Disegno di Legge n. 1200 del 10-08-2026 Disposizioni per la coesione e la crescita. Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028

Scrivi il tuo parere o il tuo suggerimento sulla Proposta di Legge

Testo della Proposta di Legge

                    ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA


(n. 1200/A)


DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)


Disposizioni per la coesione e la crescita. Variazioni
al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio
finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028


----O----


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA

BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze,
controllo della spesa
regionale ed extraregionale, partecipazioni regionali,
credito e risparmio'

Composta dai deputati:

Daidone Letterio Dario, presidente e relatore; La Rocca
Margherita, vicepresidente; Venezia Sebastiano,
vicepresidente; Caronia Maria Anna, segretaria; Abbate
Ignazio; Assenza Giorgio; Cirrone Cipolla Rosa;
Cracolici Antonino; Di Mauro Giovanni; Di Paola Nunzio;
Intravaia Marco; La Vardera Ismaele; Sciotto Matteo.

Presentata il 6 ottobre 2026

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge reca una serie di
variazioni di spesa relative a misure e finanziamenti
esistenti e altresì nuovi interventi per la crescita e
lo sviluppo.

In particolare, l'articolo 1 costituisce nel Fondo
Sicilia un plafond per azzerare gli interessi, per tre
anni e fino a 3.000 euro annui, sui mutui prima casa
accesi dal 2026 da giovani sotto i 40 anni, residenti
in Sicilia e con ISEE inferiore a 35.000 euro. Il 10
per cento è riservato alle aree interne. A tal fine è
autorizzata la spesa di 9.000 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 2 incrementa di 10.000 migliaia di euro
per il 2026 il plafond per l'abbattimento dei tassi sui
mutui di microimprese e PMI previsto dalla legge
regionale n. 23/2024. Le risorse servono a far scorrere
la graduatoria già formata.

L'articolo 3 incrementa di 9.000 migliaia di euro per
il 2026 il plafond per l'abbattimento degli interessi
sui prestiti al consumo previsto dall'art. 38 della
legge regionale n. 3/2025. Eleva inoltre da 30.000 a
35.000 euro il limite previsto dalla stessa norma.

L'articolo 4 istituisce un fondo per contributi pari
al 50 per cento degli interessi pagati nel 2024 e nel
2025 sui mutui prima casa a tasso variabile, fino a
1.500 euro annui. I beneficiari sono i residenti con
ISEE inferiore a 35.000 euro e il 10 per cento è
riservato alle aree interne. A tal fine è autorizzata
la spesa di 9.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 5 integra di 4.000 migliaia di euro per il
2026 il plafond del Fondo Sicilia per i finanziamenti
agevolati alle PMI del commercio.

L'articolo 6 riscrive l'articolo 12 della legge
regionale n. 20/1999 e prevede contributi a sportello
fino all'80 per cento della spesa, e comunque non oltre
50.000 euro, per impianti di videosorveglianza e
sicurezza anticrimine contro le estorsioni. A tal fine
è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 7 concede contributi straordinari ai
consorzi di bonifica di Agrigento, Enna e Palermo, per
circa 7.900 migliaia di euro complessivi, per
estinguere debiti e procedure esecutive derivanti da
contenziosi. Gli atti vanno trasmessi alla Corte dei
conti.

L'articolo 8 autorizza il Dipartimento
dell'agricoltura a spendere 150 migliaia di euro per
beni e servizi e altri 150 migliaia di euro per
investimenti nel settore agricolo e agroalimentare, per
il 2026.

L'articolo 9 prevede la regolarizzazione catastale
dei terreni del demanio forestale. A tal fine è
autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 10 finanzia la progettazione degli
impianti del Piano regionale di gestione dei rifiuti
relativi alle piattaforme di selezione e recupero delle
tre città metropolitane. Le risorse sono assegnate
all'Ufficio speciale per la gestione del ciclo dei
rifiuti. A tal fine è autorizzata la spesa di 18.000
migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 11 prevede due erogazioni per il 2026
nell'ambito idrico di Agrigento: 1.000 migliaia di euro
all'AICA per i maggiori costi dell'approvvigionamento
idrico estivo; 1.000 migliaia di euro all'ATI per
installare i contatori, con obbligo di trasmettere alla
Commissione ARS il cronoprogramma.

L'articolo 12 modifica l'articolo 10 della legge
regionale n. 16/2022. Riconosce a Siciliacque un
contributo straordinario di circa 19.000 migliaia di
euro a compensazione della morosità dei comuni ex EAS
di Trapani e Messina per il periodo 2024-primo
trimestre 2026; elimina inoltre la maggiorazione degli
interessi legali.

L'articolo 13 istituisce un programma straordinario
per la pulizia e la manutenzione delle pertinenze
stradali, attuato sulla base di un piano annuale degli
interventi. Consente inoltre ai comuni di intervenire
anche nei comuni confinanti. A tal fine è autorizzata
la spesa di 5.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 14 prevede contributi per il pagamento dei
canoni di locazione ai nuclei familiari con ISEE fino a
15.639,46 euro, suddivisi in due fasce e con importi
massimi rispettivamente di 3.098,74 e 2.324,05 euro. I
contributi non sono cumulabili con altri sostegni. A
tal fine è autorizzata la spesa di 8.000 migliaia di
euro per il 2026.

L'articolo 15 prevede la manutenzione di secondo
livello dei treni di proprietà regionale. A tal fine è
autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 16 incrementa di 5.230 migliaia di euro
per il 2026 le risorse per i collegamenti aerei da e
per la Sicilia.

L'articolo 17 estende agli specialisti ambulatoriali
interni e alle strutture territoriali le prestazioni
aggiuntive per l'abbattimento delle liste d'attesa
previste dall'articolo 9 della legge regionale n.
29/2025. Destina inoltre risorse agli erogatori privati
convenzionati, ripartite in base alle discipline più
critiche. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.000
migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 18 destina all'ASP di Caltanissetta le
risorse per la progettazione del nuovo ospedale di
Gela, DEA di primo livello. A tal fine è autorizzata la
spesa di 16.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 19 incrementa di 10.000 migliaia di euro
per il 2026 il fondo per il trattamento accessorio del
personale regionale non dirigenziale, per avvicinarlo a
quello delle amministrazioni statali.

L'articolo 20 prevede l'esproprio per pubblica
utilità di alcune particelle a Polizzi Generosa
funzionali al compendio confiscato Verbumcaudo». A tal
fine è autorizzata la spesa di 322.699,75 euro per il
2026.

L'articolo 21 destina risorse ai parchi archeologici
con minori entrate da biglietti, per la manutenzione e
la prevenzione degli incendi. A tal fine è autorizzata
la spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 22 riscrive la disciplina della Consulta
dei Siciliani all'estero, istituita presso
l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro, ridefinendone funzioni e composizione.
Abroga inoltre gli artt. 2, 3, 4 e 4-bis della legge
regionale n. 55/1980.

L'articolo 23 prevede un contributo straordinario,
fino al 31 dicembre 2026, per i dipendenti e l'indotto
del centro commerciale Conca d'Oro di Palermo colpiti
dall'incendio. Il contributo copre la differenza tra la
retribuzione ordinaria e quanto effettivamente
percepito, fino a 1.000 euro mensili. A tal fine è
autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 24 modifica il comma 1 dell'articolo 14
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22. Oggi la
norma consente l'incarico presso un'altra» IPAB; la
modifica lo estende a due» Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza.

L'articolo 25 istituisce un fondo per progetti di
incontro tra domanda e offerta di lavoro per i
lavoratori stranieri, riservato agli enti del Terzo
settore in possesso di specifici requisiti. A tal fine
è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 26 interviene sull'articolo 1 della legge
regionale n. 1/2026, in materia di incentivi a sostegno
delle assunzioni a tempo indeterminato, prevedendo
l'innalzamento del contributo dal 10 al 15% per ogni
assunzione a tempo indeterminato anche nel caso di
trasformazione di contratto a termine. Prevede,
inoltre, l'incremento del contributo al 25% nel caso di
assunzione di lavoratori in possesso di determinati
requisiti.

L'articolo 27 interviene sull'articolo 2 della legge
regionale n. 1/2026, in materia di incentivi a sostegno
delle assunzioni connesse a progetti di investimento,
prevedendo l'innalzamento del contributo dal 10 al 15%
dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati
per effetto dell'investimento. Prevede, inoltre,
l'incremento del contributo al 30% nel caso di
assunzione di lavoratori in possesso di determinati
requisiti.

L'articolo 28 apporta modifiche alla legge regionale
n. 8/2018 in materia di competenze dell'Autorità di
bacino del distretto idrografico della Sicilia
prevedendo il riferimento all'aggiornamento del P.A.I.S
e alla piattaforma ReNDis e prevede il rifinanziamento
di 200 migliaia di euro per il triennio 2026-2028.

L'articolo 29 autorizza, per il 2026, una spesa di
2.000 migliaia di euro, tramite il Dipartimento
regionale della Protezione civile, per la
progettazione, l'adeguamento e la messa in sicurezza
delle strutture cimiteriali nel cimitero comunale di
Modica, danneggiate anche a seguito dal ciclone
Harry .

L'articolo 30, al fine di sgomberare e smaltire le
macerie derivanti dal crollo di un edificio a Messina
in contrada Pistunina, autorizza per il 2026 una spesa
di 3.000 migliaia di euro da parte del Dipartimento
regionale della Protezione civile, prevedendo che il
Sindaco provveda al rimborso di tali somme all'esito
delle azioni di recupero nei confronti dei
responsabili.

L'articolo 31, modificando l'art. 33, comma 3, della
legge regionale n. 5/2005 nella parte in cui prevede
che l'incarico di Garante dei detenuti è onorifico,
attribuisce allo stesso un trattamento economico da
stabilirsi con decreto del Presidente della Regione. La
spesa autorizzata è di 20 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 32 accorda al Comune di Comiso un
contributo di 50 migliaia di euro per il 2026, per le
finalità della legge regionale n. 5/2026.

L'articolo 33 prevede l'adesione della Regione
siciliana alle celebrazioni per il millenario di
Guglielmo il Conquistatore, in collaborazione con la
Regione Normandia. Gli obiettivi sono la valorizzazione
dei beni normanni e dell'itinerario arabo-normanno
UNESCO e il turismo culturale. A tal fine è autorizzata
la spesa è di 300 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 34 prevede la promozione, da parte del
Dipartimento regionale dei beni culturali, di un
progetto di tutela, valorizzazione e fruizione dei siti
Liberty, Art Nouveau ed eclettici attraverso
l'istituzione degli itinerari Tour Palermo Liberty e
Tour Sicilia Liberty. A tal fine è autorizzata la
spesa di 200 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 35 autorizza, per il 2026, in occasione
del centesimo anniversario della nascita di Rosa
Balistreri, un finanziamento di 100 migliaia di euro in
favore del centro studi Tradizioni popolari Alberto
Favara di Palermo, per la costituzione e il
funzionamento della Casa siciliana dei Cantastorie.

L'articolo 36 riconosce alla fondazione Pontificia
Facoltà Teologica San Giovanni Evangelista un
contributo di 300 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2026.

L'articolo 37 prevede il riconoscimento, da parte
della Regione, della fondazione Gal Hassin di Isnello
quale centro di eccellenza per le scienze astronomiche
e stanzia risorse pari a 150 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2026.

L'articolo 38 prevede che la composizione del
consiglio di amministrazione della Fondazione Villa De
Pasquale scenda da cinque a tre membri, tutti di
nomina dell'Assessore regionale per i beni culturali.
Viene, inoltre, introdotta la figura del direttore,
nominato dal consiglio di amministrazione su proposta
del Presidente.

L'articolo 39 proroga i termini di avvio e di
rendicontazione di diversi interventi finanziati con
leggi regionali.

L'articolo 40 estende a Polizia locale, Dogane e
Prefetture la gratuità del trasporto extraurbano su
gomma e dispone la vigilanza mensile sul rispetto del
tetto di spesa.

L'articolo 41 destina 1.000 migliaia di euro per il
2026 a comuni, liberi Consorzi e Città metropolitane
per progettare l'adeguamento degli edifici scolastici
ai fini dell'agibilità.

L'articolo 42 stabilisce che i bandi regionali per il
finanziamento di opere edilizie negli edifici
scolastici di ogni ordine e grado debbano riconoscere
un punteggio aggiuntivo o la priorità ai progetti che
includono interventi per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche.

L'articolo 43 prevede un contributo straordinario
agli enti locali per installare impianti di
climatizzazione nelle aule scolastiche: 12.000 migliaia
di euro ai comuni e 4.000 migliaia di euro a liberi
Consorzi e Città metropolitane. A tal fine è
autorizzata la spesa di 16.000 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 44 interviene sull'articolo 26, comma 7,
della legge regionale n. 1/2026, estendendo lo
stanziamento da esso previsto alle finalità di sostegno
abitativo alle giovani coppie e di efficientamento
energetico degli edifici indicate ai commi 2 e 3
dell'articolo 26.

L'articolo 45 riapre i termini fino al 31 dicembre
2026 per presentare domanda di regolarizzazione da
parte di coloro che occupavano senza titolo un alloggio
di edilizia residenziale pubblica al 31 dicembre 2017,
confermando i requisiti previsti dalla normativa
vigente.

L'articolo 46 prevede contributi a fondo perduto per
i maggiori costi del carburante sostenuti nel 2026 dal
trasporto pubblico non di linea: noleggio autobus con
conducente, NCC con autovettura e taxi. A tal fine è
autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 47 istituisce un fondo di 5.000 migliaia
di euro per l'esercizio finanziario 2026, destinato ai
comuni con porti di collegamento per le isole minori,
al fine di realizzare opere viarie, di sicurezza
stradale, infrastrutture portuali di supporto e
parcheggi per mitigare il traffico e favorire la
mobilità sostenibile.

L'articolo 48 autorizza il Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti a
trasferire 500 migliaia di euro, nel 2026, in favore
della società degli interporti siciliani S.p.A. per
attuare il protocollo d'intesa con il comune di
Vittoria sull'acquisizione dell'autoporto comunale.

L'articolo 49 autorizza, per l'esercizio finanziario
2026, il trasferimento di 5.000 migliaia di euro
all'Autorità portuale per la Sicilia occidentale al
fine di consentire gli interventi di dragaggio dello
specchio acqueo del porto rifugio di Gela.

L'articolo 50 autorizza, per l'esercizio finanziario
2026, la spesa di 1.000 migliaia di euro per la
redazione dei piani regolatori dei porti di competenza
della Regione siciliana.

L'articolo 51 istituisce con decreto le commissioni
provinciali espropri in ogni libero Consorzio e Città
metropolitana, disciplina i gettoni di presenza per gli
esperti delle suddette commissioni e prevede un
finanziamento regionale complessivo di 108 migliaia di
euro a supporto delle spese di funzionamento e
trasferta, disponendo infine l'abrogazione del
precedente articolo 3 della legge regionale n. 35/1978.

L'articolo 52, al fine di consentire l'ultimazione
dei lavori dei nuovi uffici giudiziari di Catania,
autorizza la spesa di 1.600 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2026, finalizzata alla
realizzazione delle ulteriori lavorazioni e adeguamenti
indicati dal Genio Civile etneo.

L'articolo 53 autorizza, per l'esercizio finanziario
2026, la spesa di 300 migliaia di euro per
l'attivazione del piano autotrasporti per l'emergenza
Etna, legata all'attività vulcanica, e garantire i
servizi di mobilità e trasporto.

L'articolo 54 autorizza, per l'esercizio finanziario
2026, la spesa di 250 migliaia di euro al fine di
garantire la pubblicazione informatica del Notiziario
regionale sugli appalti e le concessioni da parte
Dipartimento regionale tecnico.

L'articolo 55 prevede il riconoscimento degli scatti
di anzianità e la ricostruzione di carriera del
personale stabilizzato dei Consorzi di bonifica. A tal
fine è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro
annui per il triennio 2026-2028. Eleva inoltre fino a
13 le giornate lavorative dei lavoratori dei Consorzi
per il 2026, con una spesa massima di 600 migliaia di
euro.

L'articolo 56 concede agli operatori serricoli un
contributo dell'80 per cento per sistemi di sostegno
biodegradabili e gestione della c.d. fratta (1.000
migliaia di euro nel 2026).

L'articolo 57 reca tre modifiche normative in materia
di agricoltura: alla legge regionale n. 3/2026, dove la
spesa per i danni derivanti dal ciclone Harry' diventa
per contributi in conto capitale» anziché destinata a
spese correnti»; all'art. 10-bis della legge regionale
n. 12/2011, per mutare l'aggiornamento del prezziario
regionale da ventiquattro a dodici mesi; all'art. 25
della legge regionale n. 10/1999, dove la competenza in
tema di suoli armentizi e sedi viarie del demanio
trazzerale passa dall'Assessore al dirigente generale
del Dipartimento dello sviluppo rurale.

L'articolo 58 autorizza, per il 2026, 500 migliaia di
euro in favore dei produttori per contrastare ed
eradicare il virus ToBRFV e le altre virosi degli
ortaggi.

L'articolo 59 prevede contributi alle aziende
agricole siciliane, in base alla superficie coltivata a
grano, per compensare i maggiori costi di trasporto
legati all'insularità nella campagna di semina 2026. A
tal fine è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di
euro.

L'articolo 60 prevede contributi alle imprese
viticole socie conferitrici delle cantine sociali
cooperative per la campagna 2026, a sostegno del
comparto vitivinicolo. A tal fine è autorizzata la
spesa di 19.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 61 prevede interventi per la sicurezza
nelle aree rurali: protocolli con Prefetture, Corpo
forestale e comuni, potenziamento della vigilanza
campestre e videosorveglianza. A tal fine è autorizzata
la spesa di 6.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 62 prevede interventi a favore del settore
della pesca: indennizzi per il mancato reddito delle
imprese colpite dalle calamità di inizio 2026 e per gli
equipaggi dei fermi pesca del 2022 a causa del COVID
non ancora pagati. A tal fine è autorizzata la spesa di
8.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 63 autorizza il Dipartimento regionale
dell'agricoltura alla spesa di 2.000 migliaia di euro,
per il 2026, per la progettazione del rifacimento
integrale dell'adduttore Castello.

L'articolo 64, al fine di garantire la sostenibilità
sociale e l'efficienza gestionale del servizio idrico
integrato, scongiurare interruzioni e tutelare gli
utenti dalle inefficienze delle reti, autorizza, per il
2026, anticipazioni finanziarie a favore,
rispettivamente, dell'ATI di Catania, di Iblea Acque
S.p.a., dell'ATI di Siracusa, dell'ATI di Enna e
dell'ATI di Caltanissetta, da restituirsi in rate
annuali lungo un arco temporale di dieci anni a partire
dall'anno successivo a quello dell'erogazione.

L'articolo 65 autorizza, per il 2026, la spesa di
1.435 migliaia di euro in favore del comune di Lipari
per i costi di gestione e di manutenzione dell'impianto
di depurazione.

L'articolo 66 istituisce un fondo per la messa in
sicurezza e la bonifica di discariche e centri di
stoccaggio dei rifiuti colpiti da incendi dolosi. A tal
fine è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro
per il 2026. Destina inoltre 300 migliaia di euro al
comune di Licata per la bonifica del centro di
stoccaggio Omnia».

L'articolo 67 chiarisce in via interpretativa che lo
0,22 per cento delle entrate delle ASP destinato al
budget di salute è vincolato ai soli progetti
terapeutici individualizzati. Ne esclude qualsiasi
impiego per personale, dotazione organica e
funzionamento delle aziende.

L'articolo 68 estende la deroga al divieto di
assunzione a tutto il personale delle ASP e delle
aziende ospedaliere, non più al solo personale
sanitario. La estende inoltre al personale tecnico a
tempo determinato di ARPA Sicilia con contratto in
scadenza al 30 novembre 2026.

L'articolo 69 prevede un contributo ai centri
regionali di diabetologia pediatrica e ai relativi
centri satellite per organizzare i campi scuola dei
minori assistiti. A tal fine è autorizzata la spesa di
500 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 70 rende fissa la quota vincolata dello
0,1 per cento dell'assegnazione di ciascuna ASP per
l'assistenza ai malati di Alzheimer. Aggiunge un
ulteriore 0,1 per cento per i centri diurni dedicati
alle demenze.

L'articolo 71 istituisce presso il Dipartimento per
la pianificazione strategica il registro regionale
degli informatori scientifici del farmaco, rinviando
alla Giunta la disciplina del funzionamento e delle
iscrizioni.

L'articolo 72 prevede un contributo fino a 3.000 euro
per la crioconservazione degli ovociti a favore delle
donne tra 27 e 40 anni con ISEE fino a 30.000 euro.
Prevede inoltre, in via sperimentale, un contributo
specifico per la crioconservazione degli ovociti
rivolto alle donne affette da endometriosi severa.

L'articolo 73 istituisce la Banca dei tessuti presso
il Policlinico di Catania e concede all'ASP di Catania
un contributo per il centro dei tessuti oculari di
Caltagirone. A tal fine è autorizzata la spesa di 600
migliaia di euro per il 2026. Promuove inoltre la
donazione dei gameti femminili e individua la Banca del
cordone ombelicale di Sciacca come struttura di
conservazione.

L'articolo 74 istituisce il fondo Vita autonoma
tutelata» per realizzare, in via sperimentale, tre
centri residenziali per persone con disturbi dello
spettro autistico prive di sostegno familiare. A tal
fine è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro
per il 2026.

L'articolo 75 modifica il comma 3 dell'articolo 30
della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1.
L'anticipazione all'Istituto non è più concessa
annualmente» e il termine per restituirla passa
dall'anno di erogazione all'anno successivo. Autorizza
inoltre per il 2026 una spesa di 4.000 migliaia di
euro.

L'articolo 76 estende la misura prevista
dall'articolo 46 della legge regionale 1/2026 alla
categoria degli psicologi e aumenta lo stanziamento
previsto per le suddette borse di studio.

L'articolo 77 stanzia risorse, per l'esercizio
finanziario 2026, pari a 1.000 migliaia di euro per la
progettazione del quarto policlinico universitario di
Enna e a 4.000 migliaia di euro per il completamento
degli interventi presso il presidio ospedaliero Nino
Baglieri di Modica.

L'articolo 78 promuove l'adozione da parte delle
aziende sanitarie provinciali di percorsi preferenziali
e ad accesso facilitato per le persone con disabilità,
riguardanti le prestazioni ambulatoriali per bisogni
speciali, i regimi di ricovero con moduli organizzativi
dedicati e i servizi di emergenza-urgenza al pronto
soccorso.

L'articolo 79 prevede che quanto disposto
dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge regionale n.
3/2024 in tema di misure in favore dei soggetti affetti
da disturbi dello spettro autistico per l'abbattimento
delle liste di attesa trovi applicazione a regime.

L'articolo 80 destina alle ASP e alle aziende
ospedaliere risorse per l'acquisto di immobili, il
potenziamento tecnologico e strutturale dei presidi e
l'acquisto di apparecchiature elettromedicali. Il
riparto avviene con regolamento. A tal fine è
autorizzata la spesa di 22.600 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 81 autorizza, per l'esercizio finanziario
2026, la spesa di 200 migliaia di euro al fine di
estendere il beneficio della c.d. Carta del docente
ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado
regionali.

L'articolo 82, al primo comma, prevede l'innalzamento
del limite ISEE per l'accesso ai benefici relativi alla
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e
alle agevolazioni per il trasporto scolastico
extraurbano a 20.000 euro, al fine di adeguare le
misure regionali per il diritto allo studio all'aumento
dei costi a carico delle famiglie.
Al secondo e al terzo comma stabilisce la misura del
beneficio individuando le soglie ISEE e prevede, a
decorrere dal 2027, l'adeguamento annuale della soglia
ISEE sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo.

L'articolo 83 prevede un voucher di 600 euro per gli
studenti universitari con ISEE inferiore a 20.000 euro
impegnati nel tirocinio curriculare obbligatorio,
erogato tramite gli atenei. A tal fine è autorizzata la
spesa di 1.500 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 84 istituisce il Reddito di merito» per
gli studenti in regola iscritti negli atenei siciliani
con media non inferiore a 29/30. L'importo è fino a
7.200 euro annui, elevabile a 9.600 per gli studenti
dei corsi dell'area STEM. A tal fine è autorizzata la
spesa di 3.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 85 concede un contributo straordinario di
500 migliaia di euro alla Stamperia regionale Braille
per attrezzature, software e adeguamento antincendio
dei locali. Concede inoltre 200 migliaia di euro
all'Istituto dei ciechi Florio-Salamone» per corsi di
formazione per centralinisti in servizi informatici.

L'articolo 86 allinea il compenso dei revisori delle
istituzioni scolastiche regionali a quello previsto per
i revisori delle scuole statali, in luogo dell'attuale
importo fisso di 2.500 euro.

L'articolo 87 istituisce il coordinatore pedagogico e
il coordinamento pedagogico territoriale nell'ambito
del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6
anni, rinviando a un decreto assessoriale la disciplina
delle funzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di
300 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 88 concede all'ERSU di Palermo un
contributo di 5.000 migliaia di euro per il 2026, per
realizzare un'infrastruttura di intelligenza
artificiale a servizio degli studenti di tutti gli ERSU
siciliani.

L'articolo 89 concede contributi straordinari ai
comuni per l'acquisto di scuolabus.

L'articolo 90 prevede due tipologie di contributi per
il 2026 da destinare ai comuni delle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale (AERCA), ripartiti in parti
uguali tra gli enti beneficiari. Il primo di
complessivi 4.000 migliaia di euro per i comuni con
raffinerie che abbiano avviato interventi contro il
rischio idrogeologico; il secondo di 1.000 migliaia di
euro per interventi di riqualificazione urbana e
ambientale.

L'articolo 91 consente interventi di riforestazione e
recupero ambientale anche nelle aree percorse dal
fuoco, in deroga alla normativa regionale vigente. A
tal fine è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di
euro per il 2026.

L'articolo 92 istituisce un fondo di rotazione per la
prevenzione degli incendi boschivi, gestito dal Corpo
forestale. Il fondo anticipa ai comuni le spese per gli
interventi sostitutivi sui terreni dei privati
inadempienti; i comuni le restituiscono entro cinque
anni. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.000
migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 93 prevede fino a cinque giornate
lavorative aggiuntive per gli operai forestali
dell'elenco speciale, per la manutenzione dei boschi
demaniali e la lotta agli incendi. A tal fine è
autorizzata la spesa di 8.000 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 94 trasferisce 1.000 migliaia di euro per
il 2026 a ciascuno dei liberi Consorzi comunali di
Ragusa ed Enna per le celebrazioni del centenario della
loro istituzione.

L'articolo 95 modifica la disciplina dello status
degli amministratori degli enti di area vasta. Conferma
la gratuità delle cariche, salvo l'indennità del
Presidente del libero Consorzio, pari a quella del
sindaco del capoluogo. Prevede il rimborso delle spese
di viaggio per i consiglieri non residenti e disciplina
assenze e permessi retribuiti.

L'articolo 96 prevede l'attribuzione di un punteggio
aggiuntivo ai dottori di ricerca nei concorsi pubblici
indetti dalla Regione.

L'articolo 97 prevede un contributo agli enti locali
per aumentare le ore di lavoro del personale
stabilizzato. Estende inoltre a questa finalità l'uso
delle assegnazioni già disposte dalle leggi regionali
n. 1/2026 e n. 13/2026. A tal fine è autorizzata la
spesa di 1.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 98 riconosce ai comuni tra 10.000 e 15.000
abitanti in dissesto al 31 dicembre 2025 un contributo
complessivo di 1.500 migliaia di euro per il 2026, per
spese di servizi e di personale.

L'articolo 99 ridefinisce la composizione del
servizio ispettivo del Dipartimento delle autonomie
locali che esercita i controlli sostitutivi sugli enti
locali. Consente inoltre di affidare gli interventi
sostitutivi anche a dipendenti regionali di altri rami
dell'Amministrazione, iscritti in un apposito elenco.
La norma non comporta nuovi oneri.

L'articolo 100 abroga l'art. 15 della legge regionale
n. 13/2026, in materia di personale regionale
transitato previdenzialmente all'INPS.

L'articolo 101 prevede che i contributi straordinari
agli enti locali possano essere riassegnati anche in
caso di rendicontazione parziale presentata in ritardo,
purché gli interventi risultino avviati.

L'articolo 102 istituisce un fondo per i comuni fino
a 10.000 abitanti in dissesto finanziario causato in
misura prevalente da risarcimenti per infortuni mortali
sul lavoro. Le risorse sono ripartite in proporzione ai
risarcimenti dovuti. A tal fine è autorizzata la spesa
di 7.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 103 istituisce un fondo per progetti
comunali contro lo spopolamento e a favore dei giovani,
con almeno il 40 per cento delle risorse riservato ai
piccoli comuni e alle aree interne. A tal fine è
autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro per il
2026.

L'articolo 104 prevede un contributo, erogato tramite
IRCA, fino al 30 per cento dei finanziamenti bancari
garantiti da Confidi a favore delle microimprese, in
regime de minimis. A tal fine è autorizzata la spesa di
3.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 105 prevede un contributo straordinario
fino a 10 migliaia di euro per le imprese artigiane e
commerciali insediate nei centri storici dei comuni con
meno di centomila abitanti. A tal fine è autorizzata la
spesa di 2.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 106 incrementa il fondo unico a gestione
separata dell'IRCA per gli interventi in favore delle
imprese artigiane previsti dalla legge regionale n.
9/2009. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000
migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 107 incrementa di 2.000 migliaia di euro
per il 2026 il fondo IRCA per gli interventi in favore
di agricoltura e pesca. Consente inoltre all'IRCA di
imputare al fondo gli oneri di gestione degli avvisi,
fino al 3 per cento.

L'articolo 108 prevede contributi a fondo perduto
fino a 20.000 euro per favorire il passaggio
generazionale delle imprese attive da almeno dieci anni
a favore di familiari, dipendenti o giovani
imprenditori. È prevista una premialità se il nuovo
titolare ha meno di 40 anni. A tal fine è autorizzata
la spesa di 500 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 109 sopprime la parola artigiane»
nell'art. 3 della legge regionale n. 14/2026, in
materia di fondi CRIAS ampliando, in tal modo, la
platea dei destinatari delle agevolazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 88 della legge regionale 15
aprile 2021, n. 9 a tutte le società cooperative.

L'articolo 110 sospende il termine di 120 giorni per
il trasferimento degli immobili ex ASI acquisiti in
prelazione quando il pagamento dipende da un
finanziamento assistito dal Fondo di garanzia PMI. La
sospensione ha la durata massima di 90 giorni.

L'articolo 111 fissa i criteri per determinare il
prezzo di vendita degli immobili dei Consorzi ASI in
liquidazione, distinguendo tra edifici, suoli
produttivi, suoli agricoli e infrastrutture. Fa inoltre
salve le attività commerciali già autorizzate negli
immobili interessati.

L'articolo 112 autorizza per il 2026 la spesa di
1.000 migliaia di euro per i danni subiti dagli studi
professionali di Niscemi a causa della frana. Le
risorse sono erogate tramite IRFIS con avviso a
sportello.

L'articolo 113 costituisce nel Fondo Sicilia un
plafond di 4.000 migliaia di euro per contributi a
fondo perduto alle imprese che adottano l'intelligenza
artificiale. Il contributo copre fino al 30 per cento
dell'investimento, con un massimo di 50 migliaia di
euro per impresa. L'avviso è di IRFIS, in regime de
minimis.

L'articolo 114 istituisce presso l'Assessorato
dell'economia l'Osservatorio permanente
sull'intelligenza artificiale e l'inclusione digitale
la cui composizione e il cui funzionamento sono
rinviati a un decreto assessoriale. È autorizzata a tal
fine la spesa di 100 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 115 costituisce nel Fondo Sicilia un
plafond di 4.600 migliaia di euro a favore delle PMI di
somministrazione di alimenti e bevande, fino a 50
migliaia di euro a fronte dell'obbligo di acquisto di
prodotti siciliani per almeno il 30 per cento del
totale nei tre anni successivi.

L'articolo 116 consente ai comuni di acquisire gli
impianti termali storici dismessi o a rischio, per
compravendita, prelazione o esproprio. Istituisce un
fondo per contributi fino al 100 per cento delle spese
di acquisto e ristrutturazione. È autorizzata a tal
fine la spesa di 3.000 migliaia di euro per il 2026.

L'articolo 117 trasferisce al CONI Sicilia 200
migliaia di euro per il 2026 al fine di rimborsare le
trasferte degli atleti delle società dilettantistiche
delle isole minori: fino a 100 euro ad atleta, più 50
in caso di pernottamento, con un tetto di 6.000 euro
annui per società.

L'articolo 118 inserisce i villaggi albergo» tra le
strutture turistico-ricettive alberghiere previste
dall'art. 3 della legge regionale n. 6/2025.

L'articolo 119 estende il contributo per l'attrazione
di nuovi residenti (art. 25 della legge regionale n.
1/2026) a chi percepisce redditi d'impresa e di lavoro
autonomo, in regime de minimis. Modifica di conseguenza
il decreto attuativo n. 30/2026.

L'articolo 120 riformula l'elenco dei veicoli esenti
dalla tassa automobilistica (art. 6, comma 2, della
legge regionale n. 1/2026): elettrici, ibridi plug-in e
full hybrid, LNG, BioLNG e a idrogeno.

L'articolo 121 autorizza un'anticipazione di
liquidità di 600 migliaia di euro per il 2026 alla
società Mercati Agro-Alimentari Sicilia, a sostegno del
suo piano di risanamento. La somma va restituita con
gli interessi legali in due rate, entro il 2027 e il
2028.

L'articolo 122 istituisce presso il Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti il Fondo per gli investimenti territoriali
destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto
in favore degli enti pubblici di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con sede legale nel territorio della Regione, per la
realizzazione di investimenti di interesse territoriale
nei settori economico, sociale, socio-sanitario e socio-
assistenziale, infrastrutturale, sportivo, culturale,
scolastico, della mobilità e della riqualificazione
ambientale nonché per il recupero, la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
architettonico. Una quota compresa tra il 60 e l'80 per
cento del Fondo è destinata alla realizzazione di
investimenti da parte di enti pubblici che saranno
individuati con apposito ordine del giorno approvato
dall'Assemblea regionale siciliana, la restante quota
sarà destinata ad enti ecclesiastici con il medesimo
atto di indirizzo. Una quota del fondo sarà ripartita
tra gli enti locali e gli enti ecclesiastici che non
risulteranno beneficiari dei contributi individuati con
il predetto atto di indirizzo. I contributi erogabili
per ciascun intervento non possono essere inferiori a
50 migliaia di euro né superiori a 1.000 migliaia di
euro.

L'articolo 123 dispone una serie di rifinanziamenti
ed incrementi di autorizzazioni di spesa vigenti, di
competenza di diverse Amministrazioni. Tra i più
rilevanti si segnala l'incremento di 20 milioni del
fondo per le spese correnti dei comuni e di 15 milioni
per prestazioni sanitarie ex art. 6 della legge
regionale n. 26/2025.
Il comma 26 dell'articolo incrementa l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 59, comma 1, della legge
regionale 5 gennaio 2026, n. 1 - Tabella A (capitolo
215704 Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso -
spese correnti ).

L'articolo 124 introduce nello stato di previsione
dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione,
per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-
2028, le variazioni analiticamente riportate nelle
annesse Tabella A (entrata) e Tabella B (spesa), che
recepiscono gli effetti finanziari di tutti gli
articoli del provvedimento nonché di ulteriori
variazioni finanziarie relative a capitoli di bilancio
per i quali non occorrono specifiche autorizzazioni
legislative.

L'articolo 125 reca le disposizioni volte
all'equilibrio finanziario del disegno di legge
provvedendo alla copertura delle maggiori spese
disposte dalle precedenti disposizioni. In particolare,
le coperture sono costituite principalmente dalle
maggiori entrate derivanti dal conguaglio IRPEF 2024 e
dalle riduzioni di spesa discendenti dalla liberazione
delle quote di disavanzo pregresso.


---O---

DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)


Art. 1.
Fondo per l'erogazione di contributi in conto interessi
ai giovani
per l'acquisto della prima casa

1. Per l'esercizio finanziario 2026, il Dipartimento
regionale delle finanze e del credito è autorizzato a
erogare a IRFIS-FinSicilia S.p.a. la somma di 9.000
migliaia di euro per la costituzione di un apposito
plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui
all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019,
n. 1 e successive modificazioni, destinato
all'erogazione di un contributo a fondo perduto per
l'abbattimento della quota interessi maturata a fronte
di mutui erogati dal sistema bancario a partire dall'1
gennaio 2026 per l'acquisto di immobili prima casa
situati in uno dei comuni della Regione (Missione 12,
Programma 6).

2. L'immobile di cui al comma 1 deve essere l'unico a
uso abitativo di proprietà del soggetto beneficiario ed
essere destinato ad abitazione principale ai sensi
dell'articolo 1, comma 741, lettera b, della legge n.
160 del 2019, a pena di decadenza dalla concessione del
contributo. Sono esclusi dal contributo di cui al
presente articolo i mutui contratti per l'acquisto di
immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato
annualmente, per un periodo di tre anni, nella misura
del 100 per cento della quota interessi maturata
nell'anno. In ogni caso, il contributo non può superare
l'importo massimo di euro 3.000,00 per ciascuna
annualità.

4. I contributi di cui al comma 1 sono erogati alle
persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel territorio della Regione;

b) età inferiore ad anni quaranta;

c) certificazione ISEE, in corso di validità, con
indicatore inferiore ad euro 35.000,00.

5. I mutui di cui al comma 1 presentano le seguenti
caratteristiche:

a) importo del finanziamento concesso non superiore
ad euro 200.000,00;

b) piano di ammortamento con una durata non superiore
a trenta anni.

6. Una quota pari al 10 per cento del Fondo di cui al
comma 1 è riservata prioritariamente ai giovani
residenti nei comuni delle aree interne della Regione
in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

7. Le richieste di contributo sono collocate in
graduatoria secondo l'ordine crescente del valore
dell'indicatore ISEE e, a parità di ISEE, secondo
l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

8. Il soggetto attuatore della misura di cui al
presente articolo è IRFIS-FinSicilia S.p.A., che
provvede ad emanare apposito avviso entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sulla base di atto di indirizzo politico-amministrativo
dell'Assessore regionale per l'economia ai sensi
dell'articolo 2 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
successive modificazioni.

Art. 2.
Disposizioni in materia di aiuti alle imprese

1. La dotazione del plafond di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23,
costituito nell'ambito del Fondo Sicilia di cui
all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019,
n. 1, come disciplinato dai decreti dell'Assessore
regionale per l'economia n. 74 del 7 ottobre 2024 e n.
1 del 23 gennaio 2025 e successive modificazioni,
destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto
per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui
contratti da microimprese e PMI, è incrementata per
l'esercizio finanziario 2026, di 10.000 migliaia di
euro (Missione 14, Programma 1, capitolo 742042).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate allo
scorrimento della graduatoria dei soggetti aventi
diritto già formulata.

3. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nel rispetto della normativa dell'Unione
europea in materia di aiuti de minimis .

Art. 3.
Abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo

1. Il plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui al
comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 30
gennaio 2025, n. 3 e successive modificazioni, come
disciplinato dal decreto dell'Assessore regionale per
l'economia n. 12 del 10 aprile 2025, è incrementato per
l'esercizio finanziario 2026 di 9.000 migliaia di euro
(Missione 12, Programma 5, capitolo 132021).

2. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale
30 gennaio 2025, n. 3, le parole 30.000,00 euro sono
sostituite dalle parole 35.000,00 euro .

Art. 4.
Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui
accesi
per l'acquisto della prima casa

1. Per l'anno 2026, il Dipartimento regionale delle
finanze e del credito è autorizzato a erogare a IRFIS-
FinSicilia S.p.a. la somma di 9.000 migliaia di euro
per la costituzione di un fondo di solidarietà
destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto
per l'abbattimento degli interessi pagati negli anni
2024 e 2025 sui mutui ipotecari a tasso variabile
accesi per l'acquisto della prima casa (Missione 12,
Programma 6).

2. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto alle
persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel territorio della Regione;

b) titolarità o contitolarità di un mutuo a tasso
variabile per l'acquisto della prima casa, situata in
uno dei comuni della Regione;

c) indicatore ISEE relativo all'anno 2026 inferiore a
euro 35.000,00.

3. L'ammontare del contributo spettante a ciascun
beneficiario è determinato nella misura del 50 per
cento della quota interessi relativa alle rate scadute
nel biennio 2024-2025, regolarmente pagate e
certificate dall'istituto mutuante alla data di
presentazione della domanda. In ogni caso, il
contributo non può superare l'importo massimo di euro
1.500,00 per ciascuna annualità.

4. Una quota pari al 10 per cento del Fondo di cui al
comma 1 è riservata prioritariamente ai residenti dei
comuni delle aree interne della Sicilia in possesso dei
requisiti di cui al comma 2.

5. Le richieste di contributo sono collocate in
graduatoria secondo l'ordine crescente del valore
dell'indicatore ISEE relativo all'anno 2026 e, a parità
di ISEE, secondo l'ordine cronologico di presentazione
dell'istanza.

6. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui
ai commi precedenti, in ipotesi di mutui cointestati,
il contributo spetta a ciascun richiedente
limitatamente alla quota interessi di propria
spettanza.

7. Il soggetto attuatore della misura di cui al
presente articolo è IRFIS-FinSicilia S.p.A., che
provvede a emanare apposito avviso entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sulla base di atto di indirizzo politico-amministrativo
dell'Assessore regionale per l'economia ai sensi
dell'articolo 2 legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
successive modificazioni.

Art. 5.
Finanziamenti per il settore del commercio

1. Il Dipartimento regionale delle finanze e del
credito è autorizzato a erogare a IRFIS-FinSicilia
S.p.A., per l'esercizio finanziario 2026, la somma di
4.000 migliaia di euro finalizzata all'integrazione del
plafond Finanziamenti agevolati per la realizzazione
di investimenti da parte di micro, piccole e medie
imprese operanti nel settore del commercio nonché al
finanziamento del capitale circolante , istituito con
decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 9
del 16 febbraio 2026 nell'ambito del Fondo Sicilia di
cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio
2019, n. 1 e successive modificazioni (Missione 14,
Programma 1).

Art. 6.
Contributi per il miglioramento della sicurezza
anticrimine

1. L'articolo 12 della legge regionale 13 settembre
1999, n. 20 è sostituito dal seguente:
Art. 12
Contributi per il miglioramento della sicurezza
anticrimine

1. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio
della Regione il fenomeno delle estorsioni, il
Dipartimento regionale delle attività produttive è
autorizzato a concedere, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato e del regime de
minimis, a imprenditori e soggetti esercenti una libera
arte, professione o attività economica, un contributo a
fondo perduto, da erogarsi a sportello, per l'acquisto
e l'istallazione presso le sedi aziendali, di impianti
di videosorveglianza o di attrezzature, finalizzate a
migliorare la sicurezza anticrimine dei locali fino a
un massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta e
per un importo non superiore a euro 50.000,00 per
ciascun beneficiario.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, per
l'esercizio finanziario 2026, è autorizzata la spesa
complessiva di 3.000 migliaia di euro (Missione 14,
Programma 1). .

Art. 7.
Contributi straordinari ai consorzi di bonifica di
Palermo, Enna e di Agrigento

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni
d'istituto e del pagamento delle spettanze ai
lavoratori, al consorzio di bonifica di Agrigento è
concesso un contributo straordinario di euro
4.394.938,93 finalizzato all'estinzione delle posizioni
debitorie, nonché delle relative procedure esecutive,
derivanti dai contenziosi di cui alle sentenze n.
298/2023 del Tribunale di Roma, n. 10375/2022 del
Tribunale di Bologna, n. 3247/2023 della Corte
d'appello di Milano, n. 1218/2014 del Tribunale di
Agrigento e n. 13/2020 del Tribunale di Sciacca
(Missione 16, Programma 1).

2. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni
d'istituto e del pagamento delle spettanze ai
lavoratori, al consorzio di bonifica di Enna è concesso
un contributo straordinario di euro 1.379.851,22
finalizzato all'estinzione delle posizioni debitorie,
nonché delle relative procedure esecutive, derivanti
dai contenziosi di cui ai decreti ingiuntivi n. 66/2024
e n. 398/2025 del Tribunale di Enna e dalla sentenza n.
187/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta
(Missione 16, Programma 1).

3. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni
d'istituto e del pagamento delle spettanze ai
lavoratori, al consorzio di bonifica di Palermo è
concesso un contributo straordinario di euro
2.125.658,84 finalizzato all'estinzione delle posizioni
debitorie, nonché delle relative procedure esecutive,
derivanti dai contenziosi di cui al decreto ingiuntivo
n. 17389/2024 del Tribunale di Roma (Missione 16,
Programma 1).

4. I consorzi destinatari dell'intervento di cui al
presente articolo sono onerati, al momento del
pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei
conti.

Art. 8.
Autorizzazioni di spesa in materia di agricoltura,
sviluppo rurale e pesca

1. Per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati
alla razionalizzazione degli interventi di parte
corrente nel settore agricolo e agroalimentare, il
Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato
alla spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2026 (Missione 16, programma 1).

2. Per la realizzazione di investimenti finalizzati
alla razionalizzazione degli interventi nel settore
agricolo e agroalimentare, il Dipartimento regionale
dell'agricoltura è autorizzato alla spesa di 150
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026
(Missione 16, programma 1).

Art. 9.
Regolarizzazione catastale del demanio forestale

1. Per la regolarizzazione delle posizioni catastali
di terreni afferenti al demanio forestale o di immobili
comunque afferenti al patrimonio gestito dal
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale, è autorizzata per l'esercizio finanziario
2026 la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 1,
Programma 5), di cui 800 migliaia di euro per
l'acquisizione di servizi e 200 migliaia di euro per
oneri tributari.

Art. 10.
Finanziamento della progettazione degli interventi
previsti dal Piano regionale di Gestione dei rifiuti -
Stralcio urbani

1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio degli
interventi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti - Stralcio Urbani così come approvato dalla
Commissione europea e al fine di garantire il rispetto
del cronoprogramma attuativo, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 18.000
migliaia di euro destinata al finanziamento delle
attività di progettazione degli interventi ricompresi
nella programmazione impiantistica regionale definita
dal Commissario per la valorizzazione energetica e la
gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana
nel rispetto della normativa vigente in materia di
contratti pubblici (Missione 9, Programma 3).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate
all'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e
la gestione del ciclo dei rifiuti della Regione e sono
destinate alla redazione dei progetti di fattibilità
tecnico-economica (PFTE), all'esecuzione delle indagini
e degli studi specialistici, ai servizi di verifica
della progettazione, alle attività della centrale di
committenza e a ogni altra attività tecnica necessaria
per la successiva realizzazione degli interventi
relativi alle piattaforme di selezione, recupero,
raffinazione delle città metropolitane di Palermo,
Catania e Messina.

3. Le superiori somme confluiranno nella contabilità
speciale n. 6463 intestata COMSTR DPCM 22-02-24 ZN
SICIL ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
febbraio 2024.

Art. 11.
Disposizioni in materia di servizio idrico integrato
nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento

1. Al fine di scongiurare pregiudizi per la salute e
l'ordine pubblico e di assicurare la continuità del
servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di
Agrigento da parte dell'azienda speciale consortile
A.I.C.A. - Azienda idrica comuni Agrigentini ,
l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di
pubblica utilità è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2026, all'erogazione straordinaria, in
favore della predetta azienda consortile, di un importo
pari a 1.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma
4). L'erogazione straordinaria di cui al presente
comma, fatti salvi i regolari pagamenti ordinari a
carico del gestore, è vincolata al pagamento dei
maggiori costi per il maggiore approvvigionamento
idrico da fonti convenzionali, destinato all'intero
ambito territoriale nella stagione estiva del corrente
anno.

2. Al fine di incentivare le attività di cui al
comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1, l'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è
autorizzato a erogare, per l'esercizio finanziario
2026, un contributo pari a 1.000 migliaia di euro in
favore dell'Assemblea territoriale idrica di Agrigento
da destinare alla fornitura e collocazione di contatori
nelle utenze affidate al gestore unico dell'ambito di
Agrigento (Missione 9, Programma 4).

3. Entro trenta giorni dall'erogazione del contributo
di cui al comma 2, l'ATI di Agrigento trasmette alla
competente Commissione dell'Assemblea regionale
siciliana un piano dettagliato contenente il
cronoprogramma di installazione dei nuovi contatori e
le stime di riduzione delle perdite della rete.

Art. 12.
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 10
agosto 2022, n. 16

1. All'articolo 10 della legge regionale 10 agosto
2022, n.16, come modificato dal comma 1 dell'articolo
16 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 ter le parole maggiorata degli
interessi legali sono soppresse;

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

2 bis. Per i medesimi fini di cui al comma 1,
correlati alla morosità subita da Siciliacque s.p.a.
per gli anni 2024 e 2025 e per il primo trimestre 2026
in relazione alle forniture idriche all'ingrosso nei
territori dei comuni delle ATI di Trapani e di Messina
già serviti dall'Ente acquedotti siciliani (ex civici
EAS), l'Assessorato regionale dell'energia e dei
servizi di pubblica utilità è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2026, al trasferimento della
somma di euro 18.985.527,83 (Missione 9, Programma 4),
in favore di Siciliacque s.p.a., quale contributo
straordinario a titolo di compensazione, per il
riequilibrio economico finanziario, degli oneri di
servizio pubblico derivanti dalla convenzione Rep.
10994, determinata sulla base dei volumi idrici forniti
e valorizzati con applicazione delle tariffe calcolate
ai sensi della regolazione dell'Autorità di regolazione
per energia reti e ambiente e in attuazione
dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Detta somma non comporta il
riconoscimento di importi ulteriori in favore di
Siciliacque s.p.a. rispetto ai costi del servizio di
cui alla tariffa. ;

c) il comma 2 ter è abrogato.

Art. 13.
Programma regionale straordinario per la pulitura, la
manutenzione e la riqualificazione delle pertinenze
stradali

1. Al fine di garantire maggiori livelli di sicurezza
della circolazione stradale, migliorare il decoro del
territorio, tutelare l'ambiente e prevenire il rischio
di incendi, la Regione istituisce il Programma
regionale straordinario per la pulitura, la
manutenzione e la riqualificazione delle pertinenze
stradali.

2. Il programma finanzia i seguenti interventi:

a) rimozione e smaltimento di rifiuti e materiali
abbandonati lungo le pertinenze stradali;

b) sfalcio della vegetazione, decespugliamento e
potatura delle alberature prospicienti la sede
stradale;

c) pulizia e ripristino delle cunette, dei fossi di
guardia e delle opere di regimazione delle acque
meteoriche;

d) manutenzione e riqualificazione delle banchine,
delle scarpate e delle fasce di pertinenza stradale;

e) eliminazione di situazioni di degrado e di
pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

f) acquisto foto-trappole e altri supporti
tecnologici utili a prevenire l'abbandono dei rifiuti
lungo le pertinenze stradali.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
prioritariamente a beneficio di:

a) strade regionali;

b) strade di competenza dei liberi consorzi comunali
e delle città metropolitane;

c) arterie viarie caratterizzate da elevata intensità
di traffico individuate con deliberazione della Giunta
regionale;

d) tratti di strade statali e autostradali ricadenti
nel territorio della Regione, previa stipula di
apposite convenzioni o accordi con gli enti proprietari
o concessionari.

4. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità definisce annualmente il Piano degli
interventi, individuando le priorità sulla base dei
seguenti criteri:

a) intensità dei flussi di traffico;

b) livello di incidentalità;

c) rischio incendi;

d) stato di degrado delle pertinenze stradali;

e) rilevanza strategica delle infrastrutture
interessate.

5. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 5.000 migliaia di euro, mediante istituzione di
apposito capitolo nello stato di previsione della spesa
dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità. (Missione 10, Programma 5).

6. Le risorse di cui al comma 5 sono destinate, con
decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità, previa deliberazione della Giunta
regionale, ai liberi consorzi comunali, alle città
metropolitane, ai comuni, agli enti gestori delle
infrastrutture stradali e agli altri soggetti pubblici
competenti.

7. Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
su proposta del Dirigente generale del Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, sono apportate al bilancio della Regione le
necessarie variazioni di bilancio per iscrivere su
differenti capitoli la spesa autorizzata al comma 5 al
fine di adeguarla alla codifica prevista dal piano dei
conti integrato e garantire la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali.

8. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità provvede al monitoraggio degli
interventi finanziati e trasmette annualmente alla
competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana una relazione sullo stato di
attuazione del programma e sull'impiego delle risorse.

9. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni
possono realizzare, anche con proprie risorse,
interventi di pulitura, manutenzione e riqualificazione
delle pertinenze stradali ricadenti nel territorio dei
comuni confinanti, entro una fascia massima di un
chilometro dal proprio confine comunale, previa intesa
con il comune confinante, fermo restando che la
proprietà, la titolarità delle funzioni e le ordinarie
responsabilità relative alle infrastrutture interessate
rimangono in capo agli enti cui le stesse competono.

10. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di
cui al comma 9 e in presenza di comprovate situazioni
di pericolo per la sicurezza della circolazione,
rischio incendi o degrado ambientale, l'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità, su
segnalazione motivata del comune richiedente, diffida
il comune confinante ad adempiere entro un congruo
termine, decorso inutilmente il quale individua le
modalità di intervento sostitutivo e assegna le
relative risorse.

Art. 14.
Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni
in locazione

1. Al fine di sostenere i nuclei familiari in
condizioni di disagio economico il Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti è autorizzato a concedere contributi per il
pagamento dei canoni di locazione di immobili a uso
abitativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di euro
8.000 migliaia di euro (Missione 8, Programma 2).

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al
comma 1 i nuclei familiari titolari di un contratto di
locazione a uso abitativo regolarmente registrato e in
possesso di attestazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) in corso di
validità, secondo le condizioni e i limiti stabiliti
dal presente articolo.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono
cumulabili con altri sussidi o provvidenze pubbliche
comunque denominate, concessi da enti pubblici a titolo
di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione
e riferiti al medesimo esercizio finanziario.

5. Ai fini della concessione dei contributi sono
individuate le seguenti fasce di accesso:

a) fascia A, alla quale appartengono i nuclei
familiari con valore ISEE non superiore ad euro
13.659,88;

b) fascia B, alla quale appartengono i nuclei
familiari con valore ISEE superiore al limite previsto
per la fascia A e non superiore ad euro 15.639,46.

6. Nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999,
i limiti di cui al comma 4 sono incrementati del 25 per
cento.

7. Il contributo è determinato sulla base
dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto
degli oneri accessori, sul valore dell'ISEE del nucleo
familiare. Per i nuclei familiari appartenenti alla
fascia A, il contributo è determinato in misura tale da
ridurre al 14 per cento l'incidenza del canone annuo
sul valore dell''SEE e non può comunque superare
l'importo massimo di euro 3.098,74. Per i nuclei
familiari appartenenti alla fascia B, il contributo è
determinato in misura tale da ridurre al 24 per cento
l'incidenza del canone annuo sul valore dell'ISEE e non
può comunque superare l'importo massimo di euro
2.324,05.

8. Il contributo è rapportato al periodo di effettiva
validità del contratto di locazione, calcolato in
giorni, e non può in ogni caso eccedere l'importo del
canone di locazione effettivamente corrisposto nel
periodo di riferimento.

9. I nuclei familiari con attestazione ISEE pari a
zero sono ammessi al beneficio esclusivamente previa
presentazione di dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la fonte di
sostentamento del nucleo familiare.

10. Qualora le risorse disponibili risultino
insufficienti rispetto al fabbisogno complessivo, il
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti provvede alla formazione della
graduatoria degli aventi diritto e alla concessione dei
contributi fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.

11. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti provvede all'attuazione
del presente articolo mediante apposito avviso
pubblico, che disciplina esclusivamente i termini e le
modalità di presentazione delle domande, la
documentazione da allegare, le procedure di
istruttoria, i controlli e le modalità di erogazione
dei contributi.

Art. 15.
Trasporto ferroviario regionale, manutenzione mezzi di
trasporto

1. Per garantire l'esecuzione delle attività
manutentive di II livello per i convogli della flotta
dei treni di proprietà della Regione siciliana è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026 la spesa
di 4.000 migliaia di euro (Missione 10, Programma 1).

Art. 16.
Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti
dall'insularità

1. Al fine di garantire un completo ed efficace
sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, per
le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della
legge regionale 7 novembre 2025, n. 32,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della
legge regionale 22 luglio 2026, n. 14 è incrementata,
per l'esercizio finanziario 2026, di 5.230 migliaia di
euro (Missione 10, Programma 4, capitolo 270049).

Art. 17.
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12
agosto 2025, n. 29, finanziamento prestazioni
aggiuntive e abbattimento liste d'attesa

1. All'articolo 9 della legge regionale 12 agosto
2025, n. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole I dirigenti medici e il
personale sanitario e tecnico delle aziende sanitarie
ed ospedaliere e degli enti sanitari pubblici del
Servizio sanitario regionale , sono aggiunte le parole
nonché gli specialisti ambulatoriali interni
convenzionati con le Aziende sanitarie provinciali
(ASP) ;

b) al comma 1 dopo le parole Previa verifica della
disponibilità delle strutture ospedaliere sono
aggiunte le parole e territoriali ;

c) al comma 2 dopo le parole la tariffa oraria è
determinata in 100,00 euro lordi per i dirigenti
medici sono aggiunte le parole e gli specialisti
ambulatoriali interni ;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3 bis. Al fine di procedere all'abbattimento delle
liste d'attesa e di garantire l'equità d'accesso alle
prestazioni, è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia
di euro per l'esercizio finanziario 2026, da destinare
in favore degli erogatori privati autorizzati e
convenzionati con il SSR. (Missione 13, Programma 7).
Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono
ripartite le somme in base alle discipline che
presentano maggiore criticità sotto il profilo delle
liste di attesa, .

Art. 18.
Nuovo Ospedale di Gela

1. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi previsti per la rete ospedaliera regionale
vigente, è autorizzata la spesa, per l'esercizio
finanziario 2026, di 16.000 migliaia di euro da
destinare in favore dell'ASP di Caltanissetta per la
progettazione del nuovo ospedale di Gela, qualificato
come DEA di I Livello (Missione 13, Programma 7).

Art. 19.
Armonizzazione del trattamento economico accessorio del
personale non dirigenziale dell'Amministrazione
regionale

1. In applicazione del comma 1 bis dell'articolo 1
del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con
modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e ai
fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti
economici dell'Amministrazione regionale con quelli
delle amministrazioni statali, il Fondo Risorse
decentrate per il trattamento economico accessorio del
personale del comparto non dirigenziale della Regione
siciliana è incrementato di ulteriori 10.000 migliaia
di euro per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 20.
Acquisizione delle particelle catastali funzionalmente
connesse al compendio immobiliare Verbumcaudo -
Confisca Greco

1. Al fine di garantire la piena funzionalità,
l'unitarietà e il completamento del processo di
assegnazione e valorizzazione del compendio immobiliare
denominato Verbumcaudo - Confisca Greco ,
definitivamente confiscato dall'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(ANBSC) e assegnato alla Regione siciliana per il
perseguimento delle finalità istituzionali previste
dalla normativa in materia di destinazione e
valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata, il Dipartimento regionale delle finanze e
del credito è autorizzato ad acquisire al patrimonio
della Regione siciliana le particelle catastali
indicate al comma 2 che, non sono state ricomprese nel
decreto di confisca.

2. L'acquisizione di cui al comma 1 riguarda le
particelle catastali individuate al Foglio 69,
particelle n. 1, 2, 21, 22 Subalterni 2 e 3, 23, 24,
30, 118, Subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 168, 23 e
231 ubicate nel territorio del comune di Polizzi
Generosa, strettamente necessarie e inscindibilmente
funzionali al compendio confiscato e al perseguimento
delle finalità pubbliche di valorizzazione,
riqualificazione e gestione dello stesso.

3. L'acquisizione delle particelle di cui al comma 2
è dichiarata di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza, ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n. 327.

4. L'acquisizione ha luogo mediante espropriazione
per pubblica utilità ai sensi del DPR 8 giugno 2001 n.
327.

5. Ai soggetti proprietari delle particelle è
corrisposta un'indennità, determinata sulla base della
perizia estimativa redatta dal Dipartimento regionale
tecnico, nel rispetto della normativa in materia di
espropriazione per pubblica utilità.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, il
Dipartimento regionale delle finanze e del credito è
autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario
2026, la spesa complessiva di euro 322.699,75
quantificata sulla base della perizia estimativa
redatta dal Dipartimento regionale tecnico, comprensiva
delle indennità e degli oneri connessi all'acquisizione
delle particelle catastali di cui al comma 2, ponendo
in essere tutti gli atti amministrativi e negoziali
necessari al perfezionamento delle conseguenti
procedure amministrative e contabili.

7. Le particelle acquisite sono trasferite al
patrimonio indisponibile della Regione siciliana e
destinate alle finalità di valorizzazione, di
qualificazione e di utilizzo sociale del compendio
immobiliare Verbumcaudo - Confisca Greco .

8. Agli oneri di cui al presente articolo,
quantificati in euro 322.699,75 per l'esercizio
finanziario 2026, si provvede a valere sulle
disponibilità della Missione 1, Programma 5, capitolo
508006 dello stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione siciliana per l'esercizio
finanziario 2026.

Art. 21.
Disposizioni urgenti per la salvaguardia del patrimonio
archeologico e la prevenzione incendi

1. Al fine di garantire la pubblica incolumità, la
prevenzione del rischio incendi e la tutela del decoro
dei siti del patrimonio archeologico regionale, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2026 la spesa
complessiva di 2.000 migliaia di euro in favore dei
parchi archeologici di cui al Titolo II della legge
regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive
modificazioni, che presentano una ridotta capacità di
autofinanziamento derivante dagli introiti della
vendita dei titoli di ingresso (Missione 5, Programma
1).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento di interventi diretti o
all'esternalizzazione dei servizi di manutenzione e
messa in sicurezza dei siti, con particolare
riferimento alle attività di prevenzione durante la
stagione estiva.

3. Con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto
delle somme di cui al comma 1.

Art. 22.
Consulta dei siciliani all'estero

1. L'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980,
n. 55 è sostituito dal seguente:

Art. 1.
Consulta dei siciliani all'estero

1. È istituita presso l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro la
Consulta dei siciliani all'estero, di seguito
denominata Consulta , di cui la Regione si avvale al
fine di potenziare le misure per l'attrazione di nuovi
residenti nonché per qualificare e coordinare
interventi, azioni e progetti diretti alla
valorizzazione dei rapporti con i Paesi
dell'emigrazione siciliana.

2. La Consulta, anche in raccordo con il Consiglio
generale degli italiani all'estero (CGIE) e con gli
altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano
in favore degli italiani all'estero:

a) monitora e studia le cause del fenomeno
dell'emigrazione e gli effetti che esso determina sulle
condizioni di vita, di sicurezza e di lavoro degli
emigrati e delle loro famiglie;

b) esprime pareri e formula proposte nell'ambito
della programmazione delle politiche socio-economiche
regionali anche ai fini dell'armonizzazione degli
interventi in materia di emigrazione con gli indirizzi
e i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei
piani settoriali e intersettoriali;

c) esprime pareri e propone al Governo regionale
l'adozione di provvedimenti sull'assistenza materiale,
morale, culturale e sociale in favore dei siciliani
all'estero e delle loro famiglie nonché sulle
condizioni di sicurezza nel lavoro e di vita dei
lavoratori anche transnazionali, anche nell'ottica del
loro rientro nel territorio regionale;

d) esprime pareri e propone soluzioni e iniziative su
problemi relativi all'emigrazione, al rientro dei
siciliani dall'estero e al loro inserimento nella
comunità e in nuove attività produttive;

e) promuove iniziative, in collaborazione con gli
enti locali, relative all'organizzazione nel territorio
regionale di soggiorni e viaggi a scopo di turismo
sociale e conoscitivo in merito alle opportunità di
investimenti, di incentivi e di studio dedicate ai
siciliani all'estero e alle loro famiglie;

f) promuove iniziative all'estero dirette alla
diffusione della conoscenza del patrimonio storico,
culturale, artistico, economico, ambientale e sociale
della Regione. A tal fine l'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, in base
alle risorse messe a disposizione per l'emigrazione,
sostiene il finanziamento di progetti che coinvolgono
le comunità dei siciliani all'estero e la loro
connessione con la terra d'origine, indirizzati anche
alle nuove generazioni, alla promozione artistica,
culturale, tradizionale, turistica, paesaggistica,
ambientale e del made in Sicily, per favorire accordi e
scambi di carattere accademico e universitario,
nell'ambito della ricerca scientifica, economica e
commerciale;

g) promuove e sostiene il mantenimento e il
rafforzamento dell'identità siciliana;

h) promuove la partecipazione delle donne siciliane
all'estero e dei giovani siciliani all'estero nel
settore dell'associazionismo, favorendo l'integrazione
tra vecchie e nuove generazioni e con le comunità nei
territori di loro residenza;

i) promuove studi, ricerche e conferenze riguardanti
il fenomeno emigratorio;

j) delibera, entro sei mesi dall'insediamento, il
regolamento per il funzionamento da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale, alla quale
annualmente presenta una relazione sull'attività
svolta;

k) formula proposte alla Giunta regionale per la
predisposizione di iniziative legislative e
provvedimenti nel settore dell'emigrazione a tutela dei
diritti civili dei siciliani all'estero e delle loro
famiglie;

l) promuove una conferenza regionale annuale dei
siciliani all'estero.

3. La Consulta è composta dai seguenti soggetti:

a) Presidente della Regione, o suo delegato, che la
presiede;

b) Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro o suo delegato;

c) Assessore regionale per l'economia o suo delegato;

d) Assessore regionale per le attività produttive o
suo delegato;

e) Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana o suo delegato;

f) dieci rappresentanti designati dalle associazioni
regionali di promozione sociale e culturale dei
siciliani all'estero aventi sede nella Regione e
operanti da almeno tre anni;

g) trenta rappresentanti delegati delle
confederazioni, federazioni e associazioni attive, e
provenienti dall'estero, iscritte presso il registro
degli Uffici Consolari di riferimento, giusta circolare
n. 2 del 9 ottobre 2013 della Direzione generale per
gli italiani all'estero e le politiche migratorie del
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale, e così suddivisi: uno Nord Africa, uno
Sud Africa, due Asia, due Australia, uno Oceania e area
Rim Pacifico, uno Belgio, uno Francia, due Germania,
due Inghilterra e Irlanda, uno Portogallo e Spagna, uno
Paesi Scandinavi, uno Svizzera, uno paesi dell'Est
Europa, uno America Centrale e Messico, tre Canada,
quattro Stati Uniti d'America, cinque America del Sud;

h) un rappresentante della Direzione generale per gli
italiani all'estero e le politiche migratorie del
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale.

4. Tra le designazioni dei componenti della Consulta
è assicurata la presenza dei giovani siciliani
all'estero che non abbiano superato il 35° anno di età
e delle donne siciliane all'estero.

5. La Consulta si può avvalere dell'esperienza e del
contributo dei rappresentanti di origini siciliane,
eletti al Consiglio Generale degli Italiani all'estero,
dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative e di patronati
a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si
occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano
rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi
organi regionali, dei rappresentanti regionali delle
associazioni maggiormente rappresentative delle
categorie produttive e professionali, i quali possono
partecipare alle riunioni con diritto di parola ma non
di voto. Ad assistere ai lavori della Consulta possono
essere invitati come osservatori i Presidenti delle
Commissioni legislative dell'Assemblea regionale
siciliana o loro delegati componenti la Commissione
medesima.

6. Le funzioni di segretario della Consulta sono
svolte da un dirigente designato dall'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro.

7. I componenti della Consulta svolgono la funzione a
titolo onorifico e non hanno diritto ad alcun rimborso
da parte dell'Amministrazione regionale.

8. È istituito presso l'Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il
registro delle associazioni dei siciliani all'estero.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, d'intesa
con l'Assessore regionale per l'economia, sono definite
le modalità di designazione dei componenti e il
funzionamento della Consulta. .

2. Gli articoli 2, 3, 4 e 4-bis della legge regionale
n. 55/1980 sono abrogati.

Art. 23.
Misure straordinarie di sostegno al reddito dei
lavoratori interessati dall'incendio del centro
commerciale Conca d'oro di Palermo

1. Al fine di fronteggiare gli effetti sul piano
occupazionale ed economico derivanti dall'incendio che
ha interessato il centro commerciale Conca d'oro di
Palermo e di garantire la continuità reddituale ai
lavoratori dipendenti delle attività commerciali ivi
insediate e ai lavoratori impiegati nell'indotto, la
Regione è autorizzata a concedere, per il periodo
intercorrente tra la data dell'evento e il 31 dicembre
2026, un contributo straordinario volto a compensare la
differenza tra la retribuzione ordinariamente spettante
al lavoratore e il trattamento economico effettivamente
percepito a seguito della sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa determinata dall'incendio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in
misura pari alla differenza tra la retribuzione
ordinaria lorda che sarebbe spettata al lavoratore in
assenza della sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa, secondo il contratto collettivo applicato,
e gli importi effettivamente percepiti dal lavoratore,
per il medesimo periodo, compresi gli eventuali
trattamenti di integrazione salariale, indennità o
altre misure pubbliche di sostegno al reddito.

3. Il contributo di cui al presente articolo è
riconosciuto nel limite massimo di euro 1.000,00
mensili per ciascun lavoratore ed è erogato ai
lavoratori dipendenti delle imprese e delle attività
commerciali operanti all'interno del centro commerciale
Conca d'oro di Palermo nonché ai lavoratori dipendenti
delle imprese dell'indotto direttamente interessate
dalla sospensione o riduzione dell'attività conseguente
all'incendio.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità
attuative del presente articolo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 1.500 migliaia di euro.

Art. 24.
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 22 in materia di commissari
straordinari delle IPAB

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale
16 dicembre 2008 n. 22, le parole presso un'altra
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza sono
sostituite dalle parole presso due Istituzioni
Pubbliche di Assistenza e Beneficenza .

Art. 25.
Istituzione del Fondo a sostegno del reclutamento
legale
della manodopera straniera

1. Al fine di sostenere le imprese nell'attività di
ricerca, selezione e reclutamento legale di manodopera
straniera, è istituito, nello stato di previsione del
bilancio della Regione, il Fondo a sostegno del
reclutamento legale della manodopera , di seguito
denominato Fondo .

2. Il Fondo, la cui dotazione finanziaria è
determinata in 400 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2026, è destinato al finanziamento di
progetti di politiche attive del lavoro volti a
favorire l'attività di matching, anche in modalità
telematica, tra la domanda e l'offerta di lavoro a
beneficio dei lavoratori stranieri.

3. Possono beneficiare delle risorse del Fondo gli
Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 in possesso, cumulativamente, dei
seguenti requisiti:

a) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore;

b) iscrizione contestuale sia alla Sezione I sia alla
Sezione II del Registro delle associazioni e degli enti
che operano a favore degli immigrati, di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;

c) accreditamento presso la Regione siciliana ai
servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150.

4. All'assegnazione delle risorse di cui al comma 2
si provvede mediante procedura di evidenza pubblica,
indetta dal Dipartimento regionale del lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità e parità di trattamento tra i
soggetti richiedenti.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da
adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e
le modalità di attuazione del presente articolo, con
particolare riguardo a:

a) requisiti di ammissibilità dei progetti;

b) criteri di valutazione e punteggi da attribuire
alle proposte progettuali;

c) modalità di erogazione ed eventuale
rendicontazione delle risorse assegnate;

d) modalità di verifica e controllo sull'effettivo
utilizzo delle risorse nonché conseguenti misure in
caso di revoca del finanziamento.

Art. 26.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1
in materia di incentivi a sostegno delle assunzioni a
tempo indeterminato

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio
2026, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per il triennio 2026-2028 il contributo è
riconosciuto in misura non superiore al quindici per
cento del costo annuale del personale a carico del
datore di lavoro per ogni nuova assunzione a tempo
indeterminato, anche per effetto di trasformazione di
contratto a termine, effettuata a decorrere dal 10
gennaio 2024, presso una sede lavorativa ubicata nel
territorio regionale. ;

b) al comma 5 e al comma 6, le parole quindici per
cento sono sostituite dalle parole venti per cento ;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6 bis. Il contributo di cui al comma 2 è
incrementato al venticinque per cento se l'assunzione
riguarda lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di laurea almeno
triennale, o titolo equipollente, ovvero una qualifica
professionale certificata di livello non inferiore al
quarto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche
(EQF);

b) residenza anagrafica fuori dal territorio della
Regione nei cinque anni antecedenti la data di
assunzione;

c) trasferimento della residenza anagrafica in uno
dei comuni della Regione entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di stipula del contratto di
assunzione. .

2. Le disposizioni attuative dell'articolo l della
legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, di cui al decreto
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro di concerto con l'Assessore
regionale per l'economia n. 17 del 19 marzo 2026, da
intendersi qui integralmente riportato, si intendono
modificate in conformità al presente articolo.
L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore
regionale per l'economia, provvederà alla pubblicazione
del testo del decreto coordinato con le modifiche
apportate dal presente articolo, sul proprio sito
istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

Art. 27.
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1 in materia di incentivi a sostegno
delle assunzioni connesse a progetti di investimento
iniziale

1. All'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio
2026, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole dieci per cento sono
sostituite dalle parole venti per cento ;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2 bis. Per la realizzazione di progetti di
investimento iniziale avviati nel territorio regionale
a far data da gennaio 2024, l'incentivo a sostegno
delle assunzioni connesse a progetti di investimento
iniziale di cui al presente articolo è erogato ai sensi
del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis. ;

c) ai commi 4 e 5, le parole al comma 2 sono
sostituite dalle parole al presente articolo e le
parole quindici per cento sono sostituite dalle
parole venticinque per cento ;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

5 bis. Il contributo di cui al presente articolo è
incrementato al trenta per cento se l'assunzione
riguarda lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito un diploma di laurea almeno
triennale, o titolo equipollente, ovvero una qualifica
professionale certificata di livello non inferiore al
quarto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche
(EQF);

b) residenza anagrafica fuori dal territorio della
Regione nei cinque anni antecedenti la data di
assunzione;

c) trasferimento della residenza anagrafica in uno
dei comuni della Regione entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di stipula del contratto di
assunzione. .

2. Le disposizioni attuative dell'articolo 2 della
legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, di cui al decreto
dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro di concerto con l'Assessore
regionale per l'economia n. 18 del 19 marzo 2026, da
intendersi qui integralmente riportato, si intendono
modificate in conformità al presente articolo.
L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore
regionale per l'economia, provvederà alla pubblicazione
del testo del decreto coordinato con le modifiche
apportate dal presente articolo, sul proprio sito
istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.

Art. 28.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 8 maggio
2018, n. 8 in materia di competenze dell'Autorità di
bacino del distretto idrografico della Sicilia

1. All'articolo 3 della legge regionale 8 maggio
2018, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, al primo periodo dopo le parole del
rischio idrogeologico sono aggiunte le parole
mediante l'aggiornamento del P.A.I. e della
piattaforma ReNDis e le parole la manutenzione dei
corpi idrici, sono soppresse;

b) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 9 le parole 200 migliaia di euro per il
triennio 2018-2020 sono sostituite dalle parole 200
migliaia di euro per il triennio 2026-2028 .

Art. 29.
Interventi nel cimitero comunale di Modica

1. Per le finalità di progettazione, adeguamento e
messa in sicurezza delle strutture cimiteriali
appartenenti a circoli e confraternite nel cimitero
comunale di Modica gravemente danneggiate, anche a
seguito dell'evento meteorologico di eccezionale
intensità denominato Ciclone Harry , il Dipartimento
regionale della Protezione civile è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2026, alla spesa di 2.000
migliaia di euro.

Art. 30.
Spese per interventi urgenti di protezione civile a
seguito dell'evento del 30
luglio 2026 nel comune di Messina - frazione Pistunina

l. Al fine di fare fronte all'emergenza causata dal
crollo dell'edificio a uso commerciale e residenziale
ubicato nel comune di Messina in contrada Pistunina, il
Dipartimento regionale della protezione civile è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, ad
effettuare la spesa di 3.000 migliaia di euro da
destinarsi allo sgombero, alla caratterizzazione, al
recupero e allo smaltimento delle macerie.

2. Il sindaco di Messina, nell'esercizio dei propri
poteri di autorità locale di protezione civile,
provvederà a rimborsare il dipartimento regionale delle
spese eseguite, all'esito dell'esperimento delle azioni
recuperatorie nei confronti dei responsabili del
crollo.

Art. 31.
Modifica all'articolo 33 della legge regionale 19
maggio 2005, n. 5
in materia di Garante per la tutela dei diritti
fondamentali dei detenuti

1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale
19 maggio 2005, n. 5, come sostituito dall'articolo 10
della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, le parole
L'incarico di Garante è espletato a titolo onorifico
sono sostituite dalle parole Il trattamento economico
del Garante è stabilito con decreto del Presidente
della Regione e deve essere idoneo ad assicurare la
necessaria autonomia e indipendenza dell'organo .

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 20
migliaia di euro.

Art. 32.
Comiso Città della pace

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 13
marzo 2026, n. 5 è concesso al comune di Comiso, per
l'esercizio finanziario 2026, un contributo di 50
migliaia di euro.

Art. 33.
Celebrazioni dell'Anno europeo dei Normanni (2027)

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere la
valorizzazione della propria identità storica e la
fruizione del patrimonio culturale materiale e
immateriale, aderisce alle Celebrazioni dell'Anno
europeo dei Normanni (2027) in occasione del millenario
della nascita di Guglielmo il Conquistatore.

2. La Regione collabora con la Regione Normandia e
con altri soggetti pubblici e istituzioni private che
operano in ambito culturale a livello regionale
nell'organizzazione di iniziative dirette a celebrare
l'Anno europeo dei Normanni perseguendo i seguenti
obiettivi:

a) valorizzare i beni culturali del periodo normanno,
con particolare riguardo all'itinerario arabo-normanno
dichiarato dall'UNESCO Patrimonio mondiale
dell'Umanità ;

b) migliorare l'offerta culturale sul territorio
regionale valorizzando la storia medievale siciliana;

c) incrementare i servizi rivolti al segmento del
cosiddetto turismo culturale ;

d) promuovere la storia normanna della Sicilia
nell'ambito culturale sia nazionale sia internazionale.

3. Per la programmazione degli interventi di cui al
comma 2, l'Assessorato regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un avviso pubblico rivolto ai comuni e ad altri
soggetti pubblici e privati che operano in ambito
culturale.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 300 migliaia di euro.

Art. 34.
Istituzione del progetto Sicilia Liberty

1. Ai fini della crescita dell'offerta culturale e
turistica del territorio regionale, la Regione,
attraverso il Dipartimento regionale dei beni culturali
e dell'identità siciliana, promuove la realizzazione di
Sicilia Liberty , un progetto integrato di sviluppo,
tutela, valorizzazione, recupero e fruizione di tutti i
siti del patrimonio regionale espressione del
linguaggio Liberty, dell'Art Nouveau, eclettico e
floreale.

2. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana individua strutture e risorse
umane idonee, sotto il profilo quantitativo e
qualitativo, alla realizzazione delle finalità del
progetto.

3. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana si avvale di un Comitato
tecnico-scientifico (CTS), con funzioni consultive e di
supporto alla valorizzazione dei siti nonché alla
promozione e alla realizzazione degli interventi di
catalogazione, tutela, recupero, accessibilità e
fruizione dei siti e dei beni appartenenti agli stili
di cui al comma 1.

4. Il CTS è formato dal direttore del Servizio CRICD
(Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e
la Documentazione), che lo presiede, e da quattro
componenti nominati con decreto assessoriale, designati
come di seguito:

a) un membro in rappresentanza del Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
esperto del settore dell'Art Nouveau e del linguaggio
eclettico e Liberty;

b) un membro della Soprintendenza per i beni
culturali e ambientali di Palermo;

c) un membro in rappresentanza delle Università
aventi sede nella Regione, titolare di una cattedra in
una materia attinente all'Art Nouveau e al linguaggio
eclettico e Liberty;

d) un membro in rappresentanza degli eredi dei
protagonisti della stagione dell'Art Nouveau e del
linguaggio eclettico e Liberty.

5. Il CTS può avvalersi nello svolgimento delle sue
attività di soggetti di volta in volta individuati,
aventi specifiche competenze e altamente qualificati, i
quali vi partecipano senza diritto di voto. I
componenti designati restano in carica tre anni e
possono essere riconfermati una sola volta. Agli stessi
componenti non spettano compensi, gettoni e indennità
di alcun tipo. Il CTS è nominato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nell'ambito del progetto Sicilia Liberty , il
Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell'identità siciliana, sentito il CTS, in
collaborazione con l'Assessorato regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, promuove gli itinerari
denominati Tour Palermo Liberty e Tour Sicilia
Liberty , quali percorsi che collegano i siti tematici
di Palermo e di tutto il territorio regionale.

7. Nell'ambito del Tour Palermo Liberty sono
inseriti:

a) i seguenti beni appartenenti allo stile Liberty e
all'Art Nouveau facenti capo all'amministrazione
regionale:

1) Villino Ida di Palermo, sede della Casa Museo
Basile;

2) Villino Florio, ove è istituito l'Archivio
regionale del Liberty siciliano;

3) Villino Messina Verderame, in via Lo Jacono a
Palermo, sede del Museo regionale Benfratello;

4) Villino Favaloro-Di Stefano, sede del Museo della
fotografia.

b) con decreto dell'Assessore regionale per i beni
culturali e l'identità siciliana, su proposta del CTS,
beni immobili o mobili, materiali o immateriali,
presenti nella provincia di Palermo e afferenti al
periodo Liberty, inseriti anche successivamente, su
istanza di soggetti privati e pubblici.

8. Nel Tour Sicilia Liberty sono inseriti i siti di
interesse storico-artistico riconducibili alla
parentesi eclettica e Liberty insistenti sul territorio
regionale nonché quelli inseriti anche successivamente
su richiesta di soggetti privati e pubblici con decreto
dell'Assessore regionale per i beni culturali e
l'identità siciliana, su proposta del CTS.

9. Il progetto Sicilia Liberty è sottoposto alla
vigilanza dell'Assessorato regionale dei beni culturali
e dell'identità siciliana. Il Dipartimento regionale
dei beni culturali e dell'identità siciliana, in
collaborazione con il C.T.S., redige una relazione
annuale sull'attuazione del progetto.

10. Per l'attuazione del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 200 migliaia di euro.

Art. 35.
Casa siciliana dei Cantastorie di Palermo

1. Nella ricorrenza del centesimo anniversario della
nascita di Rosa Balistreri, l'Assessorato regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato
al finanziamento in favore del centro studi Tradizioni
popolari Alberto Favara, con sede in Palermo, di 100
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, per
la costituzione e il funzionamento della Casa siciliana
dei Cantastorie di Palermo.

Art. 36.
Facoltà teologica di Sicilia

1. In considerazione dell'alto valore morale e
culturale dell'attività svolta dalla fondazione di
culto Pontificia Facoltà Teologica San Giovanni
Evangelista con sede a Palermo, alla medesima
fondazione è concesso un contributo di 300 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 37.
Fondazione Gal Hassin

1. La Regione riconosce la fondazione Gal Hassin -
Centro internazionale per le scienze astronomiche di
Isnello quale centro di eccellenza regionale
nell'ambito della ricerca, della didattica e della
divulgazione scientifica delle scienze astronomiche e
ne sostiene, in attuazione dell'articolo 17, comma 2,
lettera m), della legge regionale n. 27 luglio 2023, n.
9, le finalità istituzionali e le iniziative volte al
potenziamento del centro di osservazione astronomica
sul monte Mufara.

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui
all'articolo 17, comma 2, lettera m), della legge
regionale n. 9/2023 è incrementata, per l'esercizio
finanziario 2026, dell'importo di 150 migliaia di euro
(Missione 4, Programma 2, capitolo 373749).

Art. 38.
Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 12
agosto 2024, n. 25

1. All'articolo 34 della legge regionale 12 agosto
2024, n. 25 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole Il consiglio di
amministrazione dura in carica cinque anni ed è
composto da massimo cinque membri: tre nominati
dall'Assessore regionale per i beni culturali e
dell'identità siciliana, di cui uno con le funzioni di
Presidente, uno nominato dal Rettore dell'Università
degli Studi di Messina e uno nominato dall'Assessore
per i beni culturali del Comune di Messina sono
sostituite dalle parole Il consiglio di
amministrazione dura in carica cinque anni ed è
composto da tre membri, di cui uno con le funzioni di
Presidente, nominati dall'Assessore regionale per i
beni culturali e l'identità siciliana ;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5 bis. Il consiglio di amministrazione, su proposta
del Presidente, nomina un direttore in possesso di
requisiti di onorabilità e competenza tecnico-
giuridica, individuato preferenzialmente tra
professionisti iscritti da almeno 15 anni ad un albo
professionale e dotati di comprovata esperienza in
materia di legislazione o amministrazione regionale. .

Art. 39.
Proroga di termini

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 128 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive
modificazioni è aggiunto il seguente:

7 bis. La rendicontazione relativa alla
presentazione della documentazione di cui al comma 7 è
inviata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno
successivo all'emanazione dell'avviso pubblico ai sensi
del presente articolo. .

2. In sede di prima applicazione, per l'esercizio
finanziario 2026, le iniziative a valere sul fondo di
cui all'articolo 128 della legge regionale n. 11/2010 e
successive modificazioni, finanziate per l'anno 2025,
possono essere rendicontate entro il 31 dicembre 2026.

3. Gli interventi di cui all'articolo 20 della legge
regionale 9 gennaio 2025, n. l devono essere già
avviati alla data del 31 ottobre 2025. Le relative
attività e spese sono ammissibili e rendicontabili
entro il termine del 15 novembre 2026.

4. Gli interventi di cui all'articolo 59, comma 2,
della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 sono avviati
entro il 31 ottobre 2026. Le relative attività e spese
sono ammissibili e rendicontabili entro il termine del
15 novembre 2027.

5. La scadenza dei termini di rendicontazione di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4 non pregiudica la facoltà
dell'ente beneficiario di presentare istanza di
contributo per l'annualità successiva né sospende il
relativo procedimento, che si svolge secondo le
modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
della Regione.

7. I termini di cui all'articolo 15 della legge
regionale 26 giugno 2025, n. 28 sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2026.

8. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale
18 novembre 2024, n. 27 è abrogato.

Art. 40.
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 28
maggio 2026, n. 13
in materia di trasporto gratuito per le forze
dell'ordine

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale
28 maggio 2026, n. 13 le parole ai corpi a
ordinamento civile (Polizia di Stato, Vigili del
fuoco, Polizia penitenziaria e Corpo forestale
regionale) sono sostituite dalle parole ai corpi a
ordinamento civile (Polizia di Stato, Vigili del
fuoco, Polizia penitenziaria, Corpo forestale
regionale, Polizia locale municipale e provinciale,
personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e
personale delle Prefetture) .

2. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti è incaricato di
vigilare mensilmente sul rispetto del tetto di spesa
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge
regionale n. 13/2026.

Art. 41.
Fondo per l'adeguamento degli edifici scolastici

1. Al fine di supportare i comuni, i liberi Consorzi
comunali e le Città metropolitane della Regione
nell'adeguamento degli edifici scolastici di
rispettiva competenza ai requisiti necessari per
l'ottenimento della certificazione di agibilità, il
Dipartimento regionale tecnico è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2026, alla spesa di 1.000
migliaia di euro mediante trasferimento diretto agli
enti locali da finanziare.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento della progettazione dei seguenti
interventi:

a) adeguamento alle norme di sicurezza strutturale e
antisismica;

b) adeguamento alle norme di prevenzione incendi;

c) adeguamento alle norme igienico-sanitarie;

d) miglioramento dell'efficienza energetica;

e) eliminazione delle barriere architettoniche.

3. Possono accedere al fondo i comuni, i liberi
Consorzi comunali e le Città metropolitane che
dimostrino di essere proprietari di edifici scolastici
privi di certificazione di agibilità o per i quali sia
necessario il completamento degli interventi di
adeguamento.

Art. 42.
Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici scolastici

1. Al fine di promuovere gli interventi finalizzati
al superamento e all'eliminazione delle barriere
architettoniche, i bandi emanati dagli Assessorati
della Regione per finanziare la realizzazione di opere
edili negli edifici scolastici di ogni ordine e grado
prevedono, laddove consentito nel rispetto delle
normative nazionali e comunitarie da cui discendono le
correlate fonti finanziarie, un punteggio aggiuntivo o
la priorità di assegnazione ai progetti in cui sono
ricomprese opere destinate al superamento e/o
all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 43.
Contributi straordinari per l'installazione di impianti
di climatizzazione degli edifici scolastici

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione professionale è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2026, a concedere agli enti
locali, proprietari degli edifici sede delle scuole
statali di ogni ordine e grado della Regione, un
contributo straordinario di complessivi 16.000
migliaia di euro per l'acquisizione e/o
l'installazione di impianti di climatizzazione
dell'aria nelle aule destinate all'attività didattica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse, a
mezzo di avviso pubblico, nella misura di 12.000
migliaia di euro in favore dei comuni e nella misura
di 4.000 migliaia di euro in favore dei liberi
Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

Art. 44.
Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1
in materia di interventi per il recupero e
l'efficientamento energetico degli edifici e per il
sostegno abitativo alle giovani coppie

1. Al comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale
5 gennaio 2026, n. 1 le parole Per le finalità di cui
al comma 1 sono sostituite dalle parole Per le
finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 .

Art. 45.
Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle
occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia
residenziale pubblica

1. I soggetti che detenevano senza titolo un
alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data
del 31 dicembre 2017 e che non abbiano presentato
istanza ai sensi dell'articolo 63 della legge
regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive
modificazioni possono presentare domanda di
regolarizzazione entro il termine del 31 dicembre
2026.

2. Restano fermi tutti i requisiti soggettivi ed
oggettivi previsti dall'articolo 63 della legge
regionale n. 8/2018 e dall'articolo l, commi 2, 3, 4 e
5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11.

3. La riapertura dei termini di cui al presente
articolo non comporta l'ammissione alla procedura di
soggetti che abbiano iniziato l'occupazione
dell'alloggio successivamente al 31 dicembre 2017.

4. Gli enti gestori procedono all'istruttoria delle
istanze secondo la normativa vigente.

Art. 46.
Aiuti alle imprese esercenti servizi di trasporto
pubblico non di linea per il contrasto al caro
carburante

1. Al fine di far fronte agli effetti della crisi
economica conseguente agli eventi che hanno determinato
significativi aumenti dei costi dei carburanti e di
sostenere la continuità dei servizi di trasporto
pubblico non di linea, la Regione concede agevolazioni,
sotto forma di contributi a fondo perduto a parziale
ristoro dei maggiori costi sostenuti nel periodo
intercorrente tra l'1 marzo e il 31 dicembre 2026, in
favore di:

a) imprese esercenti il servizio di noleggio autobus
con conducente, autorizzate ai sensi della normativa
vigente e aventi sede legale o operativa nel territorio
della Regione;

b) imprese e titolari di autorizzazioni esercenti il
servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura, aventi sede legale o operativa nel
territorio della Regione;

c) imprese e titolari di licenze esercenti il
servizio taxi, aventi sede legale o operativa nel
territorio della Regione.

2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a
fronte del maggior costo sostenuto per l'acquisto di
carburante destinato all'esercizio dell'attività di
trasporto nel periodo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
complessiva di 15.000 migliaia di euro, così ripartita:

a) 8.000 migliaia di euro per le imprese esercenti il
servizio di noleggio autobus con conducente;

b) 4.500 migliaia di euro per le imprese e i titolari
di autorizzazioni esercenti il servizio di noleggio con
conducente mediante autovettura;

c) 2.500 migliaia di euro per le imprese e i titolari
di licenze esercenti il servizio taxi.

4. Per le categorie di cui al comma 3, lettere a) e
b), il contributo spettante a ciascun beneficiario è
determinato in misura proporzionale al maggior costo
del carburante effettivamente sostenuto e documentato
nel periodo di riferimento, tenendo conto dei consumi
riferibili ai veicoli utilizzati per l'esercizio
dell'attività, entro il limite delle risorse
disponibili per ciascuna categoria.

5. Per la categoria di cui al comma 3, lettera c), le
risorse sono ripartite in misura uguale tra tutti i
soggetti ammessi al beneficio, indipendentemente dai
quantitativi di carburante consumati, fino a
concorrenza della dotazione finanziaria prevista.

6. Ai fini del comma 5, ciascun soggetto può
presentare una sola domanda per ciascuna licenza taxi
posseduta e in esercizio nel periodo di riferimento,
nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto di cui
al comma 7.

7. Con decreto del dirigente generale del
dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti sono disciplinate:

a) le modalità e i termini per la presentazione delle
istanze;

b) la documentazione necessaria a comprovare
l'esercizio dell'attività e, per le categorie di cui al
comma 3, lettere a) e b), i consumi e i maggiori costi
sostenuti per l'acquisto del carburante;

c) i criteri per la determinazione del maggior costo
unitario del carburante;

d) le modalità di calcolo e di erogazione dei
contributi;

e) le modalità di verifica delle domande e di
formazione degli eventuali elenchi dei beneficiari;

f) le modalità di assegnazione delle eventuali
economie risultanti nell'ambito delle singole
categorie;

g) le modalità di controllo e di recupero delle somme
indebitamente percepite.

8. Qualora, all'esito dell'istruttoria, le risorse
assegnate a una delle categorie di cui al comma 3
risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato,
le economie possono essere riassegnate alle altre
categorie che presentino un fabbisogno superiore alle
risorse disponibili, secondo modalità stabilite con il
decreto di cui al comma 7, nel rispetto della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

9. I benefici di cui al presente articolo sono
riconosciuti fino a concorrenza dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 3 ed entro i limiti e in
conformità alle disposizioni europee e nazionali
vigenti in materia di aiuti di Stato e di cumulo degli
aiuti.

Art. 47.
Fondo per i comuni con porti di collegamento per le
isole minori

1. Al fine di mitigare il disagio derivante dal
notevole traffico viario, permettere il recupero dei
disagi infrastrutturali derivanti dal flusso veicolare
anche pesante e migliorare i servizi per il
collegamento marittimo, è istituito un fondo di 5.000
migliaia di euro da destinare ai comuni ove insistono
porti di collegamento in partenza per le isole minori
per la realizzazione di opere viarie e di sicurezza
stradale, di interventi infrastrutturali di supporto
alle attività dei porti e di parcheggi che consentano
la mitigazione del traffico e garantiscano una mobilità
sostenibile. Le somme assegnate sono ripartite tra i
comuni interessati in base alla media dei passeggeri in
transito registrati nell'ultimo triennio.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono disciplinate le modalità di erogazione
delle somme.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 5.000 migliaia di euro.

Art. 48.
Acquisizione dell'autoporto di Vittoria da parte
della Società interporti siciliani s.p.a.

1. Al fine di dare attuazione al protocollo d'intesa
sottoscritto il 18 maggio 2026 tra la Società degli
interporti siciliani s.p.a. e il comune di Vittoria per
l'acquisizione dell'autoporto comunale, il Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti è autorizzato, per l'esercizio finanziario
2026, a trasferire la somma di 500 migliaia di euro in
favore della Società degli interporti siciliani s.p.a.,
destinata agli interventi di messa in sicurezza
dell'area e alla redazione di uno studio di fattibilità
tecnico-economica, sotto condizione della stipula della
convenzione attuativa del medesimo protocollo.

Art. 49.
Porto rifugio di Gela

1. Al fine di consentire il ripristino della
navigabilità dello specchio acqueo del porto rifugio
del comune di Gela, il Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, a
trasferire all'Autorità di sistema portuale del mare
della Sicilia occidentale l'importo di 5.000 migliaia
di euro per gli interventi di dragaggio.

Art. 50.
Piani regolatori dei porti

1. Al fine di provvedere alla redazione dei piani
regolatori dei porti di competenza della Regione, il
Dipartimento regionale dell'ambiente è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2026, alla spesa di 1.000
migliaia di euro.

Art. 51.
Disposizioni in materia di commissioni provinciali
espropri

1. Nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina per la costituzione e il funzionamento delle
commissioni provinciali espropri, l'Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità istituisce in ogni
libero Consorzio comunale e Città metropolitana, con
decreto, le commissioni di cui all'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327 previa nomina degli esperti di cui alle lettere
e) e f) del comma 1 del medesimo articolo.

2. Agli esperti di cui al comma 1 è corrisposto un
gettone di presenza pari ad euro 80, omnicomprensivo di
ogni onere e spesa, per ciascuna seduta della
commissione validamente costituita cui l'esperto
partecipa, anche in modalità telematica.

3. La gestione amministrativa, contabile e
finanziaria per il funzionamento delle commissioni è a
carico di ciascun libero Consorzio comunale e Città
metropolitana cui è attribuita la presidenza delle
medesime, che vi fa fronte, nelle more
dell'approvazione della legge di cui al comma 1, con i
contributi a carico del bilancio regionale previsti al
comma 4 e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente del
proprio bilancio.

4. Il Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità è
autorizzato ad assegnare un contributo a titolo di
cofinanziamento dei bilanci degli enti di cui al comma
3 pari a euro 4.000,00 per l'esercizio finanziario 2026
e a euro 8.000,00 per l'esercizio finanziario 2027 in
favore di ciascun libero Consorzio comunale o Città
metropolitana presso cui ha sede la commissione, con
destinazione vincolata alla copertura delle spese di
cui al comma 2 nonché delle spese generali per il
funzionamento della commissione, delle spese di
trasferta per lo svolgimento dei sopralluoghi necessari
all'attività istruttoria e delle spese di trasferta per
la partecipazione alle sedute della commissione
sostenute dai soli componenti indicati alle lettere a),
b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la
spesa complessiva di 108 migliaia di euro, di cui 36
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e 72
migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027.

6. L'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 1978,
n. 35 è abrogato.

Art. 52.
Finanziamento della III perizia di variante e
suppletiva per la Cittadella Giudiziaria di Catania

1. Per consentire l'ultimazione dei lavori di
costruzione dei nuovi uffici giudiziari siti in Viale
Africa nel comune di Catania, il Dipartimento regionale
tecnico è autorizzato, per l'esercizio finanziario
2026, alla spesa di 1.600 migliaia di euro finalizzata
alla realizzazione della III perizia di variante e
suppletiva, necessaria per l'esecuzione delle ulteriori
lavorazioni e degli adeguamenti resisi necessari nel
corso dell'esecuzione dell'intervento, come individuati
nella Relazione Quadro Esigenziale prot. n. 91426 del
28 luglio 2026 del Dipartimento regionale tecnico -
Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania.

Art. 53.
Piano emergenza Etna

1. Al fine di fronteggiare le esigenze derivanti
dall'emergenza connessa all'attività vulcanica
dell'Etna e di garantire la continuità dei servizi di
mobilità e trasporto, il Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, alla
spesa di 300 migliaia di euro destinata all'attivazione
del piano autotrasporti per l'emergenza Etna.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento dei servizi di trasporto straordinari e
integrativi necessari a garantire la mobilità dei
passeggeri e a fronteggiare le esigenze connesse
all'emergenza, secondo le modalità individuate
dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della
mobilità, in raccordo con il Dipartimento regionale
della Protezione civile.

Art. 54.
Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni

1. Al fine di garantire le attività ascritte al
Dipartimento regionale tecnico dalla lettera g) del
comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 luglio
2011, n. 12 e successive modificazioni è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 250
migliaia di euro. Per le annualità successive si
provvede ai sensi dell'articolo 38 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 55.
Misure per il riconoscimento dell'anzianità di servizio
e per la prevenzione
del contenzioso nel comparto dei Consorzi di bonifica.
Incremento delle giornate lavorative

1. In attuazione dei principi di non discriminazione
tra lavoratori a tempo determinato e a tempo
indeterminato nonché per le finalità di cui
all'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021,
n. 9, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi
finanziari del triennio 2026-2028, la spesa di 1.000
migliaia di euro, destinata al riconoscimento degli
scatti di anzianità e alla ricostruzione della carriera
del personale già stabilizzato o in via di
stabilizzazione presso i Consorzi di bonifica della
Sicilia.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate alla
copertura degli oneri economici derivanti dal
riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata
durante il periodo di precariato, garantendo il
corretto inquadramento parametrale e retributivo dei
lavoratori, in conformità con i recenti orientamenti
della giurisprudenza di merito dei Tribunali di Palermo
e Catania.

3. L'erogazione delle somme ai singoli enti
consortili è subordinata alla verifica, da parte del
Dipartimento regionale dell'agricoltura, della
consistenza del personale avente diritto e dei relativi
calcoli sull'anzianità pregressa, al fine di estinguere
o prevenire il contenzioso seriale per differenze
retributive.

4. Al fine di potenziare i servizi di salvaguardia
ambientale, mitigazione del rischio idrogeologico e
gestione efficiente delle infrastrutture irrigue nel
territorio della Regione, per i lavoratori iscritti e
aventi diritto ai sensi delle leggi regionali 16 aprile
2003, n. 4, 1 febbraio 2006, n. 4 e 28 giugno 2010, n.
14 e successive modificazioni, il numero di giornate
lavorative annue spettanti a ciascun lavoratore è
incrementato fino ad un massimo di tredici giornate per
l'anno 2026.

5. I lavoratori di cui al comma 4, oltre alle
ordinarie mansioni legate al servizio irriguo, sono
impiegati prioritariamente in interventi di
manutenzione idraulica, pulizia dei canali di scolo e
contrasto attivo al dissesto idrogeologico.

6. Al fine di garantire una capillare efficacia degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul
territorio, l'ente datore di lavoro è autorizzato a
stipulare apposite convenzioni con i comuni interessati
per l'impiego diretto del personale di cui al comma 4
nei lavori a carattere idrogeologico di competenza
comunale.

7. Per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 6 è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
nel limite massimo di 600 migliaia di euro (Missione
16, Programma 1, capitolo 147320).

Art. 56.
Misure per favorire l'agricoltura sostenibile

1. Al fine di incrementare i livelli di tutela
ambientale del territorio regionale nonché di garantire
procedure agricole sostenibili per la produzione di
ortofrutta negli impianti serricoli, la Regione
favorisce l'uso di mezzi tecnici biodegradabili e
l'adozione da parte degli operatori serricoli di
sistemi per il sostegno dei palchi di ortofrutta
conformi alle vigenti norme in materia di
biodegradabilità e riciclabilità, bioplastica
compostabile o fibre naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, agli operatori
serricoli è concesso un contributo pari all'80 per
cento del costo relativo:

a) all'acquisto di fili, clips e materiale necessario
al sostegno dei palchi di ortofrutta, conformi alle
vigenti norme in materia di biodegradabilità e
riciclabilità, bioplastica compostabile o fibre
naturali:

b) al trasporto e al conferimento degli scarti
vegetali c.d. fratta nei centri di stoccaggio
regolarmente autorizzati;

c) all'acquisto di mezzi per la triturazione in
azienda degli scarti vegetali c.d. fratta .

3. Il contributo è erogato dietro presentazione della
fattura attestante i costi sostenuti e della
vidimazione dell'avvenuto conferimento degli scarti
vegetali c.d. fratta nei centri di stoccaggio
regolarmente autorizzati

4. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità di applicazione del presente
articolo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 1.000 migliaia di euro.

Art. 57.
Modifiche di norme in materia di agricoltura

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 30
gennaio 2026, n. 3, le parole destinata a spese
correnti sono sostituite dalle parole per contributi
in conto capitale .

2. All'articolo 10 bis della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni le parole
ogni ventiquattro mesi sono sostituite dalle parole
ogni dodici mesi .

3. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni le
parole L'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste sono sostituite dalle parole Il dirigente
generale del dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale .

Art. 58.
Misure per contrastare la diffusione dei virus degli
ortaggi

1. Con l'obiettivo di contrastare la diffusione ed
effettuare l'eradicazione del virus ToBRFV (Tomato
brown rugose fruit virus) e delle altre virosi degli
ortaggi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2026, la spesa di 500 migliaia di euro in favore dei
produttori o conduttori, a qualsiasi titolo, dei
terreni e siti ove sono presenti i vegetali con
presenza confermata degli organismi nocivi (Missione
16, Programma 1).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente
articolo.

Art. 59.
Disposizioni a sostegno del comparto cerealicolo

1. Al fine di compensare parzialmente gli squilibri
derivanti dai maggiori costi di produzione e dai minori
ricavi conseguiti dalle aziende agricole siciliane per
effetto della condizione di insularità, rilevati in
rapporto ai costi di trasporto e conferimento nonché
alle quotazioni di riferimento sulle borse merci per la
campagna di semina 2026, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2026, la spesa di 20.000 migliaia di euro
(Missione 16, Programma l).

2. La somma di cui al comma 1 è destinata al
riconoscimento di contributi in favore delle aziende
localizzate sul territorio regionale in ragione della
superficie destinata alla coltura di grano per l'annata
agraria corrente.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono
riconosciuti a mezzo di avviso pubblico, anche
avvalendosi di modalità telematiche, entro i limiti
previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato.

Art. 60.
Intervento straordinario in favore dei soci conferitori
delle cantine sociali

1. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo,
favorire il rafforzamento patrimoniale e gli
investimenti delle cantine sociali, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2026, la spesa di euro 19.000
migliaia di euro (Missione 16, Programma l).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla
concessione, da parte del Dipartimento regionale
dell'agricoltura, a mezzo di avvisi pubblici, di
contributi straordinari in favore delle imprese
agricole produttrici di uva da vino, aventi sede
operativa nel territorio della Regione, che risultino
socie conferitrici di cantine sociali costituite in
forma cooperativa e che abbiano effettuato conferimenti
di uve alla cooperativa nella campagna vitivinicola
2026.

3. Il contributo spettante a ciascun beneficiario è
determinato in proporzione alla superficie vitata
ammissibile come risultante dal fascicolo aziendale e
dallo schedario viticolo alla data stabilita dal
decreto attuativo, destinata alla produzione di uve
conferite alla cantina sociale di appartenenza.

4. L'importo unitario per ettaro è determinato
dividendo la dotazione finanziaria disponibile per la
superficie vitata complessivamente ammessa al
beneficio.

5. Il contributo concesso al socio è vincolato
integralmente alla sottoscrizione e al versamento di un
aumento del capitale sociale della cantina sociale
della quale il beneficiario risulta socio conferitore.
A tal fine, l'erogazione del contributo può essere
effettuata direttamente alla cooperativa, per conto del
socio beneficiario, con imputazione individuale della
somma alla partecipazione sociale del medesimo.

6. La cantina sociale beneficiaria dei versamenti di
cui al comma 5 è tenuta a contabilizzare distintamente
per ciascun socio le somme ricevute e ad attestare
all'Amministrazione regionale l'avvenuto aumento della
partecipazione sociale individuale.

7. Le quote di capitale sociale sottoscritte mediante
il contributo di cui al presente articolo non possono
essere volontariamente rimborsate, restituite o
comunque liquidate al socio per un periodo di cinque
anni dalla data del versamento, salvo i casi di
cessazione dell'impresa agricola, morte del socio o
altre cause individuate dal decreto attuativo.

8. Sono ammessi al beneficio esclusivamente i soci
delle cantine sociali costituite in forma cooperativa
aventi sede legale e operativa nel territorio della
Regione, regolarmente iscritte nell'albo delle società
cooperative, che svolgano attività di raccolta e
trasformazione delle uve conferite dai propri soci e
che abbiano svolto attività di vinificazione nelle
ultime tre campagne vitivinicole.

9. La superficie vitata presa in considerazione ai
fini del contributo deve essere situata nel territorio
della Regione e riferita a vigneti in produzione. La
medesima superficie non può essere computata più di una
volta ai fini del presente intervento.

10. I contributi di cui al presente articolo sono
concessi nel rispetto delle previsioni di cui al
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 e successive modificazioni.

Art. 61.
Programma Campagne sicure

l. Al fine di incrementare i livelli di sicurezza
nelle aree rurali, a tutela dell'incolumità pubblica,
del patrimonio agro-forestale e delle infrastrutture e
dello sviluppo del settore agricolo, l'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea:

a) promuove intese e protocolli di cooperazione con
le Prefetture-UTG, il Corpo forestale della Regione, i
comuni e le organizzazioni di settore, per il
monitoraggio dei reati contro il patrimonio nelle
aziende agricole della Sicilia e per il coordinamento
delle azioni di vigilanza e prevenzione, tenuto conto
prioritariamente delle aree maggiormente colpite da
fenomeni criminosi e/o di quelle interessate da
denominazioni d'origine e/o da colture di particolare
pregio;

b) realizza interventi per il potenziamento della
vigilanza campestre, anche mediante l'acquisizione di
servizi di cui al titolo IV del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;

c) acquisisce strumenti e servizi di video
sorveglianza e di intervento a tutela della pubblica
incolumità, anche avvalendosi di convenzioni con
Comuni, organizzazioni accreditate per l'esercizio di
attività di protezione civile e/o vigilanza ecologica e
altri enti pubblici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 6.000
migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

Art. 62.
Incremento fondo di solidarietà regionale della pesca.
Interventi a favore del settore della pesca

1. Il fondo di cui all'articolo 39 della legge
regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive
modificazioni è integrato, per l'esercizio finanziario
2026, di 2.000 migliaia di euro per le finalità di cui
al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30
gennaio 2026, n. 3 (Missione 16, Programma 2, capitolo
348123), destinate prioritariamente alla concessione di
aiuti per compensare i danni da mancato reddito subiti
delle imprese di pesca.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Dipartimento regionale della pesca
mediterranea provvede con una procedura di evidenza
pubblica.

3. Per l'esercizio finanziario 2026 è autorizzata la
spesa complessiva di 1.000 migliaia di euro, destinata
agli interventi di cui al comma 4, per ristorare il
danno patito dai componenti dell'equipaggio imbarcati
nelle unità autorizzate all'esercizio delle attività di
pesca con l'utilizzo di reti a strascico a divergenti,
sfogliare-rapidi e reti gemelle a divergenti, che hanno
dovuto effettuare un ulteriore periodo di fermo
biologico nel mese di dicembre 2022 a causa
dell'illegittimità dei decreti dell'Assessore regionale
per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea n. 26/GAB del 25 luglio 2022 e n. 6/GAB
del 16 marzo 2022, come accertata con decreto
assessoriale n. 52/GAB del 28 novembre 2022, nonché per
il pagamento delle giornate di fermo in attuazione
dell'arresto temporaneo per l'emergenza Covid-19 PO
FEAMP 2014/2020 Misura 1.33, paragrafo 1, lett. d) non
erogate ai beneficiari ma certificate e verificate
dall'autorità marittima i cui elenchi ed atti sono
stati acquisiti dal Dipartimento regionale della pesca.

4. Con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca si provvede alla
ripartizione della somma di cui al comma 3 tra gli
aventi diritto. Ai componenti dell'equipaggio di cui al
comma 3 è riconosciuta un'indennità giornaliera
onnicomprensiva pari a euro 30,00 per ciascuna giornata
di arresto temporaneo effettivamente osservata,
conformemente a quanto previsto dal decreto
ministeriale 7 marzo 2023, n. 1, emanato dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste e il Ministro dell'economia e delle
finanze, relativo all'indennità giornaliera per il
fermo della pesca marittima per l'annualità 2022.

5. Per il riconoscimento di contributi in favore
delle imprese di pesca, inclusi gli operatori della
pesca artigianale e le imprese autonome della piccola
pesca e dei relativi equipaggi a compensazione del
mancato reddito conseguente agli eventi calamitosi dei
mesi di gennaio e febbraio 2026, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 30 gennaio 2026, n. 3, a valere sul capitolo
348123 (Missione 16, Programma 2) è incrementata, per
l'esercizio finanziario 2026, di 5.000 migliaia di
euro.

Art. 63.
Progettazione interventi adduttore Castello

1. Per la progettazione del rifacimento integrale
dell'adduttore Castello dal pozzetto limite 2 a valle,
ricadente nelle valli dei fiumi Verdura, Magazzolo e
basso Platani, il Dipartimento regionale
dell'agricoltura è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2026, ad una spesa di 2.000 migliaia di
euro.

Art. 64.
Interventi per sostenere la gestione del servizio
idrico

1. Al fine di garantire la sostenibilità sociale del
servizio, promuovere l'efficienza gestionale, prevenire
interruzioni nell'erogazione dell'acqua e tutelare gli
utenti finali dagli effetti dell'inefficienza delle
reti nonché al fine di garantire gli oneri derivanti
dalle obbligazioni assunte per la realizzazione di
opere afferenti il servizio idrico integrato, nelle
more dell'individuazione del nuovo gestore unico, è
autorizzata un'anticipazione di 10.000 migliaia di euro
per l'esercizio finanziario 2026 nei confronti dell'ATI
di Catania a sostegno della gestione del servizio
idrico integrato (Missione 9, Programma 4). Tale somma
verrà restituita con rate annuali nell'arco temporale
di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello
dell'erogazione delle somme, senza interessi (Titolo 5,
Tipologia 300).

2. Al fine di garantire la sostenibilità sociale e
promuovere l'efficienza della gestione del servizio
idrico integrato, di scongiurare interruzioni del
servizio e di assicurare la tutela degli utenti finali,
che risultano compromessi dall'inefficienza delle reti
e dalla mancanza iniziale di liquidità, è autorizzata
un'anticipazione di 6.000 migliaia di euro in favore
di Iblea Acque s.p.a. e di 6.000 migliaia di euro in
favore dell'ATI di Siracusa per l'esercizio finanziario
2026, a sostegno della gestione del servizio idrico
integrato (Missione 9, Programma 4). Tali somme
verranno restituite con rate annuali nell'arco
temporale di dieci anni a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'erogazione delle somme, senza
interessi (Titolo 5, Tipologia 300).

3. Al fine di garantire la sostenibilità sociale del
servizio, promuovere l'efficienza gestionale mediante
la riduzione delle perdite idriche, prevenire
interruzioni nell'erogazione dell'acqua e assicurare la
tutela degli utenti finali, è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2026, un'anticipazione di 2.000
migliaia di euro in favore dell'ATI di Enna e di 2.000
migliaia di euro in favore dell'ATI di Caltanissetta.
Tali somme verranno restituite con rate annuali
nell'arco temporale di dieci anni a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'erogazione delle somme (Titolo
5, Tipologia 300).

Art. 65.
Impianto di depurazione di Lipari

1. Al fine di coprire i costi di gestione e di
manutenzione dell'impianto di depurazione, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 1.435 migliaia di euro da destinare in favore del
comune di Lipari.

Art. 66.
Istituzione del fondo regionale per la riqualificazione
di siti contaminati. Progetto di bonifica del centro di
stoccaggio rifiuti Omnia nel comune di Licata

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità -
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, il
fondo regionale destinato al finanziamento di progetti
di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle discariche, autorizzate o in gestione post-
operativa e delle strutture ubicate presso aree
industriali destinate allo stoccaggio di rifiuti,
colpite da incendi dolosi o da altri eventi
riconducibili ad attività dolosa accertata
dall'autorità giudiziaria o dagli organi di polizia
giudiziaria.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge con decreto dell'Assessore
regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità
sono stabilite le modalità attuative del comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 2.000
migliaia di euro.

4. Per la redazione del progetto di bonifica del
Centro di stoccaggio rifiuti Omnia sito in località
Piano Bugiades, nel comune di Licata, è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 300
migliaia di euro da destinare in favore del medesimo
comune.

Art. 67.
Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge
regionale 16 ottobre 2019, n. 17 in materia di
finanziamento dei progetti terapeutici individualizzati

1. L'articolo 24, commi 1 e 1 bis, della legge
regionale 16 ottobre 2019, n. 17, si interpreta nel
senso che la quota minima dello 0,22 per cento delle
somme poste in entrata nel bilancio annuale di ciascuna
Azienda sanitaria provinciale, destinata al
finanziamento dei progetti terapeutici individualizzati
(PTI) sostenuti dal budget di salute, costituisce una
riserva finanziaria a destinazione vincolata, destinata
esclusivamente al finanziamento dei medesimi PTI,
secondo la disciplina regionale vigente.

2. Ai fini del comma 1 bis del suddetto articolo 24
della legge regionale n. 17/2019, per finalità
diverse si intendono tutti gli impieghi delle risorse
che non siano direttamente e specificamente riferibili
alla realizzazione delle attività, degli interventi e
delle prestazioni previste dai singoli PTI.

3. In particolare, le risorse di cui al citato
articolo 24, commi 1 e 1 bis, della legge regionale n.
17/2019 non possono essere utilizzate, direttamente o
indirettamente, a qualsiasi titolo o mediante qualsiasi
forma contrattuale, organizzativa o gestionale, per:

a) l'assunzione, il reclutamento, la stabilizzazione,
la trasformazione o la proroga di rapporti di lavoro
del personale dell'ASP;

b) la copertura di posti vacanti della dotazione
organica dell'ASP;

c) l'istituzione, l'incremento, la modifica o la
rimodulazione della dotazione organica dell'ASP nonché
il soddisfacimento di fabbisogni ordinari di personale
dell'azienda;

d) il finanziamento del trattamento economico
fondamentale o accessorio del personale dell'ASP per
l'esercizio delle ordinarie funzioni istituzionali,
anche quando detto personale operi presso dipartimenti,
strutture o servizi nei quali siano attivati PTI;

e) il finanziamento di spese per il personale
mediante rapporti di lavoro a tempo determinato o
indeterminato, incarichi professionali, collaborazioni,
comandi, distacchi, convenzioni, contratti di
somministrazione o altre forme di acquisizione di
personale, quando tali rapporti siano diretti a
soddisfare esigenze ordinarie e/o straordinarie
dell'ASP o a sopperire a carenze della dotazione
organica;

f) l'acquisizione di servizi, prestazioni o forniture
che, indipendentemente dalla forma giuridica
utilizzata, abbiano quale effetto sostanziale quello di
fornire personale o garantire attività proprie
dell'organizzazione ordinaria e/o straordinaria
dell'ASP;

g) le spese generali di organizzazione,
amministrazione e funzionamento dell'ASP;

h) l'acquisto, la locazione, la manutenzione, la
riparazione o la gestione di beni mobili, beni mobili
registrati e immobili dell'ASP, anche quando tali beni
siano utilizzati, direttamente o indirettamente,
nell'ambito di servizi nei quali siano attivati PTI;

i) ogni altra spesa che non sia direttamente e
specificamente riferibile alla realizzazione di uno
specifico PTI.

4. Il divieto di cui al comma 3 opera anche qualora
l'impiego delle risorse avvenga mediante operazioni
contabili, organizzative. contrattuali o gestionali
indirette e qualunque sia la denominazione formalmente
attribuita all'operazione, quando ne derivi
sostanzialmente l'utilizzazione delle somme vincolate
per esigenze ordinarie di personale, organizzazione o
funzionamento dell'ASP.

5. Le risorse del budget di salute sono destinate
esclusivamente alla copertura dei costi delle attività,
degli interventi e delle prestazioni specificamente
previsti nei singoli PTI, nel rispetto della disciplina
regionale vigente e degli atti di cogestione dei
progetti.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non possono
essere interpretate nel senso di consentire
l'istituzione, il finanziamento o l'incremento di posti
della dotazione organica dell'ASP né di sostituire,
integrare, anticipare o comunque compensare il
finanziamento ordinario destinato al personale e alle
funzioni istituzionali dell'Azienda.

7. Ai fini dell'articolo 24, comma 1 bis della legge
regionale n. 17/2019, costituisce utilizzo per finalità
diverse qualsiasi impiego delle somme vincolate che,
anche attraverso modalità indirette o forme
contrattuali, organizzative o contabili diverse,
determini la destinazione delle medesime risorse a
finalità di spese per il personale, per
l'organizzazione o per il funzionamento ordinario
dell'ASP anziché per la realizzazione degli specifici
PTI.

8. Le somme non utilizzate nell'esercizio di
riferimento non possono essere destinate a finalità
diverse da quelle previste dall'articolo 24 della legge
regionale n. 17/2019 e sono riportate nell'esercizio
successivo con il medesimo vincolo di destinazione.

9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 68.
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 28
maggio 2026, n. 13
in materia di divieto di assunzione

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 24
della legge regionale 28 maggio del 2026, n. 13 e
successive modificazioni dopo la parola personale è
soppressa la parola sanitario .

2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale
n. 13/2026 e successive modificazioni dopo le parole
AST S.p.A. sono aggiunte le parole Arpa Sicilia,
limitatamente al personale tecnico a tempo determinato
il cui contratto risulta in scadenza al 30 novembre
2026 e dopo le parole concorsuali pubbliche sono
aggiunte le parole a seguito di aggiornamento del
piano integrato di attività e organizzazione .

Art. 69.
Finanziamenti soggiorni educativo-terapeutici dei
centri
di diabetologia pediatrica della Regione

1. È erogato, per l'esercizio finanziario 2026, un
contributo di 500 migliaia di euro ai quattro centri di
riferimento regionale (CRR) di diabetologia pediatrica
e ai loro centri satellite attivi, a copertura delle
spese necessarie per l'organizzazione di soggiorni
educativo-terapeutici (campi scuola) per i minori
seguiti, come previsto dal documento Organizzazione
dell'assistenza alle persone con diabete mellito in età
pediatrica nella Regione Siciliana approvato con D.A.
1520/13 del 9 agosto 2013.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato ai
singoli centri in proporzione al numero dei minori
assistiti.

Art. 70.
Misure per l'assistenza alle persone affette da demenza
senile
e malattia di Alzheimer

1. Il comma 13 dell'articolo 25 della legge regionale
22 dicembre 2005, n. 19, è sostituito dal seguente:

13. Per le finalità di assistenza dei pazienti
colpiti dalla malattia di Alzheimer, previste
dall'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4, l'Assessore regionale per la salute attribuisce
alle aziende sanitarie provinciali una quota vincolata
pari allo 0,1 per cento dell'assegnazione finanziaria
di ciascuna azienda sanitaria provinciale. Per il
sostegno, il potenziamento e il funzionamento dei
centri diurni per persone affette da demenza senile e
malattia di Alzheimer è altresì destinata una quota
vincolata pari allo 0,1 per cento dell'assegnazione
finanziaria di ciascuna azienda sanitaria provinciale.
Le risorse di cui al presente comma, complessivamente
pari allo 0,2 per cento dell'assegnazione finanziaria
di ciascuna azienda sanitaria provinciale, sono
utilizzate esclusivamente per le finalità ivi indicate.
L'Assessore regionale per la salute è autorizzato ad
attribuire a ciascuna azienda sanitaria provinciale il
relativo riparto delle risorse con decreto da emanarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. .

Art. 71.
Istituzione del registro regionale degli informatori
scientifici

1. Al fine di garantire la qualità dell'informazione
scientifica e la trasparenza nei rapporti con gli
operatori sanitari nonché di rafforzare la tutela della
salute dei cittadini, presso il Dipartimento regionale
della pianificazione strategica è istituito il registro
regionale degli informatori scientifici del farmaco, di
seguito denominato Registro .

2. Ai fini del presente articolo si definisce
informazione scientifica del farmaco il complesso di
informazioni relative alla composizione dei farmaci ad
uso umano, alla loro attività terapeutica, alle
indicazioni, alle precauzioni e modalità d'uso,
compresa la concedibilità da parte del Servizio
sanitario regionale, ai risultati degli studi clinici
controllati, depositati presso l'Agenzia italiana del
farmaco, concernenti l'efficacia e la tossicità
immediata e a distanza, destinato ai medici, alle
farmacie e all'utenza, avente lo scopo di assicurare un
corretto uso del farmaco.

3. Gli informatori scientifici del farmaco, in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 122 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
garantiscono su tutto il territorio regionale il
continuo aggiornamento sui farmaci in favore degli
operatori sanitari.

4. Nel Registro sono iscritti gli informatori
scientifici del farmaco, in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo n.
219/2006, che operano nel territorio regionale.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, con
propria deliberazione, definisce:

a) le modalità di funzionamento e gestione del
Registro;

b) le modalità e i termini per la presentazione delle
domande di iscrizione anche attraverso la presentazione
dell'istanza da parte dell'informatore scientifico
previa acquisizione dell'attestazione della casa
farmaceutica;

c) il formato del tesserino di riconoscimento da
rilasciare agli iscritti.

6. Il Registro contiene una sezione per i
professionisti che svolgono prevalentemente attività di
informazione scientifica su dispositivi medici, presidi
medico-chirurgici, alimenti a fini medici speciali,
nutrizionali e parafarmaci.

7. Il Dipartimento regionale della pianificazione
strategica procede alla pubblicazione sul sito
istituzionale della Regione dell'elenco degli
informatori scientifici del farmaco iscritti al
Registro.

8. Il trattamento dei dati previsto dal presente
articolo avviene nel rispetto della normativa vigente.

Art. 72.
Contributi per la crioconservazione degli ovociti

1. La Regione, al fine di tutelare il diritto alla
genitorialità e alla procreazione costituzionalmente
garantiti, anche nell'ottica del contrasto al calo
demografico, sostiene la pratica della
crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale,
cosiddetto social freezing, presso i centri di
procreazione medicalmente assistita pubblici e privati
autorizzati dal Ministero della Salute e inseriti nel
registro nazionale PMA operanti sul territorio
regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un
contributo rivolto alle donne di età compresa tra i 27
e i 40 anni, residenti in Sicilia da almeno un anno
continuativo e appartenenti a un nucleo familiare con
un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 ha un valore
massimo di euro 3.000,00 e può essere concesso una sola
volta su presentazione della documentazione delle spese
effettivamente sostenute per il canone di
crioconservazione degli ovociti riferite ai primi 24
mesi di conservazione e delle spese mediche
strettamente connesse alla procedura di
crioconservazione degli ovociti, con esclusione delle
spese farmaceutiche.

4. L'Assessore regionale per la salute, in base al
numero di donne aventi i requisiti di cui al comma 2,
nell'anno precedente a quello di riferimento, assegna
le relative risorse finanziarie alle aziende sanitarie
provinciali territorialmente competenti. Le aziende
sanitarie provinciali provvedono all'erogazione del
contributo, previa pubblicazione di avviso pubblico. La
relativa graduatoria, di cui è previsto lo scorrimento
negli anni successivi, è redatta secondo il criterio
dell'ISEE più basso; in caso di parità vige il criterio
della maggiore età e, in caso di ulteriore parità, vige
il criterio cronologico di presentazione della domanda.

5. Al fine di contrastare le conseguenze
dell'endometriosi severa è istituito, in via
sperimentale, un contributo straordinario in favore
delle donne, residenti in Sicilia da almeno due anni
consecutivi, di età non superiore a quaranta anni e con
diagnosi di endometriosi severa certificata da
strutture sanitarie pubbliche.

6. Il contributo di cui al comma 5 è concesso a
ristoro dei costi sostenuti per le procedure di
crioconservazione degli ovociti e della relativa
custodia fino al compimento del quarantaseiesimo anno
di età della beneficiaria.

7. Con decreto dell'Assessore regionale per la
salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
l'importo massimo del contributo, le modalità di
presentazione delle istanze di accesso al contributo,
la documentazione clinica idonea ad attestare la
patologia, le modalità di rimborso diretto alle
strutture sanitarie autorizzate ovvero alle
beneficiarie.

8. Gli interventi previsti dal presente articolo non
costituiscono prestazioni sanitarie a carico del
servizio sanitario regionale e sono erogati nei limiti
delle risorse stabilite al comma 9.

9. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 300 migliaia di euro. Per le finalità di cui ai
commi 5, 6 e 7, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2026, la spesa di 100 migliaia di euro.

Art. 73.
Istituzione della Banca dei tessuti . Conservazione
dei tessuti oculari.
Disposizioni per favorire la cultura della donazione
dei gameti femminili

1. È istituita, presso l'Azienda ospedaliero-
universitaria Policlinico di Catania G. Rodolico - San
Marco , ai sensi dell'articolo 10 della legge 1 aprile
1999, n. 91, la Banca dei tessuti quale centro della
rete dei trapianti.

2. Sono fatti salvi i centri per la conservazione di
tessuti in Sicilia e i relativi rapporti convenzionali
regionali e interregionali in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 300
migliaia di euro per l'adeguamento dei locali e
l'acquisto delle attrezzature (Missione 13, Programma
7).

4. Al fine di assicurare l'implementazione delle
attrezzature del centro di conservazione e
distribuzione per tessuti oculari d'urgenza, presso il
Presidio ospedaliero Gravina e San Pietro di
Caltagirone, è concesso all'ASP di Catania, per
l'esercizio finanziario 2026, un contributo di 300
migliaia di euro.

5. La Regione promuove la cultura della donazione,
con particolare riguardo ai gameti femminili, prelevati
e sottoposti al congelamento e conservati in
alternativa alla distruzione.

6. La Banca del cordone ombelicale di Sciacca è
individuata quale struttura per la conservazione dei
gameti femminili donati.

Art. 74.
Istituzione del fondo Vita autonoma tutelata

1. Al fine di rafforzare le tutele in favore dei
soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico
privi del sostegno familiare, è istituito presso
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro un apposito fondo per l'assistenza
alle persone con le disabilità derivanti dai disturbi
dello spettro autistico, denominato Vita autonoma
tutelata .

2. Attraverso le risorse del fondo Vita autonoma
tutelata è preservata la prospettiva di una vita
autogestita e garantita dalla presenza di personale
formato per l'accudimento delle persone affette dai
disturbi dello spettro autistico quando i genitori non
possono più occuparsi di loro, in contesti il più
possibile simili alla casa familiare.

3. Per le finalità di cui al presente articolo,
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro è autorizzato a concedere
contributi a enti del terzo settore (ETS) o cooperative
per la realizzazione in via sperimentale dei primi tre
centri residenziali socio-assistenziali per le persone
con disturbo dello spettro autistico.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma
3, il Fondo Vita autonoma tutelata per l'assistenza
alle persone con disabilità derivanti dai disturbi
dello spettro autistico ha una dotazione iniziale di
1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario
2026.

5. Con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
attuative per la stipula delle convenzioni con gli ETS
e con le cooperative nonché le modalità di
presentazione delle istanze dei progetti Vita autonoma
tutelata .

Art. 75.
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1
in materia di IRCCS Oasi Maria SS. di Troina

1. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale
5 gennaio 2026, n. 1, dopo le parole è autorizzato a
concedere è soppressa la parola annualmente e dopo
le parole con versamento in entrata nel bilancio della
Regione le parole entro l'anno di erogazione sono
sostituite dalle parole entro l'anno successivo a
quello di erogazione .

2. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 4.000 migliaia di euro.

Art. 76.
Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1
in materia di borse di studio di area non medica

1. All'articolo 46 della legge regionale 5 gennaio
2026, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola chimici è inserita la
parola , psicologi ;

b) al comma 3 le parole 3.000 migliaia di euro sono
sostituite dalle parole 3.250 migliaia di euro ;

c) al comma 4 dopo la parola farmacisti sono
inserite le parole e psicologi e le parole 2.000
migliaia di euro sono sostituite dalle parole 2.750
migliaia di euro .

Art. 77.
Interventi per la progettazione del policlinico
universitario di Enna.
Interventi per il presidio ospedaliero Nino Baglieri
di Modica

1. Al fine di garantire l'attuazione dell'articolo 41
della legge regionale 22 febbraio 2023 n. 2, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 1.000 migliaia di euro da destinare in favore
dell'ASP di Enna per la progettazione del quarto
policlinico universitario di Enna, per il rafforzamento
del sistema della formazione medica e per il
potenziamento delle dotazioni tecnologiche
dell'ospedale Umberto I di Enna.

2. Per il completamento degli interventi del presidio
ospedaliero Nino Baglieri di Modica relativi alla
realizzazione dell'edificio del dipartimento di salute
mentale - servizio psichiatrico diagnosi e cura e al
completamento dell'ala B e del parcheggio ad essa
antistante e la relativa illuminazione è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 4.000
migliaia di euro, da destinare all'ASP di Ragusa.

Art. 78.
Miglioramento dei percorsi di salute per le persone con
disabilità

1. La Regione promuove l'adozione di interventi da
parte delle aziende sanitarie provinciali volti ad
attivare percorsi preferenziali per l'accesso
facilitato ai servizi sanitari alle persone con
disabilità.

2. 1 percorsi preferenziali riguardano i seguenti
ambiti:

a) prestazioni sanitarie ambulatoriali in grado di
dare risposta adeguata ed efficace ai bisogni speciali;

b) prestazioni in regime di ricovero, attraverso il
ricorso ad un modulo organizzativo specifico che
garantisca un percorso adeguato ai problemi clinici
delle persone con disabilità;

c) servizi di emergenza-urgenza, assicurando presso
il pronto soccorso l'individuazione dei bisogni
speciali del paziente attraverso le informazioni
presenti nella banca dati informativa e l'attivazione
di un percorso dedicato.

3. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, per
assicurare l'efficacia dei percorsi preferenziali
dedicati alle persone con disabilità, sono previsti:

a) l'adeguamento dei sistemi informativi aziendali
già in uso per consentire la raccolta e la
tracciabilità delle informazioni sui bisogni speciali
delle persone con disabilità;

b) l'individuazione, presso le strutture sanitarie, e
l'ottimizzazione dell'uso degli spazi e delle
tecnologie già in dotazione idonei allo svolgimento in
sicurezza delle attività clinico-assistenziali,
riducendo quanto più possibile il disagio per la
persona con disabilità, anche al fine di facilitare la
relazione di cura tra il paziente e gli operatori;

c) inclusione delle tematiche specifiche nei
programmi ordinari di formazione del personale
sanitario, al fine di assicurare la presenza di
conoscenze adeguate e diffuse.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per la
salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono emanate le
disposizioni attuative e le linee di indirizzo relative
all'attuazione del presente articolo.

Art. 79.
Misure per l'abbattimento delle liste di attesa in
favore
dei soggetti affetti da disturbi dello spettro
autistico

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 19 della legge regionale 31 gennaio 2024,
n. 3 trovano applicazione a regime.

Art. 80.
Spese di investimento per il Servizio sanitario

1. Al fine di garantire il miglioramento dell'accesso
ai servizi sanitari, la riduzione dei tempi d'attesa e
l'equità delle cure, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2026, la spesa complessiva di 22.600
migliaia di euro in favore delle ASP e delle aziende
ospedaliere siciliane da destinare all'acquisto e
all'ampliamento di immobili strumentali, al
potenziamento tecnologico, infrastrutturale e
strutturale dei presidi sanitari e delle reti
territoriali e ospedaliere nonché all'acquisizione di
apparecchiature elettromedicali, all'ammodernamento
tecnologico e alla riqualificazione delle strutture
operative.

2. Per garantire la massima aderenza alle reali
esigenze del territorio e un utilizzo efficiente e
mirato delle risorse pubbliche, lo stanziamento è
ripartito tra le nove aziende pubbliche del sistema
sanitario regionale e le aziende ospedaliere. I criteri
e le modalità di riparto sono definiti con regolamento
ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto,
prendendo come riferimento esclusivo i fabbisogni già
evidenziati e formalmente trasmessi dalle medesime
aziende agli uffici assessoriali.

3. Con decreto del Ragioniere generale, a seguito di
proposta del dirigente generale del dipartimento
regionale della pianificazione strategica, sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio per
iscrivere su differenti capitoli la spesa autorizzata
dal presente articolo al fine di adeguarla alla
codifica prevista dal piano dei conti integrato e
garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

Art. 81.
Estensione del beneficio della Carta del docente ai
docenti
delle scuole secondarie di secondo grado regionali

1. Al fine di estendere il beneficio della misura di
cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, cosiddetta Carta del docente , ai
docenti delle scuole secondarie di secondo grado
regionali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2026, la spesa di euro 200 migliaia di euro.

Art. 82.
Adeguamento dei parametri economici di accesso alle
misure di sostegno
al diritto allo studio e per le agevolazioni al
trasporto scolastico extraurbano

1. Al fine di adeguare le misure regionali per il
diritto allo studio all'incremento dei costi sostenuti
dalle famiglie, il limite ISEE per l'accesso ai
benefici relativi alla fornitura gratuita o semi
gratuita dei libri di testo o bonus libri e alle
agevolazioni per il trasporto scolastico extraurbano è
elevato a euro 20.000.

2. Per i nuclei familiari con ISEE fino a euro
15.748,78 resta garantita la misura del beneficio
prevista dalla normativa vigente.

3. Per i nuclei familiari con ISEE superiore a euro
15.748,78 e fino a euro 20.000,00 il beneficio è
riconosciuto, entro i limiti delle somme annualmente
stanziate in bilancio, in misura ridotta, secondo
criteri stabiliti con decreto del Presidente della
Regione Siciliana su proposta dell'Assessore regionale
per l'istruzione e la formazione professionale, previa
delibera della Giunta regionale.

4. A decorrere dall'anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, la soglia ISEE
di cui al comma 1 è adeguata annualmente alla
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati.

Art. 83.
Interventi in favore degli studenti universitari

1. La Regione sostiene gli studenti universitari, il
cui percorso di studi preveda l'obbligo del tirocinio
curriculare pre-laurea, attraverso l'erogazione di un
voucher da erogarsi in un'unica soluzione ovvero
mediante rate mensili durante il tirocinio.

2. Il voucher di cui al comma 1, a copertura del
periodo di tirocinio curriculare pre-laurea, è
stabilito in euro 600,00 ed è erogato tramite gli
atenei agli studenti il cui reddito ISEE risulti
inferiore a euro 20.000,00 annui.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'istruzione e la formazione professionale, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono trasferite agli atenei le
somme per l'erogazione del voucher di cui al presente
articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo il
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'Università
e del diritto allo studio è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2026, alla spesa di 1.500
migliaia di euro.

Art. 84.
Promozione del merito universitario

1. Al fine di contrastare l'emigrazione giovanile
qualificata, incentivare la continuità e la regolarità
del percorso accademico, premiare il merito, trattenere
i talenti nel territorio regionale e promuovere lo
sviluppo culturale e sociale, la Regione adotta misure
volte al riconoscimento e al sostegno del merito
universitario.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto
il Reddito di merito agli studenti universitari in
possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione regolare a un corso di laurea con
didattica in presenza presso un ateneo avente sede
operativa sul territorio della Regione;

b) conseguimento, alla conclusione di ciascun anno
accademico, di una media ponderata dei voti degli esami
universitari non inferiore a 29/30, calcolata in
relazione ai CFU acquisiti;

c) essere in regola con il percorso di studi e con i
crediti formativi universitari (CFU) previsti dal piano
didattico.

3. Il Reddito di merito :

a) è determinato nella misura massima annuale di euro
7.200,00 omnicomprensivi;

b) è erogato annualmente a decorrere dall'anno
accademico successivo a quello nel quale sono maturati
i requisiti di accesso e comunque per un numero di
annualità non superiore alla durata legale del corso;

c) è subordinato al costante possesso dei requisiti
di merito e di regolarità accademica di cui al comma 2
del presente articolo.

4. Il Reddito di merito può essere elevato a euro
9.600,00 annui qualora lo studente universitario sia
iscritto ad un corso di laurea appartenente alle aree
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
e alle classi di laurea magistrale e triennale in
ingegneria, informatica, sicurezza informatica,
biotecnologie e data science, secondo la
classificazione del Ministero dell'Università e della
ricerca (MUR), ed è cumulabile con eventuali borse di
studio.

5. Il Reddito di merito è erogato a decorrere
dall'anno accademico successivo rispetto a quello nel
quale sono maturati i requisiti per accedere al
beneficio. Al termine di ciascun anno accademico, su
istanza di parte, si procede alla verifica del possesso
dei requisiti per l'accesso ovvero il mantenimento del
Reddito di merito . La perdita dei requisiti per
taluno degli anni accademici non preclude il diritto
alla percezione del beneficio per gli anni successivi
qualora lo studente maturi nuovamente i requisiti
previsti dalla presente disposizione.

6. La misura è attuata dal Dipartimento regionale
dell'istruzione, dell'università e del diritto allo
studio mediante apposito avviso da emanare entro il 30
settembre di ciascun anno. Qualora l'ammontare
complessivo delle richieste ammissibili ecceda le
risorse disponibili, l'avviso disciplina le modalità di
riparto delle risorse e di concessione del beneficio,
nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dal
presente articolo entro il limite massimo della spesa
autorizzata al comma 7.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, il
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università
e del diritto allo studio è autorizzato, per
l'esercizio finanziario 2026, alla spesa di 3.000
migliaia di euro. Per le annualità successive si
provvede con la legge di stabilità regionale.

8. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui al
comma 6 è emanato dal Dipartimento regionale
dell'istruzione, dell'università e del diritto allo
studio entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 85.
Contributo alla Stamperia regionale Braille per
l'inserimento scolastico
dei minorati della vista. Contributo all'Istituto dei
ciechi Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone per
corsi di formazione per centralinisti

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2026, a concedere un contributo
straordinario di 500 migliaia di euro in favore della
Stamperia regionale Braille ETS, al fine di consentire
l'acquisizione di attrezzature e di software
finalizzata all'inserimento scolastico e
all'integrazione sociale dei minorati della vista
nonché al sostenimento di spese occorrenti
all'adeguamento dei relativi locali alle vigenti
normative in materia di prevenzione incendi.

2. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2026, a concedere un contributo
straordinario di 200 migliaia di euro all'Istituto dei
ciechi Opere riunite I. Florio - F. ed A. Salamone per
la realizzazione di corsi di formazione inerenti al
profilo di Centralinista telefonico su sistemi
informatici di cui al vigente Repertorio delle
qualificazioni della Regione siciliana .

Art. 86.
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 24
febbraio 2000, n. 6
in materia di compenso degli organi di revisione delle
istituzioni scolastiche

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale
24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni le
parole Il compenso annuale da corrispondere al
presidente ed ai componenti del collegio è determinato,
nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni
scolastiche, in 2.500 euro ciascuno, comprensivo degli
oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti
dalla normativa vigente sono sostituite dalle parole
Il compenso annuale da corrispondere al presidente e
ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito
delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche,
con la medesima modalità e nella medesima misura
spettante ai revisori dei conti delle istituzioni
scolastiche di cui al comma 616 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

Art. 87.
Istituzione del coordinatore pedagogico e del
coordinamento pedagogico territoriale

1. All'articolo 28 della legge regionale 20 giugno
2019, n. 10, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5 bis. Al fine di perseguire le finalità della
presente legge sono istituiti il coordinatore
pedagogico e il coordinamento pedagogico territoriale,
le cui funzioni vengono disciplinate con apposito
decreto assessoriale, d'intesa con l'Ufficio scolastico
regionale e le rappresentanze degli enti locali. .

2. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 300 migliaia di euro a valere sulla Missione 4,
Programma 6, quale quota di compartecipazione al
finanziamento del sistema integrato di educazione e di
istruzione da parte della Regione nel rispetto delle
disposizioni statali di cui agli articoli 6 e 12 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Art. 88.
Contributo all'ERSU di Palermo per la realizzazione
di una infrastruttura di intelligenza artificiale

1. Al fine di realizzare un'infrastruttura pubblica
di intelligenza artificiale finalizzata a incrementare
l'efficienza e la qualità dei servizi rivolti agli
studenti universitari, è destinato all'ERSU di Palermo,
per l'esercizio finanziario 2026, un contributo di
5.000 migliaia di euro.

2. L'ERSU di Palermo svolge il ruolo di soggetto
capofila per la realizzazione e il coordinamento del
progetto di cui al comma 1, esteso a tutti gli ERSU
della Sicilia.

Art. 89.
Contributi straordinari per l'acquisto di scuolabus

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione professionale, per l'esercizio finanziario
2026, è autorizzato a erogare un contributo
straordinario di complessivi 825 migliaia di euro, ai
comuni di Randazzo, Ribera, Giarre, Comiso,
Caltagirone, Monreale, Ragusa, Alcamo, Bronte, Piazza
Armerina e Pozzallo, da ripartire equamente, per
l'acquisto di scuolabus da utilizzare per il trasporto
degli alunni e del personale delle scuole del
territorio di competenza.

2. Con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università
e del diritto allo studio, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità per la richiesta e per
l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della
formazione professionale, per l'esercizio finanziario
2026, è autorizzato a erogare un contributo
straordinario di complessivi 1.000 migliaia di euro in
favore dei comuni, finalizzato all'acquisto di
scuolabus da utilizzare anche con l'ausilio delle
associazioni di volontariato, nel limite massimo di 75
migliaia di euro per ciascun beneficiario (Missione 4,
Programma 6). Il contributo è destinato ai comuni non
beneficiari dell'intervento di cui al comma 3
dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2025,
n. 1. Con decreto del dirigente generale del
dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università
e del diritto allo studio, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità per la richiesta e per
l'erogazione del contributo di cui al presente comma.

Art. 90.
Contributi ai comuni ricadenti nelle aree AERCA

1. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge
regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e successive
modificazioni è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2026, la spesa di 4.000 migliaia di euro,
da ripartire in favore dei comuni ricadenti nelle Aree
ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) sul cui
territorio ricadano impianti di raffinazione
petrolifera che nell'anno in corso abbiano avviato,
alla data di entrata in vigore della presente legge,
interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico
nei centri abitati. Il contributo di cui al presente
comma è assegnato a ciascun comune in parti uguali.

2. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge
regionale n. 3/2025 e successive modificazioni è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 1.000 migliaia di euro da ripartire in parti uguali
tra i comuni ricadenti nelle Aree ad elevato rischio
di crisi ambientale (AERCA) di cui al decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
n. 50 del 4 settembre 2002, al fine di sostenere le
amministrazioni comunali nella realizzazione di
interventi di riqualificazione urbana e ambientale.

Art. 91.
Interventi di riforestazione, rinaturalizzazione e
recupero ambientale

1. Al fine di favorire il ripristino degli ecosistemi
forestali, la tutela della biodiversità, l'incremento
della resilienza dei territori agli effetti dei
cambiamenti climatici nonché la salvaguardia dei valori
ambientali e paesaggistici e la tutela dal rischio di
dissesto idrogeologico, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2026, la spesa di 3.000 migliaia di euro
per la realizzazione di interventi di riforestazione,
rinaturalizzazione e recupero ambientale del territorio
regionale.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al
comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente è autorizzato a disporre interventi di
riforestazione, rinaturalizzazione e recupero
ambientale anche nelle aree percorse dal fuoco,
ricorrendo le condizioni previste dal comma 1
dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modificazioni.

Art. 92.
Fondo per la prevenzione degli incendi boschivi

l. È istituito un fondo di rotazione Prevenzione
incendi boschivi destinato alla copertura finanziaria
delle spese occorrenti per promuovere ed agevolare gli
interventi di prevenzione di incendi boschivi anche a
tutela dell'incolumità pubblica, attraverso le attività
sostitutive messe in atto dai comuni della Regione nei
territori di competenza.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è
determinata in 1.000 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2026 (Missione 9, Programma 5). Per le
annualità successive si provvede con legge di stabilità
regionale.

3. Al fondo di cui al comma l possono accedere anche
i comuni della Regione in fase di dissesto o
risanamento.

4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le
somme rimborsate dai comuni a seguito di recupero dai
proprietari o detentori di terreni inadempienti agli
obblighi derivanti da ordinanze sindacali, emesse ai
sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 per le materie disciplinate dalla
legge 21 novembre 2000, n. 353, da versare in entrata
nel bilancio della Regione (Titolo 3, Tipologia 500,
Capo 22).

5. Indipendentemente dall'incameramento per recupero
delle somme, i comuni sono comunque tenuti, nel termine
di cinque anni dall'erogazione, a rimborsare alla
Regione le somme dalla stessa anticipate.

6. In caso di mancato versamento da parte degli enti
locali in favore del bilancio della Regione, ai sensi
dei commi 4 e 5, il Dipartimento regionale delle
autonomie locali è autorizzato, ai sensi del comma 24
dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3, su richiesta del Comando del Corpo Forestale
regionale, a provvedere al recupero delle somme
erogate, a valere sui trasferimenti regionali in favore
degli enti locali beneficiari.

7. La tipologia di interventi finanziabili e i tempi
di esecuzione degli stessi, le modalità di
utilizzazione del fondo di cui al comma l, la cui
gestione è affidata nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia al Comando del Corpo Forestale
regionale, sono disciplinati con decreto dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

8. I comuni che attingono al fondo di cui al comma 1
e che abbiano assolto all'obbligo di restituzione ai
sensi dei commi 4 e 5 nonché quelli che provvedono con
fondi propri all'espletamento delle attività
sostitutive di cui al comma 1 possono beneficiare di
finanziamenti per interventi di prevenzione di incendi
boschivi e di interfaccia da effettuarsi in aree di
proprietà o nella disponibilità degli stessi.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 1.000 migliaia di euro a valere sulla Missione 9,
Programma 5. Per le annualità successive si provvede
con la legge di stabilità regionale.

Art. 93.
Potenziamento dell'attività forestale

1. Al fine di potenziare le attività di manutenzione
e cura delle superfici forestali demaniali e di lotta
attiva agli incendi boschivi in relazione all'andamento
meteo-climatico, i soggetti inseriti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 45-ter della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modificazioni sono impiegati per un massimo di cinque
giornate lavorative ai fini previdenziali aggiuntive a
quelle già previste ai sensi del comma 4 dell'articolo
13 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. l.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 8.000
migliaia di euro.

3. Con decreto del Ragioniere generale la somma di
cui al comma 2 è ripartita fra i pertinenti capitoli di
spesa nelle rubriche del dipartimento regionale dello
sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo
forestale.

Art. 94.
Interventi per il centenario dell'istituzione delle
province di Ragusa e di Enna

1. Al fine di sostenere gli eventi e la
manifestazione per celebrare il 100° anniversario
dell'istituzione delle province di Ragusa e di Enna,
oggi denominate liberi Consorzi comunali, l'Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica è autorizzato, per l'esercizio finanziario
2026, al trasferimento di 1.000 migliaia di euro per
ciascun ente. Per le finalità di cui al presente
articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2026, la spesa di 2.000 migliaia di euro. 376528

Art. 95.
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in
materia di indennità
di carica, rimborsi e permessi degli amministratori
degli enti di area vasta

1. L'articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015,
n. 15 e successive modificazioni è sostituito dal
seguente:

Art. 20.
Indennità di carica

1. Le cariche di Sindaco metropolitano, di componente
del Consiglio metropolitano e di componente del libero
Consorzio comunale sono esercitate a titolo gratuito.
Al Presidente del libero Consorzio comunale è
riconosciuta una indennità, a carico del bilancio
dell'ente, in misura pari a quella del sindaco del
comune capoluogo, non cumulabile con quella percepita
in qualità di sindaco.

2. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta
gli oneri connessi con le attività in materia di status
degli amministratori relativi ai permessi retribuiti,
agli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali
previsti dalla normativa vigente. .

2. Dopo l'articolo 20 della legge regionale n.
15/2015, come sostituito dal comma 1, sono aggiunti i
seguenti:

Art. 20 bis.
Rimborso spese di viaggio

1. Al fine di assicurare il concreto esercizio delle
funzioni connesse alle rispettive cariche, ai
consiglieri delle Città metropolitane di Palermo,
Catania e Messina nonché a quelli dei liberi Consorzi
comunali che risiedono fuori dal comune ove ha sede il
rispettivo ente spetta esclusivamente il rimborso delle
spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 20 ter.
Assenze e permessi retribuiti

1. I Sindaci delle Città metropolitane di Palermo,
Catania e Messina, i Presidenti dei liberi Consorzi
comunali, i consiglieri delle Città metropolitane e i
consiglieri dei liberi Consorzi comunali hanno diritto
di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per
l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi
consigli ovvero la Conferenza metropolitana. Nel caso
in cui i lavori dei predetti organi si svolgano in
orario serale, i soggetti di cui al primo periodo hanno
diritto a non riprendere l'attività lavorativa prima
delle ore otto del giorno successivo; ove i lavori si
protraggano oltre le ore una, hanno diritto di
assentarsi dal posto di lavoro per l'intera giornata
successiva.

2. Gli oneri derivanti da quanto previsto al comma 1
sono a carico della Città metropolitana e del libero
Consorzio comunale.

3. Ai consiglieri delle Città metropolitane e dei
liberi Consorzi comunali è riconosciuto il diritto di
assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un
massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore
per i Sindaci delle Città metropolitane e per i
Presidenti dei liberi Consorzi comunali.

4. I permessi di cui al presente articolo sono
cumulabili con quelli previsti per il mandato svolto
nel comune. .

Art. 96.
Valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca
nei concorsi pubblici indetti dalla Regione

1. La Regione promuove la valorizzazione del titolo
di dottore di ricerca nell'ambito dei concorsi pubblici
per l'assunzione di personale, favorendo la selezione
di candidati altamente qualificati.

2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione per
l'assunzione di personale, ai candidati in possesso del
titolo di dottore di ricerca è assegnato un congruo
punteggio aggiuntivo.

Art. 97.
Incremento orario contratti del personale stabilizzato
negli enti locali

1. Al fine di concorrere alla piena funzionalità dei
servizi svolti dagli enti locali siciliani mediante
l'incremento della dotazione oraria dei contratti di
lavoro in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge concernenti il personale stabilizzato ai
sensi della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, il
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attività
formative è autorizzato ad erogare, per l'esercizio
finanziario 2026, un contributo di 1.000 migliaia di
euro in favore degli enti locali che hanno proceduto
alle predette stabilizzazioni.

2. Al riparto delle somme di cui al comma 1 si
procede con decreto dell'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro
proporzionalmente alle unità di personale di cui al
comma 1 in servizio presso ciascun ente locale alla
data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le assegnazioni di cui al comma 1 costituiscono
trasferimenti a sostegno del bilancio degli enti locali
destinatari per le finalità indicate al comma 9
dell'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 2026,
n. 1 non soggetti alla rendicontazione di cui
all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

4. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale
28 maggio 2026, n. 13 le parole in favore degli enti
locali che hanno proceduto alle predette
stabilizzazioni e che non rientrano tra quelli
destinatari dell'intervento di cui al comma 9
dell'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 2026,
n. 1 sono sostituite dalle parole in favore degli
enti locali che hanno proceduto alle predette
stabilizzazioni per la parte di personale non
destinatario dell'intervento di cui al comma 9
dell'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 2026,
n. 1 . Per l'esercizio finanziario 2026, le
assegnazioni disposte ai sensi del comma 1
dell'articolo 23 della legge regionale n. 13/2026
possono altresì essere utilizzate per l'incremento
della dotazione oraria del personale di cui al comma 1
dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024,
n. 1 e successive modificazioni.

5. Le assegnazioni disposte ai sensi dei commi 9 e 10
dell'articolo 15 della legge regionale n. 1/2026
possono altresì essere utilizzate per l'incremento
della dotazione oraria del personale cui al comma 1
dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 2024,
n. 1 e successive modificazioni.

Art. 98.
Contributi agli enti locali in dissesto finanziario

1. Ai comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti e non superiore a 15.000 abitanti in dissesto
finanziario alla data del 31 dicembre 2025 è
riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2026, un
contributo complessivo pari a 1.500 migliaia di euro a
titolo di compartecipazione alle spese per servizi e
per il personale. Il contributo di cui al presente
articolo è ripartito per il cinquanta per cento in
parti uguali e per il cinquanta per cento
proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni
destinatari (Missione 18, Programma 1).

Art. 99.
Modifiche normative in materia di controlli sostitutivi
negli enti locali

1. All'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre
1962, n. 25 e successive modificazioni, le parole per
mezzo di un apposito ufficio ispettivo dell'Assessorato
regionale degli enti locali, composto di 12 unità di
personale appartenenti alle carriere direttive e di
concetto ed aventi un'anzianità di servizio non
inferiore a 5 anni sono sostituite dalle parole per
mezzo di personale dell'apposito servizio ispettivo del
dipartimento regionale delle autonomie locali con
qualifica non inferiore ad assistente e un'anzianità di
servizio di almeno due anni, composto anche da unità di
personale assegnate ad altri servizi del medesimo
dipartimento e aggregate con decreto del dirigente
generale per l'esercizio delle funzioni ispettive e
sostitutive .

2. All'articolo 26 della legge regionale 3 dicembre
1991, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. I controlli previsti dall'articolo 24 possono
essere altresì espletati attraverso personale
dell'Amministrazione regionale, in servizio presso
altri rami dell'Amministrazione iscritto in un apposito
elenco, istituito e aggiornato ogni tre anni con
decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale delle autonomie locali, purché in possesso di
qualifica non inferiore ad assistente, di cinque anni
di anzianità effettiva nella qualifica stessa, di
laurea e di almeno cinque anni, anche non continuativi,
di esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di
vigilanza e controllo su enti pubblici istituzionali o
enti territoriali. .

3. Dall'attuazione del comma 2 non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli
adempimenti disposti si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione
vigente.

Art. 100.
Abrogazione dell'articolo 15 della legge regionale 28
maggio 2026, n. 13
in materia di personale regionale transitato
previdenzialmente all'INPS

1. L'articolo 15 della legge regionale 28 maggio
2026, n. 13 è soppresso.

Art. 101.
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9
in materia di riassegnazione di contributi agli enti
locali

1. Al comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9 dopo la parola finalità sono
aggiunte le parole , ovvero nelle ipotesi di
rendicontazione parziale di cui al comma 4
dell'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 presentata oltre il termine previsto dal
comma 1 del medesimo articolo, risulti che gli
interventi di utilizzo dei contributi straordinari
assegnati risultino essere stati avviati .

Art. 102.
Fondo regionale per i comuni in dissesto a causa di
risarcimenti
per infortuni mortali sul lavoro

1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica il Fondo
regionale per il sostegno dei comuni in dissesto
finanziario a causa di risarcimenti per infortuni
mortali sul lavoro , di seguito denominato Fondo, con
una dotazione, per l'esercizio finanziario 2026, di
7.000 migliaia di euro.

2. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione non
superiore a 10.000 abitanti che si trovino in stato di
dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, determinato in misura prevalente da
sentenze passate in giudicato che abbiano condannato
l'ente al risarcimento dei danni conseguenti al decesso
di lavoratori avvenuto in occasione o a causa dello
svolgimento di attività lavorativa connessa
all'esecuzione di opere o servizi pubblici, resa alle
dipendenze o per conto dell'ente.

3 Ai fini del comma 2 il dissesto si considera
determinato in misura prevalente dalle sentenze ivi
indicate quando l'importo complessivo dei debiti da
esse derivanti, risultante dalla deliberazione di
dissesto o dal piano di rilevazione della massa
passiva, è superiore al cinquanta per cento
dell'ammontare complessivo della massa passiva
accertata.

4. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i comuni
beneficiari con decreto dell'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica. Il riparto è
effettuato in misura proporzionale all'entità del
risarcimento dovuto da ciascun ente in forza delle
sentenze di cui al comma 2. Resta ferma l'azione di
responsabilità amministrativa e di regresso nei
confronti dei soggetti cui siano imputabili le condotte
che hanno determinato l'evento lesivo.

5. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 7.000 migliaia di euro.

Art. 103.
Istituzione del Fondo regionale per le nuove
generazioni
e la resilienza demografica

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica, il Fondo
regionale per le nuove generazioni e la resilienza
demografica , destinato a promuovere l'equità
intergenerazionale, i giovani e la coesione
territoriale, contrastare lo spopolamento, anche
attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale e
identitario dei comuni.

2. Il fondo finanzia progetti comunali per: il
recupero di immobili e servizi di comunità; il ritorno
e l'insediamento di giovani e famiglie; la
partecipazione giovanile alle attività pubbliche; lo
sviluppo e la valorizzazione, con progetti che
prevedano il coinvolgimento di giovani di età inferiore
a 35 anni, di strutture e presìdi culturali, con
particolare riferimento al potenziamento delle attività
di produzione e programmazione teatrale anche mediante
il coinvolgimento di professionalità artistiche,
tecniche e formative; interventi finalizzati a
rigenerare le comunità locali socialmente,
culturalmente e ambientalmente, valorizzare i beni
comuni e le identità territoriali e contrastare lo
spopolamento, con priorità per gli interventi che
radicano le nuove generazioni nei propri territori;
programmi territoriali di orientamento, formazione di
competenze e raccordo con il mondo del lavoro per
l'autonomia dei giovani.

3. Almeno il 40 per cento delle risorse del fondo
complessivamente disponibili è riservato agli
interventi ricadenti nei piccoli comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti, nelle aree interne
appartenenti al sistema SNAI, nei territori montani,
nelle isole minori e nei comuni caratterizzati da più
elevati indici di declino demografico.

4. In sede di prima applicazione del presente
articolo, il bando per l'accesso al fondo di cui al
comma 1 è emanato con decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle autonomie locali entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 7.000 migliaia di euro.

Art. 104.
Interventi in favore delle microimprese

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive
è autorizzato a concedere un contributo, per il tramite
dell'IRCA - Istituto regionale per il credito
agevolato, per l'esercizio finanziario 2026 nell'ambito
del regolamento de minimis UE 2023/2831, nella misura
massima del 30 per cento del finanziamento bancario
finalizzato a investimenti e/o scorte a favore delle
microimprese operanti nella Regione.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere
garantite da Consorzi fidi sottoposti a vigilanza di
Banca di Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo
unico bancario.

3. Gli oneri di gestione nella misura massima del 3
per cento in favore di IRCA sono posti a carico della
dotazione finanziaria dell'intervento di cui al comma
1.

4. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 3.000 migliaia di euro.

Art. 105.
Incentivi all'insediamento di imprese artigiane

1. Il Dipartimento regionale delle attività
produttive è autorizzato a trasferire all'IRCA le somme
per concedere un contributo straordinario alle imprese
artigiane e commerciali insediate o che otterranno il
rilascio della certificazione di inizio attività alla
data del 30 novembre 2026 all'interno dei centri
storici delimitati nei piani regolatori vigenti dei
comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti,
pari a 2.000 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2026.

2. Le modalità di erogazione del contributo
straordinario per l'incentivo all'insediamento di cui
al comma 1, nella misura massima di 10 migliaia di euro
per istanza, sono disciplinate da IRCA quale soggetto
attuatore della misura di cui al comma 1, che provvede
a emanare apposito avviso entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo
atto di indirizzo politico-amministrativo
dell'Assessore regionale per le attività produttive ai
sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 106.
Interventi per l'artigianato

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese
artigiane siciliane, l'Assessorato regionale delle
attività produttive è autorizzato, per l'esercizio
finanziario 2026, a trasferire al fondo unico a
gestione separata istituito presso l'IRCA la somma di
2.000 migliaia di euro destinata agli interventi
previsti in favore delle imprese artigiane di cui alla
legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive
modificazioni.

Art. 107.
Incremento ed efficientamento del fondo unico a
gestione separata IRCA
per gli interventi in favore di agricoltura e pesca

1. Al fine di potenziare gli interventi a sostegno
delle imprese, operanti nel settore produttivo primario
e della pesca, aventi sede operativa nel territorio
della Regione, la dotazione finanziaria del fondo unico
a gestione separata di cui all'articolo 64 della legge
regionale 7 marzo 1997, n. 6, utilizzato da IRCA per le
finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale
14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, è
incrementata di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2026.

2. Allo scopo di sopperire alla carenza di organico e
di accelerare i procedimenti amministrativi, l'IRCA -
Istituto regionale per il credito agevolato è
autorizzato ad imputare, nella misura massima del 3 per
cento delle risorse disponibili del fondo di cui
all'articolo 16 della legge regionale n. 6/2009 e
successive modificazioni, gli oneri di gestione degli
avvisi ricadenti sul medesimo fondo.

Art. 108.
Norme per il sostegno del passaggio generazionale delle
imprese

1. Al fine di agevolare il passaggio generazionale
delle imprese, la Regione concede contributi a fondo
perduto, entro i limiti e alle condizioni previsti dal
regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, per l'80 per cento delle spese ritenute
ammissibili, in favore delle imprese siciliane iscritte
al registro delle imprese, attive da almeno 10 anni, i
cui proprietari hanno compiuto l'età pensionabile e
hanno dismesso i ruoli gestionali diretti e indiretti e
che vedono coinvolti nel passaggio generazionale i
seguenti soggetti:

a) parenti del titolare o del socio dell'impresa
entro il terzo grado;

b) dipendenti assunti in azienda da almeno cinque
anni;

c) giovani imprenditori, di età massima di 40 anni,
che attestino un'esperienza nel settore dell'impresa di
almeno 2 anni.

2. Le imprese beneficiarie della misura di sostegno
di cui al comma 1 sono: microimprese, imprese
familiari, studi professionali, cooperative e botteghe
storiche. I contributi sono concessi attraverso avviso
pubblico nella misura massima di euro 20.000,00; almeno
il 40 per cento delle somme deve essere utilizzato per
spese di innovazione, sostenibilità e digitalizzazione
delle attività d'impresa. È riconosciuta una premialità
aggiuntiva pari al 5 per cento del contributo nel caso
in cui il nuovo soggetto titolare dell'impresa abbia
un'età massima di 40 anni.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2026, la spesa di 500 migliaia di euro, da
trasferire in un apposito plafond nell'ambito del Fondo
Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22
febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. Le
disposizioni attuative sono definite con decreto
dell'Assessore regionale per le attività produttive, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il soggetto attuatore
della misura di cui al presente articolo è IRFIS-
FinSicilia S.p.A., che provvede a emanare apposito
avviso entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo atto di indirizzo
politico-amministrativo dell'Assessore regionale per
l'economia ai sensi dell'articolo 2 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive
modificazioni.

Art. 109.
Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio
2026, n. 14
in materia di fondi CRIAS

1. All'articolo 3 della legge regionale 22 luglio
2026, n. 14 la parola artigiane è soppressa.

Art. 110.
Sospensione dei termini per il trasferimento degli
immobili
oggetto di prelazione nelle aree ex ASI

1. All'articolo 19, comma 9-ter, della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive
modificazioni dopo le parole Il trasferimento dovrà
avvenire entro e non oltre 120 giorni, non prorogabili,
dall'esercizio del diritto di prelazione. sono
aggiunte le parole Nel caso in cui il pagamento del
prezzo di vendita sia subordinato all'ottenimento di un
finanziamento bancario assistito dalle garanzie del
fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996,
n. 662, il termine di centoventi giorni per il
trasferimento del bene è sospeso di diritto dalla data
di presentazione della richiesta di finanziamento alla
banca fino all'adozione della delibera definitiva di
ammissione alla garanzia da parte del Mediocredito
centrale e comunque per un periodo massimo non
superiore a novanta giorni complessivi.

Art. 111.
Norme finalizzate all'accelerazione delle procedure di
liquidazione dei
Consorzi ASI in liquidazione e per lo sviluppo delle
aree industriali e di crisi industriale complessa

1. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8 e successive modificazioni dopo il comma 9-
sexies sono aggiunti i seguenti:

9-septies. I beni immobili del patrimonio consortile
sono venduti al prezzo determinato come segue:

a) per gli edifici, il prezzo di vendita è pari
all'importo del valore minimo più recente pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle entrate nel territorio, fascia, tipologia e
destinazione pertinenti;

b) per i suoli destinati a insediamenti e attività
produttive, il prezzo di vendita è quello fissato dal
decreto dell'Assessore regionale per l'industria n.
55/Gab del 30 aprile 2009, attualizzato alla data di
vendita o di pubblicazione del bando, secondo i
parametri ISTAT;

c) per i suoli con destinazione agricola o con
capacità edificatoria equivalente, il prezzo di vendita
è pari al valore agricolo medio (VAM), nel territorio
su cui ricadono, pubblicato dall'Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle entrate;

d) per le infrastrutture non oggetto di trasferimento
ai sensi della presente legge, il prezzo di vendita è
determinato in relazione al costo originario di
investimento o. in alternativa, secondo valutazione
effettuata da tecnico esterno abilitato, incaricato dal
Consorzio ASI proprietario.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale
13 dicembre 2021, n. 33, alla fine della lettera b) è
aggiunto il seguente periodo: È fatto salvo il diritto
al mantenimento delle attività commerciali, già
autorizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge, in favore dei soggetti e dei loro
aventi causa, anche futuri, che abbiano a qualsiasi
titolo la disponibilità, anche parziale, dell'immobile
in cui è stata autorizzata l'attività commerciale. .

Art. 112
Intervento in favore degli studi professionali
interessati dalla frana
nel comune di Niscemi

1. Al fine di far fronte ai danni causati alle
strutture e alle apparecchiature delle sedi di studi
professionali, singoli o associati, dalla frana che ha
colpito il territorio di Niscemi è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.000
migliaia di euro (Missione 14, Programma 1).

2. Il Dipartimento regionale delle attività
produttive è autorizzato a trasferire le risorse
stanziate, comprensive degli oneri di gestione, a IRFIS-
FinSicilia S.p.A che provvede ad effettuare i pagamenti
in favore dei soggetti beneficiari mediante avviso a
sportello fino al 100 per cento della spesa ammissibile
e prevedendo il finanziamento agevolato pari al 60 per
cento dell'investimento ammissibile e un contributo a
fondo perduto pari al 40 per cento dell'investimento
ammissibile.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono
attuati in conformità a quanto previsto dalla
disciplina europea in materia di aiuti de minimis di
cui al regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023
ovvero ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (cosiddetto GBER ).

Art. 113.
Misura per la transizione tecnologica dei processi
produttivi delle imprese siciliane attraverso
l'adozione dell'intelligenza artificiale

1. Al fine di rafforzare la competitività, la
produttività e la sostenibilità del sistema produttivo
regionale, la Regione promuove l'innovazione dei
processi aziendali delle imprese con sede operativa nel
territorio regionale mediante l'adozione di strumenti
di intelligenza artificiale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio
finanziario 2026, il Dipartimento regionale delle
finanze e del credito è autorizzato a erogare a IRFIS-
FinSicilia S.p.a. la somma di 4.000 migliaia di euro
per la costituzione di un plafond nell'ambito del Fondo
Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22
febbraio 2019, n. 1, e successive modificazioni da
destinare all'erogazione di un contributo a fondo
perduto alle imprese della misura massima del 30 per
cento dell'investimento e comunque non superiore a 50
migliaia di euro per ciascun soggetto beneficiario
(Missione 14, Programma 1).

3. Il contributo di cui al comma 2 è destinato a
finanziare le spese per l'acquisizione di software,
servizi e prestazioni di consulenza specialistica
nonché l'attività di formazione del personale,
finalizzate all'integrazione dell'intelligenza
artificiale nei processi produttivi aziendali.

4. Il soggetto attuatore della misura di cui al
presente articolo è IRFIS-FinSicilia S.p.A., che
provvede a emanare apposito avviso entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge previa emanazione di atto di indirizzo politico-
amministrativo dell'Assessore regionale per l'economia
ai sensi dell'articolo 2 legge regionale 15 maggio
2000, n. 10 e successive modificazioni.

5. Il contributo di cui al comma 2 è erogato in
regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento
(UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti de minimis.

Art. 114.
Osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo, l'utilizzo
etico e responsabile e la diffusione dell'intelligenza
artificiale nonché di valutarne gli impatti sul sistema
economico, sociale, occupazionale e sulla pubblica
amministrazione regionale, è istituito presso
l'Assessorato regionale dell'economia l'Osservatorio
permanente sull'intelligenza artificiale e l'inclusione
digitale.

2. L'osservatorio svolge funzioni di monitoraggio,
analisi, indirizzo e proposta in materia di
intelligenza artificiale, elabora la strategia
regionale per l'intelligenza artificiale e promuove
iniziative di alfabetizzazione e inclusione digitale.
L'osservatorio provvede altresì alla mappatura dei
centri di competenza e delle realtà pubbliche e private
operanti nel settore dell'intelligenza artificiale
presenti nel territorio regionale, favorendone il
coordinamento e la partecipazione secondo criteri di
equilibrio territoriale e di contrasto ai fenomeni di
centralizzazione.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per
l'economia, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati la composizione, l'organizzazione e le
modalità di funzionamento dell'osservatorio nonché le
forme di coordinamento e partecipazione delle
università, degli enti di ricerca, delle
amministrazioni pubbliche, delle parti sociali, del
sistema produttivo e del terzo settore.

4. La partecipazione all'osservatorio è gratuita e
non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni
di presenza o indennità comunque denominate.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
complessiva di 100 migliaia di euro, destinate
all'avvio e al funzionamento dell'osservatorio. Per gli
esercizi successivi si provvede nei limiti delle
autorizzazioni di spesa annualmente disposte con la
legge di stabilità regionale.

Art. 115.
Fondo per la valorizzazione della filiera corta e del
KM zero

1. Al fine di promuovere la filiera corta, i prodotti
a chilometro zero e la valorizzazione delle imprese
agricole siciliane, è costituito un plafond nell'ambito
del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge
regionale 22 febbraio 2019, n. l e successive
modificazioni destinato all'erogazione di finanziamenti
agevolati assistiti da contribuzione a fondo perduto in
favore delle imprese operanti nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande che si impegnano
ad acquisire merci e materie prime prodotte in Sicilia.

2. L'agevolazione consiste nell'erogazione a ciascuna
impresa di un importo non superiore a 50 migliaia di
euro, di cui il 70 per cento a titolo di finanziamento
agevolato e il 30 per cento a titolo di contributo a
fondo perduto, per la realizzazione di investimenti.

3. Possono beneficiare degli interventi di cui al
presente articolo le micro, piccole e medie imprese
operanti nel settore della somministrazione di alimenti
e bevande, aventi almeno una sede operativa sul
territorio della Regione.

4. Coerentemente con gli obiettivi di valorizzazione
della filiera corta e delle produzioni locali,
l'impresa beneficiaria è tenuta garantire, pena la
revoca dell'agevolazione concessa, che almeno il 30 per
cento annuo degli acquisti per l'approvvigionamento di
merci e materie prime effettuati nei tre anni
successivi all'erogazione della misura sia costituito
da prodotti Made in Sicily . II rispetto dell'obbligo
di cui al periodo precedente è attestato annualmente da
un revisore legale, secondo le modalità definite
nell'avviso di cui al comma 7.

5. L'agevolazione di cui al presente articolo è
concessa nei limiti stabiliti dal regolamento (UE)
2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti de minimis e successive modificazioni.

6. Il soggetto attuatore della misura di cui al
presente articolo è IRFIS-FinSiciIia S.p.A., che
provvede, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
dell'Assessore regionale per l'economia n. 17/GAB del
17 giugno 2019, a emanare apposito avviso entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

7. Per le finalità di cui al presente articolo il
Dipartimento regionale delle attività produttive è
autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, ad
erogare ad IRFIS FinSicilia S.p.A. la somma di 4.600
migliaia di euro.

Art. 116.
Istituzione del Fondo per l'acquisizione e il rilancio
delle terme storiche comunali

1. Al fine di favorire la tutela, la salvaguardia e
la valorizzazione del patrimonio idrotermale e
architettonico di valore storico, culturale e
monumentale presenti sul territorio regionale, è
riconosciuta ai comuni la facoltà di acquisire al
proprio patrimonio immobiliare gli impianti termali
storici, compresi gli immobili, gli stabilimenti, i
parchi e le relative pertinenze, ubicati nel proprio
territorio.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente
articolo gli impianti e gli stabilimenti termali che
soddisfano prioritariamente i seguenti requisiti:

a) presenza di immobili e strutture aventi valore
storico, artistico o architettonico, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) comprovato interesse pubblico alla conservazione
del patrimonio idrotermale e della memoria storica
locale;

c) stato di abbandono, inattività, dismissione o
potenziale rischio di alienazione e speculazione che ne
comprometta la fruizione pubblica o la destinazione
originaria.

3. I comuni possono acquisire il titolo di proprietà
o di possesso degli impianti termali storici di cui al
comma 2 mediante:

a) compravendita a trattativa diretta con i soggetti
proprietari pubblici o privati;

b) esercizio del diritto di prelazione nelle
procedure di dismissione, vendita, concordato
fallimentare o asta pubblica riguardanti detti
complessi;

c) esproprio per pubblica utilità, previa
deliberazione motivata della Giunta comunale che
evidenzi il preminente interesse culturale, sociale ed
economico della collettività.

4. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente
articolo è istituito presso l'Assessorato regionale
delle attività produttive un fondo denominato Fondo
per l'acquisizione e il rilancio delle terme storiche
comunali , con una dotazione finanziaria annua definita
in sede di legge di bilancio.

5. Il Fondo è destinato a erogare ai comuni
richiedenti contributi a fondo perduto fino al 100 per
cento del valore d'acquisto dell'immobile e per le
spese relative agli interventi di ristrutturazione,
restauro conservativo e adeguamento strutturale ed
energetico degli impianti.

6. Con decreto del dirigente generale del
dipartimento regionale delle attività produttive, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è approvato l'avviso
pubblico d'interesse in favore dei comuni nei cui
territori ricadono i beni di cui al comma 2.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 3.000 migliaia di euro.

Art. 117.
Promozione dell'attività sportiva degli atleti
residenti nelle isole minori

1. Al fine di promuovere l'attività sportiva degli
atleti residenti nelle isole minori della Sicilia,
ridurre i costi delle trasferte per la partecipazione
agli eventi sportivi, l'Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a
trasferire, per l'esercizio finanziario 2026, un
contributo straordinario di 200 migliaia di euro al
CONI Sicilia.

2. Il Comitato di cui comma 1, previo avviso
pubblico, rimborsa alle società sportive
dilettantistiche aventi sede nelle isole minori un
massimo di euro 100,00 ad atleta, oltre a un ulteriore
massimo di euro 50,00 ad atleta, in caso di
pernottamento durante le singole trasferte.

3. Ciascuna associazione dilettantistica non può
ottenere un rimborso annuo superiore ad euro 6.000,00,
salvo il caso in cui rimangano somme residue, le quali
possono essere distribuite proporzionalmente alla spesa
effettivamente effettuata dalle associazioni sportive
dilettantistiche beneficiarie.

Art. 118.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25
febbraio 2025, n. 6
in materia di strutture turistico-ricettive

1. Al numero 1) della lettera a) del comma l
dell'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2025,
n. 6 e successive modificazioni, dopo la parola
alberghi sono aggiunte le parole e villaggi
albergo; .

Art. 119.
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1
in materia di misure per l'attrazione di nuovi
residenti

1. All'articolo 25 della legge regionale 5 gennaio
2026, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola percepiscono sono
aggiunte le parole redditi derivanti dall'esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, ;

b) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
Qualora il contributo riguardi persone fisiche che
percepiscono redditi conseguiti per effetto
dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, il contributo di cui al presente articolo
è concesso nei limiti stabiliti dal regolamento (UE)
2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti de minimis e successive modificazioni nonché ai
sensi della normativa europea in materia di aiuti de
minimis di cui al successivo regolamento comunitario di
modifica o abrogazione del medesimo. .

2. Le disposizioni attuative dell'articolo 25 della
legge regionale 5 gennaio 2026, n. l, di cui al decreto
dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 19
maggio 2026, da intendersi qui integralmente riportato,
si intendono modificate in conformità a quanto previsto
dal presente articolo. L'Assessore regionale per
l'economia provvederà alla pubblicazione del testo del
decreto coordinato con le modifiche apportate dal
presente articolo, sul proprio sito istituzionale e
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 120.
Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1
in materia di tassa automobilistica regionale

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1 e successive modificazioni, le
parole con alimentazione elettrica, ibrida
elettrica/termica di tipo plug-in LNG e BioLNG full
hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno sono
sostituite dalle parole con alimentazione elettrica,
ibrida elettrica/termica di tipo plug-in e full hybrid,
LNG, BioLNG alimentazione esclusiva a idrogeno .

Art. 121.
Anticipazione di liquidità in favore della società
Mercati Agro-Alimentari Sicilia S.c.p.A.

1. Al fine di assicurare l'attuazione del piano di
risanamento dell'esposizione debitoria e di
riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della società Mercati Agro-Alimentari
Sicilia S.c.p.A. e far fronte al temporaneo
disallineamento dei flussi di cassa in esso
preventivati, l'Assessorato regionale dell'economia è
autorizzato al trasferimento in favore della società
Mercati Agro-Alimentari Sicilia S.c.p.A. della somma
complessiva di 600 migliaia di euro a titolo di
anticipazione per l'esercizio finanziario 2026
(Missione 16, Programma l).

2. La somma anticipata di cui al comma 1 è restituita
dalla società Mercati Agro-Alimentari Sicilia S.c.p.A.
alla Regione, oltre interessi legali, in due quote di
pari importo da corrispondersi rispettivamente entro il
31 dicembre 2027 ed il 31 dicembre 2028 (Titolo 5,
Tipologia 300).

Art. 122.
Fondo per gli investimenti territoriali

1. Al fine di promuovere la coesione economica,
sociale e territoriale, ridurre i divari
infrastrutturali e nell'accesso ai servizi tra le
diverse aree della Regione, sostenere lo sviluppo delle
comunità locali e assicurare la tutela, la messa in
sicurezza, la riqualificazione e la valorizzazione del
patrimonio pubblico e religioso, è istituito presso il
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti il Fondo per gli investimenti
territoriali . Il Fondo è destinato all'erogazione di
contributi a fondo perduto in favore degli enti
pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, con sede legale nel territorio della
Regione, per la realizzazione di investimenti di
interesse territoriale nei settori economico, sociale,
socio-sanitario e socio-assistenziale,
infrastrutturale, sportivo, culturale, scolastico,
della mobilità e della riqualificazione ambientale
nonché per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio storico, artistico e
architettonico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche per gli enti ecclesiastici.

3. Per l'esercizio finanziario 2026 la dotazione del
Fondo è determinata in 50.000 migliaia di euro. Per gli
esercizi finanziari successivi la dotazione del Fondo è
determinata con la legge di stabilità regionale.

4. Le risorse del Fondo sono ripartite secondo i
seguenti criteri:

a) una quota non inferiore al 60 per cento e non
superiore all'80 per cento, da computarsi per ciascuna
provincia, è destinata al finanziamento per la
realizzazione di investimenti degli enti pubblici. Tale
quota, al netto della quota di cui alla lettera b), è
ripartita in favore degli enti pubblici che saranno
individuati con apposito ordine del giorno approvato
dall'Assemblea regionale siciliana, da pubblicarsi
nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro
quindici giorni dalla sua approvazione;

b) una quota non inferiore al 5 per cento delle
risorse di cui alla lettera a) è ripartita tra gli enti
locali che non risulteranno beneficiari di alcun
contributo ai sensi della medesima lettera a), a
condizione che gli stessi ne facciano istanza corredata
dalla presentazione di progetti di investimento per le
finalità di cui al comma 1, a seguito di apposito
avviso pubblico emanato dal Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
Con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità, d'intesa con l'Assessore regionale per
l'economia, possono essere stabiliti ulteriori criteri
oggettivi per la ripartizione delle risorse di cui alla
presente lettera, fermo restando il principio della
massimizzazione del numero dei beneficiari e della
ripartizione tra le province;

c) la restante quota è destinata al finanziamento per
la realizzazione di investimenti degli enti
ecclesiastici relativi a beni localizzati nel
territorio regionale. Tale quota, al netto della quota
di cui alla lettera d), è ripartita in favore degli
enti ecclesiastici che saranno individuati con lo
stesso ordine del giorno di cui alla lettera a);

d) una quota non inferiore al 5 per cento delle
risorse di cui alla lettera c) è ripartita tra gli enti
ecclesiastici che non risulteranno beneficiari di alcun
contributo ai sensi della medesima lettera c), a
condizione che gli stessi ne facciano istanza corredata
dalla presentazione di progetti di investimento per
finalità conformi a quelle stabilite dal comma 1, a
seguito di apposito avviso pubblico emanato dal
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti. Con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per
le infrastrutture e la mobilità, d'intesa con
l'Assessore regionale per l'economia, possono essere
stabiliti ulteriori criteri oggettivi per la
ripartizione delle risorse di cui alla presente
lettera, fermo restando il principio della
massimizzazione del numero dei beneficiari e della
ripartizione tra le province.

5. L'ordine del giorno di cui al comma 4 è approvato
dall'Assemblea regionale siciliana entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio della Regione e, per l'esercizio finanziario
2026, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. L'ordine del giorno individua
analiticamente gli enti beneficiari, gli investimenti
oggetto di contributo e i relativi importi garantendo
la più ampia diffusione territoriale, con priorità per
gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione
e valorizzazione del patrimonio pubblico e religioso.

6. I contributi erogabili per ciascun intervento a
valere sul fondo non possono essere inferiori a 50
migliaia di euro né superiori a 1.000 migliaia di euro.

7. Al trasferimento delle risorse di cui alle lettere
a) e c) del comma 4, in esecuzione dell'ordine del
giorno approvato dall'Assemblea regionale siciliana,
nonché all'assegnazione delle risorse di cui alle
lettere b) e d) del comma 4, in base alle risultanze
dell'avviso pubblico previsto dalla stessa
disposizione, si provvede con separati decreti del
dirigente generale del dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

8. Con decreto del Ragioniere generale della Regione,
su proposta del dirigente generale del dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, sono apportate le necessarie variazioni di
bilancio per iscrivere, su differenti capitoli, la
spesa autorizzata ai sensi del presente articolo, al
fine di adeguarla alla codifica prevista dal piano dei
conti integrato e garantire la rilevazione unitaria dei
fatti gestionali.

Art. 123.
Variazioni di autorizzazioni di spesa

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui
al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come
rideterminata dal comma 1 dell'articolo 11 della legge
regionale 5 gennaio 2026, n. 1, è incrementata di
20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario
2026 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 27
della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 è
autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2026,
di 3.000,00 euro ( Missione 1, Programma 11, capitolo
100075).

3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5
della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 è
autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2026
di euro 537.120,26 (Missione 1, Programma 5, capitolo
612055).

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6
della legge regionale 10 giugno 2025, n. 26 è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 15.000 migliaia di euro (Missione 13, Programma 2,
capitolo 410038).

5. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1
della legge regionale 12 agosto 2025, n. 29 è
autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2026,
di 3.750 migliaia di euro (Missione 20, Programma 3,
capitolo 500053) da destinare all'erogazione di
contributi finalizzati alla ricostruzione, al
ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili
adibiti a civile abitazione e ad attività produttive,
commerciali e agricole danneggiati dagli incendi e
dagli eventi calamitosi verificatisi dal 1° gennaio
2023 al 31 luglio 2025 nel territorio della provincia
di Siracusa.

6. L'autorizzazione di spesa per le finalità del
comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1 è ridotta, per l'esercizio
finanziario 2027, di 2.300 migliaia di euro (Missione
8, Programma 2, capitolo 673340).

7. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 3
dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2025, n.
24 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la
spesa di euro 30.923,00 (Missione 12, Programma 4,
capitolo 180051).

8. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 3
della legge regionale n. 24/2025 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2026, la spesa di euro
141.696,00 (Missione 12, Programma 4, capitolo 180052).

9. Per le finalità di cui all'articolo 50 della legge
regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 100 migliaia
di euro (Missione 12, Programma 7, capitolo 183811).

10. Per le finalità di cui all'articolo 22 della
legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.000
migliaia di euro (capitolo 140059).

11. Per le finalità di cui all'articolo 27 della
legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 100
migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo
474114).

12. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 16 della legge regionale 28 maggio
2026, n.13, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3
del medesimo articolo 16 è incrementata, per
l'esercizio finanziario 2026, dell'importo di 20.000
migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo
140080).

13. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo
16 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 300 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2,
capitolo 417383).

14. Per le finalità di cui all'articolo 64 della
legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.000
migliaia di euro da parte del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito.

15. L'autorizzazione di spesa, per le finalità del
comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni, di cui al
comma l dell'articolo 4 della legge regionale 7
novembre 2025, n. 32 (Missione l, Programma 11,
capitolo 511603), come rideterminata dall'articolo 1
della legge regionale 1 aprile 2026, n. 6, in 24.000
migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2026 e
35.000 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2027
è ulteriormente rideterminata in complessivi euro
59.000 migliaia di euro nell'esercizio finanziario
2026.

16. Per le finalità di cui alla lettera s) del comma
2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio
2024, n. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2026, la spesa di 20 migliaia di euro (Missione 12,
Programma 7, capitolo 183863).

17. Per le finalità di cui all'articolo 50, comma 1,
della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 500 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2,
Capitolo 370032).

18. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge
regionale 25 luglio 1969, n. 23, indicate alla tabella
1, dell'articolo 59, comma 2, della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1, è autorizzata l'ulteriore spesa per
l'esercizio finanziario 2026 di 400 migliaia di euro,
da iscriversi, al fine dell'adeguamento della stessa
alla codifica prevista dal piano dei conti integrato,
alla Missione 8, Programma 2, Capitolo 672270.

19. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 1,
della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 500 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4,
capitolo 270024).

20. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1,
della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 60 migliaia di euro (Missione 10, Programma 5,
capitolo 270022).

21. Per le finalità di cui all'articolo 23, della
legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 180 migliaia
di euro (Missione 10, Programma 4, capitolo 272550).

22. Per le finalità di cui alla lettera a), comma 10,
dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026,
la spesa di 1.100 migliaia di euro e, per gli esercizi
finanziari 2027 e 2028 la spesa di 6.400 migliaia di
euro annui (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308).

23. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 81,
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2026, la spesa
di 2.000 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2,
capitolo 776451).

24. Per le finalità di cui all'articolo 39 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, indicate alla
tabella 1, dell'articolo 59, comma 2, della legge
regionale 5 gennaio 2026, n. 1, è autorizzata
l'ulteriore spesa per l'esercizio finanziario 2026 di
440.127,50 euro, da iscriversi al fine dell'adeguamento
della stessa alla codifica prevista dal piano dei conti
integrato alla Missione 7, Programma 1, capitolo
472538.

25. Alle autorizzazioni di spesa previste dalla
Tabella 1 di cui al comma 2 dell'articolo 59 della
legge 5 gennaio 2026, n. 1, sono apportate le
variazioni di seguito riportate:

Norma M P T A R Capi Descrizione NO N V 2026 2027 20
tiva i r i m u tolo TE a i 28
di s o t m b t n
rifer s g o . r u c
iment i r l n i r o
o o a o e c a l
n m a F a
e m o t
a n i
d
i
L.R. 1 2 1 1 2 1045 SPESE PER LA BT 1 - 0,00 0,
11/19 19 PARTECIPAZIO 7.445,68 00
72 NE DELLA
ART.2 REGIONE
2 SICILIANA
ALL'ASSOCIAZ
IONE
ITALIANA PER
IL CONSIGLIO
DEI COMUNI
D'EUROPA.
L.R. 1 2 2 1 4 5160 SPESE BT 1 3.000.00 0,00 0,
14/19 1 53 D'INVESTIMEN 0,00 00
98 TO, PER
INTERVENTI
DI
PROTEZIONE
CIVILE E PER
QUELLI
CONNESSI AL
POTENZIAMENT
O DEI
PRESIDI
OPERAT IVI
ATTI A
RAFFORZARE
LE CAPACITA'
DI RISPOSTA.
L.R. 1 2 2 1 4 5160 INTERVENTI BT 1 3.000.00 0,00 0,
14/19 1 58 IN EMERGENZA 0,00 00
98 E POST
EMERGENZA IN
ORDINE A
EVENTI
CALAMITOSI
VERIFICATISI
NEL
TERRITORIO
DELLA
REGIONE.
L.R. 9 6 1 1 1 4425 SOMME PER BT 1 1.870.80 0,00 0,
8/201 1 55 INTERVENTI 0,86 00
8, DI
ART. MANUTENZIONE
13, ORDINARIA,
C. 4 URGENZA E
SOMMA
URGENZA SUL
DEMANIO
IDRICO
FLUVIALE,
ESCLUSI I
BACINI
MONTANI,
INCLUSI
INTERVENTI
DI CURA E
PULIZIA DI
FIUMI E
TORRENTI
L.R. 9 6 2 1 1 8420 SOMME PER BT 1 1.123.08 0,00 0,
8/201 1 73 INTERVENTI 7,00 00
8, DI
ART. MANUTENZIONE
13, STRAORDINARI
C. 4 A SUL
DEMANIO
IDRICO
FLUVIALE,
ESCLUSI I
BACINI
MONTANI,
INCLUSI
INTERVENTI
DI CURA E
PULIZIA DI
FIUMI E
TORRENTI
L.R. 1 1 1 2 2 2433 CONTRIBUTI BT 1 1.000.00 0,00 0,
8/201 4 01 ALL'I.R.S.A. 0,00 00
2 P. PER LA
ART.2 REALIZZAZION
- 4; E DELLE
FINALITA'
ISTITUZIONAL
I PREVISTE
ALL'ARTICOLO
2 DELLA
LEGGE
REGIONALE 12
GENNAIO
2012, N. 8
NONCHE' PER
LE SPESE DI
FUNZIONAMENT
O E DI
ORGANIZZAZIO
NE.
L.R. 1 2 1 2 2 3425 SPESE PER BT 1 3.000.00 0,00 0,
75/19 4 25 ORGANIZZAZIO 0,00 00
50, NE EVENTI,
ART. PUBBLICITA'
1 E SERVIZI
PER
TRASFERTA
PER LO
SVILUPPO
DELLA
PROPAGANDA
DEI PRODOTTI
SICILIANI
(TRASFERITO
IN PARTE AI
CAPITOLI
343318 E
344128)
L.R. 5 2 1 3 2 3765 SPESE PER BT 1 800.000, 0,00 0,
16/19 28 INIZIATIVE 00 00
79, DI CARATTERE
ART CULTURALE,
10 ARTISTICO E
SCIENTIFICO
DI
PARTICOLARE
RILEVANZA.
L.R. 5 1 1 3 2 3773 FINANZIAMENT BT 1 100.000, 0,00 0,
80/19 05 O DEL CENTRO 00 00
77 REGIONALE
ART.9 PER LA
PROGETTAZION
E, IL
RESTAURO E
PER LE
SCIENZE
NATURALI ED
APPLICATE AI
BENI
CULTURALI,
IVI COMPRESO
IL GRUPPO
INTERVENTO
ARCHEOLOGIA
SUBACQUEA
SICILIA E
DEL CENTRO
REGIONALE
PER
L'INVENTARIO
, LA
CATALOGAZION
E E LA
DOCUMENTAZIO
NE GRAFICA,
FOTOGRAFICA,
AEROFOTOGRAF
ICA E
AUDIOVISIVA.
L.R. 5 2 1 3 2 3773 CONTRIBUTI ET 1 800.000, 0,00 0,
66/19 08 IN FAVORE 00 00
75, DEI COMUNI
ART. PER LE
1, ATTIVITA' DI
COMMA CARATTERE
1 CULTURALE,
LETT ARTISTICO E
C) SCIENTIFICO
DI
PARTICOLARE
RILEVANZA E
LA
CATALOGAZION
E LIBRARIA E
DOCUMENTALE.
(PARTE
CAPITOLO
377703)
L.R. 5 2 1 3 2 3777 CONTRIBUTI BT 1 900.000, 0,00 0,
66/19 03 IN FAVORE DI 00 00
75, ACCADEMIE,
ART 1 ENTI,
ISTITUZIONI
ED
ASSOCIAZIONI
CULTURALI E
SCIENTIFICHE
AVENTI SEDE
IN SICILIA
PER LE
FINALITA' DI
CARATTERE
CULTURALE,
ARTISTICO E
SCIENTIFICO
DI
PARTICOLARE
RILEVANZA.
L.R. 5 1 1 3 2 3777 CONTRIBUTI BT 1 500.000, 0,00 0,
44/19 13 AD ENTI 00 00
85 MORALI ED
ART.1 ECCLESIASTIC
1 I PER LA
RIPARAZIONE
ED IL
RESTAURO
NECESSARI AL
FUNZIONAMENT
O DI
STRUMENTI
MUSICALI
ANTICHI E/O
DI VALORE
ARTISTICO.
L.R. 1 2 1 6 2 1833 TRASFERIMENT BT 1 1.500.00 0,00 0,
9/202 2 76 I IN FAVORE 0,00 00
1, DELLE CITTA'
ART. METROPOLITAN
41 E E LIBERI
CONSORZI
COMUNALI PER
GARANTIRE I
SERVIZI
INTEGRATIVI
MIGLIORATIVI
ED
AGGIUNTIVI A
FAVORE DEGLI
STUDENTI CON
DISABILITA'
DELLE SCUOLE
SECONDARIE
DI SECONDO
GRADO.
L.R. 1 2 1 6 2 1833 TRASFERIMENT BT 2.000.00 0,00 0,
29/20 2 84 I AI COMUNI 0,00 00
21, PER LE
ART. ATTIVITA'
15, DI
C. 1 ASSISTENZA
IGIENICO-
PERSONALE ED
ASSISTENZA
ALLA
COMUNICAZION
E (ASACOM)
AGLI ALUNNI
CON
DISABILITA'
DELLE SCUOLE
COMUNALI
DELL'INFANZI
A, PRIMARIE
E SECONDARIE
DI PRIMO
GRADO
L.R. 1 2 1 6 2 1838 FONDO PER LA BA 1 10.000.0 0,00 0,
8/201 2 08 DISABILITA' T 00,00 00
7 E PER LA NON
ART. AUTOSUFFICIE
9, C. NZA - FONDI
2, REGIONALI
LETT
A),
B),
C.9,
C. 10
L.R. 8 1 1 8 2 2700 FONDO ET 1 6.000.00 0,00 0,
25/20 14 PROGETTAZION 0,00 00
24, E, PER LA
ART.2 REALIZZAZION
5 E DI NUOVE
OPERE
PUBBLICHE,
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARI
A, DI
RIQUALIFICAZ
IONE E
COMPLETAMENT
O DI OPERE E
INFRASTRUTTU
RE, DI OPERE
DI
MIGLIORAMENT
O E
ADEGUAMENTO
SISMICO DI
ENTI
PUBBLICI, DI
CULTO E
GESTORI DI
BENI
PUBBLICI E/O
CONFISCATI
ALLA MAFIA
L.R. 1 4 1 8 2 2700 EROGAZIONI ET 1 1.270.00 0,00 0,
31/20 0 39 ALL'ENTE 0,00 00
25, NAZIONALE
ART. CIVILE
4, C. (ENAC) PER
3 L'ASSUNZIONE
DEGLI ONERI
DI SERVIZIO
PUBBLICO PER
I
COLLEGAMENTI
DEI SERVIZI
DI LINEA TRA
GLI SCALI
AEROPORTUALI
DELLA
SICILIA E
QUELLI DELLE
ISOLE MINORI
SICILIANE DI
LAMPEDUSA E
PANTELLERIA
L.R. 9 8 1 8 2 2737 CONTRIBUTI A BT 1 250.000, 0,00 0,
9/202 13 PERSONE 00 00
1, FISICHE PER
ART. LA
87 ROTTAMAZIONE
DI VEICOLI
USATI DI
CLASSE DA
EURO 0 A
EURO 3 E PER
IL
CONSEGUENTE
ACQUISTO DI
VEICOLI CON
ALIMENTAZION
E ELETTRICA
O IBRIDA DI
CLASSE EURO
6.
L.R. 1 3 1 8 2 4765 SPESE PER BT 1 0,00 2.300. 0,
N. 9 0 20 L'ESPLETAMEN 000,00 00
DEL TO DEI
07/05 SERVIZI DI
/2015 COLLEGAMENTO
, MARITTIMO
ART. CON LE ISOLE
26; MINORI. (EX
L.R. CAP.
9/202 478110).
0,
ART.
14,
C. 1;
L.R.
2/202
3
ART.
6, C.
3
LR 1 2 1 8 2 4765 SPESE PER BT 1 12.579.2 0,00 0,
19/20 0 21 L'ESPLETAMEN 94,33 00
05, TO DEI
ART. SERVIZI DI
27, TRASPORTO
C. 6 PUBBLICO
; LOCALE. (EX
L.R. CAP. 478104)
9/202
1
ART.
86;
L.R.1
3/202
2
ART.
6, C.
4;
LR.
2/202
3
ART.
6, C.
1 E
ART.
26,
C.
36;
L.F.
1/202
6,
ART
47
L.R. 4 6 1 9 2 3725 SPESE PER ET 1 300.000, 0,00 0,
3/202 66 INIZIATIVE 00 00
4, DIRETTAMENTE
art.3 PROMOSSE PER
SOSTENERE
MANIFESTAZIO
NI ED EVENTI
ORGANIZZATI,
ANCHE
TRAMITE
SOGGETTI
TERZI, DALLE
ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
DI OGNI
ORDINE E
GRADO, DALLE
UNIVERSITÀ E
DAGLI ENTI
DI RICERCA
L.R. 4 2 1 9 2 3733 CONTRIBUTO BT 1 300.000, 0,00 0,
152/1 04 ALL'ISTITUTO 00 00
980 PER CIECHI
ART.1 L.R RIUNITE
9/201 FLORIO E
5 , SALAMONE> DI
ART PALERMO
34
L.R. 4 4 1 9 2 3733 FONDO BT 1 1.000.00 0,00 0,
6/200 15 DESTINATO AL 0,00 00
0 FUNZIONAMENT
ART.7 O
, C. AMMINISTRATI
7 VO E
DIDATTICO
DELLE
ACCADEMIE DI
BELLE ARTI E
DEI
CONSERVATORI
DI MUSICA
STATALI.
L.R. 4 4 1 9 2 3733 CONTRIBUTO BT 1 3.000.00 0,00 0,
26/19 24 AL IV POLO 0,00 00
98, UNIVERSITARI
ART. O SICILIANO
15, DI ENNA.
C. 1
BIS
L.R. 1 1 1 1 2 1425 SPESE PER LA BT 1 200.000, 0,00 0,
32/20 6 0 19 VALORIZZAZIO 00 00
00, NE DEI
ART. PRODOTTI
126 AGRICOLI
SICILIANI E
DI PRIMA
TRASFORMAZIO
NE AGRICOLA.
GESTIONE
DELLA
PROMOZIONE E
DELL'IMMAGIN
E DEGLI
STESSI SUI
MERCATI DI
CONSUMO IN
ITALIA ED
ALL'ESTERO.
L.R. 1 1 1 1 2 1433 CONTRIBUTI ET 1 500.000, 0,00 0,
13/20 6 0 36 AD 00 00
22, AMMINISTRAZI
ART. ONI LOCALI
13, PER LA
C.70 RAZIONALIZZA
ZIONE DEGLI
INTERVENTI
NEL SETTORE
AGRICOLO E
AGROALIMENTA
RE.
L.R. 1 1 1 1 2 1433 CONTRIBUTI ET 1 200.000, 0,00 0,
13/20 6 0 37 AD IMPRESE 00 00
22, PER LA
ART. RAZIONALIZZA
13, ZIONE DEGLI
C.70 INTERVENTI
NEL SETTORE
AGRICOLO E
AGROALIMENTA
RE.
L.R. 1 1 1 1 2 1473 SOMME BT 1 590.000, 0,00 0,
88/19 6 0 14 DESTINATE AL 00 00
82, FUNZIONAMENT
ART. O DEI
5 CONSORZI
L.R. GIA'
9/202 COSTITUITI
1, AI SENSI
ART. DELL'ART.5
65 DELLA LEGGE
REGIONALE 5
AGOSTO 1982,
N.88.
L.R. 1 1 2 1 2 5420 CONTRIBUTI ET 1 500.000, 0,00 0,
3/202 6 0 95 IN CONTO 00 00
5, CAPITALE PER
ART LA
25, RAZIONALIZZA
COMMA ZIONE DEGLI
1 INTERVENTI
NEL SETTORE
AGRICOLO ED
AGROALIMENTA
RE AD
AMMINISTRAZI
ONI LOCALI
ED ALTRI
ENTI
PUBBLICI.
L.R. 1 1 1 1 5 1553 SPESE DI BT 1 200.000, 0,00 0,
2/202 6 0 68 PROMOZIONE E 00 00
3 PROPAGANDA
ART. PER UNA PIÙ
26, DIFFUSA
C. 90 CONOSCENZA
DEI VALORI
ECOLOGICI,
NATURALISTIC
I E
CULTURALI
DEI BOSCHI,
IVI COMPRESE
QUELLE PER
CONFERENZE E
CONVEGNI.
L.R. 9 5 1 1 2 4433 TRASFERIMENT BT 1 180.000, 0,00 0,
14/19 2 02 I A FAVORE 00 00
88 DEGLI ENTI
ART.4 GESTORI
8 DELLE
RISERVE
NATURALI PER
SPESE DI
IMPIANTO E
DI GESTIONE.
L.R. 9 2 1 1 2 4433 CONTRIBUTO ET 1 200.000, 0,00 0,
16/20 2 22 IN FAVORE 00 00
22, DEI GRUPPI
ART. RICERCA
13, ECOLOGICA
C. 16 SICILIA PER
LA
DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA
NELLE SCUOLE
RELATIVAMENT
E ALLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA E
L'EDUCAZIONE
AMBIENTALE
L.R. 9 2 2 1 2 5500 CONTRIBUTI ET 1 5.000.00 0,00 0,
1/202 2 79 AI COMUNI 0,00 00
5, PER LA
ART RIGENERAZION
8, C. E DI AREE E
2 POLMONI
VERDI,
PARCHI
URBANI, ORTI
URBANI E
IMPIANTI DI
VERDE
PENSILE AL
FINE DI
PREVENIRE
INCENDI,
MITIGARE GLI
ECCESSI
TERMICI CHE
CARATTERIZZA
NO IN
PARTICOLARE
L'AMBIENTE
URBANO E
FAVORIRE
L'INCREMENTO
DEI LIVELLI
DI
PERMEABILITÀ
DEI SUOLI
PER
FACILITARE
L'ASSORBIMEN
TO DELLE
ACQUE
PIOVANE,
MEDIANTE LA
RIQUALIFICAZ
IONE DEGLI
STESSI.
L.R. 9 5 2 1 2 8424 TRASFERIMENT BT 1 1.000.00 0,00 0,
14/19 2 51 I IN CONTO 0,00 00
88 CAPITALE A
ART.4 FAVORE DEGLI
8 ENTI PARCO
PER IL
RAGGIUNGIMEN
TO DELLE
ALTRE
FINALITA'
ISTITUZIONAL
I.(PARTE
CAPITOLO
443301)
L.R. 5 2 1 1 2 3773 SOMMA BT 1 350.000, 0,00 0,
1/199 3 14 DESTINATA 00 00
3 ALLA
ART.1 PARTECIPAZIO
NE DELLA
REGIONE
SICILIANA
ALL'ASSOCIAZ
IONE ENTE
TEATRO DI
SICILIA
STABILE DI
CATANIA,
QUALE
CONTRIBUTO
ALLE SPESE
DI GESTIONE.
L.R. 5 2 1 1 2 3773 CONTRIBUTO BT 1 500.000, 0,00 0,
19/19 3 16 ANNUO A 00 00
86 FAVORE
ARTT. DELL'ENTE
1 -4 AUTONOMO
REGIONALE
TEATRO
MASSIMO
VINCENZO
BELLINI DI
CATANIA.
L.R. 5 2 1 1 2 3773 CONTRIBUTO BT 1 500.000, 0,00 0,
19/19 3 17 PER 00 00
86 L'ATTIVITA'
ART.1 E LA
7 PROGRAMMAZIO
NE DELLE
STAGIONI
TEATRALI
DELL'ENTE
AUTONOMO
REGIONALE
TEATRO DI
MESSINA,
PER LA
GESTIONE
DELLA
STRUTTURA
TEATRALE
NONCHE' PER
LA
STABILIZZAZI
ONE
DELL'ORCHEST
RA DEL
TEATRO
VITTORIO
EMANUELE DI
MESSINA.
L.R. 5 2 1 1 2 3781 FONDO BT 1 - 0,00 0,
16/20 3 07 REGIONALE 440.127, 00
07, PER IL 50
ART. CINEMA E
3 L'AUDIOVISIV
O DA
DESTINARE
ALLE
SOCIETA' DI
PRODUZIONE.
L.R. 7 1 1 1 2 4725 SPESE BT 1 7.000.00 0,00 0,
32/20 3 14 DIRETTE AD 0,00 00
00, INCREMENTARE
ART IL MOVIMENTO
35 TURISTICO
L.R. VERSO LA
2/200 REGIONE ED
2, IL TURISMO
ART. INTERNO.
39
L.R. 7 1 1 1 2 4733 CONTRIBUTO BT 1 240.000, 0,00 0,
13/20 3 26 CONCESSO 00 00
22, ALL'UNIONE
ART. DEI COMUNI
13, PAESI DEI
C. 59 NEBRODI AL
FINE DI
FAVORIRE LA
PROMOZIONE
TURISTICA,
CULTURALE,
SOCIALE E
SCOLASTICA
DEL
TERRITORIO
NEBROIDEO.
L.R. 7 1 1 1 2 4737 CONTRIBUTO BT 1 1.600.00 0,00 0,
33/19 3 02 ANNUO PER 0,00 00
96 L'ORGANIZZAZ
ART.3 IONE, LA
8 PROMOZIONE E
LA GESTIONE
DELLE
MANIFESTAZIO
NI TAORMINA
ARTE ,
NONCHE' PER
LA
PROSECUZIONE
DELLE
ATTIVITA'
DELLA
FONDAZIONE
TAORMINA
ARTE
SICILIA. (EX
CAP. 47719)
L.R. 7 1 1 1 2 4737 CONTRIBUTO BT 1 200.000, 0,00 0,
33/19 3 03 ANNUO PER 00 00
96 L'ORGANIZZAZ
ART.3 IONE, LA
8 PROMOZIONE E
LA GESTIONE
DELLE
ORESTIADI
DI
GIBELLINA ,
NONCHE' PER
LO
SVOLGIMENTO
DI TUTTE LE
ATTIVITA'
PREVISTE
DALLO
STATUTO
DELLA
FONDAZIONE
ISTITUTO DI
ALTA CULTURA
ORESTIADI .
(EX CAP.
47721)
L.R. 5 2 1 1 2 4737 CONTRIBUTO BT 1 500.000, 0,00 0,
33/19 3 07 ANNUO ALLA 00 00
66 FONDAZIONE
ORCHESTRA
SINFONICA
SICILIANA.
(EX CAP.
48001) .
L.R. 5 2 1 1 2 4737 CONTRIBUTI BT 1 500.000, 0,00 0,
7/197 3 08 DA 00 00
2 CORRISPONDER
ART.1 E ALLA
1 FONDAZIONE
TEATRO
MASSIMO DI
PALERMO. (EX
CAPP. 48002
E 48008).
L.R. 5 2 1 1 2 4737 FONDO UNICO BT 1 1.000.00 0,00 0,
9/201 3 42 REGIONALE 0,00 00
5, PER LO
ART. SPETTACOLO
65 (FURS)
FINALIZZATO
A SOSTENERE
ED
INCREMENTARE
LE ATTIVITA'
DI ENTI,
ASSSOCIAZION
I,COOPERATIV
E E
FONDAZIONI
CHE ABBIANO
SEDE LEGALE
IN SICILIA
DA ALMENO
TRE ANNI E
SIANO
OPERANTI NEI
SETTORI DEL
TEATRO,
DELLA
MUSICA,
DELLA DANZA
NONCHE'
L'ISTITUTO
NAZIONALE
PER IL
DRAMMA
ANTICO -
FONDAZIONE
ONLUS
(I.N.D.A.)
CON SEDE
AMMINISTRATI
VA ED
OPERATIVA IN
SIRACUSA(
fondo di cui
ai capp.
473738-
473739-
470024)
L.R. 7 1 1 1 2 4737 CONTRIBUTO BT 1 500.000, 0,00 0,
9/202 3 52 IN FAVORE 00 00
1 DELLA
ART. FONDAZIONE
79 TAORMINA
ARTE SICILIA
DA DESTINARE
IN PARI
QUOTA AL
SUPPORTO DEL
TAOBUK
FESTIVAL E
DEL TAORMINA
FILM FEST.
L.R. 6 1 1 1 2 4737 FONDO BT 1 2.000.00 0,00 0,
2/202 3 61 REGIONALE 0,00 00
3, PER LO SPORT
ART. FINALIZZATO
26, A PROMUOVERE
C. LA PRATICA
61, SPORTIVA PER
63 I RAGAZZI
DAI 6 AI 16
ANNI
ATTRAVERSO
L'EROGAZIONE
DI APPOSITI
VOUCHER DA
UTILIZZARE
PER LA
PARTECIPAZIO
NE ALLE
ATTIVITÀ
SPORTIVE O
AI CORSI
ORGANIZZATI
DA SOCIETÀ O
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
DILETTANTIST
ICHE
AFFILIATE A
FEDERAZIONI
SPORTIVE,
DISCIPLINE
ASSOCIATE,
ENTI DI
PROMOZIONE
SPORTIVA E
RICONOSCIUTI
DAL CONI O
DAL CIP
TOTALE 77.305.6 2.300. 0,
09,01 000,00 00

26. L'autorizzazione di spesa di cui spesa di cui al
comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 5
gennaio 2026, n. 1 - Tabella A - (Missione 20,
Programma 3, capitolo 215704) è incrementata di euro
38.844.130,74 per l'esercizio finanziario 2026, di euro
282.714.499,18 per l'esercizio finanziario 2027 e di
euro 258.636.499,18 per l'esercizio finanziario 2028.

Art. 124.
Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028 sono
introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle
A e B comprensive di quelle discendenti
dall'applicazione delle disposizioni della presente
legge.

Art. 125.
Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni
della presente legge, pari a complessivi euro
1.010.563.591,19 per l'esercizio finanziario 2026, euro
304.536.499,18 per l'esercizio finanziario 2027 ed euro
267.236.499,18 per l'esercizio finanziario 2028, si
provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2026 mediante:

1) le maggiori entrate per l'importo complessivo di
euro 705.793.991,00 di cui:

- Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1023 per
l'importo di 515.793,991,00;

- Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1026 per
l'importo di 150.000.000,00;

- Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218 per
l'importo di 40.000.000,00;

2) le riduzioni di spesa per l'importo complessivo di
304.769.600,19 di cui:

- euro 264.336.499,18 quale azzeramento dei capitoli
del disavanzo (capitoli 000004 - 000006 - 000015 -
000017);

- euro 24.433.101,01 derivanti dalla riduzione delle
autorizzazioni di spesa discendenti dalle disposizioni
della presente legge (articolo 12 Missione 9, Programma
4, capitolo 646201, articolo 57, comma 1 (Missione 16,
Programma 1, capitolo 140076), articolo 123 comma 25
(Missione 1, Programma 2, capitolo 104519 - Missione 5,
Programma 2, capitolo 378107);

- euro 16.000.000,00 quale riduzione della Missione
1, Programma 10, capitolo 190001 e della Missione 8,
Programma 2, capitolo 742802;

b) per l'esercizio finanziario 2027 mediante:

1) le maggiori entrate per complessivi euro
2.900.000,00 a seguito delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, e 3 dell'articolo 64 della presente legge
(Titolo 3, Tipologia 300) e dell'articolo 121 della
presente legge (Titolo 3, Tipologia 300);

2) le riduzioni di spesa per l'importo complessivo di
301.636.499,18 di cui:

- euro 264.336.499,18 quale azzeramento dei capitoli
del disavanzo (capitoli 000004 - 000006 - 000015 -
000017);

- euro 37.300.000,00 derivanti dalla riduzione delle
autorizzazioni di spesa discendenti dalle disposizioni
della presente legge (comma 6 dell'articolo 123
(Missione 8, Programma 2, capitolo 673340) e comma 15
dell'articolo (Missione l, Programma 11, capitolo
511603);

c) per l'esercizio finanziario 2028 mediante:

1) le maggiori entrate per complessivi euro
2.900.000,00 a seguito delle disposizioni di cui ai
commi 1, 2, e 3 dell'articolo 64 della presente legge
(Titolo 3, Tipologia 300) e dell'articolo 121 della
presente legge (Titolo 3, Tipologia 300);

2) le riduzioni di spesa per l'importo complessivo di
euro 264.336.499,18 quale azzeramento dei capitoli del
disavanzo (capitoli 000004 - 000006 - 000015 - 000017).

Art. 126.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.

LAVORI PREPARATORI


Disegno di legge n. 1200 - Disposizioni per la
coesione e la crescita. Variazioni al bilancio della
Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 e
per il triennio 2026-2028 .

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della
Regione (Schifani) il 10 agosto 2026 su proposta
dell'Assessore per l'economia (Dagnino).

Trasmesso alla Commissione Bilancio' (II) il 28 agosto
2026.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 228 dell'8
settembre 2026, n. 230 del 22 settembre 2026, n. 231
del 23 settembre 2026, n. 232 del 28 settembre 2026, n.
233 del 29 settembre 2026, n. 234 del 29 settembre
2026, n. 235 del 30 settembre 2026, n. 236 del 30
settembre 2026, n. 237 dell'1 ottobre 2026, n. 238 del
5 ottobre 2026, n. 239 del 6 ottobre 2026 e n. 240 del
6 ottobre 2026.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 240 del 6 ottobre
2026.

Relatore: on. Dario Letterio Daidone.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n.

Confermo l'invio

Il parere o suggerimento sarà inviato alla tua casella e-mail per la conferma e, successivamente, al Deputato proponente, ai cofirmatari ed al presidente della Commissione che ha in esame il Disegno di Legge.
Ti informiamo, inoltre, che non saranno presi in considerazione, e quindi pubblicati, testi ingiuriosi o volgari.