  universitario di Enna, per il rafforzamento
     del   sistema   della  formazione  medica   e   per   il
     potenziamento      delle     dotazioni      tecnologiche
     dell'ospedale Umberto I di Enna.

       2.  Per il completamento degli interventi del presidio
     ospedaliero   Nino  Baglieri  di  Modica  relativi  alla
     realizzazione dell'edificio del dipartimento  di  salute
     mentale  -  servizio psichiatrico diagnosi e cura  e  al
     completamento  dell'ala  B  e  del  parcheggio  ad  essa
     antistante  e  la relativa illuminazione è  autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario 2026, la  spesa  di  4.000
     migliaia di euro, da destinare all'ASP di Ragusa.

                              Art. 78.
       Miglioramento dei percorsi di salute per le persone con
                             disabilità

       1.  La  Regione  promuove l'adozione di interventi  da
     parte  delle  aziende  sanitarie  provinciali  volti  ad
     attivare    percorsi   preferenziali    per    l'accesso
     facilitato   ai  servizi  sanitari  alle   persone   con
     disabilità.

       2.  1  percorsi  preferenziali riguardano  i  seguenti
     ambiti:

       a)  prestazioni sanitarie ambulatoriali  in  grado  di
     dare risposta adeguata ed efficace ai bisogni speciali;

       b)  prestazioni in regime di ricovero,  attraverso  il
     ricorso   ad  un  modulo  organizzativo  specifico   che
     garantisca  un  percorso adeguato  ai  problemi  clinici
     delle persone con disabilità;

       c)  servizi  di emergenza-urgenza, assicurando  presso
     il   pronto   soccorso  l'individuazione   dei   bisogni
     speciali   del   paziente  attraverso  le   informazioni
     presenti  nella  banca dati informativa e  l'attivazione
     di un percorso dedicato.

       3.  Nell'ambito  delle  risorse umane,  strumentali  e
     finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  per
     assicurare   l'efficacia   dei  percorsi   preferenziali
     dedicati alle persone con disabilità, sono previsti:

       a)  l'adeguamento  dei  sistemi informativi  aziendali
     già   in   uso   per  consentire  la   raccolta   e   la
     tracciabilità  delle informazioni sui  bisogni  speciali
     delle persone con disabilità;

       b) l'individuazione, presso le strutture sanitarie,  e
     l'ottimizzazione   dell'uso   degli   spazi   e    delle
     tecnologie  già in dotazione idonei allo svolgimento  in
     sicurezza    delle    attività    clinico-assistenziali,
     riducendo  quanto  più  possibile  il  disagio  per   la
     persona  con disabilità, anche al fine di facilitare  la
     relazione di cura tra il paziente e gli operatori;

       c)   inclusione   delle   tematiche   specifiche   nei
     programmi   ordinari   di   formazione   del   personale
     sanitario,   al  fine  di  assicurare  la  presenza   di
     conoscenze adeguate e diffuse.

       4.   Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per   la
     salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data  di
     entrata in vigore della presente legge, sono emanate  le
     disposizioni attuative e le linee di indirizzo  relative
     all'attuazione del presente articolo.

                              Art. 79.
         Misure per l'abbattimento delle liste di attesa in
                               favore
           dei soggetti affetti da disturbi dello spettro
                              autistico

       1.   Le   disposizioni  di  cui  ai  commi   3   e   4
     dell'articolo 19 della legge regionale 31 gennaio  2024,
     n. 3 trovano applicazione a regime.

                              Art. 80.
           Spese di investimento per il Servizio sanitario

       1.  Al fine di garantire il miglioramento dell'accesso
     ai  servizi sanitari, la riduzione dei tempi d'attesa  e
     l'equità  delle  cure,  è autorizzata,  per  l'esercizio
     finanziario  2026,  la  spesa  complessiva   di   22.600
     migliaia  di  euro in favore delle ASP e  delle  aziende
     ospedaliere   siciliane  da  destinare  all'acquisto   e
     all'ampliamento    di    immobili    strumentali,     al
     potenziamento     tecnologico,    infrastrutturale     e
     strutturale   dei   presidi  sanitari   e   delle   reti
     territoriali  e  ospedaliere nonché all'acquisizione  di
     apparecchiature    elettromedicali,   all'ammodernamento
     tecnologico  e  alla  riqualificazione  delle  strutture
     operative.

       2.  Per  garantire  la  massima  aderenza  alle  reali
     esigenze  del  territorio  e un  utilizzo  efficiente  e
     mirato  delle  risorse  pubbliche,  lo  stanziamento   è
     ripartito  tra  le  nove aziende pubbliche  del  sistema
     sanitario regionale e le aziende ospedaliere. I  criteri
     e  le  modalità di riparto sono definiti con regolamento
     ai  sensi  del  comma 4 dell'articolo 12 dello  Statuto,
     prendendo  come  riferimento esclusivo i fabbisogni  già
     evidenziati  e  formalmente  trasmessi  dalle   medesime
     aziende agli uffici assessoriali.

       3.  Con decreto del Ragioniere generale, a seguito  di
     proposta   del   dirigente  generale  del   dipartimento
     regionale   della   pianificazione   strategica,    sono
     apportate  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  per
     iscrivere  su  differenti capitoli la spesa  autorizzata
     dal   presente  articolo  al  fine  di  adeguarla   alla
     codifica  prevista  dal  piano  dei  conti  integrato  e
     garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

                              Art. 81.
         Estensione del beneficio della Carta del docente ai
                               docenti
         delle scuole secondarie di secondo grado regionali

       1.  Al fine di estendere il beneficio della misura  di
     cui  al  comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
     2015,  n.  107,  cosiddetta   Carta  del  docente ,   ai
     docenti   delle  scuole  secondarie  di  secondo   grado
     regionali,  è  autorizzata, per l'esercizio  finanziario
     2026, la spesa di euro 200 migliaia di euro.

                              Art. 82.
         Adeguamento dei parametri economici di accesso alle
                         misure di sostegno
           al diritto allo studio e per le agevolazioni al
                  trasporto scolastico extraurbano

       1.  Al  fine  di adeguare le misure regionali  per  il
     diritto  allo studio all'incremento dei costi  sostenuti
     dalle   famiglie,  il  limite  ISEE  per  l'accesso   ai
     benefici  relativi  alla  fornitura  gratuita   o   semi
     gratuita  dei  libri  di testo  o  bonus  libri  e  alle
     agevolazioni  per il trasporto scolastico extraurbano  è
     elevato a euro 20.000.

       2.  Per  i  nuclei  familiari con  ISEE  fino  a  euro
     15.748,78   resta  garantita  la  misura  del  beneficio
     prevista dalla normativa vigente.

       3.  Per  i nuclei familiari con ISEE superiore a  euro
     15.748,78  e  fino  a  euro  20.000,00  il  beneficio  è
     riconosciuto,  entro  i limiti delle  somme  annualmente
     stanziate  in  bilancio,  in  misura  ridotta,   secondo
     criteri  stabiliti  con  decreto  del  Presidente  della
     Regione  Siciliana su proposta dell'Assessore  regionale
     per  l'istruzione e la formazione professionale,  previa
     delibera della Giunta regionale.

       4.  A  decorrere  dall'anno  successivo  a  quello  di
     entrata  in vigore della presente legge, la soglia  ISEE
     di   cui   al  comma  1  è  adeguata  annualmente   alla
     variazione  dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo  per
     le famiglie di operai e impiegati.

                              Art. 83.
          Interventi in favore degli studenti universitari

       1.  La Regione sostiene gli studenti universitari,  il
     cui  percorso  di studi preveda l'obbligo del  tirocinio
     curriculare  pre-laurea, attraverso l'erogazione  di  un
     voucher   da  erogarsi  in  un'unica  soluzione   ovvero
     mediante rate mensili durante il tirocinio.

       2.  Il  voucher  di cui al comma 1,  a  copertura  del
     periodo   di   tirocinio   curriculare   pre-laurea,   è
     stabilito  in  euro  600,00 ed  è  erogato  tramite  gli
     atenei   agli  studenti  il  cui  reddito  ISEE  risulti
     inferiore a euro 20.000,00 annui.

       3.    Con   decreto   dell'Assessore   regionale   per
     l'istruzione e la formazione professionale, da  emanarsi
     entro  trenta  giorni dalla data di  entrata  in  vigore
     della  presente  legge, sono trasferite agli  atenei  le
     somme  per  l'erogazione del voucher di cui al  presente
     articolo.

       4.  Per  le  finalità di cui al presente  articolo  il
     Dipartimento  regionale dell'istruzione, dell'Università
     e   del   diritto   allo  studio  è   autorizzato,   per
     l'esercizio  finanziario  2026,  alla  spesa  di   1.500
     migliaia di euro.

                              Art. 84.
                 Promozione del merito universitario

       1.  Al  fine  di  contrastare l'emigrazione  giovanile
     qualificata,  incentivare la continuità e la  regolarità
     del  percorso accademico, premiare il merito, trattenere
     i  talenti  nel  territorio regionale  e  promuovere  lo
     sviluppo  culturale e sociale, la Regione adotta  misure
     volte   al  riconoscimento  e  al  sostegno  del  merito
     universitario.

       2.  Per  le  finalità di cui al comma 1 è riconosciuto
     il   Reddito  di  merito  agli studenti universitari  in
     possesso dei seguenti requisiti:

       a)  iscrizione  regolare  a un  corso  di  laurea  con
     didattica   in  presenza  presso un ateneo  avente  sede
     operativa sul territorio della Regione;

       b)  conseguimento, alla conclusione  di  ciascun  anno
     accademico, di una media ponderata dei voti degli  esami
     universitari   non  inferiore  a  29/30,  calcolata   in
     relazione ai CFU acquisiti;

       c)  essere in regola con il percorso di studi e con  i
     crediti formativi universitari (CFU) previsti dal  piano
     didattico.

       3. Il  Reddito di merito :

       a)  è determinato nella misura massima annuale di euro
     7.200,00 omnicomprensivi;

       b)   è   erogato  annualmente  a  decorrere  dall'anno
     accademico  successivo a quello nel quale sono  maturati
     i  requisiti  di  accesso e comunque per  un  numero  di
     annualità non superiore alla durata legale del corso;

       c)  è  subordinato al costante possesso dei  requisiti
     di  merito e di regolarità accademica di cui al comma  2
     del presente articolo.

       4.  Il   Reddito di merito  può essere elevato a  euro
     9.600,00  annui  qualora lo studente  universitario  sia
     iscritto  ad un corso di laurea appartenente  alle  aree
     STEM  (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
     e  alle  classi  di  laurea magistrale  e  triennale  in
     ingegneria,    informatica,    sicurezza    informatica,
     biotecnologie    e    data    science,    secondo     la
     classificazione  del Ministero dell'Università  e  della
     ricerca  (MUR), ed è cumulabile con eventuali  borse  di
     studio.

       5.  Il   Reddito  di  merito  è  erogato  a  decorrere
     dall'anno  accademico successivo rispetto a  quello  nel
     quale   sono  maturati  i  requisiti  per  accedere   al
     beneficio.  Al  termine di ciascun anno  accademico,  su
     istanza  di parte, si procede alla verifica del possesso
     dei  requisiti per l'accesso ovvero il mantenimento  del
      Reddito  di  merito .  La  perdita  dei  requisiti  per
     taluno  degli  anni accademici non preclude  il  diritto
     alla  percezione  del beneficio per gli anni  successivi
     qualora   lo  studente  maturi  nuovamente  i  requisiti
     previsti dalla presente disposizione.

       6.  La  misura  è  attuata dal Dipartimento  regionale
     dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto  allo
     studio mediante apposito avviso da emanare entro  il  30
     settembre   di   ciascun   anno.   Qualora   l'ammontare
     complessivo  delle  richieste  ammissibili   ecceda   le
     risorse disponibili, l'avviso disciplina le modalità  di
     riparto  delle  risorse e di concessione del  beneficio,
     nel  rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti  dal
     presente  articolo entro il limite massimo  della  spesa
     autorizzata al comma 7.

       7.  Per  le  finalità di cui al presente articolo,  il
     Dipartimento  regionale dell'istruzione, dell'università
     e   del   diritto   allo  studio  è   autorizzato,   per
     l'esercizio  finanziario  2026,  alla  spesa  di   3.000
     migliaia  di  euro.  Per  le  annualità  successive   si
     provvede con la legge di stabilità regionale.

       8.  In sede di prima applicazione, l'avviso di cui  al
     comma   6   è   emanato   dal   Dipartimento   regionale
     dell'istruzione,  dell'università  e  del  diritto  allo
     studio  entro il termine di trenta giorni dalla data  di
     entrata in vigore della presente legge.

                              Art. 85.
           Contributo alla Stamperia regionale Braille per
                      l'inserimento scolastico
        dei minorati della vista. Contributo all'Istituto dei
       ciechi Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone per
                corsi di formazione per centralinisti

       1.  L'Assessorato  regionale dell'istruzione  e  della
     formazione  professionale è autorizzato, per l'esercizio
     finanziario    2026,   a   concedere    un    contributo
     straordinario  di 500 migliaia di euro in  favore  della
     Stamperia  regionale Braille ETS, al fine di  consentire
     l'acquisizione   di   attrezzature   e    di    software
     finalizzata      all'inserimento      scolastico       e
     all'integrazione  sociale  dei  minorati   della   vista
     nonché    al    sostenimento   di    spese    occorrenti
     all'adeguamento   dei  relativi  locali   alle   vigenti
     normative in materia di prevenzione incendi.

       2.  L'Assessorato  regionale dell'istruzione  e  della
     formazione  professionale è autorizzato, per l'esercizio
     finanziario    2026,   a   concedere    un    contributo
     straordinario  di 200 migliaia di euro all'Istituto  dei
     ciechi  Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone  per
     la  realizzazione  di  corsi di formazione  inerenti  al
     profilo   di    Centralinista  telefonico   su   sistemi
     informatici    di  cui  al  vigente   Repertorio   delle
     qualificazioni della Regione siciliana .

                              Art. 86.
          Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 24
                         febbraio 2000, n. 6
       in materia di compenso degli organi di revisione delle
                       istituzioni scolastiche

       1.  Al  comma 2 dell'articolo 9 della legge  regionale
     24  febbraio  2000, n. 6 e successive  modificazioni  le
     parole    Il   compenso  annuale  da  corrispondere   al
     presidente  ed ai componenti del collegio è determinato,
     nell'ambito  delle somme già destinate alle  istituzioni
     scolastiche,  in 2.500 euro ciascuno, comprensivo  degli
     oneri  previdenziali, assistenziali ed erariali previsti
     dalla  normativa vigente  sono sostituite  dalle  parole
      Il  compenso  annuale da corrispondere al presidente  e
     ai  componenti  del collegio è determinato,  nell'ambito
     delle  somme già destinate alle istituzioni scolastiche,
     con   la  medesima  modalità  e  nella  medesima  misura
     spettante   ai  revisori  dei  conti  delle  istituzioni
     scolastiche  di cui al comma 616 dell'articolo  1  della
     legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

                              Art. 87.
            Istituzione del coordinatore pedagogico e del
                coordinamento pedagogico territoriale

       1.  All'articolo  28 della legge regionale  20  giugno
     2019, n. 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        5  bis.  Al  fine  di perseguire  le  finalità  della
     presente    legge   sono   istituiti   il   coordinatore
     pedagogico  e  il coordinamento pedagogico territoriale,
     le   cui  funzioni  vengono  disciplinate  con  apposito
     decreto  assessoriale, d'intesa con l'Ufficio scolastico
     regionale e le rappresentanze degli enti locali. .

       2.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di  300  migliaia  di euro a valere  sulla  Missione  4,
     Programma   6,  quale  quota  di  compartecipazione   al
     finanziamento del sistema integrato di educazione  e  di
     istruzione  da  parte della Regione nel  rispetto  delle
     disposizioni statali di cui agli articoli  6  e  12  del
     decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

                              Art. 88.
         Contributo all'ERSU di Palermo per la realizzazione
          di una infrastruttura di intelligenza artificiale

       1.  Al  fine di realizzare un'infrastruttura  pubblica
     di  intelligenza artificiale finalizzata a  incrementare
     l'efficienza  e  la  qualità dei  servizi  rivolti  agli
     studenti  universitari, è destinato all'ERSU di Palermo,
     per  l'esercizio  finanziario  2026,  un  contributo  di
     5.000 migliaia di euro.

       2.  L'ERSU  di  Palermo svolge il  ruolo  di  soggetto
     capofila  per  la  realizzazione e il coordinamento  del
     progetto  di  cui al comma 1, esteso a  tutti  gli  ERSU
     della Sicilia.

                              Art. 89.
         Contributi straordinari per l'acquisto di scuolabus

       1.  L'Assessorato  regionale dell'istruzione  e  della
     formazione  professionale, per  l'esercizio  finanziario
     2026,    è   autorizzato   a   erogare   un   contributo
     straordinario di complessivi 825 migliaia  di  euro,  ai
     comuni    di    Randazzo,   Ribera,   Giarre,    Comiso,
     Caltagirone,  Monreale, Ragusa, Alcamo,  Bronte,  Piazza
     Armerina   e  Pozzallo,  da  ripartire  equamente,   per
     l'acquisto  di scuolabus da utilizzare per il  trasporto
     degli   alunni   e  del  personale  delle   scuole   del
     territorio di competenza.

       2.    Con   decreto   del   dirigente   generale   del
     Dipartimento  regionale dell'istruzione, dell'università
     e  del  diritto allo studio, entro trenta  giorni  dalla
     data  di  entrata in vigore della presente  legge,  sono
     disciplinate  le  modalità  per  la  richiesta   e   per
     l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

       3.  L'Assessorato  regionale dell'istruzione  e  della
     formazione  professionale, per  l'esercizio  finanziario
     2026,    è   autorizzato   a   erogare   un   contributo
     straordinario di complessivi 1.000 migliaia di  euro  in
     favore   dei   comuni,   finalizzato   all'acquisto   di
     scuolabus  da  utilizzare  anche  con  l'ausilio   delle
     associazioni di volontariato, nel limite massimo  di  75
     migliaia  di euro per ciascun beneficiario (Missione  4,
     Programma  6). Il contributo è destinato ai  comuni  non
     beneficiari   dell'intervento  di   cui   al   comma   3
     dell'articolo  11 della legge regionale 9 gennaio  2025,
     n.   1.   Con   decreto  del  dirigente   generale   del
     dipartimento  regionale dell'istruzione, dell'università
     e  del  diritto allo studio, entro trenta  giorni  dalla
     data  di  entrata in vigore della presente  legge,  sono
     disciplinate  le  modalità  per  la  richiesta   e   per
     l'erogazione del contributo di cui al presente comma.

                              Art. 90.
           Contributi ai comuni ricadenti nelle aree AERCA

       1.  Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge
     regionale   30   gennaio  2025,  n.   3   e   successive
     modificazioni    è    autorizzata,    per    l'esercizio
     finanziario  2026, la spesa di 4.000 migliaia  di  euro,
     da  ripartire in favore dei comuni ricadenti nelle  Aree
     ad  elevato rischio di crisi ambientale  (AERCA) sul cui
     territorio    ricadano    impianti    di    raffinazione
     petrolifera  che  nell'anno in  corso  abbiano  avviato,
     alla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,
     interventi  per la prevenzione del rischio idrogeologico
     nei  centri  abitati. Il contributo di cui  al  presente
     comma è assegnato a ciascun comune in parti uguali.

       2.  Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge
     regionale   n.  3/2025  e  successive  modificazioni   è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di  1.000 migliaia di euro da ripartire in parti  uguali
     tra  i  comuni ricadenti nelle  Aree ad elevato  rischio
     di   crisi   ambientale   (AERCA)  di  cui  al   decreto
     dell'Assessore regionale per il territorio e  l'ambiente
     n.  50  del  4  settembre 2002, al fine di sostenere  le
     amministrazioni   comunali   nella   realizzazione    di
     interventi di riqualificazione urbana e ambientale.

                              Art. 91.
         Interventi di riforestazione, rinaturalizzazione e
                         recupero ambientale

       1.  Al fine di favorire il ripristino degli ecosistemi
     forestali,  la  tutela della biodiversità,  l'incremento
     della   resilienza  dei  territori  agli   effetti   dei
     cambiamenti climatici nonché la salvaguardia dei  valori
     ambientali  e paesaggistici e la tutela dal  rischio  di
     dissesto  idrogeologico, è autorizzata, per  l'esercizio
     finanziario  2026, la spesa di 3.000  migliaia  di  euro
     per  la  realizzazione di interventi di  riforestazione,
     rinaturalizzazione e recupero ambientale del  territorio
     regionale.

       2.  Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al
     comma  1,  l'Assessore regionale  per  il  territorio  e
     l'ambiente  è  autorizzato  a  disporre  interventi   di
     riforestazione,    rinaturalizzazione     e     recupero
     ambientale   anche  nelle  aree  percorse   dal   fuoco,
     ricorrendo   le   condizioni  previste   dal   comma   1
     dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000,  n.  353,
     in  deroga  a  quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
     37  della  legge  regionale  6  aprile  1996,  n.  16  e
     successive modificazioni.

                              Art. 92.
           Fondo per la prevenzione degli incendi boschivi

       l.  È  istituito  un  fondo di rotazione   Prevenzione
     incendi  boschivi  destinato alla copertura  finanziaria
     delle  spese occorrenti per promuovere ed agevolare  gli
     interventi  di prevenzione di incendi boschivi  anche  a
     tutela  dell'incolumità pubblica, attraverso le attività
     sostitutive  messe in atto dai comuni della Regione  nei
     territori di competenza.

       2.  La  dotazione  del  fondo di  cui  al  comma  1  è
     determinata  in  1.000 migliaia di euro per  l'esercizio
     finanziario  2026  (Missione 9,  Programma  5).  Per  le
     annualità  successive si provvede con legge di stabilità
     regionale.

       3.  Al  fondo di cui al comma l possono accedere anche
     i   comuni   della  Regione  in  fase  di   dissesto   o
     risanamento.

       4.  Il  fondo  di cui al comma 1 è alimentato  con  le
     somme  rimborsate dai comuni a seguito di  recupero  dai
     proprietari  o  detentori di terreni  inadempienti  agli
     obblighi  derivanti  da ordinanze sindacali,  emesse  ai
     sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo  18
     agosto  2000,  n. 267 per le materie disciplinate  dalla
     legge  21  novembre 2000, n. 353, da versare in  entrata
     nel  bilancio  della Regione (Titolo 3,  Tipologia  500,
     Capo 22).

       5.  Indipendentemente dall'incameramento per  recupero
     delle  somme, i comuni sono comunque tenuti, nel termine
     di   cinque  anni  dall'erogazione,  a  rimborsare  alla
     Regione le somme dalla stessa anticipate.

       6.  In caso di mancato versamento da parte degli  enti
     locali  in favore del bilancio della Regione,  ai  sensi
     dei  commi  4  e  5,  il  Dipartimento  regionale  delle
     autonomie  locali è autorizzato, ai sensi del  comma  24
     dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016,  n.
     3,   su   richiesta  del  Comando  del  Corpo  Forestale
     regionale,   a  provvedere  al  recupero   delle   somme
     erogate, a valere sui trasferimenti regionali in  favore
     degli enti locali beneficiari.

       7.  La  tipologia di interventi finanziabili e i tempi
     di    esecuzione   degli   stessi,   le   modalità    di
     utilizzazione  del  fondo di cui  al  comma  l,  la  cui
     gestione   è   affidata  nel  rispetto   delle   vigenti
     disposizioni  in materia al Comando del Corpo  Forestale
     regionale,  sono disciplinati con decreto dell'Assessore
     regionale  per  il territorio e l'ambiente  da  emanarsi
     entro  trenta  giorni dalla data di  entrata  in  vigore
     della presente legge.

       8.  I comuni che attingono al fondo di cui al comma  1
     e  che  abbiano  assolto all'obbligo di restituzione  ai
     sensi  dei commi 4 e 5 nonché quelli che provvedono  con
     fondi    propri    all'espletamento    delle    attività
     sostitutive  di  cui al comma 1 possono  beneficiare  di
     finanziamenti per interventi di prevenzione  di  incendi
     boschivi  e  di interfaccia da effettuarsi  in  aree  di
     proprietà o nella disponibilità degli stessi.

       9.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di  1.000  migliaia di euro a valere sulla  Missione  9,
     Programma  5.  Per le annualità successive  si  provvede
     con la legge di stabilità regionale.

                              Art. 93.
                Potenziamento dell'attività forestale

       1.  Al  fine di potenziare le attività di manutenzione
     e  cura  delle superfici forestali demaniali e di  lotta
     attiva  agli incendi boschivi in relazione all'andamento
     meteo-climatico,   i   soggetti   inseriti   nell'elenco
     speciale   di   cui  all'articolo  45-ter  della   legge
     regionale   6   aprile   1996,  n.   16   e   successive
     modificazioni  sono impiegati per un massimo  di  cinque
     giornate  lavorative ai fini previdenziali aggiuntive  a
     quelle  già  previste ai sensi del comma 4 dell'articolo
     13 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. l.

       2.  Per  le  finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario 2026, la  spesa  di  8.000
     migliaia di euro.

       3.  Con  decreto del Ragioniere generale la  somma  di
     cui al comma 2 è ripartita fra i pertinenti capitoli  di
     spesa  nelle  rubriche del dipartimento regionale  dello
     sviluppo  rurale e territoriale e del Comando del  Corpo
     forestale.

                              Art. 94.
         Interventi per il centenario dell'istituzione delle
                    province di Ragusa e di Enna

       1.   Al   fine   di   sostenere  gli   eventi   e   la
     manifestazione   per  celebrare  il  100°   anniversario
     dell'istituzione  delle province di Ragusa  e  di  Enna,
     oggi  denominate liberi Consorzi comunali, l'Assessorato
     regionale  delle  autonomie  locali  e  della   funzione
     pubblica  è  autorizzato,  per  l'esercizio  finanziario
     2026,  al  trasferimento di 1.000 migliaia di  euro  per
     ciascun  ente.  Per  le  finalità  di  cui  al  presente
     articolo  è  autorizzata,  per  l'esercizio  finanziario
     2026, la spesa di 2.000 migliaia di euro. 376528

                              Art. 95.
       Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in
                        materia di indennità
         di carica, rimborsi e permessi degli amministratori
                      degli enti di area vasta

       1.  L'articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015,
     n.  15  e  successive  modificazioni  è  sostituito  dal
     seguente:

                               Art. 20.
                         Indennità di carica

       1.  Le cariche di Sindaco metropolitano, di componente
     del  Consiglio metropolitano e di componente del  libero
     Consorzio  comunale sono esercitate a  titolo  gratuito.
     Al   Presidente   del   libero  Consorzio   comunale   è
     riconosciuta  una  indennità,  a  carico  del   bilancio
     dell'ente,  in  misura  pari a quella  del  sindaco  del
     comune  capoluogo, non cumulabile con  quella  percepita
     in qualità di sindaco.

       2.  Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta
     gli  oneri connessi con le attività in materia di status
     degli  amministratori  relativi ai permessi  retribuiti,
     agli  oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali
     previsti dalla normativa vigente. .

       2.   Dopo  l'articolo  20  della  legge  regionale  n.
     15/2015,  come sostituito dal comma 1, sono  aggiunti  i
     seguenti:

                             Art. 20 bis.
                      Rimborso spese di viaggio

       1.  Al  fine di assicurare il concreto esercizio delle
     funzioni   connesse   alle   rispettive   cariche,    ai
     consiglieri   delle  Città  metropolitane  di   Palermo,
     Catania  e  Messina nonché a quelli dei liberi  Consorzi
     comunali che risiedono fuori dal comune ove ha  sede  il
     rispettivo ente spetta esclusivamente il rimborso  delle
     spese di viaggio effettivamente sostenute.

                            Art. 20 ter.
                    Assenze e permessi retribuiti

       1.  I  Sindaci delle Città metropolitane  di  Palermo,
     Catania  e  Messina,  i Presidenti dei  liberi  Consorzi
     comunali,  i consiglieri delle Città metropolitane  e  i
     consiglieri  dei liberi Consorzi comunali hanno  diritto
     di   assentarsi  dai  rispettivi  posti  di  lavoro  per
     l'intera  giornata  in cui sono convocati  i  rispettivi
     consigli  ovvero la Conferenza metropolitana.  Nel  caso
     in  cui  i  lavori dei predetti organi  si  svolgano  in
     orario serale, i soggetti di cui al primo periodo  hanno
     diritto  a  non  riprendere l'attività lavorativa  prima
     delle  ore  otto del giorno successivo; ove i lavori  si
     protraggano   oltre  le  ore  una,  hanno   diritto   di
     assentarsi  dal  posto di lavoro per  l'intera  giornata
     successiva.

       2.  Gli oneri derivanti da quanto previsto al comma  1
     sono  a  carico della Città metropolitana e  del  libero
     Consorzio comunale.

       3.  Ai  consiglieri  delle Città metropolitane  e  dei
     liberi  Consorzi comunali è riconosciuto il  diritto  di
     assentarsi  dai  rispettivi  posti  di  lavoro  per   un
     massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a  48  ore
     per  i  Sindaci  delle  Città  metropolitane  e  per   i
     Presidenti dei liberi Consorzi comunali.

       4.  I  permessi  di  cui  al  presente  articolo  sono
     cumulabili  con  quelli previsti per il  mandato  svolto
     nel comune. .

                              Art. 96.
          Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca
             nei concorsi pubblici indetti dalla Regione

       1.  La  Regione promuove la valorizzazione del  titolo
     di  dottore di ricerca nell'ambito dei concorsi pubblici
     per  l'assunzione di personale, favorendo  la  selezione
     di candidati altamente qualificati.

       2.  Nei  concorsi pubblici indetti dalla  Regione  per
     l'assunzione di personale, ai candidati in possesso  del
     titolo  di  dottore  di ricerca è assegnato  un  congruo
     punteggio aggiuntivo.

                              Art. 97.
       Incremento orario contratti del personale stabilizzato
                          negli enti locali

       1.  Al fine di concorrere alla piena funzionalità  dei
     servizi  svolti  dagli  enti locali  siciliani  mediante
     l'incremento  della dotazione oraria  dei  contratti  di
     lavoro  in  essere alla data di entrata in vigore  della
     presente legge concernenti il personale stabilizzato  ai
     sensi  della  legge regionale 9 maggio 2017,  n.  8,  il
     Dipartimento   regionale   del   lavoro,   dell'impiego,
     dell'orientamento,   dei  servizi   e   delle   attività
     formative  è  autorizzato  ad erogare,  per  l'esercizio
     finanziario  2026,  un contributo di 1.000  migliaia  di
     euro  in  favore  degli enti locali che hanno  proceduto
     alle predette stabilizzazioni.

       2.  Al  riparto  delle somme di  cui  al  comma  1  si
     procede  con  decreto dell'Assessore  regionale  per  la
     famiglia,    le   politiche   sociali   e   il    lavoro
     proporzionalmente  alle unità di  personale  di  cui  al
     comma  1  in  servizio presso ciascun ente  locale  alla
     data di entrata in vigore della presente legge.

       3.  Le  assegnazioni di cui al comma  1  costituiscono
     trasferimenti a sostegno del bilancio degli enti  locali
     destinatari  per  le  finalità  indicate  al   comma   9
     dell'articolo  15 della legge regionale 5 gennaio  2026,
     n.   1   non  soggetti  alla  rendicontazione   di   cui
     all'articolo  158  del  decreto  legislativo  18  agosto
     2000, n. 267.

       4.  Al  comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale
     28  maggio  2026, n. 13 le parole  in favore degli  enti
     locali     che    hanno    proceduto    alle    predette
     stabilizzazioni   e   che  non  rientrano   tra   quelli
     destinatari   dell'intervento  di   cui   al   comma   9
     dell'articolo  15 della legge regionale 5 gennaio  2026,
     n.  1   sono  sostituite dalle parole  in  favore  degli
     enti   locali   che   hanno  proceduto   alle   predette
     stabilizzazioni   per   la  parte   di   personale   non
     destinatario   dell'intervento  di  cui   al   comma   9
     dell'articolo  15 della legge regionale 5 gennaio  2026,
     n.    1 .   Per   l'esercizio   finanziario   2026,   le
     assegnazioni   disposte   ai   sensi   del    comma    1
     dell'articolo  23  della  legge  regionale  n.   13/2026
     possono   altresì  essere  utilizzate  per  l'incremento
     della  dotazione oraria del personale di cui al comma  1
     dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio  2024,
     n. 1 e successive modificazioni.

       5.  Le assegnazioni disposte ai sensi dei commi 9 e 10
     dell'articolo  15  della  legge  regionale   n.   1/2026
     possono   altresì  essere  utilizzate  per  l'incremento
     della  dotazione oraria del personale  cui  al  comma  1
     dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio  2024,
     n. 1 e successive modificazioni.

                              Art. 98.
         Contributi agli enti locali in dissesto finanziario

       1.  Ai  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000
     abitanti  e non superiore a 15.000 abitanti in  dissesto
     finanziario   alla   data  del  31   dicembre   2025   è
     riconosciuto,  per  l'esercizio  finanziario  2026,   un
     contributo complessivo pari a 1.500 migliaia di  euro  a
     titolo  di  compartecipazione alle spese per  servizi  e
     per  il  personale.  Il contributo di  cui  al  presente
     articolo  è  ripartito  per il cinquanta  per  cento  in
     parti    uguali   e   per   il   cinquanta   per   cento
     proporzionalmente  al  numero  di  abitanti  dei  comuni
     destinatari (Missione 18, Programma 1).

                              Art. 99.
       Modifiche normative in materia di controlli sostitutivi
                          negli enti locali

       1.  All'articolo 1 della legge regionale  23  dicembre
     1962,  n. 25 e successive modificazioni, le parole   per
     mezzo  di un apposito ufficio ispettivo dell'Assessorato
     regionale  degli enti locali, composto di  12  unità  di
     personale  appartenenti  alle carriere  direttive  e  di
     concetto   ed   aventi  un'anzianità  di  servizio   non
     inferiore  a  5 anni  sono sostituite dalle parole   per
     mezzo di personale dell'apposito servizio ispettivo  del
     dipartimento  regionale  delle  autonomie   locali   con
     qualifica non inferiore ad assistente e un'anzianità  di
     servizio di almeno due anni, composto anche da unità  di
     personale  assegnate  ad  altri  servizi  del   medesimo
     dipartimento  e  aggregate  con  decreto  del  dirigente
     generale  per  l'esercizio delle  funzioni  ispettive  e
     sostitutive .

       2.  All'articolo 26 della legge regionale  3  dicembre
     1991, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        1  bis. I controlli previsti dall'articolo 24 possono
     essere    altresì    espletati   attraverso    personale
     dell'Amministrazione  regionale,  in   servizio   presso
     altri  rami dell'Amministrazione iscritto in un apposito
     elenco,  istituito  e  aggiornato  ogni  tre  anni   con
     decreto   del   dirigente  generale   del   Dipartimento
     regionale delle autonomie locali, purché in possesso  di
     qualifica  non inferiore ad assistente, di  cinque  anni
     di   anzianità  effettiva  nella  qualifica  stessa,  di
     laurea  e di almeno cinque anni, anche non continuativi,
     di  esperienza  maturata nell'esercizio di  funzioni  di
     vigilanza  e controllo su enti pubblici istituzionali  o
     enti territoriali. .

       3.  Dall'attuazione del comma 2 non derivano  nuovi  o
     maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica.   Agli
     adempimenti  disposti si provvede con le risorse  umane,
     strumentali  e  finanziarie già previste a  legislazione
     vigente.

                              Art. 100.
        Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 28
                         maggio 2026, n. 13
            in materia di personale regionale transitato
                     previdenzialmente all'INPS

       1.  L'articolo  15  della legge  regionale  28  maggio
     2026, n. 13 è soppresso.

                              Art. 101.
          Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 7
                          maggio 2015, n. 9
        in materia di riassegnazione di contributi agli enti
                               locali

       1.  Al  comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale
     7  maggio  2015,  n.  9 dopo la parola   finalità   sono
     aggiunte   le   parole   ,  ovvero  nelle   ipotesi   di
     rendicontazione   parziale   di   cui   al    comma    4
     dell'articolo  158  del  decreto legislativo  18  agosto
     2000,  n.  267 presentata oltre il termine previsto  dal
     comma   1   del  medesimo  articolo,  risulti  che   gli
     interventi   di  utilizzo  dei  contributi  straordinari
     assegnati risultino essere stati avviati .

                              Art. 102.
         Fondo regionale per i comuni in dissesto a causa di
                            risarcimenti
                  per infortuni mortali sul lavoro

       1.  È  istituito presso l'Assessorato regionale  delle
     autonomie  locali  e della funzione pubblica  il   Fondo
     regionale  per  il  sostegno  dei  comuni  in   dissesto
     finanziario  a  causa  di  risarcimenti  per   infortuni
     mortali  sul lavoro , di seguito denominato  Fondo,  con
     una  dotazione,  per  l'esercizio finanziario  2026,  di
     7.000 migliaia di euro.

       2.  Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione non
     superiore a 10.000 abitanti che si trovino in  stato  di
     dissesto  finanziario  ai sensi  dell'articolo  244  del
     decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
     modificazioni,  determinato  in  misura  prevalente   da
     sentenze  passate  in giudicato che  abbiano  condannato
     l'ente  al risarcimento dei danni conseguenti al decesso
     di  lavoratori  avvenuto in occasione o  a  causa  dello
     svolgimento    di    attività    lavorativa     connessa
     all'esecuzione  di opere o servizi pubblici,  resa  alle
     dipendenze o per conto dell'ente.

       3  Ai  fini  del  comma  2  il dissesto  si  considera
     determinato  in  misura prevalente  dalle  sentenze  ivi
     indicate  quando  l'importo complessivo  dei  debiti  da
     esse   derivanti,  risultante  dalla  deliberazione   di
     dissesto   o  dal  piano  di  rilevazione  della   massa
     passiva,   è   superiore   al   cinquanta   per    cento
     dell'ammontare   complessivo   della    massa    passiva
     accertata.

       4.  Le  risorse del Fondo sono ripartite tra i  comuni
     beneficiari con decreto dell'Assessore regionale per  le
     autonomie  locali e la funzione pubblica. Il  riparto  è
     effettuato   in  misura  proporzionale  all'entità   del
     risarcimento  dovuto  da ciascun  ente  in  forza  delle
     sentenze  di  cui  al comma 2. Resta ferma  l'azione  di
     responsabilità   amministrativa  e   di   regresso   nei
     confronti dei soggetti cui siano imputabili le  condotte
     che hanno determinato l'evento lesivo.

       5.   Per   le   finalità  del  presente   articolo   è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 7.000 migliaia di euro.

                              Art. 103.
            Istituzione del Fondo regionale per le nuove
                             generazioni
                     e la resilienza demografica

       1.  È  istituito, presso l'Assessorato regionale delle
     autonomie  locali e della funzione pubblica,  il   Fondo
     regionale  per  le  nuove generazioni  e  la  resilienza
     demografica ,    destinato   a    promuovere    l'equità
     intergenerazionale,   i   giovani    e    la    coesione
     territoriale,   contrastare   lo   spopolamento,   anche
     attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale  e
     identitario dei comuni.

       2.   Il  fondo  finanzia  progetti  comunali  per:  il
     recupero  di immobili e servizi di comunità; il  ritorno
     e    l'insediamento   di   giovani   e   famiglie;    la
     partecipazione  giovanile alle  attività  pubbliche;  lo
     sviluppo   e   la  valorizzazione,  con   progetti   che
     prevedano  il coinvolgimento di giovani di età inferiore
     a  35  anni,  di  strutture  e  presìdi  culturali,  con
     particolare riferimento al potenziamento delle  attività
     di  produzione e programmazione teatrale anche  mediante
     il   coinvolgimento   di   professionalità   artistiche,
     tecniche   e   formative;   interventi   finalizzati   a
     rigenerare     le    comunità    locali     socialmente,
     culturalmente  e  ambientalmente,  valorizzare  i   beni
     comuni  e  le  identità territoriali  e  contrastare  lo
     spopolamento,  con  priorità  per  gli  interventi   che
     radicano  le  nuove  generazioni nei  propri  territori;
     programmi  territoriali di orientamento,  formazione  di
     competenze  e  raccordo  con il  mondo  del  lavoro  per
     l'autonomia dei giovani.

       3.  Almeno  il  40 per cento delle risorse  del  fondo
     complessivamente    disponibili   è    riservato    agli
     interventi  ricadenti nei piccoli comuni con popolazione
     inferiore   a   10.000  abitanti,  nelle  aree   interne
     appartenenti  al  sistema SNAI, nei  territori  montani,
     nelle  isole minori e nei comuni caratterizzati  da  più
     elevati indici di declino demografico.

       4.   In   sede  di  prima  applicazione  del  presente
     articolo,  il  bando per l'accesso al fondo  di  cui  al
     comma  1  è  emanato con decreto del dirigente  generale
     del  Dipartimento regionale delle autonomie locali entro
     quindici  giorni dalla data di entrata in  vigore  della
     presente legge.

       5.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 7.000 migliaia di euro.

                              Art. 104.
               Interventi in favore delle microimprese

       1.  L'Assessorato regionale delle attività  produttive
     è  autorizzato a concedere un contributo, per il tramite
     dell'IRCA   -   Istituto  regionale   per   il   credito
     agevolato,  per l'esercizio finanziario 2026 nell'ambito
     del  regolamento de minimis UE 2023/2831,  nella  misura
     massima  del  30  per  cento del finanziamento  bancario
     finalizzato  a  investimenti e/o scorte a  favore  delle
     microimprese operanti nella Regione.

       2.  Le  operazioni  di cui al comma  1  devono  essere
     garantite  da  Consorzi fidi sottoposti a  vigilanza  di
     Banca  di  Italia ai sensi dell'articolo 106  del  Testo
     unico bancario.

       3.  Gli oneri di gestione nella misura massima  del  3
     per  cento  in favore di IRCA sono posti a carico  della
     dotazione  finanziaria dell'intervento di cui  al  comma
     1.

       4.   Per   le   finalità  del  presente   articolo   è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 3.000 migliaia di euro.

                              Art. 105.
           Incentivi all'insediamento di imprese artigiane

       1.    Il   Dipartimento   regionale   delle   attività
     produttive è autorizzato a trasferire all'IRCA le  somme
     per  concedere un contributo straordinario alle  imprese
     artigiane  e  commerciali insediate o che otterranno  il
     rilascio  della certificazione di inizio  attività  alla
     data   del  30  novembre  2026  all'interno  dei  centri
     storici  delimitati  nei  piani regolatori  vigenti  dei
     comuni  con  popolazione inferiore a  100.000  abitanti,
     pari   a   2.000   migliaia  di  euro  per   l'esercizio
     finanziario 2026.

       2.   Le   modalità   di  erogazione   del   contributo
     straordinario  per l'incentivo all'insediamento  di  cui
     al  comma 1, nella misura massima di 10 migliaia di euro
     per  istanza,  sono disciplinate da IRCA quale  soggetto
     attuatore  della misura di cui al comma 1, che  provvede
     a  emanare  apposito  avviso entro trenta  giorni  dalla
     data  di entrata in vigore della presente legge,  previo
     atto      di      indirizzo      politico-amministrativo
     dell'Assessore regionale per le attività  produttive  ai
     sensi  dell'articolo 2 della legge regionale  15  maggio
     2000, n. 10 e successive modificazioni.

                              Art. 106.
                    Interventi per l'artigianato

       1.  Al  fine  di  sostenere lo sviluppo delle  imprese
     artigiane   siciliane,  l'Assessorato  regionale   delle
     attività   produttive  è  autorizzato,  per  l'esercizio
     finanziario  2026,  a  trasferire  al  fondo   unico   a
     gestione  separata istituito presso l'IRCA la  somma  di
     2.000   migliaia  di  euro  destinata  agli   interventi
     previsti  in favore delle imprese artigiane di cui  alla
     legge  regionale  6  agosto  2009,  n.  9  e  successive
     modificazioni.

                              Art. 107.
           Incremento ed efficientamento del fondo unico a
                       gestione separata IRCA
         per gli interventi in favore di agricoltura e pesca

       1.  Al  fine  di potenziare gli interventi a  sostegno
     delle  imprese, operanti nel settore produttivo primario
     e  della  pesca,  aventi sede operativa  nel  territorio
     della  Regione, la dotazione finanziaria del fondo unico
     a  gestione separata di cui all'articolo 64 della  legge
     regionale 7 marzo 1997, n. 6, utilizzato da IRCA per  le
     finalità  di  cui all'articolo 16 della legge  regionale
     14  maggio  2009,  n.  6 e successive  modificazioni,  è
     incrementata  di 2.000 migliaia di euro per  l'esercizio
     finanziario 2026.

       2. Allo scopo di sopperire alla carenza di organico  e
     di  accelerare i procedimenti amministrativi,  l'IRCA  -
     Istituto   regionale   per  il   credito   agevolato   è
     autorizzato ad imputare, nella misura massima del 3  per
     cento  delle  risorse  disponibili  del  fondo  di   cui
     all'articolo  16  della  legge  regionale  n.  6/2009  e
     successive  modificazioni, gli oneri di  gestione  degli
     avvisi ricadenti sul medesimo fondo.

                              Art. 108.
       Norme per il sostegno del passaggio generazionale delle
                               imprese

       1.  Al  fine  di  agevolare il passaggio generazionale
     delle  imprese,  la Regione concede contributi  a  fondo
     perduto,  entro i limiti e alle condizioni previsti  dal
     regolamento  UE  n.  651/2014 della Commissione  del  17
     giugno  2014,  per l'80 per cento delle  spese  ritenute
     ammissibili, in favore delle imprese siciliane  iscritte
     al  registro delle imprese, attive da almeno 10 anni,  i
     cui  proprietari  hanno compiuto  l'età  pensionabile  e
     hanno dismesso i ruoli gestionali diretti e indiretti  e
     che  vedono  coinvolti  nel  passaggio  generazionale  i
     seguenti soggetti:

       a)  parenti  del  titolare o  del  socio  dell'impresa
     entro il terzo grado;

       b)  dipendenti  assunti in azienda  da  almeno  cinque
     anni;

       c)  giovani imprenditori, di età massima di  40  anni,
     che attestino un'esperienza nel settore dell'impresa  di
     almeno 2 anni.

       2.  Le  imprese beneficiarie della misura di  sostegno
     di   cui   al   comma  1  sono:  microimprese,   imprese
     familiari,  studi professionali, cooperative e  botteghe
     storiche.  I contributi sono concessi attraverso  avviso
     pubblico nella misura massima di euro 20.000,00;  almeno
     il  40 per cento delle somme deve essere utilizzato  per
     spese  di  innovazione, sostenibilità e digitalizzazione
     delle  attività d'impresa. È riconosciuta una premialità
     aggiuntiva pari al 5 per cento del contributo  nel  caso
     in  cui  il  nuovo soggetto titolare dell'impresa  abbia
     un'età massima di 40 anni.

       3.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui
     al  presente  articolo  è autorizzata,  per  l'esercizio
     finanziario 2026, la spesa di 500 migliaia di  euro,  da
     trasferire in un apposito plafond nell'ambito del  Fondo
     Sicilia  di cui all'articolo 2 della legge regionale  22
     febbraio  2019,  n.  1  e successive  modificazioni.  Le
     disposizioni   attuative  sono  definite   con   decreto
     dell'Assessore regionale per le attività produttive,  da
     emanarsi  entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
     vigore  della  presente  legge.  Il  soggetto  attuatore
     della  misura  di  cui  al presente  articolo  è  IRFIS-
     FinSicilia  S.p.A.,  che  provvede  a  emanare  apposito
     avviso  entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
     vigore  della  presente legge, previo atto di  indirizzo
     politico-amministrativo  dell'Assessore  regionale   per
     l'economia   ai  sensi  dell'articolo  2   della   legge
     regionale   15   maggio  2000,  n.   10   e   successive
     modificazioni.

                              Art. 109.
       Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio
                             2026, n. 14
                      in materia di fondi CRIAS

       1.  All'articolo  3  della legge regionale  22  luglio
     2026, n. 14 la parola  artigiane  è soppressa.

                              Art. 110.
         Sospensione dei termini per il trasferimento degli
                              immobili
               oggetto di prelazione nelle aree ex ASI

       1.   All'articolo   19,  comma  9-ter,   della   legge
     regionale   12   gennaio  2012,  n.   8   e   successive
     modificazioni  dopo  le parole  Il  trasferimento  dovrà
     avvenire  entro e non oltre 120 giorni, non prorogabili,
     dall'esercizio   del   diritto  di   prelazione.    sono
     aggiunte  le  parole  Nel caso in cui il  pagamento  del
     prezzo di vendita sia subordinato all'ottenimento di  un
     finanziamento  bancario  assistito  dalle  garanzie  del
     fondo  di  garanzia di cui alla legge 23 dicembre  1996,
     n.   662,  il  termine  di  centoventi  giorni  per   il
     trasferimento del bene è sospeso di diritto  dalla  data
     di  presentazione della richiesta di finanziamento  alla
     banca  fino  all'adozione della delibera  definitiva  di
     ammissione  alla  garanzia  da  parte  del  Mediocredito
     centrale   e   comunque  per  un  periodo  massimo   non
     superiore a novanta giorni complessivi.

                              Art. 111.
       Norme finalizzate all'accelerazione delle procedure di
                          liquidazione dei
         Consorzi ASI in liquidazione e per lo sviluppo delle
          aree industriali e di crisi industriale complessa

       1.  All'articolo 19 della legge regionale  12  gennaio
     2012,  n. 8 e successive modificazioni dopo il comma  9-
     sexies sono aggiunti i seguenti:

        9-septies. I beni immobili del patrimonio  consortile
     sono venduti al prezzo determinato come segue:

       a)  per  gli  edifici, il prezzo  di  vendita  è  pari
     all'importo  del  valore minimo più  recente  pubblicato
     dall'Osservatorio  del Mercato Immobiliare  dell'Agenzia
     delle  entrate  nel  territorio,  fascia,  tipologia   e
     destinazione pertinenti;

       b)  per  i  suoli destinati a insediamenti e  attività
     produttive,  il prezzo di vendita è quello  fissato  dal
     decreto  dell'Assessore  regionale  per  l'industria  n.
     55/Gab  del  30 aprile 2009, attualizzato alla  data  di
     vendita   o  di  pubblicazione  del  bando,  secondo   i
     parametri ISTAT;

       c)  per  i  suoli  con  destinazione  agricola  o  con
     capacità edificatoria equivalente, il prezzo di  vendita
     è  pari  al  valore agricolo medio (VAM), nel territorio
     su   cui  ricadono,  pubblicato  dall'Osservatorio   del
     Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate;

       d)  per le infrastrutture non oggetto di trasferimento
     ai  sensi  della presente legge, il prezzo di vendita  è
     determinato   in  relazione  al  costo   originario   di
     investimento  o.  in  alternativa,  secondo  valutazione
     effettuata da tecnico esterno abilitato, incaricato  dal
     Consorzio ASI proprietario.

       2.  Al  comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale
     13  dicembre 2021, n. 33, alla fine della lettera  b)  è
     aggiunto il seguente periodo:  È fatto salvo il  diritto
     al   mantenimento   delle  attività   commerciali,   già
     autorizzate  alla  data  di  entrata  in  vigore   della
     presente  legge,  in  favore dei  soggetti  e  dei  loro
     aventi  causa,  anche  futuri, che abbiano  a  qualsiasi
     titolo  la  disponibilità, anche parziale, dell'immobile
     in cui è stata autorizzata l'attività commerciale. .

                              Art. 112
           Intervento in favore degli studi professionali
                       interessati dalla frana
                        nel comune di Niscemi

       1.  Al  fine  di  far  fronte ai  danni  causati  alle
     strutture  e  alle apparecchiature delle sedi  di  studi
     professionali, singoli o associati, dalla frana  che  ha
     colpito  il  territorio di Niscemi  è  autorizzata,  per
     l'esercizio   finanziario  2026,  la  spesa   di   1.000
     migliaia di euro (Missione 14, Programma 1).

       2.    Il   Dipartimento   regionale   delle   attività
     produttive   è  autorizzato  a  trasferire  le   risorse
     stanziate, comprensive degli oneri di gestione, a IRFIS-
     FinSicilia S.p.A che provvede ad effettuare i  pagamenti
     in  favore  dei soggetti beneficiari mediante  avviso  a
     sportello  fino al 100 per cento della spesa ammissibile
     e  prevedendo il finanziamento agevolato pari al 60  per
     cento  dell'investimento ammissibile e un  contributo  a
     fondo  perduto  pari  al 40 per cento  dell'investimento
     ammissibile.

       3.  Gli  interventi di cui al presente  articolo  sono
     attuati   in   conformità   a  quanto   previsto   dalla
     disciplina  europea in materia di aiuti  de  minimis  di
     cui  al regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre  2023
     ovvero  ai  sensi dell'articolo 50 del Regolamento  (UE)
     n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (cosiddetto  GBER ).

                              Art. 113.
         Misura per la transizione tecnologica dei processi
            produttivi delle imprese siciliane attraverso
              l'adozione dell'intelligenza artificiale

       1.   Al  fine  di  rafforzare  la  competitività,   la
     produttività  e la sostenibilità del sistema  produttivo
     regionale,   la   Regione  promuove  l'innovazione   dei
     processi aziendali delle imprese con sede operativa  nel
     territorio  regionale mediante l'adozione  di  strumenti
     di intelligenza artificiale.

       2.  Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio
     finanziario   2026,  il  Dipartimento  regionale   delle
     finanze  e del credito è autorizzato a erogare a  IRFIS-
     FinSicilia  S.p.a. la somma di 4.000  migliaia  di  euro
     per  la costituzione di un plafond nell'ambito del Fondo
     Sicilia  di cui all'articolo 2 della legge regionale  22
     febbraio  2019,  n.  1,  e successive  modificazioni  da
     destinare  all'erogazione  di  un  contributo  a   fondo
     perduto  alle imprese della misura massima  del  30  per
     cento  dell'investimento e comunque non superiore  a  50
     migliaia  di  euro  per  ciascun  soggetto  beneficiario
     (Missione 14, Programma 1).

       3.  Il  contributo di cui al comma  2  è  destinato  a
     finanziare  le  spese  per l'acquisizione  di  software,
     servizi   e   prestazioni  di  consulenza  specialistica
     nonché   l'attività   di   formazione   del   personale,
     finalizzate      all'integrazione      dell'intelligenza
     artificiale nei processi produttivi aziendali.

       4.  Il  soggetto  attuatore della  misura  di  cui  al
     presente   articolo  è  IRFIS-FinSicilia   S.p.A.,   che
     provvede   a  emanare  apposito  avviso  entro  sessanta
     giorni  dalla  data di entrata in vigore della  presente
     legge  previa emanazione di atto di indirizzo  politico-
     amministrativo  dell'Assessore regionale per  l'economia
     ai  sensi  dell'articolo  2 legge  regionale  15  maggio
     2000, n. 10 e successive modificazioni.

       5.  Il  contributo  di cui al comma  2  è  erogato  in
     regime  di  aiuti  de minimis, ai sensi del  regolamento
     (UE)  2023/2831 della Commissione del 13  dicembre  2023
     relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
     Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
     aiuti de minimis.

                              Art. 114.
        Osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale

       1.  Al  fine  di  promuovere lo  sviluppo,  l'utilizzo
     etico  e  responsabile e la diffusione dell'intelligenza
     artificiale nonché di valutarne gli impatti sul  sistema
     economico,  sociale,  occupazionale  e  sulla   pubblica
     amministrazione    regionale,   è    istituito    presso
     l'Assessorato   regionale  dell'economia  l'Osservatorio
     permanente  sull'intelligenza artificiale e l'inclusione
     digitale.

       2.  L'osservatorio  svolge funzioni  di  monitoraggio,
     analisi,   indirizzo   e   proposta   in   materia    di
     intelligenza    artificiale,   elabora   la    strategia
     regionale  per  l'intelligenza  artificiale  e  promuove
     iniziative  di  alfabetizzazione e inclusione  digitale.
     L'osservatorio  provvede  altresì  alla  mappatura   dei
     centri  di competenza e delle realtà pubbliche e private
     operanti   nel  settore  dell'intelligenza   artificiale
     presenti   nel  territorio  regionale,  favorendone   il
     coordinamento  e  la partecipazione secondo  criteri  di
     equilibrio  territoriale e di contrasto ai  fenomeni  di
     centralizzazione.

       3.    Con   decreto   dell'Assessore   regionale   per
     l'economia,  da  adottarsi entro  novanta  giorni  dalla
     data  di  entrata in vigore della presente  legge,  sono
     disciplinati  la  composizione,  l'organizzazione  e  le
     modalità  di funzionamento dell'osservatorio  nonché  le
     forme    di   coordinamento   e   partecipazione   delle
     università,    degli    enti    di    ricerca,     delle
     amministrazioni  pubbliche,  delle  parti  sociali,  del
     sistema produttivo e del terzo settore.

       4.  La  partecipazione all'osservatorio è  gratuita  e
     non  dà  luogo alla corresponsione di compensi,  gettoni
     di presenza o indennità comunque denominate.

       5.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     complessiva   di   100  migliaia  di   euro,   destinate
     all'avvio e al funzionamento dell'osservatorio. Per  gli
     esercizi   successivi  si  provvede  nei  limiti   delle
     autorizzazioni  di  spesa annualmente  disposte  con  la
     legge di stabilità regionale.

                              Art. 115.
        Fondo per la valorizzazione della filiera corta e del
                               KM zero

       1.  Al fine di promuovere la filiera corta, i prodotti
     a  chilometro  zero  e la valorizzazione  delle  imprese
     agricole  siciliane, è costituito un plafond nell'ambito
     del  Fondo  Sicilia di cui all'articolo  2  della  legge
     regionale   22   febbraio  2019,  n.  l   e   successive
     modificazioni  destinato all'erogazione di finanziamenti
     agevolati assistiti da contribuzione a fondo perduto  in
     favore   delle   imprese  operanti  nel  settore   della
     somministrazione di alimenti e bevande che si  impegnano
     ad acquisire merci e materie prime prodotte in Sicilia.

       2.  L'agevolazione consiste nell'erogazione a ciascuna
     impresa  di  un importo non superiore a 50  migliaia  di
     euro,  di  cui il 70 per cento a titolo di finanziamento
     agevolato  e  il 30 per cento a titolo di  contributo  a
     fondo perduto, per la realizzazione di investimenti.

       3.  Possono  beneficiare degli interventi  di  cui  al
     presente  articolo  le micro, piccole  e  medie  imprese
     operanti  nel settore della somministrazione di alimenti
     e   bevande,  aventi  almeno  una  sede  operativa   sul
     territorio della Regione.

       4.  Coerentemente con gli obiettivi di  valorizzazione
     della   filiera   corta  e  delle   produzioni   locali,
     l'impresa  beneficiaria  è  tenuta  garantire,  pena  la
     revoca dell'agevolazione concessa, che almeno il 30  per
     cento  annuo degli acquisti per l'approvvigionamento  di
     merci   e   materie  prime  effettuati  nei   tre   anni
     successivi  all'erogazione della misura  sia  costituito
     da  prodotti   Made in Sicily . II rispetto dell'obbligo
     di  cui al periodo precedente è attestato annualmente da
     un   revisore  legale,  secondo  le  modalità   definite
     nell'avviso di cui al comma 7.

       5.  L'agevolazione  di  cui  al  presente  articolo  è
     concessa  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento  (UE)
     2023/2831   della  Commissione  del  13  dicembre   2023
     relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
     Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
     aiuti de minimis e successive modificazioni.

       6.  Il  soggetto  attuatore della  misura  di  cui  al
     presente   articolo  è  IRFIS-FinSiciIia   S.p.A.,   che
     provvede,  nel rispetto di quanto previsto  dal  decreto
     dell'Assessore regionale per l'economia  n.  17/GAB  del
     17   giugno  2019,  a  emanare  apposito  avviso   entro
     sessanta  giorni dalla data di entrata in  vigore  della
     presente legge.

       7.  Per  le  finalità di cui al presente  articolo  il
     Dipartimento  regionale  delle  attività  produttive   è
     autorizzato,  per  l'esercizio  finanziario   2026,   ad
     erogare  ad  IRFIS FinSicilia S.p.A. la somma  di  4.600
     migliaia di euro.

                              Art. 116.
       Istituzione del Fondo per l'acquisizione e il rilancio
                    delle terme storiche comunali

       1.  Al  fine di favorire la tutela, la salvaguardia  e
     la   valorizzazione   del   patrimonio   idrotermale   e
     architettonico   di   valore   storico,   culturale    e
     monumentale   presenti  sul  territorio   regionale,   è
     riconosciuta  ai  comuni  la  facoltà  di  acquisire  al
     proprio  patrimonio  immobiliare  gli  impianti  termali
     storici,  compresi  gli immobili,  gli  stabilimenti,  i
     parchi  e  le  relative pertinenze, ubicati nel  proprio
     territorio.

       2.  Rientrano nell'ambito di applicazione del presente
     articolo  gli  impianti e gli stabilimenti  termali  che
     soddisfano prioritariamente i seguenti requisiti:

       a)  presenza  di  immobili e strutture  aventi  valore
     storico,  artistico  o  architettonico,  ai  sensi   del
     decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

       b)  comprovato  interesse pubblico alla  conservazione
     del  patrimonio  idrotermale  e  della  memoria  storica
     locale;

       c)  stato  di  abbandono,  inattività,  dismissione  o
     potenziale rischio di alienazione e speculazione che  ne
     comprometta  la  fruizione pubblica  o  la  destinazione
     originaria.

       3.  I  comuni possono acquisire il titolo di proprietà
     o  di possesso degli impianti termali storici di cui  al
     comma 2 mediante:

       a)  compravendita a trattativa diretta con i  soggetti
     proprietari pubblici o privati;

       b)   esercizio   del   diritto  di  prelazione   nelle
     procedure    di    dismissione,   vendita,    concordato
     fallimentare   o   asta   pubblica   riguardanti   detti
     complessi;

       c)    esproprio    per   pubblica   utilità,    previa
     deliberazione   motivata  della  Giunta   comunale   che
     evidenzi  il preminente interesse culturale, sociale  ed
     economico della collettività.

       4.  Per l'attuazione delle finalità di cui al presente
     articolo  è  istituito  presso  l'Assessorato  regionale
     delle  attività  produttive un fondo  denominato   Fondo
     per  l'acquisizione e il rilancio delle  terme  storiche
     comunali , con una dotazione finanziaria annua  definita
     in sede di legge di bilancio.

       5.   Il   Fondo  è  destinato  a  erogare  ai   comuni
     richiedenti contributi a fondo perduto fino al  100  per
     cento  del  valore  d'acquisto dell'immobile  e  per  le
     spese  relative  agli  interventi  di  ristrutturazione,
     restauro  conservativo  e  adeguamento  strutturale   ed
     energetico degli impianti.

       6.    Con   decreto   del   dirigente   generale   del
     dipartimento  regionale  delle attività  produttive,  da
     emanarsi  entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
     vigore   della  presente  legge,  è  approvato  l'avviso
     pubblico  d'interesse  in  favore  dei  comuni  nei  cui
     territori ricadono i beni di cui al comma 2.

       7.  Per  le  finalità  di cui al presente  articolo  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di 3.000 migliaia di euro.

                              Art. 117.
           Promozione dell'attività sportiva degli atleti
                    residenti nelle isole minori

       1.  Al  fine  di promuovere l'attività sportiva  degli
     atleti  residenti  nelle  isole  minori  della  Sicilia,
     ridurre  i  costi delle trasferte per la  partecipazione
     agli   eventi  sportivi,  l'Assessorato  regionale   del
     turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato  a
     trasferire,   per  l'esercizio  finanziario   2026,   un
     contributo  straordinario di 200  migliaia  di  euro  al
     CONI Sicilia.

       2.   Il   Comitato  di  cui  comma  1,  previo  avviso
     pubblico,     rimborsa     alle     società     sportive
     dilettantistiche  aventi  sede  nelle  isole  minori  un
     massimo  di euro 100,00 ad atleta, oltre a un  ulteriore
     massimo   di   euro  50,00  ad  atleta,   in   caso   di
     pernottamento durante le singole trasferte.

       3.   Ciascuna  associazione  dilettantistica  non  può
     ottenere  un rimborso annuo superiore ad euro  6.000,00,
     salvo  il caso in cui rimangano somme residue, le  quali
     possono essere distribuite proporzionalmente alla  spesa
     effettivamente  effettuata dalle  associazioni  sportive
     dilettantistiche beneficiarie.

                              Art. 118.
          Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25
                         febbraio 2025, n. 6
             in materia di strutture turistico-ricettive

       1.  Al  numero  1)  della  lettera  a)  del  comma   l
     dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio  2025,
     n.   6   e  successive  modificazioni,  dopo  la  parola
      alberghi    sono   aggiunte  le  parole    e   villaggi
     albergo; .

                              Art. 119.
          Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 5
                         gennaio 2026, n. 1
           in materia di misure per l'attrazione di nuovi
                              residenti

       1.  All'articolo  25 della legge regionale  5  gennaio
     2026, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

       a)  al  comma  2,  dopo la parola  percepiscono   sono
     aggiunte le parole  redditi derivanti dall'esercizio  di
     attività di impresa, arti e professioni, ;

       b)   al  comma  3  è  aggiunto  il  seguente  periodo:
      Qualora  il  contributo riguardi  persone  fisiche  che
     percepiscono    redditi    conseguiti    per     effetto
     dell'esercizio   di   attività  di   impresa,   arti   e
     professioni,  il contributo di cui al presente  articolo
     è  concesso  nei  limiti stabiliti dal regolamento  (UE)
     2023/2831   della  Commissione  del  13  dicembre   2023
     relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
     Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
     aiuti  de  minimis e successive modificazioni nonché  ai
     sensi  della  normativa europea in materia di  aiuti  de
     minimis di cui al successivo regolamento comunitario  di
     modifica o abrogazione del medesimo. .

       2.  Le  disposizioni attuative dell'articolo 25  della
     legge  regionale 5 gennaio 2026, n. l, di cui al decreto
     dell'Assessore regionale per l'economia  n.  30  del  19
     maggio  2026, da intendersi qui integralmente riportato,
     si  intendono modificate in conformità a quanto previsto
     dal   presente   articolo.  L'Assessore  regionale   per
     l'economia provvederà alla pubblicazione del  testo  del
     decreto  coordinato  con  le  modifiche  apportate   dal
     presente  articolo,  sul proprio  sito  istituzionale  e
     sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

                              Art. 120.
          Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 5
                         gennaio 2026, n. 1
            in materia di tassa automobilistica regionale

       1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale  5
     gennaio  2026,  n.  1  e  successive  modificazioni,  le
     parole      con    alimentazione    elettrica,    ibrida
     elettrica/termica  di tipo plug-in  LNG  e  BioLNG  full
     hybrid  e  con alimentazione esclusiva a idrogeno   sono
     sostituite  dalle  parole  con alimentazione  elettrica,
     ibrida  elettrica/termica di tipo plug-in e full hybrid,
     LNG, BioLNG alimentazione esclusiva a idrogeno .

                              Art. 121.
         Anticipazione di liquidità in favore della società
              Mercati Agro-Alimentari Sicilia S.c.p.A.

       1.  Al  fine di assicurare l'attuazione del  piano  di
     risanamento    dell'esposizione    debitoria    e     di
     riequilibrio della situazione patrimoniale, economica  e
     finanziaria   della   società  Mercati   Agro-Alimentari
     Sicilia    S.c.p.A.   e   far   fronte   al   temporaneo
     disallineamento   dei   flussi   di   cassa   in    esso
     preventivati,  l'Assessorato regionale  dell'economia  è
     autorizzato  al  trasferimento in favore  della  società
     Mercati  Agro-Alimentari Sicilia  S.c.p.A.  della  somma
     complessiva  di  600  migliaia  di  euro  a  titolo   di
     anticipazione    per   l'esercizio   finanziario    2026
     (Missione 16, Programma l).

       2.  La somma anticipata di cui al comma 1 è restituita
     dalla  società Mercati Agro-Alimentari Sicilia  S.c.p.A.
     alla  Regione, oltre interessi legali, in due  quote  di
     pari importo da corrispondersi rispettivamente entro  il
     31  dicembre  2027  ed il 31 dicembre  2028  (Titolo  5,
     Tipologia 300).

                              Art. 122.
               Fondo per gli investimenti territoriali

       1.  Al  fine  di  promuovere  la  coesione  economica,
     sociale    e    territoriale,    ridurre    i     divari
     infrastrutturali  e  nell'accesso  ai  servizi  tra   le
     diverse aree della Regione, sostenere lo sviluppo  delle
     comunità  locali  e assicurare la tutela,  la  messa  in
     sicurezza,  la riqualificazione e la valorizzazione  del
     patrimonio pubblico e religioso, è istituito  presso  il
     Dipartimento   regionale  delle  infrastrutture,   della
     mobilità  e dei trasporti il  Fondo per gli investimenti
     territoriali .  Il  Fondo è destinato all'erogazione  di
     contributi   a  fondo  perduto  in  favore  degli   enti
     pubblici  di cui al comma 2 dell'articolo 1 del  decreto
     legislativo   30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
     modificazioni,  con  sede legale  nel  territorio  della
     Regione,   per  la  realizzazione  di  investimenti   di
     interesse  territoriale nei settori economico,  sociale,
     socio-sanitario          e          socio-assistenziale,
     infrastrutturale,   sportivo,   culturale,   scolastico,
     della   mobilità  e  della  riqualificazione  ambientale
     nonché   per   il  recupero,  la  conservazione   e   la
     valorizzazione  del  patrimonio  storico,  artistico   e
     architettonico.

       2.   Le   disposizioni  di  cui  al  comma  1  trovano
     applicazione anche per gli enti ecclesiastici.

       3.  Per l'esercizio finanziario 2026 la dotazione  del
     Fondo è determinata in 50.000 migliaia di euro. Per  gli
     esercizi finanziari successivi la dotazione del Fondo  è
     determinata con la legge di stabilità regionale.

       4.  Le  risorse  del  Fondo sono ripartite  secondo  i
     seguenti criteri:

       a)  una  quota  non inferiore al 60 per  cento  e  non
     superiore  all'80 per cento, da computarsi per  ciascuna
     provincia,   è   destinata  al  finanziamento   per   la
     realizzazione di investimenti degli enti pubblici.  Tale
     quota,  al netto della quota di cui alla lettera  b),  è
     ripartita  in  favore  degli enti pubblici  che  saranno
     individuati  con  apposito ordine del  giorno  approvato
     dall'Assemblea   regionale  siciliana,  da   pubblicarsi
     nella  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana  entro
     quindici giorni dalla sua approvazione;

       b)  una  quota  non  inferiore al 5  per  cento  delle
     risorse di cui alla lettera a) è ripartita tra gli  enti
     locali   che  non  risulteranno  beneficiari  di   alcun
     contributo  ai  sensi  della  medesima  lettera  a),   a
     condizione che gli stessi ne facciano istanza  corredata
     dalla  presentazione di progetti di investimento per  le
     finalità  di  cui  al  comma 1, a  seguito  di  apposito
     avviso   pubblico  emanato  dal  Dipartimento  regionale
     delle  infrastrutture, della mobilità e  dei  trasporti.
     Con  decreto  del Presidente della Regione, su  proposta
     dell'Assessore  regionale per  le  infrastrutture  e  la
     mobilità,   d'intesa  con  l'Assessore   regionale   per
     l'economia,  possono essere stabiliti ulteriori  criteri
     oggettivi per la ripartizione delle risorse di cui  alla
     presente  lettera,  fermo restando  il  principio  della
     massimizzazione  del  numero  dei  beneficiari  e  della
     ripartizione tra le province;

       c)  la restante quota è destinata al finanziamento per
     la    realizzazione   di   investimenti    degli    enti
     ecclesiastici   relativi   a   beni   localizzati    nel
     territorio  regionale. Tale quota, al netto della  quota
     di  cui  alla  lettera d), è ripartita in  favore  degli
     enti  ecclesiastici  che  saranno  individuati  con   lo
     stesso ordine del giorno di cui alla lettera a);

       d)  una  quota  non  inferiore al 5  per  cento  delle
     risorse di cui alla lettera c) è ripartita tra gli  enti
     ecclesiastici che non risulteranno beneficiari di  alcun
     contributo  ai  sensi  della  medesima  lettera  c),   a
     condizione che gli stessi ne facciano istanza  corredata
     dalla  presentazione  di progetti  di  investimento  per
     finalità  conformi a quelle stabilite  dal  comma  1,  a
     seguito   di   apposito  avviso  pubblico  emanato   dal
     Dipartimento   regionale  delle  infrastrutture,   della
     mobilità  e  dei  trasporti. Con decreto del  Presidente
     della Regione, su proposta dell'Assessore regionale  per
     le   infrastrutture   e   la  mobilità,   d'intesa   con
     l'Assessore  regionale  per l'economia,  possono  essere
     stabiliti   ulteriori   criteri   oggettivi    per    la
     ripartizione   delle  risorse  di  cui   alla   presente
     lettera,    fermo    restando   il    principio    della
     massimizzazione  del  numero  dei  beneficiari  e  della
     ripartizione tra le province.

       5.  L'ordine del giorno di cui al comma 4 è  approvato
     dall'Assemblea   regionale  siciliana   entro   sessanta
     giorni  dalla data di entrata in vigore della  legge  di
     bilancio  della  Regione e, per l'esercizio  finanziario
     2026,  entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore
     della  presente  legge. L'ordine  del  giorno  individua
     analiticamente  gli enti beneficiari,  gli  investimenti
     oggetto  di  contributo e i relativi importi  garantendo
     la  più ampia diffusione territoriale, con priorità  per
     gli  interventi  di messa in sicurezza, riqualificazione
     e valorizzazione del patrimonio pubblico e religioso.

       6.  I  contributi erogabili per ciascun  intervento  a
     valere  sul  fondo  non possono essere  inferiori  a  50
     migliaia di euro né superiori a 1.000 migliaia di euro.

       7.  Al trasferimento delle risorse di cui alle lettere
     a)  e  c)  del  comma 4, in esecuzione  dell'ordine  del
     giorno  approvato  dall'Assemblea  regionale  siciliana,
     nonché  all'assegnazione  delle  risorse  di  cui   alle
     lettere  b)  e  d) del comma 4, in base alle  risultanze
     dell'avviso     pubblico    previsto    dalla     stessa
     disposizione,  si  provvede  con  separati  decreti  del
     dirigente  generale  del  dipartimento  regionale  delle
     infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

       8.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
     su  proposta  del  dirigente generale  del  dipartimento
     regionale  delle infrastrutture, della  mobilità  e  dei
     trasporti,  sono apportate le necessarie  variazioni  di
     bilancio  per  iscrivere,  su  differenti  capitoli,  la
     spesa  autorizzata  ai sensi del presente  articolo,  al
     fine  di adeguarla alla codifica prevista dal piano  dei
     conti integrato e garantire la rilevazione unitaria  dei
     fatti gestionali.

                              Art. 123.
                Variazioni di autorizzazioni di spesa

       1.  L'autorizzazione di spesa per le finalità  di  cui
     al  comma  1  dell'articolo 6 della legge  regionale  28
     gennaio  2014,  n.  5  e successive modificazioni,  come
     rideterminata dal comma 1 dell'articolo 11  della  legge
     regionale  5  gennaio  2026, n.  1,  è  incrementata  di
     20.000  migliaia  di  euro  per l'esercizio  finanziario
     2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

       2.  Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 27
     della  legge  regionale  22  ottobre  2025,  n.   31   è
     autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario  2026,
     di  3.000,00  euro ( Missione 1, Programma 11,  capitolo
     100075).

       3.  Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo  5
     della   legge  regionale  12  agosto  2024,  n.   25   è
     autorizzata  la spesa, per l'esercizio finanziario  2026
     di  euro  537.120,26 (Missione 1, Programma 5,  capitolo
     612055).

       4.  Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo  6
     della   legge  regionale  10  giugno  2025,  n.   26   è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di  15.000  migliaia di euro (Missione 13, Programma  2,
     capitolo 410038).

       5.  Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo  1
     della   legge  regionale  12  agosto  2025,  n.   29   è
     autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario  2026,
     di  3.750  migliaia di euro (Missione 20,  Programma  3,
     capitolo   500053)   da  destinare   all'erogazione   di
     contributi    finalizzati   alla    ricostruzione,    al
     ripristino  e  alla  messa in sicurezza  degli  immobili
     adibiti  a  civile abitazione e ad attività  produttive,
     commerciali  e  agricole  danneggiati  dagli  incendi  e
     dagli  eventi  calamitosi verificatisi  dal  1°  gennaio
     2023  al  31 luglio 2025 nel territorio della  provincia
     di Siracusa.

       6.  L'autorizzazione  di spesa  per  le  finalità  del
     comma  11  dell'articolo  5  della  legge  regionale   5
     gennaio   2026,   n.  1  è  ridotta,   per   l'esercizio
     finanziario  2027, di 2.300 migliaia di  euro  (Missione
     8, Programma 2, capitolo 673340).

       7. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma  3
     dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2025,  n.
     24  è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026,  la
     spesa  di  euro  30.923,00 (Missione  12,  Programma  4,
     capitolo 180051).

       8.  Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo  3
     della  legge  regionale n. 24/2025  è  autorizzata,  per
     l'esercizio   finanziario  2026,  la   spesa   di   euro
     141.696,00 (Missione 12, Programma 4, capitolo 180052).

       9.  Per le finalità di cui all'articolo 50 della legge
     regionale  8  maggio  2018,  n.  8  è  autorizzata,  per
     l'esercizio  finanziario 2026, la spesa di 100  migliaia
     di euro (Missione 12, Programma 7, capitolo 183811).

       10.  Per  le  finalità  di cui all'articolo  22  della
     legge  regionale 22 ottobre 2025, n. 31  è  autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario 2026, la  spesa  di  1.000
     migliaia di euro (capitolo 140059).

       11.  Per  le  finalità  di cui all'articolo  27  della
     legge  regionale  31 gennaio 2024, n. 3  è  autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario  2026,  la  spesa  di  100
     migliaia  di  euro  (Missione 6, Programma  1,  capitolo
     474114).

       12.  Per le finalità di cui alla lettera b) del  comma
     1  dell'articolo  16  della legge  regionale  28  maggio
     2026, n.13, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  3
     del   medesimo   articolo   16   è   incrementata,   per
     l'esercizio  finanziario 2026,  dell'importo  di  20.000
     migliaia  di  euro (Missione 16, Programma  1,  capitolo
     140080).

       13.  Per  le  finalità di cui al comma 1 dell'articolo
     16  della  legge  regionale 31  gennaio  2024,  n.  3  è
     autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la  spesa
     di  300  migliaia  di euro (Missione  12,  Programma  2,
     capitolo 417383).

       14.  Per  le  finalità  di cui all'articolo  64  della
     legge  regionale  31 gennaio 2024, n. 3  è  autorizzata,
     per  l'esercizio  finanziario 2026, la  spesa  di  1.000
     migliaia  di  euro  da parte del Dipartimento  regionale
     delle finanze e del credito.

       15.  L'autorizzazione di spesa, per  le  finalità  del
     comma  4  dell'articolo  15  della  legge  regionale  14
     maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, di cui  al
     comma   l  dell'articolo  4  della  legge  regionale   7
     novembre   2025,  n.  32  (Missione  l,  Programma   11,
     capitolo  511603),  come rideterminata  dall'articolo  1
     della  legge  regionale 1 aprile 2026, n. 6,  in  24.000
     migliaia  di  euro  nell'esercizio  finanziario  2026  e
     35.000 migliaia di euro nell'esercizio finanziario  2027
     è   ulteriormente  rideterminata  in  complessivi   euro
     59.000   migliaia  di  euro  nell'esercizio  finanziario
     2026.

       16.  Per le finalità di cui alla lettera s) del  comma
     2  dell'articolo  4  della legge  regionale  31  gennaio
     2024,  n.  3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario
     2026,  la  spesa  di 20 migliaia di euro  (Missione  12,
     Programma 7, capitolo 183863).

       17.  Per le finalità di cui all'articolo 50, comma  1,
     della   legge  regionale  30  gennaio  2025,  n.   3   è
     autorizzata per l'esercizio finanziario 2026,  la  spesa
     di  500  migliaia  di  euro (Missione  5,  Programma  2,
     Capitolo 370032).

       18.  Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge
     regionale  25 luglio 1969, n. 23, indicate alla  tabella
     1,  dell'articolo 59, comma 2, della legge  regionale  5
     gennaio 2026, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa  per
     l'esercizio  finanziario 2026 di 400 migliaia  di  euro,
     da  iscriversi,  al fine dell'adeguamento  della  stessa
     alla  codifica  prevista dal piano dei conti  integrato,
     alla Missione 8, Programma 2, Capitolo 672270.

       19.  Per le finalità di cui all'articolo 28, comma  1,
     della   legge  regionale  30  gennaio  2025,  n.   3   è
     autorizzata per l'esercizio finanziario 2026,  la  spesa
     di  500  migliaia  di euro (Missione  10,  Programma  4,
     capitolo 270024).

       20.  Per le finalità di cui all'articolo 15, comma  1,
     della   legge  regionale  30  gennaio  2025,  n.   3   è
     autorizzata per l'esercizio finanziario 2026,  la  spesa
     di  60  migliaia  di  euro (Missione  10,  Programma  5,
     capitolo 270022).

       21.  Per  le  finalità di cui all'articolo  23,  della
     legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è autorizzata  per
     l'esercizio  finanziario 2026, la spesa di 180  migliaia
     di euro (Missione 10, Programma 4, capitolo 272550).

       22.  Per le finalità di cui alla lettera a), comma 10,
     dell'articolo  90 della legge regionale 3  maggio  2001,
     n.  6  è autorizzata, per l'esercizio finanziario  2026,
     la  spesa  di 1.100 migliaia di euro e, per gli esercizi
     finanziari  2027  e 2028 la spesa di 6.400  migliaia  di
     euro annui (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308).

       23.  Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 81,
     della  legge  regionale  22  febbraio  2023,  n.   2   è
     autorizzata per l'esercizio finanziario 2026,  la  spesa
     di  2.000  migliaia di euro (Missione  5,  Programma  2,
     capitolo 776451).

       24.  Per  le  finalità  di cui all'articolo  39  della
     legge  regionale  26  marzo 2002, n.  2,  indicate  alla
     tabella  1,  dell'articolo  59,  comma  2,  della  legge
     regionale   5   gennaio  2026,  n.  1,   è   autorizzata
     l'ulteriore  spesa per l'esercizio finanziario  2026  di
     440.127,50  euro, da iscriversi al fine dell'adeguamento
     della  stessa alla codifica prevista dal piano dei conti
     integrato   alla  Missione  7,  Programma  1,   capitolo
     472538.

       25.   Alle  autorizzazioni  di  spesa  previste  dalla
     Tabella  1  di  cui  al comma 2 dell'articolo  59  della
     legge   5   gennaio  2026,  n.  1,  sono  apportate   le
     variazioni di seguito riportate:

  Norma  M P T  A R Capi  Descrizione  NO  N V   2026     2027   20
   tiva  i r i  m u tolo               TE  a i                   28
    di   s o t  m b                        t n
  rifer  s g o  . r                        u c
  iment  i r l  n i                        r o
    o    o a o  e c                        a l
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                                           i
  L.R.   1 2 1  1 2 1045  SPESE PER LA BT  1           -    0,00 0,
  11/19              19   PARTECIPAZIO          7.445,68         00
  72                      NE DELLA
  ART.2                   REGIONE
  2                       SICILIANA
                          ALL'ASSOCIAZ
                          IONE
                          ITALIANA PER
                          IL CONSIGLIO
                          DEI COMUNI
                          D'EUROPA.
  L.R.   1 2 2  1 4 5160  SPESE        BT  1    3.000.00    0,00 0,
  14/19  1           53   D'INVESTIMEN              0,00         00
  98                      TO, PER
                          INTERVENTI
                          DI
                          PROTEZIONE
                          CIVILE E PER
                          QUELLI
                          CONNESSI AL
                          POTENZIAMENT
                          O DEI
                          PRESIDI
                          OPERAT IVI
                          ATTI A
                          RAFFORZARE
                          LE CAPACITA'
                          DI RISPOSTA.
  L.R.   1 2 2  1 4 5160  INTERVENTI   BT  1    3.000.00    0,00 0,
  14/19  1           58   IN EMERGENZA              0,00         00
  98                      E POST
                          EMERGENZA IN
                          ORDINE A
                          EVENTI
                          CALAMITOSI
                          VERIFICATISI
                          NEL
                          TERRITORIO
                          DELLA
                          REGIONE.
  L.R.   9 6 1  1 1 4425  SOMME PER    BT  1    1.870.80    0,00 0,
  8/201           1  55   INTERVENTI                0,86         00
  8,                      DI
  ART.                    MANUTENZIONE
  13,                     ORDINARIA,
  C. 4                    URGENZA E
                          SOMMA
                          URGENZA SUL
                          DEMANIO
                          IDRICO
                          FLUVIALE,
                          ESCLUSI I
                          BACINI
                          MONTANI,
                          INCLUSI
                          INTERVENTI
                          DI CURA E
                          PULIZIA DI
                          FIUMI E
                          TORRENTI
  L.R.   9 6 2  1 1 8420  SOMME PER    BT  1    1.123.08    0,00 0,
  8/201           1  73   INTERVENTI                7,00         00
  8,                      DI
  ART.                    MANUTENZIONE
  13,                     STRAORDINARI
  C. 4                    A SUL
                          DEMANIO
                          IDRICO
                          FLUVIALE,
                          ESCLUSI I
                          BACINI
                          MONTANI,
                          INCLUSI
                          INTERVENTI
                          DI CURA E
                          PULIZIA DI
                          FIUMI E
                          TORRENTI
  L.R.   1 1 1  2 2 2433  CONTRIBUTI   BT  1    1.000.00    0,00 0,
  8/201  4           01   ALL'I.R.S.A.              0,00         00
  2                       P.  PER LA
  ART.2                   REALIZZAZION
  - 4;                    E DELLE
                          FINALITA'
                          ISTITUZIONAL
                          I PREVISTE
                          ALL'ARTICOLO
                          2 DELLA
                          LEGGE
                          REGIONALE 12
                          GENNAIO
                          2012, N. 8
                          NONCHE' PER
                          LE SPESE DI
                          FUNZIONAMENT
                          O E DI
                          ORGANIZZAZIO
                          NE.
  L.R.   1 2 1  2 2 3425  SPESE PER    BT  1    3.000.00    0,00 0,
  75/19  4           25   ORGANIZZAZIO              0,00         00
  50,                     NE EVENTI,
  ART.                    PUBBLICITA'
  1                       E SERVIZI
                          PER
                          TRASFERTA
                          PER LO
                          SVILUPPO
                          DELLA
                          PROPAGANDA
                          DEI PRODOTTI
                          SICILIANI
                          (TRASFERITO
                          IN PARTE AI
                          CAPITOLI
                          343318 E
                          344128)
   L.R.  5 2 1  3 2 3765  SPESE PER    BT  1    800.000,    0,00 0,
  16/19              28   INIZIATIVE                  00         00
  79,                     DI CARATTERE
  ART                     CULTURALE,
  10                      ARTISTICO E
                          SCIENTIFICO
                          DI
                          PARTICOLARE
                          RILEVANZA.
  L.R.   5 1 1  3 2 3773  FINANZIAMENT BT  1    100.000,    0,00 0,
  80/19              05   O DEL CENTRO                00         00
  77                      REGIONALE
  ART.9                   PER LA
                          PROGETTAZION
                          E, IL
                          RESTAURO E
                          PER LE
                          SCIENZE
                          NATURALI ED
                          APPLICATE AI
                          BENI
                          CULTURALI,
                          IVI COMPRESO
                          IL GRUPPO
                          INTERVENTO
                          ARCHEOLOGIA
                          SUBACQUEA
                          SICILIA E
                          DEL CENTRO
                          REGIONALE
                          PER
                          L'INVENTARIO
                          , LA
                          CATALOGAZION
                          E E LA
                          DOCUMENTAZIO
                          NE GRAFICA,
                          FOTOGRAFICA,
                          AEROFOTOGRAF
                          ICA E
                          AUDIOVISIVA.
  L.R.   5 2 1  3 2 3773  CONTRIBUTI   ET  1    800.000,    0,00 0,
  66/19              08   IN FAVORE                   00         00
  75,                     DEI COMUNI
  ART.                    PER LE
  1,                      ATTIVITA' DI
  COMMA                   CARATTERE
  1                       CULTURALE,
  LETT                    ARTISTICO E
  C)                      SCIENTIFICO
                          DI
                          PARTICOLARE
                          RILEVANZA  E
                          LA
                          CATALOGAZION
                          E LIBRARIA E
                          DOCUMENTALE.
                          (PARTE
                          CAPITOLO
                          377703)
   L.R.  5 2 1  3 2 3777  CONTRIBUTI   BT  1    900.000,    0,00 0,
  66/19              03   IN FAVORE DI                00         00
  75,                     ACCADEMIE,
  ART 1                   ENTI,
                          ISTITUZIONI
                          ED
                          ASSOCIAZIONI
                          CULTURALI E
                          SCIENTIFICHE
                          AVENTI SEDE
                          IN SICILIA
                          PER LE
                          FINALITA' DI
                          CARATTERE
                          CULTURALE,
                          ARTISTICO E
                          SCIENTIFICO
                          DI
                          PARTICOLARE
                          RILEVANZA.
  L.R.   5 1 1  3 2 3777  CONTRIBUTI   BT  1    500.000,    0,00 0,
  44/19              13   AD ENTI                     00         00
  85                      MORALI ED
  ART.1                   ECCLESIASTIC
  1                       I PER LA
                          RIPARAZIONE
                          ED IL
                          RESTAURO
                          NECESSARI AL
                          FUNZIONAMENT
                          O DI
                          STRUMENTI
                          MUSICALI
                          ANTICHI E/O
                          DI VALORE
                          ARTISTICO.
  L.R.   1 2 1  6 2 1833  TRASFERIMENT BT  1    1.500.00    0,00 0,
  9/202  2           76   I IN FAVORE               0,00         00
  1,                      DELLE CITTA'
  ART.                    METROPOLITAN
  41                      E E LIBERI
                          CONSORZI
                          COMUNALI PER
                          GARANTIRE I
                          SERVIZI
                          INTEGRATIVI
                          MIGLIORATIVI
                          ED
                          AGGIUNTIVI A
                          FAVORE DEGLI
                          STUDENTI CON
                          DISABILITA'
                          DELLE SCUOLE
                          SECONDARIE
                          DI SECONDO
                          GRADO.
  L.R.   1 2 1  6 2 1833  TRASFERIMENT BT       2.000.00    0,00 0,
  29/20  2           84   I AI COMUNI               0,00         00
  21,                     PER LE
  ART.                     ATTIVITA'
  15,                     DI
  C. 1                    ASSISTENZA
                          IGIENICO-
                          PERSONALE ED
                          ASSISTENZA
                          ALLA
                          COMUNICAZION
                          E  (ASACOM)
                          AGLI ALUNNI
                          CON
                          DISABILITA'
                          DELLE SCUOLE
                          COMUNALI
                          DELL'INFANZI
                          A, PRIMARIE
                          E SECONDARIE
                          DI PRIMO
                          GRADO
  L.R.   1 2 1  6 2 1838  FONDO PER LA BA  1    10.000.0    0,00 0,
  8/201  2           08   DISABILITA'   T          00,00         00
  7                       E PER LA NON
  ART.                    AUTOSUFFICIE
  9, C.                   NZA - FONDI
  2,                      REGIONALI
  LETT
  A),
  B),
  C.9,
  C. 10
  L.R.   8 1 1  8 2 2700  FONDO        ET  1    6.000.00    0,00 0,
  25/20              14   PROGETTAZION              0,00         00
  24,                     E, PER LA
  ART.2                   REALIZZAZION
  5                       E DI NUOVE
                          OPERE
                          PUBBLICHE,
                          DI
                          MANUTENZIONE
                          STRAORDINARI
                          A, DI
                          RIQUALIFICAZ
                          IONE E
                          COMPLETAMENT
                          O DI OPERE E
                          INFRASTRUTTU
                          RE, DI OPERE
                          DI
                          MIGLIORAMENT
                          O E
                          ADEGUAMENTO
                          SISMICO DI
                          ENTI
                          PUBBLICI, DI
                          CULTO E
                          GESTORI DI
                          BENI
                          PUBBLICI E/O
                          CONFISCATI
                          ALLA MAFIA
  L.R.   1 4 1  8 2 2700  EROGAZIONI   ET  1    1.270.00    0,00 0,
  31/20  0           39   ALL'ENTE                  0,00         00
  25,                     NAZIONALE
  ART.                    CIVILE
  4, C.                   (ENAC) PER
  3                       L'ASSUNZIONE
                          DEGLI ONERI
                          DI SERVIZIO
                          PUBBLICO PER
                          I
                          COLLEGAMENTI
                          DEI SERVIZI
                          DI LINEA TRA
                          GLI SCALI
                          AEROPORTUALI
                          DELLA
                          SICILIA E
                          QUELLI DELLE
                          ISOLE MINORI
                          SICILIANE DI
                          LAMPEDUSA E
                          PANTELLERIA
  L.R.   9 8 1  8 2 2737  CONTRIBUTI A BT  1    250.000,    0,00 0,
  9/202              13   PERSONE                     00         00
  1,                      FISICHE PER
  ART.                    LA
  87                      ROTTAMAZIONE
                          DI VEICOLI
                          USATI DI
                          CLASSE DA
                          EURO 0 A
                          EURO 3 E PER
                          IL
                          CONSEGUENTE
                          ACQUISTO DI
                          VEICOLI CON
                          ALIMENTAZION
                          E ELETTRICA
                          O IBRIDA DI
                          CLASSE EURO
                          6.
  L.R.   1 3 1  8 2 4765  SPESE PER    BT  1        0,00  2.300. 0,
  N. 9   0           20   L'ESPLETAMEN                    000,00 00
  DEL                     TO DEI
  07/05                   SERVIZI DI
  /2015                   COLLEGAMENTO
  ,                       MARITTIMO
  ART.                    CON LE ISOLE
  26;                     MINORI. (EX
  L.R.                    CAP.
  9/202                   478110).
  0,
  ART.
  14,
  C. 1;
  L.R.
  2/202
  3
  ART.
  6, C.
  3
  LR     1 2 1  8 2 4765  SPESE PER    BT  1    12.579.2    0,00 0,
  19/20  0           21   L'ESPLETAMEN             94,33         00
  05,                     TO DEI
  ART.                    SERVIZI DI
  27,                     TRASPORTO
  C. 6                    PUBBLICO
  ;                       LOCALE. (EX
  L.R.                    CAP. 478104)
  9/202
  1
  ART.
  86;
  L.R.1
  3/202
  2
  ART.
  6, C.
  4;
  LR.
  2/202
  3
  ART.
  6, C.
  1 E
  ART.
  26,
  C.
  36;
  L.F.
  1/202
  6,
  ART
  47
  L.R.   4 6 1  9 2 3725  SPESE PER    ET  1    300.000,    0,00 0,
  3/202              66   INIZIATIVE                  00         00
  4,                      DIRETTAMENTE
  art.3                   PROMOSSE PER
                          SOSTENERE
                          MANIFESTAZIO
                          NI ED EVENTI
                          ORGANIZZATI,
                          ANCHE
                          TRAMITE
                          SOGGETTI
                          TERZI, DALLE
                          ISTITUZIONI
                          SCOLASTICHE
                          DI OGNI
                          ORDINE E
                          GRADO, DALLE
                          UNIVERSITÀ E
                          DAGLI ENTI
                          DI RICERCA
  L.R.   4 2 1  9 2 3733  CONTRIBUTO   BT  1    300.000,    0,00 0,
  152/1              04   ALL'ISTITUTO                00         00
  980                     PER CIECHI
  ART.1                    DI
  ART                     PALERMO
  34
  L.R.   4 4 1  9 2 3733  FONDO        BT  1    1.000.00    0,00 0,
  6/200              15   DESTINATO AL              0,00         00
  0                       FUNZIONAMENT
  ART.7                   O
  , C.                    AMMINISTRATI
  7                       VO E
                          DIDATTICO
                          DELLE
                          ACCADEMIE DI
                          BELLE ARTI E
                          DEI
                          CONSERVATORI
                          DI MUSICA
                          STATALI.
   L.R.  4 4 1  9 2 3733  CONTRIBUTO   BT  1    3.000.00    0,00 0,
  26/19              24   AL   IV POLO              0,00         00
  98,                     UNIVERSITARI
  ART.                    O SICILIANO
  15,                     DI ENNA.
  C. 1
  BIS
  L.R.   1 1 1  1 2 1425  SPESE PER LA BT  1    200.000,    0,00 0,
  32/20  6      0    19   VALORIZZAZIO                00         00
  00,                     NE DEI
  ART.                    PRODOTTI
  126                     AGRICOLI
                          SICILIANI E
                          DI PRIMA
                          TRASFORMAZIO
                          NE AGRICOLA.
                          GESTIONE
                          DELLA
                          PROMOZIONE E
                          DELL'IMMAGIN
                          E DEGLI
                          STESSI SUI
                          MERCATI DI
                          CONSUMO IN
                          ITALIA ED
                          ALL'ESTERO.
  L.R.   1 1 1  1 2 1433  CONTRIBUTI   ET  1    500.000,    0,00 0,
  13/20  6      0    36   AD                          00         00
  22,                     AMMINISTRAZI
  ART.                    ONI LOCALI
  13,                     PER LA
  C.70                    RAZIONALIZZA
                          ZIONE DEGLI
                          INTERVENTI
                          NEL SETTORE
                          AGRICOLO E
                          AGROALIMENTA
                          RE.
  L.R.   1 1 1  1 2 1433  CONTRIBUTI   ET  1    200.000,    0,00 0,
  13/20  6      0    37   AD IMPRESE                  00         00
  22,                     PER LA
  ART.                    RAZIONALIZZA
  13,                     ZIONE DEGLI
  C.70                    INTERVENTI
                          NEL SETTORE
                          AGRICOLO E
                          AGROALIMENTA
                          RE.
  L.R.   1 1 1  1 2 1473  SOMME        BT  1    590.000,    0,00 0,
  88/19  6      0    14   DESTINATE AL                00         00
  82,                     FUNZIONAMENT
  ART.                    O DEI
  5                       CONSORZI
  L.R.                    GIA'
  9/202                   COSTITUITI
  1,                      AI SENSI
  ART.                    DELL'ART.5
  65                      DELLA LEGGE
                          REGIONALE 5
                          AGOSTO 1982,
                          N.88.
  L.R.   1 1 2  1 2 5420  CONTRIBUTI   ET  1    500.000,    0,00 0,
  3/202  6      0    95   IN CONTO                    00         00
  5,                      CAPITALE PER
  ART                     LA
  25,                     RAZIONALIZZA
  COMMA                   ZIONE DEGLI
  1                       INTERVENTI
                          NEL SETTORE
                          AGRICOLO ED
                          AGROALIMENTA
                          RE AD
                          AMMINISTRAZI
                          ONI LOCALI
                          ED ALTRI
                          ENTI
                          PUBBLICI.
  L.R.   1 1 1  1 5 1553  SPESE DI     BT  1    200.000,    0,00 0,
  2/202  6      0    68   PROMOZIONE E                00         00
  3                       PROPAGANDA
  ART.                    PER UNA PIÙ
  26,                     DIFFUSA
  C. 90                   CONOSCENZA
                          DEI VALORI
                          ECOLOGICI,
                          NATURALISTIC
                          I E
                          CULTURALI
                          DEI BOSCHI,
                          IVI COMPRESE
                          QUELLE PER
                          CONFERENZE E
                          CONVEGNI.
  L.R.   9 5 1  1 2 4433  TRASFERIMENT BT  1    180.000,    0,00 0,
  14/19         2    02   I A FAVORE                  00         00
  88                      DEGLI ENTI
  ART.4                   GESTORI
  8                       DELLE
                          RISERVE
                          NATURALI PER
                          SPESE DI
                          IMPIANTO E
                          DI GESTIONE.
  L.R.   9 2 1  1 2 4433  CONTRIBUTO   ET  1    200.000,    0,00 0,
  16/20         2    22   IN FAVORE                   00         00
  22,                     DEI GRUPPI
  ART.                    RICERCA
  13,                     ECOLOGICA
  C. 16                   SICILIA PER
                          LA
                          DIVULGAZIONE
                          SCIENTIFICA
                          NELLE SCUOLE
                          RELATIVAMENT
                          E ALLA
                          TRANSIZIONE
                          ECOLOGICA E
                          L'EDUCAZIONE
                          AMBIENTALE
  L.R.   9 2 2  1 2 5500  CONTRIBUTI   ET  1    5.000.00    0,00 0,
  1/202         2    79   AI COMUNI                 0,00         00
  5,                      PER LA
  ART                     RIGENERAZION
  8, C.                   E DI AREE E
  2                       POLMONI
                          VERDI,
                          PARCHI
                          URBANI, ORTI
                          URBANI E
                          IMPIANTI DI
                          VERDE
                          PENSILE AL
                          FINE DI
                          PREVENIRE
                          INCENDI,
                          MITIGARE GLI
                          ECCESSI
                          TERMICI CHE
                          CARATTERIZZA
                          NO IN
                          PARTICOLARE
                          L'AMBIENTE
                          URBANO E
                          FAVORIRE
                          L'INCREMENTO
                          DEI LIVELLI
                          DI
                          PERMEABILITÀ
                          DEI SUOLI
                          PER
                          FACILITARE
                          L'ASSORBIMEN
                          TO DELLE
                          ACQUE
                          PIOVANE,
                          MEDIANTE LA
                          RIQUALIFICAZ
                          IONE DEGLI
                          STESSI.
  L.R.   9 5 2  1 2 8424  TRASFERIMENT BT  1    1.000.00    0,00 0,
  14/19         2    51   I IN CONTO                0,00         00
  88                      CAPITALE  A
  ART.4                   FAVORE DEGLI
  8                       ENTI PARCO
                          PER IL
                          RAGGIUNGIMEN
                          TO DELLE
                          ALTRE
                          FINALITA'
                          ISTITUZIONAL
                          I.(PARTE
                          CAPITOLO
                          443301)
  L.R.   5 2 1  1 2 3773  SOMMA        BT  1    350.000,    0,00 0,
  1/199         3    14   DESTINATA                   00         00
  3                       ALLA
  ART.1                   PARTECIPAZIO
                          NE DELLA
                          REGIONE
                          SICILIANA
                          ALL'ASSOCIAZ
                          IONE ENTE
                          TEATRO DI
                          SICILIA
                          STABILE DI
                          CATANIA,
                          QUALE
                          CONTRIBUTO
                          ALLE SPESE
                          DI GESTIONE.
  L.R.   5 2 1  1 2 3773  CONTRIBUTO   BT  1    500.000,    0,00 0,
  19/19         3    16   ANNUO A                     00         00
  86                      FAVORE
  ARTT.                   DELL'ENTE
  1 -4                    AUTONOMO
                          REGIONALE
                          TEATRO
                          MASSIMO
                          VINCENZO
                          BELLINI DI
                          CATANIA.
  L.R.   5 2 1  1 2 3773  CONTRIBUTO   BT  1    500.000,    0,00 0,
  19/19         3    17   PER                         00         00
  86                      L'ATTIVITA'
  ART.1                   E LA
  7                       PROGRAMMAZIO
                          NE DELLE
                          STAGIONI
                          TEATRALI
                          DELL'ENTE
                          AUTONOMO
                          REGIONALE
                           TEATRO DI
                          MESSINA,
                          PER LA
                          GESTIONE
                          DELLA
                          STRUTTURA
                          TEATRALE
                          NONCHE' PER
                          LA
                          STABILIZZAZI
                          ONE
                          DELL'ORCHEST
                          RA DEL
                          TEATRO
                          VITTORIO
                          EMANUELE DI
                          MESSINA.
  L.R.   5 2 1  1 2 3781  FONDO        BT  1           -    0,00 0,
  16/20         3    07   REGIONALE             440.127,         00
  07,                     PER IL                      50
  ART.                    CINEMA E
  3                       L'AUDIOVISIV
                          O DA
                          DESTINARE
                          ALLE
                          SOCIETA' DI
                          PRODUZIONE.
  L.R.   7 1 1  1 2 4725  SPESE        BT  1    7.000.00    0,00 0,
  32/20         3    14   DIRETTE AD                0,00         00
  00,                     INCREMENTARE
  ART                     IL MOVIMENTO
  35                      TURISTICO
  L.R.                    VERSO LA
  2/200                   REGIONE ED
  2,                      IL TURISMO
  ART.                    INTERNO.
  39
  L.R.   7 1 1  1 2 4733  CONTRIBUTO   BT  1    240.000,    0,00 0,
  13/20         3    26   CONCESSO                    00         00
  22,                     ALL'UNIONE
  ART.                    DEI COMUNI
  13,                     PAESI DEI
  C. 59                   NEBRODI AL
                          FINE DI
                          FAVORIRE LA
                          PROMOZIONE
                          TURISTICA,
                          CULTURALE,
                          SOCIALE E
                          SCOLASTICA
                          DEL
                          TERRITORIO
                          NEBROIDEO.
  L.R.   7 1 1  1 2 4737  CONTRIBUTO   BT  1    1.600.00    0,00 0,
  33/19         3    02   ANNUO PER                 0,00         00
  96                      L'ORGANIZZAZ
  ART.3                   IONE, LA
  8                       PROMOZIONE E
                          LA GESTIONE
                          DELLE
                          MANIFESTAZIO
                          NI  TAORMINA
                          ARTE ,
                          NONCHE' PER
                          LA
                          PROSECUZIONE
                          DELLE
                          ATTIVITA'
                          DELLA
                          FONDAZIONE
                          TAORMINA
                          ARTE
                          SICILIA. (EX
                          CAP. 47719)
  L.R.   7 1 1  1 2 4737  CONTRIBUTO   BT  1    200.000,    0,00 0,
  33/19         3    03   ANNUO PER                   00         00
  96                      L'ORGANIZZAZ
  ART.3                   IONE, LA
  8                       PROMOZIONE E
                          LA GESTIONE
                          DELLE
                           ORESTIADI
                          DI
                          GIBELLINA  ,
                          NONCHE' PER
                          LO
                          SVOLGIMENTO
                          DI TUTTE LE
                          ATTIVITA'
                          PREVISTE
                          DALLO
                          STATUTO
                          DELLA
                          FONDAZIONE
                           ISTITUTO DI
                          ALTA CULTURA
                          ORESTIADI .
                          (EX CAP.
                          47721)
  L.R.   5 2 1  1 2 4737  CONTRIBUTO   BT  1    500.000,    0,00 0,
  33/19         3    07   ANNUO ALLA                  00         00
  66                      FONDAZIONE
                          ORCHESTRA
                          SINFONICA
                          SICILIANA.
                          (EX CAP.
                          48001) .
  L.R.   5 2 1  1 2 4737  CONTRIBUTI   BT  1    500.000,    0,00 0,
  7/197         3    08   DA                          00         00
  2                       CORRISPONDER
  ART.1                   E ALLA
  1                       FONDAZIONE
                          TEATRO
                          MASSIMO DI
                          PALERMO. (EX
                          CAPP. 48002
                          E 48008).
  L.R.   5 2 1  1 2 4737  FONDO UNICO  BT  1    1.000.00    0,00 0,
  9/201         3    42   REGIONALE                 0,00         00
  5,                      PER LO
  ART.                    SPETTACOLO
  65                      (FURS)
                          FINALIZZATO
                          A SOSTENERE
                          ED
                          INCREMENTARE
                          LE ATTIVITA'
                          DI ENTI,
                          ASSSOCIAZION
                          I,COOPERATIV
                          E E
                          FONDAZIONI
                          CHE ABBIANO
                          SEDE LEGALE
                          IN SICILIA
                          DA ALMENO
                          TRE ANNI E
                          SIANO
                          OPERANTI NEI
                          SETTORI DEL
                          TEATRO,
                          DELLA
                          MUSICA,
                          DELLA DANZA
                          NONCHE'
                          L'ISTITUTO
                          NAZIONALE
                          PER IL
                          DRAMMA
                          ANTICO -
                          FONDAZIONE
                          ONLUS
                          (I.N.D.A.)
                          CON SEDE
                          AMMINISTRATI
                          VA ED
                          OPERATIVA IN
                          SIRACUSA(
                          fondo di cui
                          ai capp.
                          473738-
                          473739-
                          470024)
  L.R.   7 1 1  1 2 4737  CONTRIBUTO   BT  1    500.000,    0,00 0,
  9/202         3    52   IN FAVORE                   00         00
  1                       DELLA
  ART.                    FONDAZIONE
  79                      TAORMINA
                          ARTE SICILIA
                          DA DESTINARE
                          IN PARI
                          QUOTA AL
                          SUPPORTO DEL
                          TAOBUK
                          FESTIVAL E
                          DEL TAORMINA
                          FILM FEST.
  L.R.   6 1 1  1 2 4737  FONDO        BT  1    2.000.00    0,00 0,
  2/202         3    61   REGIONALE                 0,00         00
  3,                      PER LO SPORT
  ART.                    FINALIZZATO
  26,                     A PROMUOVERE
  C.                      LA PRATICA
  61,                     SPORTIVA PER
  63                      I RAGAZZI
                          DAI 6 AI 16
                          ANNI
                          ATTRAVERSO
                          L'EROGAZIONE
                          DI APPOSITI
                          VOUCHER DA
                          UTILIZZARE
                          PER LA
                          PARTECIPAZIO
                          NE ALLE
                          ATTIVITÀ
                          SPORTIVE O
                          AI CORSI
                          ORGANIZZATI
                          DA SOCIETÀ O
                          ASSOCIAZIONI
                          SPORTIVE
                          DILETTANTIST
                          ICHE
                          AFFILIATE A
                          FEDERAZIONI
                          SPORTIVE,
                          DISCIPLINE
                          ASSOCIATE,
                          ENTI DI
                          PROMOZIONE
                          SPORTIVA E
                          RICONOSCIUTI
                          DAL CONI O
                          DAL CIP
                             TOTALE            77.305.6  2.300.  0,
                                                 09,01   000,00  00

       26.  L'autorizzazione di spesa di cui spesa di cui  al
     comma  1  dell'articolo  59  della  legge  regionale   5
     gennaio  2026,  n.  1  - Tabella   A   -  (Missione  20,
     Programma  3,  capitolo 215704) è incrementata  di  euro
     38.844.130,74 per l'esercizio finanziario 2026, di  euro
     282.714.499,18  per l'esercizio finanziario  2027  e  di
     euro 258.636.499,18 per l'esercizio finanziario 2028.

                              Art. 124.
                Variazioni al bilancio della Regione

       1.  Nello  stato  di previsione dell'entrata  e  della
     spesa   del   bilancio  della  Regione  per  l'esercizio
     finanziario  2026  e  per  il  triennio  2026-2028  sono
     introdotte  le  variazioni di cui alle  annesse  tabelle
      A     e    B    comprensive   di   quelle   discendenti
     dall'applicazione  delle  disposizioni  della   presente
     legge.

                              Art. 125.
                          Norma finanziaria

       1.  Ai  maggiori  oneri derivanti  dalle  disposizioni
     della   presente   legge,  pari   a   complessivi   euro
     1.010.563.591,19 per l'esercizio finanziario 2026,  euro
     304.536.499,18 per l'esercizio finanziario 2027 ed  euro
     267.236.499,18  per  l'esercizio  finanziario  2028,  si
     provvede:

       a) per l'esercizio finanziario 2026 mediante:

       1)   le maggiori entrate per l'importo complessivo  di
     euro 705.793.991,00 di cui:

       -   Titolo   1,  Tipologia  103,  capitolo  1023   per
     l'importo di 515.793,991,00;

       -   Titolo   1,  Tipologia  103,  capitolo  1026   per
     l'importo di 150.000.000,00;

       -   Titolo   1,  Tipologia  101,  capitolo  1218   per
     l'importo di 40.000.000,00;

       2)  le riduzioni di spesa per l'importo complessivo di
     304.769.600,19 di cui:

       -  euro  264.336.499,18 quale azzeramento dei capitoli
     del  disavanzo  (capitoli 000004 -  000006  -  000015  -
     000017);

       -  euro 24.433.101,01 derivanti dalla riduzione  delle
     autorizzazioni  di spesa discendenti dalle  disposizioni
     della  presente legge (articolo 12 Missione 9, Programma
     4,  capitolo 646201, articolo 57, comma 1 (Missione  16,
     Programma  1,  capitolo 140076), articolo 123  comma  25
     (Missione 1, Programma 2, capitolo 104519 - Missione  5,
     Programma 2, capitolo 378107);

       -  euro  16.000.000,00 quale riduzione della  Missione
     1,  Programma  10, capitolo 190001 e della  Missione  8,
     Programma 2, capitolo 742802;

       b) per l'esercizio finanziario 2027 mediante:

       1)    le   maggiori   entrate  per  complessivi   euro
     2.900.000,00  a  seguito delle disposizioni  di  cui  ai
     commi  1,  2, e 3 dell'articolo 64 della presente  legge
     (Titolo  3,  Tipologia  300) e dell'articolo  121  della
     presente legge (Titolo 3, Tipologia 300);

       2)  le riduzioni di spesa per l'importo complessivo di
     301.636.499,18 di cui:

       -  euro  264.336.499,18 quale azzeramento dei capitoli
     del  disavanzo  (capitoli 000004 -  000006  -  000015  -
     000017);

       -  euro 37.300.000,00 derivanti dalla riduzione  delle
     autorizzazioni  di spesa discendenti dalle  disposizioni
     della   presente   legge  (comma  6  dell'articolo   123
     (Missione  8, Programma 2, capitolo 673340) e  comma  15
     dell'articolo  (Missione  l,  Programma   11,   capitolo
     511603);

       c) per l'esercizio finanziario 2028 mediante:

       1)    le   maggiori   entrate  per  complessivi   euro
     2.900.000,00  a  seguito delle disposizioni  di  cui  ai
     commi  1,  2, e 3 dell'articolo 64 della presente  legge
     (Titolo  3,  Tipologia  300) e dell'articolo  121  della
     presente legge (Titolo 3, Tipologia 300);

       2)  le riduzioni di spesa per l'importo complessivo di
     euro  264.336.499,18 quale azzeramento dei capitoli  del
     disavanzo (capitoli 000004 - 000006 - 000015 - 000017).

                              Art. 126.
                             Norma finale

       1.  La  presente legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     ufficiale della Regione siciliana.

       2.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.

                         LAVORI PREPARATORI


     Disegno  di  legge  n.  1200  -   Disposizioni  per   la
     coesione  e  la  crescita. Variazioni al bilancio  della
     Regione  siciliana  per l'esercizio finanziario  2026  e
     per il triennio 2026-2028 .

     Iniziativa governativa: presentato dal Presidente  della
     Regione   (Schifani)  il  10  agosto  2026  su  proposta
     dell'Assessore per l'economia (Dagnino).

     Trasmesso alla Commissione  Bilancio' (II) il 28  agosto
     2026.

     Esaminato  dalla Commissione nelle sedute n. 228  dell'8
     settembre  2026, n. 230 del 22 settembre  2026,  n.  231
     del 23 settembre 2026, n. 232 del 28 settembre 2026,  n.
     233  del  29  settembre 2026, n. 234  del  29  settembre
     2026,  n.  235  del 30 settembre 2026,  n.  236  del  30
     settembre 2026, n. 237 dell'1 ottobre 2026, n.  238  del
     5  ottobre 2026, n. 239 del 6 ottobre 2026 e n. 240  del
     6 ottobre 2026.

     Esitato  per  l'Aula nella seduta n. 240 del  6  ottobre
     2026.

     Relatore: on. Dario Letterio Daidone.

     Discusso dall'Assemblea nella seduta n.